STATUTO
STATUTO
FONDO PENSIONE CAIMOP
T I T O L O I
Costituzione e vicende - denominazione finalità - caratteristiche - sede – durata
Articolo 1 - Costituzione – Denominazione
1. Con scrittura privata, intervenuta il 21 dicembre 1987 tra AIOP, ARIS E CIMOP (di seguito, per brevità, “Fonti istitutive”) e registrata presso l’Ufficio del Registro di Roma il 22 dicembre 1987 al n. C/58370, fu istituito il “Fondo Pensione CAIMOP Cassa Integrativa Medici Ospedalità Privata” la cui attività era regolata da appositi Statuto e Regolamento.
2. La costituzione dell’ente di cui al comma che precede intervenne in attuazione del CCNL 15 settembre 1987 - sottoscritto dalle fonti istitutive (AIOP, ARIS e CIMOP) - per i medici dipendenti delle case di cura private religiose e laiche, dei centri di riabilitazione e dalle altre istituzioni sanitarie private. L’ente stesso ha operato in conformità ai successivi CCNL e accordi collettivi di settore, tra cui l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.), sottoscritto il 24 ottobre 1988 da AIOP, ARIS e CIMOP, per la disciplina del rapporto autonomo libero professionale in collaborazione coordinata e continuativa dei medici nelle case di cura private convenzionate.
3. Con applicazione della specifica procedura di consultazione delle fonti istitutive di cui al comma che precede, nel settembre 2006 è stata avviata una complessiva revisione dell’ordinamento dell’ente indicato al comma 1, che assume la denominazione di “Fondo Pensione CAIMOP” (di seguito, per brevità, “Fondo”) e natura giuridica di fondazione.
4. L’operazione di riordino ordinamentale richiamata dal comma che precede è intervenuta senza alcuna soluzione di continuità della forma previdenziale e in assenza di qualsivoglia volontà novativa da parte delle fonti istitutive.
Articolo 2 - Scopo e caratteristiche e regime della forma pensionistica
1. Il “Fondo”, privo di fini di lucro, ha l’esclusivo scopo di attribuire ai propri iscritti o loro aventi causa prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio di base ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n.252 di seguito per brevità “decreto 252”.
2. Il “Fondo”, iscritto al n. 1017 dell’Albo di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n.252 di seguito per brevità “decreto 252”, opera in regime tecnico di contribuzione definita e capitalizzazione individuale.
Articolo 3 - Sede e durata
Il “Fondo” ha sede legale in Roma e durata illimitata.
T I T O L O II
Iscritti
Articolo 4 - Iscritti
1. Hanno facoltà di iscriversi al “Fondo” – anche con il solo versamento del trattamento di fine rapporto (di seguito per brevità “TFR”) – i medici destinatari delle fonti collettive (C.C.N.L e A.C.N.) indicate dall’art. 1, comma 2.
2. Gli iscritti si distinguono in “vecchi” e “nuovi”.
3. Sono “vecchi iscritti” gli aderenti al “Fondo” sino a tutto il 28 aprile 1993, nonché i soggetti che, pur di adesione successiva rispetto a tale data, abbiano maturato identico requisito presso altra forma di previdenza complementare e trasferiscano al “Fondo” la posizione individuale là accumulata.
4. Si considerano “nuovi iscritti” gli aderenti privi del requisito richiamato dal comma che precede.
Articolo 5 – Determinazione della posizione individuale
Per ciascun iscritto al “Fondo” sussiste una “posizione individuale” alimentata ai sensi del successivo art. 21, comma 2, ed utilizzata secondo le previsioni del comma 3 del medesimo articolo.
Articolo 6 - Modalità di iscrizione
1. L’iscrizione al “Fondo” avviene su domanda, inoltrata al Fondo da ciascun medico, anche per il tramite del proprio datore di lavoro, con utilizzo di specifica modulistica predisposta dal “Fondo” stesso, ovvero attraverso il mero conferimento tacito del “TFR”, ai sensi di legge.
2. L’iscrizione è preceduta, ovvero seguita nell’ipotesi di iscrizione tramite conferimento tacito del “TFR”, dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP dalla consegna di copia dello Statuto e di una sintetica scheda informativa o altro documento equipollente, eventualmente dovuto, recante le caratteristiche del “Fondo”, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
− ammontare delle contribuzioni;
− regime delle prestazioni e relative condizioni di accesso;
− criteri generali di impiego delle risorse.
3. In caso di trasferimento di posizione individuale da altra forma pensionistica complementare, il “Fondo” riconosce l’anzianità maturata nella forma di provenienza a tutti i fini statutari.
Articolo 7 - Informativa agli iscritti
Il “Fondo”, ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e di eventuali indicazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito, per brevità, “Covip”), annualmente fornisce un’informativa generale circa l’impiego delle risorse patrimoniali e i conseguenti risultati reddituali e cura l’invio agli iscritti di un estratto conto analitico circa l’ammontare al 31 dicembre dell’anno che precede della propria posizione individuale.
T I T O L O III
Amministrazione
Articolo 8 - Organi
Sono Organi del “Fondo”:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente, il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Responsabile del Fondo.
Articolo 9 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto membri, di cui:
- quattro nominati da parte datoriale;
- quattro eletti dagli iscritti, ai sensi dell’art. 20.
2. I consiglieri non devono incorrere nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza indicate dall’art. 2382 c.c. e debbono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità tempo per tempo previsti dalla legge.
3. Il mandato di consigliere ha durata triennale ed è rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi. Ciascun mandato scade il giorno successivo a quello di approvazione del terzo bilancio del triennio: i consiglieri permangono comunque in carica sino al subentro dei successori.
4. Qualora durante il triennio venga a mancare, per qualsiasi causa, un consigliere:
- se trattasi di membro designato da parte datoriale, quest’ultima lo sostituisce;
- se trattasi di membro elettivo, subentra il primo dei non eletti.
5. Il consigliere subentrato resta in carica sino alla scadenza del triennio in corso.
Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento – validità delle deliberazioni
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, nonché allorquando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dal Collegio dei Revisori.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, a mezzo di lettera raccomandata inviata ai consiglieri e ai revisori almeno quindici giorni prima dell’adunanza. In caso d’urgenza è possibile l’invio della convocazione a mezzo fax, telegramma o posta elettronica entro i cinque giorni precedenti la riunione. L’avviso di convocazione deve recare la data, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno cinque consiglieri, di cui tre elettivi. In ogni caso tra i presenti vi deve essere il Presidente o il Vice Presidente.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In difetto del soggetto nominato ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. a), chi presiede la riunione ne designa un segretario.
5. Il Consiglio delibera:
- a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità, in tutti i casi non previsti dagli alinea che seguono;
- con la maggioranza dei due terzi dei presenti sulle materie di cui all’art. 11, comma 2, lett. e), f), g), t);
- con la maggioranza dei tre quarti dei presenti sulla determinazione di cui all’art. 11, comma 2, lett. o) e u).
6. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro e sono sottoscritte dal presidente dell’adunanza e dal segretario.
Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione: competenze
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di gestione del“Fondo”.
2. In particolare il Consiglio:
a) elegge il Presidente e il Vice Presidente, ai sensi dell’art. 12, ed incarica il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
b) cura l’organizzazione e la gestione dell’ente nonché il corretto adempimento degli obblighi comunicativi nei riguardi di Covip;
c) nomina il Responsabile del “Fondo”, ai sensi dell’art. 18 e il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 19;
d) vigila sull’andamento del “Fondo”, in particolare comunicando tempestivamente alla “Covip” la sussistenza di problematiche suscettibili di pregiudicarne l’attività;
e) approva il bilancio di esercizio;
f) fissa le procedure per la selezione di gestori assicurativi per la gestione delle risorse e l’attribuzione di eventuali prestazioni accessorie, individuando le modalità di controllo dei risultati. Se non assorbita dalla gestione ordinaria, delibera l’istituzione di una linea di investimento garantita, ai fini dell’accoglimento del “TFR” conferito in via tacita;
g) sceglie i gestori assicurativi ad esito delle procedure di cui alla lett. f);
h) delibera le convenzioni assicurative per l’attribuzione delle rendite ove già non considerate nelle convenzioni di cui alla lett. g);
i) stabilisce le eventuali coperture di carattere assicurativo contemplate dall’art. 16, comma 2;
j) può deliberare l’utilizzo di una società di servizi amministrativi;
k) è facoltizzato ad attribuire eventuali incarichi speciali a uno o più consiglieri e conferisce delega alle persone abilitate a firmare atti e corrispondenza;
l) sentite le fonti istitutive, fissa la quota annua di partecipazione, di cui all’art. 25, quale parte della contribuzione dovuta;
m) disciplina le modalità di erogazione delle anticipazioni e del reintegro della posizione individuale ai sensi dell’art. 28;
n) adotta le necessarie misure di trasparenza con gli iscritti, ai sensi dell’art. 7;
o) fa luogo alla formale approvazione delle modificazioni dello Statuto previo parere favorevole delle fonti istitutive, attivando l’inerente procedura autorizzativa;
p) dà attuazione nell’ordinamento del “Fondo” a cogenti disposizioni di legge ed a prescrizioni che pervengano dalla “Covip”;
q) cura l’accensione in favore degli iscritti di specifiche coperture assicurative per invalidità e/o premorienza, se stabilito dalle fonti istitutive;
r) fissa l’ammontare dei gettoni di presenza previsti dall’art. 17;
s) delibera sulle modalità e sui criteri per il recupero giudiziale di eventuali crediti contributivi vantati nei riguardi di datori di lavoro;
t) previa preventiva approvazione delle fonti istitutive, emana il regolamento elettorale, di cui all’art. 20, e, sentite le fonti istitutive stesse, gli altri regolamenti applicativi statutariamente prescritti, nonché, in ogni caso, quelli che giudichi opportuni;
u) previo parere favorevole delle fonti istitutive, delibera lo scioglimento del “Fondo”, nominando uno o più liquidatori, ai sensi dell’art. 38.
Articolo 12 - Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, scegliendoli, rispettivamente, tra i consiglieri rappresentanti degli iscritti e quelli designati da parte datoriale. La durata del loro mandato è pari a quella del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente è il rappresentante legale del “Fondo” di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Il Presidente in particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
c) segnala alla “Covip” ogni vicenda suscettibile di modificare il funzionamento del “Fondo”, fornendo ad essa adeguata informazione;
d) trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota esplicativa delle modifiche apportate e svolge ogni altro compito previsto dal presente statuto e dalla vigente normativa o che gli venga attribuito dal Consiglio;
e) assume, in casi straordinari di necessità e di urgenza i provvedimenti che, di norma, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione di quelli previsti dall’art. 11, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g) h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u). Le deliberazioni d’urgenza vanno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile e sinteticamente motivate.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le inerenti funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Articolo 13 - Collegio dei Revisori: composizione
1. Collegio dei Revisori è composto da quattro membri effettivi e quattro supplenti di cui:
- due effettivi e due supplenti designati da parte datoriale;
- due effettivi e due supplenti eletti dagli iscritti ai sensi del successivo art. 20.
2. I revisori durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi. Il triennio ha l’identica durata di quello del Consiglio di Amministrazione. Il revisore supplente che subentra all’effettivo venuto a mancare resta in carica per la residua parte del mandato.
3. I revisori effettivi ed i supplenti devono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità tempo per tempo richiesti dalla legge.
4. Nel corso della prima adunanza collegiale del triennio, il Collegio nomina il proprio Presidente.
Articolo 14 - Collegio dei Revisori: adunanze
1. Il Collegio dei Revisori si riunisce in via ordinaria con cadenza trimestrale e in via straordinaria qualora il Presidente lo ritenga opportuno oppure sia richiesto da almeno due membri.
2. Il Collegio è convocato dal Presidente con avviso scritto, da inviarsi almeno otto giorni prima dell’adunanza, recante la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della stessa. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere inoltrata mezzo telefax, telegramma o e-mail due giorni prima della riunione.
3. Le deliberazioni collegiali sono assunte a maggioranza e devono essere trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte dai partecipanti all’adunanza. In caso di parità di opposte opinioni prevale la posizione del Presidente, ma i revisori dissenzienti debbono riportare a verbale le ragioni del loro dissenso.
Articolo 15 - Collegio dei Revisori: competenze
1. Al Collegio dei Revisori sono attribuite le funzioni di vigilanza sulla corretta gestione del “Fondo”.
2. In particolare i revisori devono:
- controllare le scritture contabili;
- compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- esaminare il bilancio e i rendiconti annuali, sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla coerenza dell’attività svolta dal “Fondo” e sulla conformità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione alle norme di legge e alle direttive impartite dalla “Covip”;
- segnalare alla “Covip” eventuali irregolarità riscontrate, giudicate suscettibili di incidere negativamente sulla corretta amministrazione del “Fondo”.
3. I revisori sono invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con
le stesse modalità previste per i consiglieri.
Articolo 16 - Amministratori e revisori: responsabilità e tutela
1. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono responsabili nei confronti del “Fondo”, degli iscritti e dei terzi nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge. In particolare, nei confronti degli amministratori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2391, comma 1, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2629 del codice civile. I revisori sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi che causino un danno al “Fondo”, allorquando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. L’azione di responsabilità nei confronti dei revisori è disciplinata dall’art. 2407 del codice civile.
2. Fatta salva la responsabilità del singolo per fatto illecito, la funzione di membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori può essere sorretta da coperture assicurative per i rischi professionali stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 17 - Amministratori e revisori: remunerazione
1. Ai consiglieri compete un gettone di presenza ed il rimborso delle spese vive, adeguatamente documentate, inerenti all’espletamento del mandato.
2. L’entità del gettone di presenza contemplata dal comma che precede è stabilita tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione, sentite le fonti istitutive.
3. Il Consiglio di Amministrazione fissa altresì l’ammontare del gettone di presenza per i consiglieri cui conferisca incarichi speciali, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. l).
4. Ai revisori è attribuito il compenso minimo fissato dalle tariffe professionali.
Articolo 18 - Responsabile del “Fondo”
1. Il Responsabile del “Fondo” deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e non trovarsi in presenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definite dalla normativa vigente. È compito del Consiglio di Amministrazione verificare la sussistenza di tali condizioni.
2. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.
3. Il Responsabile del “Fondo” opera in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del codice civile.
4. Spetta in particolare al Responsabile del “Fondo”:
- Verificare che la gestione del “Fondo” sia svolta nell’esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto:
- Vigilare sulla corretta gestione delle polizze assicurative in cui è impiegato il patrimonio del “Fondo”;
- Inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni da essa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del “Fondo” e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- Vigilare su eventuali operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti;
5. Il Responsabile del “Fondo”, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del “Fondo” stesso, deve segnalare alla Covip i provvedimenti ritenuti necessari per salvaguardarlo.
Articolo 19 - Il Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è il responsabile della conduzione amministrativa del “Fondo”.
2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa il compenso.
3. Il Direttore deve vantare i requisiti di onorabilità e di professionalità tempo per tempo richiesti dalla legge e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Articolo 20 - Elezioni dei rappresentanti degli iscritti
I rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori sono eletti secondo la procedura tempo per tempo stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, adottato previo parere favorevole delle fonti istitutive.
T I T O L O I V
Apporti economici
Articolo 21 - Finanziamento del “Fondo”
1. Il “Fondo” è alimentato da:
a) apporti contributivi, ai sensi dell’art. 22;
b) conferimenti di quote di “T.F.R.”, ai sensi dell’art. 23;
c) redditi derivanti dall’impiego delle attività, secondo la previsione dell’art. 31;
d) interessi moratori eventualmente dovuti;
e) spese relative alla prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX)
f) qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi del “Fondo”, accettata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le risorse di cui alle lett. a) - dedotta la quota di partecipazione di cui all’art. 25 - e b) del comma che precede sono attribuite alle posizioni di capitalizzazione individuale contemplate dall’art. 5. Dette posizioni sono tempo per tempo incrementate, pro quota, dai redditi di pertinenza di cui alla lett. c), al netto delle imposte eventualmente dovute, nonché dagli interessi moratori percepiti, nei limiti del danno subito dalla singola posizione medesima per il ritardato od omesso versamento contributivo.
3. Alle posizioni individuali previste dal comma 2 sono imputate le somme finalizzate alla corresponsione delle prestazioni, delle consentite anticipazioni e all’attuazione di trasferimenti o riscatti.
4. Gli interessi moratori richiamati dal comma 2, lett. d), eventualmente residui, le entrate contemplate dal comma 1, lett. e), le quote di partecipazione stabilite dall’art. 25, sono destinati a sovvenire alle necessità amministrative del “Fondo”.
Articolo 22 - Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore, i contributi del datore di lavoro il TFR maturando. Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate dalla contribuzione tempo per tempo prevista dalle fonti collettive di cui all’art. 1, comma 2, dedotta la quota di partecipazione stabilita dall’art. 25.
2. Le contribuzioni versate al “Fondo” hanno natura strettamente previdenziale, senza assumere nessuna rilevanza per tutti gli altri istituti contrattuali di settore e sono comprensive della quota di partecipazione, di cui all’art. 25.
3. A ciascun iscritto è consentito di corrispondere ulteriori apporti contributivi di natura supplementare secondo la sua libera determinazione, oltre a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva. La contribuzione supplementare, nella misura fissata da ogni interessato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene al
datore di lavoro specifica delega scritta. Essa è corrisposta per il tramite del datore di lavoro medesimo in una con la contribuzione posta a suo carico. È facoltà dell’iscritto variare o sospendere nel tempo la misura della contribuzione supplementare da lui scelta.
4. In costanza del rapporto di lavoro l’iscritto è facoltizzato a sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro fermo restando la continuità del versamento del TFR maturando al “Fondo”. La contribuzione è riattivabile in qualsiasi momento.
5. L’iscritto è facoltizzato a proseguire la contribuzione al “Fondo” successivamente al conseguimento del diritto pensionistico nel regime di base, ove vanti almeno un anno di iscrizione al “Fondo” medesimo.
6. E’ competenza del Consiglio di Amministrazione emanare - se del caso - apposito regolamento, volto a ulteriormente dettagliare le modalità di versamento della contribuzione dell’iscritto nelle diverse ipotesi previste dai commi che precedono.
Articolo 23 - Conferimenti di “T.F.R.”
Le posizioni individuali degli iscritti medici subordinati sono alimentate da quote di TFR secondo le previsioni di legge e le disposizioni del CCNL.
Articolo 24 - Versamento degli apporti economici al “Fondo”
La contribuzione ed i conferimenti di TFR sono versati al “Fondo” secondo le disposizioni contenute in specifico regolamento, emanato dal Consiglio di Amministrazione, d’intesa con le fonti istitutive.
Articolo 25 - Quota di partecipazione
1. I complessivi costi di gestione del “Fondo” sono coperti da una quota di partecipazione di ammontare annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione, per l’anno successivo, a valere sulla contribuzione dovuta.
2. Per il caso di cessazione dei requisiti di partecipazione al “Fondo”, con mantenimento presso di esso della posizione individuale, ai sensi dell’art. 29, comma 3, nonché per l’ipotesi di sospensione della contribuzione per un periodo superiore all’anno (posizione quiescente), il Consiglio di Amministrazione stabilisce, nell’ambito della deliberazione di cui al comma 1, una quota di partecipazione, da addebitare annualmente alla posizione individuale dell’iscritto. In alternativa, è data all’iscritto la facoltà di rimettere direttamente al “Fondo” la quota di partecipazione dovuta.
3. La quota di partecipazione esaurisce qualsiasi onere dovuto per il “Fondo”, i cui costi di amministrazione non possono comunque gravare né sulle associazioni datoriali facenti parte delle fonti istitutive né sui datori di lavoro, al di fuori di quanto convenuto in sede di contrattazione collettiva.
T I T O L O V
Prestazioni
Articolo 26 - Prestazioni
1. Il “Fondo” attribuisce agli iscritti le prestazioni alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione nel regime di base di appartenenza, in presenza del requisito di almeno 5 anni di iscrizione e di contribuzione alle forme pensionistiche complementari. Qualora l’iscritto si avvalga della facoltà contemplata dall’art. 22, comma 5, è legittimato a liberamente scegliere il momento di fruizione delle prestazioni.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’iscritto, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L’iscritto, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell’erogazione della XXXX l’iscritto può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto o l’anticipazione di cui ai successivi artt. 28 e 29, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
0.Xx alternativa alla percezione della rendita è facoltà dell'iscritto chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale, nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
9.L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10.L’iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 29 commi 4 e 5.
11. La rendita è attribuita per il tramite di compagnia di assicurazione.
12. Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, stabilisce termini e modalità per richiedere le prestazioni del “Fondo” e termini e modalità per la loro erogazione.
Articolo 27 - Prestazioni accessorie
1. Il “Fondo” prevede l’attribuzione di prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza, secondo le previsioni delle fonti istitutive, in ragione delle modalità da esse fissate.
2. L’erogazione delle prestazioni contemplate dal comma che precede avviene per il tramite di una compagnia di assicurazione, con la quale il “Fondo” stipula apposita convenzione.
Articolo 28 - Anticipazioni
1. Il “Fondo” non concede prestiti a favore degli iscritti.
2. L’iscritto può conseguire un’anticipazione a valere sulla posizione individuale nei casi e nelle misure di seguito indicate:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, ai sensi del comma 4.
4. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’iscritto e in qualsiasi momento.
5. Il Consiglio di Amministrazione emana apposito regolamento applicativo, anche al fine di disciplinare le modalità di eventuale reintegro della posizione individuale da parte dell’iscritto.
T I T O L O V I
Vicende dell’iscritto
Articolo 29 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. Trascorsi due anni dall’iscrizione al “Fondo”, l’iscritto ha facoltà di trasferire l’intera posizione maturata ad altra forma pensionistica.
2. Anche prima dello spirare del periodo minimo di permanenza previsto dal comma che precede, l’iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo anteriormente al pensionamento può:
a) Trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) Riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) Riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
d) In caso di perdita dei requisiti diversi dai precedenti l’iscritto può riscattare il 50%-75%- 95% (riscatto parziale) o 100% riscatto totale ai sensi dell’art.14 comma 5 del Decreto; il riscatto parziale può essere esercitato una volta sola in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;
e) Riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14, comma 5, del “decreto 252”.
3. In alternativa all’immediato esercizio delle facoltà di cui al comma 2, l’iscritto può mantenere presso il “Fondo” la posizione individuale di sua pertinenza, continuando a finanziarla, se ritiene, ed esercitando su di essa le medesime facoltà, quando lo ritenga opportuno. Fermo restando il rispetto degli obblighi di legge, il Consiglio di Amministrazione può emanare regolamento applicativo in materia.
4. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione dell’iscrizione al Fondo.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio da parte dell’iscritto delle facoltà di cui ai commi che precedono con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
Articolo 30 - Decesso dell’iscritto
In caso di decesso dell’iscritto prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
T I T O L O V I I
GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Articolo 31 - Gestione delle risorse
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente e sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall’art. 6, comma 13 del Decreto e del D.M. 166/14 e successive modifiche.
2. Le risorse del “Fondo” sono impiegate per il tramite di primarie compagnie di assicurazione mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia.
Articolo 32 – Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Articolo 33 – Gestione amministrativa
1. Al “Fondo” spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al “Fondo” compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il “Fondo” adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del “Fondo” e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Articolo 34 – Esercizio sociale e Bilancio d’esercizio
1. L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun esercizio è compilato un bilancio che deve essere approvato entro il trenta giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
3. Copia integrale del bilancio, completa della relazione del Collegio dei Revisori, deve essere tempestivamente trasmessa, dopo l’approvazione, a ciascuna fonte istitutiva.
Articolo 35 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di amministrazione del fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
T I T O L O V I I I
Norme Finali
Articolo 36 - Mutamento di tipologia di rapporto di lavoro
1. All’iscritto che passi da una tipologia di rapporto di lavoro ad un’altra (libero- professionale o dipendente), si applica automaticamente le modalità di versamento e la contribuzione del nuovo tipo di rapporto.
2. L’iscritto di cui al comma che precede conserva la posizione individuale di pertinenza e le capitalizzazioni ottenute dal precedente rapporto. I nuovi versamenti si aggiungono a quelli già accumulati.
Articolo 37 - Obblighi datoriali di carattere formale
1. Per consentire di proporre ai medici l’iscrizione al “Fondo”, i datori di lavoro sono tenuti a fornire al “Fondo” stesso almeno una volta l’anno elenco recante i rapporti di lavoro, subordinati ed autonomi in essere.
2. Intervenuta che sia l’iscrizione del medico al “Fondo”, il datore di lavoro è tenuto a fornire al “Fondo” medesimo ogni necessaria notizia riguardante l’iscritto, la quale gli sia richiesta, nonché comunicare d’iniziativa, con ogni tempestività:
- eventuali variazioni relative alla qualifica dell’iscritto;
- eventuali modificazioni sia del tipo di rapporto di lavoro (dipendente o libero professionale), sia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time);
- eventuali periodi di aspettativa;
- la cessazione del rapporto, mediante attestato di servizio, riportante, tra l’altro, l’informativa circa il trattamento tributario del T.F.R. eventualmente corrisposto.
3. I datori di lavoro devono trasmettere al “Fondo” con cadenza trimestrale elenchi nominativi con l’indicazione dei contributi corrispondenti ad ogni singolo medico, mediante la compilazione dell’apposito modello predisposto al “Fondo” stesso. Il modello va inviato al “Fondo” entro il 15 del mese successivo al trimestre a cui è riferita la contribuzione.
4. I datori di lavoro devono trasmettere al “Fondo”, con la cadenza prevista da apposito regolamento all’uopo emanato dal Consiglio di Amministrazione, elenchi nominativi con l’indicazione dei contributi relativi alle quote di accantonamento al T.F.R. corrispondenti ad ogni singolo medico, mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell’apposito modello predisposto dal “Fondo” medesimo.
5. Il mancato rispetto degli adempimenti fissati dai precedenti commi, configurando un danno per l’iscritto e per il “Fondo”, può divenire oggetto di richiesta di risarcimento da parte del “Fondo” e/o dell’interessato.
6. Le materie di cui ai commi che precedono possono formare oggetto, tempo per tempo, di uno o più regolamenti applicativi, sentite le fonti istitutive.
Articolo 38 - Ritardata od omessa contribuzione
1. In caso di violazione degli obblighi contributivi contemplati dall’art. 22, nei termini stabiliti dall’art. 24, i datori incorsi in ritardo od omissione sono tenuti a corrispondere al “Fondo”, oltre all’importo dei contributi insoluti, un interesse di mora su base annua fissato tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, sentite preventivamente le fonti istitutive. Gli interessi di mora effettivamente riscossi dal “Fondo” sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del rendimento relativo alla posizione individuale medesima, certificato dalla gestione assicurativa utilizzata dal “Fondo”. L’eventuale residuo è destinato alle finalità indicate dall’art. 21, comma 4.
2. In caso di mancato pagamento, decorsi 180 giorni e risultato vano il formale invito a regolarizzare la posizione, il “Fondo” può recuperare in via giudiziaria il credito dovuto secondo modalità e criteri fissati dal regolamento di cui al comma che precede.
3. Nel caso in cui non siano regolarmente versati i contributi, nonché gli interessi di mora e le eventuali spese legali, resta salvo il diritto del medico o dei suoi aventi causa di rivalersi, nei confronti del datore inadempiente, per il risarcimento dei danni subiti, con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del “Fondo”.
Articolo 39 - Intangibilità delle prestazioni e del patrimonio del “Fondo”
1. Le prestazioni del “Fondo, al pari degli apporti contributivi ad esso versati e delle quote di “T.F.R.” conferitevi, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, non possono essere vincolate, né alienate o cedute sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo, né in tutto né in parte.
2. Nessuna porzione del patrimonio del “Fondo” può essere distratta dai fini statutari e non è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali.
Articolo 40 - Scioglimento del “Fondo” e nomina dei liquidatori
1. Oltre che per le cause di legge, il “Fondo” si scioglie per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole delle fonti istitutive.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
3. Nell’operare la liquidazione, i liquidatori si attengono alla disciplina di legge tempo per tempo vigente in materia.
Articolo 41 - Modifica dello Statuto
Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano opportune e necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
Articolo 42 - Norma di chiusura
Le disposizioni contenute nel presente Statuto costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina in via integrale ed esclusiva l’attività e le prestazioni “Fondo”, fatta salva l’efficacia di disposizioni imperative di legge e di regolamento.