Circ. n. 17853 L o r o S e d i
Roma, 16 febbraio 2004 Alle Aziende Associate Prot. n. 021/04/E.1.c/L.1.7.
Circ. n. 17853 L o r o S e d i
OGGETTO: Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004 per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento di cui agli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro.
L’11 febbraio è stato sottoscritto l’accordo interconfederale con il quale sono stati definiti gli elementi essenziali per consentire ai datori di lavoro, in tutti i comparti produttivi, una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal D.Lgs. n. 276/2003 di riforma del mercato del lavoro.
In base all’intesa raggiunta è pertanto possibile procedere alle assunzioni con contratto di inserimento/reinserimento.
L’accordo interconfederale ha efficacia transitoria fino a quando non sarà sostituito dall’apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli, come indicato dal D.Lgs. n. 276/2003.
Restano, quindi, pienamente validi gli accordi sulla materia già eventualmente stipulati a livello settoriale, territoriale, aziendale.
In premessa le parti confederali hanno ritenuto di poter indicare alcune linee guida da valere per la successiva contrattazione collettiva senza che questo, naturalmente, costituisca un obbligo a concludere intese su ciascuno dei temi indicati. In particolare le parti hanno convenuto che, in sede di contrattazione collettiva, può essere affrontato il tema dell’attribuzione del livello di inquadramento nel senso che lo stesso potrà essere determinato in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore.
La seconda indicazione riguarda il delicato tema del mantenimento in servizio dei lavoratori assunti con questa tipologia contrattuale. Le parti confederali ritengono che in sede di contrattazione collettiva potranno essere ricercate soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione che
dovessero essere emanati in materia e sui quali le parti, con nota a parte - inserita nell’accordo - sollecitano specifici interventi legislativi.
L’intesa individua inoltre gli elementi essenziali sia del contratto di lavoro, sia del necessario “progetto individuale di inserimento”, che deve essere specificamente indicato nel contratto; resta fermo che quanto stabilito con l’accordo interconfederale va ad integrarsi con le disposizioni di legge.
Gli elementi necessari del contratto sono:
la durata, da individuarsi ai sensi del successivo punto 5) dell’intesa; l’eventuale periodo di prova, da determinarsi ai sensi del punto 7);
l’orario di lavoro, da determinarsi in base al contratto collettivo applicato, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
la categoria di inquadramento del lavoratore, che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
Il progetto individuale di inserimento deve essere definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
In esso verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Relativamente a tale formazione, le parti hanno convenuto, al punto 6), che il progetto debba prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale.
In relazione, poi, ai singoli casi di inserimento/reinserimento il datore di lavoro - sin d’ora - e la contrattazione collettiva - successivamente - possono stabilire congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, la cui misura potrà essere stabilita in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Sempre in tema di formazione, le parti si sono, tra l’altro, riservate di verificare, nell’ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, la possibilità di sostenere anche progetti formativi per i contratti di reinserimento.
I punti 7) e 8) hanno definito aspetti di contenuto essenzialmente normativo.
Nel punto 7) sono stati individuati il periodo di prova ed il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro.
Nel caso venga previsto un periodo di prova, dovrà farsi riferimento al contratto collettivo applicato, considerando la categoria giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in inserimento/reinserimento.
Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro andrà disciplinato - per le imprese aderenti a Confindustria - secondo quanto previsto in materia dall’accordo interconfederale per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, da riproporzionare in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento, “e comunque non inferiore a settanta giorni”.
L’accordo 31 gennaio 1995 stipulato fra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, a fronte di un contratto di formazione e lavoro di durata di 24 mesi prevedeva (si veda il punto 7.4) la conservazione del posto per un periodo massimo di 120 giorni, in caso di “una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro”. Pertanto, per un contratto di inserimento di durata di diciotto mesi, la conservazione opererà per un periodo massimo di 90 giorni.
Se il contratto di inserimento prevede una durata di 15 mesi, la conservazione opererà per un periodo massimo di 75 giorni.
Se la durata del contratto di inserimento è di 9 mesi, il mero riproporzionamento determinerebbe un periodo di conservazione pari a 60 giorni; prevale in tal caso la clausola dell’accordo, che non consente termini di conservazione inferiori a 70 giorni.
La clausola di cui al punto 8) contiene pattuizioni mirate alla non discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Infine, la clausola di cui al punto 9) richiama, ulteriormente precisandola, la clausola di cui al punto 7.5 del citato accordo interconfederale in materia di contratti di formazione e lavoro, riconoscendo, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento nell’anzianità di servizio ai
fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o di istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere del tempo.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI
(Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx)
All.
VC/mb
Accordo interconfederale per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento
.Addì 11 febbraio 2004
Tra
CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFESERCENTI, ABI, ANIA, CONFSERVIZI, CONFETRA, LEGACOOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, UNCI, AGCI, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM, CONFEDERTECNICA, APLA
e
CGIL, CISL, UIL
premesso che:
⮚ con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli;
⮚ il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall'odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli;
⮚ con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione collettiva si affronti il tema dell’attribuzione del livello di inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore;
⮚ le parti in epigrafe – nell’intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento
sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti – convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia;
con le finalità ed alle condizioni descritte
si conviene sulle seguenti modalità
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/03 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
3. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
• la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5);
• l’eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 7);
• l’orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
• fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
4. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
5. Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
6. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Le parti in epigrafe definiranno tutti gli aspetti utili per formulare il parere da fornire, come legislativamente stabilito, ai Ministeri competenti ai fini dell’attuazione dell’art. 2, lett. i) in tema di “libretto formativo del cittadino”.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell’ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Le parti, infine, si riservano di verificare, nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, la possibilità di sostenere anche progetti formativi per i contratti di reinserimento.
7. Nel contratto di inserimento verrà altresì indicato:
• l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento;
• un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento, e comunque non inferiore a settanta giorni.
8. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
9. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere del tempo.
CONFINDUSTRIA CGIL
CONFCOMMERCIO
CONFAPI CISL
CONFESERCENTI
ABI UIL
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Roma, 11 febbraio 2004
Si trasmette l’allegato accordo interconfederale con il quale le parti sottoscrittrici hanno provveduto a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03.
In quest’ambito ed in attesa della riforma degli incentivi all’occupazione di cui alle iniziative legislative in atto, le parti, considerata la transitorietà del regime di agevolazioni previsto per i contratti di inserimento/reinserimento, convengono di prospettare congiuntamente al Governo l’opportunità di destinare specifiche misure di incentivazione per le assunzioni con contratti di inserimento/reinserimento, con particolare riguardo alle prospettive della occupazione delle donne.
Convengono altresì di proporre congiuntamente al Governo ulteriori misure di incentivazione finalizzate al mantenimento in servizio dei lavoratori assunti con detti contratti.
Con osservanza