ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunica- zione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito
A. Lettera della Comunità europea
Egregio Signore,
Bruxelles, 13 aprile 2000.
desidero proporre, a nome della Comunità europea, il seguente impegno relativo all'estensione alla Svizzera (1) dell'utilizzo della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) per il nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS).
I. Le parti si conformeranno alle specifiche tecniche illustrate nei documenti elencati all'allegato della presente lettera, che sono stati trasmessi alla Svizzera, nonché ad ogni eventuale modifica che potrà essere introdotta in futuro nel quadro del progetto.
II. La Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: «Commissione») gestirà e svilupperà il sistema in conformità degli orientamenti elaborati nel comitato di politica doganale — gruppo di lavoro informatico — sottogruppo tecnico CCN/CSI (CPC-CWP — CCN/CSI) anche a nome dei paesi partner.
III. La parti rispetteranno le norme relative alla sicurezza generale stabilite nel quadro del progetto.
IV. Entro il 15 maggio 2000 la Svizzera pagherà i costi dell'installazione della CCN/CSI in base ai documenti giustificativi presentati dalla Commissione, conformemente alla convenzione da questa conclusa a tal fine con il subappaltatore.
V. Entro il 15 maggio 2000 la Svizzera pagherà le spese di funzionamento della rete sostenute dalla Commissione dalla data d'installazione dell'hardware e del software fino al 31 dicembre 1999.
VI. Il 15 maggio di ogni anno la Svizzera pagherà una somma forfettaria (90 000 EUR per il 2000) per le spese annuali di utilizzo della rete. La Commissione comunicherà ogni anno alla Svizzera entro il 31 luglio l'importo della somma forfettaria per l'anno seguente.
VII. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione procederà alla liquidazione dei conti relativi alle spese annuali di funzionamento in base all'importo già pagato e ai costi effettivamente addebitabili alla Svizzera e presenterà a quest'ultima un estratto conto. La Commissione calcolerà i costi effettivi in base alla sua relazione con il subappaltatore, il quale sarà scelto conformemente alle attuali procedure di aggiudicazione degli appalti. Il pagamento definitivo (saldo dei pagamenti) avverrà entro trenta giorni dalla presentazione dell'estratto conto. L'importo totale dovuto dalla Svizzera non eccederà di oltre il 20 % la somma forfettaria annua già pagata.
VIII. Parimenti agli Stati membri dell'Unione europea, la Svizzera sarà informata delle previsioni relative a tali costi nonché dei principali sviluppi della CCN/CSI che possano avere un impatto su tali costi.
IX. Entro il 15 maggio 2000 la Svizzera costituirà una riserva per imprevisti e sviluppi futuri pari a 40 000 EUR. La Commissione specificherà nell'estratto conto destinato alla Svizzera la quota dei costi da imputare alla riserva. Ogni anno entro il 15 maggio la Svizzera verserà nella riserva una somma corrispondente alle risorse effettivamente utilizzate l'anno precedente per gli imprevisti e gli sviluppi futuri.
X. Tutti i pagamenti sono da effettuarsi a favore della Commissione e, salvo diversa indicazione, si baseranno sull'estratto conto della Commissione, che indicherà le varie forniture di servizi, hardware e software pagabili entro sessanta giorni.
(1) Le due parti convengono che l'estensione dell'utilizzo della CCN/CSI alla Svizzera comprende anche il Principato del Liechtenstein, fintantoché quest'ultimo resta vincolato alla Svizzera da un accordo di unione doganale.
XI. Il presente accordo rimarrà in vigore finché le due parti sono parti contraenti alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. Entrambe le parti si riservano tuttavia la possibilità di modificare l'accordo di comune intesa.
XII. Qualora la Svizzera paghi gli importi previsti ai punti IV, V, VI, VII e IX in ritardo rispetto alle date indicate nei rispettivi punti, l'Unione europea potrà contabilizzare degli interessi sugli arretrati (al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea nelle operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie C, in vigore alla data prevista per il pagamento, maggiorato di un punto e mezzo). Lo stesso xxxxx sarà applicato ai pagamenti che effettuerà la Comunità.
Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Svizzera a quanto sopra esposto. Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.
A nome del Consiglio dell'Unione europea
ALLEGATO ALLO SCAMBIO DI LETTERE
DOCUMENTAZIONE ESTERNA CCN/CSI
ASPETTI GENERALI
21info_en | CCN/CSI — L'integrazione telematica nel settore delle dogane e delle imposte indirette (in inglese) |
21info_fr | CCN/CSI — L'integrazione telematica nel settore delle dogane e delle imposte indirette (in francese) |
Arap_101 | L'architettura delle applicazioni transeuropee |
Bnf104de | I vantaggi previsti dell'uso della CCN/CSI da parte delle applicazioni transeuropee della DG XXI (in tedesco) |
Bnf104en | I vantaggi previsti dell'uso della CCN/CSI da parte delle applicazioni transeuropee della DG XXI (in inglese) |
Bnf104fr | I vantaggi previsti dell'uso della CCN/CSI da parte delle applicazioni transeuropee della DG XXI (in francese) |
Lr092v08 | Descrizione dell'offerta CSI |
Lr155v01 | Descrizione del comportamento dinamico delle interazioni CCN/CSI |
Lst-rol-XXI-00 | Descrizione dei ruoli CCN/CSI |
Mathaeus-Dublin | Architettura e metodologia dei sistemi intracomunitari |
Pre-gen-XXI | CCN/CSI — Presentazione e guida alla lettura |
CCN/TC
Ccn_tc_sla_03 | CCN/TC — Accordo sul livello dei servizi |
Epm01 | CCN/TC — Manuale procedurale esterno |
Sqp_01 | CCN/TC — Piano di qualità del servizio |
SVILUPPO
Acg_03 | Guida alla configurazione dell'applicazione |
Prg_c_05 | Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio C) |
Prg_Cob_BS2000_03 | Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per BS2000) |
Prg_Cob_CICS_01 | Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per IBM) |
Prg_Cob_GCOS7_03 | Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per GCOS7) |
Prg_Cob_GCOS8_01 | Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per GCOS8) |
Ref_cd09 | Manuale di riferimento delle definizioni comuni (linguaggio C) |
Ref_Cob_cd01 | Manuale di riferimento delle definizioni comuni (linguaggio Cobol) |
Ref_Cob_cs01 | Manuale di riferimento CSI (linguaggio Cobol) |
Ref_Cob_gs01 | Manuale di riferimento GSS (linguaggio Cobol) |
Ref_Cob_hl01 | Manuale di riferimento HL (linguaggio Cobol) |
Ref_Cob_os01 | Manuale di riferimento OS (linguaggio Cobol) |
Ref_Cob_pr01 | Manuale di riferimento della presentazione (linguaggio Cobol) |
Ref_cs09 | Manuale di riferimento CSI (linguaggio C) |
Ref_er05 | Manuale di riferimento dei codici di errore |
Ref_gs03 | Manuale di riferimento GSS (linguaggio C) |
Ref_hl07 | Manuale di riferimento HL (linguaggio C) |
Ref_os01 | Manuale di riferimento OS (linguaggio C) |
Ref_pr07 | Manuale di riferimento della presentazione (linguaggio C) |
SICUREZZA
Pol-sec-XXI-01 | Politica generale di sicurezza CCN/CSI |
SPECIFICHE
Ad_07 | Progettazione dell'architettura |
Frs_03 | Specifiche dei requisiti |
Fss_05 | Specifiche funzionali di sistema |
Ovw_07 | Quadro generale del sistema |
FORMAZIONE
Tra-csi(mod1)-05.ppt | Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI |
Tra-csi(mod2)-05.ppt | Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio C) |
Tra-csi(mod3)-03.ppt | Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio C) |
Tra-csi_cob(mod2)-01.ppt | Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio Cobol) |
Tra-csi_cob(mod3)-01.ppt | Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio Cobol) |
B. Lettera della Svizzera
Xxxxxxx Xxxxxxx,
Xxxxx, 00 aprile 2000.
mi pregio di notificarLe il ricevimento della lettera relativa all'estensione alla Svizzera dell'utilizzo della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) per il transito, che recita come segue:
«desidero proporre, a nome della Comunità europea, il seguente impegno relativo all'estensione alla Svizzera (1) dell'utilizzo della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) per il nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS).
I. Le parti si conformeranno alle specifiche tecniche illustrate nei documenti elencati all'allegato della presente lettera, che sono stati trasmessi alla Svizzera, nonché ad ogni eventuale modifica che potrà essere introdotta in futuro nel quadro del progetto.
II. La Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: “Commissione”) gestirà e svilupperà il sistema in conformità degli orientamenti elaborati nel comitato di politica doganale — gruppo di lavoro informatico — sottogruppo tecnico CCN/CSI (CPC-CWP — CCN/CSI) anche a nome dei paesi partner.
III. Le parti rispetteranno le norme relative alla sicurezza generale stabilite nel quadro del progetto.
IV. Entro il 15 maggio 2000 la Svizzera pagherà i costi dell'installazione della CCN/CSI in base ai documenti giustificativi presentati dalla Commissione, conformemente alla convenzione da questa conclusa a tal fine con il subappaltatore.
V. Entro il 15 maggio 2000 la Svizzera pagherà le spese di funzionamento della rete sostenute dalla Commissione dalla data d'installazione dell'hardware e del software fino al 31 dicembre 1999.
VI. Il 15 maggio di ogni anno la Svizzera pagherà una somma forfettaria (90 000 EUR per il 2000) per le spese annuali di utilizzo della rete. La Commissione comunicherà ogni anno alla Svizzera entro il 31 luglio l'importo della somma forfettaria per l'anno seguente.
VII. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione procederà alla liquidazione dei conti relativi alle spese annuali di funzionamento in base all'importo già pagato e ai costi effettivamente addebitabili alla Svizzera e presenterà a quest'ultima un estratto conto. La Commissione calcolerà i costi effettivi in base alla sua relazione con il subappaltatore, il quale sarà scelto conformemente alle attuali procedure di aggiudicazione degli appalti. Il pagamento definitivo (saldo dei pagamenti) avverrà entro trenta giorni dalla presentazione dell'estratto conto. L'importo totale dovuto dalla Svizzera non eccederà comunque di oltre il 20 % la somma forfettaria annua già pagata.
VIII. Parimenti agli Stati membri dell'Unione europea, la Svizzera sarà informata delle previsioni relative a tali costi nonché dei principali sviluppi della CCN/CSI che possano avere un impatto su tali costi.
IX. Entro il 15 maggio 2000 la Svizzera costituirà una riserva per imprevisti e sviluppi futuri pari a 40 000 EUR. La Commissione specificherà nell'estratto conto destinato alla Svizzera la quota dei costi da imputare alla riserva. Ogni anno entro il 15 maggio la Svizzera verserà nella riserva una somma corrispondente alle risorse effettivamente utilizzate l'anno precedente per gli imprevisti e gli sviluppi futuri.
X. Tutti i pagamenti sono da effettuarsi a favore della Commissione e, salvo diversa indicazione, si baseranno sull'estratto conto della Commissione, che indicherà le varie forniture di servizi, hardware e software pagabili entro sessanta giorni.
(1) Le due parti convengono che l'estensione dell'utilizzo della CCN/CSI alla Svizzera comprende anche il Principato del Liechtenstein, fintantoché quest'ultimo resta vincolato alla Svizzera da un accordo di unione doganale.
XI. Il presente accordo rimarrà in vigore finché le due parti sono parti contraenti alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. Entrambe le parti si riservano tuttavia la possibilità di modificare l'accordo di comune intesa.
XII. Qualora la Svizzera paghi gli importi previsti ai punti IV, V, VI, VII e IX in ritardo rispetto alle date indicate nei rispettivi punti, l'Unione europea potrà contabilizzare degli interessi sugli arretrati (al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea nelle operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie C, in vigore alla data prevista per il pagamento, maggiorato di un punto e mezzo). Lo stesso xxxxx sarà applicato ai pagamenti che effettuerà la Comunità.
Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Svizzera a quanto sopra esposto.» Mi pregio di confermare l'accordo della Svizzera sul contenuto di questa lettera.
Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.
Per il governo della Svizzera