REGOLAMENTO INTERNO
Società Cooperativa Consortile
REGOLAMENTO INTERNO
della assunzione e della esecuzione dei lavori
da parte delle Imprese Associate
del 06/12/2004, come ratificato dall’Assemblea Ordinaria del 16/12/2004 ed integrato/modificato dalle Assemblee Ordinarie del 24/08/2007, 17/12/2008, 28/05/2009, 20/05/2010 e del 25/05/2011
INDICE
Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E PROGRAMMATICO Titolo II ASSUNZIONE DEI LAVORI
Titolo III ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Titolo IV RAPPORTI FINANZIARI TRA COOPERATIVA E IMPRESE ASSOCIATE Titolo V CONTRIBUTI E PRESTAZIONI CONSORTILI
Titolo VI OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO INTERNO
INTRODUZIONE
Il presente Regolamento, redatto a cura del Consiglio d’Amministrazione e approvato dall’Assemblea dei Soci, ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra i soci e la Cooperativa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile (di seguito denominata semplicemente “Cooperativa”), per quanto attiene all’assunzione, all’assegnazione ed allo svolgimento dei lavori che la Cooperativa mira ad acquisire ed acquisisce per il conseguimento degli scopi previsti nello Statuto Sociale.
Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Cooperativa, nonché di garantire l’applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento degli scopi sociali.
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per gli organi sociali, gli uffici tecnici ed amministrativi della Cooperativa e per le imprese consorziate interessate all’assegnazione ed esecuzione dei lavori.
La Cooperativa dichiara e persegue come proprio obbiettivo primario quello di realizzare la propria attività perseguendo e conformando le proprie decisioni ai criteri di eticità, i dettami del Codice Etico, le procedure individuate dal Modello di organizzazione e gestione e controllo per la prevenzione dei reati D.Lgs. 231/2001 regolarmente adottato dalla Cooperativa stessa, stabilendo che essa Cooperativa si conforma agli obblighi derivanti dall’ottenimento della certificazione di qualità in base alla normativa internazionale UNI EN ISO 9001:2000, dalla certificazione ambientale ISO 14001:2004, e dal Sistema Sicurezza di cui alla normativa OHSAS 18001-2007. La Cooperativa ritiene che la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro degli associati e dei dipendenti degli stessi siano un bene primario da salvaguardare adottando le migliori tecniche, adeguandole costantemente ai migliori risultati raggiunti dalla tecnologia in questa materia.
La Cooperativa nel perseguimento degli obbiettivi sociali ritiene di dovere informare il proprio comportamento perseguendo la ricerca del miglior sviluppo tecnologico nei settori innovativi delle ricerca.
La Cooperativa ritiene di incentivare i propri soci alla adozione delle migliori pratiche affinché essi si conformino ai criteri e ai sistemi sopra indicati.
Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto Sociale.
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E PROGRAMMATICO
ART. 1 – IL COMITATO RISTRETTO LAVORI
1.1 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, qualora ne ravvisi la opportunità, di istituire un organo, denominato Comitato Ristretto Lavori, per la gestione tecnico- operativa delle attività preparatorie ed esecutive dirette all’assunzione, all’assegnazione e all’esecuzione dei lavori. Il Comitato, se istituito, è diretto dal suo Presidente nominato dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ha altresì la facoltà, nei limiti previsti dallo statuto, di costituire il Comitato Esecutivo, determinandone i poteri. Nel caso di mancata istituzione del Comitato Ristretto Lavori, i suoi compiti e funzioni sono svolti dal Consiglio di amministrazione stesso.
1.2 Il Comitato Ristretto Lavori, se costituito, agisce in qualità di organo tecnico- esecutivo del Consiglio di Amministrazione e su delega dello stesso, svolge la propria attività nell’ambito delle attribuzioni conferitegli e con l’osservanza di criteri di massima prestabiliti. Nell’ambito della materia disciplinata dal presente Regolamento, è organo consultivo non solo del Consiglio di Amministrazione, ma anche degli altri organi consortili. Ha l’obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione delle difficoltà eventualmente sorte nell’attuazione degli incarichi affidatigli o previsti nel presente Regolamento.
1.3 Il Consiglio di Amministrazione determina la composizione, la durata e le competenze del Comitato Ristretto Lavori e designa il consigliere che è delegato a presiederlo.
Il Comitato Ristretto Lavori, se costituito, si avvale, per il suo funzionamento, della collaborazione dei responsabili tecnici di settore, degli uffici tecnico-amministrativi della Cooperativa, di altre commissioni eventualmente istituite e, ove necessario, dell’apporto di consulenti esterni.
Il Consiglio di Amministrazione può, in ogni momento, variare la composizione del Comitato Ristretto Lavori, stabilirne e modificarne le competenze e disporne lo scioglimento.
ART. 2 – BANCA DATI DEI SOCI INTERESSATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI ACQUISITI DALLA COOPERATIVA
2.1 Il Comitato Ristretto Lavori, se costituito, curerà che sia istituita e tenuta costantemente aggiornata una banca dati contenente informazioni relative alle imprese associate interessate allo svolgimento di lavori da acquisirsi da parte della Cooperativa.
Tale banca dati ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la capacità operativa della Cooperativa nei vari settori di intervento, di fornire al Comitato Ristretto Lavori, se costituito, ed al Consiglio di Amministrazione, elementi di valutazione per la scelta dei lavori da acquisire, di far conoscere le necessità e le disponibilità degli associati; inoltre dovrà verificare la corretta applicazione da parte degli associati degli adempimenti normativi in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008) e, se incaricato dal Consiglio di Amministrazione, verificare la corretta applicazione da parte degli associati di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento.
2.2 Le notizie per l’istituzione della banca dati saranno fornite, con l’uso di moduli prestampati, dai titolari delle imprese associate e con l’assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all’osservanza degli impegni assunti. Le imprese associate sono tenute a comunicare alla Cooperativa, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno richiedere per l’integrazione e l’aggiornamento dei dati.
2.3 Le imprese associate che non autorizzano il trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità proprie della Cooperativa, possono essere escluse su determinazione del Consiglio di Amministrazione, dall'assegnazione di lavori e dalla erogazione di servizi.
2.4 Tutti i diritti, a titolo esemplificativo di uso, utilizzo, copia, modifica, distribuzione o comunicazione sulla banca dati sono riservati in via esclusiva alla Cooperativa.
ART. 3 – CONTENUTO DELLA BANCA DATI
3.1 La banca dati deve contenere, per ciascuno dei soci interessati alla esecuzione dei lavori, le seguenti informazioni:
- (Caratteristiche delle imprese): denominazione, forma costitutiva, sede, abilitazione alla Legge 300/06 e successive modificazioni, integrazioni o abrogazioni e D.M. 30/07/08 nonché i successivi emanandi decreti di cui all’art. 35 Legge 133/08,
situazione di certificazione dell’impresa (certificazione SOA – certificazione di qualità
– certificazione sicurezza – adozione modello organizzativo D.Lgs. 231/01 ed ogni altro elemento utile a qualificare la impresa in relazione alle finalità perseguite dalla Cooperativa, ecc.), posizioni assicurative, settore nel quale opera correntemente, tipo dei lavori ai quali è interessata, elenco particolareggiato di attrezzature e macchinari dei quali dispone, numero e qualificazione dei dipendenti, volume globale degli affari svolti nell’egli ultimi tre esercizi finanziari, eventuale indicazione dei lavori già svolti e dei clienti abituali, contemporanea partecipazione ad altre cooperative, consorzi o forme societarie o associative in genere che perseguano identici scopi sociali od esplichino una attività concorrente alla Cooperativa;
Inoltre il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti:
- (Programma di attività e sviluppo): programma di attività, piano finanziario e programma di spese e di investimenti previsti per i successivi tre esercizi finanziari e incidenza dell’attività consortile prevista per la loro realizzazione
- (Impegno dei soci verso la Cooperativa): indicazione preventiva, su base annua, della capacità lavorativa complessiva che il socio si impegna comunque a portare a disposizione della Cooperativa per l’esecuzione dei lavori da questa assunti, con la sua quantificazione in percentuale rispetto al volume globale d’affari svolto nell’ultimo anno o sul budget previsto per l’anno in corso o per quelli futuri.
ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DI INTERVENTO
4.1 I settori di intervento della Cooperativa, nella ricerca e nell’acquisizione dei lavori, sono determinati, nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui alle premesse, dalle caratteristiche delle imprese che ne costituiscono la base sociale e dalle dichiarazioni dalle stesse rese in ordine alla necessità od alla disponibilità di assunzione lavori.
4.2 Il Comitato Ristretto Lavori, se costituito, tuttavia, allo scopo di stimolare l’aggiornamento tecnologico e professionale dei soci, compirà verso gli stessi opera di informazione sulle richieste e sull’andamento del mercato, in particolare per quanto attiene ai settori emergenti e di maggior innovazione tecnologica ed a quelli che, per vari motivi, sarebbero preclusi alle singole imprese.
4.3 Lo stesso Comitato, se costituito, presterà, alle imprese consorziate che lo richiederanno, l’assistenza necessaria affinché le stesse, sulla base delle informazioni
ricevute, possano pervenire all’aggiornamento del proprio budget ed alla conseguente modificazione della disponibilità da porre a disposizione della Cooperativa.
4.4 L’impegno della Cooperativa ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui alle premesse, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, in via preventiva, prima ancora che siano predisposti i lavori preparatori per la formulazione di offerte o per condurre trattative.
TITOLO II – ASSUNZIONE DEI LAVORI
ART. 5 – RICERCA DEI LAVORI
5.1 La Cooperativa ha per oggetto principale anche se non esclusivo della propria attività, l’assunzione in nome proprio, per conto e nell’interesse delle imprese associate, di lavori da persone fisiche, amministrazioni statali, parastatali, persone giuridiche pubbliche e private, enti pubblici e privati, per assegnarli per l’esecuzione alla/e impresa/e designata/e, alle stesse condizioni contrattuali alle quali sono stati acquisiti dalla committenza, salvo le diverse modalità di corresponsione dei corrispettivi nonché della prestazione di autonome garanzie previste dai titoli IV e V del presente Regolamento e salvo il recupero dei costi di funzionamento della struttura consortile.
Tuttavia come previsto all’art.4 dello Statuto, quando particolari esigenze di ordine tecnico, produttivo, finanziario o comunque imprenditoriale lo richiedano e/o nel caso di attività accessorie o complementari a quella impiantistica di competenza specifica della Cooperativa, ma comunque sempre in armonia con il fine principale di promozione e sviluppo delle imprese dei soci e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa stessa può provvedere all’esecuzione diretta totale o parziale dei lavori acquisiti o al loro affidamento a terzi, secondo i criteri fissati nel presente Regolamento comunque sempre in armonia e nel rispetto degli scopi della Cooperativa stessa.
5.2 I soci hanno l’obbligo di informare la Cooperativa delle richieste di partecipazione a gare, licitazioni o trattative o di formulare offerte, ad essi direttamente pervenute, per consentire alla stessa Cooperativa le necessarie valutazioni circa l’opportunità di partecipazione diretta della Cooperativa e di prestare la propria assistenza all’impresa invitata.
5.3 Le imprese associate, senza autorizzazione della Cooperativa, da rilasciarsi da parte di chi eserciti le funzioni di Direzione Generale, non possono partecipare singolarmente o con altre imprese associate alla Cooperativa o con imprese estranee, in concorrenza con la Cooperativa stessa, a gare, aste, licitazioni o trattative private cui partecipi anche la Cooperativa garantendo comunque il rispetto delle condizioni di legittimità dell’offerta.
ART. 6 – FORMULAZIONE DELLE OFFERTE
6.1 La compilazione delle offerte è eseguita sotto la supervisione della Direzione, che si avvale della collaborazione di chi eserciti la funzione commerciale nell’area di competenza secondo quanto determinato dalla struttura della Cooperativa. Alla stessa Direzione spetta la conduzione di trattative per l’acquisizione dei lavori, per lo svolgimento delle quali si può avvalere, oltre che dell’apporto del personale interno, anche di collaborazione esterna.
6.2 La Direzione incaricata della conduzione delle trattative può, in ogni momento, chiedere l’intervento del Presidente del Comitato Ristretto Lavori, se costituito, per rimuovere difficoltà eventualmente emerse o per riferire sullo svolgimento delle trattative stesse, potendo in ogni caso il Presidente degli organi sociali costituiti chiedere alla Direzione di essere informato sulle attività in corso di svolgimento.
Per la formulazione e la presentazione di offerte ad enti pubblici o privati al massimo ribasso, od alla conclusione delle relative trattative, la Direzione ha l’obbligo di interpellare il titolare dell’impresa eventualmente designata all’esecuzione per l’autorizzazione al ribasso da concedere.
Quando richiesto da leggi o dal Committente stesso, la Cooperativa provvederà ad indicare già in sede di presentazione dell’offerta, previa autorizzazione, il socio o i soci a cui verranno assegnati i lavori in caso di eventuale aggiudicazione. La scelta del socio verrà effettuata con gli stessi criteri di cui all’art.7.
6.3 La Cooperativa, in osservanza di quanto stabilito dal D.Lgs. 163/06, fino all’entrata in vigore delle modifiche legislative sul punto, non parteciperà a gare il cui importo sia inferiore a 1.000.000,00 (unmilione/00) di Euro al fine di evitare la contemporanea partecipazione di essa Cooperativa e delle imprese ad essa associate, salva diversa determinazione di chi eserciti le funzioni di Direzione Generale.
6.4 Fermo restando quanto disposto all’art. 6.3 la Cooperativa favorirà la partecipazione delle imprese associate, anche nelle gare di cui al comma precedente,
mediante la messa a disposizione ai sensi dell’art. 49 e 50 D.Lgs. 163/06. Nel caso di richiesta di avvalimento da parte delle imprese associate, costituiranno titoli preferenziali per la stipulazione del necessario contratto e per la concessione agli associati dei requisiti della Cooperativa, il possesso della certificazione di Qualità, l’adozione del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 e il possesso di altre certificazioni qualificative per l’impresa che saranno valutate dagli organi della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione potrà in ogni caso valutare i presupposti per la stipulazione del contratto di avvalimento.
TITOLO III – ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 7 – ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
7.1. Natura dell’assegnazione
7.1.a L’assegnazione dei lavori acquisiti dalla Cooperativa alle singole imprese associate deve avvenire secondo principi di parità di trattamento, ivi compreso quello di rotazione, tenendo conto delle caratteristiche imprenditoriali di ciascuna, degli impegni assunti verso la Cooperativa e della necessità di lavoro manifestata.
7.1.b L’assegnazione ha per oggetto le opere e prestazioni disciplinate dal Contratto assunto dalla Cooperativa (qui di seguito denominato semplicemente “Contratto”) ed ha con quello un rapporto di stretta dipendenza. L’assegnazione pertanto deve essere interpretata e, ove necessario, integrata in relazione a quanto stabilito nel Contratto stesso e dalle norme e/o dai documenti in questo recepiti, salvo quanto disposto nel presente come in altri regolamenti consortili.
7.1.c All’assegnazione dei lavori provvede il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione che evidenzi le attitudini tecnico-operative e capacità finanziarie delle singole imprese in relazione ai lavori da assegnare, ai criteri di rotazione osservati, all’ubicazione ed alla necessità di lavoro manifestata dai soci, avendo anche cura di dare prelazione ai soci che hanno collaborato fattivamente durante la fase di acquisizione, in particolare nei casi in cui la professionalità ed affidabilità del socio, durante l’esecuzione di una commessa precedentemente assegnata, venga riconosciuta ed apprezzata dallo stesso committente e da ciò derivi per la Cooperativa un evidente vantaggio competitivo.
7.1.d Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’assegnazione dei lavori sia a imprese singole che a plurime imprese comunque facenti parte della Cooperativa.
La Cooperativa rimane unica titolare del relativo certificato di buona esecuzione ai sensi della normativa vigente, salvo casi particolari in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi una attribuzione diversa.
7.2 Tipologie di assegnazioni
L’assegnazione della Cooperativa alle imprese associate avviene secondo le seguenti tipologie:
a) Ordinaria - mediante la assunzione da parte della associata di tutti gli obblighi ed oneri per dare completamente eseguite le prestazioni oggetto del contratto, con organizzazione e rischio esclusivamente della impresa assegnataria;
b) Assistita - con la medesima estensione alla associata della responsabilità ed obblighi di cui al punto precedente, ma con la erogazione di servizi amministrativi, tecnici, commerciali e gestionali da parte della Cooperativa;
c) Diretta o parzialmente assistita - esecuzione del contratto con rischio ed organizzazione a carico della Cooperativa con eventuale assegnazione ad imprese associate di singole fasi della lavorazioni o di singole prestazioni contrattuali; ricorrendo questa tipologia di assegnazione la Cooperativa potrà affidare a terzi, anche con contratti di subappalto, la esecuzione di singole fasi lavorative.
7.3 Garanzie
7.3.a Il Consiglio d’Amministrazione, qualora l’entità e la complessità dei lavori lo consigli, potrà richiedere all’impresa assegnataria il rilascio di:
a) apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, purché di importo pari almeno al 50% del valore presunto dei lavori;
b) apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento di somme per anticipazione in conto lavoro eventualmente erogate dal Committente, secondo le modalità previste dal successivo art. 16.2. lett.a) del presente Regolamento;
c) apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia di eventuali pagamenti per svincolo anticipato delle ritenute di garanzia.
7.3.b Il Consiglio d’Amministrazione provvederà ad indicare se richiedere le garanzie previste alla precedenti lettere a), b), c) , nella delibera di assegnazione dei lavori, avendo cura, nel caso previsto alla lett.a) di fissare l’entità della percentuale, se diversa dal percentuale sopra prevista.
7.4 Effetti dell’assegnazione
7.4.1 L’impresa esecutrice, all’atto dell’assegnazione, a norma di Statuto nonché del presente Regolamento, regolarmente approvato dall’Assemblea generale ordinaria dei soci della Cooperativa, assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l’esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la committenza, nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della committenza o di terzi a norma di legge, mallevandone espressamente la Cooperativa, assumendo altresì gli oneri conseguenti ad azioni giudiziali intraprese nel suo interesse e a seguito di sua richiesta alla Cooperativa.
7.4.2 In particolare pertanto:
a) L’impresa assegnataria si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte della stazione appaltante, anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato a mezzo titoli di credito e relativi rinnovi in quanto concordati preventivamente con l’impresa stessa, assumendo in ogni caso nei confronti della Cooperativa nonché della stazione appaltante, la totale responsabilità di dare l’opera ultimata tempestivamente e a regola d’arte. Sarà comunque cura della tecnostruttura della Cooperativa adottare tutti i provvedimenti necessari e indispensabili per il recupero del credito nel più breve tempo possibile nulla potendo opporre l’impresa assegnataria.
b) L’impresa, per l’esecuzione delle opere assegnatele, sarà pienamente autonoma, nel rispetto comunque di ogni disposizione e di ogni condizione prevista dal Contratto assunto dalla Cooperativa, salvo il diritto di controllo del medesimo, di cui al successivo articolo 11.2.
L’assegnataria eseguirà i lavori assegnati a mezzo della propria organizzazione, approntando e mantenendo le idonee strutture e i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, obbligandosi ad eseguire le opere, le attività e le prestazioni ad essa assegnate a perfetta regola d’arte, rispettando i termini di esecuzione, ogni modalità senza alcuna esclusione, ogni condizione e prescrizione posta dal Contratto e/o dagli atti integrativi di questo, in maniera perfettamente conforme ai programmi, ai progetti ed ai disciplinari tecnici.
c) L’impresa assegnataria assume ogni responsabilità comunque connessa alla realizzazione delle opere ad essa assegnate dalla Cooperativa, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dalla Cooperativa stessa, sia nei confronti del Committente che dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1667, 1669
C.C., obbligandosi a manlevare la Cooperativa qualora essa sia chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità civile o contrattuale, nei confronti del committente e/o di terzi.
In materia di subappalto l’impresa assegnataria assume, in via esclusiva, la qualità di committente-appaltante nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori e degli istituti previdenziali (INAIL – INPS - Cassa Edile) e, conseguentemente, assume in via esclusiva ogni responsabilità prevista dalla normativa vigente e di futura emanazione (art. 1676 c.c., art. 29 D.Lgs. 276/03, artt. 35 e 35 bis legge 248/06, art. 118 D.Lgs. 163/06, art. 26 D.Lgs. 81/08), con espressa esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità concorrente, solidale o alternativa in capo alla Cooperativa. Fermo restando quanto sopra l’impresa assegnataria si obbliga comunque a manlevare integralmente la Cooperativa da ogni e qualsiasi pretesa azionata nei suoi confronti dai suddetti dipendenti e/o enti previdenziali.
d) L’assegnataria si obbliga in particolare espressamente, a subire gli atti e fatti che il committente compia esercitando diritti e/o poteri propri, senza per questo mai chiedere nulla alla Cooperativa che a sua volta non abbia ricevuto dal committente. Sarà obbligo della tecnostruttura della Cooperativa, supportare il socio assegnatario nelle procedure normative previste per gli appalti pubblici in caso di contenzioso con la Stazione Appaltante, per apporre riserve e quant’altro necessario per tutelare gli interessi dell’associato.
e) sono a carico dell’impresa assegnataria tutti gli oneri e costi cui la Cooperativa sia tenuta in conseguenza della nomina di tecnici, avvocati, commercialisti e professionisti, per adempiere agli obblighi dell'appaltatore, in tema di sicurezza sui cantieri e per la migliore gestione economica e legale del contratto.
f) alla Cooperativa rimane comunque la facoltà di assumere accordi verso il committente principale in relazione ai lavori da essa assegnati alla impresa, nulla potendo opporre essa.
ART. 8 – CONSEGNA DEI LAVORI
8.1 Il socio assegnatario di un lavoro ha l’obbligo di formalizzarne la propria accettazione mediante sottoscrizione della “Lettera di Assegnazione”, restituendola nei tempi e modi indicati dalla Cooperativa.
8.2 Al socio sarà consegnata copia di tale Lettera oltre a copia del contratto, del capitolato, degli elaborati tecnici, dell’eventuale programma di consegna lavori, del
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
PRECISAZIONI: se non si è in regime di ex D.P.R. 494/96, non serve il PSC, ma se ci sono rischi aggiuntivi da interferenze, la Stazione Appaltante è obbligata a redigere il DUVRI e consegnarne copia alla ditta appaltatrice (la Cooperativa) la quale a sua volta la consegna all’impresa assegnataria che ne deve tener conto nella redazione del PSS e del POS. Resta inteso che di fatto il PSS coincide con il POS indipendentemente dal fatto che esista o meno il DUVRI.
8.3 La mancata restituzione della Lettera di Assegnazione previa diffida ad adempiere da parte della Cooperativa, comporta la possibilità per la Cooperativa, di procedere alla revoca della assegnazione trattenendo quanto eventualmente eseguito dalla impresa assegnataria senza obbligo di corresponsione di remunerazione da parte della Cooperativa.
ART. 9 – OBBLIGHI ED ONERI DEI SOCI ASSEGNATARI DEI LAVORI
9.1 L’impresa assegnataria si obbliga ad eseguire i lavori garantendo, anche da parte di chiunque a essa interessato, la piena e completa osservanza ed il rispetto:
a) regolare esecuzione delle opere;
b) di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali ivi comprese le prescrizioni tecniche, così come contenute e richiamate nel Contratto;
c) di tutte le disposizioni e prescrizioni emanate e da emanare da parte del committente, nonché da parte di ogni competente Autorità od organo amministrativo;
d) di tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti la normativa urbanistica, i rapporti di lavoro, quelli previdenziali, assicurativi e contributivi, il trattamento economico e normativo dei lavoratori e la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, nonché i contratti collettivi, facendo salva la Cooperativa da ogni conseguenza eventualmente derivante dal mancato rispetto di tale obbligo in particolare osservando quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
e) di tutte le disposizioni contenute in Contratto o emanate dalla Direzione Lavori, comunque riflettenti l’applicazione di norme di previdenza e prudenza atte a scongiurare infortuni o sinistri con conseguenti danni a dipendenti e a terzi;
f) di ogni norma afferente l’esecuzione delle opere pubbliche, ivi compresa la puntuale osservanza delle Leggi 646/82, D. Lgs. 163/06, D.Lgs. 81/2008 e loro successive modifiche ed integrazioni.
9.2 L’impresa assegnataria in particolare:
1) si impegna a curare direttamente nei tempi richiesti, la predisposizione della documentazione prevista ai sensi di legge e richiesta dalla committenza ai fini antimafia per formalizzare l’aggiudicazione dell’appalto e a trasmettere detta documentazione alla Cooperativa, al fine di consentire alla stessa di procedere alla stipula del Contratto;
2) provvederà ad eseguire il lavoro a perfetta regola d’arte ed esclusivamente con l’impiego di maestranze alle dipendenze della propria impresa o compatibilmente con le caratteristiche tecnico-economiche della commessa acquisita con la collaborazione di altre imprese socie della Cooperativa;
3) si impegna a non dare corso a contratti di subappalto o cottimo o fornitura con messa in opera o noli a caldo di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/06 s.m.i. per le opere di propria competenza, se non dopo aver ricevuto dalla Cooperativa copia dell’ottenimento della prescritta autorizzazione da parte della stazione appaltante, garantendo il rispetto e/o l’accertamento della sussistenza delle condizioni tutte di cui alle norme in materia di appalti pubblici. Sarà cura dell’impresa interessata ad un appalto, comunicare già in fase di gara/formulazione dell’offerta, alla Cooperativa, la eventuale futura necessità di ricorrere al subappalto di opere attinenti l’appalto stesso, per permettere alla Cooperativa di ottemperare alle prescrizioni di gara. L’impresa curerà nei tempi richiesti la predisposizione da parte dell’impresa subappaltatrice della documentazione richiesta ai sensi di legge e la trasmissione di detta documentazione alla Cooperativa, al fine di consentire alla stessa di procedere alla domanda e all’ottenimento della prescritta autorizzazione. L’impresa assegnataria è tenuta alla predisposizione e gestione diretta del contratto di subappalto manlevando la Cooperativa da eventuali contestazioni che potessero insorgere.
In materia di subappalto l’impresa assegnataria assume, in via esclusiva, la qualità di committente-appaltante nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori e degli istituti previdenziali (INAIL – INPS - Cassa Edile) e, conseguentemente, assume in via esclusiva ogni responsabilità prevista dalla normativa vigente e di futura emanazione (art. 1676 c.c., art. 29 D.Lgs. 276/03, artt. 35 e 35 bis legge 248/06, art. 118 D.Lgs. 163/06, art. 26 D.Lgs. 81/08), con espressa esclusione di ogni e qualsiasi
responsabilità concorrente, solidale o alternativa in capo alla Cooperativa. Fermo restando quanto sopra la socia assegnataria si obbliga comunque a manlevare integralmente la Cooperativa da ogni e qualsiasi pretesa azionata nei suoi confronti dai suddetti dipendenti e/o enti previdenziali;
4) ha l’obbligo, sui materiali da impiegare nella commessa acquisita tramite la Cooperativa, di concedere il diritto di opzione sull’acquisto al servizio approvvigionamento di C.I.I.C.A.I. SCC di Ravenna, con le modalità indicate in apposita procedura formulata dal Consiglio di Amministrazione;
5) predisporrà, a propria cura e spese, il Piano Operativo della Sicurezza (POS), il PSS quando è richiesto dalle norme vigenti e le eventuali modifiche ed integrazioni al (PSC), avendo cura di indicare quale intestatario dell’appalto la Cooperativa, e di fornirne due copie alla Cooperativa stessa, la quale dovrà consegnarne una alla committenza da allegare al Contratto. Inoltre l’impresa assegnataria avrà cura di depositarne ulteriore copia del PSS e del POS presso il cantiere ove avranno luogo i lavori assegnati, a disposizione di eventuali controlli da parte degli organi preposti, e curerà tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute curando comunque che le attività in cantiere siano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2008; nell’ipotesi di appalti per i quali non sia prevista la redazione del piano operativo della sicurezza, predisporrà a propria cura e spese documento finalizzato alla prevenzione dei rischi avente il contenuto del suddetto piano, per quanto compatibile.
6) provvederà alla denuncia agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), Assicurativi ed Infortunistici, del lavoro assegnatole e alla trasmissione della documentazione relativa ai committenti, prima dell’inizio dei lavori assicurando comunque l’esatta osservanza delle disposizioni normative in materia vigenti nel luogo in cui viene eseguita l’opera o il servizio. Essa curerà inoltre la periodica trasmissione alla Cooperativa, della documentazione relativa al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, con le modalità indicate in apposita procedura formulata dal Consiglio di Amministrazione;
7) provvederà, a propria cura e spese, ad assicurare in modo idoneo rispetto ai potenziali rischi l’attività di cantiere sulla responsabilità civile per danni che dovessero derivare a propri dipendenti o terzi durante l’esecuzione dei lavori assegnati.
A tal fine il Consiglio d’Amministrazione potrà provvedere, nella delibera di assegnazione dei lavori, ad indicare l’importo del massimale unico della assicurazione a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i dipendenti o terzi comunque il massimale dovrà essere congruo in relazione alla importanza e difficoltà del lavoro assegnato. La mancata stipulazione delle polizze assicurative costituisce motivo di revoca della assegnazione e potrà essere valutato dalla Cooperativa quale comportamento ai fini della sua esclusione. Qualora il Committente dovesse richiedere la stipulazione delle assicurazioni direttamente da parte della Cooperativa, le spese e gli oneri relativi saranno comunque addebitati alla impresa associata con le modalità previste al titolo V;
8) la gestione dei rapporti contrattuali con la committenza, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, relativi alla opera assegnata alla impresa sarà tenuta esclusivamente dalla Cooperativa, obbligandosi l’impresa a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli organi della Cooperativa affinché si ottengano i migliori risultati nel rapporto “Cooperativa – Committente”;
9) provvederà a predisporre a propria cura e spese e all’esposizione del cartello di cantiere nel quale menzionare come appaltatrice la Cooperativa, oltre che la propria ditta in qualità di assegnataria esecutrice dei lavori ed eventuali ditte subappaltatrici. Provvederà inoltre, sempre a propria cura e spese, alla esposizione della segnaletica antinfortunistica, e di ogni altra indicazione prevista dalle leggi o richieste dai documenti contrattuali;
10) provvederà a far tenere dai propri dipendenti, sul luogo del lavoro, un contegno che non arrechi danno direttamente o indirettamente all’immagine o al regolare funzionamento della Cooperativa;
11) con riferimento alle questioni che dovessero insorgere relativamente all’esecuzione del contratto provvederà ad attenersi alle direttive del Direttore Tecnico della Cooperativa di cui al seguente art. 14.2;
12) qualora in uno stesso cantiere siano presenti più soci assegnatari dei lavori, di regola e salva diversa determinazione della Direzione Generale della Cooperativa, per i problemi inerenti la programmazione ed esecuzione dei lavori, si deve fare riferimento al Direttore di Cantiere indicato in atti dalla impresa socia cui sia stata assegnata la quota di lavori maggiore il quale dovrà attenersi alle direttive del Direttore Tecnico della Cooperativa, che terrà i contatti con la D.L. della
Committenza e con gli uffici della Cooperativa, restando inteso che, per quanto concerne la funzione di coordinamento in materia di sicurezza, questa resta in capo alle imprese assegnatarie così come previsto dal successivo art. 10
PRECISAZIONI: Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, chiunque coordini personale in cantiere, a qualsiasi livello, è responsabile della sicurezza dei propri sottoposti.
13) provvederà ad attenersi agli obblighi derivanti dall’adozione di un sistema di gestione della qualità e di eventuali altri sistemi di gestione od organizzazione da parte della Cooperativa, impegnandosi altresì a fornire la documentazione richiesta dalle procedure compilata in ogni sua parte e i dati necessari al mantenimento sotto controllo del cantiere con particolare attenzione alle informazioni richieste dal Responsabile Qualità concernenti il “piano di qualità della commessa” e il “piano di controllo della qualità della commessa”.
14) Ogni impresa assegnataria, per le attività eseguite nell’ambito del rapporto associativo, è obbligata ad osservare i principi contenuti nel Codice Etico della Coopertiva.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico della Cooperativa costituisce causa di revoca dei lavori assegnati.
9.3 Il socio assegnatario dei lavori è tenuto, inoltre, al rigoroso rispetto degli eventuali ulteriori impegni assunti con la sottoscrizione della lettera di assegnazione di cui al precedente art. 8.
9.4 Ogni eventuale infrazione alle disposizioni contenute o richiamate dal presente art. 9, ritorna ad esclusivo carico della/e impresa/e assegnataria/e e dei suoi rappresentanti con piena liberazione della Cooperativa la quale potrà valutarlo sia ai fini del rapporto mutualistico che di quello sociale.
ART. 10 – SALUTE E SICUREZZA
La Cooperativa è totalmente estranea alla fase esecutiva dei lavori assegnati alle imprese consorziate e, conseguentemente, in relazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le imprese assegnatarie assumono ad ogni effetto di legge la veste di datore di lavoro e/o di impresa affidataria, con assunzione di ogni conseguente obbligo di legge inerente la cura e predisposizione di tutto quanto utile e necessario per la miglior prevenzione degli infortuni, per la corretta igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e di eventuali terzi sul luogo di
lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.
La impresa assegnataria è da intendersi pertanto quale unica ed esclusiva responsabile in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità, concorrente, solidale o alternativa in capo al Consorzio.
La impresa assegnataria dovrà pertanto:
− disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla normativa vigente e da quella di futura emanazione in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza sul lavoro, di salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ed, in particolare, dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose;
− predisporre il piano operativo di sicurezza e curare, tramite la propria organizzazione, tutti gli adempimenti ed obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente e da quella di futura emanazione in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili; nell’ipotesi di appalti per i quali non sia prevista la redazione del piano operativo della sicurezza, predisporre a propria cura e spese documento finalizzato alla prevenzione dei rischi avente il contenuto del suddetto piano, per quanto compatibile.
− nominare, per ogni singolo lavoro ricevuto in assegnazione, il Dirigente responsabile o i Dirigenti responsabili in materia di salute e sicurezza ai sensi del successivo art. 14 conferendogli apposito incarico scritto contenente autonomo potere decisionale e di spesa. L’incarico di Dirigente responsabile in materia di sicurezza potrà essere conferito allo stesso soggetto incaricato quale Direttore di Cantiere ai sensi del successivo art. 14.3 Detto ruolo potrà altresì essere svolto anche dal legale rappresentante dell’assegnataria quale datore di lavoro ove lo stesso possieda i relativi requisiti di ordine tecnico professionale;
− fermo restando quanto sopra, in caso di assegnazione a più consorziate, le stesse individuano in accordo tra loro l’impresa affidataria dei lavori ai sensi dell’Art.89 lett. i) del D.Lgs. 81/2008; tale individuazione dovrà essere espressamente accettata dalla suddetta affidataria e dalle imprese assegnatarie, nella “Dichiarazione di accettazione partecipazione alla gara tramite Ar.Co. Lavori”
prevista dal Sistema Gestione Qualità della Cooperativa, e successivamente confermata all’atto dell’eventuale successiva assegnazione. La mancata indicazione e accettazione dell’impresa affidataria comporta l’impossibilità di procedere con l’assegnazione dei lavori o la revoca della stessa in caso di lavori eventualmente già assegnati;
− nominare, per ogni singolo lavoro ricevuto in assegnazione, ai sensi del successivo art. 14 il Preposto o i Preposti in materia di salute e sicurezza conferendogli apposito incarico scritto adeguato alle funzioni assegnategli.
ART. 11 – SANZIONI
11.1. L’inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento unitamente a quanto più in generale previsto dallo Statuto Sociale, da altri regolamenti successivamente deliberati dall’Assemblea dei Soci ovvero dalle deliberazioni degli organi della Cooperativa legalmente prese, costituisce causa di applicazione delle sanzioni, ai sensi e nei modi di cui al successivo comma 11.4 e costituisce inadempimento grave valutabile ai sensi e per gli effetti di cui ad art. 1455 c.c.
11.2 La Cooperativa si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, controlli tecnici ed amministrativi sull’andamento e sull’esecuzione delle opere assunte e di adottare i provvedimenti risultanti opportuni, qualora si riscontrassero gravi deficienze nell’andamento e nell’esecuzione dei lavori assunti.
11.3 La/e impresa/e è/sono in ogni caso tenuta/e a mallevare la Cooperativa da tutti i danni o conseguenze negative che la medesima dovesse subire a causa di tali inosservanze.
11.4 Il Consiglio d’Amministrazione, assunte le opportune e necessarie informazioni nei confronti dei soci interessati, valuterà i provvedimenti da adottare in relazione all’entità delle inadempienze e alle circostanze che le accompagnano.
In relazione alla gravità dell’inosservanza accertata, il Consiglio d’Amministrazione potrà deliberare l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti:
a. richiamo inflitto per iscritto a mezzo lettera per le mancanze lievi;
b. richiamo inflitto per iscritto a mezzo lettera, da affiggersi in copia nella sede sociale, anche nei casi di recidiva delle mancanze di cui alla lettera a.;
c. applicazione di una ammenda a titolo di penale non eccedente l’importo pari al 10% del valore contrattuale;
d. la sospensione di tutti i pagamenti in corso, fino alla rimozione dell’inadempimento accertato;
e. la sospensione per un periodo non inferiore ad un anno dall’assegnazione di lavori da parte della Cooperativa;
f. la revoca dell’assegnazione dei lavori, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 11.6.;
g. l’esclusione dalla Cooperativa, con le modalità previste dall’art. 14 dello Statuto Sociale.
Il provvedimento sanzionatorio disposto dal Consiglio d’Amministrazione sarà comunicato al socio inadempiente a mezzo lettera raccomandata.
11.5 Qualora il socio non ritenesse giustificati i provvedimenti presi a suo carico dal Consiglio d’Amministrazione, potrà, salvo il caso previsto alla precedente lettera f, proporre reclamo al Collegio Arbitrale ai sensi dell’art. 42 dello Statuto Sociale, entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione, a pena di decadenza.
Il ricorso al Collegio Arbitrale non sospende l’esecutività della sanzione stabilita dal Consiglio d’Amministrazione .
11.6 Cause di revoca dell’assegnazione dei lavori:
Il Consiglio d’Amministrazione, oltre ai casi previsti dallo Statuto nonché dai precedenti articoli, può disporre la revoca dell’assegnazione dei lavori nei confronti dell’impresa/ e assegnataria/e, nei seguenti casi:
a. inadempimento delle obbligazioni disciplinate da contratti d’appalto, ovvero da qualsiasi disciplina convenzionale o legale regolante i rapporti con la committenza e facente carico alla Cooperativa, per lavori assegnati alla/e impresa/e;
b. inadempimento delle obbligazioni contrattuali facenti carico alla Cooperativa, per lavori assegnati all’impresa associata nei confronti dei coassuntori delle iniziative di cui agli scopi sociali della Cooperativa (ad es. all’interno di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi) ovvero ancora nel caso di inadempimento alle obbligazioni contributive o prestazionali direttamente od indirettamente facenti carico ad esse imprese, nei confronti degli organismi societari o consortili costituiti per l’esecuzione dei lavori assegnati;
c. assoggettamento o richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e/o liquidazione coatta amministrativa o semplice insolvenza dell’impresa associata.
E’ fatto espressamente obbligo alla impresa associata di denunciare agli organi consortili l’impossibilità, come la semplice difficoltà, di far fronte agli impegni assunti;
d. ogni caso di recesso, decadenza o esclusione o comunque di scioglimento del rapporto sociale della impresa associata dalla Cooperativa previsto dalla legge e/o dallo Statuto Sociale;
e. gravi inosservanza di quanto stabilito nel Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 nonché nel Sistema di Gestione Qualità che comporti contestazioni da parte del verificatore;
f. mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico della Cooperativa, nei casi ritenuti gravi dal Consiglio di amministrazione;
g. mancata indicazione o accettazione dell’impresa affidataria ai sensi dell’Art. 89 lett. i) del D.Lgs. 81/2008, nel caso di assegnazione di lavori a più imprese consorziate;
h. mancata riconsegna alla Cooperativa della Lettera di Assegnazione adeguatamente controfirmata, nei casi ritenuti gravi dal Consiglio di amministrazione;
i. mancata comunicazione alla Cooperativa dei nominativi di cui ai successivi art.li 14.3, 14.4, 14.5 nei casi ritenuti gravi dal Consiglio di amministrazione
j. mancata o inadeguata stipulazione di polizze volte ad assicurare l’attività di cantiere sulla responsabilità civile per danni che dovessero derivare a propri dipendenti o terzi durante l’esecuzione dei lavori assegnati. Tale inadempimento potrà essere valutato dal Consiglio di Amministrazione quale comportamento ai fini dell’esclusione della ditta associata;
k. violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dei rapporti di lavoro, nonché violazione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
l. false dichiarazioni rese dall’impresa alla Cooperativa in materia di requisiti generali e di regolarità contributiva-previdenziale;
m. irregolarità contributiva-previdenziale verificatesi durante l’esecuzione dei lavori oggetto di assegnazione;
n. mancata consegna alla Cooperativa della documentazione attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nei casi ritenuti gravi dal Consiglio di amministrazione;
o. consensualmente tra impresa e Cooperativa.
11.7 Definizione dei rapporti conseguenti alla revoca:
Il provvedimento di revoca è disposto dal Consiglio d’Amministrazione, ovvero dal Comitato Esecutivo se costituito e se a ciò espressamente delegato, e dovrà essere immediatamente comunicato al socio inadempiente.
Con tale deliberazione la Cooperativa può decidere di affidare la prosecuzione dei lavori ad altre imprese associate, alle stesse condizioni e patti contrattuali ovvero procedere all’esecuzione d’ufficio, sia direttamente, sia affidandola ad altre imprese associate.
L’adozione del provvedimento di revoca dell’assegnazione, autorizza la Cooperativa o persona/persone da essa delegate, ad accedere al cantiere e ad eseguire in detto cantiere le opere tutte necessarie sia al fine di evitare l’insorgere di danni sia ai fini di sicurezza fatta salva la ripetizione dei costi sostenuti dalla Cooperativa e salva la facoltà di trattenerli dalle somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo dalla Cooperativa alla impresa associata.
11.8 Salvo il caso di cui alla lettera m) dell’art. 11.6, per il quale potrà convenirsi diversamente, sarà nominato entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti da quello in cui l’impresa abbia avuto notizia della revoca, un Perito, di comune accordo tra la Cooperativa e l’impresa interessata. Il mancato accordo in ordine alla scelta del Perito entro il termine suddetto autorizza la Cooperativa a nominare, con effetto anche verso la impresa associata, il Perito nella persona del Presidente dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti, o persona da questi indicata, della Provincia ove ha sede l’opera oggetto di revoca .
11.9 Il Perito nominato, in apposita perizia, dovrà con la maggior solerzia possibile :
a. determinare l’esatta consistenza dei lavori eseguiti, valutando la conformità delle opere realizzate ai progetti, ai capitolati ed alle prescrizioni della Direzione Lavori, verificando la contabilità e apportando le rettifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie.
Consegnato l’elaborato di cui alla lettera che precede il Perito potrà:
b. quantificare gli eventuali oneri per il ripristino delle opere non conformemente eseguite;
c. valutare gli eventuali oneri derivanti dal mancato rispetto dei programmi per l’esecuzione delle opere (penali, blocchi di revisione prezzi, ecc.);
d. quantificare gli eventuali oneri per il riavvio del cantiere;
e. valutare gli oneri che presumibilmente dovrà sostenere il subentrante per la collaudazione delle opere realizzate;
f. determinare le spese e gli onorari tutti relativi al proprio ufficio.
11.10 Detta perizia avrà natura di perizia contrattuale avente efficacia di prova documentale nell’eventuale giudizio arbitrale che sarà promosso ai sensi dello Statuto della Cooperativa, sarà inviata, sia alla Cooperativa, sia all’impresa revocata. 11.11 Tutti gli oneri per la revoca dei lavori sono a carico dell’impresa revocata. In tal caso il Consiglio d’Amministrazione, assumerà tutte le iniziative inerenti e conseguenti la situazione determinatasi.
11.12 Qualora il verificarsi delle circostanze che determinano la revoca non impediscano, ovvero di fatto non abbiano impedito, l’ultimazione dei lavori, la Cooperativa potrà in ogni caso attivare le procedure di verifica mediante perizia di cui al presente articolo, che avranno identica efficacia anche in mancanza di formale revoca delle assegnazioni lavori.
11.13 Eventuali crediti della/e impresa/e non saranno da questa/e esigibili prima dell’approvazione del certificato di collaudo da parte del committente. E’ sempre salvo il diritto della Cooperativa di compensare gli eventuali crediti delle imprese associate con il proprio credito evidenziatosi nel complessivo rapporto intrattenuto con le imprese stesse.
ART. 12 – COMPITI DELLA COOPERATIVA
12.1 La Cooperativa ha il compito di prestare all’impresa assegnataria dei lavori tutta la propria assistenza tecnico-amministrativa, in particolare per quanto attiene:
a. la predisposizione del PSS o la trasmissione del PSC all’impresa/e assegnataria/ e;
b. la verifica della pianificazione dei lavori; qualora i lavori siano stati assegnati per l’esecuzione a più imprese associate, si provvederà a designare, nella Lettera di Assegnazione di cui al precedente art. 8, l’impresa assegnataria coordinatrice o referente, al fine di agevolare un costante collegamento con la direzione tecnica della Cooperativa e di operare come un’impresa omogenea nei confronti del committente. Salvo diversa determinazione, la impresa designata sarà quella cui sia stata assegnata la maggiore quantità di lavori. All’impresa assegnataria coordinatrice dovranno
rivolgersi per tutti gli incombenti, richieste e quant’altro dettagliatamente previsto, le altre imprese assegnatarie;
c. la direzione della commessa, se richiesto;
d. all’assistenza nell’acquisto dei materiali, siano essi acquistati per tramite della Cooperativa o direttamente dalle imprese associate, e nel controllo della loro rispondenza alle specifiche richieste nei capitolati e negli elaborati tecnici, se richiesto;
e. al controllo del rispetto del contratto da parte del committente con l’adozione di eventuali necessari provvedimenti ivi compresa la possibilità di sottoscrivere atti aggiuntivi, perizie e transazioni relative a riserve;
f. di curare gli incassi relativi ai lavori eseguiti dai propri associati, attivandosi per sollecitarne il pagamento presso il committente. Qualora il ritardo nel pagamento del corrispettivo, determinato dall’importo previsto nel Contratto, sia dovuto all’insolvenza del committente, ai sensi dell’art. 5 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, spetta alla Cooperativa l’iniziativa di promuovere, di comune accordo con il socio, presso le competenti autorità, l’eventuale dichiarazione di fallimento del committente.
12.2 Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per committenti assoggettabili al fallimento o ad altre procedure concorsuali, s’intendono i soggetti espressamente indicati nella legge fallimentare.
Qualora l’iniziativa di cui sopra sia stata già intrapresa da altri soggetti legittimati, la Cooperativa è tenuta ad inoltrare apposita domanda di ammissione al passivo del fallimento, secondo le modalità previste dagli organi della procedura.
La Cooperativa ha altresì la facoltà di aderire alle proposte di concordato giudiziali o stragiudiziali eventualmente formulate dai propri committenti.
Nell’ipotesi in cui il committente sia stato ammesso a procedura concorsuale, giudiziale o stragiudiziale, le imprese associate assegnatarie dei lavori, riceveranno il pagamento di quanto dovuto nella misura e nei termini stabiliti dagli organi della procedura, al netto delle spese sostenute dalla Cooperativa.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo le imprese associate dovranno tempestivamente inoltrare alla Cooperativa tutta la documentazione necessaria a dimostrazione dell’esistenza del credito, oltre alle somme necessarie alla Cooperativa per far valere il diritto alla riscossione.
ART. 13 – RECLAMI
13.1 Il socio assegnatario di un lavoro che ritenga di dover esprimere il proprio dissenso sull’operato del Direttore di Cantiere (nel caso in cui più imprese operino in uno stesso cantiere) o degli uffici della Cooperativa, può rivolgere reclamo scritto al Direttore della Cooperativa, che provvederà ad assumere tutte le informazioni e ad informare il Comitato Ristretto Lavori, se costituito, o il Consiglio di amministrazione, se richiestone.
Questo, assunte le informazioni eventualmente ritenute necessarie, promuoverà azioni o iniziative al fine di rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo o per chiarire gli eventuali malintesi.
13.2 In ogni caso il socio ha il diritto di conoscere, per iscritto, l’esito del reclamo presentato.
ART. 14 – DIREZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI
14.1 La conduzione dei lavori è in capo alla/e impresa/e assegnataria/e e, per essa/e alle persone dotate di idonei requisiti, da essa/e indicate entro 30 giorni dalla comunicazione dalla avvenuta assegnazione dei lavori, ma in ogni caso prima dell’effettivo inizio degli stessi i quali svolgeranno le funzioni loro assegnate con effetto verso il committente. Ferme restando le responsabilità della/e assegnataria/e per la buona e tempestiva esecuzione delle opere assegnate, la Direzione Lavori di cui al successivo punto 14.2, spetta di norma al Direttore Tecnico della Cooperativa. Il Direttore Tecnico della Cooperativa di norma è anche il responsabile della contabilità dei lavori di cui al punto 14.6.
L’impresa assegnataria nomina i soggetti deputati alla direzione e conduzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dai successivi punti 14.3, 14.4, 14.5: tali nomine dovranno aver forma scritta e recare l’accettazione degli incaricati i quali si obbligheranno anche ad agire nel rispetto del codice etico della Cooperativa. Nel caso in cui il Dirigente responsabile per la sicurezza sia il Legale rappresentante dell’assegnataria, la Cooperativa, dovrà ricevere apposita dichiarazione scritta contenente la esplicazione degli obblighi assunti e l’attestazione del possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico e professionale.
La esecuzione dei lavori potrà avere inizio solo dopo che gli incarichi saranno stati conferiti dalle assegnatarie e accettate dagli incaricati e comunicati alla Cooperativa.
La Cooperativa darà comunicazione ai committenti dei soggetti di cui sopra, specificandone la loro appartenenza o dipendenza alla impresa assegnataria.
14.2 Direzione Lavori.
Il Direttore Tecnico della Cooperativa:
a) deve essere un tecnico laureato o diplomato, considerata la natura dei lavori e tenuto conto di eventuali specifiche richieste del committente;
b) rappresenta il Consorzio per le questioni riguardanti la esecuzione del contratto.
14.3 Conduzione dei Lavori – Direttore di Cantiere Il Direttore di Cantiere:
a) deve essere un tecnico in possesso delle competenze tecniche e professionali necessarie , considerata la natura dei lavori e tenuto conto di eventuali specifiche richieste del committente, anche ai sensi della vigente normativa;
b) deve essere preferibilmente un dipendente della impresa assegnataria e, in ogni caso deve aver ricevuto dalla impresa assegnataria incarico recante il conferimento di adeguati poteri decisionali, di spesa e di intervento richiesti per la esecuzione delle opere;
c) è responsabile, per conto della impesa assegnataria, della condotta dei lavori e dell’esatta esecuzione dell’opera in tutti i suoi aspetti tecnico- esecutivi compresa la collaudabilità e, conseguentemente organizza, predispone e dirige tutte le attività necessarie alla esecuzione delle opere, garantendo la sua presenza in cantiere nel rispetto delle esigenze di conduzione e organizzazione del lavoro; garantisce altresì il rispetto di tutte le norme contrattuali, della esecuzione delle opere a regola d’arte, delle prescrizioni del progettista e/o direttore dei lavori della committenza;
d) assicura il rispetto di tutte le disposizioni legislative in tema di lotta alla delinquenza mafiosa (l. 13.9.1982 n. 646, l. 19.3.1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni) ed in genere in materia di affidamento in subappalto, cottimo e guardiania;
14.4 Il Dirigente responsabile della sicurezza Il Dirigente Responsabile della sicurezza:
a) deve essere un dipendente od incaricato della impresa assegnataria in
possesso delle competenze tecniche e professionali necessarie per garantire la tutela della salute e della sicurezza in cantiere;
b) deve disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla normativa vigente e da quella di futura emanazione in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza sul lavoro, di salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ed, in particolare, dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose;
c) deve disporre di autonomo potere decisionale e di spesa per l’adozione dei provvedimenti e di quant’altro necessario per tutelare la vita e la incolumità dei lavoratori e dei terzi e per garantire il più assoluto rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzione attualmente vigenti nonché di futura emanazione;
d) deve accettare apposito incarico scritto conferitogli dall’assegnataria, ai sensi della normativa vigente, previa verifica del possesso dei necessari requisiti.
14.5 Il Preposto alla sicurezza:
Il Preposto alla sicurezza:
a) deve essere un dipendente della impresa assegnataria e deve possedere le competenze tecniche e professionali previste dalla vigente legislazione;
b) vigila ed assicura il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro così come stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e da quelle di futura emanazione, dal contratto e dalle direttive aziendali, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
c) deve accettare apposito incarico scritto conferitogli dalla impresa assegnataria, ai sensi della normativa vigente, previa verifica del possesso dei necessari requisiti.
14.6 Responsabile della contabilità dei lavori.
La Cooperativa provvederà a nominare il Rappresentante dell’appaltatore per la firma degli atti contabili, che sarà incaricato di rappresentare la Cooperativa per la firma dei seguenti documenti contabili:
a) verbali consegna lavori;
b) verbali sospensione e ripresa lavori;
c) verbali ultimazione;
d) libretti delle misure;
e) registro di contabilità e buoni d’ordine;
f) richieste di proroga all’ultimazione lavori;
g) fornire norme e documentazione necessaria alla ordinaria conduzione dei cantieri.
Sono normalmente esclusi dalla delega i seguenti atti e quant’altro per legge spetta e compete ai soli rappresentanti legali della Cooperativa:
- contratto e successivi atti aggiuntivi o atti per nuovi prezzi transazioni;
- stato finale;
- verbale di collaudo dell’opera o certificato di regolare esecuzione;
- formulare, inserire, sottoscrivere riserve.
Il Rappresentante dell’appaltatore per la firma degli atti contabili ha l’obbligo di informare la Cooperativa ed averne autorizzazione, prima della firma degli atti per la firma dei quali è stato nominato, con particolare attenzione a quelli che possono comunque vincolare la Cooperativa. Deve inoltre far avere alla Cooperativa copia di tutta la documentazione così firmata.
14.7 L’impresa assegnataria, unitamente alla firma per ricevuta della assegnazione dei lavori, comunicherà i nominativi dei soggetti di cui ai punti 14.3, 14.4, 14.5 (Direttore di Cantiere, Dirigente Responsabile della sicurezza, Preposto alla sicurezza), nonché dell’Addetto Antincendio/Pronto soccorso, curando la contestuale accettazione dell’incarico da parte degli stessi.
Nell’eventualità che la Cooperativa abbia assunto unitamente ad altre imprese i lavori da assegnarsi (Ass. Temp. o Consorzi), è sempre fatta salva la facoltà della Cooperativa di disciplinare caso per caso le nomine e gli incarichi summenzionati.
14.8 Le figure professionali, di cui ai punti precedenti restano titolari di rapporti di lavoro o di contratti professionali esclusivamente nei confronti della impresa assegnataria la quale rimane l’unica ed esclusiva responsabile per il pagamento di ogni
e qualsiasi corrispettivo, retribuzione, costo e quant’altro dovuto per l’espletamento di tali incarichi .
ART. 15 – CONTROVERSIE
La/e impresa/e assegnataria/e sono obbligate a rimborsare alla Cooperativa le spese legali da essa sostenute con riferimento a controversie penali civili ed amministrative da essa promosse o coltivate in dipendenza dell’attività di assunzione dei lavori nonché della loro esecuzione.
TITOLO IV – RAPPORTI FINANZIARI TRA COOPERATIVA E IMPRESE ASSOCIATE
ART. 16 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI SUI LAVORI
16.1 Premessa
a. La Cooperativa, nell’ambito delle sue funzioni statutarie, acquisisce nel quadro di una programmazione preventivamente concordata, lavori da assegnare per la realizzazione, alle imprese associate, le quali con l’assegnazione assumono conseguentemente tutti i rischi e gli impegni imprenditoriali derivanti dai medesimi, ed in specie quelli di natura economica e finanziaria, ivi compresi quelli che gravano sulla Cooperativa per la partecipazione ad associazioni temporanee di imprese, consorzi e società consortili costituiti per l’acquisizione e/o l’esecuzione dei lavori e che richiedono per legge e per contratto vincolo di solidarietà tra i partecipanti e verso il committente.
b. Le imprese assegnatarie dei lavori sono tenute, fin dalla fase di studio, a programmarne la copertura finanziaria con mezzi propri o linee di credito reperite autonomamente in riferimento alle modalità di contabilizzazione e pagamento dei lavori.
c. Le imprese associate debbono ricavare dal loro equilibrio patrimoniale e finanziario la capacità di sostenere l’impegno derivante dalle acquisizioni; pertanto sono tenute a discutere preventivamente, con gli uffici consortili preposti, gli eventuali problemi relativi alla copertura finanziaria dei lavori.
d. Le imprese assegnatarie del lavoro, sono responsabili della puntuale e sollecitata redazione della contabilità e della trasmissione alla Cooperativa dei documenti relativi. In particolare dovranno curare per ogni lavoro assegnato:
d.1. la predisposizione degli stati di avanzamento dei lavori, su atti rilevati in cantiere, con la supervisione del Direttore Tecnico;
d.2. la redazione della contabilità finale con il committente;
d.3. eventuali revisioni prezzi;
d.4. assistenza al collaudo delle opere eseguite in contraddittorio con il committente. Nel caso in cui più imprese operino in uno stesso cantiere, sarà a cura del Direttore di Cantiere, nominato ai sensi del precedente art. 14.3, la relazione della contabilità finale per i singoli soci.
Relativamente alla gestione amministrativa dei lavori, resta pertanto affidata alla Cooperativa la sola parte formale non delegabile, salvo casi particolari per i quali la scelta della soluzione organizzativa più opportuna verrà assunta di comune accordo fra Cooperativa e imprese interessate.
16.2. Pagamenti in acconto e a saldo
I pagamenti relativi ai lavori assegnati alle imprese associate vengono effettuati secondo le modalità di seguito indicate:
a. Anticipi contrattuali.
Su richiesta dell’impresa interessata, il Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa può concedere interamente o parzialmente l’anticipazione erogata dall’ente appaltante dietro presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o di altra idonea garanzia.
Su specifica delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, l’anticipazione contrattuale può essere messa a disposizione della impresa richiedente senza rilascio di garanzia.
Le anticipazioni ottenute dall’ente appaltante e non erogate dalla Cooperativa alle imprese sono remunerate al tasso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Sulle anticipazioni che le imprese sono tenute a restituire, si applicano gli interessi dalla data dell’accreditamento alla data della restituzione, alle condizioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.
b. Pagamento dei lavori eseguiti.
L’impresa assegnataria dei lavori avrà diritto, per l’esecuzione degli stessi, ad un compenso di importo pari a quello corrisposto dal Committente alla Cooperativa.
I pagamenti dei lavori eseguiti vengono effettuati dalla Cooperativa alla/e impresa/e esecutrice/i, esclusivamente al momento del versamento dei corrispettivi da parte del Committente, nella identica misura di tale versamento, con valuta cinque giorni successivi a quella riconosciuta alla Cooperativa.
c. Pagamenti anticipati di lavori eseguiti.
Quando particolari circostanze lo giustifichino, le imprese assegnatarie dei lavori, possono presentare motivata richiesta scritta, in cui sia anche specificato lo stato dei rapporti in essere con i soci e lavoratori dipendenti, con gli istituti previdenziali, da documentarsi a richiesta della Cooperativa, al fine di ottenere pagamenti anticipati in acconto, sulla base dei lavori eseguiti e contabilizzati, come previsto da capitolato o da contratto.
La Cooperativa può, nei limiti della copertura finanziaria d’appalto, concedere acconti non superiori al 70% dei lavori eseguiti e risultanti dai certificati di pagamento lavori non ancora riscossi, al netto dell’anticipazione erogata ancora da recuperare. Eccezionalmente tali acconti possono concernere lavori in corso di contabilizzazione, documentati da certificazione sostitutiva e previo accertamento degli uffici tecnici della Cooperativa. In tal caso le deliberazioni debbono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione o, se vengono assunte in via d’urgenza dal Presidente e successivamente ratificate nella prima seduta consigliare. Trascorso un anno dal previsto pagamento o scaduti i termini contrattuali di collaudo, senza che la Cooperativa abbia incassato gli importi per i quali sono stati versati acconti alla impresa, quest’ultima è tenuta a restituirli fino al momento dell’incasso dalla stazione appaltante.
Tali pagamenti in acconto lasciano comunque impregiudicati i diritti della Cooperativa di rivalersi sulla impresa esecutrice per le eventuali trattenute o detrazioni effettuate dalla stazione appaltante sulla contabilità dei lavori in base al capitolato di appalto ed al contratto.
I pagamenti anticipati sopra descritti sono addebitati secondo le formalità ed al tasso previsto dal Consiglio d’Amministrazione.
d. Pagamento ritenute a garanzia.
I pagamenti ottenuti dalle stazioni appaltanti riferiti a ritenute a garanzia svincolate dietro presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, possono essere liquidati alle imprese esecutrici al momento dell’incasso o al momento della approvazione del collaudo o atto analogo, a giudizio insindacabile della Cooperativa, tenendo conto dell’insieme dei rapporti in essere con le imprese associate.
e. E’ sempre fatto salvo il diritto della Cooperativa di compensare gli eventuali crediti delle imprese socie con il proprio credito evidenziatosi nel complessivo rapporto intrattenuto.
16.3. Cauzioni e fideiussioni.
Per partecipare a gare ed per l’assunzione di appalti, la Cooperativa, entro i tempi operativi necessari, e fatta salva la disponibilità di fido, si attiverà per istruire la pratica di cauzione provvisoria o definitiva, di fideiussione per anticipazione, di svincolo ritenute e le relative modalità, con i costi delle medesime e gli oneri relativi.
Se specificatamente richiesto dalla committenza, la Cooperativa si attiverà inoltre per stipulare specifica polizza assicurativa “all-risk “ e/o polizza indennitaria decennale sostitutiva della polizza “RCT”.
Tali costi saranno addebitati alla impresa interessata.
16.4. Resta infine inteso tra le parti che l’intervento della Cooperativa per pagamenti ed assistenza finanziaria è regolato da quanto previsto ai punti precedenti, e conseguentemente ad esso si uniformeranno i programmi di sviluppo delle imprese associate e le iniziative commerciali di acquisizione ed assegnazione lavori da parte della Cooperativa.
Gli impegni complessivi al netto delle operazioni garantite assunti dalla Cooperativa nei confronti della singola associata non dovranno superare il 100% dei crediti dalla stessa maturati per effetto della produzione contabilizzata ed esigibile sui lavori assegnatile.
Eventuali richieste di forme particolari ed eccezionali di intervento finanziario o di deroga al limite di cui al precedente comma devono essere esaminate e deliberate dal Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa, o dall’organo dallo stesso delegato, in rapporto all’impiego che ne deve fare l’impresa richiedente, alle garanzie che la stessa è in grado di offrire ed in ogni caso sono concesse a termine.
16.5. In caso di esecuzione di una commessa pubblica, i relativi pagamenti del Consorzio al socio assegnatario, nonché i pagamenti di tale socio ad eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo,
alla commessa pubblica, dovranno esseere effettuati nel rispetto degli obblighi posti dalla Legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari come interpretati dall’AVCP nelle proprie determine e risoluzioni.
Inoltre, la cessione, da parte del soci assegnatario, di un credito sorto nei confronti del Consorzio per l’esecuzione di una commessa pubblica, laddove tale cessione venga autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del consorzio stesso, dovrà avvenire nel rispetto dei medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge sopra citata.
TITOLO V - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI CONSORTILI
ART. 17 – CONTRIBUZIONI
17.1 La Cooperativa, nell’espletamento delle sue funzioni statutarie, svolge attività di promozione commerciale allo scopo di acquisire lavori da assegnare, per la realizzazione, alle imprese associate o di permettere alle stesse l’acquisizione diretta di lavori.
La Cooperativa, nell’ambito dell’attività svolta sul territorio nazionale esplica inoltre una funzione di promozione generale e di rappresentanza a favore delle proprie associate.
17.2 Ciascun socio dovrà contribuire alle spese e agli oneri per l’organizzazione, l’amministrazione, la gestione della Cooperativa e per il conseguimento dei fini sociali versando, a tal fine, i contributi per le spese generali previsti dall’art. 37 dello Statuto Sociale.
In particolare le imprese associate sono tenute a versare alla Cooperativa, per le prestazioni dei servizi svolti nell’esercizio della sua attività, i contributi di acquisizione lavori e gli altri contributi come di seguito indicati:
a. Il contributo di acquisizione lavori , è dovuto da ciascuno dei soci assegnatari dei lavori, con le modalità e nei termini stabiliti, in via preventiva, dal Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione dei programmi di attività e dei piani finanziari della Cooperativa, per tutti i lavori per i quali la Cooperativa ha svolto attività di promozione commerciale o rappresentanza, sia nel caso che il lavoro sia stato assunto dalla Cooperativa, sia nel caso di acquisizione diretta da parte della impresa associata.
b. Il Consiglio di Amministrazione può applicare particolari contribuzioni che possono essere richieste in seguito a specifici accordi, protocolli o convenzioni sottoscritti con enti, organizzazioni territoriali e settoriali, ovvero con terzi e che siano finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale o a specifiche iniziative o programmi di interesse cooperativistico.
17.3 Oltre a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione determina l’entità dei contributi distinguendo tra le diverse tipologie di assegnazione di cui al punto 7.2 del presente Regolamento, uniformandosi di massima ai seguenti criteri:
a) contributo per assegnazione ORDINARIA di cui all’art.7.2.a: in percentuale sull'intero prezzo del contratto acquisito ed assegnato al socio;
b) contributo per assegnazione ASSISTITA di cui all’art.7.2.b: contributo per assegnazione l’ordinaria di cui alla precedente lettera a) oltre ad un contributo commisurato alla entità e natura dei servizi, secondo il tariffario approvato periodicamente dal Consiglio di Amministrazione;
c) contributo per assegnazione DIRETTA O PARZIALMENTE ASSISTITA di cui all’art.7.2.c: determinato di volta in volta in ragione della entità della fase lavorativa o della prestazione assegnata, e difficoltà della stessa.
17.4 Nel caso di revoca dei lavori ad una o più imprese assegnatarie, il Consiglio di Amministrazione o l’organo dallo stesso delegato, potrà richiedere alla/e impresa/e subentrante/i, quale condizioni per il subentro, di corrispondere un contributo straordinario a fronte dei rischi derivanti alla Cooperativa dalla intervenuta revoca dei lavori. L’entità di detto contributo verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione o dall’organo dallo stesso delegato, tenuto conto dei rischi connessi alla revoca di tutti i lavori, nonché in relazione all’importanza ed al valore della singola commessa da portare a termine, all’importo dei lavori da eseguire ed al margine atteso di redditività.
17.5 L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
a) erogazione diretta;
b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra il Consorzio e il singolo socio.
L’importo da destinare a ristorno deliberato dall’Assemblea, sarà ripartito tra i soci proporzionalmente al compenso tecnico addebitato agli stessi durante l’esercizio.
ART. 18 – SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE A GARE D’APPALTO
18.1 Spese a carico della Cooperativa
La Cooperativa è tenuta al pagamento delle spese necessarie per l’ammissione e partecipazione a gare d’appalto, prequalifiche, licitazioni, trattative private andate perse o dalle quali è stata esclusa, cui ha deciso di partecipare d’ufficio.
Sono inoltre a carico della Cooperativa le spese per il funzionamento degli uffici consortili che prestano la loro attività a favore delle imprese assegnatarie dei lavori.
18.2 Spese a carico del socio
Le imprese associate sono tenute al rimborso di tutti gli oneri e le prestazioni di servizi sostenuti per partecipare ad iniziative promozionali o progettuali alle quali siano state finalizzate, in sede di programmazione delle attività, singolarmente o per gruppi. Sono altresì tenute al rimborso di tutti gli oneri che saranno sostenuti per effetto della assegnazione ed esecuzione del lavoro. In particolare sono a carico delle imprese assegnatarie dei lavori:
a. le spese per la partecipazione a prequalifiche, gare d’appalto, licitazioni, trattative private conseguentemente alle quali siano risultate assegnatarie dei relativi lavori, oltreché le spese per la partecipazione a prequalifiche, gare d’appalto, licitazioni private alle quali abbiano manifestato l’interesse di far partecipare la Cooperativa, indipendentemente dal loro esito o da esclusione per cause non imputabili alla tecnostruttura della Cooperativa;
b. le spese per copie del capitolato, elenco prezzi, disegni ed elaborati in genere e loro reperimento;
c. le spese contrattuali;
d. le marche da bollo eventualmente richieste per verbali di consegna, sospensione, ripresa, ultimazione, regolare esecuzione dei lavori ecc. e nei registri di contabilità;
e. le spese per la fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Cooperativa relativamente all’anticipazione sul prezzo contrattuale dei lavori, se concessa dal committente;
f. le spese per la fideiussione bancaria, assicurativa o garanzia equivalente per lo svincolo anticipato delle trattenute di garanzia sulle opere;
g. le spese per la cartellonistica di cantiere;
h. le spese relative all’impianto e la gestione del cantiere previste dal capitolato e comunque necessarie per la buona conduzione del cantiere stesso;
i. le spese per eventuali polizze assicurative espressamente richieste dalla committenza.
Nel caso della suddivisione del lavoro tra più soci, le spese verranno addebitate per competenza, le spese relative a impianti di utilizzazione comune (cantiere, cartellonistica, contrattuali, ecc.) saranno ripartite percentualmente in base al valore dei lavori assegnati a ciascuno dei soci.
I contributi determinati con le modalità previste all’art. 17.3 non sono comprensivi di oneri promozionali suppletivi dovuti ad organismi consortili o cooperativi nazionali.
18.3 Controlli e verifiche.
Gli uffici consortili preposti potranno eseguire i controlli che riterranno opportuni allo scopo di verificare l’esatto adempimento degli obblighi contributivi. Dietro richiesta, le ditte associate sono tenute a produrre tutte le informazioni necessarie riguardanti la contabilità dei lavori.
TITOLO VI – OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO INTERNO
ART. 19 – EFFETTO
Il presente Regolamento ha effetto dal 25/05/2011 e si applica ai lavori ed estensioni di contratti acquisiti, a partire da tale data.
Per i lavori acquisiti in data antecedente al 25/05/2011 va applicato in tutte le sue disposizioni il Regolamento precedentemente in vigore.