REGOLAMENTO SPECIALE SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE
REGOLAMENTO SPECIALE SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE
Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 4 del 5 marzo 2012
COMITATO DI FILIERA DEI CEREALI E AFFINI‐COLTIVAZIONI INDUSTRIALI‐FORAGGI‐MANGIMI SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MILANO
Art. 1 ‐ Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile
Sottoprodotti della macinazione e in particolare i seguenti prodotti:
‐ Crusca Tenero Rinfusa (in sigla “Crusca Tenero Rin”);
‐ Crusca Tenero Sacco (in sigla “Crusca Tenero Sac”);
‐ Crusca Duro Rinfusa (in sigla “Crusca Duro Rin”);
‐ Crusca Duro Sacco (in sigla “Crusca Duro Sac”);
‐ Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (in sigla “Tritello Ten Rin”);
‐ Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx (in sigla “Tritello Ten Sac”);
‐ Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (in sigla “ Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxx”);
‐ Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx (in sigla “Farinaccio Tenero Sac”);
‐ Cruscame Tenero Cubettato (in sigla “Cruscame Ten Cub”);
‐ Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx (in sigla “Tritello Duro Rin”);
‐ Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx (in sigla “Xxxxxxxxxx Xxxx Xxx”);
‐ Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx (in sigla “Farinac Duro Sac”);
‐ Farinaccio Duro “Superiore” Rinfusa (in sigla “Farinac DurSup Rin”);
‐ Farinaccio Duro “Superiore” Sacco (in sigla “Farinac DurSup Sac”);
‐ Farinetta Duro Rinfusa (in sigla “Xxxxxxxxx Xxxx Xxx);
‐ Farinetta Tenero Rinfusa (in sigla “Farinetta Tenero Rin”);
‐ Cruscame Duro Cubettato (in sigla “Cruscame Duro Cub”);
‐ “Duro Mix” Rinfusa (in sigla “Duro Mix Rinfusa”);
‐ “Duro Mix” Cubettato (in sigla “Duro Mix Cub”);
‐ “Duro Mix” Xxxxx (in sigla “Duro Mix Sac”).
Il lotto minimo negoziabile = 20 (venti) tonnellate. Il lotto minimo è incrementabile di 1t
[1]
Importo minimo per le variazioni di prezzo = € 0,01
Art. 2 ‐ Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti
Fatte salve le specifiche indicate nella scheda informativa, le caratteristiche qualitative sono quelle di seguito rappresentate:
Tabella delle caratteristiche qualitative
Prodotti | Umidità | Peso della sostanza sul tal quale | Impurità nulle | |||
% xxx | Xxxxxx max | Fibra xxx | Xxxxx min | % max | ||
Crusca | Frumento tenero | 15,50% | 6,30% | 11,40% | ‐ | 2,00% |
Frumento duro | 6,80% | 12,20% | ‐ | 2,00% | ||
Cruschello | Frumento tenero | 15,50% | 5,50% | 10,60% | ‐ | 2,00% |
Frumento duro | 6,00% | 11,50% | ‐ | 2,00% | ||
Tritello | Frumento tenero | 15,00% | 5,10% | 7,60% | ‐ | 2,00% |
Frumento duro | 5,50% | 8,90% | ‐ | 2,00% | ||
Farinaccio | Frumento tenero | 15,00% | 3,80% | 4,20% | 31,00% | 2,00% |
Frumento duro | 4,20% | 5,10% | 31,00% | 2,00% | ||
Farinetta | Frumento tenero | 15,00% | 2,60% | 3,00% | 42,00% | 2,00% |
Frumento duro | 2,60% | 3,00% | 42,00% | 2,00% |
Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, potranno essere materia di esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio della Camera Arbitrale concordata in fase di negoziazione.
Gli abbuoni, per deficienze o eccedenze, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati in proporzione per ogni punto (o frazione) percentuale, secondo le seguenti indicazioni:
Tabella delle tolleranze e degli abbuoni
Tolleranze | Abbuoni | |
Ceneri‐fibra | Fino a 0,50% | 2,00% |
Oltre lo 0,50% | Valore della merce da rapportare al prodotto immediatamente inferiore. | |
Amido deficiente** | Fino allo 1,00%* | 1,00%* |
Dal 1,01% al 2,00%* | 1,50%* | |
Dal 2,01% al 3,00%* | 2,00%* | |
Oltre il 3,01%* | Diritto di rifiuto della merce* | |
Umidità eccedente | Fino a 0,50% | 1,00% |
Oltre lo 0,50% | Diritto di rifiuto della merce |
*intervalli di tolleranza e abbuoni validi solo per il farinaccio
** per la farinetta, oltre il limite di tolleranza previsto dalla metodica, il compratore può esercitare il diritto di rifiuto.
Art. 3 ‐ Scheda informativa dei prodotti
Il Soggetto Abilitato all’Intermediazione all’interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.
Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto
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1. Enti certificatori (nel caso di prodotti da agricoltura biologica)
Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
1. Umidità
2. Ceneri
3. Fibra
4. Amido
5. Impurità nulle
6. Altre caratteristiche
7. Numero di certificazione (ove sussista)
Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
1. Modalità risoluzione controversie
Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
2. Specifiche di consegna/ritiro della merce
3. Tempi e modalità di pagamento
Art. 4 ‐ INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI
Diritto di rifiuto della merce (integrazione all’art. 11 delle disposizioni generali)
Il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli Arbitratori, di entità superiore al 10% del valore della merce. In ogni caso, per esercitare il diritto di rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario.
Se le Parti non si accordassero altrimenti, la merce dovrà essere depositata, per conto di chi spetta, in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e garantita l’identificazione, dandone immediata comunicazione al venditore, in attesa di una decisione arbitrale.
Reclami (integrazione all’art. 14 delle disposizioni generali)
Nel caso di “coacervo”, il compratore deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.c.p.a., mediante fax e/o telefax e/o e‐mail con conferma di lettura entro 2 (due) giorni successivi all’ultimo ricevimento della merce.
Campionamento (integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)
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L‘onere e l’obbligo del prelevamento dei campioni sigillati, se richiesto, competono al venditore per le vendite “franco partenza” ed al compratore per le vendite “franco arrivo”. Il campionamento deve essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contradditorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il venditore o il compratore, oppure, in mancanza di questi, il vettore, il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto, nel campionamento, la Parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle Parti. I campioni debbono essere confezionati in idonei contenitori a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi, se non diversamente specificato. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contradditorio, la Parte diligente, dandone immediata comunicazione alla controparte, procede al prelevamento e suggellamento dei campioni per mezzo del laboratorio di analisi individuato in contratto.
Rischi di viaggio (integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore. Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore).
Il compratore è tenuto a comunicare immediatamente al venditore, a mezzo telefax e/o e‐mail, i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto, comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico della Parte che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
Art. 5 ‐ LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:
1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
‐ Regolamento Arbitrale della Associazione granaria emiliana‐romagnola (A.G.E.R.);
‐ Regolamento Arbitrale della Associazione granaria di Milano;
‐ Regolamento della Camera arbitrale del commercio cereali e semi di Genova;
‐ Regolamento Arbitrale della Associazione granaria e alimentare di Torino;
‐ Regolamento Arbitrale della Associazione granaria di Verona.
2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta.
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3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento.