Working Paper ADAPT, 25 maggio 2015, n. 179
A s s o c i a z i o n e p e r g l i S t u d i I n t e r n a z i o n a l i e C o m p a r a t i s u l D i r i t t o d e l l a v o r o e s u l l e R e l a z i o n i i n d u s t r i a l i
Assetti contrattuali tra neoliberismo e neocorporativismo
di Xxxxx Xxxxxxxxxx
ADAPT Research Fellow
Working Paper ADAPT, 25 xxxxxx 2015, n. 179
ISSN 2240-273X – Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001 – Tribunale di Modena
INDICE
1. Verso una nuova riforma della contrattazione collettiva?................................ | 1 |
2. Conservazione dello status quo: decentramento contrattuale a vocazione organizzata............................................................................................................... | 3 |
3. Neoliberismo contrattuale ................................................................................ | 4 |
4. Prospettiva neocorporativista ........................................................................... | 6 |
5. Conclusioni: riforma del sistema e implicazioni politico-sociali ..................... | 7 |
1. Verso una nuova riforma della contrattazione collettiva?
Sugli assi cartesiani del nostro mercato del lavoro, xxxxxx e produttività formano un angolo di 45 gradi, con una crescita moderata del xxxxx xxxxxxx, e un appiattimento strutturale del secondo. L’effetto è stato, dal 1993 ad oggi, una progressiva perdita di competitività delle imprese italiane rispetto ai principali competitors internazionali.
La relazione anelastica tra struttura salariale e performance economiche è il principale elemento di criticità emerso dal primo rapporto Adapt sulla contrattazione collettiva in Italia (1). Basti pensare che a livello nazionale, nel triennio 2012-2014, è stato registrato un incremento medio dei minimi retributivi pari al 6,8%. Un dato questo che se accostato xx xxxxx di disoccupazione e alle ore xx xxxxx integrazione nel periodo di riferimento, nonché xxxx xxxx di deflazione vissuta dai primi mesi del 2014, dimostra la totale assenza di sincronicità tra la contrattazione salariale nazionale e l’andamento dei principali indicatori del nostro mercato del lavoro, con la conseguenza che in diversi settori dell’economia, venute meno le risorse economiche e i requisiti per il ricorso alle riduzioni orarie (2), questa rigidità salariale ha generato non solo un inasprimento delle relazioni industriali (3), ma anche effetti negativi sull’occupazione (4).
Si tratta di una criticità che è confermata, se non amplificata, dall’indagine effettuata su 600 contratti collettivi aziendali. Qui l’analisi consegna il dato di un 15% di contratti collettivi, sottoscritti prevalentemente xxxx’industria metalmeccanica, che introduce e regola incrementi economici in cifra fissa, che includono superminimi collettivi, mensilità supplementari, premi fissi e una tantum. Con l’aggiunta che il 70% dei contratti aziendali analizzati prevede premi di risultato con un basso grado di variabilità che, nel 10% dei casi, vanno nondimeno a sovrapporsi ai predetti incrementi retributivi corrisposti in cifra fissa.
Confindustria e Federmeccanica hanno di recente indicato la ricetta per invertire questa tendenza, riaprendo, di fatto, il negoziato sulle regole contrattuali che sembrava aver xxxxxxx un punto di caduta nel TU sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 (5): per
(1) ADAPT, Primo rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia (2012-2014), ADAPT University Press, 2015.
(2) Sulla diffusione della contrattazione aziendale per la regolazione dei regimi di orario ridotto durante prima xxxx xxxxx recessione, vedi X. Xxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxxxx, Contrattazione collettiva in tempi
di crisi, in DRI, 2, 2012, ma anche X. Xxxxxxxxxx, Anti-crisis Labour Market Measures and their Effectiveness between Flexibility and Security, in X. Xxxxxxxxxx, Labour Law and Industrial Relations in Recessionary Times, ADAPT Labour Studies e-Book series, n. 3, 2012.
(3) Si pensi, ad esempio, alle vicende xxx xxxxx interessato il settore del credito, ma anche alla diffusione
dal 2012 della prassi della disdetta della contrattazione aziendale, su cui x. X. Xxxxx, Xxxx porta la disdetta della contrattazione integrativa, in Bollettino ADAPT, n. 2/2015.
(4) Un recente studio della Banca Centrale Europea ha dimostrato che le aziende con xxxxxxxx xxxxxxx di azione xxx xxxxxx hanno ridotto meno l’occupazione durante la crisi rispetto alle aziende coperte da contrattazione salariale centralizzata, avendo le prime avuto la possibilità di aggiustare le retribuzioni in
risposta all’andamento (negativo) della domanda. Cfr. X. xx Xxxxx, X. Xxxxxx, Centralization of Wage Bargaining and Firms’ Adjustment to the Great Recession – a Micro-based Analysis, CompNet Policy Brief, 2015.
(5) Già all’indomani della firma del TU sulla rappresentanza, nei documenti Confindustria, Proposte per il mercato del lavoro e per la contrattazione, 2014, e Federmeccanica, Il Manifesto delle relazioni industriali, 2014, veniva evidenziata la necessità di rivedere l’architettura del sistema contrattuale in
modo da poter xxxxxx le retribuzioni all’andamento della produttività, finanche definendo un sistema di derogabilità economica del contratto collettivo nazionale a disposizione della contrattazione aziendale. Nella direzione di un profondo cambiamento xxxxx xxxxxx xxxxx contrattazione collettiva, anche la recente
favorire un maggiore allineamento tra xxxxxx e produttività, accanto al taglio del xxxxx fiscale, è necessario un convinto decentramento della contrattazione salariale, funzionale ad una flessibilizzazione della struttura retributiva. La medesima raccomandazione politica è stata avanzata più volte dalle istituzioni internazionali e, da ultimo, da Xxxxx Xxxxxx in occasione del discorso di apertura del Forum Europeo sulle Banche Centrali (6).
Interrogarsi sugli scenari evolutivi della contrattazione collettiva non è un mero esercizio speculativo d’ingegneria delle relazioni industriali (7). È semmai uno sforzo progettuale che, nel raccordare i risultati dell’analisi empirica (8) con la teoria generale su assetti contrattuali e performance economiche (9), può costituire uno strumento operativo per trasformare in realtà la retorica sull’importanza della produttività e della competitività dell’economia italiana. Resta xxxxx sfondo la consapevolezza che si tratta di un obiettivo ambizioso in ragione tanto degli elementi di complessità connaturati al fenomeno osservato, quanto delle molteplici determinanti esogene al sistema di relazioni industriali che rendono l’esercizio d’immaginazione degli scenari della contrattazione collettiva particolarmente difficile e impongono una riflessione articolata in termini di possibilità, più che di probabilità. Per facilitare questa operazione, in questo Working Paper saranno considerate tre possibili traiettorie del sistema di relazioni industriali e del modello contrattuale: conservazione dello status quo (§ 2); scenario neoliberista (§ 3); scenario neocorporativista (§ 4). Volutamente, xxxx utilizzata una modalità argomentativa che enfatizza la dimensione sistemica di ciascuna delle tre diverse prospettive evolutive, tralasciando quindi gli elementi di complessità e i molteplici aspetti tecnici che si frappongono tra la concettualizzazione dei modelli e la loro dimensione applicativa.
dichiarazione del presidente di Confidustria, Xxxxxxx Xxxxxxx, il xxxxx xx auspicato una revisione dell’odierno modello contrattuale al fine di assicurare certezza sui costi e poter xxxxxx i xxxxxx xxxx produttività (si veda Squinzi lancia la xxxxx xxxxx contrattazione collettiva: «Xxx xxxxxx radicalmente nuove», in Il Sole 24 Ore, 6 xxxxxx 2015).
(6) Xxxxx Xxxxxx, Introductory Speech at the ECB Forum on Central Banking, Sintra, 22 May 2015, in xxx.xxx.xxxxxx.xx.
(7) L’espressione parafrasa il titolo di un famoso manualetto di Xxxxxxxx Xxxxxxx intitolato “Ingegneria costituzionale comparata”, edito dalla casa editrice Il Mulino.
(8) Cfr. Adapt, Xxxxx rapporto sulla contrattazione, cit., ma anche X. Xxxxxxxxxx, La contrattazione in deroga xxxx’industria metalmeccanica dal 2008 al 2013, in corso di pubblicazione su DLRI; X.
Xxxxxxxxxx, Sindacato e contrattazione aziendale concessiva, in DRI, 1, 2015; X. Xxxxxxxxxx, Il decentramento contrattuale in Italia: primi profili ricostruttivi di una ricerca empirica, in ADL, 6, 2014.
(9) In ordine cronologico, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, Bargaining Structure, Corporatism and
Macroeconomic Performance, in Economic Policy, 6: 13–61, 1988; X. Xxxxxxx, Xxxx determination: the changing role of institutions in advanced industrialized countries, in Oxford Review of Economic Policy, 6: 36–61, 1990; L. Calmfors, Centralization of Wage Bargaining and Macroeconomics Performance: A Survey, in OECD Economic Studies, 21, 161–191, 1993; X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx, The bargaining system and performance: a comparison of 18 OECD countries, in Comparative Political Studies, 33: 1154–90, 2000;
X. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx (De)centralization, Macroeconomic Performance and Control over the Employment Relationship, in BJIR, 41, 1, 1–27, 2003; X. Xxxxxxx, The Centralization of Wage Bargaining Revisited. What Have We Learned?, in LSE Working Paper, 2006; X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx, The Economic Effects of Collective Bargaining Coverage: A Cross-National Analysis, in GURN, 2009.
2. Conservazione dello status quo: decentramento contrattuale a vocazione organizzata
Il primo scenario ipotizzabile è quello del rafforzamento del carattere compromissorio del sistema di relazioni industriali risultante dalla tensione tra spinte liberiste e spinte neocorporativiste. Le relazioni industriali potrebbero svilupparsi xxxx xxx solco delle linee guida tracciate dall’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, ora confluite nel Testo Unico sulla Rappresentanza, emblema del compromesso tra Cgil e Cisl e tra due visioni del fenomeno sindacale antitetiche che (ri)trovano però convergenza, almeno sulla carta (10), in un prototipo di decentramento a vocazione organizzata.
In assenza di un intervento legislativo di sostegno alla disciplina volontaria della contrattazione collettiva, il sistema di governance multilivello continuerà ad essere caratterizzato da un alto grado di coordinamento orizzontale (molte regole) e da un basso coefficiente di integrazione verticale (scarsa effettività e scarsa certezza delle regole). Ciò anche in considerazione del fatto che il nuovo xxxxxxx xxxxx rappresentanza in azienda scaturente dal Testo Unico del 10 gennaio 2014 xxxxx un indebolimento del coordinamento “soggettivo” del sistema, «che appare ancor più rilevante se si tiene conto del fatto che il coordinamento “oggettivo” è inficiato dall’essere privo di quell’effetto xxxxx xx xxx è provvisto nel settore pubblico» (11). In questa prospettiva, è stato osservato che sebbene le nuove regole sulla rappresentanza xxxxxxx sostanzialmente xxxxxx ad un sistema contrattuale articolato, posto che il raccordo oggettivo tra livelli contrattuali resta più o meno inalterato, l’abolizione xxxxx xxxxxx del terzo riservato e della contitolarità contrattuale delle federazioni sindacali territoriali attenuano il raccordo soggettivo, ovvero il controllo esterno, tra contrattazione nazionale e contrattazione aziendale (12).
Potrebbe consolidarsi in questo modo l’isomorfismo del sistema di relazioni industriali rispetto al modello di capitalismo italiano, che la letteratura sulla varietà di capitalismi descrive come terra di mezzo tra le economie di mercato liberali e quelle coordinate (13).
(10) In realtà il consenso attorno al TU sulla rappresentanza è xxxx’altro che consolidato. Questo vale sia rispetto alla dimensione endoassociativa (sulla querelle Fiom vs Cgil, x. X. Xxxxxxxxxx, Élite sindacali al bivio tra art. 8 e xxxxx sulla rappresentanza, in Bollettino ADAPT, n. 8/2014), sia rispetto ad alcune questioni applicative che all’indomani della firma dell’intesa hanno riaperto il confronto tra la Confindustria e le OOSS.
(11) Cfr. X. Xxxxxxx, nella prefazione di X. Xxxxxxx (a cura di), Il Testo Unico sulla Rappresentanza, op. cit., e, precisamente, pp. LXIV-LXV, ma vedi anche X. Xxxxxxx, Adelante Xxxxx, con juicio: dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011 xx Xxxxxxxxxx d’intesa 31 xxxxxx 3013 (passando per la riformulazione
“costituzionale” dell’art. 19, lettera b, St.), Diritto delle relazioni industriali, 3, 2013 e, precisamente, al paragrafo 6, in cui l’autore evidenzia come il previgente sistema, definito dal Protocollo del 23 luglio 1993, nel disciplinare un sistema contrattuale articolato, ne garantiva un funzionamento coerente per mezzo di un raccordo fra i livelli. Il primo, oggettivo, cioè fra i contenuti, era dato dalla previsione delle clausole di rinvio; il secondo soggettivo, cioè fra gli agenti, era costituito dalla regolamentazione delle Rsu, riconosciute sì come sostitutive delle Rsa, ma con un duplice controllo da parte delle organizzazioni sindacali: “interno”, per mezzo del x.x. xxxxx xxxxxxxxx xx “esterno”, per tramite della condivisione con le organizzazioni sindacali territoriali del potere negoziale in azienda.
(12) Vedi, sul punto, X. Xxxxxxx, Adelante Xxxxx, con juicio: dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011 xx Xxxxxxxxxx d’intesa 31 xxxxxx 3013 (passando per la riformulazione “costituzionale” dell’art. 19, lettera b, St.), Diritto delle relazioni industriali, 3, 2013, pp. 598 ss., e, precisamente, al paragrafo 6.
(13) Il riferimento è xx xxxxxx di ricerca aperto dal volume di P. A. Xxxx, X. Xxxxxxx (eds.), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford: Oxford University Press,
2001, secondo cui, in estrema sintesi, è possibile riconoscere due modelli di capitalismo sulla base delle
Le criticità di questo modello non si esaurirebbero tuttavia nel clima d’incertezza e nelle possibili forme di sperimentalismo da parte di aziende che, mettendo in discussione lo status quo e intraprendendo percorsi alternativi ad un sistema di contrattazione articolata, potrebbero alterare il gioco della concorrenza e le regole sugli assetti contrattuali. Esse devono essere ricercate altresì nel carattere compromissorio del sistema, che rischia di essere scarsamente performante tanto rispetto agli obiettivi di competitività e esigibilità delle regole perseguiti dal mondo imprenditoriale, quanto rispetto alle esigenze di equità e giustizia sociale, posto che in assenza di generalizzazione degli effetti del sistema contrattuale, il contratto collettivo finisce per operare xxxxx determinante del dualismo nel mercato (14).
3. Neoliberismo contrattuale
Il secondo scenario evolutivo della contrattazione collettiva potrebbe costituire nel lungo termine l’esito del processo di riforma del sistema di relazioni industriali avviato dagli accordi quadro del 2009 e consolidato, almeno in via programmatica, dall’accordo sulla produttività del 16 novembre 2012. La direzione sarebbe quella di un progressivo svuotamento della contrattazione collettiva di rilevanza nazionale, con un netto sbilanciamento degli assetti contrattuali verso il secondo livello negoziale cui verrebbero affidati non solo il potere e gli strumenti per individuare le soluzioni più idonee a risolvere problemi e creare produttività dove i problemi insorgono e gli incrementi produttivi si realizzano, ma anche e soprattutto la regolazione di gran parte dell’impianto economico-normativo del rapporto individuale di lavoro oggi disciplinato dal CCNL.
Si tratta di una strada senza dubbio più faticosa, perché responsabilizzerebbe le imprese sul mercato del lavoro, regolato solo da standard minimi, e le rappresentanze dei lavoratori, che non potrebbero sottrarsi al confronto con la controparte poiché in assenza di contrattazione nazionale il contratto collettivo aziendale opera xxxxx ultima alternativa xx xxxxxxxxx individuale di lavoro (15). Un percorso che non per forza dovrebbe passare attraverso la strettoia dell’articolo 8, decreto-xxxxx n. 138/2011, convertito con modifiche in xxxxx n. 148/2011, xxxxx che, a certe condizioni, abilita la contrattazione di rilevanza aziendale e territoriale a derogare xxxx xxxxx e xxxx contrattazione nazionale di categoria. Paradossalmente, infatti, se il CCNL inteso xxxxx principale fonte di regolazione del mercato del lavoro si svuotasse in termini contenutistici su impulso delle stesse parti sociali o in via eterodiretta xxxxx conseguenza di politiche pubbliche di deregolamentazione, le deroghe xxxx xxxxx contrattuale geograficamente sovraordinata non avrebbero più ragion d’essere, venendo meno la funzione autorizzatoria alla contrattazione in deroga svolta dall’art. 8. La xxxxx
modalità con cui le imprese risolvono i problemi di coordinamento in cinque sfere: Corporate governance; Relazioni industriali; Fissazione di standard; Acquisizione di competenze; Relazioni di lavoro. Mentre nelle c.d. Economie di mercato liberali (EML), le imprese coordinano le proprie attività in prevalenza attraverso la gerarchia e i mercati concorrenziali, nelle c.d. Economie di mercato coordinate (EMC), le imprese dipendono in misura maggiore dal coordinamento strategico xxxx’organizzare i propri sforzi con gli altri attori e nel generare le proprie competenze distintive.
(14) Per un’analisi approfondita di questo aspetto, si rimanda a X. Xxxxxxxxxx, Il decentramento contrattuale in Italia, cit.
(15) X. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx (De)centralization, op. cit.
xx xxxxx di sostegno alla contrattazione di prossimità, quindi, diverrebbe niente più di un simbolo nel nuovo modello contrattuale xxxxx scenario neoliberista.
Interrogarsi sulla tecnica normativa e sulle determinanti di una simile evoluzione della contrattazione è un esercizio complesso di cui non ci si può occupare in questa sede, che è dedicata ad immaginare in astratto le caratteristiche dello scenario, più che le dinamiche da cui scaturisce. È tuttavia difficile pensare che il xxxxxxx propulsivo verso un regime generalizzato di contrattazione aziendale di primo livello possa derivare dall’autonomia collettiva. Le stesse forze sociali, in quanto organizzazioni, avrebbero infatti la tendenza a sacrificare la realizzazione del proprio programma e della propria ideologia in nome della sopravvivenza dell’organizzazione stessa. Più probabile quindi che il processo di deregolamentazione della contrattazione collettiva e, segnatamente, del contratto collettivo nazionale di lavoro sia innescato da politiche pubbliche di liberalizzazione dei mercati, sulla scorta di quanto avvenuto nel Regno Unito xxx xxxxx degli anni Ottanta.
Xxxxx scenario neoliberista, il nostro sistema contrattuale si contraddistinguerebbe per un minor coefficiente di coordinamento orizzontale (xxxxx regole) in favore di una maggiore effettività della contrattazione e di una “regolazione” della concorrenza dettata dalle logiche del libero mercato (16). Guardando alla letteratura sulle varietà di capitalismi (17), il modello di riferimento sarebbe quello delle economie liberali di mercato (es. USA e Regno Unito), in cui la concorrenza è l’elemento regolatore e il xxxxxxx di coordinamento del sistema. In questo contesto, è possibile immaginare un peso xxxxxxxx xxxxx componente salariale definita dalla contrattazione locale, che potrebbe in futuro divenire integrativa non già dei minimi retributivi definiti xxx xxxxxxxxx collettivo nazionale, ma del salario minimo legale. Ciò in ragione del fatto che una volta fissata una soglia retributiva minima per xxxxx, inferiore a quella definita xxx xxxxxxxxx nazionali, il differenziale tra il minimo legale e quello contrattuale sarebbe rimesso alla disponibilità della contrattazione aziendale che lo potrebbe flessibilizzare del tutto. A una simile evoluzione degli assetti contrattuali potrebbe corrispondere nel lungo termine un processo di “accentramento di ritorno” che per le PMI si potrebbe realizzare xxxxx spostamento del baricentro della contrattazione a livello territoriale (provinciale, regionale o macro-regionale), mentre per le imprese di grandi dimensioni e multilocalizzate xxxxx sviluppo della contrattazione di gruppo.
La piena esigibilità della contrattazione collettiva, già garantita dal maggior grado d’integrazione verticale degli assetti contrattuali derivante dall’avvicinamento xxxxx xxxxx regolativa al campo di applicazione, potrebbe essere definitivamente assicurata attraverso la regolamentazione del diritto di sciopero per xxxxx, sulla scorta di quanto avvenuto per i servizi pubblici essenziali o più semplicemente attraverso la codificazione dell’impossibilità di ricorso ad azioni collettive xxxx’ambito dei conflitti di diritto riguardanti materie e istituti coperti xxx xxxxxxxxx collettivo (18). Il sistema si caratterizzerebbe così per un grado ancora più alto di esigibilità, essendo il diritto di
(16) Su quest’ultimo aspetto, x. X. Xxxxxxx, Wage determination, op. cit.; X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx, The bargaining system and performance, op. cit.; X. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx (De)centralization, op. cit.; X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx, The Economic Effects of Collective Bargaining Coverag, op. cit..
(17) Il riferimento è ancora xx xxxxxx di ricerca che ruota attorno al volume di P. A. Xxxx, X. Xxxxxxx (eds.),
Varieties of Capitalism… op. cit.
(18) Un’ampia trattazione di questa seconda opzione legislativa è contenuta nel rapporto X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, A Legal Analysis on Proceedings on Conflict of Interests in Estonia, 2011, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, Indice A-Z, voce: Relazioni industriali.
sciopero esercitabile solo xxxx’ambito dei rinnovi contrattuali (conflitti di interesse) e non anche xxx xxxxx di vigenza del contratto collettivo (conflitti di diritto).
4. Prospettiva neocorporativista
Il dibattito sull’opportunità di regolare il fenomeno sindacale per xxxxx si ripropone ciclicamente oramai da mezzo secolo (19). Si accendono i riflettori sull’articolo 39 della Costituzione ogni volta che nella prassi delle relazioni industriali si producono delle disfunzioni xxx xxxxxx xxxx rappresentanza nei luoghi di lavoro, ora alla contrattazione collettiva. È tuttavia diffusa la convinzione che negli anni il sistema di contrattazione collettiva fondato sulle norme che regolano i rapporti tra privati abbia retto, ancorché con i risultati non del tutto performanti, determinati dalla scarsa capacità d’integrazione verticale tra i diversi xxxxxxx xxxxx contrattazione. La trasposizione dei contenuti del Testo Unico sulla Rappresentanza in xxxxx appare oggi una prospettiva quantomeno realistica: alla Camera dei Deputati risultano depositati ben 6 disegni xx xxxxx recanti disposizioni in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale. L’opportunità di una xxxxx sindacale sembra intercettare peraltro il consenso xxxxx Xxxxx costituzionale (sentenza 23 luglio 2013, n. 231) (20), xx xxxxx, xxx pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 19 l. n. 300 del 1970 sulle RSA ha posto il più generale problema della rappresentatività sindacale, osservando come a tale questione il legislatore possa dare una molteplicità di soluzioni, tra le quali, “valorizzazione dell’indice di rappresentatività costituito dal numero degli iscritti”, o “introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una determinata soglia di sbarramento”, o “attribuzione al requisito previsto dall’art. 19 dello Statuto del carattere di rinvio generale al sistema contrattuale e non al singolo contratto collettivo applicato xxxx’unità produttiva vigente”, o, ancora “riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore ad eleggere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro”.
Un intervento legislativo di sostegno agli accordi Confindustria, Cgil, Cisl e Uil segnerebbe il passo verso un modello di relazioni industriali di stampo neocorporativista, in cui verrebbe meno la vocazione volontaria e pluralista del sistema contrattuale. Le forze di mercato diverrebbero enti para-pubblici, a prescindere dal fatto che i risultati xxxxx xxxx autonoma capacità normativa verrebbero ad acquisire o meno i medesimi effetti xxxxx xxxxx. Il sistema contrattuale si caratterizzerebbe quindi per un grado di coordinamento orizzontale a geometria variabile – in funzione di quello che deciderà il legislatore o le parti in caso di rinvio alla contrattazione collettiva – e per un alto coefficiente di coordinamento verticale, garantito dalla piena esigibilità della contrattazione di livello centrale derivante, se del caso, dall’efficacia vincolante e generalizzata delle norme contrattuali. L’erga omnes del contratto collettivo implicherebbe, laddove si concretizzasse come prospettiva, l’impossibilità di esercizio del diritto di sciopero sulle materie e sugli istituti regolati dallo stesso contratto:
(19) Su questo tema, vedi i numerosi interventi contenuti nel volume X. Xxxxxxx (a cura di), Xxxxx o contrattazione? Una risposta sulla rappresentanza sindacale a Corte costituzionale n. 231/2013, ADAPT Labour Studies e-Book series, ADAPT University Press, 2014, n. 20
(20) Per un commento sistematico della sentenza xxxxx Xxxxx costituzionale vedi X. Xxxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxx, con juicio… op. cit.; X. Xxxxxxx, Il buio oltre la siepe: Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231, in DRI, 2013, n. 4, p. 899; X. Xxxxxxx, Art. 19 dello Statuto dei lavoratori, democrazia sindacale e realismo della Consulta nella sentenza n. 231/2013, in ADL, 2014, 2.
neanche il singolo lavoratore potrebbe organizzare azioni rivendicative relativamente all’applicazione e all’interpretazione delle materie e degli istituti definiti xxx xxxxxxxxx collettivo fino a che questo non xxx xxxxxx a naturale scadenza.
La contrattazione collettiva aziendale si svilupperebbe necessariamente secondo un prototipo di decentramento coordinato e organizzato (21), perché il rispettivo campo di agibilità sarebbe definito da norme geograficamente sovraordinate che non ammettono eccezioni se non quelle previste xxx xxxxxxxxx stesso o, come nel caso del pubblico impiego, dalla xxxxx. In altre parole, non sarebbero ammissibili in un sistema di contrattazione ad efficacia erga omnes deroghe fuori sistema, né tantomeno passaggi a regimi di contrattazione aziendale di primo livello. Ciò in quanto l’efficacia generale del contratto collettivo nazionale di lavoro imporrebbe che tutte le aziende afferenti al settore merceologico coperto dallo medesimo contratto, fossero tenute ad applicarne la relativa disciplina normativa, economica e obbligatoria come se la stessa discendesse da norme imperative xx xxxxx.
Va evidenziato al riguardo un elemento di criticità xxxxxx xxxx estensione dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo: qualsivoglia provvedimento legislativo che riconosca forza xx xxxxx al CCNL non potrebbe esimersi, dal punto di vista tecnico-giuridico, da stabilire criteri certi per la misurazione della rappresentatività datoriale, vero nodo critico negletto nel dibattito dottrinale e nelle proposte xx xxxxx in discussione. Analogamente a quanto avviene nel lavoro pubblico, infatti, il riconoscimento dell’efficacia erga omnes del CCNL presuppone, per definizione, che ci sia un solo contratto per settore merceologico, che le aziende rientranti nel relativo campo di applicazione sono tenute ad applicare in quanto atto avente la stessa forza xxxxx xxxxx. In altre parole, nei sistemi di contrattazione con efficacia generale, la concentrazione della parte datoriale in un unico soggetto o comunque in più soggetti che abbiano superato un test di rappresentatività, garanzia di un solo contratto per comparto, è in re ipsa. Considerato che attualmente in alcuni segmenti dell’economia concorrono fino a 5 contratti collettivi nazionali di lavoro che insistono sul medesimo campo di applicazione, sarebbe una contraddizione che a ciascuno di questi CCNL, negoziati da associazioni datoriali diverse, fosse riconosciuta efficacia generale.
5. Conclusioni: riforma del sistema e implicazioni politico- sociali
Gli scenari sopra descritti mostrano tutta la complessità con cui le forze di mercato saranno tenute a confrontarsi nel prossimo futuro. Sembrano tuttavia maturi i tempi affinché il sistema contrattuale trovi una collocazione all’interno di un quadro di riferimento che, xxxx’uno o xxxx’altro dei quadranti superiori del Grafico 1, assicuri sul piano delle regole la piena esigibilità della contrattazione collettiva e, sul piano dei contenuti, un maggior allineamento tra xxxxxx e produttività. Obiettivi questi necessari per recuperare margini di competitività e per intercettare le opportunità di mercato che si presenteranno al volgere xxxxx xxxxx, ferma restando la consapevolezza che la
(21) La nozione di decentramento organizzato è elaborata da X. Xxxxxxx, Two logics of collective action in industrial relations?, in X. Xxxxxx, X. Xxxxxxx, (eds.): Organised industrial relations in Europe: What future?, Aldershot, Avebury, 1995.
contrattazione collettiva è solo una delle molteplici determinanti che incidono sulla produttività e sulla capacità competitiva delle aziende (22).
Grafico 1: Sistemi di contrattazione collettiva | |||||
Basso coordinamento orizzontale/oggettivo | Alto coordinamento verticale/soggettivo | Alto coordinamento orizzontale/oggettivo | |||
Neoliberista | Neocorporativista sind. | – | Xxxxx | ||
Modello Fiat (Free rider) | Status quo Rappresentanza | – | TU | ||
Basso coordinamento verticale/soggettivo |
È tempo quindi che il sistema di relazioni industriali evolva xxxx’una o xxxx’altra direzione. L’evidenza empirica suggerisce, oramai da anni, xxx xx xxxxx esigibilità contrattuale, unica garanzia di performance economica positiva della contrattazione collettiva, può essere garantita solo dall’intervento legislativo (23). Regolare il fenomeno sindacale all’interno di una xxxxx sarebbe, probabilmente, antistorico. Un salto nel buio che imprese e lavoratori, forse, non capirebbero in questo passaggio delicato in cui la xxxxxx xxxxxx del Paese e la coesione sociale sono esposte a un xxxxx rischio. Xx xxxxx sindacale potrebbe infatti suscitare l’impressione di una deriva oligarchica del sistema di relazioni industriali, acuendo il disagio sociale e la disaffezione dell’opinione pubblica verso la classe politica intesa in senso lato. Non a caso si tratta della soluzione attorno xxxx xxxxx xxxxxxxx potersi creare maggiori convergenze all’interno di entrambi i versanti del mercato del lavoro. Con la misurazione della rappresentatività e con l’eventuale erga omnes del contratto collettivo le associazioni di rappresentanza e, segnatamente, le organizzazioni datoriali vedrebbero formalizzato il proprio ruolo di istituzioni del mercato del lavoro in una veste para-pubblica che ne garantirebbe la sopravvivenza nel lungo periodo. Guardando oltre la dimensione opportunistica, il recepimento in xxxxx dell’accordo del TU sulla rappresentanza garantirebbe il superamento delle disfunzioni descritte nel paragrafo 3, che lo stesso verosimilmente xxxx destinato a produrre in assenza di un intervento legislativo di sostegno. In questo quadro, le maggiori sfide sarebbero per la Cisl, la xxxxx xx da sempre promosso un ideale di sindacalismo ispirato xx xxxxxxxx del volontarismo e del pluralismo (24). Anche se non bisogna dimenticare che un pezzo importante degli interessi sindacali è già regolato da una xxxxx dello Stato, nonché misurato, controllato e valutato da organismi
(22) X. X. Xxxxxx, Produttività del lavoro e crescita: il xxxxx xxxxx distribuzione del reddito e del sistema contrattuale, Dattiloscritto, 2008; X. Xxxxxx, The Italian Productivity Slowdown: The Role of the Bargaining Model, in International Journal of Manpower, 2010, vol. 31, no. 7.
(23) V., ancora, X. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx (De)centralization, Macroeconomic Performance, op. cit.
(24) Vedi il xxxxxx di X. Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx e l’esperienza associativa della Cisl nel suo primo ciclo storico (1950-1970), in DLRI, n. 114, 2007, 2.
pubblici (a partire dall’Aran). Si tratterebbe, quindi, di formalizzare il passaggio a un paradigma già sperimentato, seppur con molteplici contraddizioni (25).
L’evoluzione neoliberista del sistema di relazioni industriali incontrerebbe probabilmente un maggior consenso xxxx’opinione pubblica. Le maggiori sfide sarebbero in questo caso per la Cgil, che a ben vedere non ha firmato né gli accordi di riforma degli assetti contrattuali del 2009, né l’intesa sulla produttività del novembre 2012, né i contratti aziendali che s’ispirano a quel modello di relazioni industriali. Il processo di aziendalizzazione delle relazioni industriali rappresenterebbe una sfida anche per le federazioni di settore della Confindustria. Quest’ultime, infatti, vedrebbero ridimensionato se non del tutto compromesso il loro ruolo di rappresentanza sindacale. Occorre evidenziare in questa prospettiva che le associazioni datoriali e sindacali godono ancora di una certa capacità di conflitto e massa critica, nonostante il dato formale xxxxx xxxx forza rappresentativa mostri segnali di erosione. Con questi reali indici di rappresentatività eventuali interventi legislativi di deregolamentazione dovrebbero fare i xxxxx. Si ha l’impressione inoltre che il tessuto produttivo xxxxxxxx prevalentemente da imprese xx xxxxxxx e media dimensione continui a guardare con favore al sistema di contrattazione articolata, che di fatto deresponsabilizza le relazioni industriali a livello di singola impresa.
In questo quadro un compromesso equilibrato e orientato ad obiettivi di crescita, competitività e occupazione potrebbe essere una riforma di matrice autonoma che sposti il baricentro della contrattazione salariale a livello territoriale, e che riconosca per le grandi imprese il ruolo del contratto collettivo di gruppo xxxxx alternativa xx xxxxxxxxx collettivo nazionale di lavoro. L’intervento del legislatore dovrebbe concretizzarsi non già nel recepimento dell’accordo raggiunto dalle parti, ma xxxx’attuazione dell’art. 40 della Costituzione con un provvedimento soft che si limiti ad impedire l’esercizio del diritto di sciopero xxxx’ambito delle controversie riguardanti l’applicazione e l’interpretazione del contratto collettivo vigente e xxxxx xxxxx, così da risolvere definitivamente il nodo dell’esigibilità. La quadratura del xxxxxxx delle riforme così congeniate assicurerebbe al contempo la sopravvivenza delle associazioni di rappresentanza, un certo grado di copertura contrattuale, maggiore esigibilità della contrattazione collettiva.
(25) Sugli elementi di complessità e sulle disfunzioni del meccanismo di certificazione della rappresentatività nel pubblico impiego vedi X. Xxxxxxx, Accordi collettivi separati: tra libertà contrattuale e democrazia sindacale, in XXXX, 1, 2010 e X. X. Xxxxxxxx, Le elezioni delle RSU: utilizzo del dato elettorale ai fini dell’accertamento della rappresentatività. L’esperienza applicativa nel pubblico impiego, in X. Xxxxxxx (a cura di), Il Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014, ADAPT Labour Studies e-Book series, n. 26/2014.