Cauzione. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, da prestare con le modalità previste dall’art. 75, con particolare riferimento ai commi 4 e 8, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli a titolo di pegno, a favore dell’amministrazione aggiudicatrice oppure fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. N. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (A.T.I.) la polizza deve essere intestata e sottoscritta da tutti i componenti dell’A.T.I. N.B. In caso di versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale le stesse dovranno essere accompagnate, a pena di esclusione, dall’impegno di un istituto bancario o società di assicurazioni autorizzate a rilasciare cauzione definitiva come previsto dall’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. La cauzione deve contenere espressamente, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà costituire una cauzione definitiva così come previsto dall’art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/06. Per l’aggiudicatario la cauzione provvisoria verrà trattenuta sino alla costituzione della cauzione definitiva. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o incompleto adempimento del contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l’avvenuta regolare ese...
Cauzione. 1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
2. Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Cauzione. Prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per le imprese in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
Cauzione. Le ditte concorrenti devono presentare Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base d’asta a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, prestata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione provvisoria è ridotta del 50 % per le imprese certificate ai sensi del comma 7 dell’ art. 93 del D.Lgs 50/2016. L’affidataria è tenuta a prestare cauzione pari al 10% del valore dell’appalto per tutto il periodo di esecuzione della prestazione contrattuale. Il deposito cauzionale del 10%, è svincolato e restituito al contraente solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Le predette cauzioni devono essere costituite in denaro contante, depositato presso la tesoreria comunale, oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della legge 10/6/82, n.348. Nel caso di fidejussione bancaria o assicurativa, l’atto deve sempre recare la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La Cauzione ha valore dal giorno della gara compreso e scadenza non inferiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile.
Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro /00 ( ), mediante
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto Specifico secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Speciale.
4. La garanzia opera per tutta la durata della convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla convenzione e dai singoli Appalti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A..
Cauzione. L’Aggiudicatario del servizio, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire cauzione definitiva, nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pena la decadenza dall’aggiudicazione. L’Amministrazione, in caso di risoluzione del contratto, potrà escutere la garanzia a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. La cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, deve espressamente contenere dichiarazione del garante di: - rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.; - rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale; - obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; La cauzione sarà svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs.50/2016 e s.m.i.. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
Cauzione. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso, l’Appaltatore ha provveduto al versamento di una garanzia fidejussoria …………………………….. - pari al 10% dell’importo…………………………………..per un totale di € ( ), rilasciata il xx/xx/xxxx da così come stabilito nell’Art. 12 del Disciplinare di Gara. La cauzione definitiva prevede l’esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, il risarcimento dei danni da inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite dell’Appaltatore in eccesso rispetto alle liquidazioni finali, il risarcimento del maggior danno, l’eventuale maggiore spesa sostenuta dal Comune per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione verrà svincolata solo dopo la conclusione, senza osservazioni, dell’appalto, previa dichiarazione in merito del Comune.
Cauzione. A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dai singoli appalti specifici conseguenti al presente accordo quadro la ditta si impegna a costituire cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016 così come esplicitamente previsto nell’art. 36 del Capitolato descrittivo e prestazionale. La ditta dimostra a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la firma del presente accordo quadro, ai sensi dell’art. 36 del Capitolato descrittivo, dimostra di aver costituito una cauzione pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) mediante fidejussone bancaria/assicurativa rilasciata da …………………. in data ………….. con il n. ………………….
Cauzione. 1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l’importanza dei Contratti approvati dall’Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante Polizza Fidejussoria Assicurativa o mediante Fidejussoria Bancaria.
2. La misura della cauzione è, di regola pari al 5% dell’importo netto dell’appalto salvi speciali condizioni previste dalla legge e dal capitolato o dalla delibera di autorizzazione a contrarre per particolari contratti e categorie di contraenti.
3. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di Contratti sono versate al Tesoriere Comunale, secondo le norme del regolamento di Contabilità.
4. E’ ammesso in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
5. Compete alla Giunta Comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.