Contract
1) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
2) residenza anagrafica nel Comune di Cecina alla data di presentazione della domanda e nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo ed oggetto del contratto di locazione;
3) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza. Il contratto deve essere redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato all’Ufficio delle Entrate, in regola con il pagamento dell’imposta annuale di registrazione o con l’opzione del regime della “cedolare secca” da parte del proprietario comunicata al conduttore. Il contratto di locazione deve essere relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R.T. n.2/19) ubicato nel Comune di Cecina, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. Non sono ammissibili i contratti ad uso foresteria e i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche.
4) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti da ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
5) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri XXXX (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
6) le disposizioni di cui ai punti 4) e 5) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l’unico per ogni fattispecie):
a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;
7) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando il valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
8) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di
equivalenza prevista dal DPCM n. 159\2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai sopra indicati punti 5) e 7);
9) essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 29.545,98 aggiornato annualmente nella misura del 76% della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
10) essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 16.500,00 limite per l’accesso all’ERP;
11) sulla base dei valori ISE ed ISEE sopra indicati si determinano le fasce di riferimento del richiedente come sotto riportato:
- Fascia A: valore ISE del nucleo familiare non superiore all’importo di € 13.619,58 (corrispondente a due pensioni minime INPS) per l’anno 2022, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;
- Fascia B: valore ISE del nucleo familiare compreso tra l’importo di € 13.619,59 e l’importo di € 29.545,98 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l’accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (€ 16.500,00);
VALORE ISE | VALORE ISEE | INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE | |
FASCIA A | Fino a € 13.619,58 | Non inferiore al 14% | |
FASCIA B | Da € 13.619,59 ad € 29.545,98 | Fino a € 16.500,00 | Non inferiore al 24% |
NB: I valori ISE ed ISEE devono esser autocertificati in sede di domanda e quindi dovrà essere cura del richiedente fornire anche il numero di protocollo INPS delle relative attestazioni, nonché la data di richiesta riportata sull’attestazione stessa, indispensabile sia per i dovuti accertamenti d’ufficio, che per l’inserimento dei beneficiari nella banca dati nazionale SIUSS (già Casellario dell’Assistenza).
Le attestazioni ISEE possono essere ottenute dai CAAF (Centri Assistenza Autorizzati Fiscale) o ad altri sportelli ISEE autorizzati oppure direttamente tramite accesso al sito internet xxx.xxxx.xx, sezione servizi online – servizi per il cittadino.
Al momento della presentazione della domanda è obbligatorio essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità.
E’ possibile avvalersi di una attestazione ISEE “corrente”, così come previsto dal DPCM n.159/2013, purché in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
NB: Il nucleo familiare di riferimento al momento della domanda è quello definito dal DPCM n.159/2013 al fine dell’ottenimento dell’attestazione ISEE. Nel caso di variazioni del nucleo familiare avvenute dopo la presentazione della domanda e che determinino mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, le stesse sono accettabili solo prima dei termini di chiusura del bando, salvi comunque i controlli d’ufficio.
POSSONO PARTECIPARE AL BANDO ANCHE I SOGGETTI TITOLARI DI DIRITTI REALI
su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero I SOGGETTI TITOLARI PRO-QUOTA DI DIRITTI REALI su immobili, il cui valore catastale complessivo sia
superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
L'erogazione del contributo avverrà sulla base della presentazione delle ricevute comprovanti l’effettivo pagamento del canone di locazione.
Art.2 - Presentazione della domanda
La domanda di contributo può essere presentata dal soggetto o nucleo familiare titolare del contratto di locazione.
Nel caso il titolare del contratto di locazione non abiti più nell’alloggio locato, la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell’art. 6 della legge n.392/1978.
Nel caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare è quello complessivo risultante dal contratto di locazione. Il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell’alloggio.
Il valore del canone di locazione di riferimento è quello alla data di presentazione della domanda, relativo all’anno 2022 risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, se previsti.
Nel caso di variazione del contratto di locazione in una fase successiva al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente ha l’obbligo di presentare, pena la decadenza dal contributo, la necessaria documentazione relativa alla nuova locazione; il competente Ufficio Comunale provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui all’art.1 del presente bando nonché della DGR 402/2020 allegato A) punto 8.2.
Art.3 - Autocertificazione dei requisiti
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando, mediante la compilazione del MODULO di domanda IN TUTTE LE SUE PARTI, pena rigetto della stessa.
I cittadini extracomunitari non possono servirsi dell’autocertificazione per attestare stati, qualità personali e fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3 DPR 445\2000), pertanto gli interessati dovranno produrre copia di certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle stesse.
L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo (ISE incongruo) è possibile solo nei casi di seguito indicati:
- autocertificazione da parte del richiedente circa la fonte di sostentamento (del soggetto terzo indicato come fonte di sostentamento devono essere fornite oltre alle generalità, il codice fiscale, il documento di identità e la documentazione relativa ai redditi percepiti)
- certificazione a firma del competente ufficio nel caso il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune di Cecina
- autocertificazione da parte del richiedente di redditi, rilevabili dalla DSU (es. assegni sociali, pensioni di guerra, rendite INAIL, assegni di accompagnamento, redditi da attività di
lavoro subordinato o parasubordinato sino ad euro 8.000,00 o redditi da attività di lavoro autonomo sino ad euro 4.800,00) tali da giustificare il pagamento del canone (in tale caso sarà cura degli uffici comunali procedere alla verifica di quanto dichiarato)
Il valore ISE è ritenuto incongruo rispetto al canone di locazione quando la somma dei redditi IRPEF è inferiore al canone di locazione maggiorato del 20%, (IRPEF<canone + 20%).
Art. 4 - Punteggi di priorità da assegnare alle Fasce A e B
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, sono collocati in graduatorie distinte secondo la fascia A e la fascia B di cui all’art. 1 del presente bando.
I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria distinti nelle fasce A e B con le seguenti modalità:
- per la Fascia A tenendo conto dei punteggi scaturiti dalla maggiore incidenza canone/ISE e dei punteggi attribuiti alle priorità di seguito specificate
- per la Fascia B tenendo conto dei punteggi scaturiti dalla maggiore incidenza canone/ISE e dei punteggi attribuiti alle priorità di seguito specificate
In rapporto all’incidenza canone/ISE verranno attribuiti i seguenti punteggi:
Fascia A
Incidenza canone/ISE dal 14% al 25% | Punti 1 |
Incidenza canone/ISE oltre 25% fino al 35% | Punti 2 |
Incidenza canone/ISE oltre 35% fino al 50% | Punti 3 |
Incidenza canone/ISE superiore al 50% | Punti 4 |
Fascia B
Incidenza canone/ISE dal 24% al 35% | Punti 1 |
Incidenza canone/ISE oltre 35% fino al 50% | Punti 2 |
Incidenza canone/ISE superiore al 50% | Punti 3 |
Punteggi di priorità da assegnare alle Fasce A e B
Nucleo familiare composto da un solo genitore con figli minori a carico | Punti 2 |
Nucleo familiare composto da 5 persone ed oltre | Punti 1 |
Nucleo familiare composto da uno o due componenti di cui almeno uno con età superiore a 65 anni | Punti 1 |
Nucleo familiare con presenza di soggetti a cui sia stata riconosciuta dall’autorità competente una invalidità superiore ai 2\3 | Punti 1 |
Art. 5 - Articolazione e criteri di priorità delle graduatorie
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono collocati nella Graduatoria distinti nelle fasce A e B, ai sensi dell'art. 1 punto 11) del presente bando.
Nell'ambito delle due fasce la graduatoria è ordinata secondo i punteggi individuati al precedente articolo 4), a parità di punteggio i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo la maggiore percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE, in caso di ulteriore parità, in analogia a quanto stabilito dalla L.R.T 2/2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica”, l’ordine di graduatoria verrà stabilito in base alla data di nascita del richiedente dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica, nel caso la parità persista si procederà ad apposito sorteggio.
Art. 6 - Pubblicazione delle graduatorie
Pubblicazione delle graduatorie
Il Comune di Cecina, procede all’adozione delle graduatorie provvisorie secondo quanto stabilito dal presente bando.
La Graduatoria Provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è pubblicata all’Albo Pretorio “on line” del Comune per almeno10 giorni consecutivi.
Avverso la stessa può essere presentata opposizione inderogabilmente entro il 15\09\2022 a pena di inammissibilità.
Il Comune, attraverso il competente organo, contestualmente alla decisione delle eventuali opposizioni, approva la Graduatoria Definitiva che verrà pubblicata all'Albo pretorio “on line” del Comune per 10 giorni consecutivi.
Le graduatorie definitive sono valide soltanto per l’anno 2022.
Art. 7 - Modalità di assegnazione dei contributi
I contributi saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana al Comune di Cecina, eventualmente integrate con risorse proprie del Comune.
I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base delle Graduatorie Definitive secondo quanto stabilito dalla DGR 402/2020, dalla DGR 988\2021 per le parti non decadute e dalla DGM 69\2018 come di seguito indicato:
− l’erogazione del contributo sarà effettuata fino ad esaurimento del budget assegnato per l’anno 2022 nella misura minima di € 200,00 rapportato al numero delle mensilità effettivamente rendicontato per cui è corrisposto il contributo;
− l’erogazione del contributo spettante sarà effettuata in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget assegnato per l’anno 2022 prioritariamente ai soggetti inseriti nella graduatoria definitiva Fascia A ed in subordine ai soggetti inseriti nella graduatoria definitiva Fascia B;
− sono liquidabili, nei limiti del budget assegnato per l’anno 2022 e in subordine rispetto ai soggetti inseriti nella graduatoria definitiva Fascia A, i soggetti inseriti in Fascia B collocati nella graduatoria definitiva Fascia B con punti 4, 3 e 2 e per questi ultimi coloro la cui incidenza canone reddito sia superiore al 40%;
La collocazione nella graduatoria definitiva Fascia A e Fascia B non comporterà automaticamente il diritto all’erogazione del contributo.
L’effettiva liquidazione ai soggetti beneficiari del contributo, determinato sulla base di quanto sopra riportato, è subordinata alla quantificazione del budget assegnato.
L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui le risorse assegnate dalla Regione Toscana risultassero insufficienti a coprire il fabbisogno rilevato, si riserva la facoltà di erogare il contributo fino ad esaurimento delle risorse assegnate, secondo l’ordine della Graduatoria Definitiva Fascia A e in subordine Fascia B.
Art. 8 - Durata ed entità del contributo
Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici e dal Decreto 19 luglio 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
L’entità del contributo teorico è determinata in rapporto all’incidenza del canone annuo 2022 quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE.
Il contributo teorico è così calcolato:
a) per i nuclei familiari collocati nella fascia A (valore ISE del nucleo familiare non superiore a € 13.619,58 corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a
concorrenza (contributo = canone – 14% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui,
b) per i nuclei familiari collocati nella fascia B (per valore ISE del nucleo familiare compreso tra € 13.619,59 e € 29.545,98 e valore ISEE non superiore € 16.500,00 corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone – 24% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.
Fascia | Incidenza canone annuo/ Valore ISE | Entità del contributo |
FASCIA A | non inferiore al 14% | Incidenza canone/VALORE ISE ridotta al 14% per un contributo teorico massimo di € 3.100,00 |
FASCIA B | non inferiore al 24% | Incidenza canone/VALORE ISE ridotta al 24% per un contributo teorico massimo di € 2.325,00 |
Il contributo spettante per l’anno 2022 è calcolato sulla base del budget assegnato nella misura minima di € 200,00 rapportato al numero delle mensilità debitamente rendicontate ENTRO e non oltre il 31 gennaio 2023;
Il contributo decorre dal 1 gennaio 2022 o comunque dalla data della stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l’erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.
Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell’avvenuto pagamento del canone di locazione. L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e nel rispetto dei limiti sopra indicati, le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.
Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altri benefici pubblici erogati a titolo di sostegno abitativo da qualsiasi Ente ed in qualsiasi forma, compresi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: il Reddito\Pensione di Cittadinanza, i contributi di emergenza abitativa, i contributi straordinari stanziati dalla Regione Toscana per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole se erogati al locatore a sanatoria delle morosità per lo stesso periodo di riferimento (anno 2022), se erogati per “passaggio da casa a casa” su nuovo contratto per lo stesso periodo di riferimento (anno 2022), i contributi GiovaniSì, ecc..
Per maggior chiarezza si riporta quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 988\2021 e dal Messaggio n. 1244 del 18 marzo 2022 dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale:
il contributo sull’affitto erogato dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni L. 431\98 NON E’ CUMULABILE con la quota b del Reddito di cittadinanza;
I Comuni successivamente alla erogazione dei contributi comunicano ad INPS i dati relativi al contributo affitti erogati
INPS procederà alla compensazione in modalità automatizzata
L’ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nella graduatoria vigente per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella suddetta graduatoria. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell’alloggio.
Art.9- Modalità di erogazione del contributo
I beneficiari del contributo, per dimostrare l’effettivo pagamento del canone di locazione relativo al periodo gennaio – dicembre 2022, dovranno presentare al Comune di Cecina, ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2023, le ricevute di pagamento in regola con l’imposta di bollo (DPR 642\72 e ss.mm.ii.), o bonifici bancari e postali con l’indicazione del nominativo dell’intestatario del contratto di locazione, della causale del versamento, del nominativo del locatore beneficiario, in ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi.
In caso di mancata rendicontazione del pagamento di alcune mensilità, il contributo verrà proporzionalmente ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti.
La mancata presentazione della documentazione sopra indicata nel suddetto termine perentorio del 31/01/2023 o la tardiva presentazione della stessa, comportano la decadenza automatica dal relativo beneficio.
Il contributo verrà erogato esclusivamente sulla base della documentazione presentata. Gli Uffici Comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito.
Nel caso di decesso del richiedente il contributo sarà erogato nella misura spettante ai componenti il nucleo familiare residenti nell’alloggio al momento della presentazione della domanda di partecipazione e alla data del decesso che succedono nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della L. n. 392/1978.
Nel caso in cui non esista altro soggetto che subentri nel rapporto di locazione il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.
Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio del Comune di Cecina successivamente al momento della presentazione della domanda, il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda previsti dal presente bando. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
Nel caso di trasferimento in altro Comune sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda debitamente documentati dalle ricevute di pagamento presentate nei termini previsti.
Art. 10 – Procedure esecutive di sfratto per morosità
Ai sensi della Legge 431/1998 come modificata dalla Legge 269/2004 il soggetto collocato in graduatoria che abbia in corso una procedura di sfratto per morosità, potrà accedere al contributo alle seguenti condizioni:
1. che il locatore sia disponibile ad accettare il contributo anche per un importo minore del debito sempre se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di un anno;
2. che il locatore, pur nell’eventualità di rimanere creditore per la parte del debito non compensata, sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al bando successivo.
Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal conduttore e dal locatore al momento della domanda, pena l’esclusione.
I contributi destinati ai conduttori, in caso di morosità, in analogia a quanto già previsto per interventi economici finalizzati al mantenimento della locazione erogati dal Comune di Cecina, vengono liquidati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.
Art.11 - Modalità di presentazione delle domande
La domanda, corredata da copia del documento e della firma del richiedente, dovrà essere inviata esclusivamente tramite form online disponibile al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-0000 entro le ore 23,59 di DOMENICA 12 GIUGNO 2022.
L’assistenza per la compilazione della domanda sarà fornita dai CAAF presenti nel territorio comunale che hanno dato la propria disponibilità.
Art.12 - Controlli e sanzioni
Il Comune di Cecina effettua i controlli circa l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti dal presente bando.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad effettuare controlli a campione nella misura non inferiore al 20% dei soggetti beneficiari del contributo e controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, tramite accesso alle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana e ANCI Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza, INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.
Il Comune di Cecina trasmette alla Guardia di Finanza competente per territorio gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione, nonché gli elenchi dei beneficiari del contributo da sottoporre ai controlli previsti dalle leggi vigenti.
Ai fini dell’attuazione dei controlli, nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, il Comune di Cecina può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art.
75 del D.P.R. n.445/2000, decade dai benefici eventualmente ottenuti. In tal caso l’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali, e provvederà ad applicare le apposite sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, con segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
Art.13- Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai servizi dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio ed e finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale;
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679 per ogni ulteriore informazioni consultare la pagina xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx#xxxxxxx
%20dell'interessato
d) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di Cecina è l'Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: xxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
Art.14 – Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
- Comune Amico – Piazza Carducci (ex Scuole Guerrazzi) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00 il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30
- U.Op. Politiche Sociali su appuntamento
Per la COMPILAZIONE della DOMANDA è possibile rivolgersi ai CAAF presenti sul territorio comunale che hanno aderito al servizio.
Art.15 - Norma finale
Per quanto non previsto dal presente BANDO si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
Cecina, 11 maggio 2022
La Dirigente Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005