UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA
Emanato con DD.RR. n. 605.12 del 21.12.2012 e n. 617.12 del 31.12.2012
UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA
Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia. Disciplina dei professori di doppia appartenenza, trasferimenti e research fellow.
Indice
Titolo I – Principi generali
Art. 1 – Finalità, ambiti di applicazione
Art. 2 – Programmazione e copertura finanziaria
Art. 3 - Attivazione delle procedure selettive, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 Art. 4 – Delibera del Consiglio di Amministrazione di attivazione della procedura di chiamata
Titolo II – Chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia mediante procedura selettiva di cui all’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010
Art. 5 – Bando di selezione
Art. 6 - Requisiti della partecipazione alle selezioni Art. 7 - Commissione di valutazione
Art. 8 - Svolgimento delle procedure Art. 9 - Procedura di chiamata
Art. 10 - Natura del rapporto di lavoro
Titolo III – Chiamata di professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di cui all’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010. Chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia mediante procedura valutativa di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010
Art. 11 - Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 (relativo a ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b della L. 240/2010)
Art. 12 - Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010
Titolo IV – Chiamate dirette, per chiara fama. Attivazione delle figure del ‘Research fellow’ e del ‘Docente con doppia appartenenza’. Trasferimenti
Art. 13 - Chiamata diretta, per xxxxxx xxxx
Art. 14 - Attivazione delle figure del Research fellow e del ‘Docente con doppia appartenenza’ Art. 15 – Research fellow
Art. 16 – Docente con doppia appartenenza Art. 17 - Trasferimenti
Titolo V – Norme transitorie e finali
Art. 18 - Norme transitorie e finali Art.19 - Entrata in vigore
Titolo I – Principi generali
Art. 1 – Finalità, ambiti di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle altre vigenti disposizioni, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, nonché del Codice Etico di Ateneo, le procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, nonché dei ricercatori a tempo determinato.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, all’interno della potestà di autonomia statutariamente determinata e ai sensi della normativa i casi di trasferimento di docenti fra università, di chiamata diretta di docenti provenienti da università estere e di studiosi di particolare prestigio, l’attivazione delle figure di “research fellow” e di “professore con doppia appartenenza”.
3.
Art. 2 – Programmazione e copertura finanziaria
1. L’Università per Stranieri di Siena attiva procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale e annuale del fabbisogno del personale così come stabilita dalla normativa; dall’art. 1- ter del D.L. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2005; dall'art. 5, comma 4, lettera d), della L. 240/2010; dal D. Lgs. 49/2012 con particolare riferimento all’art. 4.
2. A tal fine l’Università può anche utilizzare le risorse del piano straordinario per l’assunzione di professori di seconda fascia previsto dalla legge 240/2010, e quelle derivanti dai risultati delle procedure di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e reclutamento degli Atenei effettuate dal MIUR.
3. La programmazione dovrà essere conforme ai tratti dell’identità e della missione dell’Ateneo definiti nel suo Statuto, e dovrà rispondere ai bisogni di ricerca e didattici individuati dagli Organi di governo dello stesso e dal Dipartimento mediante parametri e procedure formalizzate e verificabili, tali da evidenziare le effettive necessità per la salvaguardia della qualità e coerenza dell’offerta formativa e della capacità di ricerca. La programmazione dovrà mirare primariamente al mantenimento e all’implemento dei requisiti minimi richiesti dalle normative per la sostenibilità dell’offerta formativa.
4. La programmazione dovrà assicurare che le chiamate siano basate sulla sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale docente.
5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori potranno essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata conforme a quanto fissato dalle norme.
6. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse disponibili, acquisito il parere del Senato Accademico, ai sensi dello Statuto dell’Ateneo e della normativa vigente, previa verifica della coerenza con la programmazione, delibera approvando, respingendo o rinviando le proposte fatte dal Dipartimento e dalle altre strutture competenti.
Art. 3 - Attivazione delle procedure di chiamata
1. Nell’ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale (di cui all’art. 2) e in funzione delle esigenze della propria offerta formativa il Dipartimento richiede al Consiglio di Amministrazione l’istituzione di posti di ruolo per professori di prima e seconda fascia, e l’attivazione delle procedure delle relative chiamate.
2. La richiesta del Dipartimento è approvata con delibera del suo Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le chiamate di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per le chiamate di seconda fascia.
3. Il Dipartimento dovrà indicare nella proposta una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
a) chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;
b) chiamata di professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato già in servizio presso l’Ateneo e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010;
c) chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l’Ateneo e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 24, comma 6, e dell’art.29, comma 8, della Legge 240/2010;
d) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell’art. 1, commi 9 e 9bis, della Legge 230/2005 e successive modificazioni.
4. La proposta di attivazione della procedura di chiamata e la conseguente delibera di cui al presente regolamento devono specificare:
a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
b) il settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico- disciplinari;
c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
d) gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura, e, in riferimento alle chiamate di cui al comma 3, lett. b) che precede, gli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale relativi di cui all’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, stabiliti con apposito regolamento d’Ateneo, nel rispetto del relativo decreto ministeriale;
e) le modalità di copertura del posto, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
f) per quanto riguarda le modalità di copertura finanziaria del posto, se la richiesta sia interamente a carico del bilancio universitario o di altri soggetti pubblici e/o privati, previa stipula di convenzione di durata conforme a quanto fissato dalle norme;
g) il numero massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alle procedure di cui al precedente comma, lettere a), b), c), che non potrà comunque essere inferiore a dodici;
h) la/-e lingua/-e straniera/-e nella/-e quale/-i effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, in relazione al profilo plurilingue dell’Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio.
Art. 4 – Delibera del Consiglio di Amministrazione di attivazione della procedura di chiamata
1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della programmazione triennale del personale e verificate la conformità delle richieste di cui al precedente art. 3 con gli obiettivi didattici e di ricerca dell’Ateneo e del Dipartimento nonché la sostenibilità finanziaria secondo le vigenti normative, delibera, a maggioranza assoluta, sulle richieste di attivazione del procedimento di chiamata.
2. Nel caso in cui la richiesta del Dipartimento abbia ad oggetto la chiamata diretta o per chiara fama, alla delibera di accoglimento di cui al comma 1 che precede, segue l’invio della proposta al Ministero, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, come modificato dall’art. 29, comma 7, della legge 240/2010.
Titolo II – Chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia mediante procedura selettiva di cui all’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010
Art. 5 – Bando di selezione
1. Dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, le procedure di selezione sono svolte previa emanazione, da parte del Rettore, di bandi. I bandi sono pubblicati per trenta giorni sul sito dell’Ateneo; ne viene altresì dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del MIUR e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori ed eventualmente anche tramite altri portali dedicati.
2. Il bando specifica:
a. il numero dei posti da coprire e la relativa fascia;
b. per ciascun posto, il settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
c. le funzioni didattiche e scientifiche, i diritti e i doveri del professore, e il relativo trattamento economico e previdenziale;
d. i requisiti per l’ammissione alla procedura;
e. le modalità per la presentazione telematica delle candidature, prevedendo la trasmissione telematica anche dei titoli e delle pubblicazioni;
f. i tempi per la presentazione delle candidature, che non potranno essere inferiori a trenta giorni naturali e consecutivi successivi alla data di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale;
g. i criteri generali di valutazione a cui la Commissione dovrà attenersi (come indicati con apposito Regolamento) e le modalità di selezione, che potranno comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica;
h. l’indicazione della/-e lingua/-e straniera/-e della/-e quale/-i accertare la competenza, in relazione al profilo plurilingue dell’Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio;
i. il numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.
3. Il bando riproduce, inoltre, i contenuti della delibera del Consiglio di Dipartimento di cui all’art. 3, comma 4, che precede.
4. Nel caso di posizioni attivate con finanziamenti esterni, dovrà inoltre essere indicata l’eventuale tipologia di specifico impegno didattico e scientifico richiesto.
Art. 6 - Requisiti della partecipazione alle selezioni
1. Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale, ai sensi dell’art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa;
c) professori in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.
2. Non possono partecipare al procedimento di chiamata coloro che, al momento della presentazione della domanda, siano coniugi o assimilabili a norma di legge o che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che richiede l’attivazione del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell’Ateneo.
3. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate esclusivamente per via telematica, secondo le modalità e i tempi indicati nel bando di cui all’art. 5; nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione; i candidati devono presentare per via telematica anche il curriculum vitae e l’elenco delle pubblicazioni; nella domanda devono altresì essere indicate le pubblicazioni ritenute più significative, secondo quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte devono essere inviate in formato elettronico.
Art. 7 - Commissione di valutazione
1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, ed è composta cinque membri di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei anche stranieri, del settore concorsuale o a di uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, o in settori affini o in ambito corrispondente.
2. Nel caso di selezioni riguardanti posti di prima fascia, i componenti della Commissione appartengono al ruolo dei professori di prima fascia o a un ruolo equivalente; se le selezioni riguardano posti di professore di seconda fascia, della Commissione fanno parte due professori di seconda fascia, oltre tre professori di prima fascia o ruolo equivalente.
3. I componenti esterni all’Ateneo devono essere individuati dal Senato Accademico su proposta del Dipartimento fra studiosi di riconosciuta elevata qualificazione scientifica entro la comunità accademica nazionale e internazionale.
4. Nel caso di nomina di membri provenienti da Università straniera, la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima fascia o di seconda fascia è stabilita sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
5. Ai sensi della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 del 11.3.2005, nella costituzione della Commissione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere.
6. Nella sua prima seduta la Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
7. La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
8. La Commissione può anche avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
9. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010, nei due anni precedenti l’avvio della procedura selettiva. Della Commissione non possono far parte i professori che siano stati negli ultimi due anni componenti della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore e la fascia alla quale si riferisce la procedura selettiva.
Art. 8 - Svolgimento e termine delle procedure
1. La Commissione di valutazione di cui all'art. 7 procede alla valutazione comparativa delle candidature sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione stessa in riferimento ai criteri generali di valutazione indicati nel bando e comunque nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:
a) pubblicazioni scientifiche;
b) curriculum;
c) attività didattica, inclusa la/-e prova/-e didattica/-e eventualmente prevista/-e dal bando;
d) conoscenza della/-e lingua/-e straniera/-e.
2. Le prove didattiche e di accertamento della conoscenza nella/-e lingua/-e straniera/-e sono svolte in seduta pubblica. La Commissione può far svolgere la prova didattica in una delle lingue straniere richieste dal bando.
3. Al termine dei lavori, la Commissione individua a maggioranza il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la procedura. L’elenco dei candidati è predisposto in ordine alfabetico. Nel caso di voto contrario da parte dei componenti deve essere redatta una relazione dettagliata delle motivazioni al voto contrario e al voto favorevole.
4. La Commissione conclude i propri lavori e invia gli atti al Rettore per la relativa approvazione entro tre mesi dal Decreto di nomina.
5. Su proposta del Presidente della Commissione, basata su comprovati motivi, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente secondo le modalità stabilite nel precedente art. 7, comma 1.
6. Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali, sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna da parte della Commissione e pubblicati sul sito internet dell’Ateneo.
7. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
Art. 9 – Procedura di chiamata
1. Entro 45 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati, propone con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori presenti di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, la chiamata del candidato o, in caso di più posti, dei candidati individuati dalla Commissione in riferimento ai posti messi a bando, ovvero decide di non procedere alla chiamata.
2. Ai fini delle proprie deliberazioni il Consiglio del Dipartimento può organizzare incontri nel corso dei quali i candidati selezionati sono invitati a illustrare le attività di ricerca o a svolgere una lezione.
3. Nel caso di votazione contraria da parte dei componenti la Commissione, gli Organi dovranno tenere conto, con esplicita argomentazione, della relativa motivazione ai fini della chiamata.
4. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all’approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.
5. La delibera del Consiglio del Dipartimento relativa alla proposta di chiamata è sottoposta dal Rettore al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, dopo avere acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico ai sensi dell’art. 12, comma 15, dello Statuto dell’Ateneo, delibera a maggioranza assoluta.
7. Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata.
Art. 10 - Natura del rapporto di lavoro
1. A seguito della chiamata disposta secondo le procedure previste dal presente regolamento, a condizione della disponibilità delle risorse necessarie e in ottemperanza alle disposizioni nel tempo vigenti, l'Università per Stranieri di Siena procede all'assunzione del professore chiamato e costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della Legge 240/2010.
Titolo III – Chiamata di professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di cui all’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010. Chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia mediante procedura valutativa di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010
Art. 11 – Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 (relativo a ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b della L. 240/2010)
1. Sulla base dei criteri e dei risultati della programmazione del fabbisogno di personale, e delle risorse disponibili nel bilancio dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, il Consiglio di Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta, può proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel ruolo dei professori associati di ricercatori a tempo determinato in servizio presso l’Ateneo di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/10 che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della Legge 240/2010.
2. La valutazione è effettuata al termine del terzo anno di contratto da apposita Commissione secondo la procedura indicata negli artt. 7 e 8 del presente Regolamento (con le deroghe disposte nei commi che seguono), e comunque sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con regolamento d’Ateneo tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 4.8.2011.
3. Nel caso di valutazione positiva il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
4. La Commissione è nominata dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico, su indicazione del Dipartimento interessato.
5. La Commissione è composta da tre professori, di cui due di prima e uno di seconda fascia, appartenenti, ove presenti, al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione. Almeno uno dei tre componenti deve essere esterno all’Ateneo, e appartenente al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.
6. Della Commissione non possono far parte le persone che abbiano un grado di parentela o affinità ex art. 3, comma 6, del presente regolamento con i candidati da sottoporre a valutazione. Xxxxxxx, altresì, i casi di esclusione previsti all’art. 7, comma 9, del presente regolamento.
7. I termini di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 8 del presente regolamento sono ridotti rispettivamente a 45 giorni e a 20 giorni.
8. In esito alla procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori di prima e di seconda fascia, propone, con delibera assunta a maggioranza assoluta, la chiamata del candidato che ha superato la valutazione con esito positivo.
9. Nel caso di votazione contraria dei componenti la Commissione, il Consiglio dovrà tenere conto, con esplicita argomentazione, della relativa motivazione ai fini della chiamata.
10. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti al Dipartimento, assegnandogli un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
11. Per quanto riguarda la procedura di chiamata, si applica quanto previsto nei commi 1, 5, 6, 7 dell’art. 9 del presente regolamento.
12. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni e pubblicati sul sito internet dell’Ateneo.
13. L’Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professori di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 entro i termini stabiliti dalla normativa.
Art. 12 - Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010
1. Per le chiamate nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, il Senato Accademico su proposta del Dipartimento, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, e ferme restando, in ogni caso, le disposizioni di legge sulla programmazione del fabbisogno di personale, può decidere, entro i termini stabiliti dalla normativa, di avvalersi delle norme del precedente articolo 9. A tal fine, l’Università può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo.
2. Nella delibera adottata ai sensi del precedente comma 1, il Senato Accademico, ai sensi dell’art. 11, comma 5, dello Statuto dell’Ateneo, definisce i criteri ai quali il Dipartimento deve attenersi nella individuazione dei candidati da sottoporre a valutazione, accordando un particolare rilievo agli esiti della valutazione condotta dall’Ateneo sulla produttività scientifica, sull’attività didattica, sugli eventuali qualificati incarichi conferiti dagli Organi di Governo dell’Ateneo e/o del Dipartimento ai candidati.
3. Sulla base dei criteri e dei risultati della programmazione del fabbisogno di personale, e delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, il Consiglio di Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, può proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata di professori di seconda fascia nel ruolo dei professori di prima fascia, e nel ruolo dei professori di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo, che abbiano conseguito l’abilitazione di cui all’art. 16 della Legge 240/2010 ovvero, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della Legge 240/2010, l’idoneità ai sensi della Legge 210/1998 limitatamente al periodo di durata della stessa.
4. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante, del Senato Accademico, delibera in merito.
5. Per la presente procedura si applicano le disposizioni dei commi da 4 a 10 del precedente art. 11.
6. Per quanto riguarda la procedura di chiamata, si applica quanto previsto nei commi 5, 6, 7 dell’art. 9 del presente regolamento.
7. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni e pubblicati sul sito internet dell’Ateneo.
8. Le modalità di copertura di cui al presente articolo trovano applicazione entro i termini stabiliti dalla normativa.
Titolo IV – Chiamate dirette, per chiara fama. Attivazione delle figure del ‘Research fellow’ e del ‘Docente con doppia appartenenza’. Trasferimenti
Art. 13 - Chiamata diretta, per xxxxxx xxxx
1. Le procedure di chiamata diretta o per chiara fama si svolgono con le modalità disciplinate dall’art. 1, comma, 9, della Legge 230/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Ateneo può ricorrere all'istituto della chiamata diretta per realizzare i seguenti obiettivi:
a) attrarre studiosi di elevata reputazione internazionale per il potenziamento delle aree di ricerca e didattica ritenute strategiche;
b) reclutare studiosi vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio;
c) promuovere il rientro all'Università per Stranieri di Siena di studiosi che hanno conseguito riconoscimenti di alta qualificazione presso università straniere, che ne giustifichino la chiamata quali professori di prima fascia.
3. Destinatari di chiamata diretta ai sensi del presente regolamento sono:
a) studiosi che ricoprono presso università straniere qualifica analoga a quella di professore di prima o seconda fascia ovvero di ricercatore a tempo determinato;
b) studiosi che siano risultati vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio.
4. Il Consiglio del Dipartimento identifica, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, il possibile destinatario di chiamata diretta, anche sentite altre Strutture dell’Ateneo eventualmente interessate, e ne propone in via preliminare la chiamata in uno specifico ruolo, settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare.
5. Il Senato Accademico individua tre referee, di cui almeno due esterni all’Università per Stranieri di Siena, chiamati a valutare l'idoneità del profilo dello studioso nel ruolo, settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare richiesti.
6. Il Consiglio di Dipartimento, a seguito del parere espresso dai referee, delibera in merito alla proposta di chiamata, anche recependo una diversa indicazione dei referee in merito al ruolo, al settore concorsuale o al settore scientifico disciplinare.
7. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico, è chiamato a verificare la coerenza della chiamata nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale dell’Ateneo e delle risorse disponibili per la programmazione, ivi comprese le chiamate dirette finanziate da fondi esterni. Il Consiglio di Amministrazione determina la classe di stipendio, nei confronti dei professori di prima e seconda fascia, ovvero una eventuale integrazione stipendiale rispetto al trattamento base, nei confronti dei ricercatori a tempo determinato, sulla base dell'eventuale anzianità di servizio e delle valutazioni di merito effettuate dal Senato Accademico.
8. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina.
9. L’assunzione di personale ai sensi del presente articolo comporta l’instaurazione di rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico con professori di prima e seconda fascia e di rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato disciplinati dall’art. 24 della Legge 240/2010 e successivi decreti attuativi con ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, lett. a) e b) del citato art. 24.
10. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento o nella normativa speciale di riferimento, si rinvia alle norme generali vigenti in materia ed, in particolare, a quelle relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.
11. È possibile proporre chiamate dirette nell’ambito di convenzioni pluriennali con soggetti esterni. In tal caso, la disponibilità finanziaria andrà verificata:
a) per l’intera durata del contratto, nel caso di posizioni di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010;
b) nel caso di posizioni di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 e di posizioni di professore a tempo indeterminato, per una durata secondo i termini cronologici stabiliti dalle norme.
12. I costi, comprensivi degli oneri assistenziali e previdenziali, sono a carico dell’ente finanziatore.
13. Nel caso di chiamata diretta di soggetti che ricoprono presso università straniere una qualifica analoga a quella di professore di prima fascia, di seconda fascia ovvero di ricercatore a tempo determinato, l'equiparazione della posizione ricoperta all'estero con quella prevista dal sistema universitario italiano è effettuata tenendo conto delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), della Legge n. 240/2010. A tal fine si tiene conto del ruolo e delle mansioni svolte all'estero dal candidato e della durata del periodo in cui esse sono state svolte.
14. Nel caso di chiamata diretta di studiosi risultati vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio, il Consiglio di Amministrazione valuta la proposta di chiamata tenendo conto anche delle caratteristiche specifiche del contratto di ricerca, accertate ove necessario tramite richieste specifiche a rappresentanti ufficiali degli enti che hanno erogato il contratto.
15. Per quanto riguarda i progetti finanziati dal MIUR e dall'Unione europea, il Comitato valuta i vincitori degli stessi a condizione che i progetti siano di durata almeno triennale e non conclusisi da più di tre anni.
16. Il reclutamento per chiamata diretta ai sensi del presente regolamento è ammissibile fino alla misura del 10% dei posti in organico.
Art. 14 - Attivazione delle figure del ‘Research fellow’ e del ‘Docente con doppia appartenenza’
1. Per attivare forme di collaborazione con università, enti e centri di ricerca italiani e stranieri, l’Ateneo può ricorrere, tra le altre possibili modalità, anche a inviti rivolti a research fellow e al ricorso a docenti con doppia appartenenza.
2. Il ricorso a tali figure è finalizzato a accrescere
a) l’integrazione con le migliori istituzioni di ricerca nazionali e internazionali,
b) il livello di internazionalizzazione della propria offerta formativa e della ricerca,
c) le capacità concorrenziali nell’acquisizione di fondi per la ricerca scientifica in sede regionale, nazionale ed internazionale,
d) garantire sistematiche relazioni con il sistema universitario europeo ed internazionale.
3. Tutte le pubblicazioni prodotte dai professori e dai ricercatori di cui al presente articolo nell’ambito della collaborazione con l’Ateneo devono riportare esplicitamente il riferimento all’Università per Stranieri di Siena e alla relativa struttura di ricerca, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni terzi. Lo stesso dicasi anche per i lavori prodotti in virtù delle collaborazioni di cui al presente regolamento, pubblicati successivamente al termine della collaborazione stessa.
4. I diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno prodotti dai professori e dai ricercatori di cui al presente articolo nell’ambito della collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena saranno regolati anche all’interno della convenzione o dell’accordo di cui ai successivi articoli, in conformità alla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.
5. Il Consiglio di Amministrazione può garantire la copertura finanziaria, anche totale, degli oneri relativi alle figure di cui al presente titolo, attraverso il reperimento di risorse aggiuntive esterne rispetto al Fondo di Finanziamento Ordinario.
Art. 15 – Research fellow
1. Attraverso la figura di research fellow la struttura di ricerca può avvalersi di professori e ricercatori per:
a. partecipare all’attuazione di progetti di ricerca finanziati su base nazionale ed internazionale,
b. svolgere attività didattica e/o di ricerca presso la Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione e i Centri di ricerca e di ricerca e servizi.
2. La collaborazione con il research fellow può avere una durata massima di 3 anni e può essere rinnovata con lo stesso soggetto secondo le modalità che saranno individuate nella convenzione o nell’accordo di cui di cui ai successivi commi.
3. Il research fellow ha diritto al voto attivo per quanto attiene al funzionamento ordinario della struttura di ricerca di riferimento; non ha diritto al voto attivo per gli altri organi di Ateneo né alcun diritto al voto passivo per tutti gli organi.
4. I titoli, di cui al presente articolo, non danno luogo ad alcun diritto all’accesso ai ruoli dell’Università per Stranieri di Siena.
5. Ai soggetti di cui al presente articolo spettano, oltre al compenso definito nella convenzione di cui al comma 12, i rimborsi per le spese necessarie all’espletamento delle attività oggetto della collaborazione.
6. Il research fellow ha accesso ai locali, alle infrastrutture informatiche, ai laboratori e, in generale, ai servizi erogati direttamente dall’Ateneo, secondo quanto previsto dai regolamenti e nei limiti funzionali alle attività da realizzare.
7. L’Ateneo provvede alla copertura assicurativa, per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, dei soggetti di cui al presente articolo, i quali dovranno uniformare la propria condotta ai codici di comportamento, alle disposizioni contenute nei regolamenti e, in generale, alle politiche dell’Ateneo, oltre che alle norme di sicurezza.
8. Potranno concorrere a ricoprire la figura di cui al presente titolo esclusivamente professori e ricercatori in possesso di curriculum scientifico di elevato livello con particolare riferimento a avanzate esperienze di ricerca svolte presso Università, istituti e centri di ricerca, italiani e stranieri, nonché di un elevato livello qualitativo delle pubblicazioni scientifiche.
9. Annualmente il Senato Accademico definisce il numero massimo di research fellow di cui l’Ateneo può avvalersi, nel limite del 10% della dotazione organica di personale docente e ricercatore, risultante al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
10. La struttura interessata predispone un piano di attività scientifiche e/o formative che identifica obiettivi, modalità, tempi di coinvolgimento e impegno richiesto al candidato, nonché i risultati attesi dalla collaborazione.
11. Fa parte del predetto piano l’eventuale convenzione tra l’Ateneo e l’ente di appartenenza del candidato o l’accordo con il professore o il ricercatore. Tali documenti devono contenere gli elementi che qualificano la collaborazione, oltre che disciplinare le modalità di recesso, anche con riferimento agli esiti della valutazione di cui ai commi successivi.
12. La richiesta per un research fellow può avvenire congiuntamente anche da parte di più di una struttura dell’Ateneo, anche al fine di ripartire i relativi costi.
13. È compito del Senato Accademico:
a. definire i criteri e la metodologia di valutazione;
b. valutare le proposte di piano di attività scientifiche e/o formative presentate dalle strutture (valutazione ex ante) e il curriculum scientifico dei candidati;
c. valutare il contributo al piano di attività scientifiche e/o formative (valutazione in itinere), nel caso di collaborazioni scientifiche di durata superiore all’anno;
d. valutare i risultati raggiunti al termine della collaborazione scientifica (valutazione ex post).
14. Una valutazione, di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, con esito negativo è motivo di conclusione anticipata della collaborazione e ne preclude la possibilità di rinnovo.
15. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle proposte del Senato Accademico relativamente alla sostenibilità finanziaria delle iniziative.
Art. 16 – Docente con doppia appartenenza
1. Il “Docente con doppia appartenenza” è equiparabile, per diritti e doveri, ad un docente dell’Università per Stranieri di Siena.
2. Il rapporto tra Xxxxxx e “Docente con doppia appartenenza” è disciplinato attraverso una convenzione con l’Università di provenienza. Nel caso di professori di università straniere, il rapporto può essere disciplinato anche tramite accordo diretto con l’interessato, previo nulla osta rilasciato dall’istituzione di appartenenza.
3. La convenzione o l’accordo individuano obiettivi, modalità, tempi di coinvolgimento e impegno richiesto, risultati attesi dalla collaborazione, nonché gli oneri finanziari a carico dell'Università per Stranieri e dell’Università / istituzione di appartenenza.
4. La convenzione o l’accordo possono avere una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni e possono essere rinnovati con lo stesso soggetto secondo le modalità specificate negli stessi.
5. Il “Docente con doppia appartenenza” è incardinato presso il Dipartimento d’Ateneo per la Didattica e la Ricerca per l’intera durata della convenzione o dell’accordo.
6. Il titolo di “Docente con doppia appartenenza” è attribuito anche ai professori e ricercatori dell’Ateneo che svolgono la propria attività, in tutto o in parte, presso altri Atenei italiani o stranieri. Il rapporto è disciplinato tramite apposita convenzione con l’Università ospitante.
7. La proposta di nomina a “Docente con doppia appartenenza” è deliberata dal Senato Accademico sentito il Dipartimento. La relativa delibera, assunta dal Senato Accademico, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per la verifica della coerenza della nomina nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione, per l’attivazione della procedura di nomina per posizioni di cui al precedente comma, utilizza, nell’ambito delle risorse destinate allo sviluppo del corpo accademico, risorse - per la relativa parte - pari al costo complessivo a carico dell’Ateneo, così come definito nella convenzione o nell’accordo.
9. L’eventuale rinnovo dovrà essere disposto coerentemente con la programmazione di Ateneo.
10. Nel caso dei professori e dei ricercatori a tempo pieno dell’Ateneo che svolgono attività in altre Università sulla base del presente articolo, la convenzione è approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, sentito il Dipartimento.
Art. 17 - Trasferimenti
1. La disciplina dei trasferimenti si applica entro i termini stabiliti dalla normativa in essere.
2. La richiesta di trasferimento presso altro Ateneo da parte di un docente dell’Università per Stranieri di Siena è sottoposta all’approvazione preliminare del Consiglio del Dipartimento, il quale la inoltra al Senato Accademico per la proposta di approvazione definitiva da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
3. La richiesta di trasferimento può essere approvata a condizione che non intacchi i requisiti minimi per la sostenibilità dell’offerta formativa, da valutare ad opera del Dipartimento e del Senato Accademico, e che non provochi svantaggio all’Ateneo dal punto di vista delle risorse economico-finanziarie, da valutare ad opera del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio del Dipartimento può proporre l’emanazione di bandi per la chiamata per trasferimento di docenti provenienti da altri Atenei, entro i limiti stabiliti dalla normativa. Per le procedure si applica quanto determinato dal presente regolamento nei Titoli precedenti.
5. Il Consiglio del Dipartimento può sottoporre a valutazione le richieste di trasferimenti da altri Atenei pervenute fuori di specifici bandi. Per le procedure si applica quanto determinato dal presente regolamento nei Titoli precedenti. La Commissione di valutazione è composta da tre docenti, di cui almeno uno appartenente al settore scientifico-disciplinare del richiedente il trasferimento, e almeno uno appartenente a altra Università italiana o straniera. Il Rettore, su proposta del Senato Accademico, nomina la Commissione. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata in rapporto alle esigenze della programmazione dell’Ateneo e alla sostenibilità economico-finanziaria.
Titolo V – Norme transitorie e finali Art. 18 - Norme transitorie e finali
1. L'Università per Stranieri di Siena, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.
2. Per le procedure di chiamata destinate a coloro che abbiano conseguito l’idoneità alla seconda o alla prima fascia in procedure valutative svoltesi secondo la normativa antecedente alla L. 240/2010, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2012, le procedure seguite fino all’entrata in vigore del presente regolamento.
3. In particolare, ai fini della successiva proposta di chiamata, provvede direttamente il Dipartimento. La delibera viene adottata a maggioranza assoluta, nella composizione limitata ai professori di prima e di seconda fascia, se la chiamata riguarda un professore di seconda fascia, e nella composizione limitata ai professori di prima fascia, se la chiamata riguarda un professore di prima fascia.
Art. 19 - Entrata in vigore
1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore e, ai sensi dello Statuto, è immediatamente reso pubblico nel sito internet dell’Ateneo.
3. Il presente regolamento entra in vigore entro i termini stabiliti dallo Statuto a meno che non sia diversamente disposto dagli Organi.