destinati al collocamento di richiedenti l’asilo
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Accordo amministrativo concernente l'approntamento e l'esercizio
di alloggi dell’esercito
destinati al collocamento di richiedenti l’asilo
tra
il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
e
il Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
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1. Situazione iniziale
Negli ultimi mesi il numero delle domande d'asilo è fortemente aumentato.
Il DFGP/UFM non intende più attribuire ai Cantoni i richiedenti l'asilo la cui domanda ha scarse prospettive di essere accolta e che dovranno lasciare la Svizzera al più presto. In tal modo, la procedura sarà abbreviata e l'esecuzione del rimpatrio facilitata.
In seguito al numero sempre maggiore di domande d'asilo, le capacità di alloggio del DFGP/UFM non sono più sufficienti per conseguire l'auspicata accelerazione delle procedure e dei rimpatri. Per questo motivo, dalla primavera del 2011 il DDPS ha offerto al DFGP/UFM diversi alloggi dell’esercito per il collocamento di richiedenti l'asilo. Il DFGP/UFM era compe- tente per l'approntamento degli alloggi e per le trattative con i Cantoni e i Comuni.
Con decisione del 2 marzo 2012 il Consiglio federale ha assegnato al DDPS la competenza di approntare gli alloggi dell’esercito e ha attribuito il mandato di concludere al riguardo un accordo amministrativo tra il DFGP e il DDPS.
2. Base
La base dell'accordo è costituita dalla decisione del Consiglio federale del 2 marzo 2012.
3. Mandato
3.1 Mandato assegnato al DFGP/UFM
La Svizzera è tenuta ad accogliere, alloggiare e assistere tutti i richiedenti l'asilo. Il DFGP/UFM gestisce a tale scopo centri di registrazione e procedura nonché altri alloggi fe- derali. Per il proseguimento della procedura d'asilo i richiedenti l'asilo che non possono esse- re assistiti negli alloggi federali vengono attribuiti ai Cantoni.
Il DFGP/UFM ha il mandato di incrementare le capacità in materia di alloggi federali al fine di evitare, nonostante l'aumento delle domande d'asilo, di attribuire ai Cantoni determinate ca- tegorie di richiedenti l'asilo, accelerando la procedura e facilitando il rimpatrio di richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta in via definitiva.
3.2 Mandato assegnato al DDPS
Il DDPS sostiene il DFGP/UFM nel raggiungimento dei propri obiettivi, allestendo, confor- memente alla decisione del Consiglio federale del 2 marzo 2012, alloggi dell'esercito volti al collocamento di richiedenti l'asilo nonché assicurando e sostenendo l'esercizio tecnico.
4. Competenze
4.1 Competenze del DFGP/UFM
Il DFGP/UFM è responsabile dell'esercizio degli alloggi federali per i richiedenti l'asilo e provvede alla direzione di ciascun alloggio. Garantisce l'assistenza ai richiedenti l'asilo ed è responsabile di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza in relazione con l'esercizio degli alloggi per richiedenti l'asilo. Durante la fase d'esercizio è anche responsabile della cooperazione con i Cantoni e i Comuni (gruppo d'accompagnamento) e assicura l'informazione dell'opinio- ne pubblica.
4.2 Competenze del DDPS
Il DDPS mette a disposizione del DFGP/UFM alloggi per il collocamento dei richiedenti l'asilo nell'entità prevista dalla decisione del Consiglio federale del 2 marzo 2012. Ciò comprende:
• l'assunzione del ruolo di organo della costruzione e degli immobili secondo l'ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC);
• le trattative con i Cantoni e i Comuni (sino all'approntamento);
• l'approntamento edile, sempre che sia necessario all'utilizzo dell'alloggio per richiedenti l'asilo;
• l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni in materia di costruzioni e pianificazione del territorio;
• l’ottenimento dei necessari consensi di terzi;
• l'istruzione del personale del DFGP/UFM e dei suoi incaricati nelle questioni inerenti all’esercizio;
• la garanzia delle prestazioni di gestione durante la fase d'esercizio conformemente alla matrice quadro di delimitazione delle prestazioni e dei costi (in allegato);
• il ritiro e la rimessa in efficienza delle opere dopo la fase di utilizzo.
5. Cooperazione
Il DFGP/UFM e il DDPS designano ciascuno una persona competente per le questioni relati- ve agli alloggi. Queste s'incontrano regolarmente per uno scambio di informazioni e per la coordinazione.
Nella fase di approntamento, il DDPS si avvale della collaborazione del DFGP/UFM nella fase di approntamento per le trattative con i Cantoni e i Comuni. Il DFGP/UFM fornisce ap- poggio al DDPS in occasione delle trattative.
Durante la fase d'esercizio il DFGP/UFM è il primo organo di contatto nei confronti dei Can- toni e dei Comuni; il DDPS fornisce appoggio.
Il DDPS designa per ciascun alloggio un interlocutore per l'approntamento e l'esercizio tecni- co/infrastrutturale degli impianti. Il DFGP/UFM designa un responsabile dell'esercizio dell'al- loggio per richiedenti l'asilo. Entrambi collaborano su base partenariale per l'intera durata dell'azione.
Il responsabile del DFGP/UFM per l'alloggio costituisce unitamente al Comune interessato, al più tardi entro l'inizio dell’utilizzo dell'alloggio per richiedenti l'asilo, un gruppo d'accompa- gnamento, in cui sono rappresentati il Comune, il DDPS e altri interessati. In questo gruppo d'accompagnamento sarà possibile tematizzare problemi in relazione con l'utilizzo.
6. Informazione
Durante la fase dell'approntamento il DDPS è responsabile dell'informazione dell'opinione pubblica e delle autorità. Durante la fase d'esercizio la responsabilità informativa incombe al DFGP/UFM.
7. Costi
Il DDPS garantisce con i propri crediti i lavori edili di approntamento degli alloggi. I costi per le misure generali di riparazione e per le misure che comportano un miglioramento durevole per l'utilizzo militare degli alloggi della sostanza principale sono assunti dal DDPS. Ulteriori costi per ampliamenti e trasformazioni specifici al locatario e per arredamenti/apparecchi
speciali sono assunti dal DFGP/UFM. La ripartizione dei costi è disciplinata nell'accordo di locazione specifico all'opera. Il computo dei summenzionati costi di costruzione avviene me- diante ulteriore addebitamento con incidenza sul finanziamento tra DDPS/armasuisse e DFGP/UFM.
I costi d'esercizio in funzione dell’utilizzo sono computati al DFGP/UFM con incidenza sul finanziamento dal DDPS/Base logistica dell'esercito.
Nel 2012 i costi di locazione per l'utilizzo a tempo determinato degli alloggi per richiedenti l'asilo nella sostanza principale saranno assunti dal DDPS (computo delle prestazioni pre- ventivato in maniera ordinaria). Dal 1° gennaio 2013 i costi di locazione per tutti gli altri allog- gi per richiedenti l'asilo saranno computati dal DDPS/armasuisse al DFGP/UFM mediante computo delle prestazioni.
Le risorse supplementari necessarie per il 2012 in relazione con un ulteriore addebitamento con incidenza sul finanziamento dei costi di costruzione nonché dei costi d'esercizio in fun- zione dell'utilizzo devono essere sollecitate dal DFGP/UFM nel quadro della richiesta di cre- dito aggiuntivo II (senza anticipazione). Tenendo conto delle relative istruzioni e dello sca- denziario, entro il 10 luglio 2012 il DDPS allestisce all'attenzione del DFGP/UFM una pano- ramica dei costi supplementari massimi previsti per il 2012 derivanti dall'ulteriore addebita- mento con incidenza sul finanziamento.
8. Modifica dell'accordo amministrativo
Le modifiche al presente accordo necessitano per la loro validità della forma scritta e della firma delle parti.
Di comune intesa, il DDPS/SG-DDPS e il DFGP/UFM possono eseguire in qualsiasi momen- to un adeguamento scritto dell'allegato. Un simile adeguamento può avvenire senza che sia necessaria una modifica del presente accordo.
9. Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore con la firma e vige fino alla fine del 2013. Da quel momen- to dovrà essere pronto un nuovo accordo.
10. Allegato
La matrice quadro di delimitazione delle prestazioni e dei costi costituisce parte integrante del presente accordo amministrativo.
Il presente accordo è allestito e firmato in due esemplari.
Luogo e data: Luogo e data:
DIPARTIMENTO FEDERALE DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT
Consigliera federale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Consigliere federale Xxxx Xxxxxx
Allegato: matrice quadro di delimitazione delle prestazioni e dei costi del 12 giugno 2012