Apprendistato di alta formazione e ricerca Scheda tecnica
Apprendistato di alta formazione e ricerca Scheda tecnica
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, pertanto la formazione in azienda e presso l’istituzione formativa, costituisce parte integrante della prestazione lavorativa. A sostegno di questa forma contrattuale, sono previsti sgravi retributivi, contributivi e incentivi economici.
L’apprendistato di alta formazione e ricerca prevede un percorso formativo e lavorativo, finalizzato a conseguire titoli di studio di istruzione secondaria superiore, specialistici, universitari (laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico) e post-universitari (master I e II livello) e per la formazione dei ricercatori (dottorati di ricerca e attività di ricerca scientifica), nonché per il praticantato delle professioni ordinistiche1 ed esperienze professionali.
Si applica ai giovani tra i 18 (dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni di età (e 364 gg.).
Aspetti contrattuali
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:
- tutele previdenziali e assistenziali (malattia, maternità, IVS, assegno familiare, assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
- forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da redigere entro 30 gg dalla stipula del contratto;
- durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi;
- apertura a tutti i settori, anche al pubblico impiego;
- presenza del tutor aziendale;
- possibilità di protrarre il contratto in caso di sospensioni involontarie superiori a 30 giorni;
- divieto di retribuzione a cottimo;
- esclusione degli apprendisti dai computi numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti;
- consentita l’assunzione di apprendisti in somministrazione purché a tempo indeterminato;
- possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti attraverso i fondi paritetici interprofessionali2.
1 Il Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinato dal D. Lgs n. 167/2011, che ha abrogato la normativa precedente. Il D. Lgs consta di 7 articoli e riconduce “ad unicum” la disciplina a supporto dell’istituto contrattuale, a tal fine assumendo la definizione di Testo Unico dell’apprendistato. Successive modifiche sono state introdotte dalla Riforma del lavoro (L. n. 92/2012) e dalla Circolare INPS n. 128 del 2 novembre 2012.
2 L. n. 388/2000, art.118 e D.Lgs. n. 276/2003 art. 12 e successive modifiche
Poiché la Regione Lazio non ha normato su questa fattispecie di apprendistato, l'applicazione del dispositivo deve necessariamente prevedere un'apposita convenzione tra l'istituzione formativa e l'azienda.
Patto di prova
Il patto di prova costituisce una clausola da inserire per iscritto nel contratto. Durante il periodo di prova, il rapporto si svolge normalmente, secondo gli obblighi tipici connessi alla posizione contrattuale. Tuttavia, in questo arco di tempo, entrambe le parti possono recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità, senza fornire alcuna motivazione circa il mancato superamento della prova. La durata massima è definita dai contratti collettivi, in mancanza di indicazioni, il periodo di prova può avere una durata massima di sei mesi.
Sgravi retributivi
L’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori a quello dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto, in applicazione del CCNL. In alternativa, può essere stabilito una retribuzione in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto e crescere in relazione all’anzianità.
Si rinviano al CCNL di riferimento le disposizioni in merito a sotto-inquadramento e retribuzione dell’apprendista.
Sgravi contributivi
Per le aziende con un numero pari o superiore a 10 dipendenti, si applica l’aliquota del 10% della contribuzione imponibile.
Per le aziende con meno di 10 dipendenti è stato introdotto uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto, dal quarto anno in poi si applica l’aliquota del 10% (Legge di stabilità 2012), tali vantaggi restano validi fino al 31 dicembre 20163.
In tutti i casi, terminato il periodo formativo, la contribuzione al 10% prosegue per l’anno successivo.
Per accedere allo sgravio contributivo totale, i datori di lavoro dovranno presentare all’INPS apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, attestante che, nell’anno di stipula del contratto e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti “de minimis”. La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la qualificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta (Allegato 1) 4.
Dal 1 gennaio 2013 anche gli apprendisti saranno destinatari dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego ASpI ed il carico contributivo aziendale avrà un aumento dell’1,61%5
3L. n. 183/2012 – art. 22 – allegato 3
4 Circolare INPS n. 128 del 2 novembre 2012
5 Cfr art.2, comma 36 L. n. 92/2012 – Circolare INPS n. 28 del 2 novembre 2012
Durata
La durata del periodo di formazione è rimessa alle Regioni, in accordo con le parti sociali e gli organi istituzionali, tra cui le università e altre istituzioni scolastiche e formative. Laddove, come nel Lazio, non sia ancora stata regolata dalla Regione, la durata è rimandata ad intese a specifica convenzione tra datore di lavoro e singola istituzione formative (es. Università). Viene stabilita in misura pari o maggiore alla durata legale del percorso universitario e si conclude con il conseguimento del titolo. Dunque, al conseguimento del titolo, se non viene esercitata la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Finito il periodo di formazione, il datore di lavoro e il lavoratore hanno la facoltà di interrompere il rapporto di lavoro senza giusta causa e giustificato motivo6. La comunicazione di disdetta deve avere forma scritta e rispettare i tempi previsti dal CCNL. Se il datore rinuncia alla disdetta, si esce dalle regole speciali (sotto-inquadramento, retribuzione ecc.) e si applicano integralmente le norme ordinarie, salvo per la contribuzione che rimane al 10% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, successivo alla fine del periodo di formazione7.
Limiti quantitativi
Dal 1 gennaio 2012, il numero complessivo di apprendisti assumibili non può superare il rapporto di 3 apprendisti per 2 maestranza specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro8.
Per le aziende con meno di 10 lavoratori, tale rapporto è di 1 a 1.
Le aziende con un numero di lavoratori da 0 a 2, possono assumere massimo 3 apprendisti9.
Per le aziende che abbiano almeno 10 lavoratori, la norma subordina l’assunzione di nuovi apprendisti alla stabilizzazione di almeno il 50% degli apprendisti, contrattualizzati nei 36 mesi precedenti10. In xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx 00 xxxxxx 2015, questa misura è ridotta al 30%.11.
Qualora non sia rispettata questa percentuale, è consentita, comunque, l’assunzione di un ulteriore apprendista.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato in violazione dei limiti stabiliti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla costituzione del rapporto.
Criteri di calcolo per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), va preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato che, in ogni caso, dovrà collocarsi nell’arco temporale previsto dalla norma (dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016).
Si ribadisce che, dal conteggio, vanno esclusi:
- gli apprendisti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento ex D.Lgs. n. 276/2003;
6 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
7 D.Lgs 167/2011, art. 7, comma 9
8 sono esclusi gli artigiani, cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 della L. n. 443/1985
9 L. n. 92 del 28 giugno 2012
10 Sono esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione di questi limiti, sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
11 L. n. 92 del 28 giugno 2012, art. 1, comma 16. In virtù dell’ art. 1 comma 18 si applica esclusivamente alle assunzioni con decorrenza dal 1 gennaio 2013.
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della L. n. 223/1991;
- i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell'utilizzatore;
- lo sgravio potrà trovare applicazione anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità.
Sanzioni
Xxxxxxxx mancata erogazione della formazione.
Il riconoscimento degli incentivi economici e normativi ai datori di lavoro trova giustificazione solo se viene realizzato un effettiva formazione professionale del lavoratore, mediante il pieno e integrale rispetto degli obblighi formativi previsti dalla legge e dal contratto collettivo. Il mancato rispetto di questi obblighi, costituisce il momento centrale del regime sanzionatorio del contratto di apprendistato, la cui gravità varia in relazione all’importanza degli obblighi formativi violati.
La violazione di questi vincoli comporta per il datore di lavoro l’obbligo di versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. Viene esclusa ogni altra sanzione per omessa contribuzione. In aggiunta alla sanzione contributiva, il giudice potrebbe convertire il rapporto in un ordinario contratto di lavoro subordinato.
Tale sanzione viene applicata quando sussistono due presupposti: il datore di lavoro deve impedire la realizzazione delle finalità formative della tipologia contrattuale applicata e deve dipendere dalla esclusiva responsabilità di quest’ultimo. Si escludono da tali sanzioni i casi in cui, pur essendo riscontrate delle violazioni, queste non hanno compromesso l’attuazione delle finalità formative del contratto12.
In tutti i casi in cui la formazione deve essere erogata all’esterno dell’impresa, l’obbligo del datore di lavoro si sostanzia con l’onere di cooperare con i competenti uffici formativi pubblici, al fine di agevolare la partecipazione degli apprendisti alle attività di formazione organizzate e gestite da questi uffici. In tale ipotesi, può accadere che le strutture non adempiano ai propri compiti, malgrado non ci sia un comportamento elusivo del datore di lavoro. Nella fattispecie è da escludersi qualsiasi responsabilità a carico del datore di lavoro, quando il mancato svolgimento della formazione è dovuto a carenza o inattività dell’offerta formativa pubblica13. Lo stesso principio si applica in caso di comprovato rifiuto del lavoratore a svolgere il percorso formativo. In tale circostanza si potrà procedere al licenziamento per giusta causa dell’apprendista. In ogni caso, il datore di lavoro ha diritto al riconoscimento degli incentivi contributi previsti14.
Sanzioni per la violazione delle norme collettive
Qualora si riscontrino violazioni di una o più norme del contratto collettivo in materia di:
- forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo;
- divieto di retribuzione a cottimo;
- sotto-inquadramento;
12 Qualora sia rilevato inadempimento all’erogazione della formazione pervista dal piano formativo individuale, sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione, il personale ispettivo adotterà un provvedimento di disposizione, assegnando al datore un congruo termine per adempiere.
13 circolare Ministero del Lavoro n. 27/2008
14 circolare Ministero del lavoro n.2/2006, punto 7
- tutor o referente aziendale
Per ciascuna violazione delle norme collettive che regolano questi aspetti la legge prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 600,00 euro. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria varia da 300,00 a 1.500,00 euro.
Queste sanzioni non sono cumulabili a quella riconosciuta in caso di mancata formazione, che “assorbe”, essendo più grave, tali fattispecie.
Per ogni ulteriore approfondimento sul tema si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
INCENTIVI ECONOMICI
Avviso pubblico per le imprese – FIxO S&U - Italia Lavoro Spa
È previsto un incentivo all’assunzione con contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca mediante la concessione di contributi alle imprese per la stipula di nuovi contratti a giovani tra i 18 e i 29 anni, per le seguenti finalità:
laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master universitario di I e di II livello, dottorati di ricerca e attività di ricerca.
Le imprese ricevono un contributo pari a 6.000,00 euro per ogni persona assunta con contratto di apprendistato a tempo pieno per una durata minima di un anno; 4.000,00 euro per ogni persona assunta con contratto di apprendistato a tempo parziale (almeno 24 ore settimanali) per una durata minima di 1 anno. Saranno erogate le risorse a chi ne farà richiesta fino ad esaurimento.
La domanda deve essere presentata attraverso il sito xxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione anticipata, con pagamento assistito da garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l’intero importo richiesto; ovvero in due rate semestrali posticipate.
Qualora il rapporto di lavoro sia interrotto, per qualsiasi ragione, entro il primo semestre, nessuna erogazione avrà luogo a favore del soggetto beneficiario. Laddove il rapporto si sia interrotto per qualsiasi ragione prima della conclusione del secondo semestre, fatto salvo il caso di interruzione per conseguimento del titolo per il quale il contratto è stato stipulato, la seconda rata sarà ridotta di un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di interruzione e la conclusione del secondo semestre.
Il programma intende ricomprendere tra le finalità del contratto di apprendistato di alta
formazione e ricerca anche l’acquisizione del diploma di Istruzione Tecnico Superiore (ITS) ed il praticantato delle professioni ordinistiche.
Allegato 1
L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 euro se impresa attiva nel settore del trasporto su strada, 30.000,00 euro se impresa attiva nel settore della pesca, 7.500,00 euro se impresa attiva nel settore della produzione agricola, 500.000,00 euro se impresa che fornisce servizi di interesse economico generale).
Per accedere allo sgravio le aziende: 1) inoltreranno la dichiarazione “de minimis” avvalendosi esclusivamente della funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziendale; a tal fine, presenteranno copia digitale debitamente compilata e sottoscritta, utilizzando il modello di dichiarazione allegato 4 della Circolare INPS n.28 del 2 novembre 2012; 2) selezioneranno l’oggetto “Assunzione agevolate e sgravi”, quindi “Apprendistato” e aggiungeranno la dicitura “sgravio apprendisti 2012-2016”.
Le posizioni contributive delle aziende, a seguito della presentazione della dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, per accedere allo sgravio contributivo, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “4R” (“azienda che – nel rispetto del Regolamento comunitario sugli aiuti “de minimis” - fruisce dello sgravio contributivo ex L. n. 183/2011 in relazione all’assunzione di apprendisti” – decorrenza gennaio 2012).
Il nuovo adempimento dovrà essere inoltrato telematicamente nei seguenti casi:
• dai datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni aventi i requisiti;
• dai datori di lavoro che, anche in assenza di specifiche istruzioni al riguardo, hanno applicato lo sgravio dal 1° gennaio 2012;
• da coloro che pur essendo potenzialmente destinatari dello sgravio non ne hanno ancora fruito.