Art.1) - Denominazione Art.2)- Sede
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE STATUTO DELLA SOCIETA'
"CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L."
Art.1) - Denominazione
1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:
"CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L".
Art.2)- Sede
2.1 La Società ha sede nel Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV).
2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, uffici di rappresentanza ed altre unità locali operative anche al di fuori del territorio comunale, purché nell'ambito della Regione Veneto.
Art.3) - Xxxxxxx
3.1 La Società - nel rispetto delle norme inerenti alla materia ed escluso l'esercizio delle attività riservate per legge a soggetti muniti di particolari requisiti e da essa non posseduti - provvede alla gestione dei servizi pubblici destinati alla produzione di beni ed all'esecuzione delle attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità di Castelfranco Veneto, come previsto dall'art.112 del Decreto Legislativo 267/2000.
In particolare, la società, ai sensi del quarto comma dell'art.113 del Decreto Legislativo 267/2000, provvede alla "gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del Comune", mentre, ai sensi del quinto comma del citato articolo, provvede all'"erogazione dei servizi".
A titolo esemplificativo e non limitativo -- restando la competenza definita ai sensi dei citati commi quarto e quinto -- la società, anche mediante "project financing":
* gestisce, in senso amministrativo, tecnico e manutentivo, il patrimonio mobiliare ed immobiliare pubblico, del quale può anche acquisire la proprietà come previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo n.267/2000;
* produce ed eroga servizi nel settore dell'illuminazione (inclusi gli impianti semaforici) e fornisce attività di gestione del servizio stesso;
* gestisce e realizza impianti tecnologici per l’espletamento dei servizi di luce e calore;
* esegue opere edilizie di qualsiasi tipo e, in particolare, costruisce (su terreno proprio o altrui) e gestisce fabbricati sia di "edilizia residenziale pubblica", che di altra natura;
* può gestire per conto del comune di Castelfranco Veneto il patrimonio immobiliare indisponibile e vincolato dalle leggi regionali vigenti in tema di ERP, edilizia residenziale pubblica;
* costruisce e gestisce impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di qualsiasi genere, aree attrezzate per mercati e manifestazioni di ogni genere ed altre strutture di supporto al territorio;
* gestisce pratiche amministrative in genere, servizi di contabilità, di progettazione e di espropri;
* gestisce le varie attività inerenti la viabilità comunale (quali, ad esempio: la gestione degli ingressi nelle zone a traffico limitato; la manutenzione delle strade; il collocamento della segnaletica);
* gestisce il servizio cimiteriale;
* gestisce il verde pubblico.
3.2. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà altresì compiere - non in via prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni
mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, nonché assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.
* * * * *
La società deve realizzare oltre l’80% (ottante percento) del suo fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dal Comune di Castelfranco Veneto, il quale esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.
* * * * *
La società svolgerà le attività che il Comune di Castelfranco Veneto le affiderà in via diretta con contratti di servizio, in conformità al relativo "disciplinare di gestione", che definisce in particolare:
* i servizi affidati;
* la durata dell'affidamento;
* gli standard minimi di servizio e gli eventuali obiettivi di miglioramento;
* il programma di estendimento dei servizi;
* le modalità di determinazione delle tariffe;
* le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione;
* le modalità di informativa e di cooperazione;
* le modalità di determinazione e versamento degli eventuali canoni dovuti dalla società al Comune e dei corrispettivi e contributi in conto esercizio ed in conto capitale dovuti dal Comune;
* l'organizzazione delle risorse umane.
* * * * *
I servizi rivolti all’utenza saranno svolti in base ad apposita carta di servizio e, con cadenza trimestrale, la società svolgerà un’apposita attività di rendicontazione sull’andamento dei costi e dei ricavi aziendali, nonché, più in generale, invierà una relazione trimestrale al Consiglio Comunale sull’attività posta in essere e sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati.
La società dovrà trasmettere al Comune informazioni e documenti, che lo stesso dovesse richiedere, relativi alla gestione dei servizi pubblici affidati in via diretta, nonché notizie sullo svolgimento degli affari sociali.
Art.4) - Durata
4.1 La Società avrà durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.
Art.5) Capitale
5.1. Il capitale sociale è di euro 50.000 (cinquantamila).
5.2 La società può aumentare il capitale sia utilizzando le riserve, sia con nuovi conferimenti, sottoscrivibili anche da terzi ove ciò sia stabilito nella delibera di aumento e sempre ove consentito dalle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.
Art. 6) Divisibilità e trasferimento delle partecipazioni
Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi, sempre entro il limite del 49% (quarantanove percento) del capitale sociale, salvo il diritto
di prelazione di cui all'articolo che segue e salvo comunque il divieto di cessione delle quote a soggetti privati, ad eccezione delle forme di partecipazione di capitali privati previsti dalla legislazione nazionale vigente tempo per tempo.
Art. 7) Prelazione
In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni spetta ai soci il diritto di prelazione per l'acquisto.
Per trasferimento per atto tra vivi si intendono tutti i negozi di alienazione nella loro più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di vendita, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o di costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione.
Il socio che intende comunque trasferire, sia a terzi che ad altri soci, in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione allo stesso spettanti, dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed agli amministratori mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il corrispettivo richiesto e le altre condizioni della cessione.
I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:
- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata a.r. spedita non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'offerta di prelazione;
- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio;
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero qualora il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione ovvero in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, il prezzo di acquisto che dovrà versare il socio che intende esercitare il diritto di prelazione sarà determinato di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del “valore corrente” dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale “premio di maggioranza” per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.
In caso di rinuncia, espressa o tacita, di un socio al diritto di prelazione il diritto allo stesso spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente
agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione agli stessi spettante.
In ogni caso il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale della prelazione, come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dall'ultimo giorno di ricevimento dell'offerta di prelazione da parte dei soci. Decorsi i suddetti tre mesi, l'alienazione non
potrà avvenire se non previo nuovo procedimento dell'offerta di prelazione.
Art. 8) Diritti dei soci
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatta eccezione per i seguenti diritti spettanti unicamente al socio Comune di Castelfranco Veneto:
a) diritto di amministrare la società per tutta la sua durata, in particolare avendo potere di:
- richiedere all’organo amministrativo relazioni periodiche sull’andamento della gestione della società;
- effettuare ispezioni, anche senza preavviso, nei cantieri gestiti dalla società;
- fornire indirizzi vincolanti relativamente alla gestione economica e finanziaria della società, avendo altresì la possibilità di verificare la concreta attuazione degli obiettivi prefissati e, in caso di mancata attuazione degli stessi, il compito di fornire le relative azioni correttive;
b) diritto di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo in ogni caso di nomina o rinnovo degli organi sociali, avendo altresì il potere di revoca degli stessi;
Tali diritti particolari si intendono attribuiti personalmente al socio Comune di Castelfranco Veneto e non alla partecipazione o alla misura della partecipazione di cui egli è titolare: tali diritti pertanto non potranno essere trasferiti insieme alla porzione di quota che tale socio dovesse trasferire e, se il Comune di Castelfranco Veneto dovesse cessare, per qualsiasi motivo, di rivestire la qualità di socio, tali diritti particolari si estingueranno.
I diritti particolari previsti nel presente articolo possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
Art.9) Finanziamenti del socio
9.1. La società può acquisire dal/i socio/i versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso o con obbligo di rimborso ed in tal caso gli stessi si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione del/i socio/i; il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa e fermo restando quanto stabilito dall'art.2467 del cod. civ.
Art.10) Materie rimesse alla decisione del/i socio/i
10.1 Il/I socio/i decide/decidono, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., sulle materie riservate alla sua/loro competenza dalla legge, sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua/loro approvazione e sugli atti indicati al successivo articolo 11.
10.2 L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Regione Veneto, dall'organo amministrativo o per richiesta del socio Comune di Castelfranco Veneto, mediante:
- lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza, o mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al domicilio, numero di fax, indirizzo di posta elettronica risultanti dai libri sociali.
L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli
argomenti da trattare e potrà essere prevista la data per la seconda convocazione, nel caso in cui l'assemblea non risultasse legalmente costituita.
10.3 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario.
10.4 L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione sia presente l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori (e sindaci, se nominati), siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
Art.11) - Svolgimento dell'assemblea
11.1 L'assemblea è presieduta - a seconda del tipo di amministrazione esistente
- dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dall'amministratore più anziano di età o da altra persona designata dal socio. Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.
11.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, nonché le modalità ed il risultato delle votazioni. Nel verbale devono essere riassunte le dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
11.3 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Art.12) - Organo amministrativo
12.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico.
Qualora la normativa di volta in volta vigente lo rendesse possibile e i soci lo ritenessero opportuno la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o cinque membri secondo quanto verrà stabilito dai soci al momento della nomina. I componenti dell’Organo Amministrativo dovranno essere nominati nel rispetto di quanto stabilito dal 3°’ e 4° comma
dell’art. 11 del DL 19.08.2016 n. 175.
Si precisa che, secondo quanto stabilito nel precedente art., la maggioranza dei componenti dell’Organo Amministrativo viene nominata direttamente dal socio Comune di Castelfranco Veneto che può altresì revocare ad nutum gli amministratori dallo stesso nominati.
12.2 Gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per tre anni o per il minor periodo determinato all'atto della nomina.
Possono essere rieletti e sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.
Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 del cod. civ. o dall'art.1-comma 734 della legge 296/2006, nonché coloro che sono dipendenti dell’amministrazione pubblica controllante o rivestano incarichi dirigenziali, interni od esterni nell’ambito dell’amministrazione pubblica che ha conferito l’incarico.
In caso di cessazione degli amministratori per qualsiasi ragione si applica quanto previsto dal D.L. 16.05.1994 n. 293.
Art.13) - Compenso
13.1 Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per
ragioni del loro ufficio, un compenso annuale in misura fissa, ovvero in parte fisso ed in parte variabile commisurato ai risultati raggiunti dal bilancio della società nell’esercizio precedente nella misura stabilita all'atto della nomina o successivamente, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Non potranno essere attribuiti agli organi sociali gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato.
A loro favore potranno, altresì, essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato (anche mediante polizza assicurativa), il tutto sempre nel rispetto della normativa vigente in materia.
Art.14) - Poteri
14.1 L’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione, soltanto, di quanto riservato alla decisione dell’Assemblea dei soci per legge o in base al presente articolo.
L’Organo Amministrativo, nello svolgimento delle sue funzioni, sarà comunque tenuto a seguire le direttive sulla gestione impartite dal socio Comune di Castelfranco Veneto, il quale trasfonderà in appositi atti vincolanti le proprie prescrizioni, gli indirizzi da seguire e gli obiettivi da raggiungere in funzione del perseguimento dell’oggetto sociale, avendo altresì tale socio potere di veto sull’organizzazione della società.
In particolare sono riservate all’assemblea dei soci:
* la predisposizione -- entro il termine di approvazione del bilancio di previsione del Comune di Castelfranco Veneto -- del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario e dei piani annuali di produzione; secondo le linee guida stabilite dal Comune di Castelfranco Veneto nei propri documenti di programmazione economica e finanziaria;
* l'acquisto, l'alienazione e la divisione di immobili;
* l'acquisto e l'alienazione di beni mobili registrati, di macchinari e di impianti, se di valore superiore ad euro 50.000 (cinquantamila);
* l'assunzione e la concessione di finanziamenti di qualsiasi genere, se di importo superiore ad euro 1.000.000 (un milione);
* la concessione di garanzie di qualsiasi tipo, se di importo superiore ad euro
50.000 (cinquantamila);
* qualsiasi altro atto diverso dai precedenti che comporti per la società un esborso superiore ad euro 50.000 (cinquantamila).
Art.15) - Pluralità di amministratori
15.1 Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione.
15.2 Tuttavia, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente o congiuntamente, anche in modo diversificato per settori, atti, categorie di atti o valore degli stessi, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza.
Dovranno, peraltro, essere comunque adottate nel rispetto del metodo collegiale le decisioni di cui all'art.2475 ultimo comma e tutte le altre per le quali tale sistema è espressamente previsto dalla legge.
Art.16) - Funzionamento del Consiglio di amministrazione
16.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, elegge nel suo seno il Presidente e, qualora lo ritenga opportuno, un Vice-presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, se non già nominati dai
soci.
16.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate esclusivamente con metodo collegiale.
16.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché nel territorio della Regione Veneto, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia domanda uno dei Consiglieri.
16.4 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:
- lettera raccomandata o PEC spedita all’indirizzo risultante dal Registro Imprese domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza,
- telegramma, fax, o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno tre giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al domicilio, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica che il socio aveva notificato alla società.
16.5 L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.
16.6 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario.
16.7 La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono comunque valide, anche in mancanza di convocazione formale, quando siano intervenuti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati.
16.8 Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere anche estraneo al Consiglio.
Art.17) - Amministratori delegati
17.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare in parte i propri poteri unicamente ad uno o più dei suoi componenti, che assumerà/assumeranno la qualifica di Amministratore/i Delegato/i, fissando i termini e la durata della delega, nonché determinandone i limiti, fatti comunque salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.
Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
Art.18) - Rappresentanza
18.1 La rappresentanza della Società, anche in giudizio, spetta:
- all'Amministratore Unico,
- ai coamministratori in caso di amministrazione plurima, congiuntamente o disgiuntamente, in base a quanto precisato al momento della nomina,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-presidente,
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.
18.2 L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.
18.3 Potranno essere nominati direttori ed institori, i cui poteri verranno stabiliti dall’Organo Amministrativo.
Art. 19) Organo di controllo
La società dovrà procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale. Il revisore legale dei conti può essere anche una società di revisione legale regolarmente iscritta nell'apposto registro.
L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale a seconda della decisione assunta dai soci in occasione della nomina.
Salvo quanto in seguito disposto, l'organo di controllo avrà le più ampie competenze attribuibili al medesimo per legge, ivi compresa la funzione di revisione legale dei conti della società.
Nei casi in cui la legge o i soci lo prevedano le sole funzioni di revisione legale dei conti della società sono attribuite al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale.
L'incarico dell'organo di controllo e/o del revisore legale ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Nei casi in cui la legge o i soci lo prevedano, la società affiderà la funzione di controllo ad un organo di controllo collegiale composto da tre membri effettivi, di cui uno presidente, e da due sindaci supplenti.
L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e, ove pluripersonale, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.
Il Collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art.20) - Controllo del socio
In ogni caso, il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
Art.21) - Controllo riservato al Comune di Castelfranco Veneto
Al socio Comune di Castelfranco Veneto, oltre ai diritti particolari di cui al precedente art. 20, sono altresì riservati i seguenti poteri:
a) la predisposizione, con cadenza almeno annuale, di un documento in cui verranno analiticamente indicati sia la programmazione delle attività che la società dovrà svolgere sia gli obiettivi che si intendono raggiungere, fornendo precise indicazioni e fissando standard quantitativi e qualitativi;
b) la necessaria sua preventiva approvazione relativamente agli atti fondamentali della gestione societaria, quali la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale;
c) la predisposizione degli schemi-tipo dei contratti di servizio con l’utenza, nonché la modifica degli stessi;
d) il controllo preventivo del rendiconto annuale e del bilancio.
Art.21) - Esercizio sociale
21.1 L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Art.22) - Bilancio
22.1 Alla fine di ogni esercizio, l’organo amministrativo provvederà, entro i termini e con l’osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio. Ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata per l'approvazione del bilancio entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.2364 cod. civ..
22.2 Gli utili saranno assegnati come segue:
a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di legge;
b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci, salvo sua diversa deliberazione.
Art.23) - Scioglimento
23.1 Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni, secondo quanto previsto dall'art.2487 del cod. civ.
23.2 La revoca dello stato di liquidazione è possibile con le modalità e nei limiti di cui all'art.2487-ter cod. civ.
Art.24) Clausola compromissoria
24.1 Le controversie fra il/i socio/i e la società ovvero fra i soci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori o nei loro confronti -- fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero -- sono deferite al giudizio di un arbitro che giudicherà ritualmente e secondo diritto e che sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Treviso ove la società ha la sua sede legale.
RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.