Cauzione Clausole campione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro 16.800,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte di Xx.Xx.Xx. Spa e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nell’Accordo Quadro secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea garanzia definitiva, del valore massimo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del singolo Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell’Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di Offerta.
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Cauzione. 1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
2. Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Cauzione. Le ditte concorrenti devono presentare Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base d’asta a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, prestata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione provvisoria è ridotta del 50 % per le imprese certificate ai sensi del comma 7 dell’ art. 93 del D.Lgs 50/2016. L’affidataria è tenuta a prestare cauzione pari al 10% del valore dell’appalto per tutto il periodo di esecuzione della prestazione contrattuale. Il deposito cauzionale del 10%, è svincolato e restituito al contraente solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Le predette cauzioni devono essere costituite in denaro contante, depositato presso la tesoreria comunale, oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della legge 10/6/82, n.348. Nel caso di fidejussione bancaria o assicurativa, l’atto deve sempre recare la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La Cauzione ha valore dal giorno della gara compreso e scadenza non inferiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile.
Cauzione. L’Aggiudicatario del servizio, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire cauzione definitiva, nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pena la decadenza dall’aggiudicazione. L’Amministrazione, in caso di risoluzione del contratto, potrà escutere la garanzia a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. La cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, deve espressamente contenere dichiarazione del garante di: - rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.; - rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale; - obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; La cauzione sarà svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs.50/2016 e s.m.i.. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
Cauzione. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso, l’Appaltatore ha provveduto al versamento di una garanzia fidejussoria …………………………….. - pari al 10% dell’importo…………………………………..per un totale di € ( ), rilasciata il xx/xx/xxxx da così come stabilito nell’Art. 12 del Disciplinare di Gara. La cauzione definitiva prevede l’esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, il risarcimento dei danni da inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite dell’Appaltatore in eccesso rispetto alle liquidazioni finali, il risarcimento del maggior danno, l’eventuale maggiore spesa sostenuta dal Comune per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione verrà svincolata solo dopo la conclusione, senza osservazioni, dell’appalto, previa dichiarazione in merito del Comune.
Cauzione. 1. L’Ente e l’affidatario dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l’“Appaltatore” ha costituito cauzione definitiva, a mezzo fideiussione bancaria/assicurativa numero ………………, in data .. ……… 20.., stipulata con ………….S.p.A., Agenzia …………., per /00 € (€ …………..,00), e di durata non inferiore alla durata dell’affidamento aumentata di 12 mesi.
2. Detta polizza, in copia certificata conforme all’originale dall’ing in data, viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.
3. L’Ente e l’affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l’affidatario è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come risulta dalla copia del certificato di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici n…., in data .. ……………. emesso dalla società……………………...
4. L’Ente ha facoltà di escutere la cauzione a prima richiesta, in relazione agli specifici inadempimenti.
5. In particolare, nel caso in cui l’affidatario non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi del presente contratto entro 30 giorni dalla contestazione, esse verranno prelevate dalla cauzione, che l’affidatario avrà l’obbligo di reintegrare entro i successivi 30 giorni.
6. L’Ente e l’affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. numero 163/2006.
7. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell’Ente al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dall’affidatario.
8. La cauzione ha validità fino a dichiarazione liberatoria da parte dell’Ente e comunque non oltre 12 mesi dopo la conclusione del presente contratto.
Cauzione. A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dai singoli appalti specifici conseguenti al presente accordo quadro la ditta si impegna a costituire cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016 così come esplicitamente previsto nell’art. 36 del Capitolato descrittivo e prestazionale. La ditta dimostra a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la firma del presente accordo quadro, ai sensi dell’art. 36 del Capitolato descrittivo, dimostra di aver costituito una cauzione pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) mediante fidejussone bancaria/assicurativa rilasciata da …………………. in data ………….. con il n. ………………….
Cauzione. 1. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 36/2023, è tenuto a prestare una cauzione definitiva, a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che deve:
a) essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto;
b) riportare la autentica da parte di un notaio della sottoscrizione del funzionario che rilascerà la fideiussione o la polizza;
c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente.
2. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Committente in sostituzione del soggetto inadempiente.
3. L’aggiudicatario é obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
4. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti della Committente.
Cauzione. Il contraente dovrà costituire, alla stipula del contratto, una cauzione di valore pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto del corrispettivo contrattuale, a garanzia del buon adempimento degli obblighi contrattuali assunti e dell’eventuale risarcimento danni causati al Comune, nonché del rimborso delle somme che l’Ufficio di Piano dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, ivi compreso il maggiore prezzo che l’Ufficio di Piano dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio aggiudicato in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del contraente. Resta salvo per l’Ufficio di Piano, l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il contraente è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Ufficio di Piano avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. E’ ammessa la prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) la fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale.
b) la scadenza della cauzione dovrà essere di almeno 60 giorni successivi alla scadenza del contratto. Il valore della cauzione può essere ridotto alle condizioni previste dall’art.93 del d.lgs nr.50/2016