Contratto di locazione
Contratto di locazione
Il Comune di Breganze, con sede in Breganze (VI), Piazza Mazzini n°49, C.F. e P.I. 00254180243, rappresentato in questo atto dal Sig. ….., in qualità di ……., nato a ……… (….), il …….., C.F ,
domiciliato per la carica presso la sede Comunale che agisce in nome e per conto dell’ Ente che rappresenta, di seguito indicata come “locatore”;
E
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A., , con sede legale in Xxxxxx, x. Xxxxxxx Xxxxxx, 00 codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, nella persona del Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxx nato a Mogliano Veneto (TV), il 07/01/1964 domiciliato per la carica in Milano (MI) presso la Sede della Società in qualità di procuratore speciale della Società medesima, di seguito indicata come “conduttore” (o “INWIT”),
di seguito congiuntamente le “Parti,
PREMESSO CHE
a) in data 28/10/1997 è stato stipulato tra Il Comune di Breganze e Telecom Italia Mobile
S.p.A. (di seguito “Telecom”) un contratto di locazione (di seguito il “Contratto Originario”), registrato all’Ufficio delle Entrate di Mestre, il 12/11/1997, con n°7479, serie 3, avente ad oggetto porzione di terreno, di mq 157 circa, sita nel Comune di Breganze (VI), via strada delle Miliane, iscritto al N.C.T. del Comune di Breganze, al foglio 10, particella 314, per l’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;
b) in data 10/03/2003 è stata sottoscritto un aggiornamento al contratto di locazione registrato a Padova il 26/10/2005 al n°6144 serie 3 per la sublocazione a favore di un altro operatore telefonico;
c) in seguito la società Telecom Italia Mobile S.p.A. ha conferito il proprio complesso aziendale alla società TIM Italia S.p.A.;
d) successivamente ha avuto efficacia la fusione per incorporazione della società TIM Italia S.p.A. nella società controllante in forma totalitaria Telecom Italia S.p.A.;
e) con atto del 26 marzo 2015 a rogito notaio Xxxxx Xxxxxxxxx di Milano Telecom ha conferito il proprio ramo di azienda – costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile – a INWIT, facente parte del Gruppo Telecom Italia (di seguito il “Conferimento”)
f) a seguito del Conferimento, la cui efficacia decorre dal 1° aprile 2015, INWIT ha assunto la titolarità del rapporto contrattuale relativo all’immobile di cui in lettera a) di premessa, subentrando a Telecom in tutti i diritti ed obblighi ad esso inerenti;
g) sull’infrastruttura passiva realizzata su detto immobile e negli spazi fisici dello stesso sono stati installati e risultano ivi insistenti apparati di Telecom e di H3G;
h) con la stipula del presente contratto (di seguito il “Contratto”) le Parti intendono risolvere consensualmente ed in via anticipata, per come in effetti risolvono, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, il Contratto Originario, in relazione al quale nulla è più dovuto da parte del Conduttore e intendono stipulare un nuovo contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile di cui in lettera a) di premessa, come meglio identificato al successivo Art. 1 – Oggetto, avente efficacia dalla Data di Efficacia come di seguito definita;
tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue
ART. 1 – Oggetto
Il locatore, concede in locazione al conduttore, che accetta, porzione di terreno, di mq 157 circa, sita nel Comune di Breganze (VI), via strada delle Miliane, iscritto al N.C.T. del Comune di Breganze, al foglio 10, particella 314, il tutto come risulta dalle allegate planimetrie sub lett. b).
Il locatore, nella sua qualità di proprietario dell’immobile, dichiara che sullo stesso non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del bene da parte del conduttore.
In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.1978 n. 392, le parti convengono di applicare alla locazione le norme, come in vigore alla data della stipula del presente atto, di cui agli artt. 38, 39 e 40 della summenzionata legge.
Pertanto, nel caso in cui il locatore intendesse trasferire a titolo oneroso o locare a terzi la porzione di immobile locata alla scadenza del contratto, spetteranno al conduttore il diritto di prelazione, ai sensi delle norme sopra richiamate.
La conduttrice dovrà mantenere ed usare la porzione di immobile locato con diligenza, per sé, i suoi dipendenti, fornitori e clienti e chiunque vi acceda. Gli eventuali danni che dovessero verificarsi in dipendenza di guasti o rotture o per difetto di manutenzione e prevenzione resteranno ad esclusivo carico della conduttrice nella misura, e limitatamente alle ipotesi, in cui i danni suddetti siano ascrivibili a responsabilità del conduttore medesimo a titolo di dolo o colpa grave, e con espressa esclusione delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
ART. 2 – Scopo della locazione
2.1 L’immobile sarà utilizzato dal conduttore per l’installazione e l’esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica (le “Infrastrutture”). Il locatore prende atto che il conduttore fornisce infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque tecnologia esistente o futura ed acconsente a che il conduttore possa utilizzare per detto scopo l’immobile senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. Il locatore prende altresì atto che sulle Infrastrutture e negli spazi fisici dell’Immobilesono stati legittimamente installati, in esecuzione del Contratto Originario e risultano pertanto ivi insistenti, apparati di Telecom (“ di H3G”) e che, di conseguenza, la presenza di detti apparati non può determinare né determina alcun onere ulteriore a carico di Inwit e/o di Terzi e/o incremento alcuno del corrispettivo rispetto a quanto pattuito nel successivo Art. 5 – Canoni.
2.2 Il conduttore potrà, quindi, a sua cura o tramite i terzi operatori da esso ospitati, comunque senza oneri a carico del locatore: eseguire sull’immobile gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione delle Infrastrutture, nonché quelli per la loro allocazione integrazione, modifica e sostituzione. Potrà inoltre installare, mantenere, integrare e modificare anche all'esterno dell'immobile cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi e manufatti, sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio, apporre cartelli, targhe, tabelle anche non relativi all'attività esercitata nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi. In ragione di quanto sub 2.1, il Locatore concedeil diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per l'impianto di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle leggi vigenti in materia.
2.3La realizzazione di tali opere non comporterà per il conduttore alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi summenzionati, il locatore riconosce al conduttore la facoltà di richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni necessarie e qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del conduttore.
ART. 3 – Durata
La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato, il Contratto potrà essere rinnovato per periodi di 9 (nove) anni in 9 (nove), previo apposito provvedimento dell’organo Comunale competente, essendo escluso il rinnovo tacito.
ART. 4 – Recesso del conduttore
Le Parti convengono che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
ART. 5 – Canoni
Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 8.800,00 (Euro ottomilaottocento/00), suddiviso in quattro rate trimestrali di Euro 2.200,00 (Euro duemiladuecento/00), ciascuna da corrispondersi entro la prima decade di ogni trimestre con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito
, di ( ), Ag. , avente codice iban
………………………. intestato al Comune di Breganze.
In deroga a quanto sopra, le Parti convengono che le prime 3 (tre) annualità di canone, ovvero quelle a copertura del periodo di locazione intercorrente dalla Data di Efficacia fino al 31/12/2018 (di seguito “Periodo del primo pagamento”), saranno corrisposte in un unico pagamento anticipato pari a € 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00), che sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di Efficacia.
A partire dal quarto anno di locazione, ovvero dal 01/01/2019, il canone sarà corrisposto, come stabilito al primo comma del presente articolo, in quattro rate trimestrali e con le scadenze ivi stabilite.
A partire dal quarto anno di locazione, ovvero dal 01/01/2019, il canone potrà essere aggiornato, previa espressa richiesta del locatore da formularsi per iscritto di anno in anno, in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U. Gli aggiornamenti di canone dovranno essere fatturati dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell’ISTAT. Le Parti precisano che, ai fini del primo aggiornamento del canone, l’importo di canone da considerare è pari a € 8.800,00 (€ ottomilaottocento/00), ovvero al canone annuale iniziale come determinato al primo comma del presente articolo.
È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto salvo diverso accordo tra le Parti.
ART. 6 – Facoltà in capo al conduttore
Nell’ambito della fornitura e dell’erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 2 il conduttore, ferma restando la propria responsabilità per il pagamento del canone, ha facoltà di cedere in tutto o in parte il presente contratto o i suoi diritti nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo di sublocare, concedere in uso e/o in comodato e/o in ospitalità, in tutto o in parte, gli immobili locati.
ART. 7 – Manutenzione
Il conduttore provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi locati, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese del locatore.
In particolare, il locatore dichiara di tenere completamente a proprio carico, sia economico che a termini di legge, ogni intervento strutturale di adeguamento degli spazi e degli impianti locati alle normative di volta in volta vigenti, in particolare modo per quanto riguarda l’impatto igienico ambientale in materia di utilizzo di materiali nocivi alla salute e la sicurezza e prevenzione antincendio, manlevando il conduttore da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligandosi a rifondere eventuali danni arrecati a persone o cose per inadempimento dei suddetti obblighi.
Il locatore si impegna inoltre fornire prontamente al conduttore, previa apposita richiesta, la documentazione attestante, in relazione agli spazi ed agli impianti locati, l’ottemperanza delle norme di legge vigente in materia di certificazione ambientale e di sicurezza, nella fattispecie, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, la documentazione per la valutazione rischi dovuti a emissioni in atmosfera, scarichi idrici, presenza di amianto, messa a terra degli impianti, sicurezza ed emergenza, CPI).
In assenza di detta comunicazione, il conduttore potrà procedere ad effettuare direttamente le necessarie verifiche visive e analitiche, compensando le spese sostenute per le stesse, nonché per l’acquisizione di ogni prescritta certificazione, con i canoni in scadenza.
Ai fini della manutenzione degli impianti, attrezzature, infrastrutture nonché degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il locatore concede al conduttore garanzie all’accesso all’immobile locato ed alle relative strutture e pertinenze in qualsiasi momento.
Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l’accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture locate non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestano il carattere d’urgenza saranno espletate dalle ore 8 alle ore 17.
ART. 8 – Ripristino
Il conduttore, qualora richiesto dal locatore, provvederà a propria cura e spese ed entro i necessari tempi tecnici, alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino dell’immobile locato. Resta inteso che il locatore dovrà inoltrare tale richiesta al conduttore, a pena di decadenza, per iscritto tramite Raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della data del termine della locazione, ovvero della data in cui diverrà efficace l’eventuale recesso del conduttore.
Indipendentemente dal ripristino dell’immobile, il locatore si impegna a garantire l’accesso di imprese incaricate dal conduttore per l’effettuazione degli interventi di smontaggio ed asporto delle infrastrutture installate, unitamente a qualsiasi altro accessorio o bene di pertinenza.
A maggior esplicitazione dell’impegno sopra descritto, il locatore dichiara e riconosce che tale accesso potrà avvenire in ogni tempo ed indipendentemente da qualsivoglia diritto vantato del locatore ai sensi del presente contratto.
ART. 9 – Riservatezza
Il locatore si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto del presente contratto ed a fare delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno al conduttore e altresì si impegna ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo produrranno effetti anche oltre la durata del presente contratto. Il locatore autorizza sin da ora il
conduttore a far trattare i propri dati da terzi all’uopo nominati.
ART. 10 – Risoluzione del contratto precedente.
Con la stipula del presente contratto, le parti dichiarano risolto consensualmente ed in via anticipata, il contratto originario (come circostanziato in premessa) a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, in relazione al quale (contratto originario) nulla è più dovuto da parte del conduttore, intendendovi sostituito con il presente contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile meglio specificato all’art. 1 del presente atto
ART. 11 – Variazioni al testo del contratto.
Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell’avvenuto accordo scritto tra di esse.
ART. 12 – Clausole fiscali e registrazione del contratto
Il presente contratto dovrà essere registrato a cura del Conduttore secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. Le spese di registrazione sono a carico del Conduttore il quale provvederà allo svolgimento delle relative incombenze.
Art. 13 – Domicili contrattuali
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in:
Il locatore: Xxxxxx X. Xxxxxxx xx00 – 00000 Xxxxxxxx (XX)
Il conduttore: al seguente indirizzo operativo: v. Xxxxxxx Xxxxxx, 19 – Milano (MI)
Art. 14 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell’esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.
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Il Locatore Il Conduttore