PARTE IL JOBS ACT CON IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
Osservatorio lavoro
PARTE IL JOBS ACT CON IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
La riflessione al centro della discussione ha riguardato il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti previsto dal Jobs Act e oggetto del primo decreto legislativo attuativo della delega del governo Xxxxx che riformula l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Un primo punto da tutti sottolineato è la rilevanza dell’obiettivo, da tempo perseguito e ora promosso dalla nuova normativa, di dare centralità al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di favorire gli investimenti nella formazione del lavoratore e nella valorizzazione della professionalità.
A promuovere questo tipo di rapporto contribuiscono sia gli incentivi previsti dalla legge di stabilità, che sono quantitativamente molto rilevanti, sia la maggiore flessibilità in uscita conseguente alla modifica dell’art. 18, che generalizza il rimedio indennitario nei licenziamenti ingiustificati, marginalizzando la possibilità di reintegra. La scelta del decreto legislativo in tale direzione è più netta di quella della legge Fornero, anche se qualche margine di incertezza permane: ad es. nella individuazione di cosa si intenda per fatto di cui verificare l’esistenza o inesistenza per decidere della reintegra e soprattutto nel decidere se i casi di discriminazione vietata a pena di reintegra sono tassativi o meno.
Un altro punto critico rilevato da alcuni nel decreto è la abolizione del rinvio, che era contenuto nella legge Fornero, alle indicazioni dei contratti collettivi per la identificazione delle fattispecie disciplinari e di licenziamento: tali indicazioni contrattuali peraltro si erano rivelate alquanto generiche e per questo di dubbia utilità.
Resta da vedere quale sarà l’impatto effettivo di tali modifiche normative, cioè se esse saranno in grado di modificare significativamente il rapporto fra assunzioni a termine, ora l’85%, e quelle a tempo indeterminato, ora il 15%. Così si è ipotizzato in sede governativa dove si prospetta un aumento di 2.-3 volte dell’attuale quota di assunzioni a tempo indeterminato.
E’ anche da verificare quali saranno le possibili trasformazioni dei contratti a progetto, di cui si annuncia il superamento, in contratti di lavoro subordinati. La riduzione delle incertezze normative attuata dal decreto può orientare le imprese in tale direzione; anche se una variabile rilevante al riguardo è evidentemente la situazione economica. Il nuovo contesto di maggiore flessibilità troverebbe maggiore disponibilità delle imprese ad assumere, soprattutto se i primi segnali di ripresa si consolidassero. Si è ritenuto inoltre che l’incentivo, anche fiscale, previsto dal decreto alla soluzione in via conciliativa delle controversie in tema di licenziamenti possa avere un positivo effetto deflattivo dei ricorsi al giudice.
Una questione discussa riguarda la sorte dei licenziamenti collettivi. Non sono mancate critiche anche nella discussione dell’osservatorio, alla inclusione di questi licenziamenti nella nuova regolazione dell’art. 18.
Al di la dell’esito finale dell’ esame parlamentare si è rilevato che la gestione delle crisi aziendali e degli eventuali esuberi dovrà tener conto del diverso assetto degli ammortizzatori sociali risultante dalle riforme in corso. In particolare la ridotta possibilità di ricorso alle casse integrazione e all’indennità di mobilità potrebbe rendere meno agevole del passato la conclusione di accordi collettivi sulla gestione di tali crisi.
D’altra parte la futura disciplina degli ammortizzatori, compresa la indennità di disoccupazione, amplia la platea dei destinatari, prospetta una significativa riduzione della durata e dei livelli di tutela.
Un fattore importante desinato a influire sull’impatto di tutta la nuova normativa sarà la implementazione di un efficiente sistema di servizi all’impiego e di politiche attive, da tempo prospettato ma ancora non realizzato.
Il contratto di ricollocazione, ora inserito nel testo del decreto sugli ammortizzatori sociali, è uno strumento che può essere utile al riguardo, a condizione che ne siano meglio definiti i presupposti e i soggetti beneficiari. In proposito si sono sollevate riserve sulla opportunità di riservarlo solo ai lavoratori ingiustamente licenziati, perché questo dovrebbe essere uno strumento generale di gestione del mercato del lavoro.
Si è infine concordato sull’urgenza di rafforzare tutti gli strumenti di politica attiva, in linea con le indicazioni europee sulla flexicurity, per aumentare le chances di reinserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro, nonchè per migliorare e rendere sostenibile la stessa gestione degli ammortizzatori sociali.
A questo dovrebbe essere finalizzata la normativa annunciata dalla legge delega sulla costituenda Agenzia nazionale del lavoro, anche se per l’effettivo successo di tale agenzia sarà essenziale una adeguata strumentazione organizzativa e maggiori risorse umane e finanziarie.