ART. 1
REGOLAMENTO INTERNO, NORME COMUNI DI PRODUZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2020
ART. 1
Ad integrazione dell’art. 3 dello Statuto Sociale è adottato il presente Regolamento che si prefigge di disciplinare la produzione, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato del prodotto dei soci ed i relativi adempimenti formali.
ART. 2
L’ AGRIPAT con delibera del Consiglio di amministrazione e attraverso i propri strumenti tecnici, informa i soci ogni anno nel periodo novembre-dicembre sugli orientamenti circa le superfici da investire a patate e altri prodotti ortofrutticoli nonché indicazioni rispetto al fabbisogno di mezzi tecnico-produttivi quali ad esempio le patate per la semina per nell’anno successivo e le relative indicazioni tecnico-produttive. (art 4 punto n) dello Statuto Sociale)
ART. 3
Entro il mese di febbraio di ogni anno i soci sono tenuti a sottoscrivere, su apposito modulo fornito dall’AGRIPAT, l’impegnativa annuale di coltivazione.
Essa conterrà, oltre alle generalità dell’azienda agricola, le superfici investite programmate a patate, o altri prodotti ortofrutticoli per i quali sussistano specifici programmi tecnico-organizzativi, la produzione prevista distinta per specie e varietà con relativa destinazione commerciale. L’impegnativa dovrà riportare anche la tipologia produttiva e il disciplinare di produzione che l’azienda agricola è in grado di rispettare come ad esempio disciplinare patata di Bologna D.O.P., disciplinare produttivo della patata Selenella®, disciplinare QC (Qualità Controllata), produzione Globalgap, produzione integrata.
L’impegnativa dovrà inoltre riportare i riferimenti catastali delle coltivazioni del socio. Tali indicazioni saranno da AGRIPAT trasmesse tempestivamente agli operatori commerciali privati e alle industrie di trasformazione destinatarie del prodotto sottoposto a programmi commerciali (es. Contr Quadro). Per i produttori le cui aziende siano inserite nella programmazione del Consorzio Patata Italiana di Qualità, si provvederà a confermare i dati previsionali desunti dalle impegnative di coltivazione, al Consorzio medesimo oltre ad ogni altra informazione in applicazione dei propri regolamenti.
Per i produttori ricadenti nella provincia di Bologna e soci del Consorzio di Tutela Patata di Bologna D.O.P., che abbiano prodotto idoneo per i programmi di vendita a marchio D.O.P., dovranno indicare ad AGRIPAT, in fase di pre-raccolta, le quantità di patate che prevedono di ottenere tanto da programmare complessivamente la cessione di tale prodotto e l’inserimento nei piani di controllo previsti dalla normativa specifica.
I Soci, sia diretti che indiretti, che decidono di aderire al programma definito relativo al cantiere separatore per patate di calibro –45 mm., dovranno darne comunicazione attraverso l’impegnativa annuale di coltivazione o comunicazione apposita richiesta specificatamente dall’AGRIPAT e si impegneranno a rispettare l’apposito regolamento di utilizzo.
I Soci che intendono avvalersi di un servizio di programmazione e fornitura del tubero seme di patata dovranno segnalare ad AGRIPAT le necessità aziendali (quantità, varietà, calibro ecc.) entro la prima decade del mese di dicembre affinché l’AGRIPAT possa provvedere al suo reperimento.
AGRIPAT darà segnalazione ai Soci rispetto alle possibilità di espletamento del servizio, dei prezzi del tubero seme e dei tempi di consegna/pagamento.
I soci che intendono aderire alla “GESTIONE VOLONTARIA DELLO STOCCAGGIO E VENDITA SFUSA DI PATATE PRODOTTE DA ASSOCIATI” dovranno esprimere l’intenzione entro la fine del mese di dicembre di ogni anno.
I soci che interrompono temporaneamente la coltivazione di patate e altri eventuali prodotti ortofrutticoli per i quali sussistano specifici programmi tecnico-organizzativi, trasmetteranno ugualmente l’impegnativa all’ AGRIPAT annotando su di essa, in sostituzione dei dati di cui sopra, i motivi della mancata coltivazione.
Per i soci facenti parte di Cooperative aderenti all'AGRIPAT, è la stessa Cooperativa che provvede alla raccolta delle impegnative medesime. La stessa, per proprie esigenze interne, potrà richiedere ulteriori informazioni ai propri soci. La Cooperativa Associata è obbligata ad inviare annualmente all’AGRIPAT, entro il termine ultimo del 30 aprile, l’elenco aggiornato dei soci produttori con l’indicazione delle superfici coltivate a patate e delle relative tipologie di coltivazione.
I soci sono inoltre tenuti entro la predetta data a segnalare eventuali variazioni rispetto alla intenzione di semina precedentemente espressa.
Sono fatte salve e comunicate di volta in volta termini di consegna dei dati previsionali produttivi relativi a produzioni specifiche come patate Selenella e patata di Bologna D.O.P.
AGRIPAT è tenuta a verificare ed aggiornare l’esatta denominazione dei soci diretti e indiretti e la loro esclusiva adesione all’O.P. attraverso l’accesso all’apposito programma informatico messo a disposizione dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx le cui password di accesso sono date ai dipendenti incaricati. Tale aggiornamento è effettuato con cadenza annuale nel rispetto dei tempi fissati dalla Regione stessa.
Al riguardo, i Soci sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni variazione rispetto la propria posizione sociale (Variazione societaria, sede, denominazione, trasferimento di azioni, ecc) al fine di poter aggiornare correttamente i libri sociali e i dati da trasmettere alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
ART. 4
Qualora per qualsiasi motivo, le previsioni di produzione subissero consistenti variazioni, rispetto a quanto indicato nell’impegnativa, il socio, sia singolo che associato in cooperativa, dovrà trasmettere tempestivamente, all’ AGRIPAT, o alla cooperativa di appartenenza, le variazioni intervenute.
ART. 5
Nel caso in cui le quantità di prodotto previste dai soci per singola destinazione commerciale, risultassero fortemente eccedenti rispetto alle previsioni di collocamento sui mercati o verso le industrie di trasformazione, l’AGRIPAT potrà adottare, con apposite delibere dei propri organi, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge in vigore, misure idonee di contenimento, regolamentazione e destinazione del prodotto.
ART. 6
Sulla scorta delle impegnative sottoscritte dai soci e dalle eventuali successive variazioni di produzione,
l’AGRIPAT formula un programma annuale di commercializzazione prioritariamente basato su contratti quadro nazionali e regionali da stipularsi con aziende commerciali per quanto riguarda il prodotto destinato al mercato del fresco e con le industrie per il prodotto destinato alla trasformazione industriale.
AGRIPAT, potrà proporre direttamente alle ditte firmatarie dei Contratti Quadro (CQ) ed alle cooperative associate, per il solo prodotto relativo ai rispettivi associati, accordi per lo smaltimento delle produzioni definite scarto o seconda verso impianti che utilizzano sottoprodotti agro- industriali. Per le ditte firmatarie dei Contratti Quadro AGRIPAT predisporrà apposita impegnativa vincolante alla restituzione del prodotto non idoneo e conferito dai propri soci e finalizzata alla disponibilità del prodotto oggetto di contratto di conferimento.
La sottoscrizione di accordi interprofessionali e/o contratti quadro da parte dell’AGRIPAT vincola i soci all’integrale rispetto delle clausole contrattuali contenute previa comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione ai soci medesimi.
I soci, solo in tal modo, acquisiscono il diritto di farsi assistere dall'AGRIPAT nell’applicazione degli accordi/contratti medesimi ivi compresa l’assistenza tecnica agronomica che AGRIPAT fornirà direttamente con proprio personale o per il tramite di aderenti a comitati o strutture a cui aderisce anche AGRIPAT Per il servizio tecnico di assistenza diretta AGRIPAT dovrà individuare un costo aggiuntivo da comunicare al socio prima dell’erogazione del servizio stesso.
Per eventuali gestioni particolari, che prevedono conferimenti diretti degli associati e la relativa commercializzazione al di fuori di accordi interprofessionali, il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere apposito regolamento di attuazione.
Gli accordi interprofessionali/contratti quadro, vincolano, le Cooperative per quanto attiene le politiche, le strategie commerciali, ivi compreso i prezzi orientativi di vendita sui mercati del prodotto in stoccaggio definiti nel contesto degli accordi interprofessionali.
Analogo vincolo viene esercitato dagli accordi interprofessionali/contratti quadro per quanto concerne il prodotto conservato, confezionato e immesso sul mercato da singoli produttori soci.
ART. 7
Le norme di qualità, alle quali i soci devono attenersi, sono quelle definite in sede di sottoscrizione degli accordi interprofessionali e/o contro quadro.
Dette norme sono applicate, in relazione alla destinazione del prodotto, su tutto il prodotto comunque immesso sul mercato, ivi compreso quello delle cooperative associate.
In assenza di accordi interprofessionali e/o contratto quadro, l’AGRIPAT, attraverso i propri organi sociali, provvederà ad emanare apposite norme almeno un mese prima dell’inizio della raccolta dandone tempestiva comunicazione ai soci.
ART. 8
L'AGRIPAT per quanto concerne norme comuni di produzione, in applicazione dei regolamenti comunitari e della legislazione regionale e nazionale vigente, adotta prioritariamente il disciplinare tecnico di produzione emanato dalla Regione Xxxxxx-Romagna, integrato per specifiche progettualità da quelli emanati dall'UNAPA, dal Consorzio Patata di Bologna DOP e dal consorzio Patata Italiana di Qualità. Per l'applicazione di tali disciplinari l'Associazione si avvale dei propri tecnici nei modi descritti all’art. 6.
Art. 9
In via ordinaria ed a norma dei regolamenti nazionali e regionali che regolamentano le Organizzazioni dei Produttori il prodotto dei soci diretti viene conferito all’AGRIPAT che poi lo liquiderà a norma degli Accordi Interprofessionali e/o contratti quadro sottoscritti direttamente dall’O.P. o tramite l’Unione Nazionale.
Art. 10
I soci che effettuano l'immissione del prodotto per il tramite dell’Associazione, non sono tenuti al conferimento fisico del prodotto salva espressa assunzione di tale obbligo. In quest'ultima ipotesi il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione fisserà le modalità opportune. I soci che effettuano la vendita per il tramite di AGRIPAT sono inoltre tenuti ad indicare sul documento di vendita diretta la norma o l’accordo di vendita indicata dall’AGRIPAT (es. Vendita a norma del contratto quadro in vigore).
ART. 11
Nel caso in cui gli impegni contrattuali assunti dall’ AGRIPAT per conto dei soci, contengano clausole a garanzia del rispetto degli accordi medesimi, la stessa potrà richiedere ai soci sia cooperative che singoli, adeguate misure di garanzia al conferimento. Tali clausole saranno poste in essere per iscritto ed accettate controfirmate precedentemente all’inizio della raccolta del prodotto.
ART. 12
I soci al termine della campagna di commercializzazione, per il prodotto non fatturato direttamente da AGRIPAT , sono tenuti a fornire all’ O.P., direttamente o delegando a ciò il proprio Ente di assistenza fiscale, copia delle fatture di vendita o estratto riepilogativo delle stesse dal quale sia possibile desumere il periodo di vendita, le quantità cedute e gli importi realizzati. Le fatture relative al prodotto ceduto direttamente dal Socio, su contratto O.P., debbono riportare la dicitura che fa riferimento al contratto stipulato dall’O.P. (Contratto Quadro o altro)
ART. 13
Gli stoccaggi di prodotto e la successiva immissione sul mercato sono definite dall’ AGRIPAT in accordo con i soci, sia singoli che cooperative.
Le eventuali istanze tese ad ottenere provvidenze pubbliche, per patate da mercato fresco o destinato alla trasformazione, stoccate in magazzini refrigerati, sono presentate, per tutti i soci dall’AGRIPAT
La liquidazione e l’applicazione di qualsivoglia provvidenza pubblica incassata da AGRIPAT così come l’adesione ad eventuali piani operativi per il settore patate, sarà effettuata in rapporto a quanto indicato nei decreti applicativi o regolamenti da parte delle relative autorità pubbliche. La liquidazione di eventuali contributi è effettuata nei modi e nei tempi deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’AGRIPAT tenuto conto di quanto previsto o prevedibile dalla normativa di attuazione.
Art. 14
A seguito dell’introduzione della commercializzazione della cipolla a marchio “Selenella” da parte del Consorzio patata italiana di qualità viene recepito integralmente il regolamento adottato dal Consorzio per detta produzione il quale affida all’Associazione il controllo e la certificazione della produzione arricchita.
L’Associazione seguirà anche per le cipolle le procedure gestionali ed amministrative previste per le patate.
ART. 15
XXXXXXX potrà predisporre e presentare annualmente un fondo di esercizio volto al miglioramento, qualificazione e valorizzazione del prodotto dei soci o promozione verso i consumatori ed eventualmente teso al sostegno del mercato delle patate qualora questo manifesti rischi di carattere strutturale che determinino o possano determinare conseguenze significative in termini di prezzi e redditi percepiti dai produttori soci. Tutto ciò a favore del prodotto rappresentato da AGRIPAT
Il fondo, e relativo programma attuativo, dovranno essere approvati dal C.d.A. dell’O.P., entro i tempi stabiliti dall’apposito regolamento, nei suoi contenuti sia programmatici che finanziari. Tale programma si realizzerà nel rispetto degli scopi indicati nello Statuto Sociale, tenuto conto dei regolamenti di attuazione in essere dalla normativa e da leggi di carattere europeo, nazionale e regionale e poggerà su un apposito regolamento applicativo approvato dal C.d.A. e dall’Assemblea generale ordinaria dei Soci dell’O.P.
Tale Fondo e il relativo programma potranno rendersi operativi per una serie di azioni inerenti le attività dell’O.P. e di tutta la sua base sociale.
Il Fondo di esercizio potrà avvalersi di versamenti diretti dei soci di AGRIPAT, di versamenti dell’O.P. e di finanziamenti pubblici e/o privati calcolati in base ai quantitativi o al valore del prodotto effettivamente commercializzato, volti a sostenere e integrare il fondo favorendone le previste finalità. La rendicontazione del fondo impegnato e utilizzato dovrà trovare specifica individuazione nel bilancio di AGRIPAT relativamente al suo anno di attuazione
Al fine di valorizzare tutto il prodotto del contratto quadro, oltre alle patate già commercializzate con i marchi Selenella e Patata di Bologna DOP, AGRIPAT ritiene opportuno completare la valorizzazione anche del rimanente prodotto attualmente non espressamente identificato. A tale proposito XXXXXXX collaborerà mettendo a disposizione i dati relativi a superfici, varietà e produzioni degli associati da assoggettare prioritariamente ad un sistema di certificazione maggiormente rispettoso dell’ambiente quale la certificazione QC.
ART. 16
Per lo svolgimento di tutte le attività ed in particolare dei servizi relativi alla commercializzazione del prodotto i soci corrispondono all’ AGRIPAT contributi ordinari, anche diversificati in relazione all’effettivo servizio ricevuto, nella misura deliberata ogni anno in sede di approvazione del bilancio od in tale sede demandata al Consiglio di Amministrazione.
Art. 17
I soci sono tenuti a consentire che incaricati dell'Associazione svolgano nelle loro aziende i controlli necessari al rispetto delle norme di produzione e commercializzazione fissate dall'Associazione nonché dalle disposizioni vigenti, comunitarie, nazionali e regionali. In caso di rifiuto, l'incaricato dell'Associazione dovrà redigere apposito verbale da sottoporre al Consiglio di amministrazione.
Art. 18
Per i soci inadempienti a quanto previsto dal presente Regolamento il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad applicare le sanzioni come segue:
semplice diffida
sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 10.000 (diecimila)
sospensione per un periodo determinato, dal godimento dei benefici derivanti dalla partecipazione all’AGRIPAT, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali.