VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Addì 27 aprile 2020, in Roma
tra
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e
le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, SLM FAST CONFSAL e ORSA FERROVIE,
premesso che:
• l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che si è estesa su tutto il territorio nazionale ha determinato conseguenze fortemente negative sotto il profilo sanitario, sociale, economico e produttivo con straordinarie sospensioni/riduzioni transitorie dell’attività lavorativa;
• il Gruppo FS Italiane che riconosce come priorità la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori, attraverso la Task Force appositamente istituita, ha operato fin dalle fasi iniziali della pandemia e continuerà ad operare per garantire il massimo grado di sicurezza ai dipendenti e ai clienti, predisponendo e attuando tutte le misure necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus anche negli ambienti di lavoro, nel rigoroso rispetto di tutte le disposizioni emanate dal Governo e dalle Pubbliche autorità;
• le Parti con l’“Accordo Quadro emergenza Covid-19” del 19 marzo 2020 hanno individuato una prima serie di misure necessarie a gestire tale eccezionale situazione di emergenza, tra cui l’istituzione dei “Comitati Aziendali Covid-19” nell’ambito dei quali, con il fattivo contributo delle Organizzazioni Sindacali, sono state fornite proposte atte a garantire ai lavoratori le migliori condizioni possibili di salubrità e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• le Parti ritengono necessario programmare le azioni da mettere in campo per la corretta gestione della c.d. “fase 2” che accompagneranno il graduale riavvio delle attività aziendali e dei servizi ai clienti, in linea con le previsioni normative ed anche con quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, nonché nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” del 20 marzo 2020.
Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue.
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Le Parti condividono la necessità di assicurare la prosecuzione e, in alcuni casi, la ripresa, in coerenza con le disposizioni delle autorità preposte, delle attività produttive ponendo in essere le azioni di seguito individuate, finalizzate a minimizzare ogni rischio di contagio.
Modalità di effettuazione della prestazione lavorativa
1. Le Parti confermano l’utilizzo della modalità di lavoro in smart working, ove possibile e compatibile con le attività lavorative.
Nella prima fase della ripresa delle attività tale modalità verrà utilizzata, di norma, per almeno l’80% della prestazione lavorativa in modo da minimizzare la presenza in sede e, al contempo, garantire la continuità dei processi aziendali.
Pertanto, ferme restando le previsioni normative e contrattuali inerenti l’orario di lavoro, in deroga a quanto previsto dall’accordo del 20 aprile 2018, esclusivamente per la gestione e la durata di questa fase emergenziale, può essere effettuato lavoro notturno e nei giorni festivi in modalità smart working, ove previsto dalla ordinaria articolazione del turno di lavoro, confermando inoltre la possibilità di rendere la prestazione lavorativa in smart working per un numero di giornate mensili superiori ad otto, nonché la possibilità di disconnessione dai dispositivi/strumenti informatici al termine della prestazione programmata e sino all’avvio della prestazione successiva.
Per il personale che non svolge attività connesse all’esercizio ferroviario, resta fermo che lo smart working potrà essere effettuato soltanto durante l’orario di lavoro diurno compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e nei giorni feriali ai sensi di quanto previsto al punto 14 del citato accordo del 20 aprile 2018.
2. Inoltre, così come raccomandato dai provvedimenti del Governo nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, tenendo anche conto del Protocollo del 14 marzo 2020 così come integrato il 24 aprile u.s., nonché del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” del 20 marzo 2020, al fine di minimizzare la contestuale presenza presso la sede di lavoro e permettere le necessarie operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti, potrà essere previsto, previo confronto tra le parti secondo le modalità contrattualmente previste all’art. 2, punto 4, del Contratto aziendale di Gruppo FS, l’ingresso al lavoro ad orari scaglionati secondo le effettive esigenze lavorative in modo tale da distribuire l’arrivo in sede del personale in orari diversi, evitando assembramenti negli ascensori o negli ingressi, portinerie o altri ambienti delle varie sedi.
3. Per i lavoratori che usufruiscono, per patologie che riguardano la propria persona, dei permessi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nonché per le categorie di lavoratori protette di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68 o di altro personale ritenuto più a rischio (es. immunodepressi), esclusivamente per la gestione e la durata di questa fase emergenziale, il rientro nella sede di lavoro sarà posticipato il più possibile, laddove previsto anche prolungando lo smart working.
4. Le Parti convengono, altresì, che, ferme restando le previsioni normative e contrattuali inerenti l’orario di lavoro, le cosiddette “fasce rigide” in cui il personale deve assicurare la presenza in servizio previste in specifici accordi, esclusivamente per la gestione e la durata di questa fase
emergenziale, potranno essere sospese in base alle esigenze aziendali, previo confronto tra le parti secondo le modalità contrattualmente previste all’art. 2, punto 4, del Contratto aziendale di Gruppo FS.
Ulteriori iniziative
Al fine di contenere il contagio e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti, le Parti condividono le seguenti ulteriori misure che saranno attuate dalle Società del Gruppo FS Italiane nell’ottica di implementare e potenziare le azioni finora adottate:
a) ferme restando le vigenti disposizioni in tema di accessi alle sedi aziendali, in linea con le previsioni del citato Protocollo del 14 marzo 2020 come integrato dal Protocollo del 24 aprile 2020, nonché del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” del 20 marzo 2020, all’ingresso delle sedi di lavoro si potrà procedere al rilevamento della temperatura corporea. Qualora la temperatura rilevata risulti superiore ai 37,5°, non sarà consentito alle persone l’accesso ai luoghi di lavoro;
b) verranno potenziati gli standard dei livelli di igienizzazione fino ad oggi esistenti prevedendo, a titolo esemplificativo, un incremento della pulizia quotidiana con specifici prodotti adatti a sanificare e igienizzare i materiali, gli uffici e le postazioni di lavoro, e saranno previste apposite schede di segnalazione degli interventi effettuati visionabili all’interno degli ambienti. Inoltre, in prossimità dei tornelli/rilevatori di presenza, nelle mense, nelle sale sosta equipaggi, ecc. sarà prevista l’installazione di dispenser di gel igienizzante lavamani;
c) saranno poste in essere tutte le azioni organizzative in coerenza col “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” del 20 marzo 2020 che consentano il distanziamento minimo nei luoghi di lavoro tra cui, a titolo esemplificativo, apposizione a terra di opportuna segnaletica ad alta visibilità, idonea cartellonistica informativa che illustri le modalità comportamentali da adottarsi, posizionamento distanziato delle sedute nei locali mensa e nei ferrotel;
d) si conferma la produzione di mascherine all’interno dello stabilimento ONAE della Società RFI prioritariamente destinate a soddisfare le necessità interne del Gruppo FS Italiane che ne assicurerà la distribuzione a tutti i propri dipendenti secondo necessità;
e) si conferma altresì la prosecuzione e pianificazione della distribuzione al personale di PC portatili con tutti gli strumenti adeguati per lavorare da remoto e sistemi di sicurezza atti a prevenire il furto o la compromissione dei dati;
f) le attività formative prioritarie e relative alla formazione istituzionale, trasversale, manageriale, tecnico-professionale verranno erogate in modalità e-learning ove possibile. Per quanto concerne le attività formative tecnico-abilitative/gli aggiornamenti professionali che prevedano prove tecnico-pratiche sul campo, le Società a livello aziendale illustreranno e definiranno, in uno specifico incontro con le XX.XX. Nazionali le modalità di erogazione, ferme restando le previsioni normative e contrattuali;
g) verranno predisposte ulteriori campagne di informazione (audio e video) in merito alle misure di prevenzione e di protezione adottate dal Gruppo FS, che saranno diffuse tramite i canali di comunicazione al pubblico (sito web aziendale, sistemi Informazione al Pubblico in stazione e a bordo treno, volantini, poster) atti a ricordare i comportamenti da adottare nella gestione della fase di emergenza sanitaria.
Sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalle Autorità competenti rispetto al tipo di test da utilizzare e al target di personale da coinvolgere, la Società somministrerà ai dipendenti, con gradualità di tempi, un test per individuare i contagi in essere o pregressi.
Inoltre, la Società comunica che, al fine di dare un ulteriore contributo fattivo alla riduzione e al monitoraggio del contagio da Covid-19, ha avviato gli approfondimenti necessari con le Autorità sanitarie competenti per l’avvio di specifiche indagini epidemiologiche che potranno interessare sia gli ambienti di lavoro (materiali, uffici, ecc.) sia i dipendenti.
Entrambi i temi saranno oggetto di specifici incontri preventivi con le XX.XX. stipulanti.
Le misure di cui al presente accordo saranno adottate, in modo graduale, a far data dal 4 maggio 2020 e fino al termine dell’emergenza in atto.
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Le misure adottate per la fase di ripartenza del Gruppo FS saranno oggetto di specifiche Linee Guida di prossima emanazione e, per l’adozione delle stesse in ciascuna Società, si procederà ad un confronto tra le parti a livello aziendale a seconda delle specificità.
Qualora dovessero sopraggiungere provvedimenti normativi e/o amministrativi relativi alle misure disciplinate nel presente accordo, le Parti potranno incontrarsi per verificarne gli effetti.
per FS Italiane S.p.A. Per le XX.XX. Nazionali: FILT-CGIL
FIT-CISL UILTRASPORTI UGL FERROVIERI
SLM FAST CONFSAL ORSA FERROVIE