STATUTO
STATUTO
1- La Fondazione viene costituita per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 2 dell’Accordo, con il compito di acquisire, conservare, catalogare, studiare, comunicare ed esporre le testimonianze materiali e immateriali, artistiche e documentarie, legate alle produzioni di porcellane artistiche realizzate, nelle diverse epoche e con marchi diversi dalla Manifattura Xxxxxxx Xxxxxx a Xxxxx Xxxxxxxxxx, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica. Alla Fondazione compete, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo, l’elaborazione e l’attuazione del piano strategico di sviluppo culturale del complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto dell’Accordo medesimo, ai sensi dell’articolo 112, comma 4 del Codice.
2- La Fondazione, nella predisposizione ed attuazione del piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione, di cui al comma precedente, opera secondo le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico di cui all’art. 8 dell’Accordo mediante le Linee di indirizzo per la elaborazione ed attuazione del Piano strategico di sviluppo culturale, trasmesse agli enti sottoscrittori.
3- La Fondazione in particolare provvede a:
a) assicurare la conservazione preventiva e programmata del museo, della sua collezione e del patrimonio archivistico e librario su cui è chiamata ad operare, in coerenza con quanto previsto all’art. 29 del Codice, mediante ogni necessario intervento di studio, catalogazione, digitalizzazione, prevenzione, manutenzione e restauro;
b) garantire effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento del museo, della sua collezione e del connesso patrimonio archivistico e librario, mediante lo studio delle testimonianze storico-artistiche materiali, del patrimonio di saperi e pratiche riconducibili alla storia del museo, della manifattura di Doccia, delle
aziende storiche e delle comunità del territorio, dei riflessi attuali e potenziali sulla società contemporanea, delle implicazioni per i linguaggi dell’arte, anche contemporanea;
c) pianificare ed attuare un organico programma di valorizzazione culturale dei beni e delle testimonianze culturali che saranno conservati nell’istituendo museo e nei connessi archivi e biblioteca sia in campo nazionale sia in ambito internazionale; promuovere l'integrazione tra i settori produttivi legati ai beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Statuto, nonché tra tutti i soggetti capaci di apportare contributi nell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
4- Nell’ambito delle finalità e delle linee strategiche di cui ai commi precedenti, la Fondazione è tenuta al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 4 dell’Accordo e, in particolare:
a) catalogare, conservare, ordinare ed esporre i beni culturali acquisiti al patrimonio dello Stato, relativi alla Manifattura di Doccia e alle conseguenti produzioni con marchio Xxxxxxx Xxxxxx, nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida e degli atti di indirizzo in materia di musei e standard museali, archivistici e bibliografici, per finalità di educazione e di studio, recuperandone la memoria, anche nella sua accezione di memoria diffusa sul e del territorio, ed offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne le diverse tematiche, sia sotto il profilo storico-artistico e culturale, sia con riferimento al ruolo che esse hanno rivestito per il territorio e la società;
b) pervenire alla formazione di percorsi culturali di conoscenza delle diverse realtà locali e regionali connesse al fenomeno delle produzioni di porcellane artistiche, anche nella loro evoluzione storica fino all'età contemporanea, dando luogo alla
creazione di collegamenti in rete di analoghi luoghi della cultura esistenti in Italia e all'estero, assicurando la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture;
c) promuovere la valorizzazione dei beni culturali di cui alla precedente lettera a) e dei relativi luoghi espositivi anche mediante l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli standard di funzionamento e fruizione in coerenza con il sistema nazionale dei musei.
ARTICOLO 3
Attività istituzionali
1- La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 provvede a
svolgere le seguenti attività:
a) predisposizione e attuazione del piano strategico di sviluppo culturale;
b) progettazione e attuazione delle attività di valorizzazione culturale, sociale e turistica, e dei servizi al pubblico, secondo le forme previste agli artt. 115 e 117 del Codice, creando le condizioni ottimali per l’attività di ricerca scientifica, e di redistribuzione della conoscenza, relativamente alle opere conservate nel museo;
c) reperimento delle risorse funzionali all’attuazione del piano strategico, assicurando modalità ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta o dalla concessione di attività, servizi e spazi) e di risorse esterne (derivanti anche da progettazione finanziata, erogazioni liberali e sponsorizzazioni);
d) organizzazione di attività didattico-formative anche in raccordo con le imprese;
e) svolgimento di attività di fundraising anche al fine di ulteriormente allargare la platea dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del Sito;
f) predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali
all’esecuzione degli interventi stessi;
g) definizione delle linee di gestione e di manutenzione del complesso dei beni conferiti di cui all’articolo 20 a titolo di concessione in uso gratuito per la durata della fondazione;
h) integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali inizialmente conferiti con quelle riguardanti gli ulteriori beni eventualmente conferiti successivamente dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità secondo principi di buona gestione;
i) ideazione e realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione, formazione sulla conoscenza della collezione anche in ambito internazionale;
j) monitoraggio, misurazione e valutazione dell’attività svolta;
k) ogni altra attività il cui esercizio risulti congruo ed opportuno rispetto alle finalità
di cui all’articolo 2.
ARTICOLO 4
Attività strumentali, accessorie e connesse
1- Nel rispetto delle finalità definite dal presente Statuto e delle disposizioni di legge, la Fondazione svolge altresì le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse:
a) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico
di cui all’art.117 del Codice;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi titolo posseduti o in detenzione;
c) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente,
accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione delle ipotesi contrattuali non espressamente previste, l’acquisto di beni e servizi, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
d) partecipare, anche in veste di promotore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie attività istituzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
e) organizzare e gestire eventi e manifestazioni;
f) organizzare e gestire convegni scientifici e corsi di formazione;
g) istituire premi o borse di studio;
h) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie funzionali alla propria attività istituzionale, anche attraverso la collaborazione con università e organismi di ricerca;
i) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva, utile o opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.
2- La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, di pubblicità degli atti e delle procedure, e adotta forme di controllo di gestione.
ARTICOLO 5
Membri della Fondazione 1- I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Sostenitori;
- Aderenti.
ARTICOLO 6
Fondatori
1-Sono Fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Toscana, il Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx.
ARTICOLO 7
Sostenitori
1- Possono divenire Sostenitori persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono al Fondo di dotazione e/o di gestione in maniera continuativa, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall’Assemblea ovvero con un’attività di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2- L’ammissione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 14 del presente Statuto.
3- I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare lo statuto ed il Regolamento, ove emanato.
ARTICOLO 8
Aderenti
1- Possono divenire Aderenti persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono una tantum al fondo di gestione, mediante contributi in denaro,
annuali o pluriennali, con le modalità stabilite dall’Assemblea ovvero con
un’attività, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. 2- L’ammissione degli Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 14 del presente Statuto.
3- Gli Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento, ove emanato.
ARTICOLO 9
Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull’uso degli spazi
1- L’Assemblea propone al Consiglio di Amministrazione di cui all’Art. 13 il regolamento concernente al la disciplina delle forme, delle modalità e della misura minima di contribuzione necessaria per l’assunzione della qualifica di Sostenitore o Aderente, nonché delle cause di esclusione.
2- Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì tutti gli aspetti inerenti al funzionamento interno della Fondazione, ivi comprese modalità e condizioni per l’utilizzo, da parte dei Fondatori, dei Sostenitori e degli Aderenti, degli spazi del museo e annessi, per l’esclusivo raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2.
ARTICOLO 10
Esclusione e recesso
1- L’esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di cui all’art. 13 del presente Statuto nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui all’art. 9.
2- Il Regolamento di cui al comma precedente, salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, deve necessariamente prevedere l’esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti
dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della Fondazione.
3- Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i
seguenti motivi:
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o altre procedure concorsuali, apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di liquidazione giudiziale.
4- I Sostenitori di cui all’articolo 7 e gli Aderenti di cui all’art. 8 del presente Statuto possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l’esercizio in corso.
5- Con l’esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.
6- I Fondatori non possono in alcun caso recedere ovvero essere esclusi dalla Fondazione.
ARTICOLO 11
Gli organi e la struttura della Fondazione 1- Sono Organi della Fondazione:
- Presidente;
- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Scientifico
- Collegio dei revisori.
2. La Fondazione si dota di un Direttore ai sensi dell’articolo 18 del presente
Statuto.
3- L’assunzione delle cariche previste nel presente titolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs.8 aprile 2013 n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 12
Presidente
1- Il presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 13 è anche Presidente della Fondazione.
2- Il Presidente è legale rappresentante della Fondazione e svolge i seguenti compiti:
a) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
b) rappresenta la Fondazione, con potere di firma e facoltà di conferire procure e deleghe per il compimento di specifici atti o tipologie di atti;
c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
d) adotta nei casi d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva alla data nella quale tali provvedimenti sono stati adottati.
3- Il Presidente è designato dal Ministro, sentiti i fondatori.
4- In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.
ARTICOLO 13
Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1- Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri (oltre al Presidente), secondo un criterio di proporzionalità dell’apporto iniziale al fondo di dotazione.
2- I membri sono individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
3- Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- Presidente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentiti Fondatori;
- 2 (due) componenti designati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- 1 (un) componente designato dalla Regione Toscana;
- 1 (un) componente designato dal Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx;
4- I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
5- Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.
6- Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procede alla designazione di un nuovo Consigliere, nel rispetto dei criteri di nomina di cui al secondo comma del presente articolo, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. In caso di vacanza della maggioranza dei
1- Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito del programma e delle linee generali di indirizzo approvati dall’Assemblea.
2- In particolare il Consiglio di Amministrazione è chiamato a provvedere ai seguenti compiti:
a) delibera l’acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività;
b) delibera l’accettazione di donazioni e lasciti;
c) dispone l’impiego dei fondi patrimoniali;
d) assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla organizzazione del lavoro, incluso il reclutamento del personale;
e) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;
f) delibera in merito alle erogazioni da effettuare;
g) delibera in merito a finanziamenti e mutui, locazioni e ad ogni operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
h) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;
i) nomina il Direttore definendone i limiti delle competenze;
j) predispone, su proposta del Direttore, il bilancio consuntivo e preventivo;
k) delibera l’adesione dei Sostenitori e degli Aderenti;
l) delibera l’esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti;
m) approva il Regolamento di cui all’articolo 9 del presente Statuto;
n) propone all’Assemblea le modifiche statutarie;
o) approva il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della
Fondazione, sentita l’Assemblea;
p) approva annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;
q) delibera la misura dei compensi annui e dei rimborsi di cui all’articolo 19 del
presente Statuto;
r) propone all’Assemblea lo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla
legge e dal presente Statuto e la devoluzione del patrimonio.
3- Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi al Presidente, ai componenti del Consiglio stesso senza oneri per la Fondazione.
ARTICOLO 15
Assemblea
1- L'Assemblea è composta dal Presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede e da due membri designati dal Mibact, da due membri designati dal Presidente della Giunta regionale, da un membro designato dal Comune, da due membri designati dai Sostenitori e da un membro designato dagli Aderenti e dura in carica quattro anni.
2- L’Assemblea è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione e in merito alla verifica dei risultati. In particolare l’Assemblea provvede a:
a) proporre al Consiglio di amministrazione il Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull’uso degli spazi di cui all’art. 9 ed eventuali altri regolamenti, e le successive loro modifiche;
b) deliberare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
c) deliberare sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio proposti dal Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze dell’autorità governativa a norma di legge;
d) esprimere un parere non vincolante sui piani, sui programmi di valorizzazione e sulle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione;
e) approvare annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;
f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
g) nomina il Comitato scientifico di cui all’Art. 16.
3- L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e
obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
4- L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno la metà dei componenti. Il Presidente provvede ad inviare l’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo e l’ora almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata inviato ai Consiglieri, ai componenti dell’Organo di revisione e al Direttore.
5- L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
6- Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio e le modifiche statutarie, l’Assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
ARTICOLO 16
Comitato scientifico
1- Il comitato scientifico è formato da cinque membri (oltre al direttore che lo presiede). I membri sono individuati tra soggetti che, per comprovati meriti scientifici e professionali, anche a livello internazionale, possano efficacemente
essere di supporto al direttore e contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
2- Il comitato scientifico è composto da:
- due componenti designati dal MiBACT,
- due componenti designati dalla Regione,
- un componente designato dal Comune.
3- Il comitato scientifico è operativo già con la nomina di tre membri, è nominato dall’Assemblea su designazione dei Soci fondatori e decide a maggioranza dei presenti.
4- Al Comitato scientifico spettano le seguenti funzioni:
a) esprimere un parere non vincolante sul piano e sui programmi di valorizzazione e sulle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione,
b) vagliare il piano dei prestiti.
5- Il Comitato Scientifico dura in carica cinque quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
ARTICOLO 17
Collegio dei revisori
1- Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti individuati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2- La composizione del Collegio dei revisori di revisione è così articolata:
- 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,
- 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente nominati dalla Regione Toscana,
- 1 (un) componente effettivo nominato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
3- Tutti i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre quattro anni possono essere confermati una sola volta. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito. Il potere di revoca dei componenti del Collegio spetta agli organi che li hanno nominati.
4- Il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.
5- I componenti del Collegio dei revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 18
Direttore
1- Il Direttore della Fondazione è individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa con apposita commissione che formula una terna di candidati idonei ed è poi nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2- Il Direttore cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della Fondazione sotto l’aspetto scientifico, gestionale ed organizzativo.
3- In particolare al Direttore possono essere attribuiti i seguenti compiti:
a) predisporre il piano strategico di sviluppo culturale e annesso quadro economico;
b) predisporre il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione,
c) predisporre il piano delle collaborazioni internazionali e dei prestiti;
d) partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte che dovranno essere verbalizzate;
e) predisporre i budget previsionali, gli schemi di bilancio e di conto consuntivo;
f) collaborare con il Presidente nell'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
g) porre in essere tutte le attività che gli vengano delegate dal Presidente;
h) garantire la messa in opera delle attività previste dai piani e dai programmi delle attività, delle quali coordina l’implementazione anche per quanto attiene le risorse umane dedicate.
4- Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.
5- Il Direttore dura in carica quattro anni.
ARTICOLO 19
Remunerazione
1- Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di Amministrazione, di
componente dell’Assemblea, del Comitato scientifico non sono remunerate.
2- Ai titolari delle cariche di cui al comma precedente spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei revisori.
3- Ai componenti del Collegio dei revisori spetta una remunerazione annua, che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura non superiore a quella determinata dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 18 maggio 2018 n. 248 all’allegato 1 per gli istituti del MiBACT, dotati di autonomia amministrativa, di
quarta categoria.
4- Al Direttore spetta una remunerazione annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con la maggioranza di cui all’articolo 13, comma 9, sentito il Collegio dei revisori.
ARTICOLO 20
Fondo di dotazione e Fondo di gestione
1- Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile per la gestione d’esercizio. 2- Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti effettuati dai Fondatori. 3- Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:
a) i diritti d’uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo e/o da altri soggetti proprietari;
b) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero dai Sostenitori all’atto dell’adesione destinati all’incremento del Fondo medesimo;
c) ulteriori beni mobili e/o immobili che nell’atto costitutivo o successivamente
siano conferiti in uso temporaneo alla Fondazione;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del Fondo stesso.
4- Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo.
5- Rientrano nel Fondo di gestione, inteso come il patrimonio utilizzabile nella complessa attività di gestione:
a) le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione,
b) le donazioni lasciti o erogazioni di qualunque genere che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione,
c) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici,
d) i contributi per il funzionamento e l’ attività della Fondazione effettuati dai Fondatori, dai Sostenitori, dagli Aderenti ovvero da parte di soggetti terzi, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione,
e) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse,
f) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero all’atto dell’adesione dai Sostenitori e destinati alla gestione della Fondazione,
g) i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione,
h) appositi fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all’attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione,
i) risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte.
6- Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei sui scopi.
7- Le modalità con le quali i Fondatori Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Toscana e Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione sono definite, sulla base degli esiti del piano strategico di sviluppo culturale e dell’annesso quadro economico-finanziario, per il primo biennio con
separato memorandum d’intesa tra i Fondatori stessi. Analoga procedura sarà adottata per i periodi successivi in relazione ai risultati conseguiti dalla Fondazione. 8- È consentito costituire specifici fondi dedicati intesi come fondi di gestione appositamente creati per la gestione di singoli affari.
ARTICOLO 21
Esercizio finanziario
1- L’esercizio finanziario ha inizio l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun
anno.
2- Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
3- Durante la vita della Fondazione è fatto divieto alla Fondazione di distribuire utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve, anche in modo indiretto, ai Fondatori, ai Sostenitori , agli Aderenti e agli amministratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ARTICOLO 22
Vigilanza
1- Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita la vigilanza
sulla Fondazione a norma dell’art.13 del D.M. 27 novembre 2001 n. 491 e dell’art. 2, comma 3, D.M. 27 marzo 2015 e nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
2- Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può disporre lo scioglimento degli organi della fondazione a norma dell’art. 14 del D.M. 27 novembre 2001, n. 491.
ARTICOLO 23
Durata ed estinzione della Fondazione
1- La Fondazione è costituita per la durata di 30 (trenta) anni; termine di durata necessario per assicurare la persistenza del rapporto dominicale tra l’Amministrazione proprietaria del bene e i beni conferiti in uso al soggetto istituito. 2- La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o se
il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile e dalle leggi speciali.
3- In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ovvero dai Fondatori ovvero dai Sostenitori ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni e gli apporti patrimoniali acquisiti in proprietà dalla Fondazione vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne individua il liquidatore, ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della fondazione estinta.
ARTICOLO 24
Disposizioni finali
1- Il Consiglio di Amministrazione adotta il Regolamento di cui all’articolo 9 del presente Statuto e per ogni ulteriore aspetto relativo al funzionamento interno della Fondazione entro 120 giorni dalla costituzione della Fondazione stessa.
2- Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.
X.xx: Xxxxxxx Xxxxxx; X.xx: Xxxxxx Xxxxx;
X.xx: Xxxxx Xxxxxxxxxxxx; X.xx: Xxxxxxxxx Xxxxxxx; X.xx: Xxxx Xxxxx Xxxxxxx; X.xx: Xxxxxxxx Xxxxxxx;
X.xx: Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx; X.xx: Xxxxxxx Xxxxxxxx Notaio.