AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
- SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E DISTACCO -
di Xxxxxx XXXXX* e Xxxxxxxx XXXXXXX**
Per quanto riguarda l’ipotesi di somministrazione di lavoro disciplinata dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (vedasi artt. 20 e seguenti), recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30», si rappresenta che il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso il predetto Dicastero è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Per tutta la durata della missione (e, cioè, per tutta la durata del periodo durante il quale, nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un’agenzia di somministrazione è messo a disposizione di un utilizzatore e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso) i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla
cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (con cui è stata data attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES). Per attestare il rapporto di impiego l’autista - non dipendente «direttamente» dall’impresa locataria del veicolo ma ad essa messo a disposizione per essere impiegato nell’attività di guida da un’agenzia per il lavoro autorizzata a tal fine dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - deve avere con sé la copia autentica del relativo contratto di somministrazione, in corso di validità, conformemente a quanto previsto dalla Delibera n. 1/2005 del 27 gennaio 2005, con cui il Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori - alla luce del mutato quadro normativo per effetto della riforma del mercato del lavoro che ha introdotto nuovi istituti contrattuali e modifiche di quelli esistenti (vedasi la citata Legge 14/02/2003, n. 30, ed il Decreto Legislativo 10/09/2003, n. 276) - ha rideterminato la documentazione necessaria per i conducenti dei veicoli adibiti all’autotrasporto di merci per conto di terzi (abrogando e sostituendo la precedente Delibera n. 16/1998 del 23/07/1998).
Particolare attenzione merita l’ipotesi del distacco disciplinato anch’esso dal Decreto Legislativo
n. 276/2003 (vedasi art. 30), che si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Per attestare il rapporto di impiego l’autista - non dipendente
«direttamente» dall’impresa locataria del veicolo ma ad essa messo temporaneamente a disposizione per essere impiegato nell’attività di guida da un’altra impresa - deve avere con sé l’originale o la copia autentica della lettera di distacco e dell’ultimo foglio paga, conformemente a quanto previsto dalla sopra richiamata Delibera n. 1/2005 del 27 gennaio 2005 del Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori. In considerazione delle peculiarità di tale istituto contrattuale, si ritiene che un’impresa di autotrasporto possa:
▪ temporaneamente avere a propria disposizione personale in distacco da altra impresa per impiegarlo nelle mansioni di autista;
▪ prendere in locazione (senza conducente) un veicolo anche dalla medesima (o da altra ancora) impresa allo scopo di incrementare il proprio parco veicolare per un determinato periodo di tempo e così meglio svolgere la propria attività professionale, previa conclusione di un apposito (e ben distinto) contratto che abbia come oggetto esclusivamente la locazione del veicolo e dal quale risulti che lo stesso debba essere guidato esclusivamente dal titolare dell’impresa che lo utilizza o da suo personale dipendente (a cui si ritiene possa essere equiparato anche il personale distaccato).
L’ipotesi del distacco, infatti, presenta tutte le caratteristiche tipiche della subordinazione (del rapporto di dipendenza), considerato che le mansioni di autista vengono svolte dal lavoratore secondo le direttive e l’organizzazione dell’impresa presso cui presta materialmente la propria attività lavorativa (a nulla rilevando la circostanza che il veicolo condotto sia stato acquisito in disponibilità a titolo di locazione da quest’ultima impresa trattandosi - in questa specifica ipotesi - di due separati ed assolutamente indipendenti rapporti contrattuali).