Contratto collettivo integrativo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo non dirigente dell’Università degli studi di Siena – anno 2022
Contratto collettivo integrativo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo non dirigente dell’Università degli studi di Siena – anno 2022
SEZIONE III
Art. 14 Welfare integrativo
1. L’importo complessivo disponibile per l’anno 2022 ammonta a € 101.928,74, di cui € 43.628,74 derivanti dall’utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 651 e € 58.300 derivanti dallo specifico stanziamento a titolo di welfare previsto nel budget di Ateneo 2022 in conformità all’art. 67 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 “Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica”2.
2. Il welfare integrativo è destinato a tutto il personale tecnico amministrativo di categoria B, C, D, EP e CEL, compreso il personale universitario in convenzione con l’AOUS equiparato al Comparto SSN, a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Art. 15
Piano di welfare integrativo
1. Le Parti concordano di destinare per l’anno 2022 a iniziative di welfare le seguenti prestazioni previste dagli artt. 51 e 100 del TUIR e coerenti con quelli previsti dall'art. 67 del CCNL sopra richiamato:
A. Servizi a rimborso (le spese per servizi scolastici, di istruzione e i corsi non possono essere relative al dipendente ma solo ai familiari).
• rette per asili nido, scuole materne, scuole private di ogni ordine e grado, ludoteche;
• acquisto libri scolastici e strumenti informatici ad uso didattico. Nel caso di rimborso di strumentazione informatica, quali personal computer, tablet, ebook reader, stampanti: sarà necessario presentare idonea documentazione rilasciata dell'Istituzione scolastica, in cui venga attestata la necessità di tali strumentazioni;
• costi delle mense scolastiche, doposcuola, scuolabus, gite didattiche;
• rette per università, scuole di specializzazione, master (anche presso università/scuole estere);
1 Ex art. 88, comma 5, del CCNL Comparto Università del 16/10/2008 “Le somme non spese o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita” e verbale CdR n. 1/2022.
2 Art. 67, comma 1, CCNL 19/04/2008. Le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 65.
• spese sostenute per corsi di studio non compresi nell'ordinamento scolastico (corsi di lingua, corsi di abilitazione, corsi preparatori ad esami)
• spese sostenute per centri estivi o invernali, campus, anche organizzati da Parrocchie, Enti religiosi, Associazioni no profit;
• spese per assistenza agli anziani non autosufficienti, quali ad esempio servizi di assistenza domiciliari, servizi di trasporto, contribuzioni per le badanti;
• spese per servizi di baby sitting;
Dal gennaio 2018, ai sensi del comma 2 lettera d-bis dell'art. 51 del TUIR, è possibile rimborsare al personale:
• l'importo dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, regionale o interregionale. II rimborso può riguardare abbonamenti del dipendente o dei familiari di cui all’art. 12 del TUIR che siano fiscalmente a carico.
2. Possono essere rimborsate esclusivamente le spese sostenute nell'anno 2022.
B. Buoni Acquisto/Buoni spesa
1. Viene prevista la possibilità di erogare al personale buoni acquisto rientranti nella disciplina del comma 3 dell'art. 51 del TUIR quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i buoni carburante e i buoni per l’acquisto strumenti tecnologici.
La richiamata normativa prevede un limite di utilizzo in esenzione di tali erogazioni su base annua pari a
€ 258,23 per dipendente. Qualora il predetto limite venga modificato per legge, si intenderà automaticamente recepito dal presente accordo.
2. Per il personale fragile che, ai sensi del CCI in materia di welfare integrativo dell’anno 2021, ha utilizzato nell’anno solare 2022 il proprio credito welfare per l’acquisto di beni e servizi rientranti nei così detti fringe benefit, per un valore pari o superiore a € 258,23, fruendo della relativa soglia di detassazione di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori, l’utilizzo del credito welfare 2022 è riservato alle sole prestazioni di cui alle lettere A, C e D.
3. Per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato - ad eccezione dei Collaboratori ed esperti linguistici e del personale convenzionato con l’AOUS – che, ai sensi del CCI in materia di welfare integrativo dell’anno 2021, ha utilizzato il credito welfare 2021 nell’anno solare 2022 (da gennaio a maggio 2022) per l’acquisto di beni e servizi rientranti nei così detti fringe benefit, il credito welfare 2022 potrà essere destinato alla stessa finalità (acquisto di beni e servizi rientranti nei così detti fringe benefit) solo nei limiti del valore complessivo di € 258,23 al fine di fruire della relativa soglia di detassazione di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori. Il residuo del proprio credito welfare 2022 è in tal caso spendibile per le restanti prestazioni di cui alle lettere A, C e D3.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi 2 e 3 la specifica piattaforma web di cui al successivo articolo 19 effettuerà automaticamente i relativi conteggi dandone conto al personale interessato.
3 Esempio: un dipendente che abbia utilizzato il credito welfare del 2021 comprando a febbraio 2022 beni e servizi per la cifra di 149 euro, potrà utilizzare il credito welfare del 2022 solo per la seguente differenza: 258,23-149 = 109 euro. La differenza tra 125 euro (credito welfare 2022) e 109 euro, pari a euro 15 euro, sarà in questo caso spendibile per le sole prestazioni di cui alle lettere A, C e D sopra indicate.
C. Rimborsi di interessi su prestiti e mutui del personale
1. Tale rimborso è relativo alla quota di interessi passivi dei mutui (art. 51 c.4 lett. b TUIR). Il limite di rimborso è fissato entro il credito welfare a propria disposizione. Sugli interessi totali pagati si applica la differenza (se positiva) della quota di interessi effettivamente applicata sul mutuo e la quota parte degli stessi afferente al tasso ufficiale di riferimento (TUIR).
La quota rimborsabile deve essere ulteriormente ridotta dell’eventuale percentuale di mutuo a carico del
cointestatario.
D. Assistenza sanitaria integrativa
1. Tale casistica è relativa alle spese per servizi sanitari integrativi di carattere rimborsabile o a copertura (art.51
c. 2 lett. a TUIR per un importo ricompreso entro il credito welfare a propria disposizione).
Sono rimborsati i costi documentati e sostenuti per l’anno fiscale in corso, relativi alle spese mediche. Le spese sostenute direttamente dal personale o dai familiari di cui all’autocertificazione saranno rimborsate dal Fondo Sanitario, a seguito della convalida della documentazione presentata.
Art. 16
Importi individuali a titolo di welfare integrativo
1. Per l’anno 2022 la somma pro capite è fissata come di seguito indicato:
QUOTA A): € 289 a favore del personale fragile, identificato come tale a seguito di visita medica del medico competente di Ateneo o che si trovi in condizione di handicap grave di cui alla L. 104/92 ed abbia riconosciuta la fragilità, che svolge l’attività lavorativa esclusivamente in modalità agile senza possibilità di alternare l’attività di lavoro agile alla presenza in servizio, stante i rischi alla loro salute relativi al contagio da COVID-19. Tale categoria di personale ha diritto al beneficio in quota parte rispetto al periodo di riconoscimento della fragilità con contestuale svolgimento del lavoro agile in via esclusiva.
QUOTA B): € 125 a favore del personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato indicato nell’art. 14, comma 2, ad eccezione dei Collaboratori ed esperti linguistici e del personale convenzionato con l’AOUS.
QUOTA C): € 70 a favore dei Collaboratori ed esperti linguistici e del personale convenzionato con l’AOUS.
Art. 17 - Documentazione a comprova
1. Al fine di fruire delle spese rimborsabili ed in pagamento da parte del datore di lavoro, previste dal precedente articolo, il personale dovrà presentare apposita richiesta, allegando la documentazione a riprova della spesa effettuata, indicando i dati del familiare a cui la spesa si riferisce.
2. I documenti idonei al rimborso sono:
• le fatture;
• le ricevute fiscali e non fiscali intestate;
• i bollettini postali, MAV, ricevute di bonifico;
• ricevuta di acquisto, ricarica o altro documento con valenza fiscale, rilasciato dal vettore che attesti l'acquisto di un abbonamento al servizio di trasporto pubblico locale o interregionale;
• gli scontrini parlanti dai quali risultino la data del pagamento ed in cui siano presenti:
• i dati identificativi completi del soggetto che fornisce i servizi o i beni;
• la tipologia della spesa (ad es.: iscrizione, frequenza, retta, acquisto materiale didattico,
…)
• l'indicazione della data di effettivo pagamento (o la ricevuta per MAV o bonifici da cui
rilevarla o la data del preventivo o dell’estratto conto della banca).
3. Tali documenti possono essere intestati al dipendente o ai familiari indicati all'art 12 del TUIR. Nel caso di abbonamenti al trasporto pubblico locale, i familiari devono essere fiscalmente a carico.
4. Per quanto attiene le spese relative al personale assunto direttamente, con contratto di lavoro domestico, per i servizi di assistenza o educazione erogati ai familiari del dipendente, come avviene per le badanti o per le babysitter, potranno essere rimborsati esclusivamente i contributi previdenziali, a carico del datore di lavoro e versati all'Inps, e le retribuzioni erogate.
Per permettere il rimborso delle retribuzioni erogate il dipendente dovrà presentare copia dei prospetti paga e ricevute dei bonifici.
Non potranno essere chieste a rimborso retribuzioni pagate in contanti. Dovrà inoltre essere presentata copia del contratto di assunzione, nonché copia della comunicazione di assunzione, in cui si evinca la qualifica di assunzione. Non saranno oggetto di rimborso le spese inerenti ai rapporti generici di collaborazione domestica.
Art. 18 - Destinatari dei welfare integrativo
1. Il personale beneficiario del welfare integrativo è tutto il personale di cui all’art. 14, comma 2, in servizio alla data dell’1/1/2022. Il personale a tempo determinato assunto successivamente a tale data e il personale comandato presso l’Ateneo successivamente a tale data, ha diritto al beneficio in quota parte rispetto al periodo di assunzione. Coerentemente, il personale cessato in corso d’anno, ha diritto al beneficio in quota parte rispetto al periodo di durata del rapporto di lavoro.
Di seguito vengono riportate le categorie di assenze, all’1/1/2022, prese in considerazioni ai fini del calcolo
degli aventi diritto.
Personale escluso | Personale incluso |
Aspettativa per coniuge all’estero | Assenze per grave patologia |
Aspettativa per posizione dirigenziale presso altra PA | Assenze per malattia |
Aspettativa per periodo di prova | Convalescenza post ricovero |
Aspettativa per ricercatore a tempo determinato | Congedo assistenza portatori di handicap |
Comando presso altra pubblica amministrazione | Ricovero ospedaliero |
Congedo per dottorato di ricerca | Assenze altre patologie DPR 319/90 |
Congedo per gravi motivi di famiglia | Personale a tempo determinato e tecnologi |
Dirigenti |
Art. 19 - Piano di attuazione
1. L'Ateneo rende disponibile una specifica piattaforma web utile per l’utilizzo dei servizi di welfare al fine di
consentire al personale di accedere rapidamente ai servizi stabiliti dal piano welfare.