Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Cauzione. 1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
Cauzione. Le ditte concorrenti devono presentare Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base d’asta a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, prestata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione provvisoria è ridotta del 50 % per le imprese certificate ai sensi del comma 7 dell’ art. 93 del D.Lgs 50/2016. L’affidataria è tenuta a prestare cauzione pari al 10% del valore dell’appalto per tutto il periodo di esecuzione della prestazione contrattuale. Il deposito cauzionale del 10%, è svincolato e restituito al contraente solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Le predette cauzioni devono essere costituite in denaro contante, depositato presso la tesoreria comunale, oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della legge 10/6/82, n.348. Nel caso di fidejussione bancaria o assicurativa, l’atto deve sempre recare la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La Cauzione ha valore dal giorno della gara compreso e scadenza non inferiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile.
Cauzione. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concorrente aggiudicatario dovrà prestare entro 15 giorni dalla data di comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, una cauzione definitiva pari al 10% del valore della quota dell’importo riservata al netto delle opzioni previste, eventualmente riducibile del 50% in caso di possesso da parte dell’Operatore Economico Aggiudicatario di un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Al fine di poter beneficiare della riduzione del 50% sull’importo della garanzia, dovrà essere trasmesso, in allegato alla cauzione con importo ridotto, originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale del Certificato ISO. In particolare, in caso di aggiudicazione ai primi due Concorrenti in graduatoria, ciascuno dei due aggiudicatari dovrà produrre: • primo aggiudicatario: cauzione definitiva pari a € 336.000,00 o, nel caso di riduzione del 50% sull’importo della garanzia, la cauzione definitiva sarà pari a € 168.000,00; • secondo aggiudicatario: cauzione definitiva pari a € 224.000,00 o, nel caso di riduzione del 50% sull’importo della garanzia, la cauzione definitiva sarà pari a € 112.000,00. La predetta cauzione sarà svincolata in un’unica soluzione sei mesi dopo la scadenza delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro, sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti. Nel caso di esercizio delle opzioni di cui al precedente paragrafo 1, l’Appaltatore sarà tenuto ad estendere l’oggetto e la durata della cauzione al fine di ricomprendere, oltre a tutte le obbligazioni ancora in essere nell’Accordo Quadro, anche le obbligazioni nascenti dalle predette opzioni, per tutto il periodo di validità di quest’ultimo e degli Ordini applicativi emessi nel corso di sua validità ed efficacia. In alternativa, ai fini delle opzioni di cui al precedente paragrafo 1, l’Appaltatore potrà produrre una nuova cauzione. I soggetti aggiudicatari dell’appalto dovranno comunicare preventivamente a Ferservizi S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico patrimoniale. Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l’affidabilità economica deg...
Cauzione. Il Fornitore, alla stipula del Contratto, presterà alla Università Iuav di Venezia una cauzione definitiva mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, per il valore e secondo le modalità stabilite dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta scritta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, e rilasciata in favore della Università Iuav di Venezia, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del codice civile, nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione della Fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università Iuav di Venezia, fermo restando quanto previsto nei precedenti artt. 12 e 13, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del Contratto e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti dell’Università Iuav di Venezia, a far data dalla ricezione dei medesimi e nei limiti degli importi negli stessi previsti. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell’art. 117, comma 8 del D.lgs 36/2023, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto; pertanto, essa sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università Iuav di Venezia verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Si precisa pertanto che la predetta cauzione dovrà avere validità per un periodo di anni tre (più eventuali due anni in caso di rinnovo). Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Iuav. ...
Cauzione. 1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di € 2.343.040,00 (duemilionitrecentoquarantatremilaquaranta/00), mediante la stipula di una fidejussione assicurativa con primario Istituto assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara e al Disciplinare di Gara.
Cauzione. A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dai singoli appalti specifici conseguenti al presente accordo quadro la ditta si impegna a costituire cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016 così come esplicitamente previsto nell’art. 36 del Capitolato descrittivo e prestazionale. La ditta dimostra a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la firma del presente accordo quadro, ai sensi dell’art. 36 del Capitolato descrittivo, dimostra di aver costituito una cauzione pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) mediante fidejussone bancaria/assicurativa rilasciata da …………………. in data ………….. con il n. ………………….
Cauzione. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di un massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Cauzione. L’Aggiudicatario del servizio, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire cauzione definitiva, nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pena la decadenza dall’aggiudicazione. L’Amministrazione, in caso di risoluzione del contratto, potrà escutere la garanzia a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. La cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, deve espressamente contenere dichiarazione del garante di: - rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.; - rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale; - obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; La cauzione sarà svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs.50/2016 e s.m.i.. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA