Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.
Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalend...
Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il p...
Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo alle forniture effettuate e non ancora liquidate, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 6, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura. La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni. Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi: • mancato inizio della fornitura alla data prevista dal contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice; • arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della fornitura oggetto dell'appalto; • cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice; • sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; • continua violazione degli orari concordati con effettuazione della fornitura in momenti di disturbo delle attività. • rischi e danni per la salute degli utenti; • l'interruzione per due o più giorni della fornitura; • perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura;
Risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza. In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, salvo diverso accordo con l’Istituto di appartenenza.
Risoluzione del contratto. In caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.
Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e amme...
Risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: