TITOLO I
STATUTO della Società "GEAT S.R.L."
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
Art. 1 -Denominazione
E' costituita ai sensi degli artt. 2462 e ss. C.C. e del D. Lgs. 175/2016 una Società a Responsabilità Limitata finaliz- zata ad operare secondo il modello "in house providing" come previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria sotto la denominazione "GEAT S.R.L.".
Art. 2 - Sede
La società ha sede in Riccione.
Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie.
Art. 3 - Durata
La durata della Società è stabilita fino al 31 Dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata con deliberazione del- l'Assemblea dei soci.
Art. 4 - Oggetto
Entro il limite generale costituito dall'obbligo di effettuare oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della So-
Allegato "B" al Rep.n.109545/24040
cietà, "GEAT S.R.L." ha per oggetto esclusivo l'esercizio, in favore degli Enti soci ovvero degli Enti affidanti che abbiano sottoscritto con gli Enti soci la convenzione di cui all'art.
30 del T.U. n. 267/2000, dei servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale per lo svolgimento di attività sotto indicate:
1. produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti fun- zionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di accordi di programma fra amministrazioni pubbliche;
3. realizzazione e gestione di opere pubbliche ovvero orga- nizzazione e gestione di servizi d'interesse generale attra- verso contratti di partenariato;
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o
agli Enti pubblici partecipanti; | ||
5. servizi di committenza, ivi | incluse | le attività di commit- |
tenza ausiliarie. | ||
Nell'ambito di quanto sopra la | Società | può svolgere, a titolo |
esemplificativo e non esaustivo, le | seguenti | attività: |
a) gli interventi di gestione, manutenzione, amministrazione, conservazione e valorizzazione degli immobili e degli impianti di proprietà pubblica o di uso pubblico anche attraverso la compravendita di immobili;
b) gli interventi di riparazione, sostituzione, adeguamento ed
incremento della rete viaria pubblica, delle aree a verde pubblico e delle strutture portuali pubbliche, con le relative pertinenze;
c) la progettazione, realizzazione e cura dell'arredo urbano;
d) l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari;
e) l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, nonché degli impianti e dei sistemi per la produzione, l'utilizzo e il recupero delle risorse energeti- che;
f) la progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;
g) la progettazione, costruzione e manutenzione dei parcheggi
pubblici;
h) le operazioni a sostegno e complemento di quanto necessario allo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, ri- creative ed eventi in genere;
i) le attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali
alla gestione dei beni pubblici, alla tutela del decoro ur- bano, ivi compreso lo spazzamento urbano e la raccolta diffe- renziata dei rifiuti, alla sicurezza dei cittadini;
j) le attività correlate all'accertamento e alla riscossione
delle entrate pubbliche;
k) le attività afferenti la custodia, manutenzione e gestione dei cimiteri ivi compresi i servizi cimiteriali e necroscopici
ai cittadini, la concessione dei beni demaniali comunali per le sepolture private, i servizi istituzionali correlati al- l'evento del decesso;
l) i servizi di ristorazione nelle Scuole comunali;
m) i servizi di telecomunicazioni e/o informatici.
n) il servizio di pubblica illuminazione e servizi connessi e complementari per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illumina- zione pubblica.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può de- tenere le partecipazioni in società ricevute in conferimento esclusivamente dagli enti locali soci, dagli stessi costituite o acquisite anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 19/ 08/2016 n.175 e che rispondano dei requisiti dell'art.4, commi
1 e 2, del medesimo compendio normativo.
La Società inoltre può:
- svolgere altre prestazioni connesse o complementari a quelle sopraindicate e partecipare a procedure di gara o selettive per l'affidamento di servizi compresi nell'oggetto sociale indette da enti diversi dagli enti soci;
- stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari e immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, per approvvigionarsi sui relativi mercati delle materie prime e degli altri fattori produttivi, materiali o immateriali, necessari alla migliore esecuzione
dei processi di propria pertinenza e alla più efficiente e razionale gestione delle proprie risorse.
TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - QUOTE SOCIALI - SOCI
Art. 5 - Capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro 12.233.943 (dodicimilioniduecen- totrentatremilanovecentoquarantatre), diviso in quote ai sensi di legge.
Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della
Società, l'organo amministrativo può richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale anche non in propor- zione alle quote di partecipazione al capitale sociale.
Può altresì richiedere ai soci finanziamenti ad altro titolo
alle condizioni previste dalla legge.
Salvo diverse determinazioni, i finanziamenti in favore della Società devono considerarsi infruttiferi.
In caso di aumento del capitale sociale si applicano le di- sposizioni di legge. L'aumento oneroso del capitale potrà es- sere sottoscritto mediante il conferimento di beni in natura, secondo le modalità di cui all'art. 2465 del Codice Civile e potrà essere effettuato mediante l'offerta di quote di nuova emissione a soci o a terzi con esclusione del diritto di sot- toscrizione ai sensi del primo comma dell'art. 2481bis del Codice Civile.
Art. 6 - Partecipazione pubblica e garanzie del servizio
La Società é a totale capitale pubblico; il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto solo da Comuni, Province, Regioni o comunque da Enti Pubblici operanti a livello regio- nale o locale ed è incedibile a soggetti privati.
Ai fini del presente statuto sono considerati Enti Pubblici
anche le società a totale partecipazione pubblica, il cui ca- pitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto.
La Società opera in presenza di un rapporto di delegazione inter-organica, ovvero secondo il modello del c.d. "in house providing", e quindi gli Enti Pubblici soci procedono all'at- tività dì indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo nei confronti della Società.
La Società è a sua volta dotata di strumenti di programmazione e controllo e fornisce reporting periodici agli Enti Pubblici soci.
Art. 7 - Quote sociali
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
É da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni tra- sferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.
In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di
parte di esse a titolo oneroso o gratuito è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comu- nicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'even- tuale acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.
I soci potranno esercitare la prelazione, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, a mezzo di raccoman- data con ricevuta di ritorno inviata agli amministratori e al socio alienante.
Nel caso di più concorrenti nell'esercizio del diritto di prelazione, le quote da trasferire saranno ripartite in pro- porzione alle quote di capitale sociale da ciascuno possedute.
Art. 8 - Recesso ed esclusione
Ciascun socio può esercitare il diritto di recesso, con la richiesta di rimborso della propria partecipazione, nei casi previsti dalla legge.
Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.
I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione secondo le modalità previste dall'art. 2473 C.C..
Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (cen- tottanta) giorni dalla data di comunicazione alla Società
della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive parteci-
pazioni, | oppure da parte di | un terzo | concordemente individuato |
dai soci | medesimi. | ||
Qualora | ciò non avvenga, il | rimborso | è effettuato utilizzando |
riserve | disponibili o in | mancanza | corrispondentemente ridu- |
cendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile.
Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, se non quelle disposte dall'art. 2466 C.C..
TITOLO III
DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA
Art. 9 - Decisioni dei soci e Assemblea
Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante delibera- zione assembleare assunte ai sensi dell'art. 2479-bis C.C. e di quanto disposto dal presente statuto.
L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede so-
ciale.
L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti nei nu- meri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 C.C., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del ca- pitale sociale.
Art. 10 - Avviso di convocazione
L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dai libri sociali, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.
L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco della materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente co- stituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.
In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio
sindacale, o anche da un socio. | ||
Art. 11 - Intervento e voto | ||
Xxxxx diritto di intervento | all'assemblea i soci | iscritti nel |
libro dei soci. | ||
Il voto del socio vale in | misura proporzionale | alla sua par- |
tecipazione. |
Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento al diritto di voto e alla re- golarità delle deleghe.
Art. 12 - Presidenza e segreteria
Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministra- tore Unico, l'assemblea è presieduta da questo, o, in sua as- senza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministra- zione, l'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.
L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. Le delibe- razioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga op- portuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.
Art. 13 - Costituzione e deliberazioni
Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea.
La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione competono al presidente dell'assemblea.
Art. 14 - Compiti dell'assemblea
L'Assemblea delibera sulle materie previste per legge. L'Assemblea, inoltre, delibera sulle seguenti materie:
a) approvazione del budget;
b) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti, non previsti nel budget;
c) compimento di operazioni di investimento o di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 100.000 (centomila);
d) vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
e) acquisto, vendita o locazione di beni immobili.
TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
Art. 15 - Organo Amministrativo
La Società è amministrata alternativamente:
a) da un Amministratore Unico;
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.
L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Ammini- stratore Unico, questi riunisce in sè tutti i poteri, le at- tribuzioni e le facoltà del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e dell'amministratore delegato, così come pre- viste per legge e dal presente Statuto.
I soci determinano la forma dell'organo amministrativo.
L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio pa-
lese.
In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del Codice Civile, i soci di minoranza hanno diritto a nominare un consigliere; gli al- tri consiglieri, compreso il Presidente, saranno nominati dal Comune di Riccione.
L'amministrazione della Società è affidata a soggetti che non siano Soci e gli amministratori non possono essere dipendenti degli Enti soci.
Gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale. Si applica la disciplina in materia di incompatibilità ed inconferibilità.
Il consiglio provvede alla surrogazione provvisoria degli am- ministratori venuti a mancare nel corso del mandato.
Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si in- tende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine.
Gli Amministratori nominati dal Comune di Riccione sono revo- cabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.
Art. 16 - Compiti dell'organo amministrativo
L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'ammini- strazione ordinaria e straordinaria della Società e più se- gnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene
opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale.
Gli atti di amministrazione riguardanti le seguenti materie sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci:
a) approvazione del budget;
b) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti, non previsti nel budget;
c) compimento di operazioni di investimento o di finanziamento
passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 100.000 (centomila);
d) vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
e) acquisto, vendita o locazione di beni immobili.
Ai fini del controllo analogo di cui agli artt. 22 e 23 del presente Statuto, l'organo amministrativo relaziona seme- stralmente all'Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione or- dinaria e straordinaria della Società.
Art. 17 Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale o in video-conferenza, tutte le volte che il suo Pre- sidente lo giudica necessario.
La convocazione è fatta per lettera, telegramma, fax, telex o e-mail, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore, e di ciascun sindaco, almeno tre
giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basta il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.
Art. 18 - Deliberazioni dell'organo amministrativo
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la maggioranza assoluta degli amministratori in carica, e de- libera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente.
Delle deliberazioni si fa constare mediante processo verbale
da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presi- dente e dal Segretario.
Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Ammini- stratore Unico, le decisioni di quest'ultimo sono verbalizzate e sottoscritte nel libro delle decisioni dell'Amministratore Unico.
Art. 19 - Presidente - Amministratore Unico
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'ammini- stratore unico, è il legale rappresentante della Società.
Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto nonché tutte quelle delegategli dal Con- siglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie at-
tribuzioni solo al Presidente e non ad altri amministratori.
La carica di Vice Presidente è attribuita solo per la indivi- duazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o
impedimento e non da luogo a compensi aggiuntivi. Art. 20 - Direttore Generale
E' istituita, ai sensi dell'art. 2396 C.C. la figura del Di- rettore Generale al quale competono:
1. la responsabilità e gli atti in materia di gestione del
personale;
2. la responsabilità e la sorveglianza in materia di appalti, acquisti di beni e prodotti e fornitura di servizi;
3. sovrintendere alle attività tecniche, amministrative, com-
merciali e finanziarie della Società;
4. sottoporre all'organo amministrativo il progetto di budget, il piano industriale, lo schema di bilancio di esercizio ed il relativo controllo di gestione e reporting periodico.
TITOLO V CONTROLLI
Art. 21 - Organo di controllo
La società può nominare alternativamente un Sindaco unico o un Collegio sindacale, quale organo di controllo.
All'organo di controllo, ove nominato, anche monocratico, si applicheranno le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le Società per azioni; si applicano in ogni caso le di- sposizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.
Nel caso di nomina di un Collegio Sindacale, lo stesso è com- posto da un Presidente, da due membri effettivi e da due mem- bri supplenti, scelti tra i revisori legali iscritti nell'ap-
posito registro.
L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rie- leggibile.
Il collegio sindacale o, se nominato, il sindaco unico eser- cita la revisione legale dei conti a norma dell'art. 2409 bis del Codice Civile.
Art. 22 - Coordinamento dei Soci - Poteri di autorizzazione e controllo ex art. 2468 comma 3 c.c.
Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l'e-
sercizio in comune sulla Società del c.d. controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci istituiscono il Coordinamento dei soci (denominato per brevità anche Coordi- namento), composto dai rappresentanti nominati dagli Enti Pubblici soci.
Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione, e di- scussione tra i soci e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento generale della stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno due riunioni all'anno. Al Coor- dinamento spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine dell'Assemblea medesima. Il bilancio, i piani strategici, economici, patri- moniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, gli atti di competenza dell'assemblea e gli atti di gestione di cui all'art.14 secondo paragrafo del presente Statuto pos-
sono essere autorizzati dall'assemblea dei soci solo previo parere del Coordinamento. Il Coordinamento verifica inoltre lo stato di attuazione degli obiettivi e lo stato della qualità del servizio risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'assem- blea dei soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società, nonché dalle relazioni che l'organo ammini- strativo trasmette all'assemblea. Per l'esercizio del potere di controllo, il Coordinamento ha accesso a tutti gli atti della Società. I soci si obbligano a non ampliare i poteri dell'organo amministrativo se non previo parere del Coordina- mento e comunque subordinando gli stessi ad un preventivo pa- rere dell'Assemblea.
Il Coordinamento inoltre costituisce l'elemento catalizzatore degli atti di indirizzo degli Enti soci sugli argomenti di competenza dell'Assemblea.
Art. 23 Funzionamento del Coordinamento Soci
Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'in- sediamento, dal socio che detiene la maggiore quota di capi- tale della Società.
I1 Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presi-
dente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve es-
sere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.
Le deliberazioni sono assunte con spirito di leale collabora- zione ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. In ogni caso è necessario il parere favorevole dell'Ente socio eventualmente interessato dalla decisione.
L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nel presente articolo, sono demandati ad apposito regolamento approvato in auto-amministrazione dal- l'organismo medesimo.
TITOLO VI COMPENSI E RIMBORSI SPESE
Art. 24 Compensi e rimborsi spese
All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese so- stenute per ragioni d'ufficio.
Le indennità dovute ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale sono deliberate dall'Assemblea a norma di legge.
Non possono essere corrisposti all'organo amministrativo get-
xxxx di presenza, e neppure premi di risultato o trattamenti di fine mandato dopo la conclusione dell'attività.
TITOLO VII
BILANCIO ED UTILI
Art. 25 Esercizio sociale
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Art. 26 - Bilanci ed utili
L'organo amministrativo deve mettere a disposizione dei soci
il bilancio di esercizio corredato dalla sua relazione, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla relazione dei sindaci nei tempi e modi di legge.
Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, sono de-
stinati:
- almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al limite di legge;
- il residuo resta a disposizione dell'assemblea per dividendo
ai soci o per quelle destinazioni che determinerà.
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
Art. 27 - Scioglimento della società
In caso di scioglimento della Società l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione.
Art. 28 - Disposizioni integrative
Non potranno essere costituiti organi diversi rispetto a quelli previsti dal presente Statuto o dalle norme generali in materia di Società.
Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applica-
no le disposizioni di Xxxxx in materia. X.xx: Xxxxx Xxxxxxx
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx notaio