IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri ‘E. Fermi’ Pontedera (Pi)
Xxx Xxxxxxx, 00 - Xxx. 0000/000000 - Xxx 0587/52742
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
Il giorno 15gennaio 2015, presso l’Istituto Tecnico “Xxxxxx Xxxxx” di Pontedera, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto.
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.
L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente pro-tempore
x.xx Xxxxxxxx Xxxxx
PARTE SINDACALE
RSU x.xx Xxxxxxx Xxxxxxx x.xx Xxxxx Xxxxxxxx
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell’istituto, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2014/15, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratti integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
Art.2 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale.
4. Durante la procedura di interpretazione autentica il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali riguardanti l’oggetto in discussione.
TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I – Relazioni sindacali Art.3 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
o Contrattazione integrativa
o Informazione preventiva
o Informazione successiva
o Interpretazione autentica, come da art. 2
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.
Art.4 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico
1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.
2. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità ed il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. Deve inoltre essere messa a disposizione la necessaria documentazione.
Art.5 – Oggetto della Contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
x. xxxxxxxx per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
Art.6 – Informazione preventiva
1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
x. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Nel rispetto delle competenze degli XX.XX. il Dirigente Scolastico fornisce alla parte sindacale in appositi incontri, o tramite memoria scritta, l’informazione preventiva, insieme anche all’eventuale documentazione.
4. Qualora per motivi riconosciuti validi dalla stessa RSU non fosse stato possibile fornire informazione preventiva su qualche materia, il Dirigente Scolastico ne darà informazione successiva.
Art.7 – Informazione successiva
1. Sono oggetto di informazione successiva le materie di cui all’art. 6 comma 2 CCNL 2006/2009, e cioè:
a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse e quantificazione delle eventuali economie comprese quelle derivanti anche da progetti speciali e/o autofinanziati.
2. Nel rispetto delle competenze degli XX.XX. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente scolastico fornisce alla RSU l’informazione successiva mediante memoria scritta ovvero in appositi incontri.
3. Le informazioni concernenti i compensi accessori corrisposti al personale nell’ambito dei progetti finanziati con il fondo di Istituto saranno comunicati in forma aggregata per attività; non potranno essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori (secondo quanto espresso dal Garante per la protezione dei dati personali il 7 ottobre 2014).
Art.8 – Accesso agli atti
1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. firmatarie hanno diritto all’accesso alla documentazione relativa alla gestione del fondo di Istituto, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, in nome e per conto dei diretti interessati nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dalla Legge 675/96.
CAPO II – DIRITTI SINDACALI
Art.9 – Spazi per l’esercizio delle attività sindacali della RSU e loro regolamentazione
1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge e/o dalle Organizzazioni Sindacali di riferimento ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le XX.XX. rappresentative hanno a disposizione per lo svolgimento dell'attività sindacale il locale situato al primo piano dell’edificio Nord.
4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle RSU di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale di carattere sindacale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali e dall’esterno.
Art.10 – Agibilità e permessi sindacali
1. L’uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice è concessa, tramite comunicazione possibilmente preventiva o in ogni modo successiva, al D.S. o suo sostituto. L’uso avverrà secondo criteri di economicità.
2. Alle RSU è consentito di comunicare anche durante l’orario di servizio per motivi di carattere sindacale, purché ciò non sia di pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali.
3. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
4. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
5. Il personale docente non può usufruire di permessi sindacali nelle ore in cui è impegnato in attività di scrutini o esami.
6. L’ora di permesso di cui può usufruire il personale docente ha la durata di 60’ e non coincide con l’unità oraria ridotta.
7. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente.
Art.11 – Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e XX.XX. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
Art.12– Contingenti minimi in caso di Assemblea
1. Qualora tutto il personale ATA, o la maggioranza di esso, abbia deciso di aderire all'assemblea da svolgere in orario di servizio, deve essere comunque garantito il contingente di personale necessario per assicurare i servizi essenziali durante l’assemblea, ovvero:
o due assistenti amministrativi
o tre collaboratori scolastici per la sorveglianza dell’ingresso dei due edifici.
Nel caso in cui non sussista la disponibilità a svolgere questi servizi essenziali, il DSGA individua le persone su sorteggio ed a rotazione alla presenza della RSU (almeno 2 membri su 3).
2. Per la partecipazione alle assemblee territoriali che si svolgono in sedi diverse da quella di servizio, al personale che ne farà richiesta dovrà essere concesso di poter terminare il proprio turno fino a 30’ prima dell’orario prestabilito, al fine di poter raggiungere la sede dell’assemblea in tempo utile o quanto prima. Tale “bonus” si computa nel monte ore annuo (10 ore) previsto per partecipazione alle assemblee in orario di servizio.
Art.13– Contingenti minimi in caso di sciopero
1. In occasione di sciopero, secondo quanto stabilito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL 2001, il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza di particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
o svolgimento di qualsiasi tipo di esame e/o scrutinio finale
o predisposizione degli atti per il trattamento economico di tutto il personale della scuola.
Al di fuori delle specifiche situazioni elencate, non potrà essere impedita l’adesione totale allo sciopero.
2. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, viene quantificato il contingente minimo in:
o due assistenti amministrativi
o due collaboratori scolastici.
Nel caso in cui non sussista la disponibilità a svolgere questi servizi essenziali, il DSGA individua le persone su sorteggio ed a rotazione alla presenza della RSU (almeno 2 membri su 3).
Art. 14 – Referendum
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum/consultazione tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l’effettuazione del referendum/consultazione, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.
TITOLO TERZO- PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente
Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.
Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo, sentito il DSGA. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
a. specifica professionalità
b. disponibilità espressa dal personale
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL.
Art.17– 35 ore
1. Si dà atto che ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art.55 del CCNL/2007 (riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali) per i collaboratori scolastici impegnati su più turni, considerato che l’orario di servizio giornaliero dell’Istituto supera le dieci ore per almeno tre giorni a settimana.
2. Il personale in servizio con contratto a mansioni ridotte, non potendo svolgere tutti i lavori di pulizia, viene assegnato al turno antimeridiano e non ha la riduzione oraria a 35 ore.
3. Nel periodo di attività didattica, in considerazione delle maggiori esigenze legate alla vigilanza, alla pulizia (delle zone interne e delle zone esterne alla scuola) e alle attività di competenza dei collaboratori (predisposizione delle fotocopie occorrenti ai docenti per il giorno stesso e per il giorno successivo), l’orario settimanale è di 36 ore con il recupero di un’ora da inserire nel monte ore di recupero annuale da usufruire di norma durante la chiusura prefestiva della scuola.
TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO TITOLO QUARTO – NORME GENERALI
CAPO I – Risorse e stanziamenti
Art. 18 – Risorse
Le risorse disponibili per l’attribuzione dei compensi accessori sono costituite da:
o stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa;
o stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici ATA;
o stanziamenti del fondo dell’istituzione scolastica annualmente stabiliti dal Miur;
o eventuali residui del fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
o stanziamenti per l’attività sportiva scolastica di cui all’art. 87 del CCNL;
o stanziamenti previsti per il compenso ore eccedenti sostituzione colleghi assenti;
o altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.
Per l’a.s. 2014/15 le risorse di cui sopra sono definite nelle misure di cui all’allegato n.1.
Art. 19 – Attività finalizzate
1. I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualunque sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per tutto il personale docente e Ata, compreso il DSGA, è riconosciuto l'accesso ai fondi erogati da Enti esterni, pubblici e privati, per prestazioni aggiuntive connesse a progetti e attività finanziati dagli Enti medesimi; il compenso lordo, qualora non predeterminato, è riferito alle misure orarie di cui al CCNL.
CAPO II– Utilizzazione del Fis Art. 20- Finalizzazione delle risorse
Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni e attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
Art. 21 - Criteri per la suddivisione del fondo
1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica sono attribuite alle componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
1. I criteri di ripartizione sono così determinati :
o FIS 2014/15: 80% al personale docente e 20% al personale Ata degli importi relativi alle risorse assegnate dal MIUR con note prot.7077 del 25.09.2014, prot.15723 del 12.11.2014 e prot. 18313 del 16.12.2014 .
o Economie 2013/14: 90% al personale docente e 10% al personale Ata . Dette economie sono state calcolate sulla base delle risorse non utilizzate per le erogazioni da cedolino unico del FIS 2013-14 come da giacenze sul capitolo di spesa relativo al 31.12.2014 .
o Economie determinate fino a tutto l’anno scolastico 2012-13 da accreditamenti per ore eccedenti , non riutilizzate nell’anno scolastico 2013-14 e rimesse a disposizione della contrattazione 2014-15 senza l’originario vincolo di destinazione così come previsto dalla nota MIUR prot. 7077 del 25.9.2014. Tali economie sono riutilizzate esclusivamente a favore del personale docente per finanziare le attività di tutorato dell’a.s. 2014-15
o Economie da fondi nazionali attribuite dal MIUR con nota prot.16056 del 18.11.2014 in misura fissa a ciascuna istituzione scolastica e prioritariamente destinate al personale ATA titolare di posizione economiche che, in applicazione dell’art.9 comma 21 del DL 78/2010, non percepisca il correlato beneficio economico. Non essendo tale tipologia di personale presente nella scuola, l’importo rimane comunque destinato ad incrementare le risorse del FIS assegnate al personale ATA
o Sono assegnati per le attività del personale docente €. 48.837,60 lordo dipendenti e per le attività del personale ATA € 11.215,88 lordo dipendenti, detratto prioritariamente dal totale del FIS spettante per l’a.s. 2014-15 l’importo di €. 4.360,00 lordo dipendente per compensare l’indennità di direzione del DSGA (quota variabile) e l’indennità di direzione del sostituto.
Per gli importi ripartiti vedi allegato n.2.
Art. 22 – Stanziamenti
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 20, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d’istituto (importi lordo dipendente) destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
o supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente): €. 5.800,00
o attività funzionali all’insegnamento (coordinamento e commissioni) : €.20.877,50
o attività di insegnamento (recupero e tutorato): €. 22.150,00
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
a. assegnazione di incarichi per attività specifiche a supporto dell’amministrazione o della didattica: personale assistente amministrativo : €. 3.074,00
personale assistente tecnico : €. 145,00 personale collaboratore scolastico : €. 3.125,00
b. risorse per attività prestate oltre l’orario d’obbligo: personale assistente amministrativo : €. 2.059,00 personale collaboratore scolastico : €. 2.812,50
Art. 23 – Assegnazione incarichi
1. Il Dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati:
1. Il tipo di attività, i compiti e gli obiettivi assegnati
2. Il compenso forfettario o orario, specificando in quest’ultimo caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite
3. Le modalità di certificazione dell’attività
4. I termini e le modalità di pagamento
Art. 24 – Liquidazione dei compensi
I compensi sono liquidati – di norma – entro il mese di agosto dell’anno scolastico in cui si sono svolte le attività e comunque subordinatamente all’autorizzazione del MIUR relativa ai Piani di gestione relativi per il Cedolino unico. Per attivare il procedimento di liquidazione l’interessato presenterà una richiesta e certificherà le attività svolte con le modalità previste dalla lettera d’incarico. La liquidazione dei compensi avverrà previa verifica della corrispondenza sostanziale tra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
Art.25 – Incidenza delle assenze sull’attribuzione del FIS
Per il personale docente:
1. Le attività di progetto e di coordinamento vengono valutate dai risultati e questa valutazione è di competenza del Dirigente scolastico. In questo caso le assenze possono non essere rilevanti sul raggiungimento degli obiettivi, perché il lavoro può essere caricato maggiormente nei periodi di presenza. Diverso è il caso in cui le assenze si protraggano per più di un mese, soprattutto se continuativo: allora la decurtazione avviene in modo proporzionale al periodo di assenza e il progetto o il coordinamento può essere affidato ad altri, a cui compete l’accesso ai fondi per tale periodo.
2. Per le attività delle commissioni, l’accesso ai fondi avviene solo in caso di presenza accertata.
3. Le assenze dei collaboratori della Dirigente diventano rilevanti a partire da un mese continuativo. In questo caso la decurtazione avviene in modo proporzionale al periodo di assenza e l’attività può essere affidata ad altri, a cui compete l’accesso ai fondi per tale periodo.
Per il personale ATA:
4. Nel caso in cui il personale assegnato ad attività specifiche che comportino intensificazione risulti assente per più di un mese, se continuativo, la decurtazione del compenso avviene in modo proporzionale al periodo di assenza e l’attività medesima può essere affidata ad altri, a cui compete l’accesso ai fondi per tale periodo.
CAPO III – Personale docente
Art. 26 - Prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo
Al personale docente chiamato a svolgere attività aggiuntive all’orario d’obbligo (di insegnamento e non di insegnamento) vengono corrisposti i compensi orari previsti dal CCNL: vedi allegato n.3 (Attività: coordinamento e commissioni) , anche in modo forfetario con riferimento ai parametri orari previsti dal CCNL.
Art. 27 - Funzioni strumentali al POF
La somma assegnata dal MIUR per l’a.s. 2014-15, pari ad €.3.594,99, verrà suddivisa in parti uguali tra le funzioni strumentali individuate dal Collegio dei docenti .
Capo IV - Personale ATA
Art. 28 – Criteri e modalità di utilizzo delle risorse
Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica verranno utilizzate per le attività di cui agli allegati 5 – 6 – 7 , che comportino presenza a scuola oltre l’orario d’obbligo e/o intensificazione delle prestazioni nell’orario di servizio.
Art. 29 – Attribuzione incarichi specifici
Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
a. comprovata professionalità specifica
b. disponibilità degli interessati
c. continuità di servizio
Le risorse disponibili per incarichi specifici per l’a.s.2014/15 sono attribuite con riferimento agli importi di assegnati delle note MIUR prot. 7077 del 25.9.2014 e prot. 18313 del 16.12.2014
Gli incarichi individuati per le esigenze dell’Istituto sono i seguenti (v.Allegati n.5-6-7)
a) Assistenti amministrativi n. 4 incarichi : €. 1.836,00 lordo dipendenti da suddividere in parti uguali
b) Assistente tecnico n.1 incarico: €. 460,00 lordo dipendente
Nel caso di assenze prolungate (superiori a trenta giorni consecutivi) del personale di cui sopra, lo stesso sarà sostituito dai colleghi sulla base della disponibilità dichiarata e i compensi relativi saranno decurtati in proporzione a favore del sostituto.
TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente alle sedi associate per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
Art. 31 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
Art. 32 - Le figure sensibili
1. Per l’Istituto sono individuate le seguenti figure:
a. addetto al primo soccorso
b. addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
PARTE TERZA - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 33 – Verifica
1. Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l’attuazione del presente contratto.
Art. 34 - Norme di salvaguardia
1. In caso di inferiori o ulteriori finanziamenti del FIS Stato rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente contratto, ne sarà data immediata comunicazione seguita da ulteriore contrattazione.
2. Nel caso di ulteriori finanziamenti da esterni, ne sarà data comunicazione alla RSU. In caso di sopravvenienza di una nuova disciplina legislativa o pattizia sulle materie oggetto del presente contratto, le parti si incontreranno per procedere all'adeguamento alle nuove disposizioni.
3. Nel caso in cui in sede di rendicontazione si accertino risparmi conseguenti ad un numero di ore impegnate ridotto rispetto alle previsioni, questi potranno essere utilizzati per attività che abbiano richiesto un maggior impegno orario, qualora questo sia documentato e previo accordo con l’RSU.
Art. 35 – Certificazione di compatibilità finanziaria
Il presente contratto, conformemente all’art.6 comma 6 del CCNL2006/09, sarà sottoposto all’esame dei Revisori dei conti, previsto all’art.57 del DM 1/2/2001 n.44, per il rilascio della prescritta certificazione di compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell’art.40 comma 3 del D.Lgs 30/3/2001 n.165
Si allegano al presente Contratto Integrativo di Istituto, n. 8 allegati relativi a:
Allegato n. 1: prospetto previsione FIS 2014/15- funzioni strumentali – incarichi specifici- altre risorse; Allegato n. 2: ripartizione FIS 2014/15;
Allegato n. 3 programmazione attività docenti a.s. 2014/15; Allegato n. 4: riepilogo docenti
Allegato n. 5: attribuzione incarichi e FIS 2014/15 Assistenti Amministrativi
Allegato n. 6: attribuzione incarichi specifici e compensi fondo d’Istituto 2014/15 Assistenti Tecnici; Allegato n. 7: attribuzione incarichi e compensi fondo d’Istituto Collaboratori Scolastici;
Allegato n. 8: riepilogo personale Ata