GIOCATTOLI INDUSTRIA
GIOCATTOLI INDUSTRIA
Liv. | Minimo contrattuale | ||
1.1.2017 | 1.1.2018 | 1.3.2019 | |
7-7Q | 1.536,65 | 1.564,73 | 1.592,81 |
6 | 1.387,78 | 1.414,52 | 1.441,26 |
5 | 1.298,19 | 1.323,86 | 1.349,53 |
4S | 1.202,54 | 1.226,88 | 1.251,22 |
4 | 1.166,79 | 1.190,59 | 1.214,39 |
3 | 1.099,50 | 1.122,50 | 1.145,50 |
2 | 1.018,69 | 1.040,08 | 1.061,47 |
1 | 704,42 | 717,26 | 730,10 |
Liv. | Indennità di contingenza | E.d.r. | Premio di produzione | Indennità di funzione |
7Q | 528,44 | 10,33 | 12,19 | 82,63 |
7 | 528,44 | 10,33 | 12,19 | |
6 | 523,30 | 10,33 | 9,89 | |
5 | 520,72 | 10,33 | 9,89 | |
4S | 517,42 | 10,33 | 8,13 | |
4 | 517,42 | 10,33 | 8,13 | |
3 | 515,20 | 10,33 | 8,13 | |
2 | 513,76 | 10,33 | 7,38 | |
1 | 511,27 | 10,33 | 7,38 |
Scatti di anzianità | |||
Liv. | Importo | Liv. | Importo |
7 | 12,86 | 4 | 9,04 |
6 | 10,95 | 3 | 8,42 |
5 | 10,23 | 2 | 8,11 |
4S | 9,04 | 1 | 7,62 |
Elemento di garanzia retributiva | |
Importo erogato nel 2016 | 150,00 |
Importo erogato dal 2017 | 200,00 |
Marzo 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
Accordo di rinnovo | 20 febbraio 2017 | 1° aprile 2016 | 31 dicembre 2019 |
Parti stipulanti | Assogiocattoli e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil | ||
Accordo di rinnovo | 12 febbraio 2014 | 1° gennaio 2013 | 31 marzo 2016 |
Parti stipulanti | Assogiocattoli e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil | ||
CCNL | 15 luglio 2010 | 1° gennaio 2010 | 31 dicembre 2012 |
Parti stipulanti | Assogiocattoli e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica alle aziende industriali che producono addobbi e ornamenti natalizi, giocattoli, giochi, modellismo, articoli di puericoltura. |
DATI RETRIBUTIVI | |
Minimi contrattuali | Arretrati: l’aumento contrattuale relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2017 viene corrisposto con la retribuzione del successivo mese di marzo. Maturazione: 5 scatti biennali. Gli aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, l’importo già maturato viene conservato in cifra mentre il numero degli scatti viene ricalcolato. L’EGR viene erogato con la retribuzione di gennaio (con la retribuzione di maggio per l’anno 2017) ai dipendenti in forza al 1° gennaio che nel corso dell’anno precedente non hanno percepito importi aggiuntivi al trattamento minimo contrattuale (con assorbimento fino a |
DATI RETRIBUTIVI | |
concorrenza di quanto individualmente ricevuto in aggiunta al minimo). Criteri di computo: l’importo è ragguagliato alla durata del rapporto nell’anno di riferimento (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero) ed è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. L'importo è omnicomprensivo dell’incidenza sugli istituti legali e contrattuali e non è utile per il calcolo del tfr. Deroghe: le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente all’erogazione e/o nell’anno di competenza, con ricorso agli ammortizzatori sociali o alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, possono concordare la sospensione, la riduzione o il differimento dell’elemento di garanzia per l’anno di competenza. | |
Mensilità aggiuntive | Nel settore è prevista l’erogazione, entro il 24 dicembre, di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione globale mensile di fatto (per i lavoratori a cottimo si considera il guadagno medio del mese precedente), per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese pari o superiore a 14 giorni è considerata mese intero. |
Premio di risultato | La contrattazione aziendale può individuare erogazioni economiche correlate al raggiungimento di obiettivi concordati rivolti ad incrementare produttività, qualità, efficienza, competitività e redditività anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori. |
Lavoro straordinario, notturno, festivo | Il lavoro straordinario è ammesso entro il limite individuale di 250 ore annuali fino al raggiungimento di un monte ore complessivo pari a 160 ore per dipendente. Le ore di lavoro prestate tra le 160 e le 250 annue possono essere recuperate con riposi compensativi giornalieri non retribuiti. Non sono considerate straordinarie le ore di lavoro prestate tra la 37a la 40a nei regimi di orario basati sui turni 6x6. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla normale retribuzione. |
Altre voci | Indennità per lavoro a turni: viene corrisposta in misura pari all’1,10% della retribuzione di fatto per le ore di effettiva prestazione a turni (compete anche ai discontinui operanti su tre turni avvicendati). Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita all’impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro con responsabilità per errori, in misura pari al 7% del minimo contrattuale e dell’indennità di contingenza. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 5,25% dei minimi di paga base. |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173,33 (orario settimanale di 40 ore), 156 (turni 6x6). Divisore per detrazioni: il calcolo delle detrazioni per le ore di assenza viene effettuato dividendo la retribuzione mensile per le ore lavorative del mese. Numero di mensilità: 13. Retribuzione nazionale. E’ costituita dai minimi contrattuali relativi a ciascun livello di classificazione, dall’indennità di contingenza e dall’e.d.r. Elementi della retribuzione per gli impiegati: stipendio (minimo contrattuale, scatti di anzianità, aumenti di merito ed altre eccedenze sul minimo contrattuale), indennità di contingenza, indennità continuative e di ammontare determinato, tredicesima mensilità. L’impiegato può essere remunerato con provvigioni, in tal caso la retribuzione da corrispondere mensilmente non può essere inferiore all’importo complessivo di stipendio, contingenza e indennità continuative di ammontare determinato. Elementi aggiuntivi della retribuzione: - stabiliti dal contratto nazionale: maggiorazioni per lavoro a squadre, per lavoro notturno, per lavoro domenicale e festivo, per la flessibilità; indennità stabilite dal contratto nazionale (es. premio di produzione); ogni altro compenso, quote ed eventuali maggiorazioni stabilite direttamente o indirettamente dal contratto nazionale; - stabiliti a livello aziendale: importi corrisposti a titolo individuale e/o collettivo (aumenti di merito, indennità di mansione, aumenti per determinate prestazioni, ecc.), incentivi (cottimi) e mancato cottimo (concottimo), premi annui o ad altra periodicità, provvigioni e partecipazioni agli utili o ai prodotti. Assorbimenti: l’indennità di funzione può assorbire il superminimo individuale (la quota soggetta ad assorbimento è pari ad euro 30,99). |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 8 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 29). Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito con continuità a mansioni relative a più livelli viene inquadrato nel livello corrispondente alla mansione superiore. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo lo svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) dopo un periodo continuativo di sei mesi. Il passaggio avviene anche in caso di espletamento non continuativo delle mansioni superiori, purché la somma dei singoli periodi raggiunga il totale indicato nell’arco di 24 mesi. |
Periodo di prova | Apprendisti: la durata del periodo di prova non può essere superiore a 6 mesi, ridotti a 3 per i contratti di apprendistato di durata fino a 12 mesi. Lavoro a tempo determinato: per contratti di durata fino a 6 mesi, il periodo di prova è ridotto alla metà. Lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto: la durata del periodo di prova è computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate e per ogni settimana 5 giornate (ovvero 26 giornate/mese e 6 giornate/settimana per i cicli 6x6). |
Tipo di prestazione | Maggiorazione |
straordinario diurno | 25% |
straordinario notturno | 50% |
straordinario festivo | 50% |
notturno (anche in turni avvicendati) | 33% |
festivo diurno | 40% |
Guardiani notturni: non hanno diritto alle maggiorazioni per lavoro notturno, ma ad un compenso pari a 0,052 euro per ogni notte di lavoro prestato. |
Livello | Durata |
7 | 6 mesi |
6 | 5 mesi |
5 | 4 mesi |
4 – 4S | 3 mesi |
2 – 3 | 2 mesi |
1 | 1 mese |
ORARIO DI LAVORO | |
Regimi di orario | Orario normale: 40 ore settimanali, distribuite di norma nei primi 5 giorni della settimana. Se il lavoro è organizzato su 6 giorni settimanali per un maggior utilizzo degli impianti, l’orario è ridotto a 36 ore per turno a parità di retribuzione. Flessibilità: l’orario contrattuale può essere superato fino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore nell’anno (entrambi i limiti possono essere elevati con accordo aziendale). Le prestazioni effettuate oltre le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali sono compensate con le seguenti maggiorazioni: - 13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì; - 18% per le ore prestate nella giornata di sabato. Lavoratori discontinui. Sono assunti per un orario di lavoro fino a 48 ore medie settimanali (la media è calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi). Le ore prestate oltre la 40 a e fino alla 50a ora settimanale sono compensate con quote di retribuzione ordinaria. Per il lavoro domenicale con riposo compensativo viene corrisposta la maggiorazione del 38%. Turnisti. I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz’ora di riposo retribuito, per ogni turno. |
Banca ore | Dal 1° gennaio 2015 possono confluire in banca ore le prime 40 ore annue di lavoro straordinario (escluse ore prestate per manutenzione e inventario) e le ore di recupero della flessibilità. I riposi accantonati devono essere usufruiti entro l’anno successivo a quello di maturazione. |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: per le festività coincidenti con la domenica spetta una quota giornaliera della retribuzione (8 ore), in aggiunta alla normale retribuzione mensile. |
Ferie | Maturazione: per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Ferie solidali. In attuazione di quanto previsto dall’art. 24, D.Lgs. n. 151/2015, i lavoratori possono cedere ai colleghi, che hanno necessità di assistere figli minori in particolari condizioni di salute, ferie e permessi annui maturati, nella misura e con le modalità definite dalla contrattazione di secondo livello (dando priorità alle quote maturate negli anni precedenti). |
Permessi ROL - Ex festività | Permessi ROL Maturazione: per ogni anno di servizio (esclusi periodi di assenza per maternità e servizio militare). Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Turnisti (8 ore): al raggiungimento di 50 notti di prestazione nell’anno, possono usufruire nell’anno successivo di ulteriori 8 ore annue di permesso. Permessi ex festività Maturazione: 4 giornate per ogni anno di servizio. Per i criteri di maturazione si fa riferimento alle ferie. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Limiti del trattamento economico: l’integrazione a carico azienda viene corrisposta per un massimo di 13 mesi; nello stesso limite temporale opera la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali, compreso il t.f.r. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro il lavoratore può usufruire di un periodo di aspettativa fino ad un massimo di sei mesi. L'aspettativa non comporta retribuzione né altri oneri per l'azienda. Lavoro a tempo determinato: il periodo di comporto è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto con un minimo di 30 giorni. Lavoro a tempo parziale: nel part-time verticale il periodo di comporto (13 mesi) e il periodo mobile (30 mesi) vengono proporzionalmente ridotti in relazione al minor orario pattuito. |
Anzianità di servizio | Durata |
Operai | |
qualunque anzianità | 4 settimane |
Intermedi e Impiegati | |
fino a 10 anni | 4 settimane |
da 11 a 18 anni | 4 settimane e un giorno |
oltre 18 anni | 5 settimane |
Regimi di orario Settimanale | Lavoratori | |
Giornalieri | turnisti | |
40 ore | 56 ore | 52 ore |
36 ore (6x6) | - | 24 ore |
Regime 36 ore (6x6): i permessi assorbono il trattamento relativo alla ex festività del 4 novembre. |
Periodo di comporto | Periodo di assenza | Integrazione fino al |
Per singola malattia: 13 mesi (= 394 giorni), prolungati a 15 mesi (= 455 giorni) per le patologie elencate nel testo contrattuale * Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell’arco dei 30 mesi (= 912 giorni) immediatamente precedenti. Sono sempre esclusi i periodi di ricovero ospedaliero e day hospital. | Operai – eventi di durata fino a 28 giorni | |
dal 1° al 3° giorno | 50% | |
dal 4° giorno | 100% | |
Operai – eventi di durata superiore a 28 giorni | ||
dal 1° al 180° giorno | 100% | |
oltre il 180° giorno | 50% | |
Intermedi e Impiegati | ||
primi 6 mesi | 100% | |
7 mesi successivi | 50% | |
* Patologie gravi che richiedono terapie salva vita: uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie maligne. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Maternità | Congedo di maternità: integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere l’intera retribuzione per i primi cinque mesi di assenza. Congedo parentale: può essere fruito anche in forma oraria o giornaliera, su richiesta presentata con un preavviso di almeno 2 giorni (salvo casi di oggettiva impossibilità). L’utilizzo su base oraria è frazionabile per gruppi di 2 o 4 ore giornaliere (riproporzionati rispettivamente a 1 e 2 ore per i lavoratori a tempo parziale pari o inferire a 20 ore settimanali) e non può essere programmato per un periodo inferiore ad una giornata lavorativa nel mese di utilizzo. In ogni caso i turnisti possono frazionare il periodo esclusivamente in gruppi di 4 ore. Ragguaglio a ore dei periodi di congedo: 6 mesi di congedo sono pari a 1.044 ore; - 7 mesi di congedo sono pari a 1.218 ore; - 10 mesi di congedo sono pari a 1.740 ore. |
Infortunio sul lavoro | Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione normale di fatto per tutto il periodo di comporto. |
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della normale retribuzione di fatto, comprensiva della quota a carico Inps. |
Servizio militare | Al termine del periodo di richiamo il lavoratore deve rientrare in servizio: - entro 8 giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese; - entro 15 giorni, se ha avuto durata superiore ad uno ma non a sei mesi; - entro 30 giorni, se ha avuto durata superiore a sei mesi. Con riferimento alle attività di volontariato nazionale/internazionale il c.c.n.l. prevede la possibilità per le aziende di concedere periodi di aspettativa non retribuita fino a un massimo di 6 mesi. |
Corsi di studio e attività formative | Formazione continua. I lavoratori che intendono frequentare corsi di formazione correlati all’attività dell’azienda, organizzati da enti pubblici o direttamente gestiti dalle Regioni ovvero che siano inviati dall’azienda a frequentare corsi previsti da piani formativi concordati, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti, per un massimo di 150 ore pro-capite, a carico di un monte ore determinato all’inizio di ogni anno moltiplicando 6 ore per il numero dei dipendenti. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo avviene su base biennale. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% dei dipendenti con un minimo di una unità. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio – diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale – sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni precedenti la sessione di esami (i permessi retribuiti per gli esami competono anche agli studenti universitari e comprendono la discussione della tesi di laurea, tuttavia non vengono retribuiti gli esami sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico) nei limiti di 100 ore pro-capite e nell’ambito di un monte ore fissato all’inizio di ogni anno nella misura di 4 ore per dipendente. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo avviene su base biennale. I permessi sono attribuiti anche a coloro che si iscrivono a corsi di alfabetizzazione o che frequentano corsi di lingua italiana per stranieri (in questi casi la misura massima è elevata a 200 ore pro-capite). Le assenze contemporanee per i permessi di cui sopra (e per i congedi per la formazione di cui all’art. 5, L. n. 53/2000) non possono superare il 2% dei dipendenti con un minimo di una unità (sono escluse dalla limitazione le assenze per lo svolgimento di esami). Congedi per la formazione. Il c.c.n.l. rinvia alla disciplina prevista dall’art. 5, L. n. 53/2000. |
Altri permessi e aspettative | Gravi infermità e lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito nell’arco di un anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente risultante da certificazione anagrafica. Aspettativa per motivi personali. Per gravi motivi familiari può essere concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni; nell'ambito di questo periodo, al lavoratore è concessa un'aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 mesi, per gravi necessità personali di carattere straordinario. Al lavoratore a tempo indeterminato con almeno un anno di servizio è concessa un'aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 mesi, per necessità di assistere il coniuge o parenti di primo grado affetti da malattia che richieda assistenza continua o in caso di decesso. Alla lavoratrice madre adibita a lavoro che comprenda anche turni notturni (tra la mezzanotte e le 6 del mattino) può essere concessa un’aspettativa per necessità di assistenza del bambino di età fino a 18 mesi. Trattamento: le aspettative di cui sopra non comportano retribuzione né altri oneri per l’azienda, incluso il t.f.r. Le assenze contemporanee non possono superare il 2% dei lavoratori con arrotondamento all’unità superiore. Congedo per malattia del figlio: - fino a 3 anni di età, entrambi i genitori hanno diritto di astenersi alternativamente dal lavoro per il periodo corrispondente alla malattia; - di età compresa fra 3 e 12 anni, entrambi i genitori hanno diritto di astenersi alternativamente dal lavoro, nel limite di 5 giorni all’anno. Riabilitazione tossicodipendenti. Il lavoratore a tempo indeterminato che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutico-riabilitative, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a tre anni. Al lavoratore a tempo indeterminato, genitore o tutore di tossicodipendente per il quale il servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, l’azienda concede un periodo di aspettativa fino a 3 mesi, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive; l’aspettativa è concessa una sola volta per ogni soggetto assistito. Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorre retribuzione, né anzianità di servizio per alcun istituto. |
Trasferta | I lavoratori inviati in trasferta hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Agli impiegati spetta inoltre un’indennità di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza). Se la trasferta non supera le 24 ore l’indennità non è dovuta; se la trasferta si prolunga per più di un mese la misura dell’indennità è ridotta al 20%. Qualora la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente della mansione, l’ammontare dell’indennità è concordato direttamente con l’azienda. |
Trasferimento | Operai: oltre al rimborso delle spese di trasloco, è dovuta un’indennità corrispondente al rimborso delle spese di vitto e alloggio per la durata di 10 giorni. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione fino a un massimo di tre mesi. Impiegati: oltre al rimborso delle spese di trasporto e di trasloco, è dovuta un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile ovvero, se si tratta di trasferimento con congiunti a carico, al 100% della retribuzione mensile (stipendio di fatto e contingenza). Il lavoratore ha diritto altresì al rimborso dell’indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione e dei contratti di fornitura domestica. |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Apprendistato professionalizzante | Xxxxxx e retribuzione Durata minima: 6 mesi. Riduzioni della durata massima: fino a 6 mesi, applicabili al terzo periodo, per gli apprendisti che abbiano in precedenza svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, il contratto è prolungato per un periodo equivalente alla durata dell’assenza. Formazione: si realizza tramite percorsi della durata complessiva di 120 ore medie annue, comprensive della formazione specifica e della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali. Malattia: si applica la disciplina generale. Recesso: - durante lo svolgimento del rapporto, in caso di dimissioni il preavviso è regolato dalle norme generali; - completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Anzianità di servizio: è utile per la maturazione e la corresponsione degli aumenti periodici di anzianità, nelle misure previste dal livello di appartenenza. Stabilizzazione degli apprendisti. Il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato almeno il 60% dei lavoratori nei 24 mesi precedenti la nuova assunzione. Per i datori di lavoro che occupano meno di 20 dipendenti, la percentuale è ridotta al 25%. Dal computo sono esclusi i rapporti risolti per dimissioni e comunque fino a due rapporti non trasformati a tempo indeterminato. Particolarità: Prova (vedi). |
Altri tipi di apprendistato | Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. All’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 43, D.Lgs. n. 81/2015, viene attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale, coerente con il percorso formativo tra quelli individuati dall’art. 4 del D.M. 12.10.2015, al fine della determinazione della retribuzione di riferimento e della relativa quota percentuale così stabilita: - 1° anno 45%; - 2° anno 55%; - 3° anno 65%; - 4° anno 70%. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Apprendistato di alta formazione e di ricerca. L’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 81/2015, viene inquadrato, anche ai fini retributivi e in coerenza con il percorso formativo, come segue: - percorsi di durata superiore a 12 mesi, prima metà del periodo 2 livelli sotto quello di destinazione finale, seconda metà del periodo, 1 livello sotto quello di destinazione finale; - percorsi di durata fino a 12 mesi, per tutto il periodo 1 livello sotto quello di destinazione finale. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. |
Lavoro a tempo determinato | Limiti. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il 20% medio su base annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione con arrotondamento all’unità superiore del decimale eguale o superiore a 0,50 (la percentuale può essere elevata con accordo aziendale). Esclusioni. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività (fino a 12 mesi, elevati a 18 nel Mezzogiorno e ulteriormente incrementabili con accordo aziendale). Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: l’intervallo non trova applicazione: - nell’ipotesi in cui il primo e/o secondo contratto a termine viene stipulato per ragioni sostitutive; - nel caso di avvio di una nuova attività (fino a 12 mesi, elevati a 18 nel Mezzogiorno); - nelle altre ipotesi elencate dal testo contrattuale (assunzione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali, assunzione di giovani dai 30 ai 34 anni, assunzione di soggetti con oltre 50 anni di età se uomini e 45 anni se donne, assunzione di soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, assunzione di soggetti con invalidità permanente di almeno il 20%) e in ogni altro caso previsto dagli accordi aziendali. Condizione temporale: è sufficiente che i requisiti di cui sopra |
Livello (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) |
7 | 1-16 | 5 |
17-26 | 6 | |
27-36 | 7 | |
6 | 1-16 | 4S |
17-26 | 5 | |
27-36 | 6 | |
5 | 1-16 | 4 |
17-26 | 4S | |
27-36 | 5 | |
4S | 1-16 | 3 |
17-26 | 4 | |
27-36 | 4S | |
4 | 1-16 | 2 |
17-26 | 3 | |
27-36 | 4 | |
3 | 1-16 | 1 |
17-26 | 2 | |
27-36 | 3 | |
2 | 1-16 | 1 |
17-36 | 2 | |
(1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione |
DISCIPLINE SPECIALI | |
sussistano al momento dell’assunzione, anche nel caso di proroga del rapporto, purché la proroga abbia ad oggetto, in xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx iniziale. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la Dtl. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni temporali i contratti stipulati per lo svolgimento di attività: - connesse alla campagna vendita in show-room; - di vendita presso negozi stagionali o temporary store; - di vendita stagionale o straordinaria. Sostituzione di lavoratori con affiancamento. Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un adeguato periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito, sia prima che inizi l’assenza sia dopo il rientro di quest’ultimo. Particolarità: Prova (vedi), Malattia (vedi), Preavviso (vedi). | |
Lavoro a tempo parziale | Clausole elastiche. Le parti possono stabilire clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 3 giorni. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 15%. Esclusioni: le clausole in questione non trovano applicazione nei seguenti casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, finché sussistono le causali contemplate: - lavoratore con gravi problemi di salute o affetto da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita; - necessità di assistere il coniuge o i parenti di primo grado per malattie che richiedono assistenza continua, ovvero una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità; - frequenza di corsi di formazione correlati all’attività aziendale. Lavoro supplementare. Consentito in considerazione delle specifiche esigenze che caratterizzano il settore fino al raggiungimento dell’orario pieno settimanale. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 24%. Trasformazione del rapporto: - le aziende accolgono, entro il limite complessivo dell'8% del personale in forza a tempo indeterminato, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi problemi di salute del richiedente, da necessità di assistere il coniuge o i parenti di 1° grado, affetti da malattia che richieda assistenza continua, ovvero una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, nonché, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all'attività aziendale e per la durata degli stessi; - i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (e viceversa, se l’interessato ne fa successivamente richiesta). Particolarità: Periodo di prova (vedi), Malattia (vedi). |
Lavoro ripartito | L’accordo di rinnovo 20.2.2017 ha abrogato la previgente disciplina contrattuale. |
Lavoro stagionale | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Telelavoro | Nozione: per telelavoro si intende la prestazione effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale. Esclusioni: non sono considerate telelavoro le attività svolte, anche in via telematica, all'interno dei locali aziendali e quelle che, sebbene svolte a distanza, non implichino l'impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell'attività lavorativa. Criteri: il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti del lavoratore comparabile operante nei locali dell’impresa, analogamente il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili interni. Orario di lavoro: si applica la disciplina prevista dalla legge e dal c.c.n.l., fermo restando che al telelavoratore è concessa, per la particolare natura del rapporto, una maggiore autonomia di gestione con riferimento alla collocazione della prestazione nell'arco della giornata e alla sua durata. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. |
Somministrazione di lavoro | Limiti. L’utilizzo dei contratti di somministrazione a tempo determinato non può superare, nell’arco di 12 mesi, la media dell’8% (limite elevabile con accordo aziendale) dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice a tempo indeterminato (l’eventuale frazione è arrotondata all’unità superiore). In alternativa al limite percentuale è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato fino a 5 lavoratori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa. Sostituzione di lavoratori assenti. La durata dei contratti di somministrazione a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne. |
Lavoro a domicilio | Il lavoratore a domicilio riceve lo stesso trattamento economico previsto per i lavoratori interni, a parità di orario e di produzione. Ad ogni periodo di paga (o in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie) vengono corrisposte le seguenti maggiorazioni da computarsi sull’ammontare complessivo della retribuzione percepita nel periodo di riferimento. |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Assemblea: se la convocazione è unitaria i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La convocazione dell’assemblea va comunicata all’azienda con un preavviso di almeno 2 giorni, riducibile a uno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall’art. 25, L. n. 300/1970. Componenti RSU: il numero dei componenti è stabilito con riferimento al numero dei dipendenti dell’unità produttiva: - 3 componenti nelle unità da 16 a 120 dipendenti; - 6 nelle unità da 121 a 360 dipendenti; - 9 nelle unità da 361 a 600 dipendenti; - 12 nelle unità da 601 a 840 dipendenti; - 15 nelle unità da 841 a 1.080 dipendenti; - il numero dei componenti aumenta di 3 unità per scaglioni di 240 dipendenti nelle unità di maggiori dimensioni fino a 3.000 dipendenti. |
Maggiorazioni | % |
Indennità sostitutiva della tredicesima mensilità, del trattamento di malattia e maternità, delle ferie e delle festività | 23,00 |
Indennità forfettaria per periodi di incapacità lavorativa | 0,50% |
Indennità sostitutiva del tfr | 7,40 |
Rimborso spese per l’uso di macchine, locali, energia e accessori | 2,00 |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Permessi retribuiti | Dirigenti RSU: sono attribuiti i seguenti permessi retribuiti: - nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti, 2 ore all’anno per ogni dipendente, ripartite in parti uguali tra tutti i componenti; - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti, 8 ore mensili per ciascun componente. Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti in numero di: - 1 nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti; - 2 nelle unità che occupano da 121 a 200 dipendenti; - 3 nelle unità che occupano da 201 a 1.000 dipendenti; - 6 nelle unità che occupano oltre 1.000 dipendenti. Nelle unità produttive che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti del rappresentante per la sicurezza sono assunti dal delegato d’impresa. Spettano permessi retribuiti pari a: - 12 ore annue nelle unità produttive fino a 5 dipendenti; - 30 ore annue nelle unità da 6 a 15 dipendenti; - 40 ore annue per rappresentante nelle unità da 16 a 120 dipendenti; - 70 ore annue complessive nelle unità da 121 a 200 dipendenti; 40 ore annue per rappresentante nelle unità oltre 200 dipendenti. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | Contribuzione al fondo Previmoda: - a carico azienda: 1,50% del minimo contrattuale; - a carico lavoratore: 1,50% della stessa base di computo, oltre al versamento dell’intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 28.4.1993 (2% del minimo contrattuale se l’attività è iniziata in precedenza). |
Assistenza integrativa | A decorrere dal mese di settembre 2018 le aziende finanziano un fondo sanitario (da individuare) in misura pari a 8 euro/mese per 12 mensilità per ogni dipendente (non in prova) a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata di almeno 12 mesi (in questo caso il contributo decorre dal 13° mese). |
Polizze assicurative | Quadri. I lavoratori che svolgono funzioni direttive hanno diritto ad una copertura in forma assicurativa per le spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è altresì tenuta ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. |
Contributi contrattuali | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | Operai Durata: - 1° livello, una settimana lavorativa; - altri livelli, due settimane lavorative. Intermedi Impiegati Decorrenza: per intermedi e impiegati i termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Lavoro a tempo determinato: in caso di risoluzione anticipata ad opera del lavoratore la durata del preavviso è ridotta alla metà (esclusi operai). |
Trattamento di fine rapporto | Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge. Nelle aziende con almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato (il numero è riferito al 31 dicembre dell’anno precedente) i lavoratori possono richiedere per due volte l’anticipazione del tfr. |
Livello | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | |
5 | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
4 | mezzo mese | 1 mese | 1 mese e mezzo |
In caso di dimissioni il preavviso è ridotto alla metà |
Livello | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | |
7 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
5 – 6 | 1 mese e mezzo | 2 mesi | 2 mesi e mezzo |
2 – 3 – 4 | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |