COMUNE DI MEDICINA
COMUNE DI MEDICINA
(Provincia di Bologna)
S T A T U T O
Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 30/7/1991 con deliberazione n. 85
- modificato con deliberazione n. 117 del 15/10/1991 -
controllato da CORECO nella seduta del 21/11/1991 con atto prot. n. 18538/91 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 95 del 31/12/1991
modificato ed integrato con deliberazioni n. 153 del 14/12/1994 e n. 4 del 6/3/1995 CORECO Ord. del 28/3/1995, prot. n. 9550/13
pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 100 del 14/6/1995
modificato e integrato con deliberazione n. 17 del 16/2/2000 XX.XX.XX. n. 2000001295 del 23/2/2000
pubblicato all’Albo Pretorio dal 7/3/2000 al 5/4/2000
modificato e integrato con deliberazione cons. n. 141 del 27/12/2001 divenuta esecutiva il 14/1/2002
pubblicato all’Albo Pretorio dal 21/1/2002 al 19/2/2002
modificato e integrato con deliberazione cons. n. 128 del 26/9/2005 divenuta esecutiva il 13/10/2005
pubblicato all’Albo Pretorio dal 13/10/2005 all’11/11/2005
modificato e integrato con deliberazione cons. n. 34 dell’ 1/4/2009 divenuta esecutiva il 20/04/2009
pubblicato all’Albo Pretorio dal 21/4/2009 al 20/5/2009
Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 19/12/2013, pubblicata all’Albo pretorio dal 10/01/2014 e divenuta esecutiva in data 20/01/2014.
Il presente atto è pubblicato all’Albo on line nell’apposita sezione “Statuto” dal 21/01/2014 per trenta giorni consecutivi. Le modifiche entrano in vigore il 20/02/2014.
Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 00000 Xxxxxxxx (XX)
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INDICE GENERALE
TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Statuto
Art. 1 bis La Comunità di Medicina Art. 2 - Obiettivi politici
Art. 3 - Obiettivi della Comunità Art. 4 - Forme associative
TITOLO Il - LA PARTECIPAZIONE Capo I - LA PARTECIPAZIONE
Art. 5 - Principi
Art. 6 - Istanze, petizioni, proposte Art. 7 - Sedute aperte del Consiglio
Art. 8 - Partecipazione e accesso all'attività amministrativa Art. 9 - Consulte cittadine
Capo II - L'INFORMAZIONE E L'ACCESSO
Art. 10 - Informazione
Art. 11 - Accesso agli atti e alle informazioni Art. 12 - Uso delle strutture e dei servizi
Capo III - CONSULTAZIONE E REFERENDUM
Art. 13 - La Consultazione della popolazione Art. 14 - Registro delle Associazioni
Art. 15 - Referendum
Art. 16 - Difensore Civico
Art. 17 - Facoltà e prerogative del Difensore Civico
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE Capo 1 - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI
Art. 18 - Attribuzione ed esercizio di funzioni Art. 19 - Conflitti di attribuzione
Art. 20 - Organi di governo e spese elettorali
Capo II - IL CONSIGLIO
Art. 21 - Attribuzioni
Art. 22 - Insediamento ed approvazione delle linee programmatiche
Art. 23 - 1 Consiglieri Art. 24 - Il Presidente
Art. 25 - 1 Gruppi consiliari
Art. 26 - Convocazione delle adunanze
Art. 27 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni Art. 28 - Le Commissioni Consiliari
Art. 29 - Consulte e gruppi di lavoro Art. 30 - Pari opportunità
Capo III- LA GIUNTA
Art. 31 - Attribuzioni
Art. 32 - Composizione e nomina
Art. 33 - Sedute
Art. 34 - Delega di funzioni
Capo IV - IL SINDACO
Art. 35 - Rappresentanza
TITOLO IV - PRINCIPI E NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Capo 1 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 36 - Principi e criteri organizzativi Art. 37 - Regolamento di organizzazione Art.37 bis- Personale
Art. 38 - Il Segretario Generale Art. 39 - Il Direttore Generale
Art. 40 - Incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne
Capo Il - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 41 – Competenza degli organi di direzione politica Art. 42 - Competenza al coordinamento
Art. 43 - Competenze dei Funzionari Responsabili dei Servizi Art. 44 - Tutela sindacale
Art. 45 - Responsabile del procedimento Art. 46 - Patrimonio
Art. 47 - Conferenza dei servizi e accordi di programma Art. 48 - Nomina di rappresentanti
Capo III - I SERVIZI
Art. 49 - Modalità di gestione
Art. 50 - Nomina e revoca degli Amministratori Art. 51 - Aziende Speciali
Art. 52 - Istituzioni Art. 53 - soppresso
TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'
Art. 54 - Ordinamento contabile del Comune
Art. 55 - Bilancio e programmazione finanziaria Art. 56 – I controlli interni
Art. 57 - Collegio dei Revisori dei Conti Art. 58 - Contratti
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 59 - Revisione dello Statuto
Art. 60 - Adozione dei Regolamenti Art. 61 - Disciplina transitoria
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Statuto)
Lo Statuto del Comune di Medicina è l'atto che riconosce ed esprime l'autonomia della Comunità medicinese nonché l'ordinamento dell'Ente e ne costituisce l'espressione istituzionale nella forma della democrazia.
Art.1bis
(La Comunità di Medicina)
1) Il Comune di Medicina, ente autonomo entro l’ unità della Repubblica, secondo i
principi della Costituzione, della legge e del presente Statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale ed economico.
2)Appartengono alla Comunità di Medicina i cittadini italiani residenti nel Comune ed ogni altra Persona che vi abbia dimora anche temporanea nel rispetto della vigente disciplina anagrafica per i cittadini e gli stranieri od apolidi.
3)La città di Medicina, che si fregia della Medaglia d’argento al merito civile,
assume come proprio stemma ed emblema il Gonfalone civico il cui uso è disciplinato dal Regolamento.
Art. 2
(Obiettivi Politici)
1) Il Comune di Medicina:
a) uniforma il proprio ordinamento ai principi della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza;
b) promuove l'esercizio effettivo della sovranità popolare mediante la rappresentanza elettiva e la partecipazione;
c) indirizza la sua attività affinchè si instaurino rapporti di fiducia tra i cittadini e l'amministrazione, uniformando la sua azione ai principi di legalità ed equità, di trasparenza e pubblicità, di efficacia ed efficienza, di snellezza amministrativa e di semplificazione dei procedimenti istituzionali, tecnici ed amministrativi.
2) Il Comune di Medicina, riconoscendo il valore della consolidata tradizione locale, recepisce nel proprio Statuto la finalità di promuovere relazioni e scambi culturali e sociali con altri Comuni di Paesi esteri mediante l'instaurazione di rapporti di gemellaggio, per la promozione di una cultura di pace.
Art. 3
(Obiettivi della Comunità)
1) Il Comune di Medicina
a) promuove il miglioramento della qualità morale e materiale della vita della comunità e dei cittadini; nonchè l'ordinata convivenza sociale;
b) nell'ambito delle sue funzioni, persegue la rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona e che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di tutti i cittadini e dei residenti senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali favorendo il superamento di ogni forma di emarginazione;
c) concorre a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro per tutti i cittadini e, più in generale, per tutti i residenti. Promuove, sull'esempio delle lotte che il nostro territorio ha conosciuto, la tutela del lavoro e dei diritti sul lavoro, per contribuire ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa;
d) promuove azioni per favorire: la vita nascente, pari opportunità per le donne e per gli uomini; tempi e modalità della vita atti a rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori;
e) si propone di favorire la nascita, il consolidamento e l'allargamento dello spirito di solidarietà e di aggregazione sociale;
f) promuove il potenziamento e il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini e per i residenti e rimuove gli ostacoli che ad esso si frappongono;
g) riconosce, favorisce e valorizza iniziative di volontariato a fini sociali ed ogni altra forma di associazionismo sportivo, ricreativo, culturale e riconosce, inoltre, il ruolo fondamentale della cooperazione;
h) promuove lo sviluppo ed il progresso della cultura valorizzando il patrimonio e le istituzioni culturali e favorendo le libere iniziative delle articolazioni culturali della comunità;
i) favorisce e sostiene le iniziative formative, educative e ricreative e assicura la piena attuazione del diritto allo studio;
l) riconosce a tutti i minori i diritti sanciti dalla convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (O.N.U. 20 novembre 1989) e si impegna a garantirne il rispetto;
m) riconosce la famiglia come nucleo fondamentale di aggregazione sociale della comunità;
n) promuove l'organico ed equilibrato assetto del territorio, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dei beni ambientali e naturali;
o) riconosce l’ acqua come bene comune pubblico e l’ accesso all’ acqua come diritto umano universale, indivisibile e inalienabile;
p) riconosce i diritti degli animali sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'animale (UNESCO 27 gennaio 1978) e vigila che nel proprio territorio non vengano violati;
q) favorisce lo sviluppo economico della comunità e promuove il ruolo e la partecipazione della iniziativa economica per la realizzazione delle finalità di interesse generale.
2) Per la realizzazione degli obiettivi della propria azione il Comune assume il metodo della programmazione annuale e pluriennale.
Art. 4
(Forme associative)
1) Il Comune esercita in forma associata funzioni e servizi propri o delegati, nell’ ambito territoriale individuato come ottimale sulla base delle leggi statali e regionali.
2) Il Comune promuove ed aderisce a convenzioni ed accordi di programma per il perseguimento di obiettivi condivisi con altri Enti Pubblici e Locali.
Titolo Il
LA PARTECIPAZIONE
Capo I
La partecipazione
Art. 5
(Principi)
1) Il Comune ispira la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico- amministrative, dei programmi ed alla gestione dei servizi.
2) Per tali fini, il Comune promuove e sollecita la partecipazione mediante gli istituti previsti dallo Statuto.
Art. 6
(Istanze, petizioni, proposte)
1) Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o individuali sono presentate al Sindaco, che le trasmette immediatamente al competente organo di governo e - nei casi in cui sia individuabile - al responsabile del procedimento.
2) Il competente organo si pronuncerà nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento attuativo sul procedimento amministrativo o comunque nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione.
Art. 7
(Sedute aperte del Consiglio)
Ferme restando le disposizioni che regolano la convocazione e lo svolgimento delle sedute consiliari il Consiglio Comunale può essere anche convocato in forma aperta alla partecipazione diretta dei cittadini, nei casi e con le modalità determinate dal regolamento o dal Consiglio stesso.
Art. 8
(Partecipazione e accesso all'attività amministrativa)
1) Il Comune favorisce e promuove:
a) la partecipazione alla gestione dei servizi di enti, associazioni di volontariato, libere associazioni che operano in settori di competenza comunale;
b) la partecipazione alla gestione dei servizi degli utenti singoli ed associati.
2) Per tali fini il Comune:
a) Può raccogliere pareri dagli utenti e dalle associazioni;
b) stipula convenzioni, definisce accordi per la gestione di specifici servizi o per determinare il contenuto discrezionale di provvedimenti amministrativi ovvero, nei casi previsti dalla legge, in loro sostituzione;
c) destina risorse sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.
d) istituisce consulte cittadine.
3) La partecipazione alla gestione dei servizi avviene con esclusione del fine di
lucro.
Art. 9
(Consulte cittadine)
1) Sono istituite le Consulte Cittadine quali organi di partecipazione e decentramento.
2) Le Consulte hanno funzioni:
- propositive: su ogni argomento interessante direttamente il rispettivo territorio
- consultive: su ogni materia su cui Consiglio - Giunta - Sindaco riterranno opportuno interpellarli.
3) Le proposte ed i pareri non sono vincolanti per l'amministrazione, che ha però
l’obbligo di motivare le proprie decisioni discordanti rispetto alla richiesta avanzata dalle consulte.
4) Le Consulte ed i loro componenti o rappresentanti hanno il diritto di ottenere dal Sindaco e dagli Uffici Comunali tutte le informazioni e le notizie utili per l'espletamento delle loro funzioni.
5) Il Regolamento determinerà:
- ambito territoriale
- organi e loro funzionamento
- forme e termini per l'esercizio delle funzioni
- composizione tale da assicurare la rappresentanza dei cittadini di ambo i sessi, dei residenti non cittadini, di tutte le Associazioni politiche, culturali, religiose, economiche, sportive, ricreative, assistenziali interessati alla partecipazione
- forme per l'elezione, diretta o indiretta, da parte del Consiglio Comunale.
Capo II
L'INFORMAZIONE E L'ACCESSO
Art. 10
(Informazione)
1) Il Comune:
a) garantisce i diritti dei cittadini e dei residenti ad una informazione tempestiva ed esauriente sull'attività degli organi e degli uffici e sugli atti amministrativi;
b) assicura la pubblicizzazione, nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento, dello Statuto e dei regolamenti, del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della relazione dei revisori dei conti, dei bandi di concorso per l'assunzione del personale, delle dichiarazioni annuali dei redditi resi dai contribuenti, delle procedure adottate dal Comune e dei responsabili dei procedimenti, degli atti di pianificazione e programmazione, delle gare d'appalto, dei contratti d'opera e di fornitura, dei criteri per l'assegnazione di contributi, dei criteri per le nomine e di quant’altro previsto dalle norme di legge.
2) Delle adunanze del Consiglio comunale è dato pubblico avviso nelle forme stabilite dal regolamento e l'ordine del giorno è depositato all'albo pretorio per la libera consultazione.
Art. 11
(Accesso agli atti e alle informazioni)
1) Il Comune assicura l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dell'amminístrazione, al fine di realizzare la trasparenza dell'attività amministrativa, di favorirne lo svolgimento imparziale e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi legittimi o qualificati.
2) Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio dei diritto di accesso ed individua gli aventi titolo.
3) Il regolamento individua le forme e le categorie di documenti sottratti all'accesso, nei limiti fissati dalla legge, per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi e l'interesse generale.
Art. 12
(Uso delle strutture e dei servizi)
1) L'uso delle strutture e dei servizi è assicurato normalmente a tutti i cittadini ed ai residenti stranieri senza discriminazioni.
2) Il regolamento:
a) stabilisce le priorità di accesso in relazione al bisogno ed all'urgenza;
b) determina gli oneri da porre a carico degli utenti ed i mezzi per assicurare l'accesso agli indigenti.
Capo III
CONSULTAZIONE E REFERENDUM
Art. 13
(La consultazione della popolazione)
1) Gli organi di governo dispongono la consultazione sugli oggetti di loro competenza.
2) In particolare oltre alle forme di pubblicità previste dalla legge, deve essere assicurata la consultazione delle rappresentanze locali delle organizzazioni economiche, sociali e culturali in materie di Statuto Comunale e di strumenti di Pianificazione e Programmazione comunale.
3) Il Regolamento individua gli atti fondamentali per i quali è obbligatoria la preventiva consultazione dei cittadini e stabilisce le forme della consultazione.
4) Il Comune può inoltre indire pubbliche assemblee per la trattazione di problemi
interessanti l'intera comunità o particolari categorie di cittadini.
Tali Assemblee possono essere indette anche a richiesta di 50 cittadini elettori, nel qual caso esse saranno tenute entro 30 gg. dalla richiesta.
.
Art. 14
(Registro delle associazioni
Al fine della consultazione su temi specifici, il regolamento determina i criteri e i
requisiti per la individuazione degli enti, organizzazioni e libere associazioni esistenti ed attive nel territorio comunale.
Art. 15
(Referendum)
1) Il ricorso al referendum può essere deliberato per iniziativa del Consiglio - a maggioranza assoluta dei suoi componenti - ovvero su richiesta di almeno 1/10 degli elettori residenti nel Comune, laddove il Consiglio Comunale a maggioranza semplice abbia riconosciuto tale richiesta ammissibile;
2) Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:
a) il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il piano poliennale di investimento, il programma triennale o l’elenco annuale delle opere pubbliche, gli strumenti urbanistici, i relativi piani attuativi e le loro variazioni;
b) i provvedimenti inerenti elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche e le decadenze;
c) i provvedimenti concernenti il personale comunale;
d) i regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
e) i provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti e l'applicazione dei tributi;
f) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni emanate da altri enti;
g) la istituzione e la determinazione di tariffe.
In deroga a quanto previsto al precedente punto g) si stabilisce che nel caso in cui la proposta formulata con il quesito referendario comporti nuove spese a carico del Comune, il quesito dovrà indicare i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di istituzioni o aumenti di tariffe o attraverso altre forme di partecipazione da parte dei cittadini. Non è ammissibile infine il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
3) Il Consiglio Comunale esprime il giudizio di ammissibilità del quesito referendario, che deve consentire per brevità e chiarezza la più ampia comprensione, tenuto conto:
a) dell'ammissibilità per materia;
b) della formulazione del quesito referendario;
c) della regolarità della presentazione delle firme.
Il regolamento disciplina le procedure di ammissione e svolgimento del referendum.
4) Entro 30 giorni dalla consultazione referendaria il Sindaco convoca il Consiglio comunale per l'esame del risultato e l'eventuale assunzione dei provvedimenti amministrativi o di indirizzo conseguenti.
5) Sulle questioni che sono state oggetto di referendum non può essere richiesto altro referendum prima delle elezioni del nuovo Consiglio comunale.
6) La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato almeno il 40% degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 16
(Difensore civico)
Articolo soppresso
Art. 17
(Facoltà e prerogative del Difensore Civico)
Articolo soppresso
Titolo III
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
Capo I
ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI
Art. 18
(Attribuzione ed esercizio di funzioni)
1) La Legge e lo Statuto attribuiscono le funzioni agli organi di governo, ovvero a Consiglio, Giunta e Sindaco; agli organi di partecipazione e di consultazione; al Segretario generale, ai Dirigenti ed ai Funzionari.
2) Gli organi ed i soggetti titolari delle funzioni le esercitano nel rispetto della legge, dello Statuto, dei regolamenti e del contratto di lavoro in quanto applicabile, nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita a Segretario Generale, Dirigenti e Funzionari.
3) Il titolare delle funzioni è responsabile del loro esercizio e del risultato.
4) Le funzioni sono delegabili solo nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto. Il delegante risponde dell'esercizio delle funzioni delegate quando la responsabilità consegue dagli atti di indirizzo della delega.
5) Sono delegabili:
a) le funzioni del Sindaco, quale rappresentante del Comune, agli Assessori;
b) le funzioni del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, a Consiglieri Comunali per l'esercizio delle funzioni medesime nelle frazioni;
c) le funzioni proprie del Segretario Generale, in ordine alla gestione amministrativa ed aventi rilevanza interna, al Vice Segretario;
d) le funzioni dei Dirigenti a Funzionari nei termini previsti dalle norme sul pubblico impiego.
Art. 19
(Conflitti di attribuzione)
I conflitti di attribuzione relativamente alla titolarità di funzioni attribuite dalla legge o dallo Statuto sono risolti dal Sindaco.
Art. 20
(Organi di governo e spese elettorali)
1) Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2) I singoli candidati, ancorchè non eletti, e i rappresentanti di lista sono tenuti a dichiarare e rendicontare, come previsto dalle norme sovraordinate in materia, i contributi ricevuti, gli obblighi assunti e le spese sostenute in relazione alla campagna elettorale.
Capo II
Il Consiglio
Art. 21
(Attribuzioni)
1) Il Consiglio comunale è il massimo organo rappresentativo della comunità di Medicina, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo, ne cura gli interessi.
2) Il Consiglio:
a) determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune;
b) esercita la potestà regolamentare deliberando i regolamenti previsti dalla legge, dallo Statuto e quelli relativi alle funzioni attribuite al Comune dalla legge;
c) adotta gli atti fondamentali ad esso demandati dall’ art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti inerenti affari estranei alla gestione dell'Ente ma connessi al ruolo istituzionale del Comune ove la competenza derivi dalla specialità della legge che la prevede ovvero dalla espressa previsione del legislatore.
d) esercita il controllo sulla attività amministrativa della Giunta.
3) Le funzioni del Consiglio non sono delegabili.
Art. 22
(Insediamento ed approvazione delle linee programmatiche)
1) Il Consiglio è convocato dal Sindaco per la prima seduta entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti e deve riunirsi entro 10 giorni dalla convocazione.
2) Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri, giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità determinate dalla legge e procede alla surroga.
3) Nella stessa seduta:
- il Consiglio provvede all’elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio stesso;
- il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e dà comunicazione dell'effettuata nomina della Giunta.
4) Entro sessanta giorni dall’ insediamento il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, sottopone al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi 60 giorni dette linee, eventualmente emendate per effetto del contributo dei Consiglieri, devono essere approvate dal Consiglio Comunale. Almeno una volta all’ anno (precedentemente all’approvazione del bilancio di previsione) il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sull’attuazione delle linee e sul loro eventuale adeguamento.
Art. 23
(I consiglieri)
1) Ogni consigliere rappresenta l'intero Comune ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2) I consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti
all'atto della proclamazione; da tale momento decorrono altresì tutti i doveri ed oneri attinenti all'investitura della pubblica funzione amministrativa.
3) Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e sollecitare quelli riservati dalla legge alla competenza della Giunta;
b) formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
c) ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato senza che possa essere opposto il segreto di ufficio;
d) accedere agli uffici comunali e ai servizi disposti per l'esercizio delle funzioni di consigliere.
4) Il Sindaco o gli assessori delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri con le modalità previste nel regolamento consiliare.
5) E’ consigliere anziano, in base all’ art. 40, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, colui che, fra gli eletti, ha riportato la cifra individuale più elevata nell'elezione del Consiglio, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 73 comma 11 del D.Lgs.267/2000.
6) Le dimissioni del Consigliere Comunale ed i loro effetti sono disciplinati dal
D. Lgs. 267/2000. La deliberazione di surrogazione del Consigliere dimesso o decaduto è immediatamente esecutiva.
6 Bis) Il Consigliere ha facoltà di motivare la propria assenza nella stessa seduta
consiliare, preventivamente e in forma scritta. All’ uopo dovrà essere verbalizzato che l’ assenza risulta giustificata. Il Consigliere comunale che non interverrà per 3 volte consecutive alle sedute del consiglio senza motivarne le ragioni è dichiarato decaduto dalla carica con delibera consiliare che riporti la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati con votazione a scrutinio segreto. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell’ avvenuto accertamento dell’ assenza maturata e non giustificata da parte del Consigliere interessato, provvede obbligatoriamente con comunicazione scritta ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 a comunicargli personalmente l’avviso del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e, occorrendo, a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori entro il termine, non inferiore a venti giorni dal ricevimento, indicato nella comunicazione scritta. Scaduto quest’ ultimo termine, il Consiglio esamina le giustificazioni presentate e delibera in merito nel rispetto delle formalità sopra enunciate.
7) Il Consigliere comunale rende pubblica la propria situazione reddituale e patrimoniale nei modi previsti dalla legge e dal Regolamento comunale al riguardo.
Art. 24
(Il Presidente)
1) Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, che lo rappresenta, ne dirige i lavori secondo il regolamento ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.
2) Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile, in conformità alla legge ed al Regolamento del Consiglio Comunale.
3) Il Presidente del Consiglio, tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Egli convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
4) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Xxxxxxx, definito nel precedente art. 23, comma 5.
Art. 25
(I Gruppi Consiliari)
1) I consiglieri per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato si costituiscono in gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno. Nel caso in cui sotto un contrassegno sia stato eletto un solo consigliere, questi costituisce egualmente un gruppo consiliare.
2) Il consigliere o i consiglieri che non intendano continuare a far parte di un gruppo, nè aderire ad altro gruppo già costituito, compongono il gruppo misto.
3) 1 consiglieri appartenenti ad uno stesso gruppo designano normalmente
all'inizio del mandato, ed eventualmente anche in corso del medesimo, il proprio capogruppo per le funzioni ad esso demandate dalla legge nonchè per eventuali compiti conferiti dal presente statuto e dal regolamento. In caso di mancata designazione si considera capogruppo il consigliere del gruppo stesso che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale.
4) Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi da mettere a disposizione dei gruppi consiglieri per favorire l'espletamento della loro attività.
5) La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio e in essa sono rappresentati tutti i gruppi consigliari.
La conferenza interviene per armonizzare i lavori del Consiglio.
6) L’azione degli organi elettivi e burocratici del Comune deve ispirarsi al principio di rendere effettivo il diritto di partecipazione della minoranza consiliare.
Art. 26
(Convocazione delle adunanze)
1) Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio con avviso contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi ai consiglieri entro i termini previsti dal Regolamento. In ogni caso il Presidente assicura un’ adeguata e preventiva informazione ai Capi Gruppo consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
2) Il Presidente è comunque tenuto a convocare il Consiglio nel termine di venti giorni qualora lo richieda un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purchè esse concernano materie di competenza del Consiglio; se il Presidente non provveda, i soggetti richiedenti potranno rivolgersi al Prefetto per l'attivazione dei suoi poteri di iniziativa e di controllo sugli organi.
3) Il regolamento disciplinerà:
a) le norme generali
b) le norme per la convocazione del Consiglio
c)le norme per lo svolgimento delle adunanze e dei lavori consiliari
d) la redazione dei verbali ed ogni altra materia non disciplinata dallo Statuto.
4) L'approvazione del regolamento del Consiglio e delle eventuali modifiche avverrà a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi, individuati dal regolamento, in cui la pubblicità potrebbe recare pregiudizio a diritti della persona o ad altri diritti assoluti.
6) Delle sedute del Consiglio, nelle forme previste dal regolamento, è redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente della seduta e dal Segretario ed è approvato secondo le norme previste dal Regolamento.
Art. 27
(Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni)
1) Per la validità delle sedute consiliari è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, computandosi a tal fine anche il Sindaco, salvo che sia richiesta dalla legge o dallo statuto una maggioranza qualificata.
2) In seconda convocazione è sufficiente per la validità della seduta la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3) La validità della seduta è retta dai seguenti principi:
- nel numero fissato per la validità delle sedute non possono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti ed affini sino al 4° grado abbiano interessi e debbono quindi astenersi;
- i Consiglieri che dichiarano di astenersi volontariamente (cioè senza esservi obbligati) dalla votazione si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta;
- I Consiglieri che escono dalla Sala prima della votazione o che dichiarano di non partecipare alla votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.
4) Nessuna deliberazione è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui è richiesta dalla legge o dal presente statuto una diversa maggioranza.
5) Se la legge o lo statuto non prevedono diverse maggioranze, per le nomine o per le designazioni di persone è sufficiente il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti previsti.
6) La validità delle votazioni è retta dai seguenti principi:
- Non si computano tra i votanti coloro che dichiarano di astenersi volontariamente;
- Non si computano tra i votanti coloro che debbono astenersi obbligatoriamente;
- Non si computano fra i votanti coloro che escono dalla Sala prima della votazione o che dichiarano di non parteciparvi.
Art. 28
(Le commissioni consiliari)
1) Il Consiglio si avvale di Commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno, operanti su temi fondamentali per la comunità o per la migliore organizzazione dei lavori del Consiglio. Alla costituzione delle Commissioni si provvede mediante delibera consiliare che ne determina il numero e le competenze per materia.
2) Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle Commissioni.
3) I gruppi designano i componenti in proporzione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo secondo criteri di proporzionalità.
4) Tutti i consiglieri possono chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni permanenti. Il Sindaco e gli Assessori, se non ne sono membri effettivi, possono
partecipare senza diritto di voto ai lavori di ognuna delle Commissioni permanenti e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
5) I Presidenti delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio. La presidenza delle commissioni eventualmente istituite con funzioni di controllo e garanzia è attribuita ad un componente dell’opposizione.
6) Le Commissioni permanenti hanno funzione referente su temi fondamentali per la Comunità.
7) Le commissioni permanenti esaminano anche le deliberazioni di competenza della Giunta che questa intende sottoporre al loro preventivo parere.
8) Le Commissioni possono convocarsi in seduta pubblica; possono altresi svolgere udienze conoscitive, convocare per l'audizione il Segretario ed i Funzionari del Comune, nonchè gli amministratori ed i direttori delle società, enti partecipati, forme associative sovracomunali.
9) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione, che avranno composizione e modalità di funzionamento identiche a quelle delle commissioni consiliari. Il potere delle commissioni d'indagine è quello di esaminare, acquisire elementi di giudizio sulla materia di indagine, avvalendosi di tutti gli uffici comunali e/o Aziende ed istituzioni dipendenti, per poi riferire al Consiglio, con eventuali proposte, sulle indagini svolte.
Art. 29
(Consulte e gruppi di lavoro)
Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo 3, per singoli oggetti e singole materie, il Consiglio, disciplinandone composizione e funzionamento, nomina consulte o gruppi di lavoro composti di consiglieri, funzionari comunali e cittadini, espressioni di categorie e associazioni.
Art. 30
(Pari opportunità)
Negli organi collegiali del Comune e degli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nelle commissioni, consulte e gruppi di lavoro, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
Capo III
LA GIUNTA
Art. 31
(Attribuzioni)
1) La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2) Essa collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nella esecuzione degli atti e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.
3) La Giunta:
a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze riservate dalla legge o dallo Statuto, al Sindaco, agli organi di partecipazione, al segretario o ai funzionari;
b) assume iniziative di impulso e di raccordo al fine della partecipazione;
c) determina l'indennità degli amministratori in conformità alla legge e agli indirizzi fissati dal Consiglio;
d) SOPPRESSA
e) approva il piano delle assunzioni ed impartisce direttive generali in materia;
f) in esecuzione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare i contenuti discrezionali del provvedimento finale;
g) promuove gli accordi di programma;
h) approva il piano esecutivo di gestione, ed i programmi e gli indirizzi dell’ attività dei funzionari, assegnando agli stessi le necessarie risorse finanziarie e strumentali ed umane.
i) approva i progetti preliminari delle opere pubbliche e dei servizi;
j) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
k) sulla base del regolamento approvato dal Consiglio comunale elabora bandi e criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
l) dispone l’ accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, eccetto il caso si tratti di beni immobili;
m) esercita le funzioni delegate dalla Provincia, Regione o Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altri organi;
n) delibera in ordine alle controversie in cui il Comune sia parte; approvando la costituzione o resistenza in giudizio o gli accordi transattivi. Di conseguenza impegna anche la relativa spesa;
………o) approva le convenzioni con privati per lo svolgimento di attività o servizi esclusivamente se le stesse siano espressamente previste in atti consiliari o siano di modeste entità economica e durata temporale.
4) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo. La Giunta è tenuta a riferire sulla propria attività ogni qual volta ne sia richiesta dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari.
Art. 32
(Composizione e nomina)
1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di cinque assessori, fra i quali è assicurata la presenza di ambo i sessi.
2) Xxxxxxx essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
3) I componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il Vice- Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e nei casi previsti dalla legge.
4) (abrogato)
5)La revoca di uno o più assessori può essere disposta dal Sindaco che deve darne motivata comunicazione al Consiglio.
6) Le dimissioni dalla carica di assessore, immediatamente efficaci, sono presentate per iscritto al Sindaco che entro 20 giorni ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
Art. 33 (Sedute)
1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore Xxxxxxx. L'anzianità è determinata dall'età.
2) L'ordine del giorno della Giunta è comunicato agli Assessori.
3) Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4) Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in mancanza, il Vicesegretario. In caso di impedimento di legge di entrambi, la funzione è svolta da un Assessore designato dal Presidente.
5) Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6) La Giunta può effettuare sedute di carattere consultivo.
7) Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate nell’Albo Pretorio e comunicate ai Capigruppo consiliari.
Art. 34
(Delega di funzioni)
1) Il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni agli assessori, in relazione agli obiettivi indicati nel documento programmatico di elezione.
2) Il Sindaco, per l'esercizio delle funzioni delegate, può emanare Direttive la cui inosservanza è causa di revoca della delega.
3) Il Sindaco può annullare, con provvedimento motivato, gli atti illegittimi emanati degli Assessori qualora essi non vi provvedano, previa revoca della delega.
4) L'attribuzione di xxxxxxx è comunicata al Consiglio dal Sindaco nella prima seduta utile.
5) Il Sindaco può revocare le deleghe attribuite.
6) La revoca e le relative motivazioni sono comunicate al Consiglio dal Sindaco nella prima seduta utile.
Capo IV
Il SINDACO
Art. 35
(Rappresentanza)
1) Il Sindaco rappresenta il Comune della cui amministrazione è responsabile ed è Ufficiale del Governo. Il Sindaco delega un Assessore, che assume la qualifica di Vice
Sindaco, a sostituirlo in via generale. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la rappresentanza del Comune e l'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo competono, in successivo ordine: al Vice Sindaco, agli altri Assessori in ordine di anzianità, al Consigliere Xxxxxxx.
2) Le attribuzioni del Sindaco sono determinate dalla legge e dallo Statuto.
3) Il Sindaco:
a) cura l’attuazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio.
b) coordina l'attività degli organi del Comune;
c) nomina il Segretario generale e può conferirgli compiti ulteriori rispetto a quelli definiti dalle leggi, oltre alle funzioni di Direttore Generale;
d) promuove verifiche ed indagini amministrative sull'attività del Comune;
e) collabora con i revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni;
f) assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, comunque gestiti, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi e gli indirizzi fissati; e secondo criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza;
g) (soppressa)
h) indice i referendum consultivi;
i) esercita le funzioni a lui attribuite quale Ufficiale di Governo;
l) rappresenta in giudizio il Comune e compie gli atti conservativi dei beni e dei diritti del Comune;
m) (soppressa)
n) emette ordinanze nelle materie riservate alla sua competenza ed in particolare le ordinanze contingibili ed urgenti, nonchè le ordinanze di natura generale, normativa, di indirizzo e controllo o caratterizzate da ampia discrezionalità.
o) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge, delle norme comunali e dell'impegno di spesa assunto dal competente organo.
4) Il Sindaco può delegare funzioni proprie agli assessori, ai consiglieri, limitatamente alle funzioni indicate nell'art. 18, comma 50 - lett. B) dello Statuto.
5) Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri di studiare, approfondire, e
riferire al Consiglio sopra gli oggetti che esigono indagini ed esami speciali.
Titolo IV
PRINCIPI E NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
(Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)
Art. 36
(Principi e criteri organizzativi)
1) L’ organizzazione del Comune di Medicina prevede la separazione fra direzione politica e direzione amministrativa.
………2) soppresso
3)Il rinnovamento dell’ organizzazione è volto alla creazione di servizi ed al miglioramento della qualità di quelli esistenti per il conseguimento di sempre più elevati livelli di produttività nella risposta ai cittadini.
4)La gestione operativa persegue i seguenti criteri:
- organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi, con il concorso coordinato ed integrato di tutta la struttura;
- flessibilità nello svolgimento delle competenze e nella divisione del lavoro all’interno dei servizi;
- attribuzione di livelli di responsabilità e autonomia del personale in relazione agli obiettivi assegnati;
- valorizzazione delle capacità, della creatività, dello spirito d’ iniziativa e dell’ impegno operativo di ciascun componente dell’ organizzazione;
- monitoraggio ed analisi del grado di efficacia dell’ attività svolta;
- accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale riferiti all’ evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridico e finanziario;
- semplificazione delle procedure;
- comunicazione interna ed esterna;
- trasparenza dell’ azione amministrativa.
Art. 37
(Regolamento di organizzazione)
Il Regolamento di organizzazione definisce le caratteristiche fondamentali della struttura organizzativa e dei meccanismi di funzionamento. In particolare tratta:
a)delle attribuzioni e responsabilità di ciascuna struttura organizzativa;
b)delle funzioni del Segretario comunale, dei Responsabili, delle funzioni apicali e di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica;
c)della possibilità di delega di funzioni da parte del personale apicale;
d)dell’ indicazione dei metodi e strumenti di gestione del personale, dei programmi e della loro valutazione.
Art. 37 bis (Personale)
1) I dipendenti del Comune sono assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero a termine.
2) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e dalla contrattazione decentrata.
3) Il Comune promuove e realizza la formazione e l’ aggiornamento professionale del personale.
4) La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dalla loro autonomia decisionale nell’ espletamento delle funzioni esercitate.
Art. 38
(Il Segretario Generale)
1)Il Segretario Generale o, in caso di sua vacanza, assenza o impedimento, chi
può sostituirlo ai sensi di legge e di regolamento, esercita le funzioni attribuitegli dalle norme vigenti e quelle ulteriori e specifiche assegnategli con atto del Sindaco.
2) Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta; fornisce pareri su ogni questione su cui Consiglio e Giunta riterranno di interpellarlo; adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo il regolamento; sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo; ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune; adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all’ esercizio delle sue competenze. L’ audizione del Segretario Generale è obbligatoria sulle deliberazioni proposte al voto con il parere contrario di regolarità tecnica e/o contabile del competente funzionario. Il Segretario Generale per l’ esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.
3)L’ affidamento delle funzioni di vice segretario può essere prevista dal Regolamento di Organizzazione in capo ad un funzionario di qualifica apicale in possesso dei requisiti contemplati dalle vigenti norme per l’ accesso all’ Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali.
Art. 39
(Il Direttore Generale) Articolo soppresso
Art. 40
(Incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne)
1) Previa delibera della Giunta Comunale, ove se ne riscontri la necessità, possono essere conferiti incarichi dirigenziali, di Responsabile di servizio o di funzionario di alta specializzazione, con contratto a tempo determinato, anche di tipo privato e al di fuori della dotazione organica, nella misura stabilita dalla legge e dal Regolamento di Organizzazione, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire. Durata, compenso, modalità di selezione sono definiti dal Regolamento di organizzazione.
2) Il Sindaco può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità ad esperti di provata competenza per il perseguimento di specifici e particolari obiettivi determinati dai programmi dell’Amministrazione.
Capo Il - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 41
(Competenza degli organi di direzione politica)
Gli organi di direzione politica adottano atti di indirizzo mediante i quali formulano gli obiettivi ed i programmi da realizzare, le strategie e le risorse da assegnare per il loro conseguimento e valutano l’ adeguatezza e la rispondenza dei risultati ottenuti dai funzionari competenti rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi fissati.
Art. 42
(Competenza al coordinamento)
Il Segretario coordina l’attività dei Funzionari apicali e collabora con gli organi di governo in relazione ai provvedimenti indicati nel precedente art. 41, in particolare a quelli riguardanti l’ organizzazione della struttura, il conferimento degli incarichi di Responsabile, l’ assegnazione delle risorse umane.
Art. 43
( Competenze dei Funzionari Responsabili dei Servizi).
I Funzionari Responsabili dei Servizi adottano tutti gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria esercitando autonomi poteri strumentali, di spesa e di organizzazione delle risorse umane, nell’ ambito delle linee di indirizzo espresse dagli organi politici.
Art. 44
(Tutela sindacale)
Il Comune garantisce l’ effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale; assicura alle organizzazioni sindacali il ruolo loro attribuito dalla legislazione e dalla contrattazione contrattazione nazionale e decentrata.
Art. 45
(Responsabile del Procedimento)
1) Per ogni procedimento amministrativo è individuato un Responsabile, identificato in base al Regolamento sulla disciplina dei procedimenti amministrativi.
2) Il nominativo del Responsabile del procedimento è comunicato ai soggetti interessati.
Art. 46
(Patrimonio)
I beni patrimoniali non destinati alla diretta utilizzazione ai fini del Comune, sono soggetti a gestione economica finalizzata alla ottimizzazione della redditività.
Art. 47
(Conferenza dei servizi e accordi di programma)
1) Quando sia opportuno effettuare l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo attivato dal Comune, ovvero quando l'Amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, la Giunta indice una conferenza dei servizi in conformità all'art. 14 e seguenti del Capo IV della Legge 7.8.90 n. 241.
2) Per la definizione e la attuazione di opere, di interventi, o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Provincie e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla primaria e prevalente competenza comunale sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma in conformità all'art. 34 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267.
Art. 48
(Nomina di rappresentanti)
La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune nelle società in cui abbia partecipazione e negli altri enti, aziende ed istituzioni è di competenza del Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio. La scelta deve ricadere su persone qualificate e di comprovata competenza tecnica o amministrativa, che non abbiano riportato condanne per reati gravi o contro la Pubblica Amministrazione.
Capo III I SERVIZI
Art. 49
(Modalità di gestione)
1) Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dalle norme disciplinanti la materia.
2) La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dal Consiglio Comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3) La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:
a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della Comunità locale;
b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionale perseguiti;
c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, economici e finanziari, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri Enti locali;
d) i rapporti con i restanti apparati comunali.
4) La delibera consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;
b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;
d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la costituzione o partecipazione in società interamente pubbliche o pubblico-private.
5) Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili le medesime modalità dettate dal presente articolo.
Art. 50
(Nomina e revoca degli Amministratori)
1) Gli amministratori delle Società a partecipazione comunale, delle Aziende speciali e delle Istituzioni, vengono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale, fra persone che abbiano i requisiti per l'eleggibilità a Consigliere comunale e una qualificata e comprovata competenza tecnica e/o amministrativa.
2) Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.
3) La revoca degli amministratori è effettuata dal Sindaco con provvedimento motivato.
Art. 51
(Aziende speciali)
1) Gli statuti delle aziende speciali sono approvati dal Consiglio comunale con le medesime maggioranze richieste per lo Statuto del Comune.
2) Il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi delle aziende speciali, conferisce il capitale di dotazione, approva il bilancio preventivo.
3) La Giunta esercita la vigilanza sulle aziende speciali, verifica il risultato di gestione, approva gli atti fondamentali, riferisce annualmente al Consiglio contestualmente alla approvazione del Conto consuntivo del Comune.
Art. 52
(Istituzioni)
1) Le Istituzioni sono costituite dal Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, intesi nella più ampia accezione riferita alla natura strumentale delle Istituzioni medesime, per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 3 dello Statuto.
2) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale, nomina il Consiglio di amministrazione ed il presidente e li revoca.
3) Il Direttore è nominato dal Sindaco.
4) Il funzionamento della Istituzione è disciplinato dal regolamento che il Consiglio comunale approva all'atto della costituzione.
Art. 53
(Funzionamento) Articolo soppresso
TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 54
(Ordinamento contabile del Comune)
L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento di contabilità, deliberato dal Consiglio Comunale, con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, nonchè dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali e in conformità alle norme del presente Statuto.
Art. 55
(Bilancio e programmazione finanziaria)
1) Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione.
2) Il bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, è redatto in termini di competenza, osservando i principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3) La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria dell'Ente. La Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, la proposta di programma delle opere pubbliche e la proposta di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
4) Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune.
5) Qualsiasi integrazione del piano poliennale degli investimenti o l'istituzione di
nuovi uffici e servizi, ancorchè derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta.
6) I risultati della gestione dell’ anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Comune.
Art. 56
(I controlli interni)
Il Consiglio comunale disciplina con Regolamento i controlli interni sull’attività e sugli atti prodotti, in termini di:
- legittimità e regolarità tecnica e contabile
- efficienza ed efficacia della gestione
- qualità dei servizi prodotti
- verifica sugli enti partecipati
- coerenza delle strategie con i risultati
- valutazione delle prestazioni del personale apicale e dipendente.
Art. 57
(Collegio dei revisori dei conti)
1) Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei revisori dei conti secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.
2) Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge in conformità a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.
(2 BIS) (soppresso)
3) soppresso
4) soppresso
5) soppresso
Art. 58
(Contratti)
L'attività contrattuale del Comune di Medicina è disciplinata dall'apposito regolamento.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 59
(Revisione dello statuto)
1) Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dal D. Lgs. 267/2000.
2) La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.
Art. 60
(Adozione dei regolamenti)
1) Il regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente statuto.
2) Gli altri regolamenti richiamati nello statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dalla entrata in vigore dello statuto medesimo.
Art. 61
(Disciplina transitoria)
1) Sino all’ entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purchè non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.
2) Soppresso
3) Le modifiche degli articoli 24, 26 e 32 del presente Statuto approvate con la deliberazione consiliare n.100 in data 19.12. 2013 entrano in vigore con decorrenza dalle prime elezioni successive a tale data.