Accordo amministrativo
4.1.2
Accordo amministrativo
tra il Consiglio federale svizzero e
la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità1
del 16 gennaio/15 febbraio 1995
Nell'intento di trovare una soluzione comune per il riconosci- mento degli attestati di maturità in Svizzera;
consapevoli del fatto che ciascuna parte può impegnarsi giuridicamente soltanto nel suo ambito di competenza,
si conviene quanto segue:
I. Disciplinamento del riconoscimento della maturità
Art. 1 Principio
1Il Consiglio federale e la CDPE coordinano il riconoscimento degli attestati di maturità. A tal fine adottano regolamenti ar- monizzati. Il riconoscimento concerne:
a. gli attestati cantonali di maturità liceale,
b. gli attestati ottenuti agli esami svizzeri di maturità2,
c. gli attestati di maturità professionale in combinazione con un attestato di esame complementare3, e
1 Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004
2 Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011
3 Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004
d. gli certificati di maturità specializzata riconosciuti a livello svizzero in combinazione con un attestato di esame comple- mentari4.
2Essi instaurano un'istanza comune di riconoscimento.
3Essi coordinano la pubblicazione dei regolamenti relativi al ri- conoscimento.
II. Istanza comune di riconoscimento
Art. 2 Commissione svizzera di maturità
Il Consiglio federale e la CDPE mantengono congiuntamente una "Commissione svizzera di maturità" (Commissione).
Art. 3 Compiti
1La Commissione sottopone al DFI5 e alla CDPE proposte relati- ve al riconoscimento degli attestati di maturità.
2Essa verifica che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento. Il cantone in cui ha sede la scuola, la CDPE e il DFI6 possono incaricare la Commissione di procedere a verifiche.
3La Commissione organizza gli esami svizzeri di maturità e gli esami complementari conformemente alle relative disposizioni particolari7.
4Essa esamina le deroghe per le scuole di maturità riconosciute che intendono fare esperienze pilota.
4 Modifica del 27 ottobre/9 novembre 2016; entrata in vigore il 1° gennaio 2017
5 A partire dal 1o gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
6 A partire dal 1o gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
7 Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011
5Essa esamina le richieste di constatazione dell'equivalenza di attestati esteri con quelli svizzeri.
6Essa esamina, all'attenzione del DFI8 e della CDPE, questioni relative al riconoscimento della maturità.
Art. 4 Composizione, organizzazione
1La Commissione conta al massimo 25 membri.
2La metà dei membri è nominata dal DFI9, l'altra metà dal Comitato della CDPE. Quest'ultimo nomina il presidente o la presidente d'intesa con il DFI10. La durata dei mandati è di 4 anni; non può superare 12 anni11.
3La Commissione dispone di un segretariato che dipende am- ministrativamente dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca12,13.
4La Commissione adotta un regolamento che necessita dell'ap- provazione del DFI14 e del Comitato della CDPE.
Art. 5 Finanze
1La presidente o il presidente riceve un'indennità annua. Per la partecipazione alle sedute della Commissione e per gli altri lavori di Commissione i membri sono indennizzati15.
2La Confederazione e la CDPE si ripartiscono i costi della Com- missione in ragione di metà ciascuno. La CDPE partecipa
8 A partire dal 1o gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
9 A partire dal 1o gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della
formazione e della ricerca
10 A partire dal 1o gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
11 Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011
12 A partire dal 1o gennaio 2013: Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
13 Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011
14 A partire dal 1o gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
15 Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011
all'onere finanziario del segretariato nella misura di un importo che va convenuto tra il DFI16 e la CDPE stessa.
III. Esami svizzeri di maturità17
Art. 6 Principio
1La Commissione organizza gli esami di maturità per i candida- ti che desiderano ottenere un attestato di maturità al di fuori di una scuola di maturità riconosciuta.
2Questi esami di maturità danno diritto ad un attestato equiva- lente a quello ottenuto nelle scuole di maturità riconosciute.
Art. 7 Regolamento
Lo svolgimento degli esami svizzeri di maturità è disciplinato dall'ordinanza del Consiglio federale del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità18. Le modifiche di detta ordinanza devono essere decise d'intesa con la CDPE19.
IIIa. Esami complementari20
Art. 7a Principio21
1La Commissione esercita la vigilanza sugli esami complemen- tari per l'ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale professionale o di un certificato di matu-
16 A partire dal 1o gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
17 Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011
18 RS 413.12
19 Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011
20 Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004
21 Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011
xxxx specializzata riconosciuto a livello svizzero 22 alle università cantonali e ai politecnici federali.
2La Commissione può organizzare gli esami complementari di cui al capoverso 1 da sola oppure, su richiesta dei Cantoni, delegare questo compito alle scuole che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero.
Art. 7b Regolamento23
Gli esami complementari alla maturità professionale o a un cer- tificato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero sono retti:
a. dall'ordinanza del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali24, e
b. dal regolamento della CDPE del 17 marzo 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero25.
IV. Disposizioni finali
Art. 8 Revoca
Il presente accordo può essere revocato per la fine di ciascun anno civile con un preavviso di quattro anni.
22 Modifica del 27 ottobre/9 novembre 2016; entrata in vigore il 1° gennaio 2017
23 Modifica del 27 ottobre/9 novembre 2016; entrata in vigore il 1° gennaio 2017
24 RS 413.14
25 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.2.1.3.
Art. 9 Approvazione ed entrata in vigore
1Il presente accordo è stato approvato dal Consiglio federale il 15 febbraio 1995 e dalla Conferenza svizzera dei direttori can- tonali della pubblica educazione il 16 gennaio 1995.
2Entra in vigore il 1° agosto 1995.
Berna, 16 gennaio/15 febbraio 1995
In nome del Consiglio federale svizzero
La presidente della Confederazione: Xxxxxxxxx Xxxxx-Xxx La cancelliera della Confederazione: Xxxxxx Xxxxxxxx
In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
La presidente: Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il segretario generale: Xxxx Xxxxxx