REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI DIRIGENZIALI, AFFIDAMENTO , CONFERMA E REVOCA
REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI DIRIGENZIALI, AFFIDAMENTO , CONFERMA E REVOCA
AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E AREA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
Il presente regolamento disciplina gli incarichi dirigenziali, le procedure per l’affidamento, la conferma e la revoca degli stessi relativi all’Area della dirigenza Medica Veterinaria e all’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa ed in coerenza con l’assetto organizzativo aziendale. Il regolamento è finalizzato a garantire oggettività, imparzialità e verifica delle competenze nella scelta dei soggetti affidatari e promuove lo sviluppo professionale dei dirigenti mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.
Il presente regolamento si applica ai Dirigenti Medici, Sanitari, Professionali, Tecnici ed Amministrativi a tempo indeterminato in servizio presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi ed ai Docenti e Ricercatori universitari che nella stessa prestano attività assistenziale in regime di convenzione.
Art. 1
Tipologie di Incarichi Dirigenziali
Le tipologie di Incarichi Dirigenziali presenti in Azienda, sulla base dell’organizzazione aziendale conseguente al POAS 2016/2018 ed a seguito della
L.R. 23/2015 sono le seguenti:
- incarichi di direzione di struttura complessa;
- incarichi di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale;
- incarichi di direzione di struttura semplice afferente la struttura complessa;
- incarichi di direzione di struttura semplice in staff alle Direzioni aziendali;
- incarichi di natura professionale, di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e controllo che hanno rilevanza all'interno della Struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono competenze tecnico-professionali specifiche nella disciplina di appartenenza e sono graduati, in base all’organizzazione aziendale, nelle seguenti tipologie:
- incarichi di funzione e di base
- incarichi di specialità
- incarichi di alta specialità
- incarichi di altissima specialità
Art. 2
Incarico di Direzione di Struttura Complessa
L’incarico di direzione di struttura complessa di cui all’art.. 27, comma 1, lett. a) dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 dell’Area Medica e Sanitaria è caratterizzato dall’attribuzione di responsabilità di budget, di gestione di risorse umane, strumentali, tecniche o finanziarie, assicurando così la direzione e l’organizzazione dell’attività di competenza, nel rispetto della programmazione e degli indirizzi regionali, aziendali e del dipartimento di afferenza, degli obiettivi e dei criteri definiti dalla direzione strategica.
Gli incarichi di struttura complessa sono pertanto normativamente contraddistinti da contenuti di carattere:
- manageriale conseguenti alla gestione delle risorse umane, tecnologiche, strumentali e finanziarie assegnate;
- professionale correlate alle elevate competenze tecnico-specialistiche necessarie all’espletamento delle attività sanitarie e socio sanitarie connesse.
Il sistema di valutazione degli incarichi di Struttura Complessa prevede conseguentemente una molteplice valutazione così articolata:
- valutazione dei risultati di gestione (che viene rilevata annualmente sulla base di obiettivi di gestione assegnati nella scheda di budget nell’anno di riferimento o assegnati specificamente in base a determinati piani e programmi aziendali)
- valutazione di risultati di performance organizzativa (che viene rilevata annualmente in base agli obiettivi assegnati alla SC nella scheda di budget)
- valutazione della performance individuale (che viene rilevata annualmente in base ad una scheda di valutazione individuale di specifici item preventivamente individuati).
Le strutture complesse presenti nella ASST Sette Laghi sono definite e declinate nel POAS e la loro istituzione è delineata in base al cronoprogramma ivi previsto. Del pari, ogni variazione relativa alle strutture complesse è disciplinata dalle previsioni della DGR X/ 5513 del 2/8/2016.
Sulla base delle Strutture ivi previste i fattori di complessità individuati per la graduazione degli incarichi di Struttura Complessa, soggetti a futura implementazione e approfondimento, sono i seguenti:
- strategicità rispetto alla mission dell’Ente;
- grado di complessità e di specializzazione delle patologie e delle materie trattate;
- entità delle risorse gestite;
- grado di esposizione verso l’esterno;
- sistema di relazioni e presenza sul territorio.
Per il conferimento degli incarichi di struttura complessa relativi alla Dirigenza Medica ed alla Dirigenza Sanitaria , si applicano le procedure previste dal DPR 484/1997 , dall’art. 4 della legge 189/2012 e dalla DGR della Regione Lombardia X/553 del 2/8/2013. L’incarico di struttura complessa ad afferenza universitaria è conferito con atto del Direttore Generale, su proposta del Rettore in ottemperanza ai contenuti dell’art. 5, comma 5, del Dlg.s 517/1999.
Gli incarichi di struttura complessa inerenti la Dirigenza Tecnica , Professionale, ed Amministrativa sono conferibili a dirigenti in possesso di esperienza professionale dirigenziale non inferiore ad anni cinque anni maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato senza soluzione di continuità; in relazione alla specifica professionalità richiesta, la mancanza della predetta esperienza potrà essere compensata dall’effettuazione di corsi di formazione manageriale.
Ad esito di apposito avviso interno pubblicato sul sito internet aziendale per un periodo di 15 giorni l’incarico viene affidato con provvedimento motivato del Direttore Generale , sulla base di una rosa di idonei selezionati da una commissione composta da tre esperti che sulla scorta della definizione del fabbisogno delineato nell’avviso medesimo procederà alla valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai candidati ed inoltre sottoporrà gli stessi ad un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali nello specifico ambito nonchè all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione.
Art. 3
Incarico di Direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale
L’incarico di direzione di struttura semplice dipartimentale intesa come struttura afferente al dipartimento ex art. 27, comma 1, lett. b) dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000
dell’Area Medica e Sanitaria, è caratterizzato da responsabilità di gestione di risorse umane, strumentali, tecniche o finanziarie.
L’incarico di direzione di Struttura Semplice dipartimentale è gerarchicamente alle dipendenze del Direttore del Dipartimento a cui afferisce ed è caratterizzato dall’attribuzione di responsabilità di budget, di gestione di risorse umane, strumentali, tecniche o finanziarie, assicurando così la direzione e l’organizzazione dell’attività di competenza, nel rispetto della programmazione e degli indirizzi regionali, aziendali e del dipartimento di afferenza, degli obiettivi e dei criteri definiti dalla direzione strategica.
Gli incarichi di Struttura Semplice Dipartimentale sono pertanto normativamente contraddistinti da contenuti di carattere :
- manageriale conseguenti alla gestione delle risorse umane, tecnologiche, strumentali e finanziarie assegnate che riveste carattere di prevalenza rispetto all’ambito professionale;
- professionale correlate alle elevate competenze tecnico-specialistiche necessarie all’espletamento delle attività sanitarie e socio sanitarie connesse.
Il sistema di valutazione degli incarichi di Struttura Semplice Dipartimentale prevede conseguentemente una molteplice valutazione così articolata:
- valutazione dei risultati di gestione (che viene rilevata annualmente sulla base di obiettivi di gestione assegnati annualmente nella scheda di budget o assegnati specificamente in base a piani e programmi aziendali);
- valutazione di risultati di performance organizzativa (che viene rilevata annualmente in base agli obiettivi assegnati alla SC nella scheda di budget);
- valutazione della performance individuale (viene rilevata annualmente in base ad una scheda di valutazione individuale di specifici item preventivamente individuati).
Le Struttura Semplici Dipartimentali presenti nella ASST Sette Laghi sono definite e declinate nel POAS e la loro istituzione è stabilita in base al cronoprogramma ivi previsto. Del pari, ogni variazione relativa alle strutture semplici dipartimentali è disciplinata dalle previsioni della DGR X/5513 del 2/8/2016.
Sulla base delle Strutture ivi previste i fattori di complessità individuati per la graduazione degli incarichi di Struttura Semplice Dipartimentale, soggetti a futura implementazione ed disciplina, sono i seguenti:
- strategicità rispetto alla mission dell’Ente;
- grado di complessità e di specializzazione delle patologie e delle materie trattate;
- entità delle risorse gestite;
- grado di esposizione verso l’esterno;
- sistema di relazioni e presenza sul territorio.
L’incarico dirigenziale di Struttura Semplice Dipartimentale è attribuito con atto del Direttore Generale secondo la procedura di cui al successivo art. 7.
L’incarico può essere affidato al dirigente dopo cinque anni di attività tenendo conto anche degli ulteriori elementi previsti dai CC.CC.NN.LL. Nel computo dei cinque anni di attività rientrano anche i servizi a tempo determinato senza soluzione di continuità.
Per quanto riguarda i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo l’incarico di struttura semplice dipartimentale è conferibile ai sensi dell’art. 28, comma 5, del CCNL 8.6.2000 decorso il periodo di prova.
Art.4
Incarico di Direzione di struttura semplice
L’incarico di direzione di struttura semplice intesa come struttura interna della struttura complessa ex art. 27, comma 1, lett. b) dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 dell’Area Medica e Sanitaria, è caratterizzato da responsabilità di gestione di risorse umane, strumentali, tecniche o finanziarie.
L’incarico di direzione di Struttura Semplice è gerarchicamente alle dipendenze del Direttore della Struttura Complessa a cui afferisce ed è caratterizzato dall’attribuzione di responsabilità di gestione di risorse umane, strumentali, tecniche o finanziarie, assicurando così la direzione e l’organizzazione dell’attività di competenza, nel rispetto della programmazione e degli indirizzi regionali, aziendali, del dipartimento e della Struttura Complessa di afferenza, degli obiettivi e dei criteri definiti dalla Direzione Strategica.
Gli incarichi di Struttura Semplice sono pertanto normativamente contraddistinti da contenuti di carattere:
- manageriale conseguenti alla gestione delle risorse umane, tecnologiche, strumentali e finanziarie assegnate in proprio ovvero all’interno della struttura complessa di afferenza;
- professionale correlate alle elevate competenze tecnico-specialistiche necessarie all’espletamento delle attività sanitarie e socio sanitarie connesse.
Il sistema di valutazione degli incarichi di Struttura Semplice prevede conseguentemente una molteplice valutazione così articolata:
- valutazione della partecipazione ai risultati di performance organizzativa (che viene rilevata annualmente in base agli obiettivi assegnati alla SC nella scheda di budget, ovvero direttamente alla SS);
- valutazione della performance individuale (viene rilevata annualmente in base ad una scheda di valutazione individuale di specifici item preventivamente individuati).
Le Strutture Semplici presenti nella ASST Sette Laghi sono definite e declinate nel POAS e la loro istituzione è stabilita in base al cronoprogramma ivi previsto. Del pari, ogni variazione relativa alle strutture complesse è disciplinata dalle previsioni della DGR X/ 5513 del 2/8/2016.
Sulla base delle Strutture ivi previste i fattori di complessità individuati per la graduazione degli incarichi di Struttura Semplice, soggetti a futura implementazione e disciplina, sono i seguenti:
- strategicità rispetto alla mission della SC di afferenza;
- grado di complessità e di specializzazione delle patologie e delle materie trattate ;
- entità delle risorse gestite;
- struttura Spoke
L’incarico di Struttura Semplice è attribuito con atto del Direttore Generale secondo la procedura di cui al successivo art. 7.
L’incarico può essere affidato al dirigente dopo cinque anni di attività tenendo conto anche degli ulteriori elementi previsti dai CC.CC.NN.LL. Nel computo dei cinque anni di attività rientrano anche i servizi a tempo determinato senza soluzione di continuità.
Per quanto riguarda i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo l’incarico di struttura semplice è conferibile ai sensi dell’art. 28, comma 5, del CCNL 8.6.2000 decorso il periodo di prova.
Art.5
Incarico di direzione di struttura semplice in staff alla Direzione Generale, Sanitaria, Socio Sanitaria e Amministrativa
Per gli aspetti generali si rinvia alla disciplina dettata dal precedente art. 4.
In ragione della forte valenza strategica e fiduciaria l’incarico di Direzione di struttura semplice in staff viene attribuito con atto del Direttore Generale, su proposta motivata del competente Direttore (Sanitario/Socio Sanitario/Amministrativo). Per gli incarichi in staff al Direttore Generale l’incarico è conferito sentiti i Direttori Sanitario/Socio Sanitario e Amministrativo.
Art. 6
Incarichi di natura professionale, di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e controllo
Incarichi non di struttura
L’incarico di natura professionale di base ex art.. 27, comma 1, lett. d) dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Sanitaria, si caratterizza per lo svolgimento di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico –funzionale di base nella disciplina di appartenenza, con specifici ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile di struttura. L’incarico è attribuito con atto del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario/Socio Sanitario/Amministrativo, sulla base di proposta motivata del direttore della struttura complessa di afferenza. L’incarico può essere affidato al dirigente dopo il superamento del periodo di prova.
All’atto del conferimento dell’incarico verrà redatta dal responsabile di struttura una scheda di posizionamento del dirigente finalizzata ad individuare i requisiti professionali unitamente alla descrizione dell’attività che lo stesso può svolgere da aggiornarsi annualmente.
Gli incarichi di specialità di cui all’art.. 27, comma 1, lett. c) dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 della Dirigenza Medica e Sanitaria hanno natura professionale, di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e controllo particolare rilevanza all'interno della Struttura Complessa o Semplice Dipartimentale di assegnazione possono essere affidati al dirigente dopo cinque anni di attività tenendo conto anche degli ulteriori elementi previsti dai CC.CC.NN.LL. Nel computo dei cinque anni di attività rientrano anche i servizi a tempo determinato senza soluzione di continuità e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono competenze tecnico-professionali specifiche nella disciplina di appartenenza. Gli stessi sono graduati, in base all’organizzazione aziendale tenuto conto anche di quanto previsto dal sistema di valutazione della dirigenza, volto alla definizione di un metodo oggettivo finalizzato allo sviluppo professionale del dirigente, sulla base di quanto
indicato dal responsabile della struttura di appartenenza nella scheda di posizionamento professionale, nelle seguenti tipologie:
• Incarichi di specialità
L’incarico caratterizzato da competenze specialistico- funzionali nella disciplina di appartenenza può essere attribuito se nella scheda di posizionamento il dirigente ha ottenuto una valutazione di base (punteggio tra 20 e 79) unitamente a specifici privilegi.
• Incarichi di alta specialità
L’incarico caratterizzato dalla presenza di complesse e avanzate competenze specialistico-funzionali, elevata professionalità nella disciplina di appartenenza e specifica responsabilità tecnico-professionale può essere attribuito se nella scheda di posizionamento il dirigente ha ottenuto una valutazione media (punteggio tra 80 e 139) unitamente a specifici privilegi.
• Incarichi di altissima specialità
L’incarico caratterizzato dalla presenza di complesse e avanzate competenze specialistico-funzionali, elevatissima professionalità nella disciplina di appartenenza e specifica responsabilità tecnico-professionale può essere attribuito se nella scheda di posizionamento il dirigente ha ottenuto una valutazione alta (punteggio tra 140 e 180) unitamente a specifici privilegi.
I criteri per identificare i tre livelli di incarichi sopra descritti sono rappresentati dai seguenti elementi che in base ad una graduazione espressa mediante l’attribuzione di punteggi ne definiscono la tipologia:
o Formazione richiesta nel ruolo,
o Esclusività del know how,
o Cosa fa,
o Autonomia nell’esercizio dell’attività,
o Gestione della documentazione clinica,
o Gestione dell’imprevisto e casi rari,
o Grado di interazione in azienda,
o Grado di complessità nelle relazioni con interlocutori esterni all’azienda,
o Casistica delle attività svolte
o Attività didattica scientifica.
Il sistema di valutazione degli incarichi oggetto del presente articolo prevede conseguentemente una duplice valutazione così articolata:
- Valutazione alla partecipazione di risultati di performance organizzativa (che viene rilevata annualmente in base agli obiettivi assegnati alla SC nella scheda di budget);
- valutazione della performance individuale (viene rilevata annualmente in base ad una scheda di valutazione individuale di specifici item preventivamente individuati).
Tenuto conto che gli incarichi di specialità non sono contemplati nel POAS (per espressa previsione della DGR X/5513/2016 il POAS contiene unicamente l’elenco degli Incarichi di Struttura) la formalizzazione degli Incarichi Dirigenziali avviene con specifico atto aziendale che li individua numericamente all’interno delle varie strutture.
Quanto sopra anche al fine di definire la numerosità per ciascuna tipologia di incarico, sia in rapporto alla consistenza delle risorse umane della dirigenza aziendale che, in rapporto alla consistenza delle risorse contrattualmente finalizzate alla remunerazione degli incarichi stessi.
Tale atto si pone quale primo strumento di ricognizione aziendale che, per sua natura, deve successivamente adeguarsi in maniera flessibile all’evoluzione del modello organizzativo aziendale in aderenza alle previsioni della L.R. 23/2015.
Gli incarichi sono attribuiti con atto del Direttore Generale, sentito il competente Direttore (Sanitario/Socio Sanitario/Amministrativo), sulla base di proposta motivata del direttore della Struttura Complessa di afferenza.
Per quanto riguarda i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo gli incarichi di cui al presente articolo sono conferibili ai sensi dell’art. 28, comma, 5 del CCNL 8.6.2000. decorso il periodo di prova.
Art. 7
Criteri e procedure per l’affidamento gli incarichi di struttura semplice a valenza dipartimentale e di struttura semplice
Per l’affidamento degli incarichi, la riconferma degli stessi o per il conferimento di altro incarico si terrà conto dei seguenti criteri:
-della valutazione effettuata dal Collegio Tecnico (di cui all’art.26 dei CC.CC.NN.LL. 3.11.2005 di entrambe le Aree) in relazione alla conduzione di eventuali precedenti incarichi;
-dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi gestionali, organizzativi e/o individuali assegnati, valutati in base alle verifiche svolte annualmente da Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (di cui all’ art.26 dei CC.CC.NN.LL. 3.11.2005 di entrambe le Aree).
-delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina/profilo di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi, ovvero esperienze documentate di studio e ricerca in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare.
In relazione ai programmi aziendali, al fine del conferimento degli incarichi di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale e di struttura semplice di cui ai precedenti artt. 3 e 4, l’Azienda pubblica sul sito internet apposito avviso inerente l’elenco degli incarichi che intende conferire nell’ambito di ciascun dipartimento/struttura complessa.
L’avviso contiene:
- l’indicazione degli elementi caratterizzanti l’incarico risultante da apposita scheda sulla base della quale verrà effettuata la valutazione in ordine al nominativo da proporre per l’assegnazione;
-i requisiti di professionalità e di anzianità che dovranno essere posseduti dagli aspiranti all’incarico (sulla base dei CC.CC.NN.LL., del presente regolamento e di eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla natura dell’incarico).
Entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione tutti i dirigenti interessati in possesso dei relativi requisiti dovranno presentare apposita candidatura alla SC Risorse Umane, allegando alla stessa curriculum formativo e professionale in formato europeo.
All’avviso potranno partecipare i dirigenti inquadrati nel ruolo, nell’area e nella disciplina ove prevista, per l’incarico da ricoprire, in servizio presso l’Azienda, come di seguito precisato:
-incarichi di struttura semplice a valenza dipartimentale: i dirigenti afferenti al Dipartimento;
-incarichi di struttura semplice: i dirigenti afferenti alla struttura complessa della quale la struttura semplice è articolazione nonché i dirigenti assegnati ad altre strutture in possesso dei requisiti previsti dal relativo avviso pubblicato sul sito internet aziendale
Previa verifica del possesso dei previsti requisiti, la SC Risorse Umane:
- per il conferimento di incarichi di struttura semplice a valenza dipartimentale dell’area sanitaria trasmette le domande di partecipazione ad apposita Commissione composta dal Direttore di Dipartimento di afferenza, dal Direttore Sanitario o suo delegato e dal Direttore Sociosanitario o suo delegato;
- per il conferimento di incarichi di struttura semplice dell’area sanitaria trasmette le domande di partecipazione ad apposita Commissione composta dal
Direttore/Responsabile della struttura complessa di afferenza, dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore Medico di Presidio competente o suo delegato;
- per il conferimento di incarichi di struttura semplice a valenza dipartimentale e di struttura semplice dell’area professionale tecnica ed amministrativa trasmette le domande di partecipazione ad apposita Commissione composta dal Direttore Amministrativo o suo delegato , dal Direttore/Responsabile della struttura complessa di afferenza e da un Dirigente Amministrativo.
Ogni Commissione procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati e sottoporrà gli stessi ad un colloquio. Al termine delle operazioni di valutazione presenterà al Direttore Generale una rosa di idonei tra i quali quest’ultimo individuerà il candidato cui conferire l’incarico con atto motivato.
Art. 8
Contratto individuale per conferimento incarico
Il conferimento dell’incarico dirigenziale comporta la stipula di un contratto individuale che definisce tutti gli aspetti connessi all’incarico medesimo; nel contratto, a cui viene allegata “una scheda di posizione,” vengono indicati oltre alla tipologia dell’incarico, la sua durata, la descrizione delle attività e dei compiti nei quali si sostanziano gli obiettivi connessi con l’incarico conferito, le modalità di verifica e valutazione, nonché il valore economico.
La modifica di uno degli aspetti caratterizzanti il contratto individuale comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo di quello in essere.
Art. 9
Durata degli incarichi
Gli incarichi dirigenziali oggetto del presente regolamento, anche in relazione ai contenuti del Piano nazionale anticorruzione e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione aziendale, hanno la seguente durata:
-incarichi di direttore di dipartimento: tre anni eventualmente rinnovabili ;
-incarichi di direzione di struttura complessa: 5 anni eventualmente rinnovabili;
-incarichi di direzione di struttura semplice e a valenza dipartimentale: 3 anni eventualmente rinnovabili ;
-incarichi di natura professionale di altissima e alta specialità e di specialità: 3 anni eventualmente rinnovabili;
-incarichi di natura professionale di base : 5 anni ;
La durata dell’incarico può essere più breve nei casi di:
- revoca anticipata per effetto della valutazione negativa, di cui all’art. 31 dei CC.CC.NN.LL.3.11.2005 di entrambe le Aree;
- cambio incarico anche per modifiche organizzative o per altri eventi di rotazione anticipata;
- dimissioni dal servizio del titolare ;
- collocamento a riposo del titolare;
- altre cause che portano alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Art.10
Conferma e revoca degli incarichi
Per tutti gli incarichi dirigenziali è attivata la procedura di valutazione secondo le modalità e condizioni stabilite dagli artt. da 25 a 32 dei CC.CC.NN.LL. 3.11.2005 di entrambe le Aree dirigenziali nonchè dell’allegato n. 5 ai medesimi CC.CC.NN.LL. Le valutazioni ai fini dell’attribuzione, conferma o revoca dell’incarico fanno riferimento a quelle di tipo professionale di competenza del Collegio Tecnico tenuto conto delle valutazioni annuali di competenza del Nucleo di Valutazione.
L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio Tecnico comporta la conferma dell’incarico già assegnato o l’attribuzione di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggiore rilievo economico.
Per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, l’esito positivo della valutazione da luogo alla eventuale attribuzione di incarichi di natura professionale di specialità, di alta e di altissima specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici.
In ogni caso l’Azienda valuta l’opportunità del rinnovo degli incarichi anche con riferimento all’assetto organizzativo esistente.
Il rinnovo degli incarichi dirigenziali è formalizzato con atto del Direttore Generale. L’esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti e dei risultati ottenuti da parte del Collegio Tecnico comporta :
-per i dirigenti di struttura complessa la mancata conferma dell’incarico e l’attribuzione di un incarico di struttura semplice o incarico ex art. 27, comma 1 lett.
c) dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 di entrambe le Aree, congelando contestualmente un posto vacante di dirigente;
-nei confronti degli altri dirigenti, compresi quelli con incarico di struttura semplice, la mancata conferma dell’incarico già affidato e l’affidamento di un incarico tra quelli ricompresi dall’art. 27, comma 1, lett. c) dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 di entrambe le Aree;
-per i dirigenti con meno di cinque anni di anzianità, il ritardo di un anno nel conferimento di incarico di tipologia superiore.
Prima della formulazione del giudizio negativo, l’accertamento della responsabilità dirigenziale deve essere proceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da un persona di fiducia.
La revoca degli incarichi dirigenziali è formalizzata con atto del Direttore Generale.
Art.11
Revoca anticipata e modifica degli incarichi
La durata dell’incarico può essere più breve nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione annuale negativa dei risultati di cui all’art. 30 dei CC.CC.NN.LL. 3.11.2005 di entrambe le Aree, previo esperimento del contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente, anche assistito da persona di fiducia. La revoca anticipata dell’incarico può avvenire mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico solo a partire dalla seconda valutazione individuale negativa consecutiva.
Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivati processi di riorganizzazione, l’Azienda ai sensi dell’art.1, comma 18, del DL n. 138/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011, può disporre nei confronti dei dirigenti titolari di incarico dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto. In tal caso il dirigente conserva sino alla predetta data il trattamento economico in godimento.
Alla scadenza di un incarico dirigenziale e a seguito dei processi di riorganizzazione, anche in assenza di valutazione negativa, l’Azienda, ai sensi dell’art. 9, comma 32, del DL n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n.122/2010, può non confermare l’incarico a suo tempo conferito, attribuendo al dirigente interessato altro incarico, anche di valore economico inferiore.
La revoca anticipata e la modifica degli incarichi dirigenziali sono formalizzati con atto del Direttore Generale.
Art. 12 Rotazione del personale
In base alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione l’Azienda, sulla base di quanto indicato nel “Piano Nazionale Anticorruzione” e nel “Piano triennale per la prevenzione della corruzione aziendale”, provvederà alla rotazione dei dirigenti richiamati a ricoprire incarichi particolarmente esposti al rischio di corruzione, fermo restando comunque la necessità di garantire continuità e coerenza nell’attività delle strutture.
In tal senso, la rotazione del personale, intesa come alternanza tra più professionisti nelle decisioni e nella gestione delle procedure addette alle aree a più elevato rischio di corruzione, rappresenta una misura importante tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, riducendo il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra i singoli ed i soggetti esterni.
Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione ordinaria sono strettamente connesse a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e, conseguentemente, laddove la misura si rifletta sulla sede del servizio dovrà essere contemperata con il rispetto dei diritti individuali del dipendente (a titolo esemplificativo: diritti sindacali, L. n. 104/1992, D.lgs. n. 151/2001).
La rotazione ordinaria è esclusa per le posizioni apicali di Direttore di Struttura Complessa le cui funzioni cliniche prevalgano su quelle gestionali e in ogni altro caso in cui la funzione sia infungibile anche in relazione all’appartenenza a categorie o professionalità specifiche e tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.
Nei suddetti casi e ove non sia possibile attuare la misura di prevenzione della corruzione della rotazione ordinaria, il Dirigente attua le modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività.
Per quanto attiene la rotazione straordinaria, l’Azienda in ossequio a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lettera l-quater del D.lgs. n. 165/2001 e coerentemente con le linee di indirizzo disposte dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, attua la misura di prevenzione della rotazione straordinaria, quale misura cautelativa, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, individuabili altresì nei reati di cui al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione» e al D.lgs. 31 dicembre 2012 , n. 235, fatte salve ulteriori integrazioni, modifiche e chiarimenti del legislatore, ferma restando in ogni caso la facoltà di porre a fondamento del provvedimento di rotazione
straordinaria la riconduzione del comportamento posto in essere a condotta di natura corruttiva e ad altre fattispecie di reato.
Art. 13 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni contrattuali ed alla legislazione in vigore, come di seguito elencata, con particolare attenzione a quanto prescritto in materia di inconferibilità ed incompatibilità:
-D.Lgs. 502/92 e smi
-DPR 484/1997
-D.Lgs. 517/99
-D.Lgs. 165/2001 e smi
-D.Lgs 150/2009
-D.L. 78/2010 convertito con modifiche in Legge 122/2010
-D.L . 158/2012 coordinato con Legge di conversione 189/2012
-Legge 190/2012 e smi
-D.Lgs. 39/2013 e smi
-CC.CC.NN.LL. 8/6/2000 art. 18,27,28,29, 30 e 31
-CC.CC.NN.LL. 3/11/2005 art. 24 e 26
-CC.CC.NN.LL. 17/10/2008 art. 6
-DGR della Regione Lombardia X/553 del 2/8/2013