MODALITA’ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL RESTAURO E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE
ALLEGATO A
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINEMA ED AUDIOVISIVO”
Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5
MODALITA’ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL RESTAURO E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE
ANNUALITA’ 2022
1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO REGIONALE
1.1. La Regione, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, sostiene il restauro e la digitalizzazione, da parte dei soggetti indicati nel paragrafo 2, di opere cinematografiche e audiovisive in possesso dei requisiti descritti al paragrafo 3.
2. SOGGETTI BENEFICIARI
2.1. Possono essere ammesse alle sovvenzioni di cui al paragrafo 1:
a) le imprese di post-produzione1 di opere cinematografiche2 e/o audiovisive3, con sede legale o operativa nella regione Lazio;
b) le cineteche4 di cui all’art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 2016, n. 220, con sede legale e domicilio fiscale in Italia.
2.2. Le imprese/società di post-produzione di cui alla lettera a) devono essere in possesso di classificazione ATECO J59.11 o J59.12 e avere un capitale sociale versato pari ad almeno euro 40.000,00.
2.3. I soggetti di cui al punto 2.1 devono essere titolari dei diritti di sfruttamento sull’opera necessari alla digitalizzazione e alla consegna di copia digitalizzata del prodotto alla Regione Lazio con contestuale licenza d’uso gratuito, anche mediante proiezione, pubblicazione o altre modalità di diffusione, per finalità istituzionali e non commerciali. Nel caso di soggetti non titolari di tali diritti, gli stessi devono risultare destinatari di formale autorizzazione da parte dei titolari, che consenta le finalità descritte.
2.4. I soggetti di cui al punto 2.1, infine, come stabilito anche all’art. 8 comma 4 della Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5, non devono trovarsi in situazioni ostative, ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti, alla concessione di benefici pubblici, ivi incluse le situazioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
1 Impresa di post-produzione: l’impresa che abbia come oggetto:1) le attività di montaggio e mixaggio audio-video, ivi compresa l’edizione del doppiaggio, l’aggiunta degli effetti speciali meccanici e digitali ed il trasferimento sul supporto di destinazione, i servizi di sviluppo e stampa; 2) il restauro di opere cinematografiche e audiovisive, il deposito, la digitalizzazione e la catalogazione di materiali cinematografici e audiovisivi.
2 Opera cinematografica: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche.
3 Opera audiovisiva: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione.
4 Cineteca: soggetti con personalità giuridica, pubblica o privata, caratterizzate dallo svolgere attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
2.5. I requisiti di ammissibilità descritti nel presente paragrafo devono essere posseduti al momento della presentazione dell’istanza e mantenuti fino all’erogazione del contributo, pena l’inammissibilità a valutazione o la revoca del contributo eventualmente già concesso.
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE DA RESTAURARE E DIGITALIZZARE
3.1. I contributi sono concessi esclusivamente per il restauro e la digitalizzazione di cortometraggi5 o lungometraggi6, in pellicola o altri supporti, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione tecnica di cui al paragrafo 7.
3.2. Sono ammissibili a valutazione di merito solo i progetti che rispettano tutti i seguenti requisiti:
a) contengono la descrizione dei requisiti tecnici di cui alla lettera c) del paragrafo 6.2;
b) prevedono di concludersi entro e non oltre il 31/10/2022;
c) prevedono la digitalizzazione in modo da consentire la fruizione da parte delle persone con disabilità, anche mediante l’utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione.
3.3. Il mancato possesso dei requisiti previsti nei punti precedenti comporta l’inammissibilità del
progetto a valutazione di merito.
3.4. Ai fini della valutazione di merito di cui al paragrafo 7 è attribuito uno specifico punteggio premiale nel caso in cui l’opera da restaurare e digitalizzare:
a) é stata formalmente riconosciuta come bene culturale7 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
42/2004 (Codice dei beni culturali), in quanto opera rara e di pregio;
b) costituisce opera di particolare rilevanza culturale per il territorio regionale, in quanto idonea a valorizzare il patrimonio artistico, storico e identitario territoriale.
3.5. Ogni soggetto di cui all’articolo 2.1 può presentare istanza di contributo per 1 sola opera da restaurare e digitalizzare.
4. VOCI DI COSTO AMMISSIBILI AI FINI DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO
4.1. Ai fini della determinazione del contributo sono eleggibili le sole spese sostenute nel territorio regionale, univocamente riconducibili e necessarie al progetto ed in particolare alle seguenti fasi di lavorazione:
5 «cortometraggio»: il film o altro audiovisivo di durata inferiore a 75 minuti.
6 «lungometraggio»: il film o altro audiovisivo di durata pari o superiore a 75 minuti
7 le pellicole o i supporti devono essere stati oggetto di formale dichiarazione di interesse culturale o verifica di interesse culturale, adottate dagli organi competenti del MIBAC ai sensi degli articoli 12 o 13 del D.Lgs. 42/2004, e devono essere stati rispettati vincoli apposti per effetto di tali provvedimenti.
a) operazioni relative al restauro dei materiali da digitalizzare, fra cui la pulizia e la riparazione del supporto;
b) scansione digitale;
c) eventuale trattamento di digital clean e color correction;
d) eventuale realizzazione di una copia in pellicola del materiale ovvero dell’opera
digitalizzata, ai fini di una più efficace conservazione del materiale;
e) acquisto o noleggio di sistemi o spazi di memorizzazione, archiviazione e di gestione dei file del materiale digitalizzato.
4.2. L’erogazione del contributo è subordinata alla verifica in merito alla regolarità contributiva del beneficiario, ai sensi dell’art. 31 comma 8-bis del D.L. 21-6-2013 n. 69 e in merito alle dichiarazioni sui requisiti di ammissibilità.
4.3. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuto di Stato, il contributo di cui al presente avviso è cumulabile con altri aiuti pubblici, entro i limiti previsti al paragrafo 5.
5. MISURA E MODALITA’ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
5.1. Il contributo viene concesso nel rispetto delle disposizioni previste in materia di “de minimis” dal Regolamento (UE) n. 1407/20138, che prevede, tra l’altro e con eccezioni, che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’Impresa Unica9 in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), non può superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, l’importo complessivo del contributo richiesto da ciascun beneficiario, inteso quale “impresa unica” come definita all’art. 2 del citato Reg. (UE) 1407/2013, non può superare, cumulato agli altri aiuti de minimis indicati al successivo comma 4, l’importo di € 200.000,00 nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari (ossia l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti).
8 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013.
9 Si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o
soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più
altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
5.2. Gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’art. 3 paragrafo 2 del Reg. (UE)1407/2013.
5.3. Il contributo de minimis non è cumulabile con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
5.4. Fermo restando il rispetto del massimale “de minimis” di cui ai precedenti punti, il contributo non può superare l’80 per cento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 4 e comunque quanto necessario al pareggio di bilancio del progetto (inteso quale differenza tra spese ed eventuali ulteriori entrate previste nel progetto).
5.5. Nel caso in cui nell’istanza presentata venga richiesto un contributo superiore ai massimali indicati nei precedenti punti, la richiesta viene rideterminata, d’ufficio, entro i limiti necessari al rispetto dei suddetti massimali, salvo rinuncia dell’interessato all’istanza di contributo.
5.6. I contributi sono concessi secondo l’ordine della graduatoria formata a seguito della valutazione di cui al paragrafo 7, fino all’esaurimento delle risorse previste dal paragrafo 8.
5.7. E’ onere dei partecipanti comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire alla dichiarazione “de minimis” resa al momento della presentazione del progetto. Ove per effetto di variazioni al massimale de minimis intervenute successivamente alla presentazione dell’istanza di contributo, l’importo richiesto risultasse superiore a quello concedibile o erogabile, il contributo richiesto si intende automaticamente ridotto entro i limiti del massimale disponibile, salvo rinuncia dell’interessato all’istanza di contributo.
6. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
6.1. L’istanza per la concessione del contributo, in regola con le norme sull’imposta di bollo, deve pervenire alla Regione esclusivamente via PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx a partire dalle ore 12:00 giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Per la corretta finalizzazione dell’istanza è necessaria la firma digitale.
6.2. La domanda di contributo, (Allegato 1, come da modulistica approvata), compilata e firmata digitalmente, pena l’inammissibilità, dal legale rappresentante del soggetto proponente deve essere corredata dalla seguente documentazione:
• dichiarazione del legale rappresentante sul possesso dei requisiti di partecipazione (Allegato 2, come da modulistica approvata);
• dichiarazioni del legale rappresentante sul “de minimis” (Allegato 3, come da modulistica approvata);
• copia della dichiarazione o verifica dell’interesse culturale, adottate ai sensi del D.Lgs. 42/2014, ove sussistenti (Allegato 4);
• relazione che illustri il valore culturale del materiale che si intende restaurare e digitalizzare, inclusi eventuali premi e riconoscimenti ottenuti, con espressa indicazione delle tematiche affrontate o dei luoghi, fatti o soggetti coinvolti, nonché dell’eventuale rilevanza regionale dell’opera, intesa come capacità di valorizzare il patrimonio artistico, storico e identitario territoriale del Lazio (Allegato 5);
• progetto tecnico/economico contenente i seguenti elementi (Allegato 6):
1. descrizione del supporto fisico su cui è registrata l’opera audiovisiva che si
intende digitalizzare;
2. eventuali operazioni di restauro e riparazione del supporto, propedeutiche alla digitalizzazione;
3. tipo di scansione da effettuare, con particolare riferimento alle modalità e alla risoluzione tecnica della scansione medesima;
4. eventuale digitalizzazione di materiale preparatorio e promozionale anche
cartaceo, illustrativo o fotografico, relativo all’opera inerente il progetto;
5. modalità di conservazione e gestione che si intendono adottare per il materiale oggetto di digitalizzazione e per quello digitalizzato e le modalità di valorizzazione e fruizione del materiale medesimo;
6. ulteriori eventuali lavorazioni sul supporto originario, nonché sul materiale digitalizzato;
7. specifica professionalità del personale che si intende adibire alle operazioni di digitalizzazione;
8. budget del progetto, con divisione analitica dei costi per ogni tipologia di lavorazione;
9. costo complessivo al minuto della digitalizzazione;
• autorizzazione da parte dei titolari dei diritti di sfruttamento, in merito alla
digitalizzazione dell’opera ovvero del materiale (Allegato 7);
• curriculum professionale del soggetto richiedente e del soggetto, o dei soggetti, coinvolti nel processo di digitalizzazione, epurati di eventuali dati sensibili. Nel caso di persone fisiche il CV deve contenere espressamente l’autorizzazione, sottoscritta dall’interessato, al trattamento dei dati personali in esso contenuti, per le finalità indicate al paragrafo 11. In assenza della suddetta autorizzazione il CV, previo tentativo di regolarizzazione ai sensi del paragrafo 7.2, non potrà essere oggetto di alcuna valutazione da parte della Commissione (Allegato 8);
7. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
7.1. Le istanze sono sottoposte ad una istruttoria formale preventiva, effettuata dall’Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo, volta a verificare la tempestività e il rispetto delle modalità di presentazione, la completezza della documentazione presentata, l’ammissibilità soggettiva ed oggettiva descritte ai paragrafi 2 e 3, il rispetto dei massimali di cui al paragrafo 5.4.
7.2. Sono dichiarate inammissibili a valutazione di merito le istanze presentate:
1) oltre i termini o con modalità diverse da quelle indicate al paragrafo 6;
2) prive del progetto tecnico/economico di cui al paragrafo 6.2, o con progetto non corrispondente ai requisiti ivi indicati;
3) da soggetti privi dei requisiti di cui al paragrafo 2;
4) per progetti privi dei requisiti di cui al paragrafo 3.
Per ogni ulteriore carenza o irregolarità la suddetta Area, ove necessario, provvederà a richiedere, mediante PEC all’indirizzo indicato dall’istante nella propria domanda, apposita integrazione/regolarizzazione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per provvedere. In caso di mancata o incompleta integrazione/regolarizzazione l’istanza verrà dichiarata inammissibile a valutazione. Xxx l’incompletezza abbia ad oggetto la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali richiesta per i CV di cui al paragrafo 6.2, la mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporterà le conseguenze indicate al medesimo punto del paragrafo e quindi l’impossibilità di valutazione dello stesso CV.
7.3. Le richieste di contributo ammissibili a valutazione di merito a seguito dell’istruttoria preliminare in precedenza descritta sono valutate da una Commissione tecnica, costituita con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, composta da:
✓ due Dirigenti della Direzione regionale Cultura e Lazio creativo, uno dei quali con funzioni di presidente;
✓ un esperto esterno in possesso di elevata professionalità maturata nel settore, in qualità di componente;
Un dipendente della direzione competente in materia di Cultura svolge le attività di segretario della Commissione tecnica.
La Commissione opera a titolo gratuito, senza oneri a carico del bilancio regionale.
7.4. La Commissione tecnica valuta i progetti presentati assegnando un punteggio sulla base
dell’esame della relazione, del progetto tecnico e dei CV dei soggetti coinvolti.
7.5. I punteggi sono assegnati per le seguenti voci nella misura di:
a) 15 punti per i progetti riguardanti i beni riconosciuti di interesse culturale, ai sensi di quanto indicato alla lettera a) del paragrafo 3.4;
b) fino a un massimo di 30 punti per la rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da restaurare e digitalizzare, valutata sulla
base della relazione di cui al paragrafo 6.2, in funzione delle tematiche affrontate o dei luoghi, fatti o soggetti coinvolti;
c) fino ad un massimo di 25 punti per la rilevanza culturale regionale del materiale cinematografico e audiovisivo da restaurare e digitalizzare, valutata sulla base della relazione di cui al paragrafo 6.2, in relazione alla capacità di valorizzare il patrimonio artistico, storico e identitario territoriale;
d) fino a un massimo di 20 punti per la qualità tecnica e la professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione, valutate sulla base del progetto di digitalizzazione e dei CV dei soggetti coinvolti nel processo di digitalizzazione;
e) fino a un massimo di 5 punti per la congruità dei costi previsti;
f) fino ad un massimo di 5 punti per la datazione dei progetti antecedenti al 1990.
7.6. Nella valutazione della qualità del progetto di cui alla lettera c) del precedente punto 7.5 si tiene conto, tra l’altro, della presenza di sottotitoli in lingue diverse dall’italiano e, ai fini di una più efficace conservazione del materiale, della realizzazione di una copia in pellicola del materiale ovvero dell’opera digitalizzata.
7.7. Non sono ammissibili a contributo i progetti che non ottengano un punteggio complessivo almeno pari a 40.
8. RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
8.1. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento degli oneri relativi al presente avviso ammontano complessivamente ad € 150.000,00, a valere sul capitolo di spesa U0000G11934, destinato al sostegno di interventi sul restauro e la digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive.
8.2. Il contributo massimo concedibile ad ogni progetto di restauro e digitalizzazione, fermo restando massimali indicati al paragrafo 5.4, ammonta ad € 40.000,00 per ogni lungometraggio ed € 20.000,00 per ogni cortometraggio.
9. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
9.1. A seguito della valutazione la Commissione provvede a trasmettere all’Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo, la graduatoria dei progetti valutati, con indicazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, del contributo concedibile. Con determinazione del direttore della Direzione competente in materia di cultura sono approvati: a) l’elenco delle istanze non ammesse a valutazione per mancato superamento della fase istruttoria di cui al
paragrafo 7.1, con la relativa motivazione. b) la graduatoria delle istanze valutate dalla Commissione, con l’indicazione dei punteggi assegnati; c) l’elenco delle istanze ammesse a contributo, coi relativi punteggi assegnati e importi concessi. La determinazione è pubblicata, ad ogni effetto di legge per gli interessati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx, nella sezione cultura. L’esito dell’istanza è comunicato, inoltre, individualmente agli interessati mediante PEC.
9.2. Tutte le spese ammissibili afferenti al progetto approvato, devono essere sostenute e quietanzate a partire dal 01/01/2022 e fino al 31/10/2022.
9.3. L’erogazione del contributo a favore del soggetto beneficiario fa seguito alla conclusione del progetto di restauro e digitalizzazione, all’invio della rendicontazione certificata delle spese, in linea con quanto previsto al successivo paragrafo 10, nonché della relazione descrittiva dell’intervento concretamente realizzato e di una copia digitale dell’opera stessa accompagnata dall’autorizzazione all’uso previsto al paragrafo 2.3.
9.4. La copia digitale di cui al precedente periodo deve essere consegnata entro e non oltre il 30/11/2022, pena la decadenza dal contributo. La copia digitale deve essere inviata alla Direzione Regionale Cultura, e Lazio Creativo, all’indirizzo XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, 0 - 00000 XXXX.
9.5. La rendicontazione dovrà essere trasmessa entro il 30/11/2022, pena la decadenza dal contributo.
9.6. Nel caso in cui risultino regolarmente rendicontate spese ammissibili inferiori rispetto a quelle previste nel progetto ammesso a contributo, il contributo stesso è erogato nei limiti necessari a garantire il rispetto dei massimali di cui al paragrafo 5.4 (cioè l’80% dei costi ammissibili regolarmente rendicontati e il pareggio di bilancio del progetto).
10. CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE, OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO, REVOCA DEL CONTRIBUTO
10.1. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare la veridicità, coerenza e congruenza delle spese dichiarate, sostenute dal soggetto beneficiario del contributo per il restauro e la digitalizzazione dell’opera cinematografica o audiovisiva, nonché il possesso dei requisiti/condizioni dichiarati ai fini dell’ammissione al contributo stesso.
10.2. E’ fatto obbligo ai soggetti che risultino beneficiari del contributo di trasmettere alla Direzione regionale competente in materia di cultura, a pena di decadenza, entro il 30/11/2022 un’analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute per la digitalizzazione dell’opera, con le modalità di cui al precedente paragrafo 9. Tale rendicontazione deve essere certificata da un revisore contabile o da un professionista iscritto all’albo dei commercialisti, degli esperti contabili, dei periti commerciali o dei
consulenti del lavoro, attestante la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della spesa previsti dal presente Avviso.
10.3. Qualsiasi eventuale variazione al progetto ammesso a contributo dovesse rendersi necessaria in fase di attuazione, deve essere preventivamente comunicata e motivata alla Direzione regionale competente in materia di cultura, che la autorizza ove non incidente su aspetti sostanziali del progetto o comunque migliorativa. Nel caso di mancata autorizzazione il progetto deve essere attuato nelle forme originariamente previste, pena la decadenza dal contributo concesso. Non sono comunque accoglibili variazioni progettuali richieste prima della concessione del beneficio. Fermo restando l’autorizzazione regionale, eventuali variazioni comportanti aumenti della spesa prevista non determinano alcun aumento del contributo. Eventuali variazioni comportanti una riduzione dei costi previsti determinano la riduzione del contributo nella misura necessaria al rispetto dei massimali di cui al paragrafo 5.4.
10.4. A seguito della formale comunicazione di accoglimento dell’istanza per la concessione del contributo di cui al paragrafo 9.1, i soggetti beneficiari assumono l’obbligo, pena la decadenza dal contributo concesso, che l’opera riporti il logo identificativo della Regione Lazio e la dicitura “Opera restaurata e digitalizzata con il sostegno della Regione Lazio”, con evidenza non inferiore a quattro secondi, nei titoli di testa e di coda, con lo stesso rilievo dato ad altri eventuali soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto economicamente il restauro e la digitalizzazione dell’opera. Il suddetto logo e la dicitura andranno inseriti anche in ogni altra forma di pubblicizzazione e promozione dell’opera.
10.5. L’obbligazione pubblicitaria relativa al logo e alla dicitura di cui al precedente paragrafo 10.4, deve applicarsi anche a tutti i contratti con soggetti terzi che prevedano l’utilizzo dell’opera restaurata e digitalizzata, nonché ai contratti con distributori acquirenti ed esportatori dell’opera stessa.
10.6. I soggetti beneficiari sono obbligati, altresì, a concedere alla Regione Lazio, la licenza d’uso gratuito dell’opera per la quale si è ottenuto il contributo, per finalità istituzionali e non commerciali, anche mediante proiezione, pubblicazione o altre modalità di diffusione, inclusa la sua diffusione nei circuiti delle mostre e rassegne promosse, sostenute o partecipate dall’Amministrazione regionale.
10.7. L’Amministrazione regionale potrà procedere alla revoca del contributo concesso qualora da successive verifiche risultasse, in particolare:
a) variazioni progettuali non autorizzate;
b) il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente Avviso;
c) la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati;
d) la perdita dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 2. o 3. prima dell’erogazione
del contributo.
11. PRIVACY
11.1 Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).
A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:
− Responsabile del Trattamento è LAZIOcrea S.p.A. (società in house e strumento operativo della Regione Lazio), designata dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD. La informiamo, altresì, che in applicazione del predetto art. 28, par. 4) del RGPD i dati personali oggetto della presente informativa potranno essere trattati anche da un (sub) Responsabile del trattamento;
− Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO), Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Recapiti: xxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx e xxx@xxxxxxx.xxxxx.xx
11.2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
• partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti dal presente avviso pubblico;
• erogazione del contributo concesso;
• ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
• esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
11.3. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale.
11.4. Categorie di dati ottenuti da soggetti terzi
Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Avviso pubblico o per l’erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc..
11.5. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati, senza attività di profilazione o processi decisionali automatizzati.
Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti, dipendenti /collaboratori del titolare o del responsabile o subresponsabile del trattamento, ai quali sono state fornite le opportune istruzioni operative relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati stessi.
11.6. Destinatari o categorie di destinatari dei dati
Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge, o come necessaria per il perseguimento delle finalità in precedenza descritte, ovvero per la
tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo, ad autorità giudiziarie.
11.7. Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all’unione europea.
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche disposizioni di legge.
11.8. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD, fermo restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione dei dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.
Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite del DPO) agli indirizzi sopra menzionati.
L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una violazione a quanto previsto dal RGPD, come previsto dall’art. 77 del medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell’Autorità: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
11.9. Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione
La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per quest’Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.
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