Soggetti beneficiari Clausole campione
Soggetti beneficiari. Possono beneficiare del contributo previsto dal presente bando le imprese, le cooperative e i consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria1, con sede e/o unità locale destinataria dell’investimento nelle ex province di Pordenone e di Udine:
a) iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Pordenone - Udine e attive;
b) in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;
c) non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
1 Ai sensi dell’Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono considerate piccole, medie e microimprese quelle che rispettino congiuntamente e seguenti parametri: Numero occupati meno di 250 meno di 50 meno di 10 Fatturato annuo (milioni di euro) Non superiore a 50 Non superiore a 10 Non superiore a 2 Totale Stato Patrimoniale (milioni di euro) Non superiore a 43 Non superiore a 10 Non superiore a 2 Autonomia Impresa non qualificata come “associata” o “collegata” come all’Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
d) in regola con il regime “de minimis”, come meglio precisato all’art. 4 ed appartengono ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell’ allegato A del presente bando;
e) che rispettano, ai sensi dell’art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
f) che rispettano le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla L 135/2012;
g) non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). I requisiti dimensionali e quelli previsti alle precedenti lett. a), c), e), f) e g) dovranno essere posseduti già al momento di presentazione della domanda e dovranno sussistere al momento della concessione del contributo; i requisiti previsti dalle lett. b), d) dovranno sussistere al momento della concessione del contributo. Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempes...
Soggetti beneficiari. Possono essere beneficiari di contributo le micro, piccole o medie imprese (MPMI) del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato (singole, in partenariato o costituite in Rete di Imprese), localizzate all’interno del “Distretto del Commercio di Rilevanza Intercomunale della Bassa Lomellina”, il cui perimetro coincide con l’intero territorio dei comuni di Mede, Torre Beretti e Castellaro, Xxxxxxx Erbognone, Frascarolo, Lomello, Sartirana Lomellina e Semiana. Sono escluse dal bando le imprese che svolgono, nell’unità locale presso cui vengono realizzati gli interventi oggetto di contributo, attività primaria, risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici ATECO: • 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco • 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone • 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse • 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico • 96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Soggetti beneficiari. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando i seguenti soggetti:
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;
b) imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (così come definiti all’art. 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di seguito denominato Regolamento GBER), purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a c). I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 del Regolamento GBER, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; trovarsi in regime di contabilità ordinaria; non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER. Tali disposizioni si applicano anche agli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica. La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni. Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto di quanto segue: Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti alla call transnazionale EuroTransBio (Austria,...
Soggetti beneficiari. Possono partecipare al presente avviso Università, Enti Pubblici di ricerca, con sede operativa nel territorio della Regione Puglia, e l’ENEA. Detti organismi di ricerca devono comunque qualificarsi come soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, le cui finalità principali consistono nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffondere i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie4.
2 L’esclusione si verifica quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. l’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
3 Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
4 Tutti gli eventuali utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca Nel caso di proposte che coinvolgono più unità di ricerca, dovrà essere indicato un coordinatore scientifico per l’intera proposta ed un responsabile scientifico per ciascuna unità di ricerca coinvolta. La Regione si riserva di richiedere, nell’ambito della procedura negoziata, la costituzione di un’associazione temporanea di scopo e di stabilirne le finalità ed il funzionamento. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare per almeno un periodo di cinque anni dalla data di erogazione finale del contributo.
Soggetti beneficiari. Possono partecipare le seguenti tipologie di soggetti:
1. Start up innovative, iscritte all'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese presso una delle Camere di Commercio della Lombardia (ai sensi dell’art. 25 della Legge 221 del 17/12/2012) alla data di pubblicazione del bando;
2. MPMI, iscritte al registro delle imprese di una delle Camere di Commercio della Lombardia da non più di 48 mesi dalla data di pubblicazione del bando. I soggetti di cui ai punti 1 e 2 devono inoltre possedere, alla data di pubblicazione del bando, i seguenti requisiti: - rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa come definito dal Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione; - essere iscritti al Registro Imprese e attive, con sede legale e/o operativa in Lombardia; - essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale, se dovuto; - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; - avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D. Lgs. 159/2011; - essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti.
Soggetti beneficiari. Possono accedere all’agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Lombardia. Per impresa privata s’intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un’attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito. Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l’impresa utilizzatrice. Saranno riconosciuti i benefici di cui al presente Bando solo alle imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in “de minimis”.
Soggetti beneficiari. Possono presentare domanda per accedere ai benefici della T.d.O. 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze” i seguenti soggetti: - soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nei settori forestale e agroalimentare, in possesso di almeno uno tra i codici Isfol- Orfeo Agricoltura da 0101 a 0116. L’accreditamento è rilasciato con le modalità prescritte dalla Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella regione Lazio”, di cui alla DGR n. 968/2007, pubblicata sul supplemento ordinario n. 5 al BURL n. 3 del 21/01/2008 e ss.mm.ii. Il beneficiario deve essere in possesso dell’accreditamento al momento dell’emissione del Provvedimento di Concessione del sostegno, che deve essere rilasciato entro il termine massimo di 90 giorni consecutivi dalla data di adozione della determinazione di ammissibilità e finanziamento dei progetti di formazione; trascorso inutilmente detto termine, il beneficiario decadrà dal contributo concesso. Qualora durante l’esecuzione del progetto si verifichi la revoca dell’accreditamento, l’Ente di formazione decadrà dal contributo concesso e sarà soggetto al recupero delle somme eventualmente erogate. I beneficiari, che intendono realizzare corsi di formazione finalizzati alla preparazione dei discenti che devono sostenere l’esame per il rilascio o che devono ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012, devono ottemperare anche alle condizioni previste dalla DGR n. 628/2015. Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari della T.d.O. e la richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento. I soggetti esentati dall’accreditamento ai sensi della citata DGR 968/2007 e ss.mm.ii. non rientrano tra i beneficiari del presente bando pubblico. Non è prevista l’adesione di beneficiari in forma associata al presente bando.
Soggetti beneficiari. Possono accedere all’agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della provincia di Mantova. Per impresa privata s’intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un’attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito. Sono compresi gli enti pubblici economici e le società partecipate di enti pubblici. Sono ammessi anche gli enti pubblici territoriali o pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto concerne l’attivazione di tirocini extracurriculari e la relativa richiesta di rimborso dell’indennità di cui al successivo punto 1.2 lettera C. Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l’impresa utilizzatrice. Nel caso di Convenzioni ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è beneficiaria del contributo la Cooperativa Sociale di tipo B. I contributi concessi sulla base del presente schema di bando costituiscono aiuti concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti, SA.101025-57021-58547-59655-62495, con particolare riferimento alla sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 18442 final del 18/11/2021 e al CAR 21337 che ha prorogato fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificato alcuni elementi dell’aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese al lordo di oneri e imposte. Solo in caso di decorrenza del termine, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell’aiuto SA.101025-57021-58547-59655-62495, l’erogazione di tali contributi è attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare...
Soggetti beneficiari. 1. Possono presentare istanza di agevolazione le microimprese compresi i lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese che intendano accedere ad un finanziamento del Fondo per sostenere spese di funzionamento in una sede operativa in Puglia e che abbiano subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa e manifestino difficoltà di accesso al credito dovute alla crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni della Misura MicroPrestito della Regione Puglia le microimprese costituite nelle seguenti forme giuridiche:
a. ditta individuale;
b. società in nome collettivo;
c. società in accomandita semplice;
d. società cooperative;
e. società a responsabilità limitata (anche in forma unipersonale e semplificata).
3. Non possono presentare istanza di agevolazione imprese che abbiano istruttorie in corso ovvero che abbiano già ottenuto la concessione di agevolazioni dal Fondo, a valere sul presente Avviso.
4. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo le microimprese:
a. le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda;
b. che abbiano emesso la prima fattura attiva o abbiano percepito il primo corrispettivo entro il 31 dicembre 2019, ovvero che siano state costituite dal 1 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020.
5. Alla data di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni di cui al successivo art. 6, i proponenti dovranno possedere i requisiti di Microimpresa – così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – occupare, quindi, meno di 10 persone e realizzare un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Soggetti beneficiari. 1. Al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato e ai collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi di Udine sono attribuiti sussidi e benefit nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le modalità e i criteri di cui alle disposizioni seguenti.
2. Può presentare domanda per il sussidio e il benefit il dipendente in servizio, nonché il dipendente cessato dal servizio, purché gli eventi e le spese per le quali è richiesto il sussidio o il benefit siano anteriori alla cessazione. Le spese e gli eventi devono comunque essere successivi alla presa di servizio.