STATUTO
“AUSER APS rete associativa nazionale per l’invecchiamento attivo - ONLUS”
STATUTO
SOMMARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
4
ART. 1 Denominazione, sede e durata 4
ART. 2 Scopo, finalità e attività 4
6
ART. 3 Ammissione e numero degli associati 6
ART. 4 Diritti e obblighi degli associati 7
ART. 5 Perdita della qualifica di associato 7
ART. 6 Regolamento disciplinare 8
TITOLO III - ORGANI DELL’AUSER
8
ART. 9 Assemblea nazionale dei delegati 9
ART. 10 Il Comitato Direttivo 10
ART. 12 Elezione del Presidente e della presidenza territoriale, regionale, nazionale 12
ART. 13 Presidenza nazionale 13
ART. 14 Collegio Statutario 13
ART. 15 Collegio nazionale dei Sindaci 13
ART. 16 Revisione legale dei conti 14
ART. 17 Commissione nazionale di garanzia 15
ART. 18 Servizio Ispettivo Nazionale 15
ART. 19 Consiglio delle Regioni 16
TITOLO IV - STRUTTURE DELL’AUSER
17
ART. 23 Rapporto con le Organizzazioni ispiratrici 19
00
ART. 24 Associazioni affiliate 19
ART. 25 Requisiti di ammissione delle nuove associazioni 19
ART. 27 Cessazione della condizione di affiliazione 21
TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE
21
ART. 29 Divieto di distribuzione degli utili 22
TITOLO VII – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE
22
ART. 30 Bilancio preventivo 22
ART. 31 Bilancio consuntivo 22
ART. 33 Bilancio sociale e informativa sociale 23
ART. 35 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo 23
TITOLO VIII - RESPONSABILITA’ E INCOMPATIBILITA’
24
ART. 36 Disposizioni circa la responsabilità 24
ART. 37 Conflitto di interessi e incompatibilità 24
TITOLO IX - DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE
25
ART. 38 Politiche di genere e Pari opportunità 25
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
25
ART. 39 Cambio di sezione nel registro unico nazionale 25
STATUTO
AUSER Nazionale
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Denominazione, sede e durata
E’ costituita, su ispirazione della Cgil e dello Spi-Cgil, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”, ovvero “CTS”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta di promozione sociale avente la seguente denominazione: “Auser APS rete associativa nazionale per l’invecchiamento attivo - ONLUS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Roma e con durata illimitata. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, secondo comma del CTS, l’acronimo ONLUS verrà eliminato dalla denominazione dell’associazione. A seguito dell’iscrizione dell’associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l’acronimo ETS nel seguente modo: “Auser APS rete associativa nazionale per l’invecchiamento attivo – ETS”.
L’Associazione risponde ai requisiti dell’art. 41, comma 2, del Codice del Terzo Settore, pertanto è una “rete associativa nazionale”, e sarà iscritta nella sezione “reti Associative” nel Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 46, comma 1, ed esercita, oltre alle attività statutarie, anche quelle previste dall’art. 41, comma 3 del Codice del Terzo Settore.
L’Associazione è riconosciuta come Ente Nazionale con finalità assistenziali con decreto 559/C.11933.12000.A (118) del 28/07/95 dal Ministero dell’Interno.
ART. 2
Scopo, finalità e attività
L'Auser è un’unica grande associazione nazionale articolata su tre livelli di struttura: nazionale, regionale (più le provincie autonome di Trento e Bolzano), territoriale, ad essa compete la direzione e il coordinamento dell’intero sistema associativo, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti delle associazioni affiliate e delle persone fisiche associate, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art. 5 Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Auser Nazionale persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio delle attività di volontariato e di promozione sociale, ispirandosi alla Carta dei Valori e al Codice Etico Auser. Le associazioni di base, Auser Volontariato (OdV) e Auser Insieme (APS), affiliate, sono operative in ragione della loro specifica scelta del tipo di attività, senza nessun ruolo di coordinamento, ma risultano necessarie ed insostituibili per l’insediamento territoriale e le azioni di prossimità, nell’ambito degli indirizzi del progetto sociale Auser, che individua nella persona e nel territorio il fulcro della sua iniziativa. Pertanto le strutture territoriali devono essere statutariamente strutturate e registrate secondo le normative di riferimento.
Il tesseramento è unico, Auser è un’associazione di persone per cui ognuno, ovunque eserciti il proprio ruolo, è iscritto all’Auser, nazionalmente definita e registrata.
Per il conseguimento dei fini istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all’art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.
L’Auser ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.
L’Auser è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell’Onu e, congiuntamente, per l’avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L’Auser è altresì impegnata nel rafforzamento dell’Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.
L’Auser svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l’autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l’accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l’apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.
L’Auser svolge le sue attività nei seguenti settori:
• Assistenza e servizi sociali, sanitari e socio sanitari;
• Apprendimento permanente, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità educative;
• Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente e delle risorse naturali anche nell’ambito della protezione civile;
• Socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale;
• Turismo di interesse sociale e culturale;
• Contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica;
• Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
• Contrasto al disagio abitativo rivolto a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;
• Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
• Realizzazione di orti e giardini sociali;
• Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
• Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
• Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
• Promozione del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari opportunità;
• Interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
• Sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, ai minori e ai disabili;
• Promozione dell’invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;
• Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/’99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63;
E in tutte le altre attività di utilità sociale previste dall’art.5 del Codice del Terzo Settore.
Nello svolgimento di queste attività, l’Auser si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della qualità della vita, attraverso l’invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per
realizzare un rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.
L’Auser è impegnata nella collaborazione con i Centri Antiviolenza per i servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze, molestie e stalking, abusi e maltrattamenti, nonché l’informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, la raccolta di documentazione, studi, ricerche e l’elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne in quanto spazi di autonomia delle donne.
In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l’Auser si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.
L’Auser, in quanto rete associativa nazionale, svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
Per l’attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l’Auser può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; aderisce ad organismi internazionali.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate dall’Assemblea Nazionale dei delegati.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
TITOLO II - ASSOCIATI
ART. 3
Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all’associazione persone fisiche che condividono gli scopi del presente statuto, del codice etico, le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
L’iscrizione è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.
Tramite associazioni, di norma le affiliate, chiunque, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica può iscriversi all’Auser, l’eventuale decisione di non ammettere l’iscrizione deve essere motivata per iscritto dal comitato direttivo di riferimento.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al comitato direttivo dell’associazione di riferimento una domanda scritta che dovrà contenere l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
L’avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
• eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• frequentare i locali dell’associazione;
• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
• concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
• essere rimborsati per i servizi effettuati delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell’art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
• rispettare il presente Statuto, il codice etico e gli eventuali Regolamenti interni;
• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell’Auser;
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 5
Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o mancato pagamento della quota annuale. La qualifica di associato si perde anche per esclusione.
In particolare, l’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso con effetto immediato dall’associazione mediante delibera della Commissione di Garanzia, secondo le modalità previste dall’art. 17 del presente statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo.
La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
Regolamento disciplinare
L’Assemblea Nazionale dei delegati approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento disciplinare a cui devono attenersi i soci.
Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia del Collegio Statutario.
II regolamento disciplinare deve essere reso consultabile da parte dei soci entro trenta giorni dalla approvazione.
ART. 7
Congresso
Il Congresso viene convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo degli associati.
Il Comitato direttivo decide, con la maggioranza dei ¾ dei componenti, un apposito Regolamento per lo svolgimento dei Congressi garantendo l’attuazione dei principi di cui all’art.38 politiche di genere e pari opportunità del presente Statuto.
Nelle assemblee di base il dibattito, la partecipazione e il diritto di voto è aperto a tutti gli associati purché maggiorenni.
Il Congresso inizia con le assemblee di base (associazioni affiliate) e, attraverso l’elezione dei delegati, prosegue nelle istanze territoriali, regionali e si conclude con quella nazionale. Le norme per l’organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l’elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono previste dal Regolamento congressuale approvato dal Comitato Direttivo nazionale.
Il Regolamento congressuale si applica anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari.
La platea dei delegati eletti al congresso nazionale è l’Assemblea di rappresentanza degli associati e rimane in carica fino al Congresso successivo.
TITOLO III - ORGANI DELL’AUSER
ART. 8
Organi
Sono organi dell’associazione:
• l’Assemblea nazionale dei delegati;
• il Comitato direttivo;
• il Presidente;
• la Presidenza;
• il Collegio Statutario;
• il Collegio nazionale dei Sindaci;
• la Commissione di Garanzia nazionale
• il Servizio Ispettivo nazionale.
ART. 9
Assemblea nazionale dei delegati
L’Assemblea congressuale è l’insieme dei delegati eletti al congresso nazionale dai congressi regionali secondo le norme stabilite da apposite disposizioni esecutive interne e dal regolamento congressuale approvati dal Comitato Direttivo. L’Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto.
L’assemblea congressuale dei delegati elegge a voto palese:
• Comitato Direttivo;
• Collegio Statutario
• Collegio Nazionale dei Sindaci;
• Commissione Nazionale di Garanzia.
Durante il periodo di vigenza del congresso L’ASSEMBLEA CONGRESSUALE sarà
L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI, di seguito denominata “Assemblea”.
L’Assemblea nazionale dei delegati è il massimo organo deliberante dell’Auser, decade con la realizzazione del congresso successivo e viene sostituita dall’assemblea congressuale eletta dal congresso stesso. Si riunisce in xxx xxxxxxxxx xxxxxx una volta all’anno e in xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx due terzi degli aventi diritto.
L’assemblea nazionale dei delegati delibera sulle linee programmatiche generali.
L’Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l’assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l’avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno.
In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo delegato può incaricare un altro socio della sua stessa struttura regionale a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ove esiste la carica, o altro componente della presidenza.
L’Assemblea dura in carica per l’intera durata del mandato congressuale, viene eletta ad ogni congresso, di norma ogni quattro anni.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
• nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo, dello Statuto o del Codice Etico;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Xxxxx, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei presenti.
ART. 10
Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo Nazionale è l’organo di amministrazione ai sensi dell’art.26 del CTS, eletto dall’assemblea congressuale, è centro regolatore dell’Associazione, in applicazione dell’art. 41 comma 10 del CTS ha il compito di:
• realizzare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l’Associazione a tutti gli effetti;
• emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
• eleggere a voto palese tra i suoi componenti il Presidente;
• deliberare sulla composizione numerica della Presidenza e sulla carica di vicepresidente;
• su proposta del Presidente, xxxxxxxx a voto palese la Presidenza nazionale e ove stabilito il vicepresidente;
• approvare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore;
• eleggere a voto palese il Servizio Ispettivo Nazionale;
• decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
• convocare convegni e conferenze;
• decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
• amministrare il patrimonio dell’Associazione;
• deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi, sul bilancio sociale e sulla relazione sull’attività svolta;
• deliberare la convocazione dell’Assemblea;
• deliberare sul programma di attività proposto dalla Presidenza nazionale;
• ratificare l’accordo di cui all’art. 26, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati dell’Unione Europea (Regolamento UE 2016/679), se ritenuto necessario dal Responsabile per la protezione dei dati personali, e approvare il Regolamento sul trattamento dei dati personali per l’attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nell’AUSER e nelle articolazioni regionali e territoriali;
• deliberare sugli altri oggetti attinenti all’attività dell’Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea, del Presidente o della Presidenza nazionale.
II Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell’Assemblea e comunque sempre in numero dispari. Allo stesso partecipano anche i rappresentanti delle Organizzazioni ispiratrici eletti con le modalità previste dall’art. 23 del presente Statuto.
Nell’arco di vigenza congressuale possono essere sostituiti i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi per assumerne di diversi al di fuori dell’Auser o decadere dalla carica di componente il Comitato Direttivo stesso, in applicazione di norme statutarie e di regolamento, fino ad un massimo di 1/3 dei componenti effettivi eletti dal congresso. Inoltre tra un congresso e l’altro possono essere cooptati, su proposta della Presidenza nazionale, fino ad un massimo del 10% dei suoi componenti effettivi eletti al congresso.
La proposta di sostituzione e/o cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.
II Comitato Xxxxxxxxx è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ove esiste la carica, o da altro componente della presidenza. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. II Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
Spetta al solo Comitato Direttivo dell’Auser Nazionale, su proposta della Presidenza nazionale, in ragione anche delle segnalazioni del centro regolatore interessato, decidere con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, lo scioglimento di un organismo direttivo o esecutivo dell’Auser; interviene in seconda istanza, in caso di presentazione d’appello, sul recesso dell’affiliazione ad una Associazione Affiliata all’Auser.
Ciò può avvenire nei casi in cui gli organismi o le associazioni affiliate assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l’appartenenza all’Auser in quanto:
• in contrasto con i principi e le norme dello Statuto, del codice etico e della carta dei valori;
• in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro;
• rendono impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell’organismo o dell’associazione affiliata, al punto da ledere l’immagine stessa dell’Auser.
Il Comitato Direttivo Auser nazionale, nel caso di scioglimento di un organismo, nomina quindi un commissario con i poteri dell’organismo disciolto, che dovrà ristabilire le condizioni di una positiva azione per ripristinare le giuste condizioni di agibilità e di dialettica democratica della struttura, nonché organizzare entro sei mesi dalla nomina il congresso straordinario. Nella delibera in cui si assume la decisione della nomina del commissario dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento. Mentre nel caso di recesso dell’affiliazione ad una associazione, oltre alla delibera dove siano indicate le motivazioni è necessario provvedere alla comunicazione all’intero sistema Auser, agli organismi del Terzo Settore, ai centri di servizio del volontariato, ai soggetti promotori e agli organismi di controllo e alle istituzioni di riferimento.
Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente.
ART. 11
Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati o otto anni. Il Presidente:
• convoca e presiede l’Assemblea dei delegati;
• convoca e presiede il Comitato Direttivo;
• convoca e presiede il Consiglio delle Regioni;
• propone al Comitato Direttivo l’elezione degli altri componenti della Presidenza nazionale, e, se lo ritiene, di un vice Presidente;
• propone la nomina del Direttore e la sottopone all’approvazione del Comitato Direttivo, stabilendone i compiti e le funzioni;
• assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;
• nomina procuratori speciali.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente, ove esiste la carica, o da altro componente della Presidenza indicato dal Presidente.
Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Comitato Direttivo, con la maggioranza dei presenti.
ART. 12
Elezione del Presidente e
della presidenza territoriale, regionale, nazionale
Ogni volta si debba eleggere la presidenza o componente di presidenza, il Comitato Direttivo di riferimento eleggerà al suo interno una commissione composta da almeno 5 componenti, integrata dal presidente dell'istanza superiore, ad eccezione dell’elezione della Presidenza nazionale, che ha il compito di recepire le proposte, sentiti anche i promotori ispiratori dell'Auser, e di sottoporle alla consultazione individuale dei componenti del Direttivo interessato per riferirne gli esiti al direttivo stesso.
Per l’elezione del Presidente, il Presidente dell'istanza superiore avrà il diritto di proposta e sarà ascoltato per primo dalla commissione per la consultazione.
Mentre il Presidente della struttura di riferimento avrà il diritto di proposta per l'elezione della Presidenza e pertanto sarà ascoltato per primo dalla commissione per la consultazione.
In presenza di una sola proposta si può ricorrere alla procedura abbreviata, senza la consultazione individuale dei componenti il CD. In tal caso si procederà direttamente all'elezione ed occorrerà una maggioranza di almeno 4\5 dei votanti.
Inoltre per l'elezione del Presidente nazionale, gli ispiratori e promotori dell'Auser, alla luce di quanto previsto dall'articolo 23 del vigente Statuto, hanno diritto di proposta e saranno ascoltati per primi dalla commissione di consultazione.
Il presente articolo si applica a tutte le strutture che rispondano ai requisiti dell’art.25 comma 2 del CTS e decidono di demandare l’elezione del Presidente e della Presidenza al Comitato Direttivo.
ART. 13
Presidenza nazionale
La Presidenza nazionale è composta, sulla base della deliberazione del Comitato Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.
La Presidenza:
• propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell’Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
• svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell’attività dell’Associazione;
• adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;
• predispone il bilancio consuntivo e preventivo
• designa il Responsabile per la protezione dei dati previsto dagli artt. 37 ss. del Regolamento UE 679/2016 con competenze sui trattamenti di dati personali svolti dall’AUSER nazionale e dalle strutture regionali e territoriali e dalle associazioni affiliate.
Il Presidente invita di norma a partecipare alle riunioni di presidenza il Direttore.
ART. 14
Collegio Statutario
Il Collegio Statutario è l’organo di garanzia ed interpretazione statutaria, di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture dell’Auser e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto, dai regolamenti, dagli atti esecutivi e d’indirizzo e dalle delibere. Inoltre è l’organo di vigilanza sulla congruità degli statuti del sistema Auser. Il collegio è composto di tre componenti effettivi e due supplenti, è eletto dal congresso nazionale a voto palese, i componenti durano in carica come gli organismi esecutivi (massimo due mandati congressuali o otto anni). Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente con funzioni di segretario. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza, il numero dei supplenti diminuisse, il CD dell’Auser nazionale provvederà alla nomina di ulteriori supplenti con maggioranza qualificata 3/ 4 dei votanti. Il Collegio si dota di un regolamento attuativo di concerto con la Presidenza nazionale e approvato dal comitato direttivo e ratificato dall’assemblea nazionale. La carica di componente del Collegio Statutario è incompatibile con qualsiasi carica esecutiva e con il CD nazionale.
I componenti del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea e del CD Nazionale. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
ART. 15
Collegio nazionale dei Sindaci
Il Collegio nazionale dei Sindaci è l’organo di controllo dell’Associazione e vigila sull’osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio nazionale dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’Associazione, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti del Collegio nazionale dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall’Assemblea dei delegati, anche tra i non soci.
I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza, e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art.2399 c.c..
Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
In caso di rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in ordine d’età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, il Comitato Direttivo deve provvedere all’integrazione del Collegio medesimo. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
La carica di Sindaco all’interno di una Auser è incompatibile con qualunque altra carica all’interno della medesima Auser.
I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e possono essere eletti per non più di due mandati o otto anni.
I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.
Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Collegio dei sindaci:
• controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell’Associazione;
• verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
• esamina il bilancio preventivo dell’Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;
• predispone una relazione annuale da presentare al Comitato Direttivo in sede di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale;
• con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione alla Commissione Nazionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.
ART. 16
Revisione legale dei conti
Qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e il Collegio Nazionale dei Sindaci non sia interamente costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, l’Assemblea dei delegati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 17
Commissione nazionale di garanzia
L’Assemblea Nazionale elegge, al proprio interno, con voto palese e a maggioranza semplice, cinque componenti effettivi e due supplenti della Commissione di Garanzia tra gli associati dell’Auser.
La Commissione elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente con funzioni di segretario.
I componenti della Commissione Nazionale di garanzia durano in carica quattro anni. Possono essere eletti per non più di due mandati o otto anni. La Commissione procede, su istanza degli iscritti, delle strutture Auser, delle associazioni affiliate o degli organi dell’Auser, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente della rete Auser e ad assumere le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:
• richiamo scritto
• sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi;
• sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi;
• espulsione.
La Commissione può essere adita in sede di appello avverso pronunce delle Commissioni di Garanzia regionali.
I componenti della Commissione di Garanzia partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo senza diritto di voto.
La Commissione Nazionale di Garanzia si dota di proprio regolamento di concerto con la Presidenza Nazionale, approvato dal C.D. e ratificato dall’Assemblea nazionale dei Delegati. Le Auser regionali debbono dotarsi di proprie Commissioni Regionali di Garanzia con regolamenti formulati nel rispetto dei principi del regolamento della Commissione Nazionale di Garanzia.
La Commissione di Garanzia nazionale esprime provvedimenti da intendersi quale atto definitivo interno all’associazione.
La carica di componente della Commissione di Garanzia di una Auser è incompatibile con qualunque altra carica all’interno della medesima Auser. La carica di componente della Commissione di Garanzia nazionale è altresì incompatibile con la carica di componente di Commissione di Garanzia ad altro livello.
ART. 18
Servizio Ispettivo Nazionale
Il Servizio Ispettivo Nazionale è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dal Comitato Direttivo, scelti tra i soci in possesso di specifiche competenze riguardanti i compiti attribuiti al Servizio medesimo.
I componenti del Servizio Ispettivo Nazionale durano in carica per quattro anni. Possono essere eletti per non più di due mandati o otto anni.
I componenti del Servizio Ispettivo eleggono al loro interno un Presidente, con compiti di rappresentanza nei rapporti interni dell’Associazione e di coordinamento dell’attività dei singoli ispettori.
In caso di recesso, di temporaneo impedimento, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del servizio, subentrano i supplenti in ordine di età. Nel caso in cui con i supplenti non si completi la composizione del servizio, il Comitato Direttivo Nazionale provvede alla nuova elezione.
Il Servizio Ispettivo ha compiti e poteri di:
• verifica sul rispetto, da parte dei dirigenti dell’Auser, delle norme di legge e dello Statuto;
• verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ivi compreso il rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, amministrativo e contabile adottato, nonché qualsiasi ulteriore aspetto legato al corretto funzionamento dell’associazione.
Il Servizio Ispettivo si attiva su esplicito mandato della Presidenza nazionale, che ne informa il Comitato Direttivo, e riferisce i risultati delle ispezioni, formalizzati in apposita relazione ispettiva, alla Presidenza nazionale.
Qualora il Servizio Ispettivo ravvisi irregolarità che non siano riconducibili ai casi di sospensione cautelativa previsti dal regolamento disciplinare, d’intesa con la Presidenza nazionale, viene concesso alla Struttura sottoposta all’ispezione un determinato tempo entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, la stessa viene segnalata dal Servizio, d’intesa con la Presidenza nazionale, alla Commissione di Garanzia competente per territorio e si informa il Comitato Direttivo.
La Presidenza nazionale ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti, ovvero nell’ipotesi di gravi errori applicativi delle norme statutarie, di comportamenti illeciti, di non rispetto delle normative di riferimento del Codice del Terzo Settore, di non rispetto delle procedure amministrative e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e delle indicazioni del Responsabile della Protezione dei dati designato dall’AUSER nazionale, di non rispetto delle procedure amministrative, procederà all’attivazione della Commissione Nazionale di garanzia, allegando la relazione del Servizio Ispettivo. La Presidenza nazionale nei casi più gravi, dove si renda necessaria la salvaguardia del buon nome e l’immagine dell’Auser nel suo insieme, potrà ricorrere direttamente alla magistratura ordinaria.
Le modalità procedurali e di funzionamento del Servizio Ispettivo sono determinate da apposite disposizioni approvate dal Comitato Direttivo, su proposta della Presidenza nazionale.
L’incarico di componente del Servizio Ispettivo è incompatibile con gli altri organismi di garanzia dei livelli inferiori (servizio ispettivo, commissione di garanzia, collegio dei sindaci) con quello di componente del Collegio Statutario, della Commissione di Garanzia nazionale, del Collegio dei Sindaci nazionale e del Comitato Direttivo nazionale.
I componenti del Servizio Ispettivo partecipano alle riunioni dell’Assemblea e Comitato Direttivo senza diritto di voto.
ART. 19
Consiglio delle Regioni
E’ istituito a livello nazionale il Consiglio delle Regioni. Ne fanno parte di diritto ed in quanto tali i componenti della Presidenza nazionale, i Presidenti delle Auser Regionali, i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il Consiglio delle Regioni è organo di consulenza generale della Presidenza nazionale ed in particolare ha funzioni di consultazione sui temi di indirizzo generale delle attività e dei lavori del Comitato Direttivo nazionale.
Il Consiglio delle Regioni è convocato e presieduto dal Presidente dell’Auser, o in caso di sua assenza o impedimento dal vice Presidente, ove esiste la carica, o da altro componente della Presidenza.
TITOLO IV - STRUTTURE DELL’AUSER
ART. 20
Centri Regolatori
Le strutture statutariamente definite (Nazionale, Regionali più le Province autonome di Trento e Bolzano, Territoriali), sono i centri regolatori che svolgono il ruolo di indirizzo, direzione, autocontrollo e coordinamento delle attività dell’intero sistema a rete dell’Auser, pertanto compete loro la responsabilità della gestione del tesseramento e della corretta amministrazione delle risorse.
Inoltre sono i titolari dei rapporti con le istituzioni ed i soggetti della programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni, all’interno del territorio di riferimento definito dal proprio congresso.
In tale ambito possono delegare ad una affiliata questa titolarità.
Una grande associazione democratica com’è l’Auser deve avere ben presente il rapporto tra affiliazione - identità - valori - modello organizzativo - attività svolte.
L’appartenenza rappresenta una precisa volontà di partecipazione e d’impegno, di conseguenza l’insieme delle attività dell’intero sistema, delle singole strutture e della singola affiliata o circolo deve corrispondere ai valori, all’identità e alle finalità dell’Auser.
Pertanto i centri regolatori, statutariamente definiti, devono svolgere il compito di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero sistema, avvalendosi anche del sistema informatico unico per la registrazione delle attività, dei bilanci e del tesseramento.
ART. 21
Auser regionali
L’Auser regionale costituisce una articolazione territoriale dell’Auser nazionale, anche se giuridicamente autonoma ed è centro regolatore dell’Associazione nella Regione di riferimento svolgendo le seguenti funzioni:
• indirizzo, direzione e coordinamento delle attività dell’intero sistema dell’Auser in coerenza con le indicazioni e le disposizioni della struttura nazionale, anche in materia di trattamento di dati personali, quindi la gestione di programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa nella regione;
• deliberazione sulle richieste di affiliazione;
• coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero sistema.
Pertanto a fronte di una richiesta da parte di una struttura territoriale di recesso di affiliazione di un’affiliata, il centro regolatore regionale affida alla propria Commissione di Garanzia il compito di istruire il caso, che dovrà concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, da parte della struttura territoriale, il centro regolatore regionale (più le Province autonome di Trento e Bolzano) dovrà riunire il proprio Comitato Direttivo e deliberare il recesso dell’affiliazione con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.
Ciò può avvenire nei casi in cui le associazioni affiliate assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l’appartenenza all’Auser in quanto:
• in contrasto con i principi e le norme dello presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori;
• in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro ivi comprese le norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del Responsabile della protezione dei dati designato dall’Auser nazionale;
• rendono impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell’organismo o dell’associazione affiliata, al punto da ledere l’immagine stessa dell’Auser.
Entro trenta giorni dalla comunicazione del recesso di affiliazione, la Presidenza dell’Affiliata potrà fare ricorso, tramite raccomandata, al centro regolatore nazionale, che affiderà il compito di istruire il caso al proprio Collegio Statutario, che dovrà concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
Nel caso in cui il non rispetto dei vincoli statutari, identitari, del codice etico e della carta dei valori riguardino una struttura territoriale, dopo i necessari approfondimenti e confronti con gli organismi dirigenti si procederà ad attivare la procedura del commissariamento, già prevista dall’articolo 10 del presente Statuto.
L’Auser regionale istituisce il Servizio Ispettivo Regionale sul modello descritto all’art.18 del presente Statuto.
L’Auser regionale si dota di un proprio Statuto, in conformità con lo Statuto nazionale e in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.
ART. 22
Auser territoriale
L’Auser territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell’Auser regionale, anche se giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale o comprensoriale o metropolitano, svolgendo le seguenti funzioni:
• indirizzo, direzione e coordinamento dell’Auser nel territorio di riferimento in coerenza con le indicazioni e delle disposizioni della struttura regionale e nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, quindi dirigere, coordinare e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;
• coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero sistema.
Nell’ambito di queste funzioni, a fronte del permanere, da parte di un’affiliata, di inammissibili comportamenti, incompatibili con l’appartenenza all’Auser in quanto:
• contrari a quanto previsto dal presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori;
• in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del Responsabile della protezione dei dati designato dall’Auser nazionale;
• rendono impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell’organismo o dell’associazione affiliata, al punto da ledere l’immagine stessa dell’Auser.
Il centro regolatore di riferimento, dopo i necessari chiarimenti e confronti con gli organismi dirigenti interessati, provvederà a chiedere al proprio centro regolatore regionale la rimozione dell’affiliazione. Le affiliate, interessate dal provvedimento, possono fare ricorso al centro regolatore nazionale, attraverso le procedure previste dal presente Statuto.
L’Auser territoriale si dota di un proprio Statuto, in conformità con gli statuti nazionale e regionale, in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.
ART. 23
Rapporto con le Organizzazioni ispiratrici
Nella attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l’Auser ricercherà tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per origine e comunanza di valori.
Al fine di favorire lo sviluppo di questi rapporti, la Cgil e lo Spi-Cgil partecipano alle Assemblee congressuali dell’Auser con propri rappresentanti, secondo le modalità previste dalle disposizioni esecutive dell’associazione.
TITOLO V - AFFILIATE
ART. 24
Associazioni affiliate
Le Associazioni affiliate all'Auser in quanto istanze di base fanno parte della rete Auser: Auser Insieme e Auser Volontariato. Partecipano a pieno titolo alla vita democratica dell’associazione nell’ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli organismi preposti, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser regionale e territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.
Le Associazioni affiliate all’Auser devono essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Le affiliate sono obbligate, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l’identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle procedure, anche in materia di protezione dei dati personali, a cominciare dall’obbligo di non poter sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e condividerne i contenuti delle intese stesse.
Le affiliate, fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività diverse da quelle elencate all’articolo 2 del presente Statuto, salvo quelle direttamente connesse, secondarie e strumentali, qualora decidessero di aprire la partita IVA devono avere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da parte del proprio centro regolatore.
Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare gli andamenti di queste attività. Il non rispetto di queste norme ricadrà nell'applicazione delle sanzioni previste per quanto riguarda il recesso dell’affiliazione.
Le Associazioni affiliate, nella gestione delle attività di promozione sociale o di volontariato sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo contabile e patrimoniale.
ART. 25
Requisiti di ammissione delle nuove associazioni
Le associazioni che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano realizzarne le attività chiedono all'Auser regionale per tramite della struttura territoriale competente per territorio di essere ammesse all’Auser come affiliate, assumendo la qualificazione di Auser-Volontariato o di Auser-Insieme, secondo lo
scopo sociale prevalentemente perseguito, rispettivamente di volontariato o di promozione sociale. Nei casi in cui la struttura territoriale competente non sia costituita, la domanda deve essere presentata all’Auser regionale.
Per aderire all’Auser in qualità di affiliate effettive le Associazioni devono prevedere nei loro Statuti:
• scopi corrispondenti a quelli di cui all’art. 2 ed attività afferenti, ai sensi del medesimo articolo, al volontariato ovvero alla promozione sociale;
• prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
• stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, di norma, in maniera congiunta con l’Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
• sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo dell’Auser territoriale;
• regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
• struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
• diritto dell’Auser regionale e territoriale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive o atti di indirizzo Auser;
• ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
• sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all’obiettivo di cui al comma seguente;
• sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;
• adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
• istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all’art.15 e 16;
• adozione del logo “Auser-Volontariato” ovvero “Auser-Insieme” nella denominazione dell’associazione ed essere ETS iscritte al Registro Unico Nazionale;
• impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi Auser in materia di trattamento dei dati personali, nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della protezione dei dati designato dall’Auser nazionale.
Nel caso in cui vengano meno, da parte di una qualsiasi associazione affiliata, tali requisiti o il sopravvenire di comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo, anche in materia di trattamento dei dati personali, determina l’attivazione delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o ritirarne l’affiliazione.
ART. 26
Ammissione
L’associazione che chieda di essere ammessa all’Auser in qualità di affiliata effettiva deve allegare alla domanda copia del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall’Auser.
Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo dell’Auser regionale competente.
L’associazione aderente notifica, tramite la struttura territoriale, all’Auser regionale le variazioni degli atti e degli elementi di cui al primo capoverso. Con l’approvazione delle predette variazioni da parte della Presidenza dell’Auser regionale, le variazioni medesime acquistano efficacia.
A seguito dell’ammissione dell’associazione, i suoi soci afferiscono come iscritti all’Auser secondo il territorio di residenza.
L’associazione, successivamente alla affiliazione, è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell’Auser.
ART. 27
Cessazione della condizione di affiliazione
La condizione di affiliazione all’Auser cessa:
• per recesso dall’affiliazione da parte dell’Associazione;
• per esclusione dall’Associazione con le procedure previste dal presente Statuto agli articoli 20, 21, 22.
In caso di recesso, di norma, le iscrizioni ed i beni successivi alla affiliazione vengono trasferiti e devoluti alla associazione affiliata territorialmente limitrofa, indicata dall’Auser territoriale.
Quanto disposto al comma precedente non si applica per i recessi motivati in ragione di sopravvenute modifiche ai principi fondamentali di cui all’art. 2 del vigente Statuto.
TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE
ART. 28
Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
• contributi dei soci;
• quote associative;
• contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
• contributi dall’Unione Europea e da organismi internazionali;
• donazioni o lasciti testamentari;
• erogazioni liberali da associati e da terzi;
• entrate derivanti da sponsorizzazioni;
• entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
• entrate derivanti da convenzioni;
• entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
• contributi dalle associazioni affiliate;
• contributi delle organizzazioni ispiratrici;
• entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
• ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 29
Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
TITOLO VII – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE
ART. 30
Bilancio preventivo
Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l’anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.
ART. 31
Bilancio consuntivo
Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, nota integrativa e relazione sulla gestione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e una relazione sulle attività svolte. E’ documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l’approvazione del bilancio da parte del Comitato Direttivo, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono il Comitato Direttivo, affinché i componenti del Comitato medesimo possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.
ART. 32
Adempimenti
E’ fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate e delle Auser territoriali approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti alle Auser Regionali competenti per territorio.
E’ fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle Auser Regionali approvati dai relativi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti all'Auser Nazionale.
Dopo essere stati approvati, i bilanci consuntivi delle Auser territoriali e delle Auser Regionali vengono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
ART. 33
Bilancio sociale e informativa sociale
L’associazione deve redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato nel proprio sito internet. A tal fine è fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle affiliate di base, dell’intero sistema a rete, di adottare ed usare l’applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 41 del codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell’ informazione pubblica.
Pertanto il mancato rispetto di questa norma comporta, nei casi più gravi, per le strutture il commissariamento, mentre per le affiliate di base il recesso dal rapporto di affiliazione, come previsto dagli articoli 20, 21, 22 del presente statuto.
ART. 34
Libri sociali
L’associazione deve tenere i libri sociali previsti dall’art. 15 del Codice del Terzo Settore.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione titolare dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l’attivazione degli organismi di garanzia.
ART. 35
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
TITOLO VIII - RESPONSABILITA’ E INCOMPATIBILITA’
ART. 36
Disposizioni circa la responsabilità
Gli organi dirigenti dell’Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti e dalle istanze locali, territoriali e regionali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.
II Presidente nazionale ed i Presidenti delle associazioni regionali e territoriali, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell’istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l’apertura di conti correnti bancari e postali.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 37
Conflitto di interessi e incompatibilità
Le cariche di Presidente, vicepresidente, Direttore Generale, di altro componente della Presidenza nazionale, regionale, territoriale e di associazione affiliata e componente del comitato direttivo sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
Nel pieno rispetto dei principii di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo delle strutture Auser (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore o componente del comitato direttivo) a livello Nazionale, Regionale (più le Province autonome di TN e BZ), Territoriale, e delle affiliate o di un qualsiasi componente di un organismo di garanzia a tutti livelli è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d’incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi dell’Auser è immediata ed automatica.
Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
L’incompatibilità opera dal momento della candidatura.
Per tutti gli incarichi esecutivi delle strutture Auser a tutti i livelli (Presidenti e componenti di Presidenza) raggiunti i limiti statutari - due mandati congressuali o otto anni di permanenza nell’organismo esecutivo - è prevista la decadenza automatica dall’incarico stesso. Pertanto è fatto obbligo a tutte le strutture di avviare le procedure di rinnovo dei gruppi dirigenti almeno sei mesi prima della scadenza, informando tempestivamente il proprio comitato direttivo. La continuazione del mandato può avvenire, nei casi di particolare gravità ed emergenza, solo nella misura massima non rinnovabile di sei mesi. Il centro regolatore di riferimento del livello superiore presenterà una specifica delibera di proroga che farà approvare dal proprio comitato direttivo, dandone immediata preventiva comunicazione al centro regolatore nazionale.
TITOLO IX - DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE
ART. 38
Politiche di genere e Pari opportunità
Al fine di rendere concreta l’affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%.
Tale norma è vincolante per l’intera associazione, i presidenti di ogni struttura a tutti i livelli hanno la responsabilità della sua piena applicazione, nei termini di violazione di una norma statutaria.
La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione delle presidenze a tutti i livelli di struttura e deve prevedere l’alternanza di genere per le figure di presidente e vicepresidente.
Pertanto è istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali, l’osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere eletto dal C.D riferimento. L’osservatorio, in raccordo con la presidenza, si doterà di un apposito regolamento da sottoporre all’approvazione del C.D. e ratificato dall’Assemblea di riferimento.
L’osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere contribuisce a promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni positive per: promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell’associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti.
In occasione dell’assemblea annuale prevista dallo Statuto, occorre riservare un momento dei lavori all’Osservatorio Pari Opportunità nazionale, per relazionare in merito ai programmi ed azioni di riequilibrio della rappresentanza di genere per realizzare la piena attuazione della norma sulla parità di genere.
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 39
Cambio di sezione nel registro unico nazionale
La eventuale cancellazione dalla sezione del Volontariato delle Auser territoriali e regionali e la successiva iscrizione alla sezione della Promozione sociale nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento delle medesime.
ART. 40
Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.