UNIFGCLE - Prot. n. 0036772 - II/6 del 30/07/2021 - Delibera Senato Accademico n. 268/2021
UNIFGCLE - Prot. n. 0036772 - II/6 del 30/07/2021 - Delibera Senato Accademico n. 268/2021
Allegato "B" al n. 4556 rep e n. 3633 racc.
S T A T U T O ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
Il Consorzio ad attività esterna denominato:
"CONSORZIO ITALBIOTEC"
con sede in Milano, è costituito ai sensi e per gli effetti dell'ar- ticolo 2602 e seguenti del Codice Civile e secondo le previsioni del- la Legge 17 febbraio 1982 n. 46. È possibile il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti uffici e strutture destinati a svolgere attività esterna in altre località.
ART. 2 - OGGETTO
Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle biotecnolo- gie attraverso la collaborazione tra Università, Centri di Ricerche ed altre Industrie, a livello nazionale ed internazionale.
Le attività del Consorzio sono finalizzate allo svolgimento di ricer- ca avanzata, di base ed applicata con prospettive di utilizzo ai fini industriali, alla formazione post-universitaria, professionale e per le imprese, anche nel campo della formazione continua in sanità (at- tività prevalente formativa/scientifica).
Le attività del Consorzio saranno dirette a:
• promuovere e partecipare a programmi e progetti di ricerca in ambi- to internazionale, nazionale, regionale e locale con particolare ri- ferimento ai programmi previsti dalla Unione Europea, nel settore
della ricerca biotecnologica per le aree farmaceutiche, biomediche, chimiche, agrarie, ambientali e farmacologiche;
• promuovere e partecipare alla realizzazione di infrastrutture tec- nicoscientifiche e iniziative imprenditoriali di interesse, anche at- traverso la fornitura di servizi di supporto allo sviluppo d’impresa;
• collaborare allo svolgimento di attività didattica e scientifica, oltre che contribuire alla realizzazione di corsi a livello universi- tario e postuniversitario, corsi di formazione professionale e conti- nua, anche attraverso le più avanzate tecnologie della comunicazione;
• collaborare con Istituzioni aventi analoghe finalità;
• collaborare con Università, con Centri di Ricerca e con Industrie in Italia ed all'Estero;
• promuovere e diffondere le conoscenze e le competenze nell’ambito della ricerca scientifica e della formazione in ambito internaziona- le, nazionale e regionale, anche promuovendo all’uopo iniziative edi- toriali.
Per il conseguimento di tale oggetto consortile, il Consorzio può af- fidare e ricevere commesse da Enti pubblici e privati e può avvalersi di ogni forma di finanziamento e/o agevolazione di fonte pubblica o privata, nazionale o sovranazionale od estera.
Per la realizzazione dei suoi scopi, il Consorzio si avvarrà in via prioritaria dell'opera degli Enti Consorziati previa stipula di appo- sita convenzione che disciplinerà anche l’utilizzo delle strutture e delle strumentazioni scientifiche di questi ultimi. Il Consorzio po- trà avvalersi della collaborazione di docenti, esperti, tecnici e ri-
cercatori ad alta Qualificazione sia italiani che stranieri, delle competenze, delle strutture e della strumentazione scientifica dispo- nibile presso Terzi, prendere accordi e stipulare contratti e conven- zioni con Enti pubblici e privati, con Organismi rappresentativi so- vranazionali, con Società ed Organismi di Studio e di Ricerca sia i- taliani che stranieri, con Imprese straniere e nazionali pubbliche e private, con Società di consulenza.
Le attività del Consorzio dovranno essere coerenti e integrate ri- spetto a quelle dei consorziati.
Il Consorzio non ha fini di lucro. ART. 3 - DURATA
La durata del Consorzio è fissata fino al 2050, salvo proroghe da de- liberarsi unanimemente mediante Assemblea Straordinaria.
Ciascun partecipante, qualora vi siano giustificati motivi, può eser- citare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto. ART. 4 - MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE
Le convenzioni di cui al precedente articolo 2 disciplineranno il re- gime della proprietà intellettuale dei risultati derivanti dai pro- getti realizzati dal Consorzio in collaborazione con i consorziati, o tra consorziati, in conformità alla normativa vigente relativa alla proprietà intellettuale. Le modalità di utilizzazione dei risultati tecnico-scientifici ottenuti saranno concordate dai soggetti contito- lari, nonché delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
ART. 5 - CONSORZIATI
I Consorziati del "CONSORZIO ITALBIOTEC" si distinguono in Consorzia- ti fondatori, Consorziati ordinari e Consorziati Affiliati.
Secondo le modalità di cui al successivo articolo 17 possono essere ammessi, su domanda, quali Consorziati ordinari o Affiliati le Uni- versità, gli Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, le Impre- se Industriali, gli Enti di Promozione Industriale e le Associazioni, interessati a favorire il decollo delle iniziative del Consorzio e/o ad usufruire dei servizi offerti dal Consorzio.
È prevista la possibilità che Strutture Universitarie o di Centri di Ricerca pubblici (Dipartimenti, Istituti, Centri di Ricerca e così via) possano partecipare ai programmi di ricerca e ad altre attività promosse dal Consorzio attraverso forme giuridiche semplificate di adesione, rappresentate, ad esempio,
dalla sottoscrizione, da parte dei rispettivi legali rappresentanti, di protocolli di intesa, di durata non superiore a cinque anni, rin- novabili, secondo modalità standard definite dal Consiglio di Ammini- strazione del Consorzio.
5.a) CONSORZIATI FONDATORI
Sono Consorziati fondatori originari:
- ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Sono altresì considerati soci fondatori i consorziati:
- UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
- PARCO TECNOLOGICO PADANO SRL
- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Diritti dei Consorziati fondatori:
- Diritto a esprimere l’opzione per un membro del Consiglio di Ammi- nistrazione (solo per i fondatori originari e i consorziati privati)
- Diritto all’accesso paritetico ad usufruire o collaborare nell’utilizzo dei servizi disponibili
- Diritto di partecipazione e di voto all’Assemblea dei Soci Obbligo del versamento della quota al Fondo Consortile determinata dal Consi- glio di Amministrazione (solo per i soggetti privati)
- Diritto a conservare l’intera ed esclusiva proprietà industriale delle informazioni messe a disposizione del Consorzio per il conse- guimento dei fini previsti dell’articolo 2 del presente Statuto. L’eventuale utilizzazione industriale da parte di altri Consorziati sarà soggetta ad accordi di licenza da valutare caso per caso
- Obbligo di osservare lo Statuto, l’eventuale regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni sociali
- Obbligo di non divulgare le notizie e conoscenze apprese a causa del vincolo consortile
- Obbligo di comunicare prontamente al Consiglio di Amministrazione le variazioni significative che dovessero avvenire all’interno della loro compagine e che incidano direttamente od indirettamente sulla loro partecipazione al Consorzio ovvero l’esistenza di procedure di fusione, cessione, liquidazione e simili
- Facoltà di mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze, le
capacità professionali ed i mezzi per il migliore coordinamento delle attività e più in generale per il conseguimento degli scopi consorti- li
- Impegno ad utilizzare le informazioni acquistate dal Consorzio uni- camente per i fini propri e del Consorzio, nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto
5.b) CONSORZIATI ORDINARI
Sono Consorziati ordinari soggetti pubblici o privati che abbiano fatto esplicita richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione del Consorzio e abbiano versato il contributo al Fondo Consortile, determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli apporti effettuati dai Consorziati e dei valori materiali ed immateriali ac- quistati dal Consorzio.
Diritti, obblighi e impegni dei Consorziati ordinari:
- Diritto a esprimere l’opzione per un membro del Consiglio di Ammi- nistrazione (solo per i consorziati privati)
- Diritto all’accesso paritetico ad usufruire o collaborare nell’utilizzo dei servizi disponibili
- Diritto di partecipazione e di voto all’Assemblea dei Soci - Obbli- go del versamento della quota al Fondo Consortile determinata dal Consiglio di Amministrazione (solo per i soggetti privati)
- Diritto a conservare l’intera ed esclusiva proprietà industriale delle informazioni messe a disposizione del Consorzio per il conse- guimento dei fini previsti dall’articolo 2 del presente Statuto e l’eventuale utilizzazione industriale da parte di altri Consorziati
sarà soggetta ad articoli di licenza da valutare caso per caso.
- Obbligo di osservare lo Statuto, l’eventuale regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni sociali
- Obbligo di non divulgare le notizie e conoscenze apprese a causa del vincolo consortile
- Obbligo di comunicare prontamente al Consiglio di Amministrazione le variazioni significative che dovessero avvenire all’interno della loro compagine e che incidano direttamente od indirettamente sulla loro partecipazione al Consorzio ovvero l’esistenza di procedure di fusione, cessione, liquidazione e simili
- Facoltà di mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze, le capacità professionali ed i mezzi per il migliore coordinamento delle attività e più in generale per il conseguimento degli scopi consorti- li
- Impegno ad utilizzare le informazioni acquistate dal Consorzio uni- camente per i fini propri e del Consorzio, nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto
5.c) – CONSORZIATI AFFILIATI
Sono consorziati affiliati le imprese industriali e le associazioni di natura privata che ne facciano esplicita richiesta al Presidente del Consorzio. I Consorziati affilati non partecipano all’Assemblea dei Consorziati e le loro quote annuali di adesione sono considerate come “Altri ricavi e proventi”. Non è possibile per le Università e gli altri Enti pubblici di ricerca aderire in qualità di Consorziato affilato. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la perdi-
ta di qualità di Consorziato affiliato.
Diritti, obblighi e impegni dei Consorziati affilati:
Obbligo del pagamento della quota annuale di adesione, stabilita nel- le modalità e nei termini dal Consiglio di Amministrazione del Con- sorzio. Il mancato pagamento della quota annuale determina la perdita di qualità di Consorziato affilato - Diritto a fruire di specifici servizi e convenzioni stabiliti annualmente dal Consiglio di Ammini- strazione del Consorzio.
- Obbligo di osservare lo Statuto, l’eventuale regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni sociali
- Obbligo di non divulgare le notizie e conoscenze apprese a causa del vincolo consortile
- Impegno a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze, le capacità professionali ed i mezzi per il migliore coordinamento delle attività e più in generale per il conseguimento degli scopi consorti- li
- Impegno ad utilizzare le informazioni acquistate dal Consorzio uni- camente per i fini propri e del Consorzio, nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto
- Facoltà di mettere a disposizione del Consorzio personale dipenden- te e collaboratore per lo svolgimento delle attività finalizzate alla ricerca ed alla formazione del Consorzio.
5.d)OBBLIGHI E DIRITTI COMUNI DEI CONSORZIATI
I Consorziati, salvo espresso esonero, dovranno corrispondere rego- larmente al Consorzio, nei tempi e con le modalità stabilite dal Con-
xxxxxx, ove previsto, le quote di adesione, i contributi e qualunque altro importo loro richiesto in conformità a quanto stabilito nei precedenti articoli. Essi dovranno osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione, le deliberazio- ni sociali, e non potranno divulgare le notizie e conoscenze apprese a causa del vincolo consortile.
Ciascun consorziato dovrà prontamente comunicare al Consiglio di Am- ministrazione le variazioni significative che dovessero avvenire all’interno della loro compagine e che incidano direttamente od indi- rettamente sulla loro partecipazione al Consorzio ovvero l’esistenza di procedure di fusione, cessione, liquidazione e simili.
Ciascun consorziato avrà diritto a fruire di specifici servizi e con- venzioni stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
Ciascun Consorziato avrà facoltà dimettere a disposizione del Consor- zio le conoscenze, le capacità professionali ed i mezzi per il mi- gliore coordinamento delle attività e più in generale per il conse- guimento degli scopi consortili secondo le indicazioni contenute nei piani di attività.
Ciascun Consorziato conserverà l'intera ed esclusiva proprietà indu- striale delle informazioni messe a disposizione del Consorzio per il conseguimento dei fini previsti dell'articolo 2 del presente Statuto e l'eventuale utilizzazione industriale da parte di altri Consorziati sarà soggetta ad accordi di licenza da valutare caso per caso.
I Consorziati si impegneranno ad utilizzare le informazioni acquisite
dal Consorzio unicamente per i fini propri e del Consorzio, nei limi- ti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto ed inoltre faranno quanto necessario per assicurare la riservatezza delle infor- mazioni.
Le domande di brevetto o di simili forme di protezione relative ad invenzioni ottenute per progetti di ricerca eseguiti o coordinati dal Consorzio e sui quali non gravino diritti dello Stato o di Terzi, po- tranno essere depositati con le modalità stabilite nelle convenzione di cui agli articoli 2 e 4 del presente statuto.
Per lo svolgimento delle proprie attività finalizzate alla ricerca ed alla formazione, il Consorzio potrà utilizzare personale dipendente dei Consorziato o delle Istituzioni partecipanti alle attività del Consorzio attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa.
In questo caso ciascuna unità di personale continuerà ad operare se- condo le modalità previste dai regolamenti del personale dell'Ente di appartenenza, in accordo con quanto previsto dal proprio stato giuri- dico.
Ciascun Consorziato continuerà a provvedere alla copertura assicura- tiva, infortunistica, previdenziale e così via del proprio personale in accordo con le Leggi vigenti, anche con riferimento all'attività svolta presso le sedi operative di altri Consorziati.
Per quanto concerne il personale in formazione (studenti, dottorandi, tesisti, contrattisti, borsisti e così via) afferenti alle Universi- tà, agli Enti pubblici o ad altri Enti partecipanti alle attività di formazione e/o di ricerca del Consorzio, essi continueranno ad essere
tutelati ai fini assicurativi, previdenziali, infortunistici ed ordi- namentali, secondo quanto previsto dalle rispettive Istituzioni di afferenza.
Il Consorzio potrà deliberare contributi finanziari alle Università, agli altri Enti Consorziati od agli Enti che abbiano sottoscritto protocolli di intesa, per il finanziamento di borse di studio per la formazione, per la realizzazione di tesi di laurea, di dottorato di ricerca o per l'assunzione, con contratti a termine, di personale specializzato secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamen- ti.
Tale personale potrà svolgere la propria attività nell'ambito di pro- grammi di formazione e/o di ricerca comune nelle sedi operative di ciascun Consorziato o presso altre Istituzioni di Ricerca nazionali od internazionali.
Detto personale, durante lo svolgimento delle suddette attività, con- tinuerà ad essere tutelato ai fini assicurativi, previdenziali, in- fortunistici ed ordinamentali secondo quanto previsto dalle rispetti- ve Istituzioni di afferenza.
Per lo svolgimento delle attività del Consorzio, i Consorziati po- tranno utilizzare strumenti scientifici od altro materiale inventa- riabile, anche temporaneamente trasferito, dalla sede del Consorziato proprietario ad una delle sedi operative di altro Consorziato previa stipula di apposito accordo o contratto di comodato.
Il materiale dovrà essere assunto in carico temporaneo, dal Consor- ziato consegnatario o dal firmatario di protocollo di intesa.
Detto materiale continuerà ad essere assicurato contro danni, incen- dio, furto e così via dalla Istituzione di appartenenza attraverso una estensione, se necessario, della copertura assicurativa esisten- te.
ART. 6 - FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile è costituito da contributi versati dai Soci pri- vati e da eventuali ulteriori apporti deliberati dal Consiglio di Am- ministrazione.
Nessun contributo al fondo consortile è o sarà versato dalle Univer- sità, Enti di ricerca pubblici e Associazioni di categoria, in qual- siasi forma essi aderiscano al Consorzio, la cui partecipazione al Consorzio è rappresentata esclusivamente da apporti di prestazioni di opera scientifica in conformità a
quanto dispone la Legge.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione, verranno accantonati in ap- posito fondo denominato "Fondo di riserva da utili".
Gli eventuali contributi non obbligatori versati dai Soci o da Terzi a qualunque titolo escluso i contributi in "conto esercizio" o per finalità specifiche, verranno accantonati in apposito fondo denomina- to "fondo di riserva da contributi".
Eventuali perdite o disavanzi di gestione saranno coperti utilizzando prioritariamente il "Fondo di riserva da utili" ed in via successiva il "Fondo di riserva da contributi";
eventuali ulteriori disavanzi saranno azzerati mediante versamenti da effettuare dai Soci (esclusi i Soci Università, Enti di ricerca pub-
blici e Associazioni di categoria, in qualsiasi forma essi aderiscano al Consorzio) nei modi e termini stabiliti dall'Assemblea che approva il bilancio da cui emerge la perdita od il disavanzo.
Nessun utile e nessun fondo potrà essere distribuito durante la vita del Consorzio.
In caso di scioglimento le eventuali eccedenze residuate verranno de- stinate ad Università o altri Enti pubblici consorziati con scopi a- naloghi od affini a quelli del Consorzio e come stabilito dall'Assem- blea che ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio, tenendo conto degli apporti conferiti.
ART. 7 - ESERCIZIO SOCIALE
L'attività del Consorzio si svolge sulla base di programmi annuali e pluriennali.
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascuno anno.
ART. 8 - ORGANI DEL CONSORZIO
Sono Organi del Consorzio:
- l'Assemblea dei Consorziati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente
- il Direttore Generale
- il Comitato Scientifico/Tecnologico e Didattico
- l’Organo di Controllo
ART. 9 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea dei Consorziati, che comprende una rappresentanza di ogni Consorziato ordinario e fondatore, è convocata dal Presidente del Consorzio su richiesta di almeno una metà dei Consorziati o dell'Or- gano di Controllo.
La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
L'avviso deve essere recapitato ai Consorziati con raccomandata ovve- ro con telegramma, telex, messaggio fac-simile, e-mail, inviati alme- no otto giorni prima della riunione o, in caso di motivata urgenza, spedito almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.
L'Assemblea è regolarmente costituita, salvo i casi in cui è richie- sta la maggioranza qualificata di due terzi dei Consorziati, con la presenza della maggioranza semplice dei Consorziati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è richiesta l'unanimità dei Consorziati.
Ogni Consorziato esprime un voto.
Della riunione dell'Assemblea deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da Lui chiamato a tal fine, dovrà essere trascritto in apposito registro.
L'Assemblea ordinaria delibera:
a) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
b) la nomina dei membri del Collegio Sindacale che non siano nominati direttamente dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca o
dal Ministero del Tesoro ai sensi dell'articolo 2459 Codice Civile;
c) l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del bilancio preventivo e consuntivo e della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2615 bis Codice Civile.
Sono in ogni caso valide, anche in difetto di preventiva formale con- vocazione, le Assemblee ordinarie e straordinarie alle quali parteci- pino tutti i Consorziati ordinari e fondatori, gli Amministratori ed i Sindaci.
È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni assembleari, me- diante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo re- ale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul rela- tivo libro sociale.
ART. 10 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO
Le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del Consorzio, nonché le delibere di proroga o scioglimento del Consorzio medesimo, possono attuarsi soltanto con il consenso unanime della maggioranza qualificata di due terzi dei Consorziati riuniti in apposita Assem- blea straordinaria.
ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad
un massimo di 9 (nove) membri.
Detti membri vengono nominati dall'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
I consorziati fondatori originari e i consorziati ordinari privati hanno diritto ad opzionare in Assemblea il nome di un Componente del Consiglio di Amministrazione di loro gradimento.
I compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione vengono stabi- liti dall’Assemblea in concomitanza alla nomina.
Il Componente del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Am- ministrazione può essere dichiarato decaduto dalla carica.
La sostituzione del Componente cessato per qualunque motivo dovrà es- sere deliberata dall'Assemblea.
In caso di sostituzione nel corso del triennio la nomina ha effetto sino al compimento del triennio medesimo.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi consorti- li.
Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea:
1)il bilancio preventivo delle attività da realizzare nell'anno suc- cessivo accompagnato dal prospetto di previsione dei relativi costi e spese e da una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da con- seguire;
2) ogni anno, nei termini di legge ed, ove non espressamente previ-
sto, applicando la normativa prevista per le Società per Azioni, il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2615 bis Codice Civile, accompagnata da una relazione tecnico- scientifica sui risultati conseguiti.
Tutti i suddetti documenti devono essere accompagnati dalla relazione del Collegio Sindacale e trasmessi ai Consorziati in tempo utile per l'esame prima
della approvazione da parte dell'Assemblea.
Esso provvede al deposito della situazione patrimoniale presso l'Uf- ficio del Registro delle Imprese nei termini di Legge.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune proprie attribu- zioni ad uno o più dei suoi membri determinando la durata, il conte- nuto, i limiti e le
modalità di esercizio della delega.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare alcune proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto - compreso il Presi- dente del Consiglio
di Amministrazione – da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cin- que) dei suoi membri determinando la durata, il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Tale Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Ammini- strazione.
Xxxx amministratori delegati e al Presidente del Comitato Esecutivo spetta la rappresentanza del Consorzio nei limiti della delega rice- vuta.
Ai delegati ed al Comitato Esecutivo, di cui ai precedenti commi, non possono, comunque, essere conferite attribuzioni relative alla reda- zione del bilancio e del preventivo delle spese, nonché quelle non delegabili per legge.
Si applica, per quanto compatibile, l’articolo 2381 del Codice Civi- le.
Ai delegati ed ai componenti del Comitato Esecutivo non sono attri- buiti compensi oltre quelli eventualmente determinati ai sensi del comma 5 del presente
articolo.
ART. 12 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presi- dente con avviso indicante il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno da inviare a mezzo di raccomandata ovvero di te- legramma, telex, messaggio fac-simile, e-mail almeno otto giorni pri- ma di quello della riunione ed in caso di motivata urgenza almeno tre giorni prima.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Consiglio di Am- ministrazione sarà convocato e presieduto dal VicePresidente od in assenza, dal membro più anziano di età.
Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno e lo dovrà convocare ogni qualvolta sia richiesto da almeno un partecipante al Consorzio.
Il Consiglio di Amministrazione, salvo che non debba deliberare con voto unanime di tutti i suoi Componenti, si costituisce con la pre-
senza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere i- dentificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed inter- venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si con- sidera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segreta- rio della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.
ART. 13 - PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i membri del Consiglio stesso.
L'attuazione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione è affidata dal Consiglio di Amministrazione al Diret- tore Generale.
Il Presidente, al quale spetta la presidenza dell'Assemblea, ha la legale rappresentanza del Consorzio.
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale dovrà essere persona provvista di specifica e- sperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività del Consorzio, partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Ammini-
strazione e funge da Segretario.
Il Direttore Generale dirige e coordina tutto quanto è necessario per la realizzazione dell'attività.
Il Direttore Generale, sentito il Comitato Scientifico/Tecnologico e Didattico, è di supporto al Consiglio di Amministrazione nella forma- zione del progetto di bilancio preventivo, del relativo prospetto dei costi e spese, della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2615 bis Codice Civile;
del bilancio consuntivo e, infine, delle relazioni tecnicoscientifi- che di cui al precedente articolo 11.
ART. 14 - COMITATO SCIENTIFICO/TECNOLOGICO E DIDATTICO
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Scientifi- co/Tecnologico e Didattico, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 12 (dodici) membri, oltre al Presidente e a un referente scientifico scelto tra i dipendenti e collaboratori del Consorzio, entrambi membri di diritto del Comitato.
I membri del Comitato durano in carica 3 (tre) anni, e possono essere riconfermati tenendo conto della necessità di rappresentanza delle aree scientifico-
tecniche in cui il Consorzio svolge la propria attività e degli spe- cifici interessi dei Consorziati.
Il Comitato è convocato e presieduto da un Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, formula proposte operative in ordine all'attuazione dei
fini consortili.
Per l'espletamento dei propri compiti, il Comitato può avva-lersi di commissioni di esperti per specifici problemi.
Alle sedute del Comitato possono partecipare il Presidente, il Diret- tore Generale e altri esperti che il Comitato ritiene utili per l’espletamento dei suoi compiti.
Il Comitato provvede a:
- definire gli indirizzi scientifici delle attività didattiche, tec- nologiche e di ricerca del Consorzio;
- esprimere parere sulle linee di sviluppo del Consorzio e sui piani annuali e pluriennali di attività ai fini della successiva approva- zione;
- esprimere annualmente le sue valutazioni sull'efficienza didatti- co/scientifica di tutte le attività del Consorzio;
- contribuire alla definizione dei piani didattici dei corsi di for- mazione ed al coordinamento dei programmi dei suddetti corsi.
I compensi dei membri del Comitato Scientifico/Tecnologico e Didatti- co vengono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO 15a – COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) Sindaci effettivi e 2 (due) supplen- ti, sempre in un numero dispari.
Nei casi previsti dalla legge o a giudizio dell’Assemblea, un Sindaco è nominato direttamente dal Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca, ed un Sindaco è nominato direttamente dal Ministero del Te- soro.; i rimanenti sindaci sono nominati dall’Assemblea.
I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l'amministrazione del Consorzio e vigilare sull'osservanza delle norme del presente Statuto, nonché di
quelle legislative e regolamentari che possono riguardare l'attività del Consorzio.
Le prerogative ed i limiti del potere di controllo vanno determinati in funzione del contenuto concreto del patto consortile, così come previsti dagli articoli 2403 e seguenti e 2605 del Codice Civile.
15.b) ORGANO DI REVISIONE
La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale. Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta nell’apposito registro.
I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione purchè la relativa decisione non determini la revoca dell’incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.
I compensi dei membri dell’Organo di Controllo vengono stabiliti dall’Assemblea in concomitanza della nomina.
ART. 16 - GRUPPI TEMATICI
Su proposta del Consiglio di Amministrazione possono essere costitui- ti Gruppi Tematici, aperti a tutti i soci interessati, per considera- re questioni specifiche di interesse comune nel quadro della missione e delle finalità del Consorzio.
Ogni Gruppo Tematico potrà proporre la realizzazione di iniziative di interesse del Consorzio e sarà autonomo nelle proprie attività a con- dizione di riferire almeno su base annuale al Consiglio di Ammini- strazione.
L’attività dei componenti dei Gruppi Tematici è svolta a titolo gra- tuito.
ART. 17 - AMMISSIONE NUOVI CONSORZIATI ORDINARI
Con delibera unanime dell’Assemblea, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, adottata con la presenza della maggioranza dei Soci consorziati, possono essere ammessi altri partecipanti pubblici o privati nella qualità di Consorziati Ordinari, che l’Assemblea ri- tenga utili per il miglior conseguimento di quanto previsto dal pre- cedente articolo 2.
Il contributo al Fondo da essi dovuto sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli apporti effettuati dai Consorzia- ti e dei valori materiali ed immateriali acquisiti dal Consorzio ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 6.
ART. 18 - RECESSO
Alle Università, agli Enti di ricerca pubblici e alle Associazioni di categoria, in qualsiasi forma essi aderiscano al Consorzio, è ricono- sciuto il diritto di recedere ad nutum in qualunque momento essi lo
ritengano necessario ed opportuno, e senza alcun onere, fatto salvo, eventualmente, l’impegno ad assolvere le obbligazioni assunte ed il cui adempimento è convenuto necessario al fine di non pregiudicare l’esito delle attività pendenti al momento del recesso. Tale recesso produce effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di rice- vimento della comunicazione.
Il diritto di recesso è esercitabile dagli altri Consorziati, per giustificati motivi, con preavviso notificato al Consiglio di Ammini- strazione almeno sei mesi prima e sempre che il recesso non compro- metta il risultato delle attività in atto o non comporti inadempimen- to di obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti di Xxxxx.
In ogni caso, tranne che nell’ipotesi di recesso ad nutum, l'accetta- zione del recesso, le sue modalità, e le relative condizioni o garan- zie saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione che ne darà comunicazione a tutti i Consorziati.
L'esclusione di un Consorziato può essere deliberata con il voto una- nime del Consiglio adottata alla presenza di tutti i Consiglieri, senza la partecipazione dei membri rappresentativi del Consorziato escludendo, per gravi inadempienze o per sostanziali mutamenti nell'attività del Consorziato che rendono incompatibile o pregiudi- zievole la sua permanenza operativa nel Consorzio.
L'accertamento delle condizioni per l'esclusione è compito demandato al Consiglio di Amministrazione.
Resta comunque applicabile nei confronti del Consorziato escluso la norma del successivo articolo 23.
Il Consorziato receduto od escluso non ha diritto al momento del re- cesso o dell’esclusione alla restituzione degli apporti e contributi effettuati a favore del Consorzio a titolo definitivo.
Nell'ipotesi di recesso od esclusione di Consorziati fondatori, i Consorziati riuniti in Assemblea straordinaria procederanno, ai sensi dell'articolo 10, alla modifica dello Statuto.
ART. 19 - SANZIONI PER L'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI DEI CONSORZIATI
Fatte salve le sanzioni di legge, l’inadempimento degli obblighi e degli impegni del Consorzio e dei consorziati derivanti dal presente statuto potrà essere sanzionato con delibera assembleare sulla base degli impegni assunti e non osservati.
ART. 20 - LIBRI DEL CONSORZIO
Oltre ai libri ed alle scritture contabili previste dalla Legge ed al "Libro dei Consorziati" il Consorzio deve tenere:
a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Consorziati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Am- ministrazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scien- tifico-Tecnologico e Didattico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sinda- cale.
ART. 21 - OBBLIGHI, DIVIETI, ADEMPIMENTI
Il Consorzio agirà sempre in nome proprio per le obbligazioni di cui
all’art. 2615 1° comma c.c., e quindi non assumerà alcun impegno o responsabilità che possa, anche in tempo successivo, dar luogo a ri- chieste di risarcimento del danno da parte di terzi nei confronti dei singoli partecipanti.
Il Consorzio potrà agire in nome e per conto di uno o più consorziati ai sensi dell’art. 2615 2° comma c.c. esclusivamente nei limiti del fondo consortile e previo mandato del consorziato nel cui interesse è assunta l’obbligazione.
Qualora l’obbligazione superasse i limiti del fondo consortile il Consorzio potrà agire in nome e per conto di uno o più consorziati ai sensi dell’art. 2615 2° comma c.c. previa informativa espressa a tut- ti i consorziati e consenso della maggioranza qualificata di essi, fermo restando il diritto di recesso per i consorziati dissenzienti. Trattandosi di un Consorzio costituito ai fini di ricerca scientifica e di formazione, verranno in seguito redatti, qualora ve ne sia la necessità, ulteriori patti e convenzioni (rispetto a quanto previsto all'articolo 19) tra i partecipanti, per la definizione:
1) dei conferimenti in natura e degli apporti di beni a titolo tempo- raneo;
2) del personale e delle infrastrutture proprie o dei partecipanti da utilizzare ai fini del compimento delle ricerche approvate;
3) del ricorso ad infrastrutture esterne;
4) del rimborso pro-quota degli apporti da addebitare al conto di ge- stione.
ART. 22 - FORO
Le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, l'ap- plicazione e l'esecuzione del presente contratto tra i Consorziati, nonché tra i Consorziati ed il Consorzio, saranno deferite alla com- petenza del Foro nella cui circoscrizione ha sede legale il Consor- zio.
ART. 23 – NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.
Firmato: XXXXXXXXXX XXXXX - notaio -
Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)
Certifico io sottoscritto, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Notaio in Lodi (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.
Lodi, 19 marzo duemilaventuno, nel mio studio in via Legnano n. 10. File firmato digitalmente dal Notaio Xxxxxxxxxx Xxxxx