PRIAMO
PRIAMO
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI
Iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 139
STATUTO
Approvato dal CdA il 25 febbraio 2022
XXXXXX si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Statuto.
FONDO PENSIONE PRIAMO STATUTO
INDICE
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del Fondo
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 - Presidente
Art. 23 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 26 - Direttore generale
Art. 27 - Funzioni fondamentali
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 28 - Incarichi di gestione
Art. 29 - Depositario
Art. 30 - Conflitti di interesse
Art. 31 - Gestione amministrativa
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 34 - Modalità di adesione
Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari Art. 36 - Comunicazioni e reclami
PARTE VI – NORME FINALI
Art. 37 - Modifica dello Statuto
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 39 - Rinvio
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
1. È costituito il "Fondo Pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini", in forma abbreviata "Fondo pensione PRIAMO" (di seguito "Fondo") in attuazione:
- dell'accordo istitutivo sottoscritto in data 23 aprile 1998 tra ASSTRA (già FEDERTRASPORTI, FENIT) ed ANAV (già ANAC) e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI e successive modifiche e/o integrazioni (di seguito “Fonti istitutive”).
2. Il Fondo è altresì designato quale Fondo negoziale di riferimento per i lavoratori cui si applicano:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale (TPL-mobilità), già CCNL degli autoferrotranvieri - internavigatori, (TPL - mobilità), sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali che hanno stipulato la fonte istitutiva;
- il CCNL collettivo sottoscritto dalle XX.XX e datoriali che hanno stipulato la Fonte Istitutiva per i lavoratori addetti agli impianti del Trasporto a Fune;
- il CCNL sottoscritto dalle XX.XX e datoriali che hanno stipulato la Fonte Istitutiva per i lavoratori addetti all'attività di Noleggio autobus con conducente;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale marittimo;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA con apposito accordo sottoscritto in data 30 Maggio 2007, nel rispetto delle norme statutarie del Fondo;
- il CCNL dei settori della logistica, trasporto merci (CCNL 29.01.2005); agenzia marittime e raccomandatarie e mediatori marittimi (CCNL 22.04.2004); autoscuole e studi di consulenza automobilistica (CCNL 01.02.2001); porti (CCNL 26.07.2005); guardie ai fuochi (accordo OO. SS lavoratori – ANGAF del 11.06.2007); lavoratori del FASC; specifici accordi di adesione relativi agli addetti con contratti collettivi affini intesi quelli operanti nel settore funerario.
3. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l’adesione al Fondo,
c.d. “contributi contrattuali”. L’indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l’ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota informativa del Fondo.
4. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
5. Il Fondo ha sede in Roma.
6. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Art. 2 - Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 139.
Art. 3 - Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del Fondo
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
1. Sono destinatari del Fondo:
a) i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i contratti indicati all’art.1;
b) i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie il CCNL del Trasporto Pubblico Locale (TPL - Mobilità), le quali hanno emesso e/o adottato un contratto di lavoro per i propri dipendenti che prevede l'adesione volontaria alla forma di previdenziale complementare regolata dal presente Statuto, ivi compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ex Legge n. 300 del 02.05.1970, distaccati presso le predette organizzazioni firmatarie, per la durata del distacco;
c) i dipendenti delle imprese del settore affidatarie di servizi e attività complementari e/o ausiliari del ciclo produttivo del servizio di trasporto pubblico locale previa sottoscrizione di appositi accordi aziendali;
d) i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.
2. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
3. Sono associate al Fondo le imprese dalle quali i lavoratori destinatari del Fondo dipendono.
4. L’ adesione al Fondo può avvenire con le seguenti modalità:
a) mediante adesione esplicita;
b) tramite il tacito conferimento del Tfr;
c) mediante adesione contrattuale.
Art. 6 - Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. È previsto un comparto garantito destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale
conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base della nuova ripartizione fissata all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente.
Art. 7 - Spese
1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo “una tantum” in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell'aderente una quota associativa annuale stabilita in cifra fissa dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione.
b.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del singolo comparto.
c) spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;
c.2) in caso riscatto della posizione individuale;
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
e) spese relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
e.1) periodiche in cifra fissa per l’erogazione.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze tra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).
3. Nel caso di adesioni contrattuali di cui all’art. 5, comma 4, lett. c), la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l’aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.
4. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
5. È prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2 salvo diversa volontà degli stessi, ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
7. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, per qualsiasi causa permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'azienda e del lavoratore è rapportato alla retribuzione effettiva prevista per ciascuna causa.
9. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
10. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’aderente.
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell’art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX)” con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della XXXX l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di XXXX, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12, commi 5 e 6.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione deve necessariamente prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche, nonché i criteri da utilizzare per l'adeguamento delle rendite periodiche.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto 48 mesi;
d) riscattare, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto l'intera posizione individuale maturata con conseguente liquidazione in forma capitale delle prestazioni maturate, a condizione che non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche;
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX)”, la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La contribuzione contrattuale di cui all’art. 1, comma 3, non è dovuta in caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica. Il Fondo provvede, previa apposita richiesta da parte del Fondo negoziale territoriale di riferimento, al trasferimento delle posizioni alimentate unicamente dai contributi contrattuali, al fine di agevolare la ricongiunzione delle stesse alla posizione aperta presso il Fondo negoziale territoriale al quale i lavoratori abbiano già aderito.
Art. 13 - Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. La contribuzione contrattuale di cui all’art. 1, comma 2, non è dovuta in caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art. 14 - Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
a) l'Assemblea dei Delegati eletti dagli associati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente ed il Vice Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci.
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
1. L'Assemblea è formata da 60 (sessanta) componenti (di seguito "Delegati"), dei quali metà in rappresentanza dei lavoratori, metà in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti Istitutive.
2. La composizione dell'Assemblea può essere aumentata in relazione all'adesione dei settori di cui all'art. 1, fino ad un massimo di 90 (novanta) componenti dei quali metà eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e metà eletti in rappresentanza delle imprese associate, con liste separate, in base alle norme contenute nel Regolamento elettorale adottato dei soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva.
Tale adeguamento avrà luogo con il rinnovo quadriennale dell'Assemblea immediatamente successivo all'adesione dei settori affini. Della conseguente variazione nella composizione numerica dell'Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione della prima comunicazione periodica utile.
3. I Delegati restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.
4. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
a) elegge i componenti il Consiglio di amministrazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 18;
b) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;
c) delibera sulla eventuale revoca degli Amministratori e dei Sindaci;
d) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
e) approva il bilancio predisposto dal Consiglio di amministrazione secondo le istruzioni della Covip;
f) delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei rappresentanti, su articolata proposta del Collegio dei Sindaci, in merito alla attribuzione della funzione di revisione legale dei conti a soggetti esterni - revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze - nonché l’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti. Il mandato non può essere conferito alla stessa società per più di due periodi triennali consecutivi.
g) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, la quota delle contribuzioni di cui all'art. 7 da destinare a finanziamento dell'attività del Fondo;
h) determina l'eventuale compenso e/o rimborso spese degli Amministratori e dei Sindaci, su proposta del Consiglio di amministrazione;
i) delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione, in materia di indirizzi generali dell'attività del Fondo;
j) delibera su quant'altro ad essa demandato per legge ovvero dallo Statuto;
k) richiede pareri non vincolanti alla Consulta dei sottoscrittori della fonte istitutiva e prende atto, anche mediante apposita riunione, dei pareri emanati dalla predetta Consulta;
l) delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di amministrazione.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
a. delibera le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione con le procedure previste dal successivo art. 37;
b. delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo secondo quanto previsto dal successivo art. 38.
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'identificazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. In casi di particolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione a mezzo telegramma ovvero a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 5 componenti il Consiglio di amministrazione.
5. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei Delegati e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei rappresentanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 3/4 dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei delegati.
7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti. La delega non può essere conferita agli Amministratori, né ai Sindaci né ai dipendenti del Fondo e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due. La delega può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione. In ogni caso la delega deve essere conferita per iscritto ed i relativi documenti devono essere conservati dal Fondo.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal segretario nominato dal Presidente ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
9. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
11. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.
12. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare il diritto di intervento in Assemblea e la regolarità delle deleghe conferite ai Delegati.
Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 (dodici) componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: a) in attuazione del principio di pariteticità i componenti l'Assemblea, in rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, provvedono, disgiuntamente, alla nomina della propria metà dei Consiglieri sulla base delle rispettive liste elettorali; b) le liste elettorali sono composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili;
c) le liste elettorali sono presentate dalle parti istitutive o dai rappresentanti degli associati e devono essere sottoscritte da almeno 1/10 dei rappresentanti rispettivamente dei lavoratori e delle imprese;
d) la lista che ottiene un numero di voti pari ai 2/3 (due terzi) dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei Consiglieri di spettanza della relativa componente. Se nessuna lista ottiene tale quorum minimo, l'elezione viene ripetuta. Alla terza votazione ottiene la totalità dei Consiglieri di propria spettanza la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
e) ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista;
f) i Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle imprese associate costituiscono un organismo unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. La carica di Consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di Delegato e, ove si verifichi tale situazione, il Consigliere decade d'ufficio da quest'ultima carica. È altresì incompatibile la carica di Consigliere di amministrazione con quella di Direttore del Fondo e ove si verifichi tale situazione, il Consigliere che accetti l'incarico di Direttore del Fondo, decade dalla prima carica.
7. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora durante il mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione convoca entro 90 giorni l'Assemblea per provvedere alla sua sostituzione.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) elegge nel proprio ambito, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
b) convoca l'Assemblea, definisce il suo ordine del giorno e partecipa di diritto alle sue riunioni;
c) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
d) provvede alla gestione amministrativa del Fondo in conformità alle istruzioni della Covip;
e) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione, predispone il bilancio comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, redige la relazione ed il preventivo d’esercizio, secondo le istruzioni della Covip;
f) con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti, definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria, individua nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo e stipula le relative convenzioni;
g) individua, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti, il depositario e stipula la relativa convenzione secondo quanto previsto dal successivo art. 29;
h) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari e dà specifiche istruzioni al Presidente o ad altro amministratore all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo;
i) individua, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti, la società cui affidare la gestione dei servizi amministrativi del Fondo e stipula la relativa convenzione secondo quanto previsto dal successivo art. 31;
j) individua, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti, le compagnie di assicurazione cui affidare la erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari e stipula le relative convenzioni;
k) propone all'Assemblea l'importo della quota associativa annua da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo;
l) modifica la Nota informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla Covip;
m) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli associati in materia di andamento finanziario ed amministrativo del Fondo nel rispetto delle istruzioni al riguardo impartite dalla Covip;
n) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse e vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente pro-tempore;
o) ha la facoltà di proporre all'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti, le modifiche allo Statuto; apporta allo Statuto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di sopravvenute disposizioni normative, nonché disposizioni, istruzioni e indicazioni della Covip;
p) tiene i libri contabili del Fondo, in base alle istruzioni della Covip;
q) indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e convoca l'Assemblea neoeletta per il suo insediamento entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento elettorale;
r) nomina il Direttore Generale;
s) con apposita delibera, conferisce al Direttore Generale poteri aventi contenuto economico-finanziario da esercitarsi con firma singola, limitatamente ai casi che verranno regolati dalla delibera di conferimento;
t) in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l’obbligo di riferire alla Covip i provvedimenti ritenuti necessari;
u) predispone ed invia alla Consulta dei sottoscrittori della fonte istitutiva di cui al punto 8 della fonte istitutiva il bilancio e tutte le notizie e i dati che valuti opportuno segnalare alla stessa; inoltre richiede pareri non vincolanti alla consulta, relativamente a modifiche statutarie nonché nei casi di scioglimento del fondo e di grave crisi economica dello stesso.;
v) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna;
w) definisce la politica di remunerazione;
x) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
y) definisce i piani d’emergenza;
z) effettua la valutazione interna del rischio;
aa) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
bb) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; cc) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
dd) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione.
3. Per le delibere del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto le materie di cui al precedente comma
2 lettere f), g), j), è comunque necessaria la presenza di almeno quattro Amministratori, due in rappresentanza dei lavoratori associati e due in rappresentanza delle imprese associate, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) ad f) del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 108 del 2020.
Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio annuale, al bilancio di previsione, all'attività in corso, ai programmi gestionali ed alla esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni, quando lo Statuto non disponga diversamente, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Le convocazioni con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telex, telefax o mezzi informatici e telematici, da inviare ai componenti il Consiglio di amministrazione, ed ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno 10 giorni prima della data della riunione.
8. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o telegramma o mezzi informatici e telematici, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviare almeno 3 giorni prima della riunione.
9. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito seguire e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
10. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili.
Art. 22 - Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo inoltre:
a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione;
c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
d) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo;
e) tiene i rapporti con gli organi esterni e di vigilanza;
f) comunica alla Covip le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;
g) trasmette alla Covip ogni variazione della fonte istitutiva di cui al precedente art. 1 e dello Statuto unitamente ad una nota nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;
h) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
4. Il Presidente ha l'obbligo di riferire alla Covip, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
5. Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare una parte delle proprie funzioni al Vice Presidente e, di comune accordo con quest'ultimo, ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione.
6. In caso di impedimento o assenza del Presidente, quest’ultimo è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 23 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: per l'elezione si procede disgiuntamente mediante liste presentate dalle parti istitutive e sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei rappresentanti della relativa componente (lavoratori - imprese). Ciascuna lista contiene i nomi di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente; risultano eletti per ciascun ambito di rappresentanza (lavoratori e imprese) i revisori la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
3. La carica di componente del Collegio dei Sindaci, è incompatibile con quella di Delegato, di componente del Consiglio di amministrazione e con la posizione di dipendente del Fondo.
4. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
6. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
7. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
8. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
9. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
10. Il collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, tra i sindaci che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente del Fondo.
Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell’Assemblea. Il Collegio formula all’Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telex, fax o mezzi informatici e telematici e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità al Presidente spetta voto doppio.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. È consentita la partecipazione a distanza, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto verbale.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
Art. 26 - Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 27 - Funzioni fondamentali
1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 28 - Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
Art. 29 - Depositario
1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.
Art. 30 - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
Art. 31 - Gestione amministrativa
1. Al Fondo spetta curare la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 34 - Modalità di adesione
1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In presenza dei requisiti di partecipazione al Fondo nonché di domanda di adesione volontaria regolarmente compilata, l'associazione ha effetto dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione.
7. A seguito dell'accettazione della domanda di adesione del lavoratore risulta associata al Fondo anche l'impresa dalla quale il medesimo lavoratore dipende. Per effetto dell'adesione i lavoratori e le imprese dalle quali dipendono, sono obbligati al versamento dei contributi nella misura stabilita dalle norme contrattuali in vigore e sono altresì tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto.
8. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
9. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
10. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 36 - Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.
PARTE VI – NORME FINALI
Art. 37 - Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonchè di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all’art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 39 - Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.