STATUTO
STATUTO
Costituzione
Art. 1. Fra i dirigenti delle Imprese assicuratrici con sede nel Centro - Sud Italia, dell’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni Private, del CONSAP, della SACE - disciplinati tutti dallo stesso contratto collettivo di lavoro - è costituito un Sindacato denominato “Sindacato dei Dirigenti di Imprese Assicuratrici del Centro - Sud Italia” – SINDIAC
Sede - Durata – Scopi
Art. 2. Il Sindacato ha sede in Roma e può avere una o più delegazioni territoriali.
Art. 3. La durata del Sindacato è a tempo indeterminato.
Art. 4. Il Sindacato è indipendente da qualsiasi organizzazione politica e si propone:
a) di contribuire, in relazione alle particolari caratteristiche di preparazione professionale e di esperienza tecnica economica dei componenti la categoria, alle finalità di progresso del Paese e dell’Europa;
b) di difendere e tutelare gli interessi generali e particolari dei soci, rappresentandoli nelle trattative per la stipulazione dei contratti di lavoro collettivi e aziendali riguardanti la categoria o i vari settori di essa e nei confronti di qualsiasi autorità ed amministrazione o di qualsiasi organizzazione tecnica, economica, sindacale ed assistenziale;
c) di consigliare ed assistere, eventualmente anche in giudizio, i singoli soci nelle loro controversie individuali e collettive che avessero a sorgere durante e dopo in conseguenza del loro rapporto di lavoro;
d) di promuovere e attuare iniziative di carattere tecnico e culturale tendenti al perfezionamento professionale del dirigente e studi dei problemi inerenti lo sviluppo del settore assicurativo;
e) di sollecitare la partecipazione dei soci provvedendo alle relative designazioni di elementi della categoria in tutti quegli Enti, Organi e Commissioni di studio in cui i dirigenti del settore assicurativo possono portare il loro contributo;
f) di promuovere la collaborazione con le Associazioni ed i Sindacati similari per i fini di cui ai commi precedenti.
Soci Ordinari e Soci Emeriti – Diritti e Doveri
Art. 5. Possono far parte del Sindacato: in qualità di Socio Ordinario, tutti coloro che sono legati da rapporto di lavoro subordinato alle Imprese ed Enti di cui all’articolo 1. con la qualifica di dirigente; in qualità di Socio Emerito, tutti i dirigenti in quiescenza ed i coniugi superstiti di un socio. I Soci Emeriti hanno tutti i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto, con le eccezioni previste negli articoli che seguono.
Ogni Socio da autorizzazione ad utilizzare i dati personali e trattare gli stessi per il perseguimento degli scopi statutari.
Art. 6. Per l’adesione al Sindacato il dirigente deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia sulle domande di adesione.
Non possono essere iscritti al Sindacato coloro che sono iscritti ad altri sindacati o altre associazioni similari nel settore assicurativo.
Art. 7. L’iscrizione impegna il Socio Ordinario o Emerito, a tutti gli effetti statutari, per il periodo di un anno solare e l’impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene inoltrata al Sindacato entro il 31 dicembre lettera di dimissione.
Il Socio Ordinario è tenuto a corrispondere il contributo sindacale annuale stabilito dall’Assemblea ai sensi dell’art.10 e). Il Socio Emerito è tenuto a corrispondere il contributo sindacale annuale in misura comunque non superiore al 50% rispetto al contributo del Socio Ordinario.
Le iscrizioni durante l’anno sono impegnative per il Socio sino alla fine dell’anno solare successivo e la corresponsione del contributo annuale decorre in misura proporzionale dal mese in cui viene accettata la domanda di adesione.
Il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è soggetto a rivalutazione.
Art. 8. La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni, le quali non esonerano il Socio dagli impegni assunti ai termini dell’articolo precedente;
b) per morosità
c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali o disciplinari; in tal caso cessa ogni obbligo del Socio verso il Sindacato.
Il Socio, in caso di disoccupazione, può rimanere iscritto al Sindacato, assumendo provvisoriamente la qualifica di Socio Emerito.
Organi del Sindacato
Art. 9. Sono Organi del Sindacato:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente ed i Vice Presidenti;
d) il Segretario Generale;
e) il Tesoriere;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Assemblea
Art. 10. L’Assemblea è formata da tutti i Soci del Sindacato e :
a) determina l’indirizzo dell’attività del Sindacato;
b) delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti il Sindacato;
c) delibera in materia di modifiche statutarie;
d) approva annualmente, entro il mese di aprile, il Bilancio Previsionale ed il Rendiconto Finanziario;
e) stabilisce la misura del contributo annuale per i Soci Ordinari e per quelli Emeriti;
f) elegge il Consiglio Direttivo, stabilendo il numero dei componenti dello stesso, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) si pronuncia sulle istanze di revoca del Presidente e di reintegrazione del Consiglio Direttivo presentate ai sensi dell’art.18 ultimo comma;
h) delibera lo scioglimento del Sindacato a norma dell’art.25 e nomina uno o più liquidatori;
i) decide inappellabilmente sui ricorsi presentati avverso il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
Art. 11. L’Assemblea è convocata in xxx xxxxxxxxx xxxxxx una volta all’anno, entro il mese di aprile, o in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Soci.
Art. 12. Il Socio può intervenire in Assemblea anche facendosi rappresentare con delega scritta da altro Socio. È ammessa una sola delega per Socio.
Art. 13. L’Assemblea è valida in prima convocazione con l’intervento della metà più uno dei Soci, presenti o rappresentati per delega. In seconda convocazione è comunque valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Essa deve essere indetta almeno otto giorni prima e ai Soci deve essere dato avviso mediante lettera. Fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 5 giorni.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti presenti o rappresentati per delega; di esse sarà redatto verbale, da trascriversi in apposito libro, che sarà firmato dal Presidente.
Per la validità delle deliberazioni che comportino modificazioni statutarie è necessario l’intervento di almeno il 40% dei Soci iscritti, sia presenti che rappresentati per delega, ed il voto favorevole della maggioranza.
Il Presidente, su parere favorevole del Consiglio Direttivo, può richiedere deliberazioni dei Soci per “referendum” nei soli casi contemplati ai punti a), b), c) ed e) dell’art.10. le deliberazioni per “referendum” vengono prese a maggioranza, considerando soltanto i Soci le cui risposte saranno pervenute al Sindacato entro la data fissata per la chiusura del “referendum”.
Consiglio Direttivo
Art. 14. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma successivo, da un minimo di dieci ad un massimo di venti membri e viene eletto dall’Assemblea che delibera anche il numero dei componenti dello stesso a norma dell’art. 10.
I Rappresentanti Sindacali Aziendali, RSA, di ogni Impresa o Ente non rappresentati nel Consiglio attraverso i membri eletti, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, salvo espressa rinuncia.
I Soci che ricoprono incarichi federali o confederali hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza voto deliberativo.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 15. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
b) promuove, delibera ed attua le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;
c) gestisce il patrimonio del Sindacato;
d) predispone il Bilancio Previsionale ed il Rendiconto Finanziario del Sindacato;
e) delibera in materia disciplinare ai sensi dell’art.24;
f) designa i rappresentanti del Sindacato nel Consiglio Nazionale della FIDIA a norma dello Statuto della Federazione stessa, scegliendoli di norma nel suo seno;
g) elegge nel suo seno il Presidente e fino a tre Vice Presidenti di cui uno Vicario;
h) nomina un Tesoriere ed un Segretario Generale scegliendoli di norma nel suo seno;
i) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell’Assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa.
Art. 16. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta. Delle riunioni sarà redatto verbale da trascriversi in apposito libro che sarà firmato da chi presiede il Consiglio e dal Segretario.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.
Il Socio facente parte del Consiglio che per tre volte consecutive non interviene alle riunioni, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario dall’incarico di Consigliere.
Il Socio facente parte del Consiglio che decade dalla carica, per il motivo di cui sopra o per qualsiasi altro motivo, è sostituito dal Socio che ha riportato il maggior numero di voti nella graduatoria di quelli non eletti nel Consiglio Direttivo nell’ultima Assemblea; in mancanza della graduatoria, è sostituito da altro Socio scelto dal Consiglio stesso con l’accordo della maggioranza dei suoi componenti.
Presidente e Vice Presidenti
Art. 17. Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili, con il limite tuttavia di una sola volta, se la rielezione avviene in modo consecutivo.
Il Vice Presidente Xxxxxxx sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.
Art. 18. Il Presidente presiede di diritto l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, rappresenta il Sindacato tanto nei rapporti interni che di fronte a terzi, da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e adempie a tutte le altre funzioni che siano a Lui affidate dagli Organi sociali.
Nel caso in cui almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo ravvisasse che da parte del Presidente è mancata l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, oppure siano state svolte azioni in contrasto con gli interessi del Sindacato e con le direttive del Consiglio, tali membri possono convocare l’Assemblea per sottoporre ai Soci l’opera del Presidente e chiedere la sua eventuale revoca con la reintegrazione del Consiglio.
Segretario Generale
Art. 19. Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e tra gli altri compiti cura la redazione dei verbali controfirmandoli.
Tesoriere
Art. 20. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione economica e finanziaria del Sindacato. Egli provvede alla amministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale in conformità delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 21. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori eleggono al proprio interno un Presidente tra i membri effettivi.
Essi possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti sorveglia la gestione amministrativa del Sindacato, esegue le verifiche di cassa e contabili ed il Presidente controfirma il Rendiconto finanziario predisposto dal Tesoriere.
Rappresentanti Sindacali Aziendali
Art. 22. I dirigenti in servizio di ogni Impresa e Ente, iscritti al Sindacato, designano a maggioranza propri Rappresentanti con l’incarico di rappresentarli nei confronti delle Imprese ed Enti. Il Consiglio Direttivo del Sindacato ratifica la nomina e la comunica all’Impresa od Ente interessato.
I Rappresentanti Sindacali Aziendali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’incarico di Rappresentante Sindacale Aziendale è compatibile con qualsiasi altro incarico contemplato nel presente Statuto.
I Rappresentanti esaminano le questioni che dovessero sorgere circa l’applicazione delle norme previste dal C.C.N.L. e partecipano alle trattative e alla stipulazione dei contratti aziendali di lavoro con l’eventuale assistenza del Presidente ovvero di un membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso.
Bilancio Previsionale e Rendiconto Finanziario
Art. 23. Ogni anno il Tesoriere redige un Bilancio Previsionale delle entrate e delle spese per l’anno iniziato ed il Rendiconto Finanziario dell’anno trascorso e sottopone entrambi al Consiglio Direttivo. In funzione delle risultanze dei due documenti, il Consiglio Direttivo propone, poi, all’Assemblea la misura del contributo sindacale annuale dei Soci.
Il Consiglio Direttivo mette a disposizione del Collegio dei Revisori il Rendiconto Finanziario con tutti i documenti giustificativi per i controlli di sua spettanza. Quindi, Xxxxxxxx e Rendiconto vengono portati alla approvazione della Assemblea.
Gli avanzi di gestione, gli utili, le riserve e il capitale non potranno essere distribuiti durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla Legge.
Sanzioni disciplinari
Art. 24. Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico dei Soci sono:
a) la deplorazione;
b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
c) l’espulsione dal Sindacato.
Il Consiglio Direttivo può applicare la deplorazione al Socio qualora questi non ottemperi agli obblighi derivanti dal presente Statuto e alle deliberazioni del Sindacato.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea del Socio da ogni attività sociale nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva delle mancanze che hanno dato motivo a precedenti deplorazioni o sospensioni o abbia commesso atti che rechino nocumento al prestigio e agli interessi materiali e morali del Sindacato.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione del socio per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione al Sindacato; contro il provvedimento di espulsione, l’interessato ha facoltà di ricorrere alla Assemblea.
Scioglimento e liquidazione
Art. 25. Il Sindacato può essere sciolto per volontà dei Soci in base a deliberazione della Assemblea, la cui validità è subordinata all’intervento di almeno il 40% dei Soci iscritti, con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti o rappresentati. La deliberazione di scioglimento dispone anche sulla destinazione del patrimonio secondo le Leggi in vigore.
Disposizioni varie
Art. 26. Tutte le cariche ricoperte dai Soci nel Sindacato sono a titolo gratuito.
I Soci che sono chiamati a coprire cariche previste dal presente Statuto, in sostituzione di altri Soci che non hanno compiuto il loro mandato, rimangono in carica soltanto per il residuo periodo di tempo durante il quale sarebbero rimasti i Soci sostituiti.
Art. 27. In ottemperanza al D.L. 4/12/97 n. 460, si specifica che il Sindacato svolge attività non lucrativa di utilità sociale e pertanto non vengono considerate commerciali:
a) le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e relativi associati che fanno parte di una unica organizzazione nazionale o locale, nonché la cessione, anche a terzi, di pubblicazioni cedute ai propri associati;
b) le cessioni, anche ai non iscritti, delle pubblicazioni riguardanti i C.C.N.L. verso pagamento di corrispettivi;
c) l’assistenza, prestata prevalentemente agli iscritti, in materia di applicazione del C.C.N.L. e di legislazione del lavoro, dietro pagamento di corrispettivi.