Soggetti beneficiari. I soggetti beneficiari delle risorse di cui al presente Avviso - alla data di pubblicazione dell’avviso stesso sul sito istituzionale della Regione – sono: ▪ le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei preesistenti registri normati dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000; ▪ le ODV e le APS iscritte ex novo al RUNTS; ▪ le fondazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus, di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 460/1997; ▪ le fondazioni iscritte ex novo al RUNTS. Tra i soggetti potenziali beneficiari sono incluse: ▪ le APS iscritte nel registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio regionale, in conformità alla previsione dell’articolo 7, comma 3 della legge n.383/2000, ai sensi del quale “l’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4”, cioè nei registri regionali; ▪ le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale, di organizzazione di volontariato o di fondazione del Terzo settore, che soddisfano il requisito dell’iscrizione ai relativi precedenti registri di cui alle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000, nonché le reti associative rientranti in una delle tipologie sopra citate iscritte al 1 adottata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015 con la risoluzione 70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. RUNTS, fermo restando che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive sopra richiamate. Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve essere mantenuto da parte di tutti i soggetti beneficiari (compresi i partners) per l’intero periodo di durata dell’Accordo di Programma 2021 (4 novembre 2023), unitamente al rispetto della vigente normativa applicabile, pena la revoca del contributo.
Soggetti beneficiari. 2.1. Possono essere ammesse alle sovvenzioni di cui al paragrafo 1:
a) le imprese di post-produzione1 di opere cinematografiche2 e/o audiovisive3, con sede legale o operativa nella regione Lazio;
b) le cineteche4 di cui all’art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 2016, n. 220, con sede legale e domicilio fiscale in Italia.
2.2. Le imprese/società di post-produzione di cui alla lettera a) devono essere in possesso di classificazione ATECO J59.11 o J59.12 e avere un capitale sociale versato pari ad almeno euro 40.000,00.
2.3. I soggetti di cui al punto 2.1 devono essere titolari dei diritti di sfruttamento sull’opera necessari alla digitalizzazione e alla consegna di copia digitalizzata del prodotto alla Regione Lazio con contestuale licenza d’uso gratuito, anche mediante proiezione, pubblicazione o altre modalità di diffusione, per finalità istituzionali e non commerciali. Nel caso di soggetti non titolari di tali diritti, gli stessi devono risultare destinatari di formale autorizzazione da parte dei titolari, che consenta le finalità descritte.
2.4. I soggetti di cui al punto 2.1, infine, come stabilito anche all’art. 8 comma 4 della Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5, non devono trovarsi in situazioni ostative, ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti, alla concessione di benefici pubblici, ivi incluse le situazioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
1 Impresa di post-produzione: l’impresa che abbia come oggetto:1) le attività di montaggio e mixaggio audio-video, ivi compresa l’edizione del doppiaggio, l’aggiunta degli effetti speciali meccanici e digitali ed il trasferimento sul supporto di destinazione, i servizi di sviluppo e stampa; 2) il restauro di opere cinematografiche e audiovisive, il deposito, la digitalizzazione e la catalogazione di materiali cinematografici e audiovisivi.
Soggetti beneficiari. Possono partecipare le seguenti tipologie di soggetti:
1. Start up innovative, iscritte all'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese presso una delle Camere di Commercio della Lombardia (ai sensi dell’art. 25 della Legge 221 del 17/12/2012) alla data di pubblicazione del bando;
2. MPMI, iscritte al registro delle imprese di una delle Camere di Commercio della Lombardia da non più di 48 mesi dalla data di pubblicazione del bando. I soggetti di cui ai punti 1 e 2 devono inoltre possedere, alla data di pubblicazione del bando, i seguenti requisiti: - rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa come definito dal Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione; - essere iscritti al Registro Imprese e attive, con sede legale e/o operativa in Lombardia; - essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale, se dovuto; - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; - avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D. Lgs. 159/2011; - essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti.
Soggetti beneficiari. In linea con l’art. 1 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2014 n. 176, i soggetti ammissibili all’operazione “Microcredito d’impresa” sono:
A) Le persone fisiche residenti in Calabria, che intendano avviare una microimpresa (start up), anche sotto forma di lavoro autonomo, non costituita al momento della presentazione della domanda e partecipata da soggetti non bancabili. Ai fini del presente Avviso,sono considerati non bancabili le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie: Lavoratore “svantaggiato” ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento UE n.651/2014, ossia chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) avere superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
I. Lavoratore “molto svantaggiato”, ai sensi dell’art. 2, comma 99 Regolamento UE n. 651/2014, ossia il lavoratore:
a) privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
b) privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato».
II. Lavoratore “disabile”, ossia chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi della L. 68/1999, caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.
III. Cittadini immigrati, nomadi e/o appartenenti a minoranze etniche.
IV. Donne vittima di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o di costrizione economica, vittime della tratta;
V. Persone sottoposte ad esecuzione penale, detenuti/e ed ex detenuti/e, persone soggette a misura penale esterna o in semilibertà.
Soggetti beneficiari. Possono accedere all’agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Lombardia. Per impresa privata s’intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un’attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito. Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l’impresa utilizzatrice. Saranno riconosciuti i benefici di cui al presente Bando solo alle imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in “de minimis”.
Soggetti beneficiari. 1. Possono presentare domanda di agevolazione per la realizzazione di interventi infrastrutturali, materiali ed immateriali, gli Enti Locali, promotori e sottoscrittori del Patto Territoriale del Taburno che, alla data della domanda:
a) hanno sede legale nell’area del Patto coincidente con il territorio dei Comuni sottoscrittori del Patto Territoriale del Taburno (vedi Appendice 1);
b) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 56 del Regolamento GBER, non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuate all’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER;
2. Possono presentare, altresì, domanda di agevolazione per la realizzazione di interventi imprenditoriali, le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
a) hanno la sede dell’unità produttiva oggetto di agevolazione in uno dei Comuni del Patto come indicati in Appendice 1);
b) risultano regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi;
e) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
g) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partec...
Soggetti beneficiari. Possono accedere all’agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della provincia di Mantova. Per impresa privata s’intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un’attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito. Sono compresi gli enti pubblici economici e le società partecipate di enti pubblici. Sono ammessi anche gli enti pubblici territoriali o pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto concerne l’attivazione di tirocini extracurriculari e la relativa richiesta di rimborso dell’indennità di cui al successivo punto 1.2 lettera C. Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l’impresa utilizzatrice. Nel caso di Convenzioni ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è beneficiaria del contributo la Cooperativa Sociale di tipo B. I contributi concessi sulla base del presente schema di bando costituiscono aiuti concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti, SA.101025-57021-58547-59655-62495, con particolare riferimento alla sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 18442 final del 18/11/2021 e al CAR 21337 che ha prorogato fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificato alcuni elementi dell’aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese al lordo di oneri e imposte. Solo in caso di decorrenza del termine, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell’aiuto SA.101025-57021-58547-59655-62495, l’erogazione di tali contributi è attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare...
Soggetti beneficiari. Possono accedere alla agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Provincia di Mantova. Per impresa privata s’intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un’attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito. Si specifica che, per quanto riguarda le richieste di indennità di tirocinio, sono ammissibili tutte le domande di rimborso relative a tirocini extracurriculari attivati a persone disabili disoccupate residenti o domiciliate in Regione Lombardia (paragrafo A punto 4 del presente avviso) purchè la domanda di rimborso sia presentata da un’azienda o da un soggetto promotore con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Provincia di Mantova. Per quanto riguarda l’ASSE1 Attivazione dei tirocini, è possibile riconoscere i costi di rimborso per l’attività di tirocinio extracurriculare nel caso in cui il soggetto ospitante sia un datore di lavoro ente pubblico economico e non economico (D.g.r. n.2461 del 18/11/2019 All.B). Possono pertanto essere finanziati tirocini extracurriculari presso organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l’impresa utilizzatrice. Saranno riconosciuti i benefici di cui al presente Bando solo alle imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in “de minimis”.
Soggetti beneficiari. 1. Possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:
a) soggetti organizzati, non costituiti in forma societaria, privi di scopo di lucro che operano sul territorio comunale, comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale;
b) limitatamente al patrocinio, anche altri soggetti privati, anche aventi scopo di lucro.
2. I soggetti indicati al comma 1 lett. a) devono essere preventivamente iscritti all’Albo delle associazioni. Il Responsabile del settore competente valuta la domanda presentata in ordine al possesso dei requisiti. La domanda contiene il nome del legale rappresentante e dei membri degli organi direttivi e assembleari, l’indicazione della sede legale e di quella operativa, l’oggetto e l'ambito territoriale di svolgimento dell’attività, lo statuto e l’atto costitutivo. Il soggetto iscritto è obbligato a comunicare tempestivamente ogni modifica di quanto dichiarato in sede di domanda.
3. L’erogazione di contributi può essere disposta, in casi particolari, adeguatamente motivati, anche a favore di associazioni o altri soggetti pubblici o privati, al fine di sostenere specifiche iniziative aventi rilievo di carattere nazionale o di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali (particolari iniziative o campagne promosse a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale tendenti alla salvaguardia dei diritti: pace, educazione, salute, ambiente, legalità …).
4. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i partiti politici, le organizzazioni sindacali nonché i soggetti che costituiscano loro articolazione.
Soggetti beneficiari. 1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di: • associazioni e comitati; • enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017; • società sportive senza fini di lucro; • fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro; • istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale; • associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lett. d), f), g) e k) dell'art. 6; • enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.
3. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati alla città di Padova e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.
4. Prima della presentazione della domanda al Comune, i soggetti di cui al comma 1 devono risultare regolarmente costituiti da almeno tre mesi.