COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
CODICE ENTE 11275
*******************************************************************************************************
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************************************************************
Deliberazione CC / 3 / 2012 seduta del 10-02-2012 alle ore 21.00 OGGETTO:
ADEGUAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI AL
D.P.R. N. 207/2010 E S.M.I. - APPROVAZIONE NUOVO TESTO. ABROGAZIONE TESTO VIGENTE.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano: Pres. - Ass. Pres. - Ass.
XXXXX XXXXXXXX | xx | ||
Sindaco | |||
1) XXXXXXXXXX XXXXXXXXX | si | 7) XXXXXXX XXXXXXXXX | si |
2) XXXXX XXXXXXXX | si | 8) XXXXXX XXXXXX | xx |
3) XXXXXXX XXXXXXXXXX | si | 9) XXXXXXX XXXXXX | si |
4) XXXXXXXX XXXXXX | si | 10) XXXXXXX XXXXXXX | xx |
5) XXXXXX XXXXX | si | 11) XXXXXXXXX XXXXXXXX | si |
6) XXXXX XXXXXXXX | si | 12) XXXXX XXXXXXX | xx |
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Sig.ra Vercesi Dott.ssa Xxxxx.
Il Sig. Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.
Oggetto: Adeguamento del vigente Regolamento Comunale dei Contratti al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Approvazione nuovo testo. Abrogazione testo vigente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
⮚ che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 115 del 09.12.1991 si approvava il Regolamento dei contratti,
⮚ che sopravvenute disposizioni normative, in particolare il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed il
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., rendono necessario procedere ad una completa revisione dello stesso; Visto il nuovo schema di Regolamento composto da n. 51 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione; Visto il Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri di regolarità tecnica resi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
Il Consigliere Comunale Xxxxxxx Xxxxxx, capogruppo della lista di minoranza “Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx” anticipa il voto di astensione motivato dal fatto di aver ricevuto il Regolamento in data 09.02.2012.
Si scusa per non avere avuto il tempo di leggerlo attentamente; chiede, per il futuro, se fosse possibile, di avere i regolamenti un paio di giorni prima.
Il Consigliere Comunale Xxxxx Xxxxxxx, capogruppo della lista di minoranza “Progetto Sannazzaro”, anticipa il voto di astensione per lo stesso motivo.
Chiede poi al Sindaco di valutare la convocazione di Consigli Comunali ordinari. Visto l’esito della seguente votazione legalmente espressa:
Consiglieri presenti n. 13 Consiglieri votanti n. 9
Consiglieri astenuti n. 4 (Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx) Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
DELIBERA
⮚ Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo testo del Regolamento dei contratti che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
⮚ Di abrogare conseguentemente il testo sino ad ora vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 09.12.1991;
⮚ Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di Servizio affinché ne diano puntuale applicazione;
Successivamente, con la seguente separata votazione:
Consiglieri presenti n. 13 Consiglieri votanti n. 9
Consiglieri astenuti n. 4 (Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx) Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 10.02.2012
REGOLAMENTO DEI
CONTRATTI
Art. 1 - OGGETTO
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, disciplina l'attività negoziale dell’Ente nelle sue varie articolazioni organizzative.
2. Il presente regolamento non si applica ai contratti societari ed in particolare alle procedure di scelta dei soci e alle convenzioni tra Enti Pubblici.
Art. 2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CIG – TASSA SULLE GARE
1. La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione a contrarre assunta dal Responsabile di Servizio a cui è assegnata, secondo le previsioni del Piano Esecutivo di Gestione, se esistente, oppure secondo le direttive impartite dalla Giunta dell’Ente, nel rispetto del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la responsabilità del relativo procedimento di spesa.
2. Tale determinazione dovrà risultare coerente con le previsioni del Piano Esecutivo di Gestione o con le direttive impartite dalla Giunta dell’Ente e contenere gli elementi di cui all’art. 192 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., nonché compatibile con le regole di finanza pubblica secondo il disposto del Decreto Legge n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009.
3. La stazione appaltante, all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente, quanlunque ne sia il valore, è tenuta a dotarsi del codice identificativo di gara (CIG), e nel caso di lavori pubblici, anche del CUP e al versamento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici della “tassa sulle gare” di cui all’art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005, n. 266 e ss.mm.ii., secondo le istruzioni impartite dall’Autorità stessa.
Art. 3 - METODI DI SCELTA
1. Per la scelta del contraente l’Ente si avvale della procedura aperta, della procedura ristretta o della procedura negoziata, secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono.
2. Ai fini della valutazione in ordine alle disposizioni da applicarsi alla procedura di scelta del contraente, deve innanzitutto essere stabilito l’oggetto del contratto, tenendo presente quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in ordine ai contratti misti.
Art. 4 – BANDI – LETTERE D’INVITO
1. Le procedure aperte, quelle ristrette, e, nei casi previsti dalla legge, quelle negoziate, sono precedute dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale, o speciale, o comunque ad atti contenenti norme e clausole contrattuali, devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione e accesso agli stessi.
3. Il bando o la lettera di invito devono precisare, in modo dettagliato ed esaustivo, qualora trattasi di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate, così come previsto dall’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché secondo quanto stabilito dagli articoli 120 (per LL.PP.) e 283 (per Beni e Servizi) del
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
4. Il bando o la lettera di xxxxxx devono altresì precisare le garanzie richieste a corredo dell’offerta, come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dagli articoli 123 e segg. (LL.PP.) e dall’art. 298, comma 4 (Beni e Servizi) del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
5. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o nella lettera d’invito, di valutare la convenienza o meno dell’aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l’offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applichi il criterio di cui all’art. 86 – comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., occorre tener conto del
miglior prezzo di mercato ove rilevabile, come previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
6. Qualora s’intenda fare ricorso alle “specifiche tecniche” di cui all’art. 68 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. di ciò deve essere fatta specifica menzione nel bando di gara o nella lettera d’invito. Le specifiche tecniche non possono mai fare riferimento a un marchio, a un brevetto, a un tipo, a un’origine, salvo casi eccezionali secondo quanto previsto dal comma 13 del predetto art. 68.
7. Il bando o la lettera d’invito devono altresì fare riferimento agli obblighi in ordine al pagamento della “tassa sulle gare”, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla sicurezza sul lavoro e alla tutela dei lavoratori.
Art. 5 – PUBBLICITÀ
1. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme e per i tempi indicati dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli artt. 66, 122 e 124 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché agli articoli 110 e 331 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (allegato 1 prospetto riepilogativo delle pubblicazioni).
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità integrative.
3. L'esito della gara di affidamento di lavori, beni e servizi sopra soglia comunitaria, nonché di lavori sotto soglia comunitaria, è assoggettato alle stesse forme di divulgazione date al bando (art. 65 e art. 122 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) e fatto salvo quanto previsto dall’art. 331 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
4. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni, devono essere inserite nel quadro economico, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
Art. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Il Responsabile Unico del Procedimento deve indicare nei bandi e nelle lettere d’invito i requisiti minimi per la partecipazione alle gare, previsti da disposizioni di legge, di regolamento e da atti amministrativi.
2. I bandi e le lettere di invito relativi a tutte le gare dell’Ente devono prevedere, quale requisito essenziale per la partecipazione, il tassativo rispetto, da parte del concorrente, dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Ai partecipanti deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione da rendersi secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii..
Art. 7 - DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI
1. Tutti i requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'Impresa nei casi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni nelle forme previste dalla medesima legge.
2. Tali dichiarazioni possono essere rese cumulativamente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 38 – comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
3. E’ sempre fatta salva la facoltà, per l’Ente, di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati. In ogni caso, verranno verificati i requisiti relativamente all’aggiudicatario ed al 2° classificato, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice.
4. Nelle gare d’appalto, il possesso della capacità economica e finanziaria, della capacità e idoneità professionale e della capacità tecnico-professionale delle Imprese viene dimostrato mediante la documentazione prevista dagli artt. 39 – 40 – 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Per la verifica dei suddetti requisiti si rinvia all’art. 12, comma 5, del presente regolamento.
5. Nei limiti previsti dall’art. 46 del Codice, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati.
6. Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere accettati, per giustificati motivi, altri documenti considerati idonei, fatto salvo il rispetto della par condicio dei concorrenti.
7. Per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l’offerente è tenuto all’eventuale versamento della “tassa sulle gare” all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo le istruzioni impartite dall’Autorità stessa.
Art. 8 - TORNATE DI GARE
1. Nel caso che l’Amministrazione proceda a più gare d’appalto da effettuarsi contemporaneamente, tali da configurarsi una tornata di gare, è sufficiente la presentazione, da parte dell’impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all’appalto di importo più elevato, con menzione delle altre istanze.
2. Tale documentazione deve essere allegata all’offerta relativa alla prima delle gare a cui l’impresa intende partecipare, che deve essere quella rispettivamente di importo più elevato, alla quale l’impresa concorre secondo l’ordine stabilito nel bando di gara.
3. Le gare concomitanti vanno svolte secondo l’ordine decrescente di importo.
Art. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, purché sia garantita in ogni caso parità di condizioni tra i partecipanti e fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 12 del presente Regolamento.
Art. 10 - COMPETENZE PER LE PROCEDURE DI GARA E PER L’AGGIUDICAZIONE
1. Nel rispetto e in esecuzione dell’art. 10 del Codice e degli articoli 9, 10 e 272 del Regolamento attuativo e del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, di norma, il Responsabile Unico del procedimento, coincide con il Responsabile di Servizio competente per materia, salvo non sia diversamente specificato nella determinazione a contrarre, di cui all’art. 2 del presente Regolamento o in altro provvedimento del Responsabile di Servizio.
2. Le attività di gestione delle procedure connesse all’attività negoziale rientrano nella competenza del Responsabile Unico del Procedimento.
3. Ferme restando le competenze del Responsabile Unico del Procedimento come individuate dall’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., spetta al Responsabile di Servizio competente l’adozione della determinazione a contrarre, nonché di quella di nomina della Commissione aggiudicatrice, se
necessaria, e della determinazione di aggiudicazione definitiva.
4. Spetta al Responsabile di Servizio competente la stipula del contratto.
Art. 11 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE
1. All’accesso agli atti si applicano le previsioni del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5 quater, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 294 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. Ai fini delle esclusioni del diritto di accesso e di ogni altra forma di divulgazione previste dal disposto dell’art. 13, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., i concorrenti, in merito alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, se ritengono che le stesse costituiscano segreti tecnici o commerciali, dovranno fornire in sede di partecipazione alla gara, motivata e comprovata dichiarazione in tal senso.
2. L’assenza di tale dichiarazione sarà considerata come inesistenza dei presupposti (segreti tecnici e/o commerciali) richiamati dal citato art. 13, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ai fini dell’esclusione del diritto di accesso e di divulgazione. In tal caso si applicheranno le previsioni del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5 quater, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
3. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento dell’appalto.
Art. 12 – SVOLGIMENTO DELLE GARE
1. Per le aggiudicazioni dei contratti con il criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è affidata al R.U.P., il quale, a suo insindacabile giudizio, può farsi supportare da due assistenti, preferibilmente individuati all’interno dell’Ente, di cui uno funge, su incarico del R.U.P., anche da segretario verbalizzante, costituendo in tal caso il cosiddetto seggio di gara.
2. I membri diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
3. Per l’aggiudicazione di contratti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è affidata ad una Commissione aggiudicatrice nominata secondo quanto previsto dall’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
4. La suddetta Commissione è presieduta dal Responsabile di Servizio competente, secondo quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nonché dall’art. 107 del Decr. Legisl. n. 267/2000 e ss.mm.ii. All’interno della Commissione un membro, individuato dal Presidente, funge da segretario verbalizzante. La Commissione viene costituita con determinazione del Responsabile di Servizio competente, assunta successivamente alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. La Commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. Tutte le funzioni che le norme attribuiscono alla “autorità che presiede la gara” sono di competenza del Presidente della Commissione, che ha l’obbligo di consultare gli altri componenti. Nel caso di divergenti posizioni, la gara può essere sospesa per il tempo strettamente necessario a consentire al Presidente di scegliere la soluzione più idonea da adottare. In caso di dissenso la Commissione decide a maggioranza assoluta. La Commissione, dopo avere, quando occorra, fissato preventivamente eventuali elementi di dettaglio in ordine alla attività di valutazione, che peraltro non può discostarsi dai criteri dettagliatamente elencati nella determina a contrarre, formula graduatorie numeriche di merito.
5. Fatto salvo il caso di irregolarità formali non compromettenti la par condicio delle Ditte concorrenti, qualora ricorra l’interesse della Stazione Appaltante a garantire la massima partecipazione alla gara e l’omissione non sia di entità tale, anche in funzione dell’interesse che si intende garantire, da richiedere una integrazione documentale, il concorrente verrà invitato a mezzo opportuna comunicazione scritta, anche solo via fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
6. Ai fini del controllo del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, si rinvia a quanto previsto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
7. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
8. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione o il medesimo seggio di gara.
Art. 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. I criteri e i sub criteri di aggiudicazione devono essere indicati dettagliatamente nel bando o nella lettera di xxxxxx.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso, secondo quanto previsto dall’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dagli articoli 118 e 119 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo, l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 83 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.
4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.
5. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, il bando o la lettera d’invito possono indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto delle quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.
Art. 14 - OFFERTE – CONTENUTO
1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando o nella lettera d'invito.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.
3. Qualora nel bando o nella lettera d’invito ci sia un riferimento a “specifiche tecniche”, l’offerta dovrà essere corredata di apposita dichiarazione qualora l’offerente proponga soluzioni equivalenti rispetto a quelli definiti dall’Amministrazione committente.
4. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possono
essere autorizzate varianti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 76 del Decr. Legisl.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. purchè ciò sia specificato nel bando o nella lettera di invito.
Art. 15 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara e della ragione sociale del partecipante.
2. L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito, a mezzo posta o altra forma di recapito autorizzato in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'Ufficio Protocollo nei termini previsti. Il bando di gara o la lettera di invito possono prevedere la presentazione diretta da parte dei concorrenti.
3. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. I termini di ricezione delle offerte sono riepilogati nell’allegato 2 al presente Regolamento.
Art. 16 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE – OFFERTE INCONGRUE
1. Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento dell’Ente per l’affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia, la verifica dell’anomalia o della incongruità delle offerte ha luogo secondo quanto previsto dagli artt. 86 e seguenti, nonché dagli artt. 122 – comma 9 e 124 – comma 8, del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dagli articoli 121 – 284 e 293 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, facendone menzione nel bando o nella lettera di invito.
Art. 17 – UNICA OFFERTA VALIDA
1. Può procedersi alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.
2. Qualora l'unica offerta risulti anomala o incongrua, il contratto non viene aggiudicato.
Art. 18 – PROCEDURE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI
1. Per quanto riguarda gli appalti del settore ordinario, aventi rilevanza comunitaria attinenti sia i lavori pubblici, sia i servizi, sia le forniture, si rinvia alle procedure previste dagli articoli da 53 ad 89 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché alla parte II^ e alla parte IV^ del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
2. Per quanto riguarda gli appalti del settore ordinario, sotto soglia comunitaria, attinenti sia i lavori, che i servizi, che le forniture, sia rinvia agli artt. da 121 a 124 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché alla parte II^ e alla parte IV^ del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
Art. 19 – RINVIO AD ALTRI REGOLAMENTI
1. Per quanto riguarda:
⇨ l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, si rinvia all’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché al Capo III° - Titolo VIII° della Parte II^ (LAVORI) e al Capo II° - Titolo V° - Parte IV^ (SERVIZI E FORNITURE) del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e allo specifico regolamento dell’Ente in materia;
⇨ l’affidamento degli incarichi di cui al Decr. Legge n. 223/2006 come convertito nella Legge
n. 248/2006 e ss.mm.ii., si rinvia allo specifico regolamento dell’Ente in materia;
⇨ per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 90 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., si rinvia alla parte III del Regolamento attuativo (artt. da 252 a 270), alla parte II, titolo I e II del Codice, nonché al Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, delle forniture di beni e per la prestazione dei servizi in economia;
⇨ la gestione del patrimonio immobiliare, si rinvia allo specifico regolamento dell’Ente in materia;
⇨ le sponsorizzazioni di cui all’art. 26 del Codice, le stesse sono regolate dalla normativa di settore;
⇨ le concessioni di servizi, le stesse sono normate dall’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
⇨ le concessioni di lavori, le stesse sono disciplinate dagli artt. da 142 a 151 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
⇨ il project financing, lo stesso è normato dagli artt. da 152 a 160 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
⇨ i lavori di edilizia residenziale pubblica, si rinvia all’art. 61 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché alla specifica normativa di settore.
Art. 20 – CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE
1. Per quanto riguarda gli istituti in oggetto si rinvia alle procedure di cui agli artt. da 99 a 110 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché agli articoli 258 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
ART. 21 – SERVIZI DI CUI ALL’ALLEGATO II/B DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.
1. L’affidamento degli appalti pubblici aventi ad oggetto i servizi di cui all’allegato II/B del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. avviene, secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., indipendentemente dal valore del contratto, mediante procedura negoziata di cui all’art. 57 del
D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito ad almeno 5 concorrenti, se ciò sia compatibile con l’oggetto del contratto.
2. I requisiti di partecipazione, le cause di esclusione, i criteri di selezione delle offerte, dovranno essere stabiliti nella determinazione a contrarre ed indicati nella lettera d’invito.
3. Delle modalità attinenti il subappalto e l’avvalimento di cui agli artt. 118 e 49 del Codice, dovrà farsi menzione nella lettera di xxxxxx.
4. Per quanto riguarda il contenuto della lettera d’invito, le modalità dell’offerta, il contenuto del contratto, le garanzie da rendersi, la post informazione, si applica quanto previsto dal presente regolamento.
ART. 22 – CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI, ASSOCIAZIONI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
1. L'Amministrazione può affidare forniture e servizi, diversi da quelli socio sanitari ed educativi di importo inferiore alle soglie comunitarie a cooperative sociali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente, prevista dal D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
2. L'Amministrazione può altresì stipulare convenzioni con associazioni iscritte in apposito albo regionale che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con l’Ente, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
3. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.
4. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
5. Le convenzioni di cui trattasi devono essere stipulate nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.
Art. 23 – AFFIDAMENTO GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE
1. Le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale sono normate dalla
L.R. 14 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii.;
Art. 24 – CONVENZIONI CON GLI IMPRENDITORI AGRICOLI
1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii. possono essere conclusi contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
2. Possono altresì essere conclusi contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell’esercizio dell’attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.
3. Possono essere altresì concluse convenzioni atte a favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell’assetto idrogeologico, a promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio. Le convenzioni di cui trattasi possono prevedere finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie, realizzazione di opere pubbliche. Per dette finalità possono essere stipulati contratti d’appalto, in deroga alle normative vigenti in materia di contratti pubblici, di importo annuale non superiore a Euro 50.000,00 nel caso di imprenditori singoli e a Euro 300.000,00 nel caso di imprenditori in forma associata.
Art. 25 – CONSIP
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, come successivamente modificata, l’Ente può ricorrere per l’approvvigionamento di beni e servizi alle convenzioni in oggetto, ovvero utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei relativi contratti.
Art. 26 – ALIENAZIONE BENI MOBILI
1. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito atto, redatto dal Responsabile di Servizio competente, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi dell’Ente.
2. Per i beni mobili quali, ad es., macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione in permuta a ditta fornitrice dello stesso genere.
3. L'Amministrazione procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dal vigente regolamento in materia.
Art. 27 – FORMA E CONTENUTO DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
1. Per tutti i contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore degli stessi, le istanze di partecipazione dovranno avere la forma ed il contenuto previsto dall’art. 73 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Art. 28 – FORMA E CONTENUTO DELLE OFFERTE
1. Per tutti i contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore degli stessi, le offerte dovranno avere la forma ed il contenuto previsto dall’art. 74 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
2. Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.
Art. 29 – GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
1. Per tutti i contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore degli stessi, le offerte devono essere corredate delle garanzie di cui dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
ART. 30 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
1. Per tutti i contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore degli stessi, gli esecutori del contratto sono obbligati a munirsi delle garanzie e delle coperture assicurative di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e all’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
Art. 31 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER I LAVORI PUBBLICI
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del presente regolamento, l’esecutore di LL.PP. è tenuto a prestare anche le garanzie e coperture assicurative di cui all’art. 129 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e agli articoli 124 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
Art. 32 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
1. Per tutti i contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore degli stessi, le stazioni appaltanti sono obbligate ad effettuare le informazioni e comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i termini dallo stesso individuati.
Art. 33– VERBALI
1. Per tutti i contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, ove vi sia comparazione di offerte, indipendentemente dal valore degli stessi, le stazioni appaltanti devono redigere un verbale di gara, secondo le modalità e con il contenuto previsto dall’art. 78 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Art. 34 – AGGIUDICAZIONI – ESECUZIONE D’URGENZA
1. Per tutti i contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore degli stessi l’aggiudicazione ha luogo secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
2. L’aggiudicazione provvisoria verrà esplicitamente pronunciata dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Responsabile di Servizio, al termine delle operazioni di gara, come regolate dall’art. 12, commi 1 e 3, del presente regolamento, apponendo apposita dicitura in calce al verbale.
3. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace subordinatamente alla verifica, con esito positivo, del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Codice, e di ciò deve essere fatta menzione in calce al relativo provvedimento.
4. L’esecuzione d’urgenza non è consentita durante il termine dilatorio previsto dal comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10 ter dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non preveda la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
In tali casi è ammessa l’esecuzione anticipata della prestazione, in tutto o in parte. In questo caso la Ditta aggiudicataria dovrà dare immediato corso alla prestazione, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la Ditta avrà diritto soltanto al pagamento della prestazione resa, valutata secondo il prezzo riportato nell’offerta.
Art. 35 – CONTENUTO DEL CONTRATTO
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 43 e 115 della Parte II^ - Titolo VII° del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.:
1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella determinazione a contrarre, nel capitolato, nel bando, nella lettera d’invito e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Il Responsabile di Servizio competente alla stipulazione può apportare le modifiche volte a precisare il contenuto o altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio e fatto salvo quanto risulta dagli atti di gara.
3. Elementi essenziali del contratto sono:
a. individuazione dei contraenti;
b. oggetto del contratto;
c. luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
d. importo contrattuale;
e. modalità e tempi di pagamento;
f. durata del contratto;
g. spese contrattuali e oneri fiscali.
4. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
✓ modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
✓ facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
✓ eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
✓ regolamentazione subappalto e subcontratto;
✓ cauzione definitiva;
✓ aumento o diminuzione della prestazione;
✓ revisione prezzi;
✓ anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
✓ eventuale clausola compromissoria;
✓ assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
✓ elezione del domicilio;
✓ foro esclusivo;
✓ espresso riferimento alla normativa sulla privacy.
5 Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., sono parte integrante del contratto e devono essere richiamati, quando previsti, senza tuttavia l’obbligo di allegazione, fatto salvo il Capitolato speciale e l’Elenco prezzi unitari, purchè conservati agli atti d’ufficio e controfirmati dai contraenti:
⏵ Capitolato generale, se menzionato nel bando o nella lettera di xxxxxx
⏵ Capitolato speciale d’appalto o d’oneri
⏵ Elaborati grafici progettuali e relazioni
⏵ Elenco prezzi unitari
⏵ Piani di sicurezza di cui all’art. 131 del Codice
⏵ Cronoprogramma
⏵ Polizze di garanzia ed assicurative.
Art. 36 – FORMA DEI CONTRATTI
1. La stipulazione dei contratti dell’Ente può avvenire nelle seguenti forme:
• in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
• in forma pubblico-amministrativa, cioè a mezzo del Segretario dell’Ente o di chi, legittimamente e a tutti gli effetti, lo sostituisce;
• mediante scrittura privata con sottoscrizione non autenticata o con sottoscrizione autenticata, e altresì, nelle forme di cui all’ultimo comma del presente articolo.
2. La stipulazione del contratto a mezzo di scrittura privata con firma non autenticata è ammessa:
• per i contratti aggiudicati con procedura negoziata il cui valore complessivo risulti inferiore a Euro 40.000,00, al netto di IVA;
• per i contratti di concessione cimiteriale fino all’importo per cui la registrazione non è obbligatoria;
• per altri beni demaniali di qualsiasi valore;
• per i contratti di locazione, uso e comodato, attivi o passivi di qualsiasi valore.
3. Possono altresì essere stipulati in una delle seguenti forme, quando il valore del contratto è inferiore a Euro 10.000,00:
• con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
• per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;
• per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con Ditte commerciali;
• per mezzo di sottoscrizione di un esemplare del provvedimento di aggiudicazione da parte dell’aggiudicatario. Il provvedimento deve presentare le clausole essenziali e deve contenere la seguente formula: "Il presente provvedimento di aggiudicazione assumerà valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione ad opera della controparte privata".
Art. 37 – COMPETENZA ALLA STIPULA
1. Il Contratto è sottoscritto dal Responsabile di Servizio. Qualora senza giustificato motivo l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione, salva e impregiudicata l’azione di risarcimento del danno e fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 – comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
2. Sono assoggettati a repertoriazione da parte dell’Ufficio Contratti solo i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e per scrittura privata con sottoscrizione autenticata.
Art. 38 - UFFICIALE ROGANTE
1. Alla rogazione del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, nonchè all’autentica delle scritture private, provvede di norma il Segretario Comunale, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un Notaio.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale provvede alla rogazione dei contratti e alle autentiche chi legalmente lo sostituisce.
3. L’ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione in materia di disciplina dell’attività notarile.
Art. 39 - I DIRITTI DI SEGRETERIA
1. I contratti sono soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla legge.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria, sia che le spese contrattuali gravino sul privato contraente che sull’Ente stesso.
3. Nella lettera di invito o nel bando o avviso di gara si deve indicare il valore convenzionale al quale fare riferimento per il calcolo dei diritti di segreteria allorché il valore del contratto non sia determinabile attraverso l’entità del corrispettivo.
Art. 40 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO ED ALTRI OBBLIGHI
Fermo restando quanto previsto dalla Parte I^ - Titolo II° del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e dall’art. 81, comma 3 bis del Codice:
1. Chiunque stipuli un contratto x xxxxxx comunque la propria attività a favore dell’Ente è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali
integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, obbliga l’Ente a sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione l’Ente può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso incamerando la cauzione di cui ai precedenti artt. 30 e 31.
Art. 41 - REVISIONE PREZZI
1. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, di forniture e servizi, deve essere inserita una clausola di revisione dei prezzi, che indichi i presupposti e la periodicità della revisione, se la medesima operi a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte, come previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
2. Per quanto attiene l’esecuzione dei lavori pubblici, si rinvia a quanto previsto dall’art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dagli articoli 171 e 172 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
Art. 42 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Salva la normativa in materia di lavori pubblici e quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., il subappalto è consentito previa verifica da parte dell'Amministrazione dei requisiti del subappaltatore previsti dalla legge.
2. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge è causa di risoluzione del contratto.
3. Non è consentita la cessione del contratto.
4. Di norma, salvo non sia diversamente pattuito, in caso di subappalto i pagamenti vengono effettuati al contraente principale fatto salvo il caso previsto dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
5. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei casi e secondo le modalità specificate nella normativa di settore.
Art. 43 – PENALI
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 133 del Codice e dagli articoli 145 e 298 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.:
1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, normalmente devono essere previste nei contratti, clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
3. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.
Art. 44 - REPERTORIAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata, vengono stipulati e immessi a Repertorio, tenuto dal Segretario Comunale, a cura dell’Ufficio Contratti.
2. Gli originali dei contratti immessi a repertorio sono conservati a cura del Segretario Comunale, presso l’ufficio Contratti che provvede altresì alla loro registrazione e agli altri adempimenti dovuti per legge.
3. L’ufficio trasmette copia del contratto all’ufficio stipulante nonché agli uffici interessati, per gli adempimenti di loro competenza.
4. Gli atti non immessi a Repertorio sono conservati in raccolta presso l’ufficio medesimo, con iscrizione su apposito registro cronologico.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a comunicare all’Osservatorio dei Contratti Pubblici i dati di cui all’art. 7 – comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto previsto dal comunicato dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 04/04/2008 e del 14/12/2010, nonché a fornire ogni ulteriore informazione che nel tempo l’Autorità dovesse richiedere.
Art. 45 - MODIFICHE CONTRATTUALI ED AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
1. Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie per la funzionalità del lavoro, della fornitura o del servizio.
2. Qualora nel contratto sia previsto e regolamentato l'aumento o la diminuzione delle prestazioni, esso è consentito esclusivamente per far fronte ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili.
3. Per lavori, servizi o forniture connessi, complementari o di completamento, si procede alla stipulazione di nuovo contratto secondo la normativa vigente.
Art. 46 – RESPONSABILITÀ
1. Il Responsabile di Servizio che stipula il contratto è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione delle stesse; deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie senza che ciò comporti l'esonero di responsabilità degli altri soggetti che abbiano svolto compiti preliminari alla stipulazione o ai quali spettino specifiche funzioni in ordine all'esecuzione del contratto stipulato.
2. Non è consentito che Amministratori, Segretario Comunale, Responsabili di Servizio o direttori dei lavori, diano disposizioni comportanti modifiche o integrazioni ai contratti stipulati che non siano adottate nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento. In tal caso le modifiche od integrazioni non producono effetti imputabili al Comune.
Art. 47 – CONDUZIONE OPERATIVA DELL’APPALTO – ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI
1. La conduzione operativa dell’appalto, prevista dall’art. 119 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall’apposita normativa in materia e dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. ed è finalizzata alla verifica della conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite. Gli artt. 120 e 141 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. disciplinano le modalità di effettuazione di detta verifica per i lavori, i servizi e le forniture, di qualsiasi importo.
2. La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione deve essere preceduta da accertamento della regolare effettuazione delle stesse, risultante da provvedimento (atto, attestazione, visto, ecc.) del Responsabile di Servizio competente.
Art. 48 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ove possibile, le controversie in ordine all’esecuzione dei contratti pubblici, vanno risolte bonariamente con le procedure previste dagli artt. 239 e 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (transazioni/accordi bonari).
2. Di norma viene esclusa la competenza arbitrale per la soluzione di controversie in ordine all’esecuzione del contratto, quale prevista dall’art. 241 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., optando per la scelta del giudice competente nella materia.
Art. 49 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il recesso e la risoluzione dei contratti pubblici di forniture e servizi sono normati dal Codice Civile.
2. Fermo restando il punto 1 del presente articolo, si rinvia altresì agli artt. da 134 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Art. 50 – PROROGHE E RINNOVI CONTRATTUALI
1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti.
2. Il rinnovo espresso è consentito nei casi e con le modalità (procedura negoziata diretta) previste dall’art. 57 – comma 3, lett. b) (forniture di beni) e 57 – comma 5 – lett. a) (lavori e servizi complementari) e lettera b) (nuovi lavori e servizi ripetitivi) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
3. E’ ammessa la proroga contrattuale, con provvedimento espresso e motivato, per il tempo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione.
Art. 51 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutte le fattispecie non espressamente trattate dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge, regolamento e agli atti amministrativi in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
Allegati:
Allegato 1: Riepilogo pubblicazioni Allegato 2: Riepilogo ricezione offerte
LAVORI PUBBLICI
Allegato 1
RIEPILOGO PUBBLICAZIONI
(ARTT. 65, 66 E 122 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006 E SS.MM.II.)
Ambiti: | Locale | Regionale | Nazionale | Comunitario | |||
Importi in euro: | fino a 500.000 | da 500.000 a 4.845.000 | oltre 4.845.000 | ||||
Avviso di preinformazione (1) | G.U. della U.E. | NO | NO | SI | (2) | ||
Profilo committente | SI | SI | SI | ||||
Siti Internet (Infrastrutture – Osservatorio) | SI | SI | SI (3) | ||||
Bando di gara | G.U. della U.E. | NO | NO | SI (4) | |||
G.U. della Repubblica | NO | SI | SI | ||||
Albo Ente (5) | SI | (facoltativo) (6) | (facoltativo) (6) | ||||
Profilo committente | (facoltativo) | SI | SI | ||||
Siti Internet (7) (Infrastrutture – Osservatorio) | (facoltativo) | SI (7) | SI (7) | ||||
Quotidiani nazionali | NO | almeno 1 | (8) | almeno 2 | (9) | ||
Quotidiani locali | NO | almeno 1 | almeno 2 | ||||
Invio al Prefetto | NO | NO | SI (10) | ||||
Avviso esito di gara (11) | G.U. della U.E. | NO | NO | SI | |||
G.U. della Repubblica | NO | SI | SI | ||||
Albo Ente (12) | SI | (facoltativo) (6) | (facoltativo) (6) | ||||
Profilo committente | (facoltativo) | SI | SI | ||||
Siti Internet (Infrastrutture – Osservatorio) | (facoltativo) | SI | SI | ||||
Quotidiani nazionali | NO | almeno 1 | (13) | almeno 2 | |||
Quotidiani locali | NO | almeno 1 | almeno 2 |
1. La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di pubblicazione (c. 7 – art. 70).
2. Opzione tra invio alla GUUE pubblicazione sul profilo di committente (con avviso alla GUUE di pubblicazione sul profilo di committente).
3. Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio entro 2 giorni dalla pubblicazione in GURI.
4. Pubblicazione entro 12 giorni dall’invio, ridotti a 5 giorni in caso di procedure urgenti o di trasmissione on line del bando.
5. Se l’Ente appaltante non è il Comune, la pubblicazione è fatta anche all’Albo Pretorio del Comune dove si eseguono i lavori.
6. Anche se non previsto esplicitamente dalla norma, appare del tutto incongruo non prevedere la pubblicazione all’Albo.
7. Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in GURI e all’Albo.
8. Per estratto, entro 5 giorni dalla pubblicazione in GURI.
9. Per estratto, dopo 12 giorni dall’invio alla GUUE, o dopo 5 giorni in caso di urgenza.
10. Ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 252 del 1998.
11. Entro 48 giorni dall’aggiudicazione
12. Se l’Ente appaltante non è il Comune, la pubblicazione è fatta all’Albo Pretorio del Comune dove si eseguono i lavori.
13. Per estratto entro 5 dalla pubblicazione in GURI.
NOTA BENE: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 173, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., l’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto a post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune. Tale avviso deve restare pubblicato per 180 giorni ai sensi del D.P.C.M. 26/04/2011.
Allegato 1
SERVIZI E FORNITURE
RIEPILOGO PUBBLICAZIONI
(ARTT. 65, 66 E 124 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006 E SS.MM.II.
Ambiti: | Locale | Regionale | Nazionale | Comunitario | ||
Importi in euro: | da 0 a 193.000 | oltre i 193.000 | ||||
Avviso di preinformazione (14) | G.U. della U.E. | NO | SI | (15) | ||
Profilo committente | SI | SI | ||||
Siti Internet (Infrastrutture – Osservatorio) | SI | SI (16) | ||||
Bando di gara | G.U. della U.E. | NO | SI (17) | |||
G.U. della Repubblica | SI | SI | ||||
Albo Ente | SI | (facoltativo) (18) | ||||
Profilo committente | SI | SI | ||||
Siti Internet (19) (Infrastrutture – Osservatorio) | SI | SI | ||||
Quotidiani nazionali | NO | almeno 2 | (20) | |||
Quotidiani locali | NO | almeno 2 | ||||
Avviso esito di gara (21) | G.U. della U.E. | NO | SI | |||
G.U. della Repubblica | NO | SI | ||||
Albo Ente | SI | (facoltativo) (16) | ||||
Profilo committente | SI | SI | ||||
Siti Internet (Infrastrutture – Osservatorio) | SI | SI | ||||
Quotidiani nazionali | NO | almeno 2 | ||||
Quotidiani locali | NO | almeno 2 |
14. La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di pubblicazione (c. 7 – art. 70).
15. Opzione tra invio alla GUUE e pubblicazione sul profilo di committente (con avviso alla GUUE di pubblicazione sul profilo di committente).
16. Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio entro 2 giorni dalla pubblicazione in GURI.
17. La pubblicazione entro 12 giorni dall’invio, ridotti a 5 giorni in caso di procedure urgenti o di trasmissione on line del bando.
18. Anche se non previsto esplicitamente dalla norma, appare del tutto incongruo non prevedere la pubblicazione all’Albo.
19. Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in GURI e all’Albo.
20. Per estratto, dopo 12 giorni dall’invio alla GUUE, dopo 5 giorni in caso d’urgenza.
21. Entro 48 giorni dall’aggiudicazione
NOTA BENE: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 173, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., l’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto a post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune. Tale avviso deve restare pubblicato per 180 giorni ai sensi del D.P.C.M. 26/04/2011.
LA PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI
Allegato 1
LUOGO DI PUBBLICAZIONE | TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE | NOTE | ||
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea | Fax (max 650 parole) | 12 gg. dall’invio (5 in caso di procedura urgente) | La Commissione rilascia la conferma dell’informazione trasmessa, con indicazione della data di pubblicazione (PROVA DELLA PUBBLICAZIONE) | |
elettronica | 5 gg. dall’invio | |||
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana | Non previsto | Decorrenza effetti giuridici in ambito nazionale | ||
Sito internet della stazione appaltante | Non previsto | |||
Sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti | Entro 2 giorni dalla pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante e sulla GURI | |||
Sito informatico dell’Osservatorio | ||||
Due quotidiani a diffusione nazionale (per estratto) | DOPO 12 giorni dall’invio alla Commissione (5 in caso di procedure urgenti) (GUUE) | |||
Due quotidiani a diffusione locale (per estratto) | ||||
Forme aggiuntive di pubblicità | Non previsto |
PUBBLICITA’ IN AMBITO EUROPEO | PUBBLICITA’ IN AMBITO NAZIONALE | ||
Luogo | GUCE | Luoghi | GURI Siti informatici Quotidiani nazionali e locali (per estratto) |
Effetti giuridici | Dalla data di trasmissione del bando di gara | Effetti giuridici | Dalla data di pubblicazione sulla GURI |
Costi GUCE | Gratuito | Costi GURI | A pagamento |
Lingua | Per esteso, in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalla stazione appaltante. Tale testo è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono l’italiano | Informazioni | Uguali a quelle contenute nei bandi e negli avvisi inviati alla Commissione. Devono indicare la data di trasmissione alla Commissione e di pubblicazione sul profilo di committente |
Per estratto nelle altre lingue ufficiali | Data di pubblicazione | Non prima dell’invio alla Commissione |
Allegato 1
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Cosa è | Un avviso che contiene i risultati relativi alla procedura di aggiudicazione di un contratto pubblico o di un accordo quadro | ||||
Quando essere pubblicato | deve | Contratto | Entro 48 giorni dall’aggiudicazione | ||
Accordo quadro | Entro 48 giorni dall’aggiudicazione | ||||
Appalti aggiudicati sulla base accordo quadro | di | un | ESENTATI | ||
Appalti aggiudicati sulla base sistema dinamico di acquisizione | di | un | Entro 48 giorni dall’aggiudicazione di ogni singolo appalto ovvero Entro 48 giorni dalla fine di ogni trimestre (nel caso di raggruppamento degli avvisi su base trimestrale) | ||
Cosa contiene | Le informazioni previste nell’allegato IX A, punto 5 e ogni altra informazione ritenuta utile | ||||
Omissione di informazioni | Alcune informazioni relative all’aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell’accordo possono essere omesse nel caso in cui la loro pubblicazione: a. sia contraria alla legge o all’interesse pubblico; b. pregiudichi legittimi interessi commerciali degli operatori economici o la concorrenza leale tra essi. |
Allegato 2
RIEPILOGO RICEZIONE OFFERTE LAVORI – SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA
Art. | Procedura-Fase | Tempo Standard | Flessibilizzazioni |
70 - c. 2 | ⏹ Procedura aperta (solo appalto) ⏹ Termine presentazione offerte da data di trasmissione del bando all’UE | 52 giorni | ⏵ Riduzione a 36 giorni, se l’appalto rientra tra quelli pubblicizzati con l’avviso di preinformazione ⏵ Riduzione di 7 giorni, se bando è trasmesso per via elettronica (art. 70 – c. 8) ⏵ Riduzione di 5 giorni se atti di gara sono messi a disposizione in formato elettronico (art. 70 – c. 9) ⏵ Riduzioni cumulabili ed applicabili sia a termine standard che a termine ridotto automaticamente per avviso di preinformazione |
70 - c. 3 | ⏹ Procedura ristretta ⏹ Procedura negoziata con bando ⏹ Dialogo competitivo ⏹ Termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara da data di trasmissione del bando all’UE | 37 giorni | ⏵ Riduzione di 7 giorni, se bando è trasmesso per via elettronica (art. 70 – c. 8) |
70 - c. 4 | ⏹ Procedura ristretta ⏹ Termine di presentazione offerte da data di invio della lettera di invito a presentare offerte | 40 giorni | ⏵ Riduzione a 22 giorni, se l’appalto rientra tra quelli pubblicizzati con l’avviso di preinformazione ⏵ Riduzione di 5 giorni se atti di gara sono messi a disposizione in formato elettronico (art. 70 – c. 9) ⏵ Riduzione cumulabile a termine ridotto automaticamente per avviso di preinformazione |
70 - c. 5 | ⏹ Procedura negoziata con bando ⏹ Dialogo competitivo ⏹ Termine di presentazione offerte da data di invio della lettera di invito a presentare offerte | 20 giorni (minimo) | Non riducibile |
70 - c. 11 | ⏹ Procedura ristretta – Accelerata ⏹ Procedura negoziata con bando – Accelerata ⏹ Termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara da data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI (post trasmissione a UE) | 15 giorni (minimo) | Necessaria indicazione nel bando delle ragioni di urgenza che hanno comportato il ricorso alla procedura accelerata |
⏹ Procedura ristretta – Accelerata ⏹ Termine di presentazione offerte da data di invio della lettera di invito a presentare offerte | • 10 giorni • 30 giorni ( se offerta comprende anche progetto esecutivo) | Necessaria indicazione nel bando delle ragioni di urgenza che hanno comportato il ricorso alla procedura accelerata | |
70 - c. 6 | ⏹ Tutte le procedure con appalto che prevede anche progettazione esecutiva ⏹ Termine di presentazione offerte da data di trasmissione bando all’UE o da data di invio dell’invito a presentare offerte | 60 giorni | Riduzione a 50 giorni se l’appalto rientra tra quelli pubblicizzati con l’avviso di preinformazione |
70 - c. 6 | ⏹ Tutte le procedure con appalto che prevede anche progettazione definitiva ⏹ Termine di presentazione offerte da data di trasmissione bando all’UE o da data di invio dell’invito a presentare offerte | 80 giorni | Riduzione a 50 giorni se l’appalto rientra tra quelli pubblicizzati con l’avviso di preinformazione |
70 - c. 12 | ⏹ Procedura ristretta senza bando ⏹ Dialogo competitivo | Termini il più possibile compatibili con il principio di cui all’art. 70, comma 1 | In caso di urgenza |
Procedura e richiesta | Tempistica di invio documenti/informazioni |
✓ Procedura aperta (art. 71, comma 1) | Invio entro 6 giorni dalla ricezione della domanda del |
✓ Richiesta di documenti complementari | concorrente, sempre che questa sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine per la presentazione delle |
offerte | |
✓ Procedura aperta (art. 71, comma 2) ✓ Richiesta di informazioni complementari | Comunicazione almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte |
✓ Procedura ristretta e procedura negoziata con bando (art. 72, comma 3) ✓ Richiesta di informazioni complementari | Comunicazione almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte |
✓ Procedura ristretta e procedura negoziata con bando - Urgente ✓ Richiesta di informazioni complementari | Comunicazione almeno 4 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte |
Allegato 2
TEMPI RICEZIONE OFFERTE LAVORI ED OPERE SOTTO SOGLIA
Art. | Procedura-Fase | Tempo Standard |
122 – c. 6, lett. a) | ⏵ Procedura aperta ⏵ Termine per ricezione offerte da pubblicazione bando (su GURI per appalti superiori a 500.000 Euro, su Albo Comune per appalti inferiori a 500.000 Euro) | 26 giorni |
122 – c. 6, lett. b) | ⏵ Procedura ristretta ⏵ Procedura negoziata con bando ⏵ Dialogo competitivo ⏵ Termine per ricezione domande di partecipazione da pubblicazione bando (su GURI per appalti superiori a 500.000 Euro, su Albo Comune per appalti inferiori a 500.000 Euro) | 15 giorni |
122 – c. 6, lett. c) | ⏵ Procedura ristretta ⏵ Termine per invio offerte da data invio invito | 20 giorni |
122 – c. 6, lett. d) | ⏵ Procedura negoziata con bando ⏵ Dialogo competitivo ⏵ Termine per invio offerte da data invio invito | Stabilito dall’Amministrazione ma mai meno di 10 giorni |
122 – c. 6, lett. e) | ⏵ Tutte le procedure con contratto avente per oggetto anche la progettazione esecutiva ⏵ Termine per la ricezione delle offerte da pubblicazione bando o da invio invito | 60 giorni |
122 – c. 6, lett. f) | ⏵ Procedura aperta ⏵ Procedura negoziata con bando ⏵ Dialogo competitivo ⏵ Se dell’appalto è stata data notizia nell’avviso di preinformazione ⏵ Termine di ricezione delle offerte | 18-11 giorni |
122 – c. 6, lett. g) | ⏵ Procedura ristretta ⏵ Procedura negoziata con bando ⏵ Accelerata in caso di urgenza ⏵ Termine di ricezione delle domande di partecipazione da data pubblicazione bando | 15 giorni |
122 – c. 6, lett. g) | ⏵ Procedura ristretta ⏵ Accelerata in caso di urgenza ⏵ Termine per la ricezione delle offerte da invio lettera d’invito | 10 giorni |
Allegato 2
TEMPI RICEZIONE OFFERTE FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA
Art. | Procedura-Fase | Tempo Standard |
124 – c. 6, lett. a) | ⏵ Procedura aperta ⏵ Termine per ricezione offerte da pubblicazione bando (su GURI) | 15 giorni |
124 – c. 6, lett. b) | ⏵ Procedura ristretta ⏵ Procedura negoziata con bando ⏵ Dialogo competitivo ⏵ Termine per ricezione domande di partecipazione da pubblicazione bando (su GURI) | 7 giorni |
124 – c. 6, lett. c) | ⏵ Procedura ristretta ⏵ Termine per invio offerte da data invio invito | 10 giorni |
124 – c. 6, lett. d) | ⏵ Procedura negoziata con bando ⏵ Dialogo competitivo ⏵ Termine per invio offerte da data invio invito | Stabilito dall’Amministrazione ma mai meno di 10 giorni |
124 – c. 6, lett. e) | ⏵ Procedura aperta ⏵ Procedura negoziata con bando ⏵ Dialogo competitivo ⏵ Se dell’appalto è stata data notizia dell’avviso di preinformazione ⏵ Termine di ricezione delle offerte | 10-7 giorni |
124 – c. 6, lett. f) | ⏵ Procedura ristretta ⏵ Procedura negoziata con bando ⏵ Accelerata in caso d’urgenza ⏵ Termine di ricezione delle domande di partecipazione da data pubblicazione bando | 10 giorni |
124 – c. 6, lett. f) | ⏵ Procedura ristretta ⏵ Accelerata in caso di urgenza ⏵ Termine di ricezione delle offerte da invio lettera d’invito | 5 giorni |
ARTICOLO
INDICE
1. OGGETTO
2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CIG – TASSA SULLE GARE
3. METODI DI SCELTA
4. BANDI – LETTERE D’INVITO
5. PUBBLICITA’
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
7. DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI
8. TORNATE DI GARA
9. CAUSE DI ESCLUSIONE
10. COMPETENZE PER LE PROCEDURE DI GARA E PER L’AGGIUDICAZIONE
11. ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE
12. SVOLGIMENTO DELLE GARE
13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
14. OFFERTE – CONTENUTO
15. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE – OFFERTE INCONGRUE
17. UNICA OFFERTA VALIDA
18. PROCEDURE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI
19. RINVIO AD ALTRI REGOLAMENTI
20. CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE
21. SERVIZI DI CUI ALL’ALLEGATO II/B DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.
22. CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI, ASSOCIAZIONI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
23. AFFIDAMENTO GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE
24. CONVENZIONI CON GLI IMPRENDITORI AGRICOLI
25. CONSIP
26. ALIENAZIONE BENI MOBILI
27. FORMA E CONTENUTO DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
28. FORMA E CONTENUTO DELLE OFFERTE
29. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
30. GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
31. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER I LAVORI PUBBLICI
32. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
33. VERBALI
34. AGGIUDICAZIONI – ESECUZIONE D’URGENZA
35. CONTENUTO DEL CONTRATTO
36. FORMA DEI CONTRATTI
37. COMPETENZA ALLA STIPULA
38. UFFICIALE ROGANTE
39. I DIRITTI DI SEGRETERIA
40. OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO ED ALTRI OBBLIGHI
41. REVISIONE PREZZI
42. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
43. PENALI
44. REPERTORIAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
45. MODIFICHE CONTRATTUALI ED AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
46. RESPONSABILITA’
47. CONDUZIONE OPERATIVA DELL’APPALTO – ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI
48. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
49. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
50. PROROGHE E RINNOVI CONTRATTUALI
51. DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO 1 RIEPILOGO PUBBLICAZIONI – LAVORI PUBBLICI ALLEGATO 1 RIEPILOGO PUBBLICAZIONI – SERVIZI E FORNITURE ALLEGATO 1 LA PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI
ALLEGATO 1 AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
ALLEGATO 2 RIEPILOGO RICEZIONE OFFERTE – LAVORI – SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA
ALLEGATO 2 TEMPI DI RICEZIONE OFFERTE LAVORI ED OPERE SOTTO SOGLIA
ALLEGATO 2 TEMPI DI RICEZIONE OFFERTE FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 10.02.2012
PARERI DI REGOLARITA’
((ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.)
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL SEGRETARIO COMUNALE Resp. Uff. Demografico e Uff. Commercio
x.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
data 08.02.2012
data 08.02.2012
data 08.02.2012
data 08.02.2012
data 08.02.2012
data 08.02.2012
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
x.xx Xxxxxxxxx Xxxxx
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
x.xx Geom. Xxxxxxx Xxxxxxx
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
x.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx -
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
x.xx Rag. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
x.xx Xxxx Xxxx Xxxxx