ACCORDO SINDACALE
In data 7 GIUGNO 2016
TRA AOB 2 Srl rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxx, con l’assistenza del Responsabile del Personale & organizzazione Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
RSU AOB 2 Srl, FILCTEM CGIL Brescia, FEMCA CISL Brescia Si è stipulato il seguente accordo in tema di premio di risultato.
PREMESSA:
Conformemente alle previsioni contrattuali e normative in materia di contrattazione di secondo livello, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene qui prevista una contrattazione annuale a contenuto economico, che ha la funzione di definire una erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata “premio di risultato”.
La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’erogazione. Tale premio ha le finalità di:
a) coinvolgere e far partecipare i lavoratori al miglioramento continuo dell'impresa attraverso la realizzazione di programmi e progetti aziendali aventi come obiettivo incrementi di redditività, competitività, produttività e qualità; tali programmi e progetti possono riguardare l’intera azienda ovvero le sue articolazioni organizzative interne o anche gruppi di lavoratori;
b) far partecipare i lavoratori ai benefici ottenuti dall'impresa attraverso il miglioramento della redditività e dell'andamento produttivo conseguito grazie alla realizzazione dei suddetti progetti e programmi.
Il premio viene erogato annualmente dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi aziendali.
L’ accordo stipulato e le relative erogazioni debbono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalle disposizioni vigenti in particolare con riferimento al regime di detassazione e decontribuzione.
Applicabilità dell’Accordo
Lo schema di premio di risultato si applica ai dipendenti in forza della società AOB 2 srl, assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Durata dell’Accordo
Il presente accordo è valido per il periodo 1.1.2016– 31.12.2016
Modalità di calcolo
Valore centrale spettante:
Il valore centrale è quello utile per il calcolo del premio spettante, fissato in relazione al livello 3 CCNL gas-acqua
Il calcolo del valore centrale spettante emerge dalle seguenti voci:
1) obiettivo di redditività: al conseguimento del risultato di bilancio di AOB2 di MOL > 90% del valore previsto a budget annuale per lo stesso dato, verrà erogata una somma pari a 300 €. Al di sotto di tale risultato non verrà erogata alcuna somma per questo obiettivo.
2) obiettivo area crediti – ritardati incassi (compresa morosità) : l’obiettivo misura i ritardati incassi in AOB 2, il cui andamento deve mantenere nel 2016 almeno i livelli del 2013. Al conseguimento di tale obiettivo verrà erogata una somma pari a 100 €. In difetto non verrà erogata alcuna somma per questo obiettivo.
Più specificamente viene misurato in percentuale il valore degli incassi ritardati dopo la scadenza della bolletta (compresa morosità) rispetto al valore delle bollette emesse, con fotografia a fine febbraio dell’anno successivo. Non è compreso nel calcolo l’impatto delle bollette per scarichi industriali. Durante il secondo semestre 2016 si valuterà, qualora presente, l’impatto derivante dall’eventuale adozione di politiche di rateizzazione ai sensi della delibera 655/2015 di AEEGSI.
Su questa specifica tematica Le Parti concordano di tenere monitorato l’andamento ed effettuando approfondimenti sulla morosità incolpevole, consapevoli dell’importanza del fenomeno e dell’impatto sociale connesso.
3) obiettivi di qualità, produttività, competitività, efficacia ed efficienza (vedi all. 1): al conseguimento dei risultati connessi agli obiettivi annuali sarà erogata al massimo, una somma pari a 675 €. L’allegato 1 descrive gli obiettivi definiti per i diversi settori aziendali e si intende parte integrante del presente accordo.
4) obiettivo di redditività extra: al conseguimento del risultato di bilancio di AOB2 di MOL superiore al valore previsto a budget annuale per lo stesso dato e fino ad un massimo del + 15%, verrà erogata una somma da 0 € (per valore = budget) fino ad un massimo di 100 €. (per valori pari o superiori al + 15%) con progressione lineare per risultati intermedi.
Il pieno conseguimento degli obiettivi delle aree 1) 2) 3) 4) genera quindi il 100% del valore centrale.
Il premio massimo raggiungibile per il valore centrale sarà pari a 1.175 €
Le Parti concordano poi di individuare una formula premiale aggiuntiva per coloro che risultano nel corso dell’anno essere stati piu’ assiduamente presenti al lavoro, con un ridotto ricorso ad assenze per malattia.
Viene prevista, la seguente erogazione, sempre riferita al livello centrale:
- per coloro che hanno una presenza assidua nell’anno misurabile con < 7 giorni di assenza di malattia ( < 8 gg. per prestazioni su 6 gg. settimanali):120 €
- per coloro che hanno una presenza assidua nell’anno misurabile con giorni di assenza di malattia nell’anno tra 7 gg. (7° compreso, 8° compreso per prestazioni su 6 gg.) e 12 gg (12° compreso, 14° compreso per prestazioni su 6 gg.) : 60 €
Nessuna somma premiale potrà esser erogata per coloro che superano il limite suindicato.
Per assenze per malattia si intendono sono solo quelle debitamente certificate secondo le leggi vigenti, comunque diverse da ricoveri o infortuni sul lavoro;
Tale forma premiale aggiuntiva sarà erogata con le competenze del mese di marzo dell’anno successivo in forma anticipata rispetto al pagamento del premio di risultato totale spettante, come previsto al punto termini e modalità di erogazione.
Il premio massimo erogabile spettante al valore centrale sarà pari pertanto a 1.295 €
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Scala parametrale e valori spettanti per livello contrattuale:
Ottenuto il valore centrale finale spettante, si applica la scale parametrale concordata (all. 2) per determinare i premi lordi annui spettanti per ogni livello contrattuale
Termini e modalità di erogazione del premio
Il premio verrà erogato sotto forma di una somma una-tantum, di norma con le competenze del mese successivo all’approvazione del bilancio da parte degli organi aziendali, in un’unica soluzione.
Come previsto dal CCNL gas-acqua vigente applicato le Parti si danno atto che il premio di risultato non è previsto nelle voci di retribuzione annua da prendere a base per la determinazione del TFR.
Qualora applicabili, il premio di risultato beneficerà del regime vigente di decontribuzione e detassazione, in quanto stabilito in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività, innovazione e redditività dell’impresa.
Il premio verrà erogato ai dipendenti in termini proporzionali all’effettiva presenza in servizio nell’anno di applicazione, tenuto conto del livello contrattuale posseduto durante i mesi dell’anno.
Sono qui considerate quale effettiva presenza le assenze per ferie, recuperi, riposi e permessi compensativi, infortuni sul lavoro, assenze per maternità (limitatamente all’astensione obbligatoria), permessi concessi ai donatori di sangue, permessi concessi ai donatori di midollo osseo, ricoveri ospedalieri, permessi L.104, congedi matrimoniali, permessi sindacali. I casi di malattie invalidanti che comportano periodi di assenza prolungata saranno oggetto di confronto preventivo con RSU, su mandato dei lavoratori interessati.
I lavoratori part-time riceveranno il premio per la quota di orario applicata per accordo individuale. Si terrà conto nell’erogazione degli eventuali passaggi di livello ottenuti in corso d’anno che daranno accesso, dal momento del passaggio di livello, al premio previsto per il livello superiore.
A titolo sperimentale, in applicazione della normativa vigente introdotta dall’art 1. c.190 L.208/2015, esclusivamente con riferimento al valore economico di cui ai punti 1) e 3), , le Parti concordano inoltre la possibilità di destinare, ma solo su richiesta del dipendente, una quota pari a
400 € del suddetto premio, qualora spettante, al piano di welfare aziendale che sarà attivato dall’azienda.
Quanto sopra, in conformità comunque alle disposizioni di legge vigenti, con riferimento alle previsioni dell’art 51 TUIR vigente.
Nell’ambito delle previsioni di legge in materia, le Parti condividono di destinare in particolare al piano di welfare aziendale alcune tipologie di spese
- contributi una tantum al fondo pensione di settore Pegaso o al fondo di assistenza sanitaria contrattuale Fasie
- spese per opere e servizi sostenute dal dipendente per finalità di educazione, istruzione, (es. spese per rette scolastiche, rimborso libri scolastici, asili nido) ricreazione (es. attività per bambini biglietti per eventi culturali, ingressi al cinema ….o altre convenzioni)
- spese per servizi di educazione ed istruzione, anche in età prescolare, compresi servizi integrativi di mensa connessi, frequenza di ludoteche e centri estivi ed invernali , borse di studio a favore dei familiari,
- spese mediche da rimborsare a fronte di esibizione fattura emessa nell’anno di erogazione del premio
- buoni per l’acquisto di beni e servizi agevolati fiscalmente nei limiti di legge vigenti (258,23 €)
Sarà cura dell’azienda, comunque, dare tempestiva informativa sul funzionamento di tale schema prima del pagamento delle somme spettanti da erogare nel 2017, e richiedere conseguentemente ai dipendenti di manifestare per tempo la propria scelta di ricevere o meno il valore di tale parte di premio con accesso agli interventi in materia di welfare.
In caso di dimissioni presentate all’azienda entro l’anno di competenza del premio, al dipendente dimissionario non spetterà alcuna somma a titolo di premio di risultato per l’anno in questione.
Quanto sopra non si applica tuttavia a coloro i quali presentano le proprie dimissioni negli ultimi 3 mesi dell’anno, anche se assunti a tempo determinato.
Quanto sopra previsto non si applica peraltro nei casi di dimissioni per pensionamento o assunzioni/cessioni di contratto di lavoro individuali da e verso Cogeme Spa e società del gruppo LGH o società ad esso collegate, nei quali casi i dipendenti avranno accesso al premio secondo le regole dei colleghi non dimissionari.
In ogni caso non rientrano nella fattispecie delle dimissioni i trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda ex art. 2112 c.c.
Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, il premio verrà erogato solo a fronte di almeno 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa nell’anno di riferimento, anche non continuativi.
AOB 2 srl RSU
FILCTEM CGIL Brescia FEMCA CISL Brescia