DICHIARAZIONE PER CONTRIBUTI «DE MINIMIS»
DICHIARAZIONE PER CONTRIBUTI «DE MINIMIS»
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETà
ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto |
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(nome e cognome)
dell’impresa |
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(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)
con sede legale in |
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(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)
codice fiscale/partita IVA |
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per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013)
nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore della pesca
Regolamento n. 360/2012 «de minimis» per i servizi di interesse economico generale (SIEG)
- presa visione delle Istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione (Allegato I)
- consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa1
(barrare la casella che interessa)
che l’impresa non è collegata, direttamente o indirettamente, con altre imprese
ovvero
che l’impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti aventi sede legale o unità operative in Italia:
a) impresa |
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(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)
sede legale |
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(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)
partita IVA |
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b) impresa |
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(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)
sede legale |
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(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)
partita IVA |
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c) impresa |
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(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)
sede legale |
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(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)
partita IVA |
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Sezione B – Rispetto del massimale
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e termina il |
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(barrare la casella che interessa)
che all’impresa “unica”2 richiedente NON E’ STATO CONCESSO in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda3
ovvero
che all’impresa “unica”2 richiedente SONO STATI CONCESSI in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda3:
Denominaz. impresa4 |
Xxxxxxxx concedente |
Norma di riferimento |
Data concessione |
Reg. UE de minimis5 |
Importo aiuto concesso |
Importo aiuto liquidato a saldo6 |
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TOTALE |
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Sezione C – Settori in cui opera l’impresa7
(barrare la casella che interessa)
che l’impresa opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento de minimis
ovvero
che l’impresa opera anche in settori economici esclusi dal finanziamento de minimis, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi
Luogo e data
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Firma del titolare/legale rappresentante8
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER I CONTRIBUTI «DE MINIMIS»
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento, ai sensi del quale si presenta domanda di contributo.
Si ricorda che se, anche a seguito di una dichiarazione dell’impresa non veritiera, con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.
Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) ai sensi del regolamento «de minimis», nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’«impresa unica».
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere per il tramite di un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. |
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di un’«impresa unica» così definita, dovrà dichiarare anche i contributi in «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti da ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante).
Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute dall’«impresa unica» (quindi da tutte le imprese collegate) in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (“generale”, agricoltura, pesca o Servizi di Interesse Economico Generale). Devono essere indicati tutti i contributi ottenuti in «de minimis» in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche.
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa.
Qualora le imprese facenti parte dell’«impresa unica» abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’«impresa unica».
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il «de minimis» ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2013
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2013
Nell’anno 2014 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2014 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2015, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale delle nuove imprese.
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de xxxxxxx era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.
Sezione C: Campo di applicazione
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dal Regolamento 1407/2013/UE, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis”.
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:
- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti “de minimis” godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.
1 Per il concetto di collegamento/controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione A).
2 Per “impresa unica” si intende l’impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.
3 Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.
4 Inserire prima i contributi «de minimis» concessi all’impresa richiedente e, nelle righe successive, gli eventuali contributi concessi alle imprese collegate.
5 Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l’aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Xxx. x. 000/0000 (xxxxx 2007-2013); Xxx. x. 000/0000 (xxxxx 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – XXXX 0000-0000).
6 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.
8 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento d’identità del dichiarante.