A Tutti i clienti Circolare 8/2014 Bolzano, 19.12.2014 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – NUOVI LIMITI Gentile cliente,
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Xxxxxxx, 19.12.2014 |
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – NUOVI LIMITI |
Gentile cliente, |
La legge 78/2014 prevede nuovi limiti per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015. Le disposizioni prevedono che le aziende possano assumere un massimo del 20% del loro organico con rapporti a termine. Tutti gli altri dipendenti devono essere assunti con contratti a tempo indeterminato (incluso l’apprendistato).
I contratti a tempo determinato sono quei rapporti di lavoro ai quali viene apposto un termine, quale una data o un momento prestabilito. Si differenziano pertanto dai rapporti a tempo indeterminato, che cessano solo in seguito ad una dichiarazione di volontà di una delle parti. Lo stato italiano vede i rapporti a termine con un certo disfavore e vuole limitare il loro utilizzo.
Eccezioni
1. La legge stessa prevede delle eccezioni ai nuovi limiti:
- A prescindere dal numero di collaboratori presenti in azienda, può essere concluso, in ogni caso, un rapporto a tempo determinato (anche qualora si trattasse dell’unico dipendente);
- Soggetti di oltre 55 anni sono esclusi dalla regola;
- Lavoratori assunti dalle liste di mobilità sono altresì esclusi;
- Dirigenti;
- Rapporti di lavoro stagionali;
- Contratti per ragioni sostitutive (per maternità ecc.);
- Avvio di una nuova attività (la durata del periodo è definita dai CCNL);
2. La maggior parte dei contratti collettivi prevede specifici limiti (vedi allegato 1);
3. Certe tipologie di rapporti di lavoro sono escluse dalle disposizioni in materia di contratti a termine. Nella fattispecie sono esclusi i contratti di lavoro domestico (Colf, Badanti), i contratti di lavoro occasionale accessorio (“voucher“), i contratti di lavoro a progetto, i contratti CoCoCo, i contratti di somministrazione e i contratti a chiamata;
Avvisi pratici
I nuovi limiti opereranno dallo 01 gennaio 2015 e, entro tale data, tutti i rapporti di lavoro presenti in azienda saranno da considerarsi adeguati ai nuovi standard. I contratti che comporterebbero il superamento della quota ammessa, devono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato o cessati. Nell’ultimo caso valgono le disposizioni generali in materia di licenziamento.
Lo studio WHW è a conoscenza della tipologia e del numero di contratti stipulati all’interno della Vostra azienda. Qualora tali numeri violassero i nuovi limiti, Vi contatteremo per trovare una soluzione.
Sanzioni e ripercussioni
La legge prevede delle conseguenze nel caso in cui i limiti non vengano rispettati:
1. Sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione spettante per tutta la durata della trasgressione, quando la soglia viene superata da un unico rapporto a termine (p.e. retribuzione lordo 2.000,00 €, sanzione 400,00 € per mese e trasgressione);
2. Sanzione amministrativa pari al 50% della retribuzione spettante per tutta la durata della violazione quando il superamento avviene mediante più di un rapporto (p.e. retribuzione lordo 2.000,00 €, sanzione 1.000,00 € per mese e trasgressione).
Peraltro non si potranno concludere nuovi rapporti a tempo determinato prima del rientro nella quota ammessa.
Ai rapporti a tempo determinato con decorrenza antecedente il 21 marzo 2014 (prima dell’entrata in vigore della legge) non si applica la sanzione amministrativa. Anche in questo caso, però, non si potranno stipulare nuovi contratti a termine.
Distinti saluti
WHW.Consulenti Xxx Xxxxxx
Regole dei Contratti Collettivi
Contratto collettivo | % | Quota garantita | Annotazioni | ||||
indeterminati | determinati | ||||||
Acconciatori estetisti | ed | 0 – 5 | 3 | ||||
50% | 5 – 10 | ||||||
25% | 10 + | ||||||
Agricoltura operai | Non è previsto nessun limite | ||||||
Agricoltura impieg. | 20% | 0 – 5 | 1 | ||||
Alimentari artigianato | 0 | 1 | |||||
1 – 5 | 2 | ||||||
30%* | 6 + | ∗ Del personale con rapporto indeterminato al 31.12 dell’anno precedente | |||||
Alimentari (industria) | 25%* | 10 | ∗ Del personale con rapporto indeterminato al 31.12 dell’anno precedente | ||||
Assicurazioni (società di assistenza) | * | 0-40 | 12 | ∗ Limite del 6% per singola unità produttiva | |||
30%* | 40 + | ||||||
Assicurazioni (amministrativi produzione) | e | 10%* | 0-500 | 12 | ∗ Del personale con rapporto indeterminato al 31.12 dell’anno precedente | ||
9%* | 500-1500 | ||||||
8%* | 1500+ | ||||||
Autorimesse | 30% | 5 | |||||
Case di cura | 40% | ||||||
Cemento | 20% | 0 – 5 | 1 | ||||
Chimica industria | 18%* | 10 | ∗ Del personale con rapporto indeterminato al 31.12 dell’anno precedente | ||||
Commercio | 0 – 15 * | 4 | ∗ Per unità produttiva | ||||
16 – 30* | 6 | ||||||
20% | 30 +* | ||||||
Edilizia | 30%* | 0 – 3 | 1 | ∗ Della media precedente | dei | dipendenti | nell’anno |
Farmacie | 20% | 0 – 5 | 1 | ||||
Giornalisti | 1 – 20 | 6* | ∗ Non ci possono essere più rapporti a termine che a tempo indeterminato | ||||
30% | 21 – 50 | ||||||
Gomma, plastica (piccola industria) | 15%* | ∗ Mensilmente, non più del 30% dei rapporti stipulati a tempo indeterminato | |||||
Gomma, plastica (industria) | 25%* | 8 | ∗ Della media annua del personale con rapporto indeterminato al 31.12 dell’anno precedente | ||||
Grafici artigianato | 30% | 0 – 5 | 2 | ||||
Impianti sportivi e palestre | 15%* | 0 – 30 | 5 | ∗ Solo nelle dipendenti | unità | produttive | oltre 30 |
Legno, lapidei, arredamento | 0 – 5 | 2 | |||||
50% | 6 – 18 * | ∗ Apprendisti esclusi dal computo | |||||
25% | 19 + * | ∗ Apprendisti esclusi dal computo | |||||
Legno arredamento (industria) | e | 15%* | ∗ Calcolo su base semestrale per unità produttiva | ||||
Logistica, trasporto merci | 35% | ||||||
Metalmeccanica (artigianato) | 0 – 5 | 2 | |||||
20% | 5 + | 3 | |||||
Metalmeccanica | 20%* | ∗ Apprendisti esclusi dal computo |
(industria) | fino al 31.12.2015, la contrattazione aziendale può prevedere assunzioni oltre il predetto limite | |||
Metalmeccanica (piccola industria) | 20% | |||
Nettezza urbana | 12%* | Kategorie 1 -5 | 1 | ∗ Del personale con rapporto indeterminato al 31.12 dell’anno precedente |
8%* | Kategorie 6 - 8 | |||
Panificatori | 1 – 10 | 2 | ||
30% | 11 – 25 | |||
26 – 40 | 8 | |||
20% | 41 – 60 | |||
Studi professionali | 20% | 0 – 5 | 1 | |
Tessili (artigianato) | * | 0-5 | ∗ Del personale a tempo indeterminato al 01.01. dell’anno di assunzione | |
50%* | 5 + | |||
Turismo (aziende ad apertura annuale) | 0 – 4 | 4* | ∗ Nella Provincia di Bolzano i valori possono essere superati fino al 60% | |
5 – 9 | 6* | |||
10 – 25 | 7* | |||
26 – 35 | 9* | |||
36 – 50 | 12* | |||
20% | 50+ |
Esempio1:
Contratto collettivo Legno e Lapidei
Nelle aziende fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato (apprendisti inclusi) si possono assumere due persone a tempo determinato. In aziende che impiegano dai 6 ai 18 dipendenti a tempo indeterminato (questa volta gli apprendisti sono esclusi dal computo) il rapporto è del 50%: si può impiegare un dipendente a termine ogni due dipendenti indeterminati. Nelle aziende con più di 19 dipendenti la percentuale consentita scende a 25%.
Esempio 2:
Contratto collettivo Commercio
Le aziende che impiegano da 0 a 15 dipendenti per unità produttiva, a tempo indeterminato, possono assumere fino a 4 persone con rapporto a tempo determinato. Se ci sono dai 16 ai 30 dipendenti, tale numero sale a 6. Quando l’organico a tempo indeterminato è superiore a 30 unità, la quota ammessa è pari al 20%