ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLE UMI 1-2-4 DELLA SCHEDA NORMA B1 SN2 DELLA VARIANTE AL
Allegato sub A) alla proposta di delibera del
ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLE UMI 1-2-4 DELLA SCHEDA NORMA B1 SN2 DELLA VARIANTE AL
P.R.G. PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL’AREA DI ALTOBELLO E VIA TURATI
L’anno ................................. il giorno .............................. del mese di , nel mio studio
in ......................................., davanti a me ......................................................, notaio in , iscritto al
Collegio Notarile di , senza assistenza di testimoni per avervi le parti, che hanno i requisiti di
legge, d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciato, sono presenti:
• il Comune di Venezia, con sede in Xxxxxxx, Xx' Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx 0000, codice fiscale 00339370272, in persona di ................................, dotato di idonei poteri di rappresentanza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo 19/08/2000, n. 267, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, che agisce in qualità di , come risulta dal provvedimento sindacale di attribuzione di incarico, di
durata triennale, prot. n , che in copia conforme all’originale si allega sub. "A",
ed in attuazione della delibera di Consiglio Comunale in data 28/11/2007 n. 155 da una parte (di seguito semplicemente Comune)
• l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia (A.T.E.R.), con sede in
..................................., codice fiscale ........................., in persona di , che agisce in
qualità di ............................ dell’Azienda stessa, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ......... del (di seguito semplicemente ATER).
LE PARTI PREMETTONO QUANTO SEGUE
1. Comune ed A.T.E.R., nell’ambito del Contratto di Quartiere II di Mestre-Altobello, hanno stipulato in data 11 dicembre 2009, a Rep. 67665 del notaio Bandieramonte, la “Convenzione per l’attuazione degli interventi previsti nelle UMI 1-2-4 della scheda norma B1 SN2 della Variante al P.R.G. per la riqualificazione urbanistica dell’area di Altobello e via Turati”, riguardante, nello specifico, gli interventi A (Intervento Sovvenzionato: ristrutturazione edilizia dell'edificio n. 1 detto Campo dei Sassi), B (Intervento Sovvenzionato: ristrutturazione edilizia dell'edificio n. 2), e C (Intervento Sovvenzionato: ristrutturazione edilizia dell'edificio n. 3) del Contratto di Quartiere, con le relative opere di urbanizzazione.
2. Per tali interventi sono stati conseguiti i seguenti titoli edilizi:
• Permesso di costruire PG 2009 /145158 relativo ai 3 fabbricati denominati “Campo dei Sassi” e relative opere di urbanizzazione, rilasciato in data 28.12.2009 PG 2009/541812 i cui termini di fine lavori sono scaduti;
• D.I.A. PG 2010/280942 del 24/06/2010 per modifiche all’edificio n. 3;
• S.C.I.A. PG 2011/465876 del 09/11/2011 per modifica sistemazioni esterne per adeguamento alla normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche;
• S.C.I.A. PG 2014/448012 del 28/10/2014 per costruzione di recinzione dell'edificio "campo dei sassi", realizzazione di canalizzazioni fognarie di allaccio al collettore pubblico per lo scarico di acque meteoriche e reflue, realizzazione di canalizzazioni per sottoservizi (enel-tel-teleriscaldamento) per allacciamento degli edifici;
sono state, altresì, presentate le seguenti istanze di permesso di costruire, in corso di istruttoria:
• PG 2014/484566 del 20/11/2014 in sanatoria per realizzazione manufatto costituito da cabina Enel di trasformazione -impianti tecnologici su area pubblica ad uso verde urbano;
• PG 2015/98296 del 05/03/2015 per le sistemazioni esterne delle pertinenze degli edifici ristrutturati e delle opere di urbanizzazione, a modifica del succitato permesso di costruire PG 2009/145158 e del permesso di costruire 2008/453558 del 27.10.2008 per la ristrutturazione edilizia di n. 3 edifici denominati “tettorie da Re” (ed 4-5-6) ed annesse opere di urbanizzazione, facente parte della stessa scheda norma B1 SN2
3. In esecuzione dell’art. 4, comma 3, della succitata convenzione, A.T.E.R. ha ceduto al Comune, a titolo gratuito e senza scomputo dagli oneri tabellari di urbanizzazione eventualmente dovuti in sede di rilascio dei permessi di costruire, le aree detenute in proprietà destinate ad opere di urbanizzazione, come elencate all’art. 4, comma 3, della convenzione medesima ed indicate nella planimetria catastale ad essa allegata sub A.
4. in data 10 marzo 2010 rep. 68127 notaio Bandieramonte è stato sottoscritto l'atto di cessione gratuita delle aree in favore del Comune di Venezia e contrariamente a quanto indicato nella convenzione citata non si è reso necessario procedere ad alcuna cessione a titolo gratuito da parte del Comune di Venezia ad A.T.E.R., in quanto i mappali previsti in cessione risultavano già di proprietà dell'Azienda Territoriale;
5. A.T.E.R., a seguito di richieste e prescrizioni tecniche successivamente sopravvenute da parte dell’Ente gestore della rete di distribuzione dell’energia elettrica (ENEL), ha chiesto al Comune, con nota del 31 ottobre 2012, a PG/2012/0460689, la restituzione di un’area a sud dell’edificio di Campo dei Sassi, per destinarla alla costruzione a propria cura e spese della nuova cabina elettrica;
6. A.T.E.R. ha, altresì, richiesto la restituzione anche di un’area limitrofa, di piccola consistenza, stante la necessità, in termini economici e funzionali, di realizzare, a ridosso della cabina elettrica e costituente corpo unico con essa, un annesso pertinenziale per servizi tecnici centralizzati;
7. l’intera area oggetto della richiesta di restituzione, campita con tratteggio di colore rosso nella planimetria catastale allegata sub B al presente atto, è individuata al N.C.T. del Comune di Venezia, Sezione Mestre, Foglio 14, mappali 4540-4541-4546-4547, per una consistenza catastale totale di mq 102 , mediante frazionamenti redatti a cura e spese dell’ATER dal geom. Xxxxxxx Xxxxxxx, presentati in data 6 ottobre 2014, con prot. 2014/VE205934 e 2014/VE205935, ed approvati in data 7 ottobre 2014 dall’Ufficio Provinciale di Venezia dell’Agenzia delle Entrate;
8. detta area è compresa nel compendio di aree destinate a urbanizzazione che A.T.E.R., in qualità di proprietaria delle medesime e in esecuzione della convenzione sopra citata, ha a suo tempo ceduto al Comune a titolo gratuito e senza scomputo degli oneri tabellari di urbanizzazione, e costituisce porzione dell’ex mappale 4287, così allora individuato al N.C.T. del Comune di Venezia, Sezione Mestre, Foglio 14, ceduto al Comune per la sua intera consistenza catastale di ha 0.04.68;
9. A.T.E.R. ha proposto che la restituzione della proprietà dell’area, per gli scopi suindicati, avvenga per reciprocità mediante cessione a titolo gratuito da parte del Comune;
10. ATER si impegna a costituire sull’area le servitù di impianto richieste da ENEL;
11. Con istanza di permesso di costruire PG 2015/98296, presentata in data 05/03/2015, a modifica delle opere di urbanizzazione di cui ai permessi di costruire PG 2009/541812 e PG 2008/45558, si recepiscono, come specificato dal responsabile del Contratto di Quartiere II di Mestre-Altobello, con nota PG 2015/176129 del 22/04/2015, anche le variazioni del tracciato e delle caratteristiche dei percorsi ciclabili nell’ambito del Contratto di Quartiere II Mestre Altobello, decise dall’Amministrazione Comunale (Direzione Mobilità) nel corso dell’attuazione del programma, prevedendo la soppressione di un tratto di pista ciclabile e di un percorso pedonale ed integrando i relativi sedimi nel progetto di pavimentazione pedonale ed attrezzature a verde del piazzale contiguo al Centro Civico ex scuola Xxxxxx Xxxxxxx.
12. In corso di realizzazione degli edifici da parte di A.T.E.R. sono intervenute variazioni nel posizionamento dei vari locali tecnici centralizzati, con conseguente necessità di modifica dei tracciati dei sottoservizi che servono i diversi edifici attraversando aree pubbliche di proprietà del Comune.
Occorre pertanto ridefinire, sulla base dei nuovi tracciati indicati nella planimetria aggiornata allegata sub C al presente atto, le fasce che il Comune si impegna ad assoggettare a servitù di sottoservizi, aggiornando quelle riportate nelle planimetrie allegate sub B e sub C alla convenzione originaria, fatto salvo il mantenimento dei criteri e delle condizioni di assoggettamento di cui all’art. 4, comma 11, della convenzione medesima.
13. Il collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate da ATER rientra, costituendone parte integrante, nelle procedure stabilite per tutti gli interventi finanziati dal Contratto di Quartiere, anziché nelle modalità di collaudo correntemente adottate dal Comune.
Nella fattispecie, le modalità di affidamento e di svolgimento del collaudo sono definite dall’art. 4 del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 25 ottobre 2006 tra Regione Veneto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l’Edilizia Residenziale e le Politiche Urbane ed Abitative, Comune di Venezia ed A.T.E.R. di Venezia (non modificato dal successivo Atto integrativo del 24 ottobre 2007), il quale richiama l’art. 12 dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 15 dicembre 2005 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto.
Occorre pertanto sostituire i commi 6-7-8-9 dell’art. 7 della convenzione originaria con le specifiche disposizioni stabilite negli atti succitati, le quali regolano nella loro generalità le modalità di attuazione del Contratto di Quartiere.
14. La legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha aggiunto dopo il comma 4 dell’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, il comma 4 bis che introduce nuove disposizioni per la richiesta del certificato di agibilità.
Appare pertanto opportuno integrare il comma 5 dell’art. 10 della convenzione originaria con le nuove disposizioni sopra richiamate.
15. Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° del
............................, il Comune ha approvato lo schema del presente Atto integrativo della convenzione stipulata tra Comune ed A.T.E.R. in data 11 dicembre 2009.
16. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in seduta n° ...... del ,
A.T.E.R. ha approvato lo schema del presente Atto integrativo della convenzione stipulata tra Comune ed A.T.E.R. in data 11 dicembre 2009.
Tutto ciò premesso, le costituite parti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo e ho certezza a norma di legge,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Cessione dell’area da destinare a nuova cabina elettrica.
Il Comune si impegna a cedere ad A.T.E.R l’area a sud dell’edificio di Campo dei Sassi, campita con tratteggio di colore rosso nella planimetria catastale allegata sub A al presente atto, per destinarla alla costruzione a propria cura e spese della nuova cabina elettrica di trasformazione richiesta dall’Ente gestore della rete di distribuzione dell’energia elettrica (ENEL) e di un annesso manufatto pertinenziale per servizi tecnici centralizzati, con relative fasce di servitù e/o rispetto.
Detta area, che costituisce porzione dell’ex mappale 4287, come precedentemente individuato al N.C.T. del Comune di Venezia, Sezione Mestre, Foglio 14, a suo tempo ceduto a titolo gratuito da ATER al Comune per l’intera consistenza catastale di ha 0.04.68, è stata individuata al N.C.T. del Comune di Venezia, Sezione Mestre, Foglio 14, mappali 4540-4541-4546-4547, per una consistenza catastale totale di mq 102, mediante frazionamenti redatti dal geom. Xxxxxxx Xxxxxxx, presentati in data 6 ottobre 2014, con prot. 2014/VE205934 e 2014/VE205935, ed approvati in data 7 ottobre 2014 dall’Ufficio Provinciale di Venezia dell’Agenzia delle Entrate.
Per le ragioni di reciprocità esposte in premessa, la cessione ad A.T.E.R. dell’area è a titolo gratuito, e comunque senza oneri per il Comune, ivi comprese le spese per la redazione del frazionamento e per la stipula e registrazione del presente atto e degli atti conseguenti, che sono a carico di A.T.E.R.
L’area viene ceduta nello stato di fatto e di diritto sussistente al momento, con tutti i diritti, usi e servitù attive e passive, anche non apparenti se e in quanto esistenti ed aventi ragione legale di esistere.
La disponibilità dell’area è trasferita ad A.T.E.R. al momento della stipula del presente atto, ed esclusivamente per l’esecuzione delle opere sopra indicate.
A.T.E.R. si impegna a ritirare entro i termini assegnati il permesso di costruire in sanatoria richiesto con istanza PG 2014/484566 del 20/11/2014, previo pagamento della sanzione dovuta e manutenere a propria cura e spese il manufatto edilizio costituito da cabina elettrica e dai servizi tecnici centalizzati, a costituire sull’area le eventuali servitù di impianto richieste da ENEL, ed a mantenere l'uso esclusivo a carattere pertinenziale del manufatto;
Art. 2 - Servitù per sottoservizi pertinenziali.
Il Comune conferma, senza nulla pretendere, ai sensi del comma 11 dell’art. 4 della convenzione stipulata in data 11 dicembre 2009, l’impegno ad assoggettare a servitù di sottoservizi, per la realizzazione e la manutenzione delle condotte e dei sottoservizi pertinenziali degli edifici A.T.E.R, le fasce che interessano aree pubbliche di proprietà comunale, come aggiornate ed indicate nella planimetria allegata sub C0 al presente atto, che sostituisce pertanto le planimetrie allegate sub B e sub C alla convenzione originaria.
Art. 3 - Collaudo delle opere di urbanizzazione.
I commi 6-7-8-9 dell’art. 7 della convenzione stipulata in data 11 dicembre 2009 sono soppressi e sostituiti dai commi seguenti:
6. “Le modalità di affidamento e di svolgimento del collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate da
A.T.E.R. sono quelle stabilite dall’art. 4 del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 25 ottobre 2006 tra Regione Veneto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l’Edilizia Residenziale e le Politiche Urbane ed Abitative, Comune di Venezia ed A.T.E.R. di Venezia e non modificato dal successivo Atto integrativo del 24 ottobre 2007, il quale richiama l’art. 12 dell’Accordo di Programma
Quadro sottoscritto in data 15 dicembre 2005 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto” che così recita:
“Stante la particolare tipologia e categoria degli interventi previsti nei Contratti di Quartiere, la Commissione di collaudo, nominata dalla stazione appaltante, degli interventi previsti da ciascun “Contratto di Quartiere II” compreso il programma di sperimentazione (lavorazioni straordinaria ed attività), è composta da tre membri ed un Segretario, di cui un componente, con funzione di Presidente della Commissione ed il Segretario designati dal Direttore generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative – Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, un componente designato dal Dirigente regionale della Direzione per l’edilizia abitativa della Regione Veneto ed il restante componente designato dal Comune interessato.
La Commissione di collaudo emette il certificato di collaudo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Qualora il Presidente di Commissione sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge, allo stesso è affidato altresì, ai sensi dell’art. 188 del D.P.R. 554/99, l’incarico di collaudo statico delle strutture ai sensi della Legge 1086/71.
La Commissione di collaudo provvederà a trasmettere all’Ente appaltante copia dei verbali di visita in corso d’opera e del certificato di collaudo finale, integrato da una relazione sull’attuazione del programma di sperimentazione e dalla relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Enti questi ultimi da approvarsi da parte del Comitato paritetico di cui all’art. 11.”
7. Le parti danno atto che A.T.E.R. ha già incaricato la Commissione di collaudo con nota n. 5440 del 28/02/2011 e che i relativi oneri di collaudo gravano sul committente.
8. A.T.E.R., entro venti giorni dalla approvazione, invierà, alla Direzione Sviluppo del Territorio – Settore Edilizia Convenzionata, copia conforme del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione da consegnare al Comune.
9. Fermo restando l’unitarietà del progetto delle opere di urbanizzazione, su richiesta di A.T.E.R., è possibile eseguire il collaudo per parti autonome e funzionali, benché appartenenti al complesso unitario delle opere di urbanizzazione.
Art. 4 - Agibilità dei fabbricati.
Il comma 5 dell’art. 10 della convenzione stipulata in data 11 dicembre 2009 viene integrato con il seguente comma:
5.1. In caso di realizzazione per stralci funzionali delle opere di urbanizzazione, l’agibilità dei fabbricati è subordinata al collaudo dello stralcio funzionale all’interno del quale gli edifici sono inseriti, a condizione che siano realizzate tutte le opere che consentano l'accesso in condizioni di sicurezza agli edifici stessi, il loro allacciamento ai pubblici servizi e che non vi sia alcuna interferenza con le aree di cantiere destinate alla
realizzazione dello stralcio successivo. La sussistenza di tali condizioni dovrà essere dettagliatamente documentata da A.T.E.R., con specifici elaborati grafici e relazione accompagnatoria del Direttore Xxxxxx, che dovranno, altresì, definire il costo delle opere di urbanizzazione eseguite, secondo le quantità e categorie indicate nel computo metrico estimativo allegato al suddetto permesso di costruire, redatto sulla base del Capitolato d’appalto del Comune di Venezia.
5.2. A seguito dell’approvazione del collaudo parziale, la polizza fideiussoria potrà essere svincolata dell’importo pari al 70% del valore delle opere eseguite. Il rimanente importo (30%) resterà vincolato fino all’emissione del certificato di collaudo finale e definitivo, che verificherà lo stato di esecuzione e conservazione di tutte le opere di urbanizzazione previste nell’ambito.
5.3. Qualora, in sede di collaudo finale, le opere già collaudate non si presentassero in perfetto stato di conservazione, spetterà al soggetto attuatore provvedere alla riparazione delle imperfezioni delle stesse .
5.4. Xxx l’impresa non provvedesse, previa diffida, il Comune provvederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’A.T.E.R.
5.5 L’abitabilità e/o l’agibilità dei fabbricati è subordinata al preventivo conseguimento del titolo abilitativo in
sanatoria, previo pagamento della sanzione dovuta, richiesto con istanza PG 2014/484566 del 20/11/2014, relativo al manufatto costituito da cabina ENEL e impianti tecnologici.
Art. 5 - cauzione
il Comma 1 dell'art. 11 viene integrato con il seguente comma:
1.1. A.T.E.R., qualora i costi delle opere di urbanizzazione preventivati nell’istanza di permesso di costruire PG 2015/98296 relativi al suddetto intervento, risultassero maggiori rispetto all’importo della cauzione, dovrà presentare polizza integrativa prima del rilascio del suddetto permesso di costruire. La polizza dovrà essere preventivamente convalidata dal Settore Edilizia Convenzionata.
Art. 6 - Validità della convenzione originaria.
Restano valide tutte le disposizioni e clausole contenute nella “Convenzione per l’attuazione degli interventi previsti nelle UMI 1-2-4 della scheda norma B1 SN2 della Variante al P.R.G. per la riqualificazione urbanistica dell’area di Altobello e via Turati” stipulata tra Comune e A.T.E.R. in data 11 dicembre 2009, a Rep. 67665 del notaio Bandieramonte, per quanto non modificato dal presente Atto integrativo.
Art. 6 - Rinuncia all’ipoteca legale. Spese ed incombenze. Regime fiscale.
Il presente atto dovrà essere registrato e trascritto a cura e spese di A.T.E.R., la quale si impegna a portarlo a conoscenza e ad esigerne il rispetto dagli aventi causa.
A.T.E.R. autorizza la trascrizione del presente atto nei Registri Immobiliari, con piena rinuncia all’ipoteca legale e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Le spese tutte di stipula, di registrazione e di trascrizione del presente atto, nonché quelle ad esse connesse, sono a carico di A.T.E.R., che si riserva di chiedere, e sin da ora chiede, tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione in materia di edilizia economica e popolare, nella fattispecie D.P.R. 633/72, D.P.R. 642/72 e D.P.R. 601/73, nonché quelle previste dall’art. 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
A.T.E.R. si impegna, ad avvenuta registrazione, a trasmettere a proprio carico al Comune numero tre copie conformi del presente atto.