Contratto Rent to Buy e chiarimenti Reverse Charge
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Brescia, lì 7 Gennaio 2015
A tutta la Spett.le Clientela
OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3 DEL 07/01/2015
Contratto Rent to Buy e chiarimenti Reverse Charge
0.Xxxx to buy
Il Dl 164/2014 c.d. “Decreto Sblocca Italia” dell’11 novembre 2014 ha regolato gli effetti civilistici dei contratti che prevedono l'immediata concessione in godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato (Rent to Buy) disciplinati dall’art. 23 del Dl n. 133/2014.
I vantaggi del Rent to buy | |||||
I vantaggi per il futuro acquirente | I vantaggi per il proprietario/futuro venditore | ||||
Disponibilità immediata di una nuova casa con possibilità di acquisto della stessa dopo un periodo di tempo e al prezzo preventivamente concordato tra le parti | Messa a reddito del proprio patrimonio immobiliare | ||||
Possibilità di imputare al prezzo di vendita tutto o parte dei canoni corrisposti durante il periodo di godimento dell’immobile precedente alla vendita | Miglioramento delle performance di vendita in un periodo di evidente stasi del mercato immobiliare: il promissario acquirente avrà infatti tutto l’interesse ad acquistare l’immobile in cui abita, considerata anche la possibilità di imputare al prezzo di acquisto tutto o in parte delle somme versate a fronte del godimento del bene | ||||
Possibilità proprietà tranquillità | di vendere avendo a | a propria disposizione | volontà l’immobile maggior tempo | di e | Possibilità di realizzare la vendita dell’immobile a prezzi di listino |
Possibilità di diminuire, al momento dell’acquisto del nuovo immobile, l’importo del mutuo necessario, rientrando così nei sempre più stringenti parametri di merito creditizio richiesti dalle banche | |||||
Risparmio immediato degli oneri finanziari del mutuo necessario per l’acquisto del nuovo immobile, che verrà acceso solo al momento dell’esercizio dell’opzione di acquisto |
2.Chiarimenti Reverse Charge in edilizia
Dal 1° gennaio 2015, per effetto dell’art. 1, comma 629 della L. 190/2014, che ha integrato le disposizione dl Dpr 633/72, il Reverse Charge è introdotto nei seguenti casi:
- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento relative a edifici (art. 17, sesto comma, lettera a-ter).
Nella relazione tecnica di accompagnamento della legge si chiarisce che l’applicazione dell’inversione contabile riguarda non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti di committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali. Di conseguenza le imprese che prestano servizi di pulizia, di demolizione, di completamento o di installazione impianti degli edifici, quando operano verso soggetti passivi Iva (imprese commerciali e agricole, professionisti) devono emettere la fattura senza l’addebito dell’imposta, che sarà assolta dal destinatario, previa integrazione della fattura, con il regime dell’inversione contabile.
Cordiali saluti
Sacco & Partners
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI E REVISORI LEGALI DEI CONTI
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