LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Clausole campione

LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole: 1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale: - Regolamento della Camera Arbitrale di Verona; - Regolamento della Camera Arbitrale di Milano; - Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte; - Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna; - Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze; - Regolamento della Camera Arbitrale di Roma; - Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona; - Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli; - Regolamento della Camera Arbitrale di Bari; - Regolamento della Camera Arbitrale di Catanzaro; - Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo; - Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari. 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta. 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole: 1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale: ‐ Regolamento Arbitrale della Associazione granaria emiliana‐romagnola (A.G.E.R.); ‐ Regolamento Arbitrale della Associazione granaria di Milano; ‐ Regolamento della Camera arbitrale del commercio cereali e semi di Genova; ‐ Regolamento Arbitrale della Associazione granaria e alimentare di Torino; ‐ Regolamento Arbitrale della Associazione granaria di Verona. 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta. [4] 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento.
LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. [4] Le parti sono libere di scegliere se deferire le controversie in arbitrato o alla giustizia ordinaria. Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato e si applicheranno le seguenti regole: 1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale: - Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona; - Regolamento della Camera Arbitrale di Aosta; - Regolamento della Camera Arbitrale di Bari; - Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo; - Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna; - Regolamento della Camera Arbitrale di Brescia; - Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari; - Regolamento della Camera Arbitrale di Campobasso; - Regolamento della Camera Arbitrale di Caserta; - Regolamento della Camera Arbitrale di Catanzaro; - Regolamento della Camera Arbitrale di Catania; - Regolamento della Camera Arbitrale di Cremona; - Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze; - Regolamento della Camera Arbitrale di Forlì Cesena; - Regolamento della Camera Arbitrale di Genova; - Regolamento della Camera Arbitrale di L’Aquila; - Regolamento della Camera Arbitrale di Milano; - Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli; - Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo; - Regolamento della Camera Arbitrale di Parma; - Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte; - Regolamento della Camera Arbitrale di Potenza; - Regolamento della Camera Arbitrale di Ragusa; - Regolamento della Camera Arbitrale di Roma; - Regolamento della Camera Arbitrale di Reggio Calabria; - Regolamento della Camera Arbitrale di Salerno; - Regolamento della Camera Arbitrale di Sassari; - Regolamento della Camera Arbitrale di Trento; - Regolamento della Camera Arbitrale di Trieste; - Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia; - Regolamento della Camera Arbitrale di Verona; - Regolamento della Camera Arbitrale di Vicenza. 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta. [5] 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell’istituzione arbitrale, tra quelle i...
LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Le parti sono libere di scegliere se deferire le controversie in arbitrato o alla giustizia ordinaria. Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole: 1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale: - Regolamento della Camera arbitrale di Brescia - Regolamento della Camera arbitrale di Milano - Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Brescia 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta. 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE a) foro competente b) arbitrato
LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Nel modello di contratto di agenzia si è cercato di mettere a punto un sistema di risoluzione delle controversie che metta il preponente italiano nella posizione migliore possibile e che consenta al tempo stesso di giungere ad una definizione del litigio in tempi brevi. Sotto quest'ultimo profilo il ricorso all'arbitrato appare certamente preferibile rispetto alla scelta della giurisdizione ordinaria. Tuttavia, per quanto riguarda gli agenti-persone fisiche, è dubbio se il ricorso all'arbitrato sia efficace, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dei tribunali del lavoro e quindi da considerarsi in linea di principio non arbitrabile. Per questa ragione si è preferito prevedere, per gli agenti-persone fisiche, all'articolo 15.2, la competenza esclusiva del foro della sede del preponente, piuttosto che l'arbitrato. Per quanto riguarda invece gli agenti costituiti in forma di società, per i quali non esiste il pericolo di cui al precedente paragrafo, si è scelto (art. 15.3) il ricorso all'arbitrato della Curia Mercatorum. In ogni caso, sia che si debba ricorrere all'arbitrato, che nel caso in cui la giurisdizione sia attribuita ai tribunali, le parti sono tenute a tentare, in base all'art. 15.1, prima dell'instaurazione della procedura, una mediazione secondo il regolamento Curia Mercatorum. Infatti, è nell'interesse delle parti giungere, ove possibile, ad una soluzione amichevole della controversia che permetterà di risparmiare tempo e denaro. Al tempo stesso, onde evitare che la mediazione possa essere utilizzata come espediente dilatorio, la clausola precisa che trascorsi inutilmente 45 giorni dalla domanda di mediazione, le parti sono libere di procedere secondo i modi di risoluzione delle controversie previsti nel contratto (e cioè, ricorrendo al giudice ordinario ai sensi dell'art. 15.2 se l'agente è persona fisica, oppure all'arbitrato, ai sensi dell'art. 15.3, se si tratta di una società). Tra/Between (nome del Preponente/Name of the Principal) (indirizzo/address) (in seguito denominata "il Preponente"/hereafter called "the Principal") e/and (nome dell'Agente/Name of the Agent) (indirizzo/address) (in seguito denominato "l'Agente"/hereafter called "the Agent")
LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Con il modello di contratto di vendita si è cercato di mettere a punto un sistema di risoluzione delle controversie che metta l'esportatore italiano nella posizione migliore possibile e che consenta al tempo stesso di giungere ad una definizione del litigio in tempi brevi. Sotto quest'ultimo profilo il ricorso all'arbitrato appare certamente preferibile rispetto alla scelta della giurisdizione ordinaria. Per questa ragione si è scelta (art. 13), come soluzione normalmente raccomandabile, quella il ricorso all'arbitrato della Curia Mercatorum2. Va però tenuto presente che nei contratti con controparti dell’Unione Europea, e cioè di paesi nei quali è estremamente facile il riconoscimento di una sentenza italiana (grazie alla “libera circolazione delle sentenze” garantita dal regolamento europeo 44/01) potrebbe in taluni casi essere più efficace il ricorso al decreto ingiuntivo, soluzione questa difficilmente compatibile con l’arbitrato. In situazioni di questo tipo conviene quindi domandarsi se non sia più efficace una clausola di deroga del foro, che riservi la giurisdizione ai tribunali ordinari della sede del venditore. In questi casi potrà essere preferibile attribuire la giurisdizione ai giudici ordinari, sostituendo l'art. 10 con una clausola come quella seguente: Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro della sede del Venditore. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Compratore. Les autorités judiciaires du siège du Vendeur auront la compétence exclusive pour décider tout différend découlant du présent contrat ou s'y rattachant. Toutefois, par décogation à The competent law courts of the Seller seat shall have exclusive jurisdiction in any dispute arising out of or in connection with this contract. However, as an exception to the principle hereabove, the Seller is in any case entitled to bring his action before the competent court of the place where the Buyer has his registered office.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto. L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara. Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.