Tempo di prova (art. 5 CCL)
Tempo di prova (art. 5 CCL)
Il primo mese di rapporto di lavoro, anche se stipulato a tempo determinato, vale come periodo di prova. La durata del pe- riodo di prova può venire fissata tramite accordo scritto per un massimo di tre mesi.
Disdetta (art. 7 CCL)
Un contratto di lavoro stipulato a tempo indeterminato può essere disdetto da en- trambe le parti rispettando i seguenti ter- mini:
◾ 7 giorni civili durante il periodo di prova;
◾ 1 mese nel 1° anno di servizio
◾ 2 mesi dal 2° al 5° anno di servizio
◾ 3 mesi a partire dal 6° anno di servizio
Tali termini possono essere prolungati mediante accordo scritto, ma non abbre- viati.
Trattenute
◾ AVS/AI/IPG: 5,3% sul salario e indennità (esclusi assegni e trasferte).
◾ Assicurazione disoccupazione: 1.10% del salario AVS lordo.
Giorni di congedo pagati (art. 34 CCL)
Per questioni di famiglia urgenti o occa- sioni speciali si concede un congedo
senza riduzione del salario o senza in- taccare il diritto alle vacanze a condi- zione che tale congedo sia strettamente correlato agli eventi sottostanti:
a) matrimonio del lavoratore 3 giorni lavorativi
b) nascita di un figlio (per i padri) 5 giorni lavorativi
c) morte del coniuge o del partner o dei propri figli 3 giorni lavorativi
d) Morte di un genitore, di un fratello o una sorella, di un suocero, del ge- nero o della nuora 2 giorni lavorativi
e) trasloco (1 volta l’anno), dopo il tempo di prova 1 giorno lavorativo
f) in caso di visita di reclutamento o ispezione militare 3 giorni lavorativi massimo
g) in caso d’esame per i moduli finali, esame professionale c/o esame pro- fessionale superiore, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di un anno.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del trascorrere di 6 mesi dopo uno degli esami menzionati, il datore di lavoro può esigere la resti- tuzione del salario pagato per i giorni d’esame.
h) ai lavoratori con responsabilità fami- liari (madri, padri sono considerati allo stesso modo) il datore di lavoro deve concedere, su presentazione di un certificato medico, un permesso per il temo necessario alle cure dei figli malati
i) massimo 3 giorni per ogni caso di malattia
Parrucchieri
Contratto Collettivo di Lavoro per il mestiere di parrucchiere in Svizzera
1° gennaio 2021
I segretariati Unia in Ticino si trovano a:
Bellinzona | sindacato | viale Stazione 33 | 091 821 10 40 |
Bellinzona | cassa disoccupazione | piazza X. Xxxxx 6 | 091 835 50 45 |
Biasca | sindacato + CD | xxx Xxxxxxxxxx 0 | 091 862 12 44 |
Chiasso | cassa disoccupazione | via Bossi 12 | 091 682 92 02 |
Locarno | sindacato | xxx xxxxx Xxxxx 0 | 091 735 35 80 |
Xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxx xxxxx Xxxxx 0 | 091 756 20 20 |
Lugano | segretariato regionale | xxx Xxxxxxxx 0 | 091 910 50 70 |
Manno | sindacato | xxx Xxxxxxxx 0 | 091 611 17 11 |
Massagno | cassa disoccupazione | xxx Xxxxxxx 0 | 091 961 83 83 |
Mendrisio | sindacato | via al Gas 8 | 091 640 64 30 |
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Salari mensili validi dal 1° gennaio 2021 (appendice CCL)
Lavoratore qualificato Semi-qualificato Non qualificato
1°anno 100% CHF 3'800.- | non determinato | CHF 3'350.- |
2°anno 100% CHF 3'800.- | CHF 3'420.- | CHF 3'420.- |
3°anno 100% CHF 3'850.- | CHF 3'550.- | CHF 3’550.- |
4°anno 100% CHF 3'925.- | CHF 3'800.- | CHF 3'700.- |
5°anno 100% CHF 4'000.- | CHF 3'900.- | CHF 3'800.- |
Giorni di libero settima- nale (art. 26 CCL)
Oltre al giorno di riposo settimanale, di solito la domenica, il lavoratore ha di- ritto ad un giorno intero di riposo per settimana.
Tuttavia datore di lavoro e lavoratore
xxxx da un corrispondente tempo li- bero, oppure deve essere risarcito (conteggio di salario secondo l’art 37). Il tempo supplementare non conta quale lavoro straordinario ai sensi dell’art. 25.
Controllo vacanze e
Lavoro straordinario (art. 25
CCL)
Per lavoro straordinario ai sensi dell’art.
25.3 si intende il lavoro che supera di più di 1 ora la durata massima della settimana la- vorativa pattuita contrattualmente e che è ordinato dal datore di lavoro. Per l’obbligo di fare lavoro straordinario fa stato l'art. 321 cpv. 1 CO.
Orario di lavoro (art. 24 CCL)
L’orario di lavoro settimanale massimo, in- cluso il tempo di presenza, si basa sulla settimana di 43 ore; non si possono però superare le 50 ore prescritte dalla Legge sul lavoro. La compensazione deve avve- nire entro 6 mesi.
Attrezzi particolari (art. 16 CCL)
Il datore di lavoro che esige dal lavoratore l’impiego di attrezzi particolari per l’eserci- zio della professione, è tenuto ad acqui- starli a sue spese e metterli a disposizione del lavoratore.
Conteggio del salario (art. 38 CCL)
Dal salario mensile vengono determinati:
• salario settimanale=salario mensile di- viso 4.3
• salario giornaliero=salario mensile di- viso 22 (settimana di 5 giorni)
• salario orario=salario mensile diviso 185
Lavoro domenicale e du- rante i giorni festivi legali
(art. 27 CCL)
Per il lavoro domenicale è necessario un permesso conformemente all’art. 19 della LL. I lavoratori possono essere impiegati la domenica solo dietro espresso con- senso.
Contributo alle spese d’ese- cuzione del contratto e di perfezionamento professio- nale (art. 52 CCL)
Un contributo annuo di Fr. 80.- è riscosso da ogni datore di lavoro e da ogni lavora- tore.
Per ogni mese intero o parziale il contri-
buto ammonta a Fr. 6.65.
I membri delle associazioni contraenti sono esenti dal pagamento del contributo. Presentando un giustificativo (ad. Es. bu- sta paga) che dimostri la trattenuta di que- sta deduzione da parte del datore di la- voro, le organizzazioni stesse restitui- scono il contributo. Il datore di lavoro ha l’obbligo di rilasciare il citato documento.
possono eccezionalmente convenire una diversa ripartizione delle comples- sive due giornate libere tutali sull’arco di due settimane.
Durata e attribuzione delle vacanze (art. 28 e 30 CCL)
Per ogni anno di attività il lavoratore ha diritto ai seguenti giorni di vacanza pa- gati:
◾ Lavoratore fino a 20 anni compiuti:
5 settimane (10.64%)
◾ Lavoratore dopo i 20 anni compiuti: 4 settimane (8.33%)
◾ Lavoratore dopo i 5 anni compiuti nella stessa azienda dopo forma- zione conclusa: 5 settimane
Giorni festivi (art. 32 CCL)
Per i giorni festivi che conformemente alla legislazione cantonale ai sensi dell’art. 20a cpv. 1 della legge sul la- voro sono equiparati alle domeniche, non viene effettuata alcuna detrazione dal salario mensile. A titolo di compen- sazione il datore di lavoro può chie- dere, in tutte le settimane in cui tale giorno festivo ricada in un giorno lavo- rativo, che il dipendente lavori durante il suo giorno di libero. Questo lavoro supplementare deve essere compen-
giorni festivi (art. 33 CCL)
a) Il datore di lavoro tiene un docu- mento di controllo per ogni di- pendente con i dati esatti ine- renti le vacanze ed i giorni fe- stivi, dove verranno registrate le vacanze già fatte e gli eventuali spostamenti.
b) Alla fine di ogni anno di ferie, il documento di controllo verrà chiuso ed indicherà le eventuali ferie ancora a disposizione o quelle godute in ecesso. Questa chiusura è da consegnare al di- pendente per la firma
Ass. d’indennità giorna- liera di malattia (art. 43 CCL)
Il datore di lavoro stipula per le lavo- ratici soggette ad assicurazione – comprese le lavoratrici a tempo par- ziale – un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. La di- pendente deve informare senza indu- gio il suo datore di lavoro delle pro- prie assenze. In mancanza di altro accordo, deve presentare un certifi- cato medico non oltre il 3° giorno di assenza.