Scheda di lettura dell’ipotesi di CCNQ sottoscritta all’Aran il 5 aprile 2016
Nuova definizione dei comparti di contrattazione nel Pubblico Impiego
Scheda di lettura dell’ipotesi di CCNQ sottoscritta all’Aran il 5 aprile 2016
Con la sottoscrizione all’Aran dell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ), avvenuta il 5 aprile 2016, i comparti pubblici per la contrattazione collettiva vengono ridotti dagli attuali 12 a 4. La legge 150/09 prevede infatti un numero massimo di 4 comparti da definire tramite accordo.
I nuovi 4 comparti previsti dal CCNQ sono:
A- Comparto delle Funzioni centrali
B- Comparto delle Funzioni locali
C- Comparto dell’Istruzione e della Ricerca
D- Comparto della Sanità
Per quanto riguarda la Dirigenza pubblica, sono previste 4 aree distinte corrispondenti, ciascuna, ai 4 comparti come sopra ridefiniti.
Il comparto unico dell’Istruzione e della Ricerca riunisce assieme 4 ex comparti contrattuali autonomi e comprenderà:
- tutte le scuole statali (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituzioni educative e scuole speciali);
- le Università, le Istituzioni universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie;
- le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli ISIA, i Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati;
- tutti gli Istituti nazionali di ricerca e l’Agenzia spaziale ASI.
Di conseguenza anche nel comparto unico dell’Istruzione e Ricerca viene prevista la specifica area della Dirigenza.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di comparto ha la finalità di armonizzare ed integrare in modo unitario le discipline contrattuali. Esso sarà costituito da una “parte comune”, riferita a tutti i lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all’area, e da “parti speciali o sezioni” dirette a normare gli aspetti peculiari del rapporto di lavoro o che necessitino di distinta disciplina per specifiche professionalità.
L’accordo contempla anche, in prima applicazione del nuovo raggruppamento degli attuali comparti, una norma transitoria (ai fini della definizione della
rappresentatività e, quindi, della titolarità nella contrattazione) con la quale si prevede:
- la possibilità di dar vita, per i sindacati ed entro 30 gg dalla data di sottoscrizione definitiva del presente accordo, a nuove aggregazioni per affiliazione, fusione o altra forma associativa;
- chi si avvarrà di tale possibilità potrà sommare, oltre alle deleghe, anche i risultati elettorali singolarmente ottenuti nelle elezioni RSU del 3-5 marzo 2015;
- le RSU elette rimarranno comunque in carica fino alla naturale scadenza.
Ai fini delle trattative per il rinnovo dei futuri CCNL, sono ammesse le organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti (5% minimo della rappresentatività) misurati alla luce dei comparti ed aree definite dal presente accordo. Limitatamente al rinnovo dei contratti per il solo triennio 2016-2018, potranno essere presenti anche i sindacati che avevano raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti o delle aree pre-esistenti al presente CCNQ e confluiti nel nuovo comparto o area.
Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti stipulato in data 11 giugno 2007 e quelle contenute nel CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza del 1 febbraio 2008.
All’accordo sono allegate 3 dichiarazioni a verbale di CGIL CISL e UIL due di analogo contenuto in cui si ribadisce l’applicazione della specifica disciplina della ricerca al personale ricerca dell’Inail e della nascente Anpal e l’altra in cui si contesta la collocazione del CSSM nel comparto funzioni centrali e si annunciano tutte le iniziative necessarie a correggere l’errore palese frutto di una ripetuta quanto ingiustificata forzatura.