CONTRATTO DI APPALTO
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CONTRATTO DI APPALTO
RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DENOMINATA COLLETTORE FOGNARIO FUORI COMPARTO
DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO
DI INIZIATIVA PRIVATA, PROGETTO NORMA 6.2 – U.M.I. 6.2.1 “COMPARTO A” IN LOCALITÀ VILLA CECCOLINI
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tra
CONSORZIO CIVITAS VITAE
quale Committente
e [•]
quale Appaltatore
CONTRATTO DI APPALTO
Il presente contratto di appalto “chiavi in mano” (il “Contratto”) è sottoscritto in [●], in data [●]:
tra
- CONSORZIO CIVITAS VITAE, con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma REA n. RM-1481983, codice fiscale e partita IVA numero 13908751004, rappresentato – ai fini del presente atto – dal’Xxx. Xxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, munito degli occorrenti poteri per firmare il Contratto in forza di delibera del Consiglio Direttivo n. [●] del [●] ed in forza di delibera dell’Assemblea dei Consorziati n. [●] del [●], che si accludono in copia quali Allegato “I”, (il “Committente”),
e
- [●], con sede legale in [●], Via [●], numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●], REA n. [●], codice fiscale e partita IVA numero [●], rappresentato – ai fini del presente atto – da [●], nella sua qualità di [●], munito degli occorrenti poteri per firmare il Contratto in forza di [●] del [●], che si acclude in copia quale Allegato “II” (l’“Appaltatore”),
(il Committente e l’Appaltatore di seguito, individualmente, la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”)
PREMESSO CHE:
(A) il Consorzio Civitas Vitae (di segito il “Consorzio” o il “Committente”) ha perfezionato, in data 16 maggio 2018, rep. n. 46804, racc. n. 21015, una Convenzione Urbanistica con il Comune di Pesaro (di seguito, il “Comune”), “relativa al Piano particolareggiato di iniziativa privata, progetto norma
6.2 – U.M.I. 6.2.1 “Comparto A” in xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx” (xx “Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx”);
(B) in base agli artt. 2.3 e 7.3 della Convenzione Urbanistica, il Consorzio ha assunto l’onere di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria afferenti il Comparto A, tra cui il collettore fognario fuori comparto (l’“Opera”);
(C) l’Appaltatore prende atto ed accetta che, in forza dell’art. 6.2 della Convenzione Urbanistica, l’Opera costituisce opera di urbanizzazione secondaria ammessa a scomputo degli importi dovuti dal Consorzio al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria afferenti agli interventi privati, nell’ambito dell’esecuzione, da parte del Consorzio, dello sviluppo immobiliare degli edifici ad uso residenziale e ad uso terziario del Comparto A (lo “Sviluppo Immobiliare”);
(D) il progetto esecutivo dell’Opera è stato approvato dal Comune in data 9.10.2018 con delibera della Giunta Comunale n. 190 ed è stato validato con verbale in data 22.10.2018 e si trova qui accluso come Allegato “VI” (il “Progetto Esecutivo dell’Opera”);
(E) il Consorzio, nell’esercizio delle funzioni di stazione appaltante e sulla base della normativa vigente, ha esperito una una procedura aperta in modalità telematica ex art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici, aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, co. 9-bis, del suddetto Codice, per “l’affidamento dell’appalto concernente i lavori di realizzazione dell’Opera di urbanizzazione secondaria (collettore fognario fuori comparto) nell’ambito della Convenzione Urbanistica sottoscritta con il Comune di Pesaro in data 16 maggio 2018, relativa al “Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, Progetto Norma 6.2 – U.M.I. 6.2.1 «Comparto A» in località Villa Ceccolini” (la “Procedura di Gara”);
(F) il bando di gara relativo alla Procedura di Gara (il “Bando di gara”) è stato pubblicato dal Consorzio sulla G.U.U.E. S [●] del [●] e sulla G.U.R.I., Quinta Serie Speciale – Contratti Pubblici n. [●] del [●], nonché – per estratto – sui quotidiani nazionali “[●]” e “[●]” del [●] e sui quotidiani regionali “[●]” e “[●]” del [●];
(G) il Bando di gara, nella sua versione integrale, è stato inoltre pubblicato sul profilo internet del Committente, nonché sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici in data [●];
(H) il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) relativi alla Procedura di Gara sono rispettivamente i seguenti: 7977221305 e F78J18000090007;
(I) entro il termine indicato nel Bando di gara per la presentazione delle offerte sono pervenute n. [●] offerte, che sono state sottoposte a scrutinio nei termini e secondo le modalità stabilite dalla lex specialis di gara, al fine di individuare l’offerta meritevole di aggiudicazione;
(J) all’esito positivo delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, il Consorzio, con delibera del/della [●] n. [●] del [●], ha aggiudicato in via definitiva il contratto di appalto relativo alla Procedura di Gara all’Appaltatore;
(K) l’Appaltatore ha comunicato, mediante compilazione dell’apposito modulo trasmesso dal Consorzio, tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
(L) sono pervenute, conformemente all’articolo 88 del D.Lgs. n. 159/2011, le comunicazioni antimafia richieste alla Prefettura di [●] [(oppure) è decorso il termine di 30 (trenta) giorni di cui all’articolo 88, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011];
(M) sulla base delle verifiche, delle analisi e degli approfondimenti effettuati dall’Appaltatore e dell’offerta da esso presentata in data [●] e risultata aggiudicataria in data [●], così come indicato nelle premesse di cui alla lettera J) che precede, l’Appaltatore si è dichiarato disponibile ad eseguire e a completare, a prezzo fisso ed invariabile, i lavori di realizzazione dell’Opera;
(N) alla luce di quanto sopra, il Committente e l’Appaltatore intendono stipulare il presente contratto d’appalto “chiavi in mano” – costituito dalle medesime clausole contrattuali che l’Appaltatore ha già sottoscritto in sede di gara e che accetta, senza riserva alcuna – sulla base del quale l’Appaltatore assume l’obbligo di eseguire le attività e i lavori relativi alla realizzazione dell’Opera, come infra meglio descritti, a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra identificate, rappresentate e costituite,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. Premesse e allegati
1.1 Le premesse e i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Allegato “I”: | Delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio Civitas Vitae n. [●] del [●] e Delibera dell’Assemblea dei Consorziati n. [●] del [●] |
Allegato “II”: | [●] dell’impresa [●] n. [●] del [●] |
Allegato "III": | Convenzione Urbanistica |
Allegato "IV": | Planimetria dell’Area Cantiere |
Allegato "V": | Verbale di Sopralluogo dell’Area Cantiere |
Allegato “VI”: | Progetto Esecutivo dell’Opera |
Allegato “VII”: | Verifica e validazione del Progetto Esecutivo dell’Opera |
Allegato “VIII”: | Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) |
Allegato “IX”: | Cronoprogramma |
Allegato “X”: | Modello SAL |
Allegato “XI”: | Garanzia di Adempimento |
Allegato “XII”: | Lettera di impegno all’emissione del Warranty Bond |
Allegato “XIII”: | Polizze assicurative |
Allegato “XIV” | Modello di Autocertificazione Antimafia |
Allegato “XV”: | Organigramma e Certificazioni di Qualità dell’Appaltatore |
Allegato “XVI” | Verbale della Conferenza di Servizi del 5 luglio 2018 |
(di seguito, congiuntamente, gli “Allegati”).
2. Interpretazione
2.1 Le Parti pattuiscono le seguenti convenzioni interpretative dei Documenti Contrattuali:
(a) le rubriche degli articoli vengono indicate per mera facilità di riferimento e non potranno essere utilizzate per l’interpretazione dei termini del Contratto, né potranno ritenersi esaustive del contenuto delle relative previsioni contrattuali;
(b) i richiami agli articoli e agli Allegati si intendono riferiti, salvo diversa indicazione, agli articoli e agli Allegati di cui al Contratto;
(c) fatte salve le diverse disposizioni espresse di cui al Contratto, (i) ogni riferimento al Contratto deve intendersi come un riferimento allo stesso per come validamente emendato, integrato o modificato e di volta in volta vigente e (ii) ogni riferimento a qualsiasi altro accordo o documento costituirà un riferimento all’anzidetto accordo o documento così come validamente emendato, integrato o modificato e vigente di volta in volta;
(d) qualsiasi riferimento, contenuto nel Contratto, a una legge, a un decreto legislativo, a un decreto legge o ad un qualsiasi altro provvedimento normativo e/o regolamentare dovrà intendersi ad esso riferito, per come, di volta in volta, modificato e/o integrato e/o sostituito;
(e) le parole e le definizioni impiegate al singolare avranno il medesimo significato, mutatis mutandis, anche quando verranno adoperate al plurale e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò corrisponda alla volontà delle Parti;
(f) il termine "qui" e sinonimi si riferiscono all’intero Contratto e non a particolari articoli del medesimo, salvo quanto espressamente disposto in tal senso, così come i termini “sotto” o “sopra” indicano la parte sottostante o soprastante del Contratto rispetto al punto in cui detti termini vengono utilizzati;
(g) l’espressione “in particolare” sarà sempre considerata come se fosse seguita dalle espressioni “senza limitazioni” o “non limitatamente a”;
(h) ogni riferimento a ciascun soggetto si riferisce anche ai suoi successori ed aventi causa;
(i) se, sulla base del Contratto, un’attività debba essere espletata, una comunicazione effettuata o un termine scada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, tale attività
dovrà essere espletata, tale comunicazione effettuata o il relativo termine scadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
3. Definizioni
3.1 In aggiunta agli altri termini definiti in altre clausole e premesse del Contratto, i termini che seguono, laddove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, avranno il significato di seguito indicato, salvo quanto disposto nel Contratto in via espressa:
"Area Cantiere": i luoghi siti nel Comune di Pesaro dove verranno eseguite le attività e i lavori di realizzazione dell’Opera, nonché le aree accessorie, messe a disposizione dell’Appaltatore, così come meglio individuate nel Progetto Esecutivo dell’Opera e nella Plaminemtria quivi acclusa quale Allegato “IV”.
“Cantiere": l’insieme delle attrezzature, degli impianti, dei macchinari e simili, relativi alle attività di realizzazione dell’Opera.
“Cod. Civ.": il X.X. 000/0000, xxxxxxx “Approvazione del testo Codice Civile”.
"Codice dei Contratti Pubblici": il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”.
“Collaudatore”: il soggetto nominato ed incaricato delle attività di collaudo in corso d’opera e di collaudo provvisorio ai fini dell’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, il cui nominativo verrà comunicato per iscritto all’Appaltatore nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comune ai sensi dell’art. 12.8 della Convenzione Urbanistica.
“Conto Corrente Dedicato”: il seguente conto corrente bancario n.: [●]; Istituto: [●]; Agenzia: [●]; IBAN: [●]; Intestatario del conto: [●]; Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●], Codice fiscale: [●], Data di nascita: [●], Luogo di nascita: [●], Residenza: [●], Indirizzo: [●].
"Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione - CSE": [•], nominato ed incaricato dal Committente con apposito atto separato, cui sono affidati i compiti di coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione dell’Opera, come meglio descritti nell'articolo 92 del TUSL, i cui oneri sono posti a carico del Committente.
“Costi della sicurezza”: i costi relativi alla tutela della salute e dell’integrità dei lavoratori e di tutto il personale a qualunque titolo autorizzato a frequentare l’Area Cantiere, così come stimati dal Committente e indicati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
“Cronoprogramma”: la suddivisione temporale e i relativi termini di esecuzione e di completamento dei Lavori da eseguire da parte dell’Appaltatore per la realizzazione dell’Opera, di cui all'Allegato "IX" al Contratto e così come meglio specificati nell’art. 24 del Contratto.
“Data di Completamento dei Lavori": la data entro la quale i Lavori dovranno essere ultimati o la diversa data, come eventualmente modificata tra le Parti, previa verifica da parte del Direttore dei Lavori, che avrà natura di termine essenziale nell’interesse del Committente.
"Direttore dei Lavori": [●], munito delle necessarie autorizzazioni, qualifiche ed esperienza e che è stato nominato con separato accordo dal Committente, in conformità a quanto previsto dall’art.
12.2 della Convenzione Urbanistica, per l’affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori.
"Direttore di Cantiere": il soggetto nominato dall’Appaltatore che ricoprirà il ruolo di interfaccia con il Direttore dei Lavori in fase di esecuzione dell’Opera e che assumerà altresì la qualifica di direttore tecnico di cantiere ai sensi del TUSL.
“Direzione dei Lavori”: le attività relative alla supervisione della realizzazione dei Lavori, previste dalla Legge Applicabile, con particolare riferimento al Codice dei Contratti Pubblici e al DM Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49/2018.
"Disegni": tutti i progetti, i disegni, le planimetrie, le specifiche, gli elenchi voce, le fotografie, i plastici modelli di lavoro, le rappresentazioni grafiche, gli elaborati bidimensionali e tridimensionali, i software ed altri elaborati su supporto informatico, e ogni altro elemento materiale realizzato dall’Appaltatore nell’esecuzione dell’Opera.
"Disegni "As-built"”: i disegni "as-built" da realizzarsi a cura e spese dell’Appaltatore.
"Documenti Contrattuali": il Contratto, gli Allegati e la documentazione contrattuale tutta, congiuntamente tra loro.
"DURC": il documento unico di regolarità contributiva rilasciato in riferimento all’Appaltatore e/o ai subappaltatori dalle autorità di competenza in conformità alla Legge Applicabile.
“Giorno”: indica un giorno solare del calendario comune (ivi inclusi i giorni festivi).
"Giorno Lavorativo": qualsiasi giorno di calendario, ad esclusione del sabato e della domenica, in cui le banche sono aperte al pubblico a Pesaro e a Milano per l'esercizio della loro attività.
"Impianti di Cantiere": tutti i mezzi d’opera, i macchinari, gli impianti e le attrezzature, di qualsiasi tipo e natura, compresi i servizi igienico-sanitari nonché quanto prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, necessari, opportuni o comunque utilizzati dall’Appaltatore e dai subappaltatori e subcontraenti per la realizzazione dell’Opera e per la relativa manutenzione sino alla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Finale dell’Opera.
"Informazioni Riservate": le informazioni, i dati, le note, le registrazioni, gli accordi, i documenti, su qualunque supporto contenuti, resi noti da una delle Parti all’altra, o comunque ottenuti da alcuna delle Parti e collegati all’esecuzione del Contratto, inclusa, senza limitazioni di sorta, tutta la documentazione tecnica e contrattuale inerente all’Opera e al suo oggetto, nonché ogni documento di natura commerciale, ovvero dati patrimoniali, dati relativi a prezzi e conoscenze tecniche, modelli, formulari, processi industriali, registrazioni, fotografie, disegni, condizioni contrattuali, software, programmi e modelli ed ogni altra proprietà intellettuale ed industriale della Parte che effettua la comunicazione o comunque a cui tali dati si riferiscono.
“Lavori”: l’insieme dei lavori e di tutte le attività necessarie per la realizzazione ed il completamento dell’Opera, nonché per la sua piena funzionalità e fruibilità.
"Legge Applicabile": ogni normativa internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale od altra legge, regolamento o provvedimento amministrativo immediatamente applicabile in Italia
(o in alcune aree del territorio italiano) alla data di stipulazione del Contratto o che entri in vigore successivamente a tale data, in relazione alla materia regolata dal Contratto, ivi incluse – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – (i) le norme dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica applicabile, ivi incluso il Testo Unico Edilizia, (ii) le leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, (iii) le disposizioni vigenti in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti delle aziende edili e degli accordi locali integrativi dello stesso, (iv) le norme del D.Lgs. 276/2003, del D.L. 223/2006, del D.M. 37/2008, (v) le norme del TUSL, (vi) le norme del Codice dei Contratti Pubblici e (vii) le prescrizioni contenute nei permessi, nelle autorizzazioni e/o nelle concessioni.
"Materiali": tutti i materiali ed i componenti in lavorazione, trasformazione e posa in opera, comunque utilizzati per la costruzione dell’Opera.
“Milestone”: ciascuna “data obiettivo” nell’ambito della realizzazione delle singole fasi dei Lavori, corrispondente ad un avanzamento tecnico predefinito e misurabile dei Lavori, così come previsto dal Cronoprogramma.
"Opera": l’opera di cui alla premessa (B) del Contratto, destinata al Comune, che l’Appaltatore deve realizzare nell’Area Cantiere, consistente nell’insieme di tutti i Lavori e completa di tutte le opere provvisionali e degli impianti generali necessari per la sua piena funzionalità ed operatività, in conformità con il Progetto Esecutivo dell’Opera e con quanto previsto dal Contratto e dalla Legge Applicabile.
"Permessi": tutti i permessi, licenze, approvazioni, concessioni, autorizzazioni e nullaosta, comunque denominati, ad esclusione dei Permessi di Costruzione, rilasciati da parte delle amministrazioni e degli enti competenti, necessari o anche solo opportuni in conformità alla Legge Applicabile per la realizzazione dell’Opera ed il relativo collaudo, ivi inclusi – a titolo esemplificativo - i permessi di occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico, passi carrai, richieste di predisposizione dei punti di consegna energia ed utenza e di predisposizione degli allacci finali di utenze elettriche e idriche.
"Permessi di Costruzione": i titoli edilizi - permessi di costruire, dichiarazioni di inizio attività o altro titolo equipollente - da rilasciarsi da parte delle autorità competenti sulla base degli strumenti urbanistici approvati e vigenti, che permetteranno la costruzione dell’Opera in conformità a detti strumenti e che verranno richiesti direttamente dal Committente, secondo quanto previsto dalla Legge Applicabile.
"Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC”: il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in conformità alla Legge Applicabile in materia di sicurezza, qui accluso come Allegato "VIII".
"Piano Operativo di Sicurezza – POS”: il Piano Operativo di Sicurezza da redigersi da parte dell’Appaltatore in riferimento al cantiere ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 co. 1, lett. (a), del TUSL, e che dovrà costituire un piano coerente e complementare al PSC Allegato "VIII".
"Progetto Esecutivo dell’Opera": la progettazione architettonica, ingegneristica e impiantistica esecutiva dell’Opera, di cui alla precedente premessa (D) e qui acclusa quale Allegato “VI”, in conformità alla quale l’Appaltatore dovrà realizzare i Disegni e l’Opera.
“Regolamento”: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni e integrazioni.
"Regole dell'Arte": gli standard e le norme, i metodi e le procedure dettate dalla prassi e dallo stato dell'arte e conformi alla Legge Applicabile ed al livello di competenza, diligenza, prudenza e precauzione richieste ad un primario appaltatore di livello nazionale nell’esecuzione di prestazioni simili a quelle dedotte nel Contratto.
"Responsabile dei Lavori": Ing. Xxxxxxx Xxxxxx, nominato ed incaricato direttamente dal Committente con atto separato, munito di tutte le qualifiche ed abilitazioni previste dalla Legge Applicabile necessarie allo svolgimento di tali attività, e che assumerà gli obblighi e la veste del responsabile dei lavori nella fase di esecuzione ai sensi della normativa sui cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del TUSL, come ivi precisato all'art. 89, co. 1, lett. c) del citato TUSL.
“RUP”: Ing. Xxxxxxx Xxxxxx, a cui sono stati affidati dal Committente il ruolo e funzioni relative alle fasi di affidamento e di esecuzione dei Lavori relativi all’Opera, la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento dei medesimi, nonché la funzione di Responsabile dei Lavori.
"SAL": tutti e ciascuno degli stati di avanzamento dei Lavori relativi all’Opera, redatti su base mensile secondo lo schema allegato al Contratto quale Allegato "X", e che dovranno contenere una puntuale descrizione delle lavorazioni eseguite, dei materiali ed impianti a piè d'opera, nonché l'avanzamento percentuale delle lavorazioni raggiunte a tale data, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 7.1 del Contratto.
"Testo Unico Edilizia": il DPR 380/2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
“TUSL”: il D. Lgs. 81/2008, recante "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
4. Oggetto del Contratto
4.1 Con il Contratto, il Committente affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione ed il completamento a propria cura e spese – secondo le Regole dell’Arte - dei Lavori necessari alla realizzazione “chiavi in mano”, nonché al pieno funzionamento e fruizione dell’Opera, ivi inclusa la progettazione costruttiva e le opere provvisionali, in conformità al Progetto Esecutivo dell’Opera di cui all’Allegato “VI”, ai termini ed alle condizioni di cui al Contratto ed alla Convenzione Urbanistica.
I Lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte, comprensivi di tutte le forniture e di ogni accorgimento e/o manufatto necessario a rendere l’Opera tecnicamente valida e idonea all’uso richiesto dal Comune ai sensi della Convenzione Urbanistica, con assunzione da parte dell’Appaltatore, per quanto non diversamente pattuito nel Contratto, di ogni prestazione tecnica e/o onere e/o responsabilità facente capo, in base alla Legge Applicabile o in base alla Convenzione Urbanistica, al Committente relativamente alle attività di costruzione.
Sarà pertanto a carico dell’Appaltatore ogni attività che sia necessaria od opportuna ai fini della completa autorizzazione e costruzione dell’Opera, in conformità al Contratto, alle Regole dell’Arte ed alla Legge Applicabile, tra cui, a mero titolo esemplificativo:
(i) l’elaborazione, la raccolta e la consegna al Committente del piano di manutenzione, dei manuali di manutenzione e d’uso al termine dei Lavori, delle cerficazioni, specifiche e documentazione in generale relativa all’Opera realizzata;
(ii) il pagamento di ogni e qualsivoglia sanzione pecuniaria che dovesse essere irrogata dalle autorità competenti per violazioni - imputabili a responsabilità dell’Appaltatore – della Legge Applicabile in relazione all’esecuzione del Contratto.
4.2 Le obbligazioni assunte dall’Appaltatore ai sensi del Contratto devono intendersi obbligazioni di risultato e non di mezzi. Ai sensi dell'art. 1655 Cod. Civ., l’Appaltatore è tenuto ad eseguire i Lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dal Contratto.
4.3 L'Appaltatore prende atto ed accetta che potranno operare sull’Area Cantiere, anche contemporaneamente, più appaltatori, con particolare riferimento - ma non limitatamente - all’appaltatore incaricato della realizzazione della rete fognaria (acque bianche). Al riguardo, l'Appaltatore dovrà eseguire i Lavori in modo tale da non pregiudicare e/o limitare in alcun modo le attività svolte sull’Area Cantiere da detti soggetti. In particolare, il Direttore di Cantiere dovrà coordinarsi e cooperare con i direttori di cantiere ed i responsabili della sicurezza degli altri appaltatori, anche mediante specifiche riunioni operative di coordinamento, al fine di definire le modalità di coordinamento e gestione delle interferenze - con particolare riferimento, ma non limitatamente a, i profili della sicurezza - e gli adempimenti necessari per il rispetto dei tempi di esecuzione dell’Opera. L’Appaltatore si impegna sin da ora a sottoscrivere di concerto con il Committente eventuali protocolli operativi di coordinamento per la gestione delle interferenze, che formeranno parte essenziale e sostanziale del Contratto ed a rispettare le prescrizioni contenute in tali protocolli, restando espressamente inteso che gli oneri derivanti dal rispetto di tali prescrizioni sono da intendersi già ricompresi nel Corrispettivo. Sarà altresì a carico dell’Appaltatore la predisposizione e l’inoltro agli enti competenti di ogni pratica amministrativa afferente alla gestione delle interferenze (fatta eccezione per le relative tasse ed imposte, che restano in capo al Committente).
In aggiunta, l’Appaltatore dovrà provvedere alla gestione e al coordinamento di tutti rapporti con gli enti coinvolti nello Sviluppo Immobiliare e con i privati interessati dall’esecuzione del Contratto (ad esempio, i privati aventi la disponibilità delle aree su cui l’Appaltatore dovrà necessariamente far passare i propri mezzi per l’approvvigionamento dei Materiali e/o per l’avanzamento dei Lavori), fermo restando che tale onere è da intendersi in ogni caso ricompreso nel Corrispettivo.
4.4 L’Appaltatore, a seguito della sottoscrizione del Contratto, non potrà sollevare eccezioni per il verificarsi di circostanze non previste, che rallentino o ritardino lo svolgimento dei Lavori o che ne facciano aumentare i costi, se imputabili a proprio errore e/o mancata o inesatta valutazione delle difficoltà relative ai Lavori da eseguire sulla base del Progetto Esecutivo dell’Opera.
4.5 L’Appaltatore sarà integralmente responsabile per tutti i Lavori relativi all’espletamento di quanto previsto nel Contratto, anche se non espressamente definiti nel Progetto Esecutivo dell’Opera, essendo tali prestazioni già ricomprese nel Corrispettivo (come definito all’art. 6).
5. Dichiarazioni e garanzie dell’Appaltatore e oneri particolari
5.1 L’Appaltatore conferma e garantisce di possedere e di mantenere per tutta la durata del Contratto le necessarie competenze tecniche, organizzative e finanziarie, nonché idonee qualificazioni morali, professionali e antimafia richieste per l’esecuzione dei Lavori, in conformità al Contratto, alla Legge Applicabile e alle Regole dell’Arte.
In particolare, l’Appaltatore dichiara – assumendosene la responsabilità – di disporre di capitali, personale ed attrezzature propri, necessari e sufficienti a garantire l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del Contratto, in conformità con le disposizioni della Legge Applicabile e si impegna a mantenere in essere le anzidette risorse per tutta la durata del Contratto. Il medesimo dichiara, altresì, che l'eventuale assunzione di altri incarichi per l'esecuzione di lavori e/o opere edili non pregiudicherà in alcun modo la propria capacità tecnica e finanziaria al fine della regolare esecuzione e del completamento dei Lavori.
5.2 L’Appaltatore conferma e garantisce al Committente:
a) di aver attentamente visionato, esaminato ed accettato, facendoli propri, il Progetto Esecutivo dell’Opera, i relativi elaborati e i Documenti Contrattuali tutti e dichiara che gli stessi sono idonei, completi e sufficienti ad individuare la tipologia e le caratteristiche dell’Opera da realizzare, assumendone ogni responsabilità, ritenendo, riguardo ad essi, pienamente remunerativo il Corrispettivo e rinunciando quindi a sollevare ogni eccezione di sorta al riguardo, anche nel caso di lacune e/o imprecisioni. L’Appaltatore dichiara e garantisce, altresì, di fare propri i Documenti Contrattuali per quanto riguarda gli obblighi che da essi ne derivano, rinunciando a qualsiasi contestazione relativamente ai medesimi e riconoscendo che l’alea derivante da errori, mancanze, inesattezze, imprecisioni, inidoneità dei Documenti Contrattuali, nonché dalle eventuali conseguenti modifiche apportate ai medesimi, è espressamente e consapevolmente assunta dallo stesso Appaltatore e non potrà dare luogo ad alcun compenso, corrispettivo, rimborso, risarcimento o indennizzo. L’eventuale affidamento riposto dall’Appaltatore sui Documenti Contrattuali (inclusa la loro completezza) e sulle informazioni fornite non lo solleverà da qualsivoglia responsabilità;
b) di essere pienamente edotto dell'attuale stato di fatto e di diritto dell’Area Cantiere e delle relative condizioni, di averlo attentamente analizzato, ispezionato e di ben conoscerlo, come da verbale di sopralluogo Allegato “V”, e di aver tenuto debito conto - anche ai fini della determinazione del Corrispettivo - di tutte quelle circostanze, fattori, evenienze, contingenti o prevedibili, e alee che possono influire sulla regolare esecuzione e sul corretto andamento dei Lavori e sull'ottenimento di tutti i Permessi necessari in relazione all’esecuzione dell’Opera, assumendo integralmente la responsabilità in riferimento ai tempi e ai costi di realizzazione dell’Opera di cui al Contratto. L’Appaltatore dichiara, altresì, che non esistono, allo stato della conoscenza, elementi ostativi alla realizzazione dell’Opera nei tempi e nei modi previsti dal Contratto e che, pertanto, non avrà nulla a che pretendere per eventuali modificazioni di tali condizioni ovvero per la non corretta, inesatta o incompleta valutazione di tali circostanze.
c) di aver preso atto e di accettare su di sé tutti gli obblighi e gli oneri connessi con la realizzazione dell’Opera (che sono già ricompresi nel Corrispettivo), che il Committente si è assunto nei confronti degli enti competenti in forza della Convenzione Urbanistica, che l’Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare. Conseguentemente, le prestazioni dell’Appaltatore dedotte nel Contratto devono intendersi comunque comprensive di tutte le attività relative e connesse alla costruzione dell’Opera gravanti in capo al Committente in forza della predetta Convenzione. In particolare, l’Appaltatore prende atto ed accetta il fatto che, in forza dell’art. 8 della Convenzione Urbanistica, il completamento dell’Opera è condizione necessaria ed imprescindibile per il Committente per poter utilizzare lo Sviluppo Immobiliare da questo realizzato a sua cura e spese e, pertanto, si impegna a rispettare puntualmente le tempistiche di esecuzione dell’Opera, al fine di non pregiudicare la buona riuscita dello Sviluppo Immobiliare nella sua interezza da parte del Committente;
d) di essersi reso parte diligente nell’acquisire tutta la documentazione disponibile (di carattere amministrativo, contrattuale, progettuale, ecc.), la cui conoscenza è necessaria ai fini
dell’esatto e puntuale adempimento del Contratto e che ogni eventuale discrepanza all’interno di tale documentazione è stata segnalata dall’Appaltatore al Committente prima della stipulazione del Contratto, rimanendo in ogni caso inteso che eventuali errori, omissioni o discrepanze nei Documenti Contrattuali che dovessero emergere nel corso dell’esecuzione del Contratto non limiteranno in alcun modo l’obbligo dell’Appaltatore di realizzare le attività previste dal Contratto senza che ciò possa dar luogo a pretese di sorta nei confronti del Committente né in termini di aumento del Corrispettivo, né in termini di proroga del termine per l’ultimazione delle prestazioni dedotte in Contratto;
e) di aver preso atto che, in forza degli artt. 8.3, 9.4 e 12.1 della Convenzione Urbanistica, gli uffici tecnici del Comune eserciteranno una diretta sorveglianza e controllo sull’avanzamento dei Lavori, parteciperanno alle attività di collaudo e potranno impartire specifiche disposizioni. Pertanto, l’Appaltatore accetta e si impegna ad eseguire tutte le attività che dovessero rendersi necessarie in conseguenza dell’esercizio da parte del Comune delle predette funzioni e a dare immediata esecuzione agli ordini impartiti dai predetti uffici tecnici.
5.3 L’Appaltatore dichiara altresì:
(i) di essere una società validamente costituita ed esistente e di non trovarsi in stato di insolvenza ai sensi della Legge Applicabile;
(ii) di essere munito di tutti i necessari poteri ed autorizzazioni per stipulare il Contratto, per adempiere le obbligazioni di cui allo stesso e per perfezionare le operazioni in esso contemplate;
(iii) che il Contratto costituisce un obbligo valido e vincolante per l'Appaltatore, azionabile contro lo stesso in conformità ai termine del Contratto e della Legge Applicabile;
(iv) che nessun liquidatore, curatore, amministratore, commissario o altro funzionario simile è stato mai previsto (ed è previsto che sia nominato durante l'esecuzione del Contratto) in relazione all'Appaltatore e che nessuna azione è stata intrapresa e/o verrà intrapresa durante la vigenza del Contratto in vista della nomina di alcun liquidatore, curatore, amministratore, commissario o simile funzionario in conformità alla Legge Applicabile;
(iv) di essere in regola con tutti i versamenti dei contributi non ancora prescritti per il periodo precedente al Contratto.
5.4 Le Parti si danno atto di avere esperito, prima della sottoscrizione del Contratto, tutti gli adempimenti previsti in materia di parti correlate sulla base della Legge Applicabile, al fine di evitare conflitti di interesse. L’Appaltatore si obbliga a comunicare al Committente nel più breve tempo possibile ogni eventuale situazione di conflitto di interessi, con riferimento agli impegni assunti con il Contratto, in cui l’Appaltatore, ai sensi della Legge Applicabile, si venisse a trovare nell’esercizio della propria attività. In tale ipotesi, sarà facoltà del Committente assumere le opportune determinazioni, dandone tempestiva comunicazione scritta all’Appaltatore.
5.5 L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente e a fornire al Committente, nella misura in cui ciò sia necessario o richiesto nell'ambito dell'espletamento dei propri compiti istituzionali, ovvero qualora ciò sia richiesto dagli organi di controllo del Committente o da altri organi istituzionali di controllo, i documenti e le informazioni necessari per verificare tutte le procedure tecnico-amministrative – nonché le relative risultanze – attinenti ai Lavori svolti dall’Appaltatore per conto del Committente.
5.6 Il Committente e l’Appaltatore si danno reciprocamente atto e accettano che, per quanto non diversamente pattuito nel Contratto, quest’ultimo si intende integrato per relationem dalla Convenzione Urbanistica sottoscritta con il Comune. In particolare, per quanto riguarda le attività connesse e relative alla costruzione dell’Opera, tutte le obbligazioni assunte dal Committente ai
sensi della Convenzione Urbanistica sono da intendersi assunte dall’Appaltatore nei confronti del Committente per quanto non diversamente pattuito dal Contratto in modo espresso.
5.7 L’Appaltatore dichiara di rispettare e che rispetterà per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalle disposizioni antimafia di volta in volta vigenti ai sensi della Legge Applicabile. A tal fine, l’Appaltatore fornisce al Committente autocertificazione antimafia di cui all’Allegato “XIV” e, ove richiesto dal Committente, si impegna a fornire prontamente al medesimo copia della visura camerale aggiornata con dicitura antimafia rilasciata dal competente Registro delle Imprese.
5.8 L’Appaltatore è altresì tenuto alla più scrupolosa osservanza delle previsioni e prescrizioni del PSC Allegato "VIII", della normativa sulla sicurezza di tempo in tempo vigente, nonché delle indicazioni di volta in volta impartite dal Direttore dei Lavori e dal CSE.
5.9 L'Appaltatore prende atto del ruolo attribuito dal Committente al RUP ed al Direttore dei Lavori, impegnandosi, inter alia, a partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento organizzate da quest'ultimo, così come a conformarsi a tutte le prescrizioni impartite da quest'ultimo nel quadro dello svolgimento di quanto previsto nel Contratto.
5.10 Saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione ordinaria e straordinaria, e per i ripristini che, in dipendenza dell'esecuzione dei Lavori, venissero imposti o richiesti dagli enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall'esecuzione dei Lavori. Saranno, altresì, a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e la sicurezza del traffico e la pubblica incolumità. In particolare, per ogni questione attinente al transito lungo le strutture viarie di competenza di ANAS interessate dall’esecuzione dei Lavori, sarà onere dell’Appaltatore interfacciarsi direttamente e immediatamente con ANAS, che è organismo amministrativo cui spetta il potere della relativa ordinanza, nonché l’imposizione di prescrizioni per la regolazione del traffico e la garanzia della sicurezza stradale, che l’Appaltarore dovrà strettamente osservare, con esonero di qualsivoglia responsabilità in capo al Committente.
5.11 L'Appaltatore accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del Contratto ogni conseguente alea, che, qualora nel corso dei Lavori sia necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né prevedibili, all'Appaltatore stesso spetterà esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini di completamento dell’Opera previsti nel Contratto e non potrà pretendere alcun corrispettivo e/o compenso e/o onere aggiuntivo.
6. Corrispettivo
6.1 Il compenso dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dei Lavori oggetto del Contratto e di ogni prestazione afferente a qualsiasi titolo al Contratto è determinato a forfait, nell’importo onnicomprensivo di Euro [●] ([●]) al netto dell’IVA (il “Corrispettivo”).
6.2 Il Corrispettivo è stato pattuito a corpo, a prezzo fisso ed invariabile e “chiavi in mano”, fatte salve le ipotesi tassativamente ed espressamente previste nel Contratto.
Pertanto, l’Appaltatore rinuncia espressamente e sin d’ora ad intraprendere azioni e/o ad avanzare eccezioni, richieste e/o pretese di revisione e/o aumento del Corrispettivo - anche ove generate da variazioni considerevoli delle quantità dei Lavori – indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, ciò anche in deroga all’art. 1664 Cod. Civ..
L’Appaltatore rinuncia, altresì, irrevocabilmente ai diritti di recesso di cui all’art. 1660 Cod. Civ. e ai limiti di richiedibilità delle Variazioni da parte del Committente di cui all’art. 1661 Cod. Civ..
L’Appaltatore dichiara altresì, anche ai fini dell’art. 1469 Cod. Civ., di aver inteso assumere interamente l’alea di una eventuale maggiore onerosità delle prestazioni assunte con il Contratto, da qualsiasi causa, anche straordinaria e imprevedibile essa possa dipendere, rinunciando espressamente al rimedio previsto dall’art. 1467 Cod. Civ..
6.3 L’Appaltatore dichiara di essere edotto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del Corrispettivo, e di averne pertanto tenuto conto. Per conseguenza l’Appaltatore, in base alle proprie valutazioni, indagini e stime, riconosce la remuneratività e omnicomprensività del Corrispettivo, senza riserva alcuna. Nel Corrispettivo si intendono quindi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’utile, le spese, gli oneri, le responsabilità, le alee, e quant’altro, sia in relazione alle condizioni ambientali, sia al reperimento e impiego della manodopera, sia alla gestione del cantiere, sia al coordinamento e all'assunzione di responsabilità per l'attività dei subappaltatori e/o subcontraenti.
6.4 Le Parti dichiarano che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dei Lavori, già inclusi nel Corrispettivo, sono pari ad Euro [●] ([●]), in conformità a quanto indicato nel PSC.
7. Pagamenti
7.1 Il Corrispettivo verrà corrisposto in corso d’opera dal Committente all’Appaltatore, sulla base di SAL mensili redatti dall’Appaltatore conformemente al Modello SAL qui allegato sub “X”.
In vista del pagamento dei Lavori relativi a ciascun SAL, l’Appaltatore dovrà trasmettere per iscritto al Committente, al RUP e al Direttore dei Lavori – entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo di ogni mese solare – la propria proposta di SAL relativa al mese solare precedente, affinché i predetti soggetti verifichino i Lavori svolti, anche sulla base dei report trasmessi dall’Appaltatore.
a) Laddove il SAL corrisponda alle prestazioni effettivamente eseguite, secondo le quantità e le caratteristiche tecniche e qualitative stabilite nel Progetto Esecutivo dell’Opera e nella progettazione costruttiva, il Direttore dei Lavori firmerà per approvazione il Modello SAL entro i 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla relativa ricezione.
b) In caso contrario, il Direttore dei Lavori chiederà all'Appaltatore la modifica del Modello SAL, entro i 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla sua trasmissione da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore dovrà correggere il Modello SAL, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, inoltrando al Committente, al RUP e al Direttore dei Lavori il nuovo Modello SAL entro i 3 (tre) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi.
Per maturare il diritto al pagamento dei SAL, ciascun SAL dovrà essere certificato per iscritto dal Direttore dei Lavori sia sotto l'aspetto quantitativo (percentuale di Lavori effettivamente realizzati dall'Appaltatore all'interno del mese di riferimento), sia sotto l'aspetto qualitativo (e cioè la corretta esecuzione a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e dei Documenti Contrattuali). Tale certificazione avverrà mediante l'emissione di apposito certificato di pagamento contestuale alla firma per approvazione del Modello SAL, utilizzando lo specifico elaborato fornito a tal fine dal Direttore dei Lavori (il "Certificato di Pagamento"), che dovrà essere controfirmato anche dal Committente e dal RUP prima della sua consegna all’Appaltatore. Il Certificato di Pagamento attesta le somme dovute dal Committente all’Appaltatore, al netto delle Ritenute e delle eventuali penali. Sino all'emissione del Certificato di Pagamento (debitamente controfirmato), pertanto, gli importi relativi a ciascun SAL non saranno liquidi ed esigibili.
Rimane inteso che la verifica del SAL non pervenuto al Direttore dei Lavori entro il 5° Giorno Lavorativo di ogni mese solare sarà rinviata al mese successivo e che solo l’emissione del
Certificato di Pagamento, debitamente sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP, darà diritto all’Appaltatore ad emettere la fattura secondo quanto meglio precisato al successsivo art. 7.3. Resta altresì inteso che nel caso in cui il SAL sia stato completato oltre i termini stabiliti nel Cronoprogramma, il Direttore dei Lavori indicherà l'ammontare delle penali da applicare a carico dell’Appaltatore.
7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che sia i SAL sia i Certificati di Pagamento, benché approvati o sottoscritti anche dal Committente non costituiranno titolo di credito né dichiarazione circa l'esigibilità e la liquidità delle somme ivi indicate, ma una mera attestazione circa lo stato di avanzamento dei lavori. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che tali documenti non costituiscono accettazione delle lavorazioni dedotte nello Stato di Avanzamento Lavori ai sensi dell'articolo 1665 del Codice Civile.
7.3 Una volta ottenuta la certificazione positiva del SAL e il relativo Certificato di Pagamento, l'Appaltatore provvederà ad inviare al Committente la relativa fattura con procedura di fatturazione elettronica utilizzando il codice univoco [●]. Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore nei confronti del Committente ai sensi del presente articolo deve avere un importo pari a quello risultante dal corrispondente Certificato di Pagamento e deve essere corredata dalla copia del relativo SAL firmata per approvazione ai sensi dell’art. 7.1. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al Committente all’indirizzo indicato all'articolo 38 che segue e dovranno necessariamente indicare i codici CIG e CUP. Per espresso accordo tra le Parti si conviene che la data riportata nella relativa fattura dovrà essere successiva alla data di emissione del relativo Certificato di Pagamento inerente a ciascun SAL. Qualora l’importo di qualsiasi fattura non corrispondesse a quello approvato dal Committente o la fattura fosse emessa in data anteriore alla comunicazione del Certificato di Pagamento, il Committente potrà respingere la fattura. Il pagamento di ogni fattura regolarmente emessa verrà effettuato entro 60 (sessanta) Giorni dalla fine del mese di fatturazione, sul Conto Corrente Dedicato, a condizione che e solo se l’Appaltatore abbia altresì consegnato al Committente quanto segue:
(i) il DURC in corso di validità, aggiornato sulla base della Legge Applicabile, per sé e per i suoi subappaltatori;
(ii) la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture dei suoi subappaltatori e subcontraenti scadute alla data di completamento del relativo SAL nonché, su richiesta, relativa evidenza;
(iii) ogni certificazione prevista dalla Legge Applicabile in materia di regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e delle retribuzioni in favore dei dipendenti dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori, nonché la documentazione attestante la regolarità fiscale dell’Appaltatore.
I pagamenti effettuati dal Committente non potranno essere considerati pagamenti definitivi né accettazione totale o parziale dell’Opera, ma costituiranno semplici acconti.
In caso di mancata presentazione da parte dell'Appaltatore anche di uno solo dei suindicati documenti, il Committente avrà diritto di sospendere il pagamento della relativa fattura, senza maturazione di interessi, sino al momento di effettiva consegna di tutti tali documenti.
7.4 In caso di riscontrata irregolarità contributiva risultante dalla documentazione di cui all’art. 7.3, da cui derivi l’intervento sostitutivo del Committente in forza dell’art. 30, co. 5, del Codice dei Contratti Pubblici, il Committente tratterrà dal Certificato di Pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto ai relativi enti previdenziali e assicurativi. L'esigibilità di ogni credito dell’Appaltatore nei confronti del Committente riveniente dal Contratto sarà subordinata al puntuale pagamento - da parte dell’Appaltatore e del/i subappaltatore/i - delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi (inclusi quelli a favore della Xxxxx Xxxxx) e di
ogni ulteriore importo a qualsiasi titolo dovuto in favore dei dipendenti in forza della Legge Applicabile.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori impiegato ai fini della realizzazione dell’Opera, ai sensi dell’art. 30, co. 6, del Codice dei Contratti Pubblici, il Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere alla regolarizzazione dei pagamenti entro i successivi 15 (quindici) Xxxxxx. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine, il Committente provvederà al pagamento delle retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore medesimo ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.
7.5 Sul controvalore di ogni SAL, così come approvato ai sensi dell’art. 7.1, saranno trattenute le seguenti somme:
a) una ritenuta pari al 10% (dieci percento) dell'importo di ciascun SAL, a garanzia dell’adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni da esso assunte in forza del Contratto, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo, il pagamento delle eventuali penali maturate e del maggior danno;
b) una ritenuta pari allo 0,50% (zero/cinquanta percento) dell’importo di ciascun SAL, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contributivi;
di seguito, congiuntamente, le “Ritenute”.
La ritenuta di cui alla precedente lett. a) sarà svincolata entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di emissione del Certificato di Accettazione Definitiva dell’Opera.
L’Appaltatore potrà sempre richiedere lo svincolo anticipato della Ritenuta di cui alla lett. (a), in tutto o in parte, dietro presentazione al Committente di una garanzia di pari importo, rilasciata da primario operatore abilitato di gradimento del Committente. La garanzia dovrà essere autonoma e a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avrà durata sino allo scadere del decimo Giorno Lavorativo successivo alla data di emissione del Certificato di Accettazione Definitiva dell’Opera.
La ritenuta di cui alla precedente lett. (b) sarà svincolata entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di emissione del Certificato di Accettazione Definitiva dell’Opera e, comunque, previo rilascio di DURC regolare in corso di validità dell’Appaltatore e dei suoi subappaltatori.
7.6 L’Appaltatore non potrà in nessun caso cedere a terzi i propri crediti nei confronti del Committente. Non verranno accettati dal Committente mandati speciali all’incasso o altre forme di delegazione se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Committente stesso.
E’ altresì fatto divieto all’Appaltatore di emettere cambiali tratte per il pagamento delle fatture.
7.7 Il Committente può sospendere i pagamenti del Corrispettivo in ogni caso di inadempimento o di ritardo ingiustificato nell’esecuzione dei Lavori, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del Contratto, ai sensi degli artt. 1460 e 1461 del Codice Civile, come misura cautelativa nei confronti dell’Appaltatore, previa costituzione in mora dell’Appaltatore.
7.8 Entro 10 (dieci) Giorni dalla data di ogni pagamento effettuato a favore dell’Appaltatore a norma dell’art. 7.5, quest’ultimo è tenuto a trasmettere al Committente copia della relativa fattura quietanzata. In caso di mancata trasmissione della fattura quietanzata entro tale termine, il Committente potrà sospendere i successivi pagamenti a favore dell’Appaltatore.
7.9 Il solo Committente avrà diritto, ai sensi dell'art. 1252 Cod. Civ., di compensare i propri obblighi di pagamento verso l’Appaltatore a titolo di Corrispettivo o ad altro titolo ai sensi del Contratto con qualsiasi credito verso l’Appaltatore a titolo di penale, risarcimento o a qualsiasi altro titolo ai sensi del Contratto. La compensazione avverrà automaticamente al momento della semplice dichiarazione da parte del Committente all'Appaltatore dell'importo da compensare, anche laddove tale importo non dovesse essere ancora liquido e/o esigibile e/o di facile e pronta liquidazione.
7.10 In caso di ritardato pagamento da una Parte all'altra Parte ai sensi del Contratto, matureranno - senza obbligo di preventiva messa in mora - interessi moratori secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 231/2002 per ogni Giorno di ritardo, calcolato dalla data in cui era dovuto il relativo pagamento sino alla data di sua effettiva esecuzione.
7.11 L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e dalle altre norme della Legge Applicabile in materia, anche se non richiamati esplicitamente nel Contratto. In particolare, l'Appaltatore dichiara che il Conto Corrente Dedicato è destinato ai fini del Contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 1, della Legge 136/2010 e che su tale Conto Corrente Dedicato verranno accreditate – mediante bonifico bancario ovvero tramite altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previsto dalla Legge Applicabile – tutte le somme dovute all'Appaltatore ai sensi del Contratto. Corrispondentemente, tutte le somme dovute dall'Appaltatore a terzi (tra cui, i subappaltatori) per l'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto verranno addebitate – mediante bonifico bancario – su tale Conto Corrente Dedicato. Ogni pagamento dovrà riportare l'indicazione del numero del CIG e del CUP, entrambi identificati nelle premesse del Contratto.
L'Appaltatore si impegna a riportare i predetti obblighi anche nei contratti di subappalto e subcontratti della filiera delle imprese, procurando altresì che i subappaltatori accendano conti correnti dedicati per l'accredito e l'addebito delle somme inerenti al Contratto. L'Appaltatore si obbliga altresì a dare pronta evidenza documentale al Committente della presenza di tali clausole in tutti i predetti contratti, ai fini di quanto previsto all'articolo 3, co. 9, della Legge 136/2010.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e della L. 136/2010, si determineranno, ai sensi dell’art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010, le conseguenze che seguono. L’Appaltatore, fatto salvo il pagamento dell’attività prestata, non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo comunque denominato ed incorrerà, ai sensi dell’art. 6 della L. 136/2010, in una sanzione pecuniaria corrispondente all’8% (otto per cento) del valore della transazione eseguita in violazione. Nelle ipotesi di movimentazioni effettuate tramite banche o Poste Italiane S.p.A., ma senza ricorrere a conti dedicati, si applicherà la sola sanzione pecuniaria nella misura del 2% (due percento) del valore della transazione effettuata in violazione.
8. Permessi
8.1 L’Appaltatore dovrà richiedere, ottenere, rinnovare e mantenere in corso di validità per l’intera durata del Contratto, a propria cura, spese e responsabilità, tutti i Permessi che si rendano necessari per la realizzazione dell’Opera in conformità alla Legge Applicabile.
8.2 L’Appaltatore provvederà ad erigere le protezioni previste dalla Legge Applicabile, impegnandosi a tal fine a concordare in buona fede con il Committente - in cordinamento con il CSE e il Direttore dei Lavori - le caratteristiche delle predette protezioni. Tutti gli oneri relativi alle sopra citate attività saranno a carico dell’Appaltatore, inclusi gli eventuali rimborsi e/o risarcimenti per danni arrecati a terzi a seguito dei lavori svolti.
8.3 In relazione ai Permessi di Costruzione e agli altri permessi e/o certificati che - in forza della Legge Applicabile - fossero di competenza del Committente, l’Appaltatore avrà comunque l’obbligo di predisporre tutti i documenti, ivi compresi i documenti progettuali necessari o richiesti, e di assistere il Committente nelle pratiche volte all’ottenimento di tali Permessi fino al loro favorevole ottenimento.
9. Reportistica e disegni
9.1 L’Appaltatore dovrà tenere il Committente, il RUP e il Direttore dei Lavori costantemente aggiornati in relazione all'avanzamento delle singole fasi della progettazione costruttiva e dei Disegni. In particolare, l’Appaltatore dovrà presentare (i) al Direttore dei Lavori ed al RUP con cadenza mensile, una relazione - corredata dalla relativa documentazione grafica e fotografica - che descriva sinteticamente e per punti le lavorazioni ed attività eseguite dall’Appaltatore stesso nel corso del mese corrente, nonché le lavorazioni ed attività che saranno effettuate nel corso del mese successivo ed (ii) al Committente con cadenza bimestrale, una relazione dettagliata - anch’essa corredata dalla relativa documentazione grafica e fotografica - che illustri e descriva lo stato di avanzamento lavori, lo stato degli affidamenti a terzi, lo stato degli ordini e la previsione di approvvigionamento in cantiere, lo stato del piano di ottenimento dei Permessi, ogni aspetto riguardante le attività di progettazione costruttiva, nonché l’evidenziazione di eventuali criticità e le soluzioni proposte per rimediare alle stesse, così come lo stato di avanzamento di tutte le attività previste in relazione all’intero sviluppo.
9.2 Le prestazioni dell’Appaltatore includono la collaborazione con tutti gli eventuali del Committente, nonché l’assistenza al Direttore dei Lavori sino al completamento di tutti i Lavori.
9.3 Sarà cura dell’Appaltatore predisporre tutti i Disegni in bozza e tutte le copie necessarie in conformità ai Documenti Contrattuali, alla Legge Applicabile e alle Regole dell’Arte. L’Appaltatore, inoltre, produrrà – per quanto di sua competenza – tutte le copie necessarie per l'ottenimento di autorizzazioni e permessi oltre ad una copia elettronica in formato DWG o comunque editabile ed una copia elettronica in formato PDF.
9.4 L’Appaltatore dovrà coordinarsi fattivamente con il Direttore dei Lavori:
(a) nella verifica dell’esecuzione dell’Opera in conformità ai Permessi di Costruzione, al Progetto Esecutivo dell’Opera, ai Permessi e alla Legge Applicabile;
(b) nel controllo e nell’approvazione (tutte le approvazioni e responsabilità connesse spettano al Direttore dei Lavori) degli aspetti architettonici ed impiantistici delle campionature e delle schede tecniche dei materiali presentate dall’Appaltatore (oppure nell’adozione di altre misure idonee che saranno necessarie) pertinenti a tutti i disegni costruttivi, submittals, disegni di coordinamento dell’Appaltatore, garanzie e manuali di manutenzione per la conformità al Contratto;
(c) qualora siano richiesti chiarimenti dagli enti competenti;
(d) nella individuazione degli eventuali vizi, carenze e/o difformità dell’Opera riscontrati in sede di collaudo, compresa la fase di controllo dei Lavori di Rimedio.
L’Appaltatore dovrà, inoltre esaminare e coordinare i Disegni “As-built” aggiornati e preparati dai
subappaltatori per verificarne accuratezza e completezza ed inserire tutte le modifiche effettuate o approvate dal Direttore dei Lavori durante la fase di costruzione.
9.5 L’Appaltatore dichiara e garantisce di avere accuratamente esaminato tutte le circostanze ed eventualità assunte come base per l'elaborazione e la predisposizione dei Disegni.
10. Presa in Consegna delle Aree e predisposizione del Cantiere
10.1 Il Direttore dei Lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui quest’ultimo dovrà presentarsi per ricevere la consegna dell’Area Cantiere (la "Data di Consegna dell’Area Cantiere"), e di tale consegna verrà contestualmente redatto apposito verbale (il “Verbale di Consegna dell’Area Cantiere”), sottoscritto dalle Parti, dal Direttore dei Lavori e dal CSE. Qualora l’Appaltatore non si presenti nella Data di Consegna dell’Area Cantiere, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. Qualora l’Appaltatore non si presenti neanche in tale nuova data, il Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 Cod. Civ. ed, in tal caso, l’Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari al 10% (dieci percento) del Corrispettivo, fatto comunque salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.
10.2 L’Appaltatore produrrà, entro 5 (cinque) Giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dell’Area Cantiere, adeguato rilievo fotografico dell’Area Cantiere.
10.3 Dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dell’Area Cantiere, l’Appaltatore procederà a dare esecuzione alla cantierizzazione, che dovrà essere completata entro il termine indicato nel Cronoprogramma, nel rispetto del PSC Allegato "VIII", nonché del Contratto e delle istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori e dal CSE.
10.4 Il Direttore dei Lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui quest’ultimo dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei Lavori (la “Data di Consegna dei Lavori”) e di tale consegna verrà contestualmente redatto apposito verbale (il “Verbale di Consegna dei Lavori”), sottoscritto dalle Parti, dal Direttore dei Lavori e dal CSE. Qualora l’Appaltatore non si presenti nella Data di Consegna dei Lavori, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. Qualora l’Appaltatore non si presenti neanche in tale nuova data, il Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 Cod. Civ. e, in tal caso, l’Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari al 10% (dieci percento) del Corrispettivo, fatto comunque salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.
10.5 Dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori decorreranno i termini di avanzamento e di completamento dei Lavori definiti nel Cronoprogramma.
11. Impianti di Cantiere
11.1 Gli Impianti di Cantiere saranno nelle migliori condizioni d’uso e i più adeguati ed efficienti in relazione all’Opera da realizzare e ai termini di esecuzione previsti. In ogni caso, essi dovranno essere rispondenti a quanto previsto dal PSC, dal POS e dalla Legge Applicabile, nonché a quanto prescritto dagli enti di controllo preposti. Qualora l’Appaltatore utilizzi Impianti di Cantiere di proprietà di terzi o, comunque, predisposti da terzi è tenuto a verificare e a mantenere la loro efficienza e la loro rispondenza alle norme di sicurezza e, in generale, alla Legge Applicabile, assumendosi ogni conseguente responsabilità.
11.2 Eventuali modifiche, sia qualitative sia quantitative, ovvero sostituzioni degli Impianti di Cantiere rispetto alle previsioni iniziali dell’Appaltatore, anche se necessarie, non daranno diritto a incrementi del Corrispettivo e/o compensi e/o indennizzi e/o pretese di alcun genere.
11.3 E’ fatto divieto all’Appaltatore di utilizzare o di permettere che i subappaltatori e subcontraenti utilizzino gli Impianti di Cantiere e/o l’Area Cantiere per attività e lavori che non siano inclusi nell’oggetto del Contratto.
12. Installazioni Provvisorie
12.1 L’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, all'installazione ed alla manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, nell’Area Cantiere, di eventuali installazioni provvisorie, officine, uffici di cantiere, magazzini per il deposito e la lavorazione dei Materiali (le "Installazioni Provvisorie") anche secondo le indicazioni contenute nel PSC e nel POS.
12.2 L’Appaltatore, anche nel rispetto di quanto previsto dal PSC e dal POS, è tenuto a recintare l’Area Cantiere e ad esporre la cartellonistica prevista dalla Legge Applicabile per l’esecuzione dell’Opera della natura di quelle qui affidate, esponendo, in particolare, un cartello con indicazione, inter alia, del proprio nome e del nome del Committente, del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori, del CSE e dei subappaltatori.
13. Allacciamenti idrici, elettrici e telefonici
13.1 L’Appaltatore deve provvedere, anche secondo quanto previsto nel PSC e nel POS e in relazione alle esigenze proprie, a quelle dei subappaltatori e subcontraenti, a propria cura e spese, all’approvvigionamento di acqua e di energia elettrica per illuminazione e forza motrice e delle utenze necessarie, nelle quantità necessarie per tutti gli usi di cantiere e per la costruzione dell’Opera nonché, più in generale, per l'esecuzione dei Lavori. A tal fine, pertanto, l’Appaltatore deve provvedere agli allacciamenti idrici ed elettrici e alla predisposizione degli impianti temporanei per la distribuzione nell'Area Cantiere dell’acqua, dell’energia elettrica per illuminazione ordinaria e di sicurezza e forza motrice, fino ai vari punti di utilizzo. L’Appaltatore deve altresì provvedere, a propria cura e spese, all’allacciamento telefonico e al pagamento delle relative bollette per l’utenza nonché alla predisposizione di postazioni per il Direttore dei Lavori, il RUP ed il CSE, che siano adeguate per la permanenza di tali soggetti e del loro staff, nonché per consentire a questi ultimi il pieno espletamento delle attività di loro competenza. Tali postazioni devono essere dotate, in particolare, di una sala riunioni atta a consentire le riunioni di cantiere e delle utenze di luce, acqua e telefono, nonché di connessione internet.
13.2 L’Appaltatore non potrà sollevare alcuna riserva o eccezione qualora, nel corso dell’esecuzione dei Lavori, abbiano a verificarsi carenze, disfunzioni o interruzioni nell’erogazione di acqua o energia elettrica ed altre utenze.
14. Capisaldi, tracciamenti e topografia
14.1 L’Appaltatore dovrà provvedere, in relazione alle proprie esigenze e a quelle dei subappaltatori e subcontraenti, a propria cura e spese, alla conservazione dei capisaldi planimetrici e altimetrici esistenti, con l’obbligo di ripristinarli in caso di eventuali danneggiamenti. L’Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che possano derivare dalla mancata conservazione dei capisaldi medesimi.
14.2 L’Appaltatore è tenuto a provvedere direttamente, a propria cura e spese, all'apposizione degli ulteriori capisaldi, picchetti , rilievi topografici e riferimenti necessari al tracciamento dell’Opera e ai montaggi.
14.3 Nell’esecuzione del Contratto si intendono comprese tutte le prestazioni specialistiche inerenti la topografia che siano necessarie all’esecuzione dei Lavori secondo le Regole dell’Arte. Per lo svolgimento di dette prestazioni il topografo dovrà sovraintendere al controllo delle misure topografiche e seguire continuativamente lo sviluppo dei Lavori garantendo al Committente la corretta esecuzione dell'Opera nel suo complesso. In aggiunta, l’Appaltatore – anche per il tramite del topografo - dovrà provvedere alla gestione di ogni eventuale questione e/o lite catastale con i privati interessati dall’esecuzione del Contratto (ad esempio, i privati aventi la disponibilità delle aree su cui l’Appaltatore dovrà necessariamente far passare i propri mezzi per l’approvvigionamento dei Materiali e/o per l’avanzamento dei Lavori), fermo restando che tale onere è da intendersi in ogni caso ricompreso nel Corrispettivo.
15. Trasporti
15.1 L’Appaltatore deve provvedere, a propria cura, spese e rischio, a tutti i trasporti che si rendano necessari per l’esecuzione dei Lavori, con completa manleva a favore del Committente in ordine ad ogni danno, costo, onere o spesa rispetto od in relazione ai trasporti.
15.2 Saranno a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la predisposizione, anche secondo le previsioni del PSC, delle vie di accesso all’Area Cantiere, nonché ogni costo, pedaggio, onere che sia o si renda dovuto ad enti pubblici o a privati per la concessione di permessi o di diritti di transito e/o di stazionamento, attraverso o su proprietà limitrofe, per il personale dell’Appaltatore, per i subappaltatori e subcontraenti, nonché i mezzi e/o i Materiali occorrenti per la costruzione dell’Opera, nonché ogni spesa per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.
15.3 Tutte le operazioni necessarie per la costruzione e il completamento dell’Opera, nonché quelle eventualmente necessarie per porre rimedio a qualunque vizio delle stesse dovranno essere condotte in modo tale da non interferire inutilmente od impropriamente con:
(i) l’utilità del pubblico;
(ii) l’accesso, l’uso e l’occupazione di strade pubbliche o private e di marciapiedi.
16. Custodia, detenzione, pulizia e ripiegamento del Cantiere
16.1 A partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dell’Area Cantiere e sino alla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Finale dell’Opera, l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, alla sorveglianza, all custodia diurna e notturna, alla manutenzione e gestione dell’Area Cantiere e del Cantiere, degli Impianti di Cantiere, dell’Opera, di tutti i manufatti e i Materiali depositati nell’Area Cantiere, di propria fornitura o messi a disposizione da o per conto del Committente, nonché dei Lavori eseguiti, con assunzione dei relativi rischi di deterioramento o perimento, anche per danni cagionati da terzi. Nella sua qualità di custode, l'Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevato il Committente da qualsivoglia danno e/o richiesta di risarcimento danni causato/i dalle cose in custodia ai sensi degli articoli 2043 e 2051 Cod. Civ.. In caso di danni, xxxxxxxx, dispersioni, perdite o furti dei beni in custodia dell’Appaltatore ai sensi del presente comma, quest’ultimo dovrà effettuare, a propria cura e spese, tutte le riparazioni e sostituzioni, ovvero indennizzare il Committente nei modi e nei termini da quest’ultimo indicati. Gli obblighi e le responsabilità
gravanti sull’Appaltatore in forza del presente articolo restano fermi anche nel caso di sospensione dei Lavori ai sensi degli artt. 28 e 29.
16.2 A partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dell’Area Cantiere, l’Appaltatore assumerà altresì ogni responsabilità e rischio connessi alla detenzione dell’Area Cantiere, con completa manleva a favore del Committente. La detenzione dell’Area Cantiere da parte dell’Appaltatore cesserà irrevocabilmente con il ripiegamento del Cantiere ai sensi dell’art. 16.6 o, se precedente, nel momento in cui il Committente abbia dichiarato di avvalersi di una delle facoltà di recesso o di risoluzione previste dal Contratto ovvero, in ogni caso, allo scioglimento del vincolo negoziale di cui al Contratto per qualunque ragione e/o causa; da tale momento, fermo quanto previsto anche all’art. 32.6, il Committente riacquisirà la piena ed illimitata disponibilità dell’Area Cantiere, se del caso anche procedendo direttamente alla rimozione di mezzi, materiali e strumenti dell’Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori.
16.3 L’accesso all’Area Cantiere è rigorosamente vietato ai non addetti ai lavori. L’Appaltatore dovrà predisporre ogni cautela necessaria per evitare l’intrusione di estranei nell’Area Cantiere e possibili danni a cose o persone secondo gli indirizzi contenuti nel PSC e nel POS.
16.4 L’Appaltatore deve provvedere, nel corso dei Lavori, a propria cura e spese, a un'adeguata e periodica pulizia dell’Area Cantiere nonché delle aree pubbliche o private adiacenti, nel rispetto degli standard qualitativi dello stesso.
16.5 L’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese a dare puntuale esecuzione a tutte le prescrizioni e a tutti gli adempimenti in tema di smaltimento e trasporto dei rifiuti e dei materiali di risulta provenienti dai propri cicli di lavorazione nel rispetto della Legge Applicabile, assumendo a tal fine il ruolo di “produttore dei rifiuti” ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, l’Appaltatore provvederà a propria cura e spese, allo sgombero dei materiali di risulta dall’Area Cantiere e alla loro rimozione e trasporto nei luoghi e con le modalità concordate con il Direttore dei Lavori e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Applicabile.
16.6 L’Appaltatore, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Finale dell’Opera, dovrà dare corso al ripiegamento del Cantiere, provvedendo, a sua cura e spese, alla rimozione delle relative Installazioni Provvisorie e al trasporto a rifiuto dei relativi materiali di risulta, alla pulizia del piano viabile, alla regolarizzazione dei terreni ed a quant'altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto, lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate.
17. Subappalto
17.1 L’Appaltatore potrà subappaltare a terzi l'esecuzione di singole prestazioni oggetto dei Lavori solo previo consenso scritto del Committente, nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto della quota massima prevista nel Bando di Gara in conformità al predetto art. 105. In conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente, al RUP e al Direttore dei Lavori la natura e l’entità dei Lavori da subappaltare e i nominativi dei subappaltatori, che dovranno essere prescelti tra soggetti qualificati per ciascuna categoria di prestazioni da eseguire, secondo le modalità specificate all’art. 17.2. e che non potranno essere in ogni caso soggetti con cui l’Appaltatore ha concorso in gara né soggetti ad essi correlati. Resta inteso che la disciplina prevista per i subappalti dal presente articolo e dal Contratto si applicherà parimenti anche a tutti i contratti aventi le caratteristiche di cui all’art. 105, co. 2, del Codice dei Contratti Pubblici. Resta, altresì,
inteso che ogni subcontratto diverso dai subappalti che dovesse venire stipulato dall’Appaltatore con un proprio subcontraente per la realizzazione dell’Opera dovrà formare oggetto di specifica comunicazione al Committente nella quale devono essere specificati l’importo e l’oggetto del subcontratto, nonché il nome del subcontraente, in conformità all’art. 105, co. 2, del Codice dei Contratti Pubblici.
17.2 Ai fini del rilascio della relativa autorizzazione da parte del Committente, l’Appaltatore dovrà depositare presso il Committente, almeno 30 (trenta) Giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, quanto segue:
(i) lo schema di contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto, indicando puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici;
(ii) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti Pubblici in relazione alla prestazione subappaltata;
(iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici ed il rispetto della disposizioni antimafia di cui alla Legge Applicabile;
(iv) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 Cod. Civ. con il titolare del subappalto. Nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti;
(v) il certificato di iscrizione presso la C.C.I.A. ove applicabile.
Nel caso di subappalti rientranti nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, co. 53 della Legge 190/2012, la relativa autorizzazione è sottoposta a previa verifica, da parte del Committente, dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 1, co. 52 della medesima legge n. 190/2012 (c.d. white list). Resta inteso che l’autorizzazione al subappalto da parte del Committente può essere negata in assenza di anche solo una delle condizioni di cui al presente comma, nonché nel caso di superamento della quota massima di subappalto prevista dal Bando di Gara.
17.3 Prima dell’inizio dell’esecuzione del subappalto, l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono al Committente, oltre a quanto richiesto dalla Legge Applicabile:
i. la copia autentica del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti;
ii. la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici;
iii. il DURC/certificato INARCASSA in corso di validità. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il DURC/certificato INARCASSA è comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili, è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato;
iv. la copia del relativo POS;
v. la documentazione relativa al personale impiegato: copia dei documenti di identità, copia della documentazione attestante l’assunzione, l’idoneità medica alla mansione, la formazione e l’addestramento alla mansione;
vi. copia dell’autocertificazione antimafia secondo il modello qui accluso come Allegato “XIV”.
17.4 L’autorizzazione del Committente al subappalto non darà luogo ad alcun rapporto contrattuale o di mero fatto tra il Committente ed il subappaltatore, ferma restando, in ogni caso, la piena ed incondizionata responsabilità dell’Appaltatore nei confronti del Committente anche relativamente ai lavori affidati ai subappaltatori ed ai subcontraenti, e ciò per quanto attiene sia il rispetto di tutte le previsioni del Contratto, ivi inclusa la presentazione di tutta la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto nel rispetto del termine di cui al precedente art. 17.2, dei Documenti Contrattuali e della Legge Applicabile, sia la rispondenza delle prestazioni ai requisiti richiesti dai Documenti Contrattuali ed alle Regole dell’Arte. Resta inteso che l’Appaltatore è pienamente responsabile di ogni eventuale ritardo dei propri subappaltatori nella predisposizione e consegna della documentazione di cui al precedente art.
17.2 necessaria per consentire al Committente di procedere all’autorizzazione del subappalto alle condizioni di cui al presente articolo. A tal proposito, l’Appaltatore rinuncia a sollevare nei confronti del Committente ogni eccezione di sorta in relazione a e/o durante l'esecuzione del Contratto, anche in espressa deroga all'articolo 1460 Cod. Civ..
17.5 Ciascuno dei subappaltatori si assume tutti gli obblighi e gli oneri, in quanto applicabili, previsti in capo all’Appaltatore dal Contratto. In ogni caso, ciascuno dei subappaltatori sarà incondizionatamente tenuto ad adeguarsi e ad ottemperare alle previsioni del PSC allegato “VIII” e del POS, rendendosi l’Appaltatore direttamente responsabile nei confronti del Committente per tale ottemperanza. In aggiunta, l’Appaltatore dovrà rendere i piani operativi di sicurezza elaborati da ciascun subappaltatore compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS.
17.6 L'autorizzazione al subappalto sarà revocata dal Committente, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di far sì che il subappaltatore cessi l'esecuzione delle prestazioni e liberi il luogo di esecuzione delle prestazioni da persone e cose di sua pertinenza, in caso di inadempimenti, anche parziali, dello stesso subappaltatore ai propri obblighi di cui alla Legge Applicabile e contrattuali, nonché in tutti i casi di sopravvenuta perdita delle condizioni per procedere all’autorizzazione dei subappalti di cui all’art. 17.2. In caso sopraggiungano i presupposti per la revoca dell'autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve provvedere a sostituire il subappaltatore quanto prima con soggetto in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti Pubblici in relazione alla prestazione subappaltata e dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Codice, fermo restando che il Committente dovrà autorizzare il nuovo subappaltatore ai sensi del presente articolo.
La revoca dell’autorizzazione al subappalto non dà all’Appaltatore diritto alcuno di indennizzo, né di proroga dei termini fissati per l’ultimazione dei Lavori, di cui dovrà in ogni caso garantire la prosecuzione. E’ fatto salvo il risarcimento a favore del Committente di ogni danno subito o conseguente.
Nel caso in cui l’Appaltatore stipuli un contratto di subappalto avente ad oggetto anche solo parte dei Lavori senza il preventivo consenso scritto del Committente e non provveda all'immediato recesso dal relativo contratto, ove richiesto dal Committente stesso entro 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, quest'ultimo potrà disporre l’immediato allontanamento dal Cantiere del subappaltatore o risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito o conseguente.
17.7 E’ fatto espresso divieto di procedere all’ulteriore subappalto della porzione di Lavoro subappaltato (c.d. subappalto a cascata).
17.8 Il testo di tutti i contratti di subappalto dovrà essere approvato per iscritto dal Committente e dovrà contenere, oltra a quanto previsto all’art. 7.11 in materia di obblighi di tracciabilità finanziaria, previsioni espresse in forza delle quali il Committente:
(a) sarà autorizzato a far valere direttamente nei confronti del relativo subappaltatore qualunque responsabilità del subappaltatore, senza pregiudizio per l'integrale e diretta responsabilità dell’Appaltatore nei confronti del Committente in relazione a tutti tali eventi;
(b) potrà subentrare direttamente nei subappalti in caso di risoluzione anticipata, per qualsiasi ragione, del Contratto, prestando il subappaltatore il proprio consenso a tal fine fin dalla sottoscrizione del contratto di xxxxxxxxxx; e, a tal fine,
(c) intervenire per prevenire la risoluzione del contratto di subappalto a causa di inadempimenti dell’Appaltatore, determinando, se ritenuto opportuno dal Committente, il subentro del Committente medesimo, in luogo dell’Appaltatore, nel contratto con il subappaltatore;
(d) sarà autorizzato a richiedere all’Appaltatore lo scioglimento del contratto di subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, con esclusione di qualsivoglia diritto di quest’ultimo a indennizzi o risarcimenti di sorta.
Resta inteso che il Committente non avrà alcun obbligo, nei confronti dell’Appaltatore e/o del subappaltatore, di esercitare i diritti di cui ai punti (b) e (c) che precedono.
Il testo di tutti i contratti di subappalto dovrà altresì contenere l’impegno del subappaltatore a garantire, prima dell’inizio dell’esecuzione del subappalto, l’aggiornamento di tutta la documentazione richiesta in fase di qualifica del subappaltatore medesimo, se necessaria, ovvero, nel caso di subappaltatori non inseriti nel sistema di qualifica del Committente, la dichiarazione circa l’insussistenza di cause ostative alla qualifica attreverso delle autodichiarazioni circa:
- l’impegno a comunicare immediatamente ogni variazione dovesse intervenire sui dati precedentemente trasmessi;
- procedure fallimentari e/o concorsuali in atto (ivi incluse le fasi esecutive a seguito di approvazione(ì/omologazione delle stesse);
- la presenza di irregolarità fiscali rilevanti (di norma superiori al 10% del fatturato rilevato dall’ultimo bilancio approvato e depositato ovvero in presenza di ulteriori possibili criticità di solidità patrimoniale) per le quali non è sottoscritto un accordo di regolarizzazione rispettivamente con l’Erario o con l’INPS;
- la presenza nelle liste “terrorismo” nazionali e internazionali;
- la presenza di soggetti nei cui confronti è intervenuto uno dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici.
17.9 Nel caso emergessero in capo ad un subappaltatore e/o subcontraente gravi elementi di carattere amministrativo e/o penale, con particolare riferimento a provvedimenti antimafia anche di natura cautelare o all’assunzione di provvedimenti di carattere penale anche di natura cautelare, tali elementi costituiranno motivo di immediata risoluzione del contratto di subappalto per fatto e colpa del subappaltatore. Questa previsione dovrà essere contenuta in ogni contratto che l’Appaltatore sottoscriverà con i subappaltatori e/o subcontraenti per l’esecuzione dei Lavori di cui al Contratto e l’Appaltatore si impegna ad avvalersi di tale facoltà di risoluzione anche qualora ciò gli venga richiesto per iscritto dal Committente. Resta, in ogni caso, fermo l’obbligo dell’Appaltatore di organizzarsi in modo tale da sostituire il subappaltatore e/o terza parte allontanato senza che ciò possa in nessun modo comportare richieste di maggiori oneri economici e/o richieste di prolungamento delle tempistiche di esecuzione dei Lavori.
17.10 L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto. L’Appaltatore corrisponde i Costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. Il Committente, sentito il Direttore dei Lavori e il CSE, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla Legge Applicabile.
17.11 Il Committente non provvede né è tenuto a provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e/o subcontraenti. Qualora fosse chiamato a corrispondere pagamenti ai subappaltatori e/o subcontraenti in forza della Legge Applicabile o di disposizioni di una autorità, ivi incluso quanto previsto dall’art. 105, co. 13, del Codice dei Comtratti Pubblici, il Committente potrà prelevare quanto necessario dai corrispettivi ancora dovuti all’Appaltatore in corrispondenza del primo SAL utile ovvero dalle Ritenute ovvero mediante escussione della Garanzia di Adempimento per il corrispondente importo ovvero mediante la formulazione di apposita richiesta all’Appaltatore per il relativo pagamento o rimborso, che dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) Giorni dalla data della richiesta comunicata per iscritto, con rinuncia sin d’ora da parte dell’Appaltatore ad avanzare qualsiasi eccezione, pretesa o diritto in relazione a tale prelievo.
18. Polizze assicurative
18.1 Le Parti prendono atto che il Committente ha stipulato con la compagnia [●], ai sensi dell’art. 1891 del codice civile, anche per conto dell’Appaltatore e di tutti coloro che parteciperanno alla realizzazione dell’Opera, un’assicurazione “Construction All Risks” ("Polizza CAR"), con massimale dedicato pari al 10% (dieci percento) del Corrispettivo, a copertura di tutti i rischi di esecuzione dei Lavori, da qualsiasi causa determinati, comprese le azioni di terzi, le Cause di Forza Maggiore, i danni relativi alle preesistenze e durata fino alla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Finale dell’Opera.
Tale Polizza CAR inoltre include espressamente con appositi massimali dedicati, la copertura dei danni causati da errori di progettazione e/o di calcolo, la copertura dei danni causati da colpa dell’assicurato e dei danni causati da dolo e/o colpa grave delle persone di cui l’assicurato debba rispondere, ivi inclusi qualsiasi danno, distruzione parziale o totale dell’Opera in esecuzione, delle preesistenze, dei mezzi di lavoro e dei servizi che avessero luogo nella fase di realizzazione dell’Opera, assicurazione delle attrezzature di proprietà e/o in uso che saranno utilizzate nel corso dell’esecuzione dell’Opera, la copertura di eventuali danni ambientali e, infine, la copertura dei danni causati da catastrofi naturali (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, allagamenti, incendio, vento).
Resta inteso che l’Appaltatore sarà tenuto a pagare puntualmente tutti i costi, spese, oneri, ivi compreso il premio, relativi alla Polizza CAR e, ove anticipati dal Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a corrisponderne il relativo importo al Committente entro 30 (trenta) Giorni dalla richiesta.
18.2 L’Appaltatore, ferme restando le proprie responsabilità, dovrà, a propria cura e spese, stipulare e mantenere operanti – con primari operatori abilitati e per tutto il periodo di validità del Contratto e, in ogni caso, fino alla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Finale dell’Opera – le seguenti polizze assicurative che dovranno essere preventivamente sottoposte al Committente per approvazione e dovranno in ogni caso essere stipulate sulla base di – ed in conformità a – modelli preventivamente condivisi con il Committente:
(a) un’ assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso i terzi ("Polizza RCT") per qualsiasi danno che possa essere arrecato a terzi (persone, animali o cose) a causa di
errori e/o omissioni durante l’esecuzione dei Lavori, con un massimale per evento per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
(c) un’assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso i propri dipendenti e/o eventuali collaboratori non dipendenti (“Polizza RCO”), con un massimale pari almeno ad Euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00) per persona, fermo, in ogni caso, un massimale per evento pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
(la Polizza CAR, la Polizza RCT e la Polizza RCO, congiuntamente, le “Polizze”).
18.3 Ai fini della copertura per la responsabilità civile il Committente e i suoi delegati, il Direttore dei Lavori, il RUP, il Collaudatore, il Responsabile dei Lavori, il CSE ed i rispettivi dipendenti e/o collaboratori, tutti i visitatori e/o ospiti devono essere considerati terzi.
18.4 L’Appaltatore dovrà dare prova dell’avvenuta stipulazione della Polizza RCT e della Polizza RCO e del pagamento dei premi di tutte le Polizze per l’intera durata del relativo periodo assicurativo entro la data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dell’Area Cantiere e si impegna sin d'ora a non apportare alcuna modifica a dette Polizze senza il preventivo consenso del Committente. In caso di mancato rinnovo di tali Polizze prima della data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Finale dell’Opera, il Committente potrà procurarsele direttamente ripetendo i relativi costi a carico dell’Appaltatore e, per l’effetto, trattenere i relativi importi dalle somme da esso ancora dovute all’Appaltatore ai sensi del Contratto.
18.5 L’Appaltatore sarà, altresì, responsabile affinché i subappaltatori pongano in essere, per l'intera durata dei Lavori, idonee coperture assicurative in conformità a quanto previsto all’articolo 18.2, parametrate agli importi dei relativi subappalti.
18.6 Le Polizze non limitano in alcun modo le responsabilità gravanti sull’Appaltatore in virtù del Contratto. Gli scoperti, le franchigie, gli importi eccedenti i limiti di indennizzo e i rischi non coperti da tali Polizze restano a carico dell’Appaltatore. Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dai Lavori al Committente, non potrà invocare in nessuna ipotesi la responsabilità del Committente per i danni o i pregiudizi di cui al presente articolo.
19. POS - Direttore di Cantiere – Ordini di Servizio - Ispezioni - Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
19.1 L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di aver preso visione del PSC e di non avere nulla da aggiungere o eccepire rispetto allo stesso, fatte salve le modifiche che potranno essere eseguite dal CSE durante la realizzazione dell’Opera. Pertanto, sulla base di quanto indicato nel PSC, l’Appaltatore ha già provveduto ad elaborare il POS secondo gli indirizzi previsti nel citato documento e ne richiederà analoga predisposizione da parte dei subappaltatori, anche ai fini di quanto previsto all’art. 17.5.
19.2 Prima dell’inizio dei Lavori l’Appaltatore individua e comunica per iscritto al Committente e al Direttore dei Lavori il nominativo del soggetto che assume la funzione di Direttore di Cantiere, che dovrà assicurare la costante presenza in Cantiere e che dovrà essere dotato di specifica delega di funzione redatta secondo gli indirizzi di cui all’art. 16 del TUSL e assumerà le funzioni di direttore tecnico di cantiere ai sensi del TUSL. Il Direttore di Cantiere dovrà essere dotato di adeguata preparazione tecnica e dell’esperienza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni sulla base del Contratto. In particolare, il Direttore di Cantiere avrà il ruolo di interfacciarsi – per conto dell’Appaltatore - con il Direttore dei Lavori, con i collaboratori di
quest’ultimo e con il Committente in relazione alle tematiche tecniche derivanti dall'esecuzione del Contratto, nonché sarà responsabile della redazione (ed eventuale aggiornamento e integrazione) del POS e del rispetto del PSC Allegato "VIII" da parte dell’Appaltatore e dei subappaltatori e subcontraenti così come di ogni altra prescrizione riguardante la sicurezza facente capo all’Appaltatore ai sensi della Legge Applicabile. Il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere all'Appaltatore di provvedere alla sostituzione di tale soggetto durante la vigenza del Contratto.
Al Direttore di Xxxxxxxx dovrà essere affiancata una figura professionale, con competenze in materia di sicurezza, che avrà l’incarico di attuare operativamente gli adempimenti di sicurezza discendenti dall’applicazione del PSC, dal POS e dal TUSL.
19.3 Tutte le direttive, le richieste, le integrazioni e gli ordini del Direttore dei Lavori e/o dei collaboratori di quest’ultimo e/o del CSE e/o del RUP (anche nella sua qualità di Responsabile dei Lavori) verranno comunicati all’Appaltatore per iscritto mediante appositi ordini di servizio (gli "Ordini di Servizio"), che saranno numerati progressivamente e consegnati al Direttore di Cantiere in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita controfirmata dall’Appaltatore per ricevuta. L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare esecuzione agli Ordini di Servizio ricevuti, salvo il diritto di formulare per iscritto al Committente le proprie osservazioni al più tardi, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) Giorni dal ricevimento delle istruzioni.
19.4 Il Committente, il Direttore dei Lavori, il RUP (anche in qualità di Responsabile dei Lavori), il CSE e/o gli altri soggetti indicati per iscritto dal Committente avranno diritto di accedere in qualsiasi momento e circostanza all’Area Cantiere e di effettuare tutti quei controlli che, a loro insindacabile giudizio, si rendessero necessari od opportuni al fine di assicurare il completamento dei Lavori secondo le Regole dell’Arte e nei tempi previsti, avendo cura in ogni caso di preservare l’organizzazione dell’Area Cantiere, di favorire l’ottimizzazione dell’esecuzione dell’Opera e di non rallentarne, senza giustificato motivo tecnico, l’esecuzione. A tal fine, è posta in capo all’Appaltatore la predisposizione dei percorsi e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, al fine di consentire in ogni momento l’accesso all’Area Cantiere ai predetti soggetti, avendo gli stessi diritto di ispezionare i locali, l’Opera e i Materiali in condizioni di sicurezza e di illuminazione adeguate, a condizione che non venga intralciata o limitata l’operatività dell’Appaltatore e che vengano rispettate le prescrizioni di sicurezza definite dal PSC.
19.5 Una copia dei Disegni, della documentazione relativa al Cronoprogramma, del PSC e del POS e degli altri documenti rilevanti ai fini della costruzione dell’Opera dovrà essere custodita dall’Appaltatore presso l’Area Cantiere e dovrà essere a disposizione per ogni utilizzo da parte del Committente e/o del Direttore dei Lavori.
19.6 L’Appaltatore è direttamente tenuto alla precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, regole e discipline dei Documenti Contrattuali, della Legge Applicabile e delle Regole dell’Arte, comunque applicabili all’esecuzione dei Lavori, anche per quanto riguarda le norme di sicurezza ed antinfortunistiche, prevenzioni incendi e ambiente di volta in volta vigenti. A tal fine, l’Appaltatore si impegna altresì a predisporre e ad inviare al Committente con cadenza mensile un Report periodico dell’Appaltatore in materia di Sicurezza e Salute (“Report Sicurezza e Salute”), nonché ad avvisare immediatamente il CSE, il Direttore dei Lavori ed il RUP (anche nella sua qualità di Responsabile dei Lavori) in ordine agli incidenti e/o infortuni verificatisi nell’Area Cantiere, precisandone circostanze e modalità, nonché ad aggiornare gli stessi circa le condizioni degli infortuni e gli sviluppi degli accertamenti e delle indagini. Resta inteso che, in
caso di violazione di tali norme, non potranno costituire una giustificazione o esonero da responsabilità dell'Appaltatore le disposizioni, gli accordi o la tacita acquiescenza del Direttore dei Lavori e/ dei collaboratori di quest’ultimo e/o del RUP (anche in qualità di Responsabile dei Lavori) e/o del CSE e/o del Committente, rimanendo pertanto l'Appaltatore responsabile nei confronti del Committente e di qualunque terzo per le eventuali violazioni.
19.7 L’Appaltatore si impegna a verificare la necessità di stipulare appositi accordi con ATS e con il 112 prima dell’apprestamento del Cantiere, nonché, in caso positivo, a garantire tutti i relativi adempimenti in accordo e con la partecipazione del CSE e del Responsabile dei Lavori, essendo quanto precede già ricompreso nel Corrispettivo.
20. RUP
20.1 Al RUP sono attribuiti il ruolo e funzioni relative alle fasi di affidamento e di esecuzione dei Lavori relativi all’Opera, la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento dei medesimi, nonché la funzione di Responsabile dei Lavori, in conformità a quanto previsto dal Contratto e dalla Legge Applicabile.
20.2 Fermo quanto previsto al precedente comma, Il RUP ha l’incarico di dirigere, coordinare e sovrintendere, in nome e per conto del Committente e nel rispetto del Contratto, l’esecuzione dei Lavori da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore, pertanto, prende atto che il RUP, nell’esercizio dei poteri conferitigli dal Committente, potrà dare disposizioni ed istruzioni, suggerire soluzioni tecniche e/o progettuali, impartire ordini all’Appaltatore in relazione alle attività esercitate da quest’ultimo nell’ambito dei Lavori. Tra l’Appaltatore ed il RUP dovrà instaurarsi un rapporto di collaborazione tecnico- professionale proficuo e fattivo, basato sulla buona fede ed avente come unico obiettivo la riuscita dei Lavori oggetto del Contratto ed, in ultima analisi, la realizzazione dell’Opera, impregiudicato quanto previsto all’art. 20.3.
20.3 Qualsiasi comunicazione e/o istruzione da emanarsi dal Committente o da comunicarsi a quest’ultimo, salvo ove diversamente richiesto nel Contratto, si intenderà validamente eseguita solo se effettuata, a seconda dei casi, dal o al RUP, il quale rappresenta per l’Appaltatore l’unico immediato referente del Committente ed inviata per conoscenza al Committente stesso. Sono fatte salve le attribuzioni del Responsabile dei Lavori ai sensi del TUSL.
20.4 Il Committente si riserva il diritto di sostituire il RUP in qualsiasi momento nel corso dell’esecuzione del Contratto, previa comunicazione per iscritto all’Appaltatore, che produrrà effetto alla data del ricevimento della stessa da parte dell’Appaltatore.
20.5 Il RUP avrà altresì compiti di supervisione e monitoraggio sull’attività svolta dall’Appaltatore e dai subappaltatori e subcontraenti in relazione a ciascuna fase dei Lavori.
20.6 La designazione del RUP e l’esercizio del relativo incarico non potrà comportare in alcun modo una riduzione delle responsabilità poste a carico dell’Appaltatore relativamente alle incombenze poste in capo all’Appaltatore dai Documenti Contrattuali e/o dalla Legge Applicabile.
21. Direzione dei Lavori
21.1 Le Parti convengono che il Direttore dei Lavori costituirà l’interlocutore dell’Appaltatore per ogni questione tecnica ed operativa inerente la costruzione dell’Opera.
21.2 Compete al Direttore dei Lavori, che non avrà comunque il potere di rappresentanza negoziale del Committente, verificare che l’esecuzione dei Lavori avvenga nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e di quelle emanate nel corso dei Lavori, nei tempi previsti ed in armonia con le varie lavorazioni eseguite anche da altri appaltatori incaricati dal Committente, nonché nel rispetto delle Regole dell’Arte, della Legge Applicabile e del Progetto Esecutivo dell’Opera. Il Direttore dei Lavori sarà a capo di un team di collaboratori, che lo supporterà e coadiuverà nell’esecuzione del proprio incarico affidatogli dal Committente. I nominativi dei collaboratori del Direttore dei Lavori verranno comunicati per iscritto all’Appaltatore. In particolare, fermo restando quanto precede e le funzioni ad esso attribuite dalla Legge Applicabile, competono al Direttore dei Lavori, inter alia, anche tutte le funzioni ad esso attribuite dai Documenti Contrattuali.
21.3 L’attività del Direttore dei Lavori, i controlli e le verifiche da esso eseguiti non potranno essere invocati come causa di interferenza nelle attività dell’Appaltatore e, pertanto, non libereranno l’Appaltatore stesso dai propri obblighi e responsabilità. In particolare, sono escluse dai compiti del Direttore dei Lavori e, pertanto, rimangono di esclusiva competenza e responsabilità dell’Appaltatore tutte le incombenze relative alla gestione del cantiere, alla realizzazione dell’Opera e alla loro rispondenza al Contratto nonché all’osservanza delle Leggi Applicabili.
21.4 Il Direttore dei Lavori, salvo diversa previsione sottoscritta dal Committente, non avrà il potere di disporre dei diritti del Committente né di liberare l’Appaltatore dalle obbligazioni in capo allo stesso previste dal Contratto. Il Committente avrà facoltà di delegare per iscritto al Direttore dei Lavori, di volta in volta, ogni suo potere e facoltà derivanti dal Contratto, nel rispetto e nei limiti di cui al presente articolo.
21.5 Il Committente avrà diritto di sostituire il Direttore dei Lavori in qualsiasi momento a proprio insindacabile giudizio.
21.6 Il Committente potrà comunicare per iscritto all’Appaltatore il nominativo di ulteriori soggetti da esso nominati con indicazione dei compiti e delle funzioni ad essi attribuiti in relazione alla verifica e al monitoraggio per conto del Committente della corretta e regolare esecuzione dei Lavori. Resta, comunque, inteso che nessuno di tali soggetti avrà il potere di rappresentanza negoziale del Committente.
22. Documenti amministrativi e contabili
22.1 I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei Lavori afferenti alla realizzazione dell’Opera sono i seguenti:
(a) il Giornale dell’Opera;
(b) il Registro di Contabilità;
(c) i documenti attestanti lo stato di avanzamento Lavori.
22.2 Giornale dell’Opera
(a) Il Giornale dell’Opera è tenuto dal Direttore dei Lavori, al fine di annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono i Lavori, la specie e il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall’Appaltatore, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei Lavori;
(b) nel Giornale dell’Opera sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai Lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le
osservazioni meteorologiche, le indicazioni sulla natura dei terreni e tutte quelle ulteriori particolarità che possano essere utili;
(c) nel Giornale dell’Opera sono inoltre annotati gli Ordini di Servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dei Lavori e del CSE, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei Lavori, le Variazioni.
22.3 Registro di contabilità
(a) Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato;
(b) l'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico.
23. Personale dell’Appaltatore
23.1 Nell’esecuzione dei Lavori, l’Appaltatore deve impiegare, direttamente o per il tramite dei subappaltatori e/o subcontraenti, personale idoneo, di provate capacità e adeguato, per numero e qualità, all’entità dell’Opera e ai termini di esecuzione stabiliti nel Contratto. L’Appaltatore è responsabile del corretto comportamento del proprio personale e dovrà rispondere del comportamento del proprio personale per furti, danneggiamenti, lesioni, atteggiamenti perturbanti l’ordine e la disciplina dell’Area Cantiere e delle aree adiacenti. L’Appaltatore deve mantenere l’ordine e la disciplina nell’Area Cantiere ed è obbligato a far osservare al proprio personale e al personale dei propri eventuali subappaltatori e subcontraenti tutte le disposizioni rilevanti della Legge Applicabile ed, in particolare, a mero titolo di esempio, quelle riferite alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili di cui al PSC, al POS e al TUSL, nonché ogni disposizione ricevuta al riguardo dal CSE e dal Responsabile dei Lavori, adottando tempestivamente ogni provvedimento del caso.
23.2 L’Appaltatore dovrà avere un controllo continuo del personale presente nell’Area Cantiere e dovrà elaborare un report quotidiano nominativo del proprio personale e di ogni subappaltatore e subcontraente presente nell’Area Cantiere. Il personale dell’Appaltatore e dei subappaltatori e subcontraenti operante nell’Area Cantiere dovrà essere in ogni momento dotato di contrassegno identificativo, in conformità alle previsioni del TUSL, e recante le informazioni aggiuntive di cui all’art. 5 della Legge 136/2010, nonché di ogni dispositivo di protezione individuale tra cui e con ogni ulteriore prescrizione contenuta nel PSC: casco protettivo, scarpe antinfortunistiche e corpetto ad alta visibilità, che dovranno essere indossati da chiunque acceda all’Area Cantiere, sotto la responsabilità dell’Appaltatore, così come di ogni altra dotazione anti-infortunistica prevista dalla Legge Applicabile in relazione alla tipologia di lavorazione da eseguire.
23.3 Il Committente (tramite il Direttore dei Lavori), il RUP ed il CSE hanno diritto di richiedere, in qualsiasi momento, l'immediato allontanamento dall’Area Cantiere e/o la sostituzione del personale che, a loro insindacabile giudizio, non offra appropriate garanzie per un'adeguata esecuzione dei Lavori e/o il cui comportamento possa arrecare turbativa all'andamento del cantiere e/o per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione proponendo al Committente un diverso nominativo entro 15 (quindici) Xxxxxx dalla richiesta di allontanamento e/o di sostituzione. Il gradimento e l'eventuale richiesta di sostituzione non comportano per il Committente assunzione di responsabilità e non liberano l’Appaltatore dalle responsabilità derivanti dall'operato del proprio personale.
23.4 L’Appaltatore presenta al Committente entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto un documento redatto sulla base dell’organigramma Allegato "XV", contenente l'indicazione del personale dedicato all’esecuzione dei Lavori e, in particolare, alla direzione di Cantiere, nel quale sono indicate le persone dell'organizzazione dell’Appaltatore e le relative funzioni, nonché le informazioni di cui all’art. 90, co. 9, e Allegato XVII del TUSL ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale. Nel caso in cui l’Appaltatore intendesse sostituire una figura direttiva tra quelle sopra indicate nell’ambito della propria organizzazione, dovrà ottenere preventivamente l’autorizzazione e il gradimento in merito alla persona del sostituto del Committente o del Direttore dei Lavori, fermo restando che tale autorizzazione così come il gradimento non potranno essere irragionevolmente negati. L’Appaltatore si impegna ad aggiornare l’organigramma con la cadenza indicata dal Committente, includendo i dati relativi al personale proprio e dei subappaltatori e subcontraenti che sarà effettivamente utilizzato ai fini del Contratto.
23.5 L'Appaltatore si impegna ad ottemperare, con riferimento ai propri lavoratori dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti dalla Legge Applicabile in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese, a tiolo esemplificativo e non esaustivo, le norme sul collocamento, il regolamento generale di igiene del lavoro, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o malattie professionali, la previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, la tutela dei lavoratori negli appalti con particolare riferimento al TUSL. L'Appaltatore si obbliga a riservare al proprio personale e a far sì che i subappaltatori e subcontraenti applichino nei confronti del loro personale impiegato nell’esecuzione dei Lavori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dovuto ai sensi dei contratti collettivi di lavoro applicabili.
23.6 L’Appaltatore dovrà, a proprio totale ed esclusivo carico e sotto la propria esclusiva responsabilità, provvedere ad adempiere regolarmente agli oneri retributivi, assicurativi, previdenziali e assistenziali di qualsiasi specie, in conformità alla Legge Applicabile, nonché osservare e applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza e assistenza del personale dipendente. L'Appaltatore dovrà, altresì, consegnare al Committente - per il tramite del Direttore dei Lavori e/o del CSE, che provvederà alla loro verifica - copia di tutte le autocertificazioni (sia proprie che per i suoi subappaltatori e sucontraenti) previste dalla Legge Applicabile, in tema di versamento dei contributi e dei compensi a favore dei rispettivi dipendenti.
23.7 L’Appaltatore manleverà e terrà indenne il Committente relativamente a qualsiasi richiesta, azione, costo, spesa, danno, lodo arbitrale, sentenza e a qualsiasi responsabilità che possa comunque e in qualsiasi momento sorgere (ivi comprese tasse e spese legali) per effetto o in connessione con qualsiasi pretesa avanzata, anche ai sensi dell’articolo 1676 Cod. Civ, da, o per conto del, personale e/o dipendenti e/o collaboratori e/o prestatori di lavoro e/o ausiliari a qualsiasi titolo dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori e/o subcontraenti e/o comunque da tutto il personale impiegato per l’esecuzione dei Lavori.
23.8 L’Appaltatore, a semplice richiesta del Committente, dovrà dimostrare di avere adempiuto a quanto previsto nel presente articolo e dovrà, comunque, permettere al Committente di effettuare tutte le verifiche che quest’ultimo riterrà opportune.
24. Cronoprogramma
24.1 La tempistica prevista per l’esecuzione dei Lavori e la realizzazione dell’Opera è individuata nel Cronoprogramma Allegato “IX”, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e che si impegna a rispettare, ritenendo le tempistiche ivi previste realistiche e idonee ai fini dell’esecuzione di tutto quanto dedotto nel Contratto.
I Lavori dovranno essere tassativamente completati entro [•] Giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori. Resta, altresì, inteso che le tempistiche definite nel Cronoprogramma potranno essere prolungate nei casi previsti dal Contratto.
24.2 Fermo restando il ruolo del Direttore dei Lavori, durante l’esecuzione di ogni singola fase di progettazione costruttiva e lavorazione, l’Appaltatore dovrà coordinarsi con il Committente e/o con i suoi consulenti e/o collaboratori e dovrà organizzare incontri intermedi con tali soggetti per verificare il rispetto della tempistica prevista nel Cronoprogramma.
24.3 Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà – previa consultazione con l’Appaltatore, con il CSE e con il Direttore dei Lavori – di proporre modifiche al Cronoprogramma.
24.4 Entro 15 (quindici) Giorni dalla sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore dovrà evidenziare le fasi di esecuzione dei subappalti, la preparazione dei documenti di cantierizzazione ed i relativi periodi di approvazione, periodi di fabbricazione e periodi di consegna, i periodi di approvazione delle campionature, i tempi esecutivi parziali, le successioni di realizzazione, le eventuali concomitanze nell’esecuzione dei Lavori e gli indici di produttività del cantiere, nonché fornire il piano degli approvvigionamenti e dei subappalti ed il programma di sviluppo dell’ingegneria. Resta inteso che il Direttore dei Lavori ed il RUP si esprimeranno sull'accettazione o meno di tali programmi entro 10 (dieci) Giorni dalla relativa presentazione da parte dell’Appaltatore.
24.5 Durante l’esecuzione dell’Opera, il Committente, assistito dal Direttore dei Lavori e dal RUP, effettuerà periodicamente, con cadenza da definirsi, la verifica del rispetto dell’avanzamento dei lavori con riferimento al Cronoprogramma. Entro 15 (quindici) Giorni dalla sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore provvederà a consegnare e sottoporre all’approvazione del Direttore dei Lavori un programma dettagliato ed operativo di esecuzione dei Lavori da eseguire, dei mezzi da immettere nell’Area Cantiere, dell’organico e delle qualifiche del personale da impiegare (il “Piano Operativo per la Committenza”), che tenga altresì conto delle possibili interferenze derivanti dalla presenza di altri appaltatori nell’Area Cantiere e nelle aree limitrofe. Il Piano Operativo per la Committenza dovrà essere sviluppato dall’Appaltatore nel rispetto del Cronoprogramma e del PSC e dovrà essere idoneo a garantire l’ultimazione dei Lavori nei termini contrattuali e terrà conto delle ulteriori precisazioni che il Committente e/o il Direttore dei Lavori avrà nel frattempo fornito. Il Piano Operativo per la Committenza sarà sottoposto all’approvazione del Direttore dei Lavori, che dovrà confermarlo entro i successivi 10 (dieci) Giorni dalla sua ricezione. L’approvazione del Piano Operativo per la Committenza da parte del Committente e del Direttore dei Lavori non solleverà l’Appaltatore dagli impegni e dagli obblighi indicati nel Contratto e nei relativi Documenti Contrattuali. Qualora il Piano Operativo per la Committenza non venisse approvato dal Committente e dal Direttore dei Lavori, l’Appaltatore, nel termine di 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla segnalazione della mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo piano tenendo presenti i rilievi formulati allo stesso dal Committente e/o dal Direttore dei Lavori. Il Piano Operativo per la Committenza approvato è vincolante per l'Appaltatore, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili e ogni altra modalità e di fornire il personale, i materiali, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per la realizzazione del predetto Piano nei termini concordati. Il Committente, il Direttore dei Lavori e il CSE si riservano la facoltà di chiedere modifiche al Piano Operativo per la Committenza, che dovranno essere tempestivamente apportate dall’Appaltatore.
24.6 L’Appaltatore ogni 15 (quindici) Xxxxxx dovrà fornire al Committente una rapporto di dettaglio sul Cronoprogramma, contenente:
a) l’aggiornamento del Cronoprogramma, con indicazione degli stati di avanzamento programmati ed effettivi all’ultimo giorno della settimana precedente (il “Periodo di Riferimento”);
b) la Curva dell’avanzamento fisico-economico delle produzioni mensili previste dall’Appaltatore (Curva ad “S”), ottenuta valorizzando in termini economici ogni attività;
c) l’indicazione degli stati di avanzamento dei Lavori programmati per i successivi 15 (quindici) Xxxxxx;
d) la descrizione dei fatti e circostanze incidenti sulla programmazione e sull’esecuzione dei Lavori, nonché l’indicazione di eventuali problemi di natura ambientale e/o inerenti alla sicurezza del Cantiere, avvenuti nel Periodo di Riferimento, delle criticità e di tutti i fattori che possano in qualche modo ausare un ritardo rispetto al termine cui all’art. 24.1.
Resta inteso che il Direttore dei Lavori e/o il RUP potranno formulare osservazioni in merito al contenuto del rapporto di dettaglio di cui al presente comma e richiedere all’Appaltatore di adottare tutte le azioni e/o di apportare tutte le integrazione ritenute necessarie od opportune.
25. Penali
25.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i termini di realizzazione dell’Opera sono da considerarsi essenziali sia in rapporto alla Data di Completamento dei Lavori, che alle singole Milestones risultanti dal Cronoprogramma.
25.2 Impregiudicato ogni diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, in caso di ritardo dell’Appaltatore, verranno applicate all'Appaltatore, anche cumulativamente, le seguenti penali, sino alla concorrenza massima del 10% (dieci percento) del Corrispettivo, e fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno:
a) in caso di ritardo dell’Appaltatore (i) nell’avvio dei Lavori e/o (ii) nel raggiungimento della Data di Completamento dei Lavori così come definiti nel Cronoprogramma, verrà applicata all’Appaltatore una penalità di mora pari all’1‰ (uno per mille) del Corrispettivo per ogni Giorno di ritardo;
b) in caso di mancato raggiungimento da parte dell’Appaltatore di anche solo una delle Milestones previste dal Cronoprogramma entro la rispettiva data obiettivo, sarà applicata all’Appaltatore una trattenuta pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del valore della Milestone di cui trattasi per ogni Giorno di ritardo sino a che detta Milestone non sia stata raggiunta entro la data obiettivo della successiva Milestone. L’ammontare della predetta trattenuta verrà svincolato dal Committente in favore dell’Appaltatore (senza alcuna maggiorazione o rivalutazione), in occasione del primo SAL utile, solo allorché sia stata raggiunta sia la Milestone in questione, sia la successiva Milestone prevista dal Cronoprogramma entro la data obiettivo di quest’ultima, come accertato dal RUP. Il Committente si riserva, in ogni caso, la facoltà di concedere all’Appaltatore lo svincolo delle trattenute di cui al presente articolo in caso di rispetto, da parte dell’Appaltatore, della Data di Completamento dei Lavori. In caso contrario, il Committente tratterrà in via definitiva tali ritenute.
Resta inteso che le penali e le trattenute di cui al presente comma non troveranno applicazione nei soli casi in cui il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al Committente ai sensi del Contratto.
25.3 In caso di ritardo rispetto alle Milestones definite nel Cronoprogramma, fermo quanto previsto al precedente comma, l’Appaltatore è tenuto – entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal ricevimento della relativa contestazione scritta inviata dal Direttore dei Lavori – a predisporre e consegnare al Committente ed al Direttore dei Lavori una proposta scritta di piano di recupero del ritardo.
25.4 In caso di mancato ripiegamento del Cantiere e rimozione di tutti gli Impianti di Cantiere, delle Installazioni Provvisorie e di tutte le attrezzature ed i baraccamenti di Cantiere entro il termine di
15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Finale dell’Opera, verrà applicata all’Appaltatore una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni
Giorno di mancata restituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
25.5 In aggiunta alle penali sopra indicate, dovute per le ipotesi di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel Contratto, le Parti concordano ed accettano che troveranno applicazione le seguenti ulteriori penali, impregiudicato il diritto del Committente di richiedere il maggior danno:
(a) fatti salvi gli ulteriori rimedi disposti dalla Legge Applicabile e/o dal Contratto, in caso di inadempimento totale o parziale ad alcuna delle previsioni del TUSL da parte dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori, l'Appaltatore dovrà corrispondere al Committente una penale forfetaria pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni inadempimento;
(b) in caso di mancata presentazione di documentazione richiesta in materia di sicurezza, il RUP avrà il diritto di trattenere dal SAL relativo al mese in cui l'inadempimento si è verificato un importo pari al 1% (uno percento) dell'importo di tale SAL, fermo restando che, in ipotesi di reiterazione della violazione, sarà applicata una ulteriore penale pari al 1% (uno percento) del Corrispettivo;
(c) in caso di mancato adempimento delle istruzioni operative impartite dal CSE, l'Appaltatore dovrà corrispondere al Committente una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ciascuna violazione, fermo restando che, in caso di grave inadempimento e/o di reiterato inadempimento, il Committente e/o il Responsabile dei Lavori potrà disporre l'immediato allontanamento dell'Appaltatore dall’Area Cantiere, senza pregiudizio per l'applicazione della penale di cui all'articolo 25.2 per i ritardi che deriveranno da tale allontanamento;
(d) in caso di mancata pulizia giornaliera delle baracche/uffici di Cantiere dai residui di lavorazione, si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ciascuna violazione.
25.6 Resta inteso che l’applicazione di una o più penali ai sensi del presente articolo non esonera l’Appaltatore dagli obblighi derivanti dal Contratto e che ogni penale potrà essere applicata mediante trattenuta sui pagamenti.
26. Controllo di qualità - Verifiche dei materiali e degli impianti
26.1 L’Appaltatore si impegna ad assicurare la qualità dell’Opera, intendendosi come “qualità” la capacità dell’insieme di caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche delle stesse di ottemperare ai requisiti descritti nel Contratto, nel rispetto della Legge Applicabile e delle Regole dell'Arte, con prevalenza delle opzioni più restrittive in caso di conflitto tra uno qualsiasi degli Allegati e il Contratto, soddisfacendo in tal modo le richieste del Committente e le esigenze, necessità ed aspettative dell’utilizzatore finale dell’Opera.
26.2 Il controllo di qualità si concretizzerà attraverso verifiche e controlli richiedibili dal Committente e finalizzati ad assicurare la qualità di quanto messo in opera, con particolare riferimento alle opere civili ed impiantistiche, di finitura e completamento, ovvero a tutte quelle componenti che, nel loro insieme e singolarmente, testimoniano l’elevato livello estetico e prestazionale dell’Opera.
26.3 L’Appaltatore si impegna a prestare la più ampia collaborazione nella realizzazione delle attività di controllo di cui al presente articolo, che dovrà svolgersi in coordinamento con il Direttore dei Lavori e sarà documentata attraverso una serie di report. In particolare, l’Appaltatore durante ogni verifica dovrà predisporre un'adeguata modulistica approvata dal Direttore dei Lavori, modulistica che dovrà contenere le informazioni che verranno concordate con il Direttore dei Lavori, che in ogni caso comprenderanno:
(a) rapporti di verifica con indicazione di eventuali problematiche riscontrate;
(b) segnalazione di irregolarità esecutive e di non conformità al Contratto, ai Permessi di Costruzione, ai Permessi, alle Regole dell’Arte ed alla Legge Applicabile;
(c) misure di rimedio.
Tutti i documenti prodotti dovranno essere distribuiti in copia al Direttore dei Lavori, ordinati ed archiviati e messi a disposizione del personale del Committente per eventuale consultazione.
26.4 I Materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni dei Documenti Contrattuali ed in particolare del Progetto Esecutivo dell’Opera ed essere di prima scelta e qualità. L’Appaltatore trasmetterà al Committente, entro 10 (dieci) Xxxxxx dalla firma del Contratto, l’elenco programmato dei principali ordini che intende emettere (corredato della relativa tempistica e delle previsioni economiche in termini di minimo e massimo) e, successivamente, copia degli ordini emessi per l’acquisto dei Materiali, al fine di consentire al Committente il controllo del rispetto del Cronoprogramma. L’Appaltatore dovrà inoltre avvertire tempestivamente il Committente circa eventuali ritardi nelle consegne da parte dei suoi subcontraenti rispetto alle date stabilite negli ordini suddetti. Resta inteso che eventuali ritardi nell'approvvigionamento dei materiali di fornitura dell'Appaltatore non daranno luogo a proroghe della Data di Completamento dei Lavori.
26.5 I Materiali potranno essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori. In ogni caso, tale accettazione diverrà definitiva solo dopo la posa in opera dei Materiali ed a seguito dell’avvenuto collaudo, con esito positivo, dei Xxxxxx.Xx Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i Materiali deteriorati dopo la loro introduzione in Cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle prescrizioni del Contratto. In questo caso, l’Appaltatore dovrà rimuoverli dal Cantiere e sostituirli con altri conformi, a proprie spese. Ove l’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, il Committente può provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare per effetto della rimozione eseguita.
26.6 Laddove l’Appaltatore, nel proprio interesse o di propria iniziativa, abbia impiegato Materiali di caratteristiche superiori a quelle prescritte nel Contratto, e ciò sia stato accettato dal Committente, o eseguito una lavorazione più accurata, non avrà alcun diritto ad incrementi del Corrispettivo, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
26.7 Il collaudo dei Materiali di fornitura dell'Appaltatore sarà effettuato presso laboratori ufficiali e/o presso l’officina dell’Appaltatore e/o presso le officine dei suoi subcontraentii, prima della loro spedizione in Cantiere o mediante prelievo in Cantiere di idonee campionature che dovranno essere di gradimento del Direttore dei Lavori. I collaudi dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le modalità previste nel Contratto o dalla Legge Applicabile, norme ed usi sull’accettabilità o conformità dei materiali. L'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori tutti i certificati attestanti che la qualità dei materiali è conforme a quanto richiesto dalle specifiche contrattuali, nel numero di copie e nei termini di tempo stabiliti dalla specifica indicata nel relativo contratto. In difetto, la fornitura sarà considerata come "non accettata". L'Appaltatore dovrà espletare a propria cura e spese e con la dovuta tempestività tutte le pratiche relative all'approvazione e/o ai collaudi stabiliti in base alla Legge Applicabile da parte degli enti preposti per le apparecchiature e per i materiali oggetto della fornitura contrattuale, nonché per la relativa operazione di installazione. L'Appaltatore sarà responsabile di eventuali ritardi nella fase di approvazione, nella fase di collaudo e in quella di rilascio dei certificati necessari, che non potranno essere considerati quali Cause di Forza Maggiore.
26.8 Nel prezzo dei Materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
26.9 L’Appaltatore dovrà provvedere, a proprio totale onere e spesa, alla campionatura dei Materiali e delle forniture necessarie alla realizzazione dell’Opera, anche attraverso l’invio della documentazione attestante le prestazioni e le caratteristiche dei materiali anche con riferimento alle norme di prodotto di cui alla direttiva comunitaria 89/106 CEE.
26.10 Il Direttore dei Lavori può disporre prove e analisi, ancorché non prescritte dal Contratto e dalla Legge Applicabile, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei Materiali. In tale ipotesi, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua totale onere e spesa, alla campionatura dei Materiali e delle forniture necessarie secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori, il quale potrà indicare la marca prescelta, tra quelle preventivamente selezionate tra le Parti, senza che ciò possa generare maggiori costi o pretese da parte dell’Appaltatore.
26.11 Il Direttore dei Lavori avrà il potere di impartire di volta in volta istruzioni per:
(a) la rimozione dal Cantiere degli impianti o di qualsiasi Materiale (o parti di essi) che, secondo il suo parere motivato, non corrispondano a quanto previsto dal Contratto;
(b) la sostituzione con Materiali o impianti idonei;
(c) la rimozione e la corretta ri-esecuzione, indipendentemente dall’avvenuta effettuazione di qualsiasi test o dall’avvenuto pagamento di anticipi, di qualsiasi Lavoro che, rispetto ai Materiali, agli impianti o all’esecuzione, non sia, secondo il parere ragionevolmente motivato del Direttore dei Lavori, conforme a quanto disposto dal Contratto.
Resta inteso che, in caso di mancata ottemperanza da parte dell’Appaltatore alle predette istruzioni del Direttore dei Lavori entro il periodo di tempo specificato o, se non specificato, entro un periodo ragionevole, comunque non superiore a 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Committente avrà il diritto di incaricare altri soggetti di dare esecuzione a tali istruzioni. Tutti i costi conseguenti saranno ripetibili da parte del Committente nei confronti dell’Appaltatore ed eventualmente trattenuti da qualsiasi credito verso il Committente maturato o maturando dall’Appaltatore.
26.12 Anche dopo l'accettazione e posa in opera dei Materiali, restano fermi i diritti del Committente di fare valere eventuali vizi e/o difformità in sede di collaudo.
27. Variazioni
27.1 L’Appaltatore accetta sin da ora di eseguire variazioni all’Opera, sia necessarie per l'esecuzione delle stesse secondo le Regole dell’Arte, sia richieste dal Committente, anche laddove esse eccedano, per quantità e/o qualità, uno o più dei limiti di cui agli artt. 1660 e 1661 Cod. Civ., rinunciando, altresì, l’Appaltatore alle indennità e facoltà ivi previste a proprio favore.
27.2 In particolare, ai fini del Contratto, verranno considerate variazioni rispetto alle Opere:
(a) le variazioni derivanti da mutamenti della Legge Applicabile rispetto alla normativa vigente alla data di sottoscrizione del Contratto (le “Variazioni Legislative”);
(b) le variazioni necessarie alla realizzazione dell’Opera secondo le Regole dell’Arte ed in conformità al Contratto ed alla Legge Applicabile di volta in volta vigente, ivi incluse le variazioni necessarie al fine di conformarsi ad eventuali richieste degli enti competenti anche se derivanti da eventuali errori e/o omissioni e/o incongruenze eventualmente contenute nel Progetto Esecutivo dell’Opera o da eventuali interferenze con gli altri cantieri limitrofi (le “Variazioni Necessarie”);
(c) le variazioni richieste dal Committente, ovvero proposte dall’Appaltatore ed accettate per iscritto dal Committente, laddove esse non siano da considerarsi Variazioni Necessarie (le “Variazioni Discrezionali”),
(le Variazioni Legislative, Necessarie e Discrezionali, congiuntamente, le "Variazioni").
27.3 Le Parti concordano che:
a) nelle ipotesi in cui si ravvisasse la necessità di una qualunque Variazioni Legislativa o Necessaria durante la realizzazione dell’Opera, l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione scritta al Committente e al Direttore dei Lavori, descrivendo l’intervento da eseguire, con la relativa progettazione esecutiva/costruttiva, con annesso capitolato prestazionale preparato a sue spese ed indicandone i tempi di realizzazione;
b) nel caso di Variazioni Legislative, Necessarie o Dicrezionali proposte dal Committente, il Direttore dei Lavori dovrà inviare all’Appaltatore la relativa richiesta, che nei successivi
15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dovrà fornire la relativa progettazione costruttiva e l’indicazione dei tempi di realizzazione di tali interventi, unitamente alla quantificazione – per il solo caso di Variazioni Discrezionali – del relativo corrispettivo aggiuntivo richiesto, da calcolarsi utilizzando i criteri indicati all’art. 27.5;
c) nel caso di Variazioni Discrezionali proposte dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà inviare al Committente e al Direttore dei Lavori una richiesta scritta contenente la descrizione dell’intervento con la relativa progettazione esecutiva/costruttiva, con annesso capitolato prestazionale preparato a sue spese e l’indicazione dei tempi di realizzazione.
In forza di quanto previsto dall’art. 12 della Convenzione Urbanistica, nessuna Variazione al Progetto Esecutivo dell’Opera e/o ai Lavori potrà essere ammessa se non risulterà ordinata ed accettata per iscritto dal Comune.
Resta comunque inteso che ciascuna Variazione dovrà altresì essere previamente accettata per iscritto dal Committente e dal Direttore dei Lavori, i quali dovranno indicare i tempi concordati di esecuzione della relativa variazione ed il relativo importo, ove dovuto, in favore dell’Appaltatore.
27.4 I costi derivanti dall’esecuzione di:
a) Variazioni Legislative e Variazioni Necessarie: verranno sostenuti integralmente dall’Appaltatore, essendo tale alea già ricompresa nel Corrispettivo;
b) Variazioni Discrezionali proposte dal Committente: verranno sostenuti dal Committente e, quindi, solamente una volta che il relativo importo sia stato approvato dal Committente, verranno riconosciuti in favore dell’Appaltatore in aggiunta al Corrispettivo;
c) Variazioni Discrezionali proposte dall’Appaltatore: resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore medesimo, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo o aumento del Corrispettivo.
27.5 La determinazione del valore delle Variazioni ai fini della corresponsione dei costi aggiuntivi da riconoscere all’Appaltatore in caso di Variazioni Discrezionali proposte dal Committente e/o ai fini dello scomputo del relativo importo dal Corrispettivo nei casi di cui all’art. 27.7, avverrà:
(a) in primo luogo, sulla base dei prezzi unitari utilizzati per la formulazione del Corrispettivo a corpo, con applicazione del ribasso d’offerta;
(b) in subordine, nel caso in cui il valore delle prestazioni oggetto delle Variazioni non sia determinabile tramite il criterio di cui alla precedente lett. a), sulla base dei prezzi unitari del “Listino dei Prezzi” edito dal Bollettino della Regione Marche, con lo sconto percentuale pari al ribasso d’offerta, senza percentuale di aumento per spese generali ed utili e senza le eventuali ulteriori maggiorazioni indicate nelle premesse di tali capitoli;
(c) per prestazioni il cui valore non sia determinabile tramite alcuno dei suindicati criteri, si
procederà sulla base dei prezzi di mercato correnti per le prestazionii considerate, come concordate per iscritto tra le Parti con il supporto del Direttore dei Lavori.
Resta inteso che il corrispettivo aggiuntivo di cui al presente comma deve intendersi comprensivo di ogni costo – ivi inclusi i costi indiretti di cantiere e le spese generali d’azienda – correlato e/o connesso e/o comunque conseguente all’esecuzione delle Variazioni di cui al presente comma.
27.6 Il mancato raggiungimento di un accordo sul prezzo delle Variazioni ai sensi dell’articolo 27.5 non potrà esimere l’Appaltatore dall'esecuzione delle stesse se così richiesto espressamente dal Comune e dal Committente, né potrà giustificare l’interruzione o sospensione dei Lavori.
27.7 In corso d’opera il Committente, previa approvazione scritta del Comune, potrà rinunciare all'esecuzione di parte dell’Opera mediante comunicazione scritta del Direttore dei Lavori e del RUP all'Appaltatore, che identifichi in maniera specifica la parte di Opera oggetto di rinuncia. A seguito di tale rinuncia parziale del Committente, il Corrispettivo si intenderà ridotto in misura pari al controvalore della parte di Opera rinunciata, a patto che la realizzazione della porzione di Opera rinunciata non sia già iniziata. In tale ipotesi, il Committente corrisponderà all’Appaltatore solo il costo relativo ai materiali relativi alla parte di Opera rinunciata che siano già stati approvvigionati secondo quanto previsto nel Cronoprogramma (allegando documentazione attestante gli avvenuti ordini e relativi pagamenti). Nel caso in cui, invece, tale rinuncia sia comunicata all'Appaltatore dopo che quest'ultimo abbia già iniziato l'esecuzione della parte dell’Opera rinunciata, il Committente corrisponderà all'Appaltatore il controvalore della parte dell’Opera rinunciata – così come quantificato sulla base dei criteri di cui allarticolo 27.5 – nei limiti di quanto nel frattempo eseguito dall'Appaltatore, oltre alle somme necessarie per le attività di demolizione che si rendessero eventualmente necessarie e che saranno concordate con il Direttore dei Lavori.
Fermo restando quanto sopra, ogni eventuale Variazione che dovesse comportare una diminuzione dei costi di realizzazione dell’Opera - da calcolarsi secondo quanto previsto all’art.
27.5 - e quindi del Corrispettivo, verrà in ogni caso scomputata dal Corrispettivo, con relativo stralcio dei lavori rispetto a quanto originariamente affidato all’Appaltatore ai sensi del Contratto, senza che l’Appaltatore possa eccepire alcunché.
27.8 Qualora sia stata disposta e concordata una Variazione, l’Appaltatore avrà l’obbligo di eseguirla. Qualora l’esecuzione di detta Variazione comporti un ritardo nel completamento dei Lavori rispetto a quanto previsto nel Cronoprogramma, che l’Appaltatore non possa evitare usando la dovuta diligenza, all’Appaltatore sarà riconosciuta una proroga dei termini di esecuzione dei Lavori di durata pari o comunque non superiore ai Giorni concordati ai sensi dell’art. 27.3 per l’esecuzionedi detta Variazione.
27.9 Resta inteso che non saranno considerate Variazioni e, dunque, non daranno luogo ad alcun corrispettivo e/o compenso e/o onere aggiuntivo, le attività aggiuntive eventualmente richieste all’Appaltatore in conseguenza dell’inesatto o non corretto adempimento da parte dell’Appaltatore e/o per sopperire a carenze organizzative e/o tecniche dell’Appaltatore, fermo restando il diritto del Committente di rivalersi sull’Appaltatore per gli eventuali oneri sostenuti o da sostenere.
28. Sospensione dei Lavori su richiesta del Committente
28.1 Il Committente, anche su proposta del Direttore dei Lavori, potrà in qualsiasi momento ordinare per iscritto all’Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, la sospensione temporanea dei Lavori.
28.2 Durante il periodo di sospensione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà proteggere, conservare e mettere in sicurezza l’Opera eseguita e in corso di esecuzione. Il Direttore dei Lavori potrà eseguire ispezioni e sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità delle misure di sicurezza adottate dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo.
28.3 Qualora l’ordine di sospensione di cui all’art. 28.1 non sia dovuto ad un fatto imputabile all’Appaltatore e/o ad una Causa di Forza Maggiore, l’Appaltatore avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei Lavori di durata pari o comunque non superiore alla durata effettiva della sospensione, con esclusione di qualsivoglia indennità o risarcimento o altro rimedio previsto dalla Legge Applicabile.
28.4 La sospensione dei Lavori avrà inizio immediato al ricevimento da parte dell’Appaltatore della comunicazione del Committente. La ripresa dei Lavori dovrà avvenire entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dal ricevimento, da parte dell’Appaltatore, di apposita comunicazione del Committente, previa sottoscrizione tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore di apposito verbale di ripresa dei Lavori, nel quale verrà indicato il periodo complessivo di sospensione dei Lavori.
29. Sospensione imputabile all’Appaltatore
29.1 L’Appaltatore non potrà interrompere e/o sospendere l’esecuzione dei Lavori e/o la realizzazione dell’Opera, che dovranno essere eseguiti nel puntuale rispetto di tutte le previsioni del Contratto e con la speditezza necessaria per assicurare il rispetto del Cronoprogramma. In caso di sospensione e/o interruzione unilaterale dei Lavori da parte dell’Appaltatore per oltre 15 (quindici) Xxxxxx anche non consecutivi, il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
L’Appaltatore non potrà in alcun caso interrompere/sospendere e/o rallentare l’esecuzione dei Lavori anche qualora ritenesse di vantare o dovesse vantare diritti e/o ragioni di credito e/o avanzasse eccezioni di inadempimento e/o contestazioni di qualsiasi genere nei confronti del Committente. Rimane inteso che l’Appaltatore potrà far valere tali diritti, ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto all’integrale adempimento ai propri obblighi discendenti dal presente Contratto, fermo quanto previsto al successivo art. 40.
A tal fine l’Appaltatore rinuncia, espressamente e sin d’ora, a qualsiasi diritto possa derivargli dall’applicazione dell’art. 1460 del Cod. Civ..
29.2 Qualora (i) durante l’esecuzione dell’Opera si riscontrassero condizioni di pericolo imputabili all’Appaltatore e tali da giustificare la sospensione dei Lavori ovvero (ii) in caso di sospensione ordinata da enti o dalla pubblica autorità per violazione della Legge Applicabile imputabile all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà adottare tutte le misure idonee ad eliminare la situazione di pericolo e a garantire e/o ripristinare le condizioni di sicurezza in Area Cantiere nonchè il rispetto della Legge Applicabile. Resta inteso che (i) tale sospensione non comporterà alcuna proroga delle Milestones e della Data di Completamento dei Lavori previsti nel Cronoprogramma e che (ii) fermo il rimedio risolutorio di cui all’articolo 32.2, l'Appaltatore dovrà corrispondere al Committente una penale, pari a Euro 1.000,00 (mille,00) euro per ogni Giorno di sospensione.
29.3 Nelle ipotesi di cui all’articolo 29.2, i costi di custodia e manutenzione del Cantiere conseguenti alla sospensione imputabile all’Appaltatore rimarranno integralmente a carico di quest’ultimo.
29.4 Qualora l’Appaltatore abbandoni senza giustificato motivo il Cantiere prima del completamento dei Lavori, gli sarà applicata una penale giornaliera forfetaria pari all’importo di Euro 500,00
(cinquecento/00), fermo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ.. Agli effetti della presente pattuizione, per “abbandono del Cantiere” da parte dell'Appaltatore si intende l’ingiustificata - in quanto non autorizzata dal Committente e/o dal RUP e non dovuta a Causa di Forza Maggiore - sospensione dei Lavori da parte dell'Appaltatore accompagnata dall'assenza di qualsivoglia attività dell'Appaltatore e dei subappaltatori funzionale a garantire la manutenzione, la protezione e la sicurezza del Cantiere e protratta per più di 5 (cinque) Giorni anche non consecutivi.
30. Collaudi
30.1 L’Opera sarà soggetta a collaudo in corso d’opera (il “Collaudo in Corso d’Opera”) e a Collaudo Provvisorio nel rispetto del presente articolo, della Legge Applicabile (ed in particolare dell’art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici e del Titolo X, capo I, del Regolamento) e di quanto previsto nell'articolo 12 della Convenzione Urbanistica. L’Appaltatore è tenuto alla più scrupolosa osservanza, in particolare, degli obblighi prescritti in capo all’Appaltatore medesimo dagli articoli 223 e 224 del Regolamento in relazione a tutte le operazioni di collaudo.
Le visite di Xxxxxxxx in Corso d’Opera verranno svolte dal Collaudatore, previa comunicazione al Direttore dei Lavori ed all’Appaltatore, secondo la cadenza che il Collaudatore medesimo riterrà adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei Lavori.
30.2 La comunicazione, da parte dell’Appaltatore, del completamento dell’ultimo SAL costituirà comunicazione del completamento dei Lavori nella loro interezza (“Comunicazione di Fine Lavori”) e verrà sottoscritto apposito verbale tra le Parti, alla presenza del Direttore dei Lavori. Contestualmente a tale comunicazione o, comunque quanto prima, una volta completati i Xxxxxx, l’Appaltatore dovrà presentare i Disegni “As-built” dell’Xxxxx. Xx Xxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) Giorni dalla ricezione della Comunicazione di Fine Lavori, con il rispettivo ausilio del Direttore dei Lavori, del RUP e del Direttore di Cantiere, nonché del Collaudatore, daranno inizio alle operazioni di collaudo provvisorio, per accertare se l’Opera sia stata realizzata secondo le Regole dell’Arte ed in conformità alle autorizzazioni, al Progetto Esecutivo dell’Opera, alla progettazione costruttiva ed alle eventuali Variazioni approvate in corso d’opera e nel rispetto dei Documenti Contrattuali e della Convenzione Urbanistica (il “Collaudo Provvisorio”). Le operazioni di collaudo provvisorio sono volte altresì a verificare la corrispondenza tra i dati risultanti dalla contabilità finale, i documenti giustificativi e le risultanze di fatto e comprendono altresì le verifiche tecniche previste dalla Legge Applicabile. Resta inteso che la contabilizzazione dell’Opera ai fini del collaudo deve essere redatta, in forza dell’art. 12.7 della Convenzione Urbanistica, in conformità all’art. 4 del regolamento concernente la realizzazione diretta dell’Opera di urbanizzazione, approvato con D.C.C. 6/1993. L’Appaltatore dovrà presentare contestualmente all’inizio delle operazioni di Collaudo Provvisorio, tutta la documentazione tecnica richiesta dal Direttore dei Lavori e dal RUP, i manuali d’uso e manutenzione dell’Opera, nonché le attestazioni delle avvenute denunce e/o collaudi da parte delle autorità competenti, oltre a quanto necessario ai fini dell’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio e dell’utilizzo dell’Opera.
30.3 Le operazioni di Collaudo Provvisorio avverranno congiuntamente tra il Committente, il RUP, il Direttore dei Lavori, il Collaudatore e l’Appaltatore. In conformità a quanto previsto dall’art. 12.10 della Convenzione Urbanistica, le procedure di collaudo dovranno concludersi entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla Comunicazione di Fine Lavori e dovrà essere sottoscritto apposito verbale.
30.4 Nel caso in cui il Committente e il Collaudatore, durante le operazioni di Collaudo Provvisorio,
non riscontrino alcuna difformità e/o vizio ai Lavori e accertino la sussistenza delle condizioni di cui al’art. 30.2, verrà redatta apposita relazione nella quale verrà dato atto della collaudabilità positiva dell’Opera ai sensi dell’art. 225 del Regolamento e quindi verrà emesso il certificato di collaudo provvisorio (il “Certificato di Collaudo Provvisorio”) entro il termine di cui all’art. 30.3. Ove invece siano state riscontrate difformità, carenze o vizi tali da non pregiudicare in ogni caso il pieno godimento e la piena funzionalità dell’Opera nel suo complesso (le “Difformità Minori”), le stesse dovranno essere elencate, fatti salvi gli eventuali vizi occulti, nella relazione di Xxxxxxxx Provvisorio, con l’indicazione delle relative misure da adottare da parte dell’Appaltatore per porvi rimedio. In tale ipotesi, l’Appaltatore avrà un termine, non superiore a 30 (trenta) Giorni, entro il quale dovrà porre rimedio a tali Difformità Minori, provvedendo a tutte le modifiche, rimozioni e sostituzioni necessarie per addivenire all’esito positivo del Collaudo Provvisorio (i “Lavori di Rimedio”), fermo restando che l’Appaltatore non avrà diritto a ricevere alcuna remunerazione aggiuntiva per l'esecuzione dei Lavori di Rimedio, che dovranno essere pertanto eseguiti integralmente a sue spese.
30.5 Alla scadenza del termine fissato dal Committente ai sensi dell’art. 30.4, le Parti daranno inizio alle operazioni volte ad accertare la corretta esecuzione dei Lavori di Rimedio. Dette operazioni di verifica dovranno concludersi entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Le spese sostenute dal Committente per le operazioni di verifica dei Lavori di Rimedio saranno poste interamente a carico dell’Appaltatore. Il Certificato di Xxxxxxxx Provvisorio non è rilasciato sino a che risulti, da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori, confermata dal RUP e dal Collaudatore, che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito i Lavori di Rimedio.
30.6 Nel caso in cui, in esito al procedimento di Xxxxxxxx Provvisorio, emergessero difformità, carenze o vizi tali da rendere l’Opera assolutamente inaccettabile, il Collaudatore rifiuta l’emissione del Certificato di Xxxxxxxx Provvisorio e ne informa il Committente, trasmettendo, tramite il RUP per le sue ulteriori determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all’articolo 225 del Regolamento.
30.7 Qualora il Committente e il Collaudatore accertino la corretta ed integrale esecuzione dei Lavori di Rimedio, verrà emesso il Certificato di Collaudo Provvisorio. In caso negativo, si seguirà nuovamente la procedura di contestazione delle Difformità Minori e di esecuzione dei Lavori di Rimedio di cui agli artt. 30.4 e 30.5, con termini dimezzati, fatto comunque salvo il diritto del Committente al maggior danno, nonché di far eseguire a proprie spese i Lavori di Rimedio addebitandone i costi all’Appaltatore e, per l’effetto, trattenere dagli importi ancora dovuti all’Appaltatore ovvero ricavare dall’escussione anche parziale della Garanzia di Adempimento.
30.8 A seguito dell’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio e della relativa trasmissione al Comune da parte del Committente, quest’ultimo – in assenza di osservazioni / rilievi da parte del Comune – provvede ad emettere, entro i successivi 60 (sessanta) Giorni e previo rilascio da parte dell’Appaltatore del Warranty Bond, il Certificato di Accettazione Definitiva dell’Opera e, entro i 15 (quindici) Giorni successivi all’Accettazione Definitiva dell’Opera, l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare al Committente l’Opera realizzata, libera da persone e cose diverse da tutto quanto collaudato. Delle operazioni di consegna verrà redatto apposito verbale tra le Parti, alla presenza del Direttore dei Lavori (il “Verbale di Consegna Finale dell’Opera”). Resta ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore nei confronti del Committente in relazione alla custodia, manutenzione e gestione dell’Area Cantiere e del Cantiere e dell’Opera sino alla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Finale dell’Opera.
30.9 Resta inteso che, trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dall’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio (il "Periodo di Garanzia"), senza che siano intervenute contestazioni in relazione a vizi e/o difetti, il Collaudo Provvisorio assumerà in ogni caso carattere definitivo, ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici e si intenderà tacitamente approvato ancorché il Certificato di Accettazione Definitiva dell’Opera non sia stato emesso entro i 2 (due) mesi successivi alla scadenza del suddetto termine. Resta altresì inteso che l’Appaltatore, per i 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dall’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’Opera, ancorché riconoscibili, in forza di quanto previsto dagli artt. 102, co. 5, del Codice dei Contratti Pubblici e 229 del Regolamento.
30.10 In parziale deroga a quanto sopra previsto, il Committente avrà comunque diritto, anche in forza di quanto previsto dall’art. 12.10 della Convenzione Urbanistica, di richiedere all'Appaltatore la consegna anticipata dell’Opera, prestando - in tal caso - l'Appaltatore tutta la necessaria collaborazione al Committente, in presenza delle condizioni previste dalla Legge Applicabile. Di dette operazioni di presa in consegna anticipata verrà redatto e sottoscritto tra le Parti il relativo verbale alla presenza del Direttore dei Lavori (il “Verbale di Presa in Consegna Anticipata dell’Opera”) e da tale momento passeranno in capo al Committente i relativi rischi di custodia. La decorrenza del Warranty Bond (così come del relativo periodo di garanzia) avverrà solamente in esito all’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio relativo ai Lavori nella loro interezza. La sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna Anticipata dell’Opera non incide comunque sulla collaudabilità dell’Opera nella sua interezza, che invece verrà verificata ed acclarata solamente in sede di Collaudo Provvisorio.
31. Garanzie
31.1 L’Appaltatore sarà tenuto nei confronti del Committente a rilasciare le garanzie per i vizi e difetti afferenti l’Opera e la documentazione prodotta ai sensi degli artt. 1667 e 1669 Cod. Civ..
31.2 All’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, l’Appaltatore consegnerà al Committente una garanzia fideiussoria, in forma bancaria o assicurativa, incondizionata autonoma e a prima richiesta, emessa da primario operatore abilitato di gradimento del Committente, a copertura delle difformità e dei vizi dell’Opera e/o dei Lavori, ancorché riconoscibili, di cui agli articoli 102, co. 5, del Codice dei Contratti Pubblici e 229 del Regolamento, per una durata di 2 (due) anni a partire dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, con un massimale pari al 10% (dieci percento) del valore a consuntivo dei Lavori eseguiti dall’Appaltatore in forza del Contratto (i.e. valore dei Lavori eseguiti comprensivo anche del valore delle Variazioni eseguite in aumento del Corrispettivo) (il “Warranty Bond”). Si allega al Contratto come Allegato "XII" la lettera di impegno sottoscritta da primario operatore abilitato all’emissione del Warranty Xxxx, fermo restando che il testo finale di tale garanzia dovrà essere di gradimento del Committente ed essere da questo approvato prima della sua emissione. Il Warranty Xxxx dovrà prevedere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 Cod. Civ. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, Cod. Civ., nonché l’operatività del Warranty Bond medesimo entro 15 (quindici) Xxxxxx a prima e semplice richiesta scritta del Committente. In caso di mancata consegna di tale Warranty Xxxx, il Committente tratterrà il relativo importo garantito dalle somme ancora dovute all'Appaltatore ai sensi del Contratto.
31.3 A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni dell’Appaltatore ai sensi del Contratto, l’Appaltatore si impegna a consegnare al Committente, entro i 10 (dieci) Xxxxxx successivi alla sottoscrizione del Contratto, una garanzia fideiussoria definitiva rilasciata, in forza
di quanto previsto dall’art. 103, co. 9, del Codice dei Contratti Pubblici, in conformità agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 n. 31, per un ammontare pari a quanto ivi previsto e con durata fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio (la "Garanzia di Adempimento"). L’importo garantito da tale Garanzia di Adempimento è progressivamente svincolato in via automatica a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta percento) dell’iniziale importo garantito, in forza di quanto disposto dall’art. 103, co. 5, del Codice dei Contratti Pubblici e dal summenzionato D.M. n. 31/2018.
Tale Garanzia dovrà prevedere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 Cod. Civ. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, Cod. Civ., nonché l’operatività della medesima Garanzia entro 15 (quindici) Xxxxxx a prima e semplice richiesta scritta del Committente. La Garanzia di Adempimento sarà acclusa al Contratto quale Allegato “XI”.
32. Risoluzione e Recesso
32.1 Il Committente e il RUP hanno la facoltà di verificare in corso d’opera lo stato di esecuzione dei Lavori, con applicazione integrale dell'articolo 1662 Cod. Civ..
32.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto, a seguito di comunicazione scritta da parte del Committente di volersi avvalere del presente articolo ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nelle seguenti ipotesi:
(i) accumulo, da parte dell’Appaltatore, di un ritardo superiore a 90 (novanta) Giorni in relazione anche solo ad un termine intermedio previsto dal Cronoprogramma;
(ii) accumulo, da parte dell’Appaltatore, di un ritardo superiore a 90 (novanta) Giorni in relazione alla Data di Completamento dei Lavori;
(iii) accumulo, da parte dell’Appaltatore, di penali superiori ad un importo complessivo pari al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo;
(iv) interruzione dei Lavori da parte dell’Appaltatore per oltre 5 (cinque) Xxxxxx anche non consecutivi, qualora non dovuta a Cause di Forza Maggiore e/o a sospensione discrezionale richiesta dal Committente ai sensi dell’art. 28;
(v) gravi violazione della norme di sicurezza da osservarsi sul Cantiere;
(vi) mancata consegna da parte dell’Appaltatore delle Garanzie di cui all’art. 31 entro i termini contrattualmente previsti ovvero perdita di efficacia delle predette Garanzie;
(vii) subappalto non autorizzato dal Committente, ove non sia stato esercitato il recesso dal relativo contratto di subappalto da parte dell’Appaltatore entro 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla relativa richiesta scritta del Committente;
(viii) inosservanza della normativa antimafia;
(ix) violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
(xi) sopravvenuta insussistenza dei requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
(xii) abbandono del Cantiere ovvero frode e/o grave negligenza, da parte dell’Appaltatore, nell'esecuzione dell’Opera;
(xi) ogni altra ipotesi di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. prevista nel Contratto.
32.3 In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore, il Committente avrà il diritto di estromettere dal Cantiere l’Appaltatore che, entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla data di efficacia della risoluzione, dovrà: (i) sgomberare il Cantiere a sua cura e spese; (ii) riconsegnare al Committente l'Area Cantiere, comprensiva dell’Opera già realizzate e dei materiali a piè d’opera, nonché delle attrezzature ed i mezzi d’opera già contabilizzati presso il Cantiere alla data di detto scioglimento; (iii) rimuovere dal Cantiere, a sua cura e spese, tutti i materiali ed i manufatti non
presi in consegna dal Committente; il tutto con espressa rinuncia dell’Appaltatore a sollevare qualsivoglia eccezione e/o a richiedere qualsivoglia provvedimento di urgenza volto al mantenimento del Cantiere. Delle operazioni di riconsegna verrà redatto apposito verbale tra le Parti alla presenza del Direttore dei Lavori, nel quale verrà constatata la situazione di fatto con riferimento sia all'avanzamento dell’Opera, sia alle dotazioni di Cantiere ed ai Materiali giacenti presso lo stesso (il “Verbale di Riconsegna”). Qualora l’Appaltatore non adempia all'obbligo di sgombrare il Cantiere e di riconsegnare l’Area Cantiere e/o si rifiuti di presenziare alle operazioni di riconsegna della stessa, il Committente avrà facoltà di: (i) sgombrare il Cantiere, direttamente o tramite terzi, addebitandone i costi all’Appaltatore; (ii) senza necessità di atti giudiziari, ottenere la piena disponibilità dell’Area Cantiere e dell’Opera nello stato in cui si troveranno in quel momento, inibendo all’Appaltatore l’accesso per qualsivoglia motivo; (iii) svolgere le suddette operazioni alla presenza di due testimoni scelti dal Committente fra i professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri, dando l’Appaltatore fin d’ora atto che la sottoscrizione del verbale da parte di detti testimoni varrà a tutti gli effetti quale sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.
32.4 Resta inteso che, anche in ipotesi di intervenuta risoluzione del Contratto, la proprietà dei Disegni, dei Disegni As-built e dell’Opera, o della parte di esse eseguite, rimarrà in capo al Committente.
32.5 Nel caso di risoluzione anticipata del Contratto imputabile all’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia fin d’ora, ogni eccezione rimossa, ad avvalersi nei confronti del Committente e di suoi aventi causa del diritto di ritenzione e della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualità di detentore del Cantiere. L’Appaltatore acconsente sin d’ora a che il Committente possa in tali ipotesi accedere liberamente ed illimitatamente al Cantiere, provvedendo direttamente ed autonomamente, se del caso, alla rimozione di mezzi, materiali ed impianti ivi presenti, in ogni caso con spese a carico dell’Appaltatore.
32.6 In ogni caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore (anche nel caso di applicazione dell'ultimo co. dell'articolo 1668 Cod. Civ.), il Committente, fermo il diritto di escutere la Garanzia di Adempimento, di incamerare la Ritenuta a garanzia di cui all’art. 7.5 lett. (a) e salva la risarcibilità del danno ulteriore, avrà facoltà di:
a) accettare la parte di Lavori da cui possa trarre utilità, corrispondendo all’Appaltatore il solo valore dei medesimi, così come attestato in uno stato di consistenza a tal uopo redatto in contraddittorio tra il Committente e l’Appaltatore e verificato dal RUP, dedotte (i) le penali eventualmente maturate, (ii) gli oneri aggiuntivi derivanti in capo al Committente dallo scioglimento del Contratto (comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e (iii) l’ammontare dei danni subiti dal Committente. Il tutto a titolo tacitativo ed omnicomprensivo con rinuncia ad ogni ulteriore somma;
b) richiedere all'Appaltatore lo smantellamento dei Lavori eseguiti, con rimessa in pristino dell'Area Cantiere, a spese e cura dell'Appaltatore, con espressa rinuncia dell'Appaltatore a sollevare qualsivoglia eccezione e/o a richiedere qualsivoglia provvedimento di urgenza volto al mantenimento del Cantiere.
32.7 Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 32.2, qualora l’Appaltatore non adempia alle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto, il Committente, ai sensi dell’art. 1454 Cod. Civ., lo diffiderà ad adempiere, assegnandogli a tal fine un termine di 15 (quindici) Xxxxxx, dando al contempo espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Contratto s’intenderà senz’altro risolto. Rimane comunque salva la facoltà del Committente di richiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, nonché di avvalersi di ogni altro rimedio previsto dalla Legge Applicabile e/o dal Contratto..
32.8 Resta inteso che, in ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire al Committente tutti i danni diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere al Committente i maggiori oneri subiti.
32.9 Il Committente recederà dal Contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, co. 4-bis e/o 4-ter del D.lgs. 159/2011.
In aggiunta, l’Appaltatore dovrà informare immediatamente il Committente di qualsiasi operazione di riorganizzazione, fusione, scissione e/o cessione di azienda e rami d'azienda, nonché di qualsiasi variazione della propria compagine sociale.
Fermo quanto sopra, il Committente ha altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento per motivi rimessi al suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione all’Appaltatore tramite PEC. Il recesso avrà effetto dal Giorno indicato nella predetta comunicazione. In caso di esercizio di detta facoltà di recesso, in deroga ad ogni difforme previsione, dovrà corrispondere all’Appaltatore - dedotte le penali maturate - il pagamento della parte di Corrispettivo per le sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite (intendendosi per prestazioni effettivamente eseguite quelle determinate in uno stato di consistenza a tal uopo redatto in contraddittorio tra il Committente e l’Appaltatore e verificato dal RUP) per le quali è stato redatto il relativo Verbale di Consegna dell’Area Cantiere, per le prestazioni già eseguite ma ancora da contabilizzare. Il tutto a titolo tacitativo ed omnicomprensivo con rinuncia ad ogni ulteriore somma.
Ad eccezione di quanto sopra previsto, resta espressamente escluso il riconoscimento in favore dell’Appaltatore di ogni altro importo e/o indennità anche a titolo di mancato guadagno e ciò in espressa deroga all’art. 1671 Cod. Civ.. Il relativo pagamento in favore dell’Appaltatore dovrà avvenire entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di emissione del Verbale di Riconsegna ed a condizione che l’Appaltatore abbia debitamente rimosso dall’Area Cantiere (ed a sua cura e spese) quanto indicato dal medesimo Committente.
32.10 L’Appaltatore non ha diritto alcuno di recedere dal presente Contratto, rinunciando ad ogni facoltà di recesso eventualmente prevista a tale riguardo dalla Legge Applicabile.
33. Cause di Forza Maggiore
33.1 Per causa di forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non direttamente imputabile all'Appaltatore, che non sia stato possibile impedire usando l’ordinaria diligenza e sia tale da rendere impossibile in modo obiettivo ed assoluto l’adempimento, in tutto o in parte, di alcuna delle obbligazioni dell'Appaltatore scaturenti dal Contratto, esclusivamente qualora e nella misura in cui tali eventi, atti, fatti o circostanze (i) siano al di fuori del controllo, diretto o indiretto, dall'Appaltatore, (ii) non avrebbero potuto essere evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata dallo stesso Xxxxxxxxxxx, (iii) siano tali che l'Appaltatore non avrebbe potuto ragionevolmente prevederli o prevenirli usando la diligenza richiesta e (iv) siano invocati dall'Appaltatore come eventi di forza maggiore (la “Causa di Forza Maggiore”).
33.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono esclusivamente e tassativamente Causa di Forza Maggiore le seguenti ipotesi:
(a) scioperi nazionali e locali generali e di categoria, purché non riguardanti solamente l’Appaltatore e/o i suoi subappaltatori e subcontraenti;
(b) guerre od altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
(c) blocchi o embarghi, anche di natura finanziaria;
(d) fenomeni naturali avversi di portata eccezionale, compresi fulmini, terremoti, incendi,
inondazioni, esondazioni, alluvioni ed avverse condizioni climatiche che impediscano a giudizio insindacabile del Committente l’esecuzione delle Attività e dei Lavori e/o che non siano stati previsti né siano prevedibili sulla base dei dati metereologici medi del periodo, meteoriti o eruzioni vulcaniche;
(e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
(f) ritrovamenti archeologici e/o bellici nell’Area Cantiere durante l’esecuzione dei Lavori;
(g) atti od omissioni delle Autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo da parte dell’Appaltatore, dei suoi subappaltatori e/o suoi subcontraenti, che comportino l’interruzione dei Lavori.
33.3 L’Appaltatore si impegna a comunicare per iscritto al Committente, al RUP e al Direttore dei Lavori il verificarsi di ogni Causa di Forza Maggiore che abbia un impatto sulle proprie obbligazioni in xxx xxxxxxxxx x, xxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxxxxxxxx) ore dalla conoscenza della stessa, indicando il possibile impatto del verificarsi di tale Causa di Forza Maggiore sul Cronoprogramma. L’Appaltatore dovrà altresì prontamente comunicare al Committente, al RUP e al Direttore dei Lavori quando tale Causa di Forza Maggiore cessi di esistere. Qualsiasi mancanza o ritardo dell’Appaltatore nella comunicazione dell’esistenza o della cessazione di una Causa di Forza Maggiore determinerà la responsabilità dell’Appaltatore per i danni sofferti dal Committente e che avrebbero potuto essere evitati o contenuti se lo stesso ne avesse tempestivamente ricevuto notizia.
33.3 Resta inteso che, per l’intera durata della Causa di Forza Maggiore, l’Appaltatore sosterrà i costi di propria competenza. L’Appaltatore non potrà richiedere alcun aumento del Corrispettivo concordato o altro indennizzo in relazione al verificarsi della Causa di Forza Maggiore. I termini stabiliti nel Contratto e nel Cronoprogramma per l’esecuzione dei Lavori verranno prorogati, previa richiesta scritta da parte dell’Appaltatore e conseguente autorizzazione scritta del Committente, di un periodo comunque non superiore alla durata della Causa di Forza Maggiore.
33.5 In ogni caso, l’Appaltatore si adopererà per ridurre le conseguenze della Causa di Forza Maggiore e farà tutto quanto in proprio potere per ristabilire quanto prima le condizioni di normalità e ridurre l’eventuale danno del Committente, nonché per recuperare l’eventuale ritardo e mitigare le eventuali ulteriori conseguenze negative nell’esecuzione del Contratto.
33.6 Nel caso in cui una Causa di Forza Maggiore si protragga ininterrottamente per un periodo superiore a 90 (novanta) Xxxxxx consecutivi, ovvero per più di 120 (centoventi) Xxxxxx non consecutivi accumulati durante la vigenza del Contratto, il solo Committente avrà il diritto di recedere dal Contratto medesimo, ed in tal caso all’Appaltatore non spetterà alcun riconoscimento del mancato guadagno, ciò anche in espressa deroga dell’art. 1671 Cod. Civ.. In tal caso il Committente avrà facoltà di accettare la parte di Lavori da cui possa trarre utilità, corrispondendo all’Appaltatore il solo valore dei medesimi. Il tutto a titolo tacitativo ed omnicomprensivo con rinuncia ad ogni ulteriore somma.
34. Riservatezza
34.1 Ciascuna Parte dichiara, per sé e per i propri rispettivi amministratori, dirigenti, impiegati e consulenti che, in considerazione della messa a disposizione di Informazioni Riservate:
(a) le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma rivelate, non verranno in alcun modo divulgate, neppure parzialmente, a terzi;
(b) le Informazioni Riservate non verranno utilizzate per altri scopi che non siano solo ed
esclusivamente quelli relativi all’esecuzione del Contratto.
34.2 Le Informazioni Riservate potranno essere rivelate solamente a quegli amministratori, dirigenti, impiegati o consulenti della Parte ricevente che abbiano ragionevole necessità di conoscerle ai fini dell’esecuzione del Contratto.
34.3 Le precedenti restrizioni non saranno applicate nei casi in cui le Informazioni Riservate:
(a) siano o diventino di pubblico dominio non per fatto addebitabile alla Parte ricevente. A tal fine, le Informazioni Riservate non potranno essere considerate di pubblico dominio per il solo fatto di essere conosciute da alcuni soggetti per i quali le stesse possano essere di interesse commerciale;
(b) la Parte ricevente dimostri in modo inconfutabile di essere già legittimamente in possesso delle Informazioni Riservate al tempo della messa a disposizione delle stesse;
(c) siano state fornite alla Parte ricevente da un soggetto terzo agente in buona fede, non legato da alcun obbligo di riservatezza e laddove la Parte ricevente non abbia alcun motivo di dubitare della buona fede dello stesso;
(d) xxxxxxx essere rivelate in forza di un’inderogabile previsione della Legge Applicabile. In tali casi, la Parte che ha l’obbligo di rendere note le Informazioni Riservate dovrà informare immediatamente l’altra Parte di tale necessità prima che la rivelazione avvenga e, in ogni caso, si obbliga a collaborare con la Parte cui l’informazione pertiene, al fine di evitare la rivelazione o mitigarne gli effetti.
34.4 Ad eccezione dell'ipotesi indicata al all’art. 34.3, lett. c, l’Appaltatore potrà fare dichiarazioni, annunci a terzi o alla stampa o in generale ai media, in relazione al Contratto, senza previo consenso scritto del Committente.
34.5 Le disposizioni contenute nel presente articolo saranno efficaci a partire dalla data di stipulazione del Contratto o dalla data della prima comunicazione di alcuna Informazione Riservata e resteranno in vigore anche dopo che il Contratto avrà perso efficacia per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni.
34.6 In caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ..
35. Proprietà Intellettuale
35.1 In relazione a tutti i diritti di proprietà intellettuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i diritti patrimoniali afferenti al diritto d’autore, i diritti sui disegni industriali, sulle invenzioni e sui modelli di utilità, le informazioni segrete di natura tecnica e commerciale, il know-how, i brevetti, i marchi, le licenze e progetti o qualsiasi altra conoscenza tecnica), che possono essere rilevati, comunicati o comunque messi a disposizione dal Committente all’Appaltatore ai fini del Contratto (la “Proprietà Intellettuale”), l’Appaltatore si impegna espressamente a:
(a) non modificare in alcun modo la Proprietà Intellettuale durante l'utilizzo della stessa ai sensi del Contratto;
(b) restituire integralmente la Proprietà Intellettuale (e qualunque documento o supporto in cui essa sia incorporata) al Committente in caso di risoluzione o cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto, nel medesimo stato in cui la stessa si trovava al momento della relativa rivelazione, comunicazione o messa a disposizione dell’Appaltatore all'inizio dell'esecuzione dei Lavori;
(c) non effettuare riproduzioni, di qualsiasi sorta, della Proprietà Intellettuale su carta o altri supporti magnetici se non per uso interno e/o di Cantiere e a non rivelare o trasferire ad altri soggetti la Proprietà Intellettuale;
(d) comunicare immediatamente al Direttore dei Lavori qualsiasi possibile sviluppo della Proprietà Intellettuale, restando inteso che tali sviluppi diverranno automaticamente di proprietà del Committente, senza alcun diritto dell’Appaltatore di ricevere in tali ipotesi compensi ulteriori rispetto al Corrispettivo.
35.2 L’Appaltatore si impegna altresì a non effettuare né consentire che siano effettuate fotografie del Cantiere e/o dei Lavori eseguiti senza il preventivo consenso scritto del Committente. Nessuna fotografia potrà essere utilizzata per fini pubblicitari o promozionali senza tale preventivo consenso scritto del Committente.
35.3 Resta inteso che la Proprietà Intellettuale e tutti gli sviluppi da essa derivanti, inclusi i disegni, i progetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, conosciuti direttamente dall’Appaltatore o per conto dello stesso, in relazione all'esecuzione e alla realizzazione dell’Opera, saranno considerati quale Proprietà Intellettuale e pertanto diverranno automaticamente di proprietà del Committente e/o dei soggetti indicati da quest'ultimo per iscritto.
35.4 L’Appaltatore rimarrà titolare dei suoi diritti di proprietà intellettuale preesistenti e indipendenti dalla negoziazione, conclusione o esecuzione del Contratto. Qualora tali diritti siano incorporati nella documentazione e/o in altri beni consegnati in qualsiasi forma al Committente in esecuzione del Contratto, il Committente beneficerà per essi, limitatamente ai documenti e beni consegnati, di una licenza non esclusiva, cedibile, sub-licenziabile, per tutto il mondo, per tutta la durata di, e per tutte le facoltà previste da, tali diritti, senza che per ciò sia dovuto alcun compenso all’Appaltatore in aggiunta al Corrispettivo.
35.5 L’Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare il Committente in relazione a qualsiasi pretesa, procedimento, commissione, perdita, costo o spesa che possa essere richiesta o avanzata nei suoi confronti o che quest'ultimo debba sostenere in relazione alla violazione o presunta violazione di quanto previsto dal presente articolo o alla violazione o presunta violazione e/o utilizzo o presunto utilizzo di diritti protetti da brevetto, diritti d'autore, marchi (registrati e non) od altri diritti di proprietà industriale o intellettuale protetti da qualsiasi legislazione applicabile e derivanti dall'esecuzione e dal completamento dei Lavori e/o parte di essi.
35.6 E’ in ogni caso considerato grave inadempimento dell’Affidatario la violazione di qualsivoglia disposizione normativa, nazionale o internazionale, in materia di proprietà intellettuale e concorrenza sleale. Tale violazione comporterà il diritto del Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ..
36. Privacy
36.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della Legge Applicabile, pertanto si obbligano ad eseguire i soli trattamenti di dati funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione del Contratto. A tale riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto di essere dotate, inter alia, di dispositivi e sistemi di sicurezza idonei a proteggere i dati personali in proprio possesso, ivi compresi i dati personali reciprocamente acquisiti, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
36.2 L’Appaltatore si impegna a consentire al proprio personale e ai propri eventuali
collaboratori/consulenti esterni l'accesso ai dati personali fornitigli dal Committente soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del Contratto.
36.3 Ciascuna Parte non risponde della correttezza dei dati personali forniti dall'altra Parte.
36.4 Entro 2 (due) mesi dalla data di scadenza del Contratto o dalla data di cessazione degli effetti del medesimo per qualsivoglia motivo, l’Appaltatore, se richiesto per iscritto dal Committente, provvederà a restituire a quest'ultimo i dati personali forniti dal Committente all’Appaltatore nel corso dell'esecuzione del Contratto, salvo che lo stesso Committente non ne chieda, per iscritto, la distruzione facendosi integralmente carico delle relative spese.
36.5 Se una Parte rileva un illegittimo trattamento dei dati personali da parte di terzi, dovrà darne immediata notizia all'altra e concordare con la medesima le misure da adottarsi per far cessare il suddetto trattamento illegittimo.
36.6 Le Parti espressamente e reciprocamente si manlevano da ogni pretesa di terzi o conseguenza pregiudizievole che dovessero all'altra Parte derivare in conseguenza di proprie azioni e/o comportamenti posti in essere in violazione di quanto previsto nel presente articolo.
37. Cessione
37.1 Senza il previo consenso scritto del Committente, l’Appaltatore non potrà (a) cedere a terzi il Contratto in tutto o in parte, né i diritti o i crediti derivanti dallo stesso; o (b) demandare a terzi alcuna obbligazione o impegno derivante dal Contratto. Resta altresì esclusa la possibilità per l’Appaltatore di conferire mandati a terzi per l’incasso o altre forme di delegazione di pagamento se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Committente. In caso di violazione di quanto precede, il Committente avrà diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ..
37.2 L’Appaltatore prende atto e accetta altresì che il Contratto potrà essere in qualsiasi momento ceduto in tutto o in parte dal Committente a qualsivoglia terzo, prestando sin d’ora il proprio consenso irrevocabile alla cessione. In tal caso, la cessione del Contratto sarà efficace nei confronti dell’Appaltatore dal momento della sua notifica da parte del Committente, con riferimento alle sole prestazioni non ancora eseguite ovvero a quelle in corso di esecuzione a tale data. Pertanto l’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara espressamente di liberare sin d’ora il Committente cedente dalla responsabilità per l’eventuale futuro inadempimento del cessionario. Il cessionario subentrerà al Committente nei diritti e negli obblighi derivanti dal Contratto e oggetto di cessione, nei limiti delle prestazioni non ancora eseguite ovvero a quelle in corso di esecuzione alla data della notifica.
37.3 Il Committente avrà diritto di cedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i diritti e/o i crediti derivanti dal Contratto senza il preventivo consenso dell’Appaltatore. La cessione dei crediti sarà efficace nei confronti dell’Appaltatore dal momento della sua notifica da parte del Committente.
38. Domicilio e Comunicazioni
38.1 Per tutti gli effetti derivanti dal Contratto (ivi comprese le eventuali notifiche ai fini giudiziari), ciascuna Parte elegge il proprio domicilio secondo quanto disposto nel presente articolo.
38.2 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi del Contratto dovrà essere fatta per iscritto in lingua italiana, e si riterrà debitamente e validamente effettuata (i) in caso di comunicazione inviata a mezzo posta, al momento del ricevimento della stessa e (ii) in caso di
comunicazione inviata via PEC, al momento di avvenuta ricezione della ricevuta di avvenuta consegna. Ogni comunicazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:
(a) se al Committente: CONSORZIO CIVITAS VITAE x/x Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 00 00000 Xxxx
Fax: [●]
PEC: [●]
All'attenzione dell’Xxx. Xxxxx Xxxxx e del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
(b) se all’Appaltatore: [●]
[●]
Fax: + 39 [●] PEC: [●]
All'attenzione di: [●];
38.3 Qualsiasi modifica ai suddetti indirizzi sarà valida solo se comunicata per iscritto all’altra Parte.
38.4 Fermo restando la necessità che le comunicazioni siano confermate per iscritto, le Parti si impegnano in ogni caso a non fare affidamento su comunicazioni inviate tramite e-mail, quale mezzo di comunicazione prevalente per gli aspetti operativi, bensì a fare tutto quanto nelle proprie possibilità, affinché ogni comunicazione sia anticipata per via telefonica in modo tale da consentire all’altra Parte di essere di volta in volta tempestivamente informata circa qualsiasi accadimento relativo all’esecuzione delle Attività e del Contratto.
39. Unico Contratto - Accordi Precedenti - Separatezza
39.1 Il Contratto rappresenta l'intero Contratto intervenuto tra le Parti con riferimento alle materie ivi contenute, prevale su tutti i precedenti accordi relativi alle stesse e non potrà essere modificato, integrato, cambiato, rinunziato o revocato se non tramite accordo scritto tra le Parti.
39.2 Nel caso in cui alcuna delle disposizioni del Contratto sia, divenga o venga dichiarata, da un Collegio Arbitrale, invalida sulla base della Legge Applicabile, ciò non comporterà l’invalidità dell’intero Contratto. Resta fermo l’obbligo per le Parti di incontrarsi tempestivamente al fine di sostituire la disposizione invalida con altra che ne rispetti quanto più possibile il significato.
40. Legge applicabile – Esperto – Clausola Compromissoria
40.1 Il Contratto sarà regolato a tutti gli effetti dalle leggi della Repubblica Italiana. Per quanto non espressamente previsto dal Contratto, le Parti rinviano alla Legge Applicabile, laddove non derogata dalle previsioni contrattuali.
40.2 Le Parti si adopereranno per risolvere in via amichevole ogni eventuale controversia derivante da, o relativa a, l'interpretazione, la validità, l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto (la "Controversia"). In particolare, le Parti dovranno in primo luogo cercare di definire la Xxxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) Xxxxxx dal momento in cui una Parte ne abbia comunicato per iscritto all’altra Parte l'esistenza, facendosi eventualmente ciascuna Parte assistere, per le materie di ordine tecnico, da terzi esperti operanti nel settore.
40.3 Qualora le Parti non siano in grado di raggiungere entro il termine sopra indicato una soluzione amichevole della Controversia, qualora la stessa abbia ad oggetto questioni di carattere tecnico, la relativa decisione tecnica sarà presa, in via definitiva e vincolante per entrambe le Parti, da un soggetto che le stesse Parti si impegnano a designare congiuntamente entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto o, in caso di mancata accettazione di tale nomina o di disaccordo tra le Parti, dal soggetto che sarà nominato, su richiesta della Parte più diligente, dal Presidente dell'Albo degli Ingegneri di Milano (l’“Esperto”). Le seguenti regole si applicheranno in merito alla decisione dell'Esperto:
(a) la Parte richiedente dovrà presentare per iscritto la propria richiesta all’Xxxxxxx descrivendo in dettaglio le ragioni del proprio disaccordo con l'altra Parte. Se richiesto dall’Xxxxxxx, le Parti dovranno mettere a disposizione di quest’ultimo tutte le registrazioni, i documenti ed il materiale reperibile in relazione alle questioni oggetto di controversia e dovranno altresì fornire tutta l'assistenza richiesta dall'Esperto;
(b) la decisione dell’Esperto dovrà essere resa per iscritto sulla base delle verifiche e dei sopralluoghi ritenuti necessari, ma in ogni caso entro 15 (quindici) Giorni dal ricevimento della richiesta di cui all'art. 40.3 (a). La decisione dell'Esperto sarà vincolante, immediatamente esecutiva e inoppugnabile per le Parti, anche qualora non fosse resa entro il sopramenzionato periodo di tempo;
(c) i compensi ed i costi relativi all'intervento dell’Esperto saranno sostenuti dalla Parte soccombente.
40.4 Qualora le Parti non siano in grado di raggiungere entro il termine di cui all’art. 40.2 una soluzione amichevole della Controversia, qualora la stessa abbia ad oggetto questioni non rimesse alla cognizione dell’Esperto, la definizione di tale Controversia sarà demandata alla cognizione esclusiva di un collegio arbitrale (il “Collegio Arbitrale”), secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che entrambe le Parti dichiarano di conoscere. Il collegio arbitrale sarà composto da un collegio di 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna Parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri. In mancanza di nomina di uno degli arbitri, la nomina sarà effettuata dalla Camera Arbitrale. Il procedimento arbitrale avrà carattere rituale e la decisione, emessa sottoforma di lodo, sarà immediatamente esecutiva. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Milano e la lingua utilizzata sarà la lingua italiana. Le spese di registrazione del lodo graveranno sulla Parte soccombente nel rispetto di quanto deciso dal Collegio Arbitrale.
41. Conflitto tra Documenti Contrattuali
41.1 L'Appaltatore, avendoli esaminati prima della sottoscrizione, riconosce che alla data odierna non sussistono discrepanze e/o conflitti all'interno dei documenti contrattuali. Senza pregiudizio per quanto precede, in caso di discrepanze, conflitti o incongruenze tra le previsioni del Contratto e le previsioni dei rimanenti Documenti Contrattuali ovvero tra quelle di due o più Allegati, che dovranno in ogni caso essere tempestivamente segnalate dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori, prevarranno le previsioni contenute nei documenti secondo il seguente ordine:
(a) il Contratto;
(b) i rimanenti Documenti Contrattuali, tra cui:
(i) l’Offerta dell’Appaltatore;
(ii) gli elaborati grafici del Progetto Esecutivo dell’Opera;
(iii) gli altri elaborati del Progetto Esecutivo dell’Opera;
(vi) i rimanenti Documenti Contrattuali.
41.2 Resta inteso che, in caso di discrepanze e/o conflitti tra i documenti progettuali interni a ciascuno dei Documenti Contrattuali, i documenti più specialistici prevalgono sui documenti più generali. Resta inoltre inteso che, in caso di duplicazioni o conflitti tra i relativi Documenti Contrattuali, che non possano essere risolti sulla base dei criteri sopra espressi, vale l’indicazione più restrittiva e favorevole per il Committente, dal momento che l’Appaltatore, sottoscrivendo il Contratto, ha assunto ogni alea in relazione agli aspetti tecnici ed economici di realizzazione dell’Opera, la quale si intende pertanto già inclusa nel Corrispettivo. In caso di applicazione di soluzioni più economiche, il relativo risparmio ottenuto verrà riconosciuto al Committente.
42. Spese di contratto e trattamento fiscale
42.1 Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e xxxxxxxxx relative al Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di xxxxx e di registro, sono a carico dell’Appaltatore.
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Letto, confermato e sottoscritto. [●], [●], [●]
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., l’Appaltatore approva specificamente le seguenti clausole: art. 4 (Oggetto del Contratto); Art. 5 (Dichiarazioni e garanzie dell’Appaltatore e oneri particolari); art. 6 (Corrispettivo); art. 7 (Pagamenti); art. 10 (Presa in consegna delle Aree e predisposizione del Cantiere); art. 15 (Trasporti); art. 16 (Custodia, detenzione, pulizia e ripiegamento del Cantiere); art. 17 (Subappalto); art. 18 (Polizze assicurative); art. 19 (POS – Direttore di Cantiere – Ordini di Servizio – Ispezioni – Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva); art. 25 (Penali); art. 27 (Variazioni); art. 28 (Sospensione dei Lavori su richiesta del Committente); art. 29 (Sospensione imputabile all’Appaltatore); art. 30 (Collaudi); art. 31 (Garanzie); art. 32 (Risoluzione e Recesso); art. 33 (Cause di Forza Maggiore); art. 34 (Riservatezza); art. 35 (Proprietà Intellettuale); art. 37 (Cessione); art. 40 (Legge Applicabile – Esperto – Clausola Compromissoria).
Letto, confermato e sottoscritto. [●], [●], [●]
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