CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
Comune di CINISELLO BALSAMO
Contratto Collettivo Integrativo ANNUALITA’ 2022
[CCNL 21 MAGGIO 2018 – Contratto Collettivo Integrativo 2019 / 2021 parte giuridica conferma validità. Annualità 2022 parte economica]
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
ANNUALITA’ 2022
Vista l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 25/10/2022;
Visto il parere positivo espresso dal Collegio di Revisione sia per la costituzione sia relativamente all’ipotesi di accordo decentrato con verbale unico del 08/11/2022;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica alla definitiva sottoscrizione, n. 294 in data 10/11/2022,
In data 15 novembre 2022, tra la delegazione di parte datoriale composta da:
• PRESIDENTE dr. Xxxxx Xxxxx
e la delegazione di parte sindacale composta da:
• la Rappresentanza Sindacale Unitaria:
-
• le Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:
- C.G.I.L. F.P.:
- C.I.S.L. F.P. –
- U.I.L. F.P.L.
- CSA
USB DICCAPSULPM
si conviene e si stipula quanto segue:
QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE
Il presente CCI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato.
L’art. 8 comma 1 del CCNL 21/5/2018 prevede la durata triennale dei CCI e la possibilità di negoziazione annuale dei criteri di riparto, in data 24/12/2019 le parti hanno sottoscritto il CCI 2019/2021 demandando, all’art. 1 comma 2 e all’art. 16, ad un successivo accordo la definizione di alcune materie che, per ragioni di tempo, non avevano potuto trovare compiuta definizione, cd “code contrattuali”.
In data 16 dicembre 2020 è stato sottoscritto il CCI 2019/2021 annualità 2020 regolando quasi tutte le materie rimaste in sospeso.
In data 24 dicembre 2021 è stato sottoscritto il CCI 2019/2021 annualità 2021 regolando tutte le materie rimaste in sospeso.
Il CCNL 2019/2021 non è stato ancora definitivamente sottoscritto mentre l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 4 agosto 2022 prevede (art. 79 comma 5) la decorrenza per il fondo risorse decentrate dall’anno 2023 di fatto invitando gli enti, come del resto da indicazioni Aran, a procedere alla chiusura della contrattazione dell’anno 2022 con il quadro giuridico ed economico vigente.
Pertanto in questa sede le parti intendono affrontare la regolazione solo di alcuni istituti contrattuali, tenuto anche conto del quadro gestionale dell’anno 2022 ormai avviato verso la conclusione e della modifica della costituzione del fondo anno 2022 per effetto dell’applicazione degli istituti contrattuali vigenti che viene di seguito illustrato.
Tutti gli istituti contrattuali del CCI 2019/2021 non richiamati nel presente accordo si intendono integralmente confermati.
ART. 1 – QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. La quantificazione delle risorse annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, secondo la disciplina di cui agli artt. 67 e 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018, è di esclusiva competenza dell’Amministrazione, in conformità e nel rispetto delle condizioni e dei vincoli previsti dalla legge.
Le risorse decentrate disponibili per l’anno 2022, da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per gli utilizzi previsti dall’art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, sono riassunte nella tabella che segue
TABELLA COSTITUZIONE FONDO
IMPORTI
FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI Anno 2022
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato). Già inserite nell’importo di cui al comma precedente
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio anni 2017 e 2018 e 2019 e 2020, 2021
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all’art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.
€ 1.796.967,14
€ 39.936,00
€ 45.589,00
€ 42.900,13
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.
Art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche.
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).
€ 115.585,26
RIDUZIONE PER DIMINUZIONE PERSONALE IN SERVIZIO 2015-2016 € 20.420,46
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.
€ 267.917,29
SOMMA RISORSE STABILI - A - € 1.521.469,26
SOMMA RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE – B- € 1.435.944,26 IMPORTI
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE Anno 2022
Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell’utenza già esistenti).
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell’art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell’importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno 2021
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell’amministrazione finanziaria (messi notificatori).
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.
Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 – combinato disposto art 67 comma 7 , art 15 comma 7 e art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento, spazio liberato da risparmi su fondo POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.
€ 4.213,35
€ 2.250,00
€ 130.161,83
€ 845.673,67
€ 25.000,00
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE – C - € 1.007.298,85
ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016
Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016
IMPORTI
€ 2.443.243,11
IMPORTI
Anno 2022
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE – D - IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione –
convenzioni – contributi dell’utenza).
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018
c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ANCORA DA CERTIFICARE DA PARTE COLLEGIO REVISORI
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.
ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna
Art. 15, comma 1, del CCNL 1\4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14)
ISTAT ai sensi dell’art. 43 della Legge 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. D) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall’art. 4, comma 4, del CCNL 5/10/2001, per il riconoscimento delle attività relativo al censimento permanente della popolazione trasferite dall’ISTAT
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate nell’esercizio precedente (di parte stabile)
€ 53.000,00
€ 70.227,85
€ 5.000,00
€ 130.352,41
XXXXX RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE – D - € 258.580,26 IMPORTI
Anno 2022
RIEPILOGO FONDO ANNO di riferimento IMPORTI
TOTALE PARZIALE RISORSE SOGGETTE A LIMITI DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO ( B + C )
€ 2.443.243,11
SOMMA RISORSE STABILI NON SOGGETTE A LIMITE (A – B) € 85.525,00
XXXXX RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (D) € 258.580,26
Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016
TOTALE FONDO COSTITUITO € 2.787.348,37
RIDUZIONE IMPORTO PRUDENZIALE PER ISPEZIONE in caso di applicazione di diverso parere in merito al consolidamento delle riduzioni apportate nel periodo 2011-2014, come segnalato dalla verifica ispettiva dell’Ispettorato Generale di Finanzia – Servizi Ispettivi di Finanzia Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (prot. S.I. 1595/IV)
-€ 63.071,63
TOTALE RISORSE DISPONIBILI € 2.724.276,74
RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999) € 210.000,00
Fondo posizioni organizzative e risultato * € 242.917,29
* ridotto per il solo 2022, fondo a regime pari ad euro 267.917,29
Le differenze rispetto all’anno 2021 sono riassunte nella tabella che segue:
SINTESI differenza | 2022/2021 |
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio anni 2017 e 2018 e 2019 e 2020 2021 Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 – combinato disposto art 67 comma 7 , art 15 comma 7 e art. 67 | € 8.596,77 -€ 10.753,91 |
del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento, | |
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 – combinato disposto art 67 comma 7 , art 15 comma 7 e art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento, spazio liberato da risparmi su fondo POSIZIONI ORGANIZZATIVE Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione | -€ 4.461,00 € 2.157,14 |
risorse dell’importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno 2021 Art. 15, comma 1, del CCNL 1\4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) | -€ 19.312,21 |
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14. Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate | € 4.549,20 |
nell’esercizio precedente (di parte stabile) | |
TOTALE | -€ 19.224,01 |
ART. 2 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI
1. Le risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa dell'anno 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del presente contratto integrativo, vengono ripartite tra le diverse modalità di utilizzo previste nell’art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, nel rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall’art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018, secondo i criteri generali riportati nei commi seguenti. Per gli anni successivi il riparto dovrà essere nuovamente contrattato alla luce delle risorse che saranno rese disponibili dal nuovo CCNL in via di sottoscrizione.
2. Le risorse destinate alla performance vengono erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2022/2024, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance vigente
3. Eventuali risparmi nell’utilizzo degli istituti contrattuali di cui alla tabella di utilizzo verranno destinati in aumento alla performance individuale.
4. Con riferimento alle risorse aggiuntive variabili, annualmente previste ai sensi dell’art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018, le parti, ove nel bilancio dell’Ente sussista la relativa capacità di spesa, integrano iil fondo 2022 per l'importo di euro 130.161,83 corrispondente all’1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza
5. In conformità agli indirizzi forniti dall’Amministrazione, le risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa sono ripartite tra le diverse modalità di utilizzo previste nell’art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, nel rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall’art. 68, comma 3, come da tabella che segue:
TABELLA UTILIZZO FONDO
finanziamento | istituto | |||
stabili | progressioni orizzontali | 1 | 1.116.600,00 | |
stabili | progressioni orizzontali contrattate | 03 | 13.300,00 | |
stabili | indennità comparto | 0, | 205.000,00 | |
stabili | indennità ex 8 qf | 0, | 13.000,00 | |
stabili | indennità nidi | ,1 | 40.000,00 | |
STABILI -.1 4 | 1.387.900,00 | |||
variabili | indennità turno, reperibilità e condizioni di lavoro | 5 | 590.000,00 | |
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70- | 5 | |||
quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato | ||||
civile e anagrafe, archivista informatico, addetti | ||||
uffici relazioni con il pubblico, formatori | ||||
variabili | professionali, servizi protezione civile, messi notificatori. | 0 | 50.000,00 | |
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70 | , | |||
variabili | quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie A, B e C e D | 0 | 91.000,00 | |
variabili | 0,0 , | |||
variabili | PRODUTTIVITà TRIBUTI | 0 | 50.000,00 | |
variabili | Performance individuale Generale | ,- | 421.906,00 | |
variabili | Performance Xxxxxxxxxxxxx XX | 0 | 2.240,00 | |
variabili | produttività nidi luglio | 1 | 41.000,00 | |
variabili variabili | Istat Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.05.2018 Compensi ai messi notificatori. | 010 , 0 | 5.000,00 2.250,00 | |
variabili | Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi | , 0 | 53.000,00 | |
, | ||||
VARIABILI | - | 1.306.396,00 | ||
TOTALE | 2.694.296,00 |
Art. 3 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA
(progressioni orizzontali)
1. Le parti concordano di confermare quanto già contrattato nel CCI 2019/2021, con la sola modifica della data di decorrenza degli inquadramenti, in particolare:
- per l’anno 2022 tutti gli inquadramenti avranno decorrenza dal 1 dicembre;
- il budget disponibile per gli inquadramenti al 1 dicembre 2022 è corrispondente ai risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio avvenute nell' anno in corso fino al 30 novembre 2022 rapportate su base annua.
2. Le parti concordano di destinare una ulteriore quota a partire dall’anno 2022 pari ad euro 13.300,00.
3. In considerazione delle interpretazioni recentemente affermatisi in via interpretativa da parte del MEF/RGS e di diverse Corti dei Conti in merito alla “quota limitata” contrattualmente definita per tale istituto, le parti concordano che in nessuna categoria giuridica complessivamente intesa (A, B, B3 giuridica, C, D, D3 giuridica) le PEO potranno superare la quota del 50% degli aventi diritto; eventuali resti derivanti dall’applicazione della presente norma verranno destinati alle altre categorie giuridiche riapplicando il meccanismo di riparto in modo ricorsivo.
4. Le parti prendono atto che l’investimento su questo istituto è funzionale al progressivo innalzamento della struttura degli inquadramenti dell’ente derivante da una programmazione dei fabbisogni che privilegia le funzioni di controllo e pianificazione rispetto a quelle di gestione diretta dei servizi a basso valore aggiunto caratterizzati da profili professionali di categoria “ A” e “B”.
ART. 4 – Ampliamento del servizio di Polizia Locale: ricadute contrattuali
Le parti prendono atto che l’Amministrazione Comunale intende ampliare il servizio di Polizia Locale con l’istituzione di un ulteriore turno nelle modalità che di seguito vengono descritte
e per le quali viene concordata l’attivazione degli istituti contrattuali di seguito specificati.
Le decorrenze degli istituti regolati dal presente articolo sono individuate dal 1 novembre 2022 o dalla data di definitiva sottoscrizione del presente accordo se successiva.
1) Ampliamento dei turni di servizio
Si garantirà la continuità del servizio di polizia stradale anche nelle ore notturne nel periodo compreso tra la notte del sabato (inizio ore 00.00 del sabato) e la notte della domenica (fine ore 07.00 della domenica), al fine di mitigare i rischi derivanti dalla incidentalità stradale e sgravare le F.F.O.O. del territorio dalla rilevazione di incidenti stradali rendendo così immediatamente disponibili aliquote di personale delle già citate FFOO, per complessivi 2 turni aggiuntivi.
L’ampliamento partirà dalla data di definitiva vigenza del presente accordo, indicativamente in data 1 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2023.
In ogni caso gli aspetti regolatori ed economici relativi al turno notturno definiti nel presente accordo resteranno in vigore.
2) Orari e turni di servizio
Si conferma che l’orario di lavoro per il personale della Polizia Locale è pari a 35 ore settimanali.
L’orario di lavoro dei dipendenti del settore è di norma articolato su turni ed il servizio si svolgerà nelle seguenti fasce orarie:
0 TURNO dalle ore 00,00 alle ore 07,00
1 TURNO dalle ore 07,00 alle ore 14,00
2 TURNO dalle ore 13,00 alle ore 20,00
3 TURNO dalle ore 17,00 alle ore 24,00 3) Composizione delle pattuglie
Le pattuglie sono composte da un numero di operatori variabile in base alla tipologia del servizio e dei compiti da svolgere e in base ai turni assegnati.
In particolare, le pattuglie sono composte, di norma:
da 2 operatori, per il 1°, 2° e 3° turno esterni in pattuglia (appiedati o moto/automontati);
da 3 operatori, per il 0° turno di nuova istituzione in pattuglia; 1 operatore, in tutti i servizi, in Centrale Operativa
Il personale del Corpo Polizia Locale contribuisce allo svolgimento dei servizi, secondo le tipologie di turno sopra indicate, sia in giorno feriale che festivo, in relazione alla programmazione effettuata dal Comando sulla base delle esigenze di servizio e tenendo conto della necessità di garantire un’equilibrata distribuzione dei servizi, con particolare riferimento ai serali festivi e ai notturni festivi, tra tutto il personale.
Altre limitazioni potranno essere determinate solo da particolari e certificate condizioni di salute risultanti dal verbale del medico competente (medico del lavoro oppure commissione medica) e da quanto previsto come più oltre specificato.
Concordato che per l’esecuzione del servizio 00:00 - 07:00 saranno impiegati 4 agenti di cui 1 con compiti di operatore radio e gli altri nel servizio automontato di pronto intervento. Se per cause accidentali, non fosse più garantito il numero minimo in premessa indicato, il restante personale non effettuerà il servizio di pronto intervento esterno e si occuperà a svolgere il servizio di supporto alla centrale operativa nonché alla definizione degli atti in sospeso oppure potrà, se ve ne fossero le condizioni, eseguire la rilevazione di eventuali incidenti stradali all’interno dei locali del Comando di PL.
Gli ufficiali di Polizia Locale copriranno il 0° turno in servizio di pronta reperibilità mantenendo l'attuale organizzazione settimanale con inizio dalle ore 07:00 del martedì alle ore 07:00 del martedì successivo.
4) Servizio di reperibilità
A seguito dell’istituzione del nuovo turno di lavoro viene definita la seguente articolazione della reperibilità degli ufficiali, modificando il regolamento della reperibilità attualmente vigente. Al fine di garantire l’esecuzione del servizio programmato ordinario, permane la reperibilità del primo ufficiale nella fascia non coperta dal servizio notturno, come attualmente svolta. Dalle ore 00,00 alle ore 07,00 nei giorni in cui è svolto il servizio notturno, reperibile per le casistiche già individuate dal regolamento della reperibilità della Polizia Locale, è colui il quale è individuato come secondo ufficiale reperibile (fatto salvo diverso accordo fra i singoli ufficiali), il quale verrà dotato numero di telefono dedicato e di cellulare di servizio.
Si precisa che l’Ufficiale reperibile, in ogni caso, si considera in servizio dal momento in cui riceve la chiamata al cellulare di servizio.
Le parti condividono la necessità di modificare come di seguito indicato il regolamento della reperibilità della Polizia Locale:
Articolo 1 Oggetto della reperibilità
L’intervento di pronta reperibilità degli Agenti e Ufficiali di Polizia Locale è finalizzato a reperire personale aggiuntivo nelle fasce orarie di servizio (07.00 – 24.00) o nella fascia oraria notturna (00.00-07.00) per il quale il servizio di Polizia Locale non è attivo al fine di fronteggiare particolari emergenze relative alla sicurezza pubblica, ambientale e di protezione civile.
Il servizio di pronta reperibilità della Polizia Locale dovrà coprire l’intero arco dell’anno ivi comprese le festività si aggiunga:
Quando il servizio ordinario è attivo nella fascia oraria compresa fra le ore 24,00 e le ore 07,00, esso viene coperto da equipaggi composti da personale in forza al ruolo Agenti. Viene quindi garantita la presenza di un Ufficiale reperibile per le operazioni già stabilite all’Art. 2 comma II del presente regolamento.
Detto Ufficiale è dedicato a fronteggiare le criticità del servizio attivo nella fascia oraria 24,00/07,00. A tal fine viene dotato di un numero di telefono dedicato e di cellulare di servizio.
Parallelamente, nella fascia oraria 24,00/07,00 viene mantenuta la già esistente figura di un altro Ufficiale dedicato agli interventi individuati al successivo Art. 2 c.I del presente regolamento. A tal fine anche tale Ufficiale viene dotato di telefono cellulare dedicato.
Articolo 4 Regolamentazione del servizio di reperibilità
b) Gli Ufficiali svolgeranno la reperibilità per sette giorni consecutivi al mese. Per particolari esigenze di servizio il suddetto limite mensile può essere modificato con apposito atto motivato del Dirigente di settore.
Si aggiunga in coda alla lettera b):
Spetta all’Ufficiale, attivato telefonicamente durante il servizio di reperibilità, determinare le misure più congrue ad affrontare la richiesta, anche coordinando le attività del personale dal luogo in cui si trova quando riceve la chiamata. A tal fine esso è considerato in servizio dal momento in cui riceve la chiamata e ad esso da tale momento viene riconosciuta la retribuzione oraria per il servizio straordinario.
5) Indennità di servizio esterno ex art.56 quinquies CCNL 21.05.2018
L'indennità venga riconosciuta nella seguente misura:
servizi di vigilanza diurni e serali svolti in via continuativa interamente in esterno: € 4,50 al giorno
servizi di vigilanza notturni: € 10,00 al giorno
servizi di vigilanza diurni e serali svolti sia in esterno che prevalentemente all'interno del Comando: € 2,50 al giorno
6) Individuazione protocolli operativi
Il personale che presterà servizio dalle ore 00:00 – 07:00 sarà impiegato in via principale nei servizi di Polizia stradale con particolare riguardo all’infortunistica stradale. Nel caso il personale in servizio durante lo svolgimento di detti compiti dovesse, al di fuori dei casi di flagranza, accertare circostanze di rilievo penale o di sicurezza, sia in termini di prevenzione che di contrasto, ne darà tempestivo avviso alle forze di Polizia presenti sul territorio comunale e queste a loro volta assumeranno le determinazioni di competenza che riterranno più efficaci. Detto protocollo operativo essendo coerente con le linee guida del Decreto Ministeriale 15/08/2017 perché improntato nella valorizzazione delle capacità e specializzazione delle diverse forze di Polizia presenti sul territorio Comunale viene valutata la necessità di condividerlo con il Prefetto di Milano e le altre forze di Polizia. In particolare, si stabilisce il seguente protocollo operativo riferito alle tipologie e alle modalità di interventi che verranno svolti:
• rilevamento sinistri stradali;
• polizia stradale;
• servizi di protezione della Casa Comunale e degli immobili comunali non disponibili a terzi;
• esecuzione di ordinanze di ASO o TSO;
• altri servizi di pronto intervento precisando che, in merito a questi ultimi, stante l’impossibilità di ottenere adeguato supporto da parte di altro personale della Polizia Locale nell’immediato ed a seguito di semplice comunicazione via radio, essi potranno svolgersi esclusivamente in ausilio a:
◦ Forze di polizia che siano già presenti sul luogo dell’evento e che richiedano supporto;
◦ Forze di polizia che si stiano recando sul luogo dell’evento e che richiedano supporto, avuto inderogabile riguardo alla necessità di giungere congiuntamente in loco stabilendo le centrali radio, un punto di incontro fra l’equipaggio dell’organo richiedente e l’equipaggio della Polizia Locale.
◦ Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Servizio Sanitario 118
7) Incentivazione aggiuntiva servizi notturni
In considerazione dell’implementazione del nastro orario del servizio di Polizia Locale e della riorganizzazione e ampliamento dello stesso si prevede un’incentivazione aggiuntiva, sotto forma di obiettivo di performance organizzativa specificamente assegnato al servizio di PL, da destinare al personale che svolga i servizi notturni con quantificazione individuale basata sull’apporto quantitativo del singolo lavoratore ai servizi di cui sopra. La liquidazione individuale di questo incentivo sarà strettamente collegata solo al raggiungimento dell’obiettivo di performance organizzativa del servizio di PL
Tale quota aggiuntiva di produttività/performance organizzativa sarà pari ad euro 35 pro capite per turno “zero” per un totale annuo stimato pari ad € 14.560.
Per l’anno 2022 la quota sarà definita in funzione della data di effettiva attivazione del servizio; nella tabella di cui all’art 2 è stata stimata in funzione della decorrenza del 1 novembre.
Il finanziamento di tale obiettivo avverrà:
- in primo luogo destinando a tale scopo eventuali risparmi derivanti dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle PO;
- in secondo luogo destinando a tale scopo le risorse aggiuntive, rispetto all’anno precedente (riscosso su riscosso) derivanti dall’applicazione dell’art. 208 cds;
- in terzo luogo dalla ricerca e dall’attivazione di eventuali nuove sponsorizzazioni specificatamente dedicate alla PL del Comune di Cinisello Balsamo;
- nel caso non siano sufficienti le risorse di cui sopra per una quota non superiore a euro 2.080,00 diminuendo la corrispondente quota annua della performance generale.
8) Parametro per l’esonero dal servizio
Si individuano due parametri per l’esonero dal servizio 00:00 – 07:00:
• quota 75 così determinata: somma tra l’anzianità di servizio e l’anzianità anagrafica;
• quota 60 riferita alla sola età anagrafica.
Al raggiungimento di uno dei due parametri sopra descritti il lavoratore potrà essere impiegato nel turno di nuova costituzione solo dopo espressa disponibilità e manifestata per iscritto.
Entro la scadenza del 31/12/2023 le parti si incontreranno per verificare se vi siano le condizioni atte a modificare i parametri sopra elencati.
Comunque, l’eventuale modifica degli stessi parametri non dovrà superare in eccesso le quote già concordate.
Parametro quantitativo annuale/mensile
Per ogni agente saranno esigibili un numero massimo di 2 servizi ogni 4 settimane e di 17 servizi annui nel nastro orario 00:00 - 07:00.
Parametro per l’effettuazione del servizio 00:00 – 07:00
Il contingente minimo necessario per garantire l’espletamento dei 4 turni comprensivo di quello di nuova costituzione è pari a 40 agenti effettivi in servizio.
ART. 5 – altri istituti
Previdenza integrativa ex art.208 C.d.S.
Il Comune di Cinisello Balsamo ha istituito dall’anno 2007 le forme di previdenza integrativa previste dal Codice della Strada con una quota individuale pari ad € 1000 al lordo del contributo di solidarietà. Dopo circa 15 anni dalla sua istituzione, in considerazione della rivalutazione degli importi dalle sanzioni del C.d.S. e dell’ampliamento del servizio proposto, si prevede l’aumento della quota complessivamente destinata a tale scopo, con decorrenza 1 gennaio 2023, per un valore maggiorato del 50% (incremento di circa 30 mila euro, per un fondo complessivo di circa euro 90 mila) sempre al lordo del contributo di solidarietà.
Letto, confermato e sottoscritto.
CINISELLO BALSAMO lì, 15 novembre 2022
Delegazione trattante di parte pubblica | |
Delegazione Sindacale R.S.U. | |
FIRMATO CON NOTA A VERBALE: la confederazione CISL -FP ,SOTTOSCRIVE iC.C .D.I. annualità 2022 nel suo quadro normativo e contrattuale ,non sottoscriviamo e non condividiamo Articolo 4 ampliamento del servizio di polizia locale . | |
CSA………………………………………. USB…………………………………………... |