CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di settembre
TRA
- il signor XXXXXXXX Dr. Xxxxxxx, nato ad Xxxxxx Calabro (CS) il 18/11/1953 e residente a Torino in Via Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 25 scala B, in qualità di Segretario comunale e di Responsabile del Servizio Personale del Comune di Andezeno, con sede in Andezeno, Xxxxxx Xxxxxx, x. 0, ove domicilia per ragioni d’ufficio, abilitato a stipulare i contratti in nome e per conto del Comune di Andezeno, che rappresenta ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito Comune)
E
- la sig.ra XXXXXXX Xxxxxxxxx, nata a Chieri (TO) il 16/10/1960, residente in Xxx Xxxxxxxxx, x. 00 bis
– 14021 Buttigliera d’Asti (AT) - (C.F. RCCFSN60R56C627U), dipendente del Comune di Andezeno nell’Area Amministrativa – Servizio Demografico – categoria C, posizione economica C5, profilo professionale “Istruttore amministrativo-contabile” (di seguito dipendente),
PREMESSO:
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Affari generali n. 214 del 03.09.2015 si disponeva quanto segue:
1. Di prendere atto che con lettera e-mail pervenuta in data 03.09.3015 la Città metropolitana di Torino, facendo seguito alla ns nota del 05.08.2015 prot. n. 3892 su citata, comunica che è stato acquisito il parere favorevole del Comitato di direzione in data 28.08.2015 e pertanto esprime il NULLA OSTA al trasferimento nei ruoli del Comune di Andezeno della dipendente Xxxxxxxxx XXXXXXX a decorrere dal 15 settembre 2015.
2. Di fissare alla data del 15 settembre 2015 la decorrenza dell’assunzione nei ruoli del Comune di Andezeno della vincitrice della selezione per la procedura di mobilità riservata esclusivamente al personale degli enti di area vasta (Province e Città Metropolitane) sig.ra XXXXXXX Xxxxxxxxx, nata a Chieri (TO) il 16/10/1960, residente in Xxx Xxxxxxxxx, x. 00 bis – 14021 Buttigliera d’Asti (AT).
3. Di stipulare apposito contratto individuale di lavoro con la sig.ra XXXXXXX Xxxxxxxxx, nata a Chieri (TO) il 16/10/1960, residente in Xxx Xxxxxxxxx, x. 00 bis – 14021 Buttigliera d’Asti (AT), inquadrandola in categoria giuridica “C” e posizione economica “C5” del C.C.N.L. EE. LL., a tempo indeterminato a tempo pieno, con trattamento economico corrispondente allo stesso profilo professionale e categoria ricoperti dalla medesima presso la Città metropolitana di Torino. Eventuali compensi per lavoro straordinario, se effettuato. Eventuali compensi per la produttività da determinare in sede di contrattazione decentrata e da corrispondere all’esito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e ridotta proporzionalmente in base alle risultanze della verifica compiuta. Eventuali altre indennità e ogni altro incremento dovuto per legge o disposizione contrattuale, conservando la stessa posizione economica in possesso all’atto del trasferimento, ivi compresa l’anzianità di servizio maturata. Sul totale del compenso così corrisposto saranno dovuti gli oneri a carico dell’ente.
4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento sul bilancio di previsione 2015, sull’intervento 01.01.07.01 - voce 670/2/1, denominato “Stipendi ed assegni fissi al personale”, oltre la spesa effettiva per contributi previdenziali e assistenziali e per IRAP su rispettivi capitoli, rapportato al periodo di effettivo servizio decorrente dal 15 settembre 2015.
5. di dare atto che la Sig.ra XXXXXXX Xxxxxxxxx, avendo già superato il periodo di prova nell’ente di provenienza, è esonerata dal prestarlo presso il Comune di Andezeno, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 1, del CCNL del 06.07.1995.
- con determinazione n. 98-26940/2015 in data 15.09.2015 del Dirigente del Servizio Acquisizione e Gestione Risorse Umane, servizi Sociali ai dipendenti di concerto con il Servizio Bilancio, trattamento economico e relazioni sindacali, pervenuta al protocollo comunale n. 4501 in data 15.09.2015, è stato autorizzato il trasferimento della sig.ra XXXXXXX Xxxxxxxxx – Istruttore amministrativo-contabile di ruolo – categoria giuridica “C” – posizione economica “C5” – presso il Comune di Andezeno a decorrere dal 15 settembre 2015, dando atto che il comando della sig.ra XXXXXXX Xxxxxxxxx presso il Comune di Buttigliera d’Asti cesserà contestualmente alla suddetta data di trasferimento;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Affari generali n. 226 del 16.09.2015 si disponeva quanto segue:
1. Di dare atto che la sig.ra XXXXXXX Xxxxxxxxx si è regolarmente presentata negli uffici del Comune di Andezeno assumendo effettivo servizio il giorno martedì 15 settembre 2015.
2. Di confermare alla data del martedì 15 settembre 2015 la decorrenza del trasferimento nei ruoli del Comune di Andezeno della vincitrice della selezione per la procedura di mobilità riservata esclusivamente al personale degli enti di area vasta (Province e Città Metropolitane) sig.ra XXXXXXX Xxxxxxxxx, nata a Chieri (TO) il 16/10/1960, residente in Xxx Xxxxxxxxx, x. 00 bis – 14021 Buttigliera d’Asti (AT).
3. di prendere atto che il comando della sig.ra XXXXXXX Xxxxxxxxx presso il Comune di Buttigliera d’Asti cesserà contestualmente alla suddetta data di trasferimento del martedì 15.09.2015.
4. Di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro da stipulare con la sig.ra XXXXXXX Xxxxxxxxx, inquadrandola in categoria giuridica “C” e posizione economica “C5” del
C.C.N.L. EE. LL., a tempo indeterminato a tempo pieno, con trattamento economico corrispondente allo stesso profilo professionale e categoria ricoperti dalla medesima presso la Città metropolitana di Torino.
- che ai sensi dell’articolo 12 del citato C.C.N.L. l’inserimento nel nuovo sistema di classificazione del personale già dipendente del Comune alla data di entrata in vigore del CCNL per il quadriennio 1994/97, deve risultare da contratto di lavoro individuale, che tutti i dipendenti debbono stipulare ai sensi dell’articolo 14 del CCNL del 6 luglio 1995;
- che l’art. 69 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dispone che: “Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L.. … In caso di progressione verticale nel sistema di classificazione dovrà essere comunicato ai dipendenti il nuovo inquadramento conseguito”;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.
La presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
Art. 1 – INQUADRAMENTO
1. Con il presente contratto il Comune di Andezeno inquadra la dipendente sig.ra XXXXXXX Xxxxxxxxx, nata a Chieri (TO) il 16/10/1960, residente in Xxx Xxxxxxxxx, x. 00 bis – 14021 Buttigliera d’Asti (AT) - (C.F. RCCFSN60R56C627U), nell’Area Amministrativa – Servizio demografico, categoria “C”, posizione economica “C5”, con il profilo professionale di “Istruttore amministrativo-contabile”, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 05 del 29/01/2015, della determinazione del Segretario Comunale - Responsabile del servizio Amministrativo e Affari generale e Ufficio Personale n. 214 del 03.09.2015 e n. 226 del 16.09.2015, con decorrenza dal giorno martedì 15 settembre 2015. Il profilo professionale del dipendente è compreso nelle declaratorie di cui all’allegato “A” del citato CCNL in data 31.03.1999, nonché nell’elenco dei profili professionali specificamente individuati dal Comune in relazione al proprio modello organizzativo, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del CCNL per la
revisione dell’ordinamento professionale, allegato alla dotazione organica del Comune.
Art. 2 – MANSIONI
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del CCNL sottoscritto il 31 marzo 1999 per la revisione dell’ordinamento professionale, il Comune potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente.
2. Nello specifico il lavoratore svolgerà attività caratterizzate da:
- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenza è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziate.
3. L’assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del Comune di modificare in verticale le mansioni del dipendente, nel rispetto dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L’assegnazione a mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni è nulla. Tuttavia, al dipendente sarà corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal giorno martedì 15 settembre 2015.
Art. 4 - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno.
2. Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
3. In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.
4. Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dell’annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.
Art. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO
1. La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli Enti Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento. Alla stessa verrà riconosciuto il trattamento economico seguente:
- Stipendio Tabellare €. 19.454,16
- Progressione Orizzontale €. 2.447,16
- Vacanza Contratto €. 164,28
- Indennità di comparto €. 549,60
- Riequilibrio Anzianità €. 429,84
- Eventuali compensi per la produttività da determinare in sede di contrattazione decentrata e da corrispondere all’esito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e ridotta proporzionalmente in base alle risultanze della verifica compiuta,
- Eventuali altre indennità e ogni altro incremento dovuto per legge o disposizione contrattuale, conservando la stessa posizione economica in possesso all’atto del trasferimento, ivi compresa l’anzianità di servizio maturata.
Sul totale del compenso così corrisposto saranno dovuti gli oneri a carico dell’ente.
Art. 6 - LUOGO E SEDE DI LAVORO
1. L’attività lavorativa viene espletata presso il Comune di ANDEZENO, presso l’area Amministrativa – Servizio Demografico.
2. In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l’assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o settore o ufficio, da parte del responsabile di servizio.
Art. 7 - ORARIO DI LAVORO
1. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato su cinque giorni lavorativi, sulla base della normativa vigente, dal responsabile di servizio.
Art. 8 - PERIODO DI PROVA
1. La sig.ra XXXXXXX Xxxxxxxxx, avendo già superato il periodo di prova nell’ente di provenienza Città Metropolitana di Torino, è esonerata dal prestarlo presso il Comune di Andezeno, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 1, del CCNL del 06.07.1995, fermo restando che, nella presente fattispecie, non trova applicazione l’art. 14 bis, comma 9, del CCNL del 06.07.1995, come sostituito dell’art. 20 del CCNL del 14.09.2000.
Art. 9 - FERIE
1. Ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 6.7.1995, il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 28 giorni lavorativi annui, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a” della L. 23 dicembre 1977, n. 937, oltre 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare, con orario settimanale di lavoro su cinque giorni. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono, purchè ricadente in giorno lavorativo.
2. Le ferie sono da fruire nel corso di ciascun anno solare e sono prorogabili al primo semestre successivo per indifferibili esigenze di servizio e al primo quadrimestre per motivate esigenze di carattere personale.
3. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Art. 10 - TERMINI DI PREAVVISO
1. I termini di preavviso in caso di recesso sono fissati come segue:
- due mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
- tre mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
- quattro mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.
Art. 11 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione.
2. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni vigente nel Comune di Andezeno.
Art. 12 – INCOMPATIBILITÀ
1. Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere effettuati senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal Comune.
3. Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.
Art. 13 — DISCIPLINA
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. Si allegano in copia al presente contratto le disposizioni per i procedimenti disciplinari, di cui al combinato disposto dell’art. 28 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, “Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari” e dell’art. 25 (codice disciplinare) del C.C.N.L. 6 luglio 1995, come sostituito dall’art. 25 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004.
Art. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.
Art. 15 — DISPOSIZIONI DI RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, nel Codice Civile (capo I, titolo Il, libro V) nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei comparto Regioni - Autonomie Locali.
Letto, confermato e sottoscritto. Andezeno lì, 16 settembre 2015 IL DIPENDENTE
XXXXXXX Xxxxxxxxx ……………………………………………………………………….....
IL SEGRETARIO COMUNALE
XXXXXXXX Dott. Xxxxxxx ………………………………………………………………...
Dichiarazione di accettazione della clausola di cui all’art. 14
Il dipendente acconsente il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto che verrà svolto nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.
IL DIPENDENTE
XXXXXXX Xxxxxxxxx
(Dichiara di accettare la clausola di cui sopra all’art. 14)