Accordo integrativo aziendale del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali – Anno 2017 Rep. n. 304 del 31/10/2017
Accordo integrativo aziendale del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali – Anno 2017 Rep. n. 304 del 31/10/2017
Modulo 1 - Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | Rep. n. 304 del 31/10/2017 |
Periodo temporale di vigenza | Anno 2017 |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Direttore Generale Responsabile Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali – Coordinatore Delegazione Trattante Direttore Sezione Provinciale di Parma – Componente Delegazione Trattante Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL CISL FP UIL FPL RSU Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP CGIL CISL FP UIL FPL RSU |
Soggetti destinatari | Personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Presa d’atto della determinazione provvisoria del fondo relativo alle risorse decentrate - anno 2017 - da destinare al personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali trasferito ad Arpae, con decorrenza 1/1/2016, per effetto del riordino funzionale (L. 56/2014 e L.R. 13/2015), avvenuta con DDG n. 97/2017 e certificata dal Collegio dei Revisori con verbale del 12/9/2017. Ripartizione e destinazione delle risorse del fondo anno 2017. |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. | Viene allegata la certificazione del Collegio dei Revisori emessa in data 24/10/2017. |
Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | Il Piano della performance 2017-2019 - Anno 2017 è stato adottato con DDG n. 43/2017 ed è stato trasmesso all'Organismo Indipendente di Valutazione per gli enti e le aziende del SSR e per Arpae per gli adempimenti di competenza. | |
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2017 - 2019, previsto dagli artt. 10 e 46 del d. lgs. 33/2013, è stato adottato con DDG n. 7/2017. | ||
In attuazione della legge n. 190/2012, del d. lgs. n. 33/2013 e della Delibera ANAC n. 236/2017, la Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 è stata trasmessa all’Organismo Indipendente di Valutazione per gli enti e le aziende del SSR e per Arpae per l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 da parte di Arpae. | ||
La Relazione sulla performance anno 2016 è stata validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione per gli enti e le aziende del SSR e per Arpae ed è stata adottata con DDG n. 32/2017. | ||
Eventuali osservazioni |
Accordo integrativo aziendale del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali Anno 2017
Rep. n. 304 del 31/10/2017
a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
Con il presente Accordo rep. n. 304/2017 si è proceduto alla presa d’atto della determinazione provvisoria del fondo relativo alle risorse decentrate - anno 2017 - da destinare al personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali trasferito ad Arpae, con decorrenza 1/1/2016, per effetto del riordino funzionale (L. n. 56/2014 e L.R. n. 13/2015), avvenuta con DDG n. 97/2017 e certificata dal Collegio dei Revisori con verbale del 12/9/2017.
Il presente Accordo rep. n. 304/2017 è stato elaborato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 (c.d. Riforma Madia) il quale, all’art. 23, comma 2, con decorrenza dal 1° gennaio 2017:
⋅ ha disposto che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;
⋅ ha abrogato l’art. 1, comma 236 della L. n. 208/2015, che imponeva, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il contenimento dell’ammontare complessivo delle risorse, destinate annualmente al trattamento economico accessorio, entro il limite costituito dal corrispondente importo determinato per l’anno 2015, nonché la decurtazione di tali risorse in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile.
Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’unico limite di spesa fissato dal legislatore per la retribuzione accessoria è costituito dal limite soglia anno 2016.
Il presente Accordo rep. n. 304/2017, oltre che nel rispetto della normativa sopra richiamata, è stato elaborato in coerenza con le disposizioni contrattuali che disciplinano il finanziamento e l’utilizzo delle risorse decentrate del personale dei CC.CC.NN.LL Comparto Regioni ed Autonomie Locali (in particolare: artt. 14, 15 e 17 CCNL 1998-2001; art. 4, c. 2, CCNL 2000-2001; artt. 31 e 32 XXXX 0000-0000; art. 4 CCNL
2004-2005; art. 8 XXXX 0000-0000; dichiarazioni congiunte n. 14 XXXX 0000-0000 e n.1 XXXX 0000-0000).
Come già detto, Arpae, con DDG n. 97/2017, ha proceduto alla costituzione per l’anno 2017 del fondo per le risorse decentrate del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, già certificata dal Collegio dei Revisori con Verbale del 12/09/2017.
In particolare, con la Delibera n. 97/2017, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017:
⋅ si è provveduto, in applicazione dell’art. 4, comma 2 del CCNL 05/10/2001, ad incrementare, in via provvisoria, il fondo per il trattamento economico accessorio con i risparmi derivanti dalla Retribuzione Individuale di Anzianità del personale cessato nell’anno 2016 (euro 353,86 – importo annuo), nonché con i risparmi derivanti dalla Retribuzione Individuale di Anzianità e dagli Assegni ad Personam che, in via di previsione, non verranno liquidati al personale in cessazione nell’anno 2017 (euro 5.077,55,
importo corrispondente ai ratei non corrisposti), per un totale di euro 5.431,41;
⋅ contestualmente si è provveduto, al fine di ricondurre il predetto fondo al limite costituito dall’importo determinato per l’anno 2016, ad una decurtazione di pari importo (euro -5.431,41);
⋅ si è preso atto che, per effetto dell’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, il fondo anno 2017 non deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile.
Con il presente Accordo rep. n. 304/2017 viene previsto che le risorse disponibili per il finanziamento della retribuzione accessoria dell’anno 2017, fermo restando le voci di spesa fisse e ricorrenti previste dai Contratti Nazionali di Lavoro e finanziate dal fondo (Indennità di comparto, progressioni orizzontali in essere, indennità ex UOO), vengano ripartite in continuità a quanto stabilito con l’Accordo Integrativo Rep.
n. 296/2017, in ottemperanza alle seguenti disposizioni:
⋅ art. 1, comma 96, lett. a), ultimo periodo della L. n. 56/2014: “[…] I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore della presente legge.”;
⋅ art. 67, comma 10 della L.R. 13/2015, nella parte in cui dispone che: “ […] Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con l’ente di destinazione che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e integrativi vigenti presso l’amministrazione di provenienza al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto
collettivo decentrato integrativo successivo al primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore della presente legge.”.
Le risorse complessivamente disponibili per l’anno 2017 vengono riepilogate nella Tabella A) di cui al presente Accordo rep. n. 304/2017.
Con riferimento alla produttività anno 2017, con il presente Accordo rep. n. 304/2017 viene riconosciuto, anche per l’anno 2017, ai dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali il trattamento economico di produttività in godimento all’atto del trasferimento in Arpae, finanziato con le risorse indicate nella Tabella A) di cui al presente Accordo rep. n. 304/2017, alla colonna “Produttività”.
Con il presente Accordo rep. n. 304/2017 viene anche stabilito che i residui attivi che verranno, eventualmente, rilevati a consuntivo nell’anno 2017, saranno utilizzati per incrementare le quote di produttività di cui sopra, con le modalità che verranno definite con successivo accordo.
Con il presente Accordo rep. n. 304/2017 viene inoltre stabilito di liquidare a tutto il personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, ad esclusione dei dipendenti provenienti dalla Città Metropolitana di Bologna, che non ha comunicato risorse stabili per il finanziamento della produttività:
⋅ a gennaio 2018, un acconto sulla produttività anno 2017 pari al 50% di quanto complessivamente riconosciuto a titolo di produttività anno 2016, in applicazione dell’Accordo Integrativo Aziendale Rep. n. 296/2017;
⋅ ad aprile 2018, a conclusione del processo di valutazione delle prestazioni del personale non dirigente, il saldo della quota di produttività in godimento all’atto del trasferimento, finanziata con le risorse indicate in tabella A), alla colonna “Produttività”, al netto di quanto liquidato a titolo di acconto a gennaio 2018, salvo conguaglio attivo o passivo.
In sede di liquidazione, l’acconto ed il saldo della quota di produttività anno 2017, verranno rapportati: al periodo lavorato, alle assenze senza retribuzione ed al regime orario lavorativo (tempo pieno, part-time) riferiti all’anno 2017.
Con il presente Accordo rep. n. 304/2017 il presente Accordo rep. n. 304/2017 viene infine stabilito che l’acconto sulla produttività 2017 non verrà liquidato al personale che, non avendo prestato servizio effettivo nell’anno 2017, non risulti assegnatario degli obiettivi, individuali e di struttura.
Con riferimento al personale trasferito titolare di incarico di posizione organizzativa, con il presente Accordo rep. n. 304/2017 si da atto che, nelle more dei provvedimenti di riorganizzazione delle relative funzioni – ed in attuazione di quanto disposto dall’art. 67, comma 12, della L.R. n. 13/2015 e dei Criteri approvati dall’Osservatorio Regionale – si è provveduto ad assicurare continuità agli incarichi di posizione organizzativa ricoperti dal personale trasferito, attraverso il conferimento, con D.D.G. n. 99/2015 e successiva proroga di cui alla D.D.G. n. 96/2016, di n. 17 incarichi di posizione organizzativa, di tipologia equivalente a quelli ricoperti al 31/12/2015.
Con il presente Accordo rep. n. 304/2017 si prende atto, altresì che , ai sensi dell’art. 5 dei Criteri dell’Osservatorio Regionale, le retribuzioni di posizione dei n. 17 titolari di incarico di posizione organizzativa di cui sopra, sono state confermate – anche per l’anno 2017 – nello stesso importo corrispondente all’incarico in godimento al 31/12/2015.
Con riferimento alla retribuzione di risultato, per l’anno 2017, dei titolari di posizione organizzativa, il presente Accordo rep. n. 304/2017 stabilisce che tale retribuzione viene confermata nell’importo comunicato dalle Province e dalla Città Metropolitana, con l’eccezione che, se inferiore all’importo minimo stabilito contrattualmente (art. 10, comma 3 CCNL 31/03/1999: da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita), venga integrata sino al raggiungimento del valore minino (10% della retribuzione di posizione).
La retribuzione di risultato verrà liquidata come segue:
⋅ nel mese di gennaio 2018: un acconto sulla retribuzione di risultato spettante per l’anno 2017, nella misura del 50% della retribuzione di risultato anno 2016, liquidata a luglio 2017 in applicazione dell’Accordo Integrativo Rep. n. 296/2017;
⋅ nel mese di aprile 2018, a conclusione del processo di valutazione delle prestazioni del personale non dirigente, il saldo della retribuzione di risultato che risulterà dovuta, salvo conguaglio attivo o passivo.
Con riferimento al personale trasferito titolare di indennità di Specifiche Responsabilità, con il presente Accordo rep. n. 304/2017 si prende atto che , nelle more dei provvedimenti di riorganizzazione delle relative funzioni – ed in attuazione di quanto disposto dall’art. 67, comma 12, della L.R. n. 13/2015 e dei Criteri approvati dall’Osservatorio Regionale – Arpae, con X.X.X. x. 00/0000, X.X.X. n. 107/2016 e D.D.G. 56/2017 ha confermato le indennità per Specifiche Responsabilità a favore del personale trasferito che ne risultava titolare al 31/12/2015, per un totale di n. 27 unità.
In particolare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d) dei Criteri dell’Osservatorio Regionale, le indennità di Specifiche Responsabilità di cui sopra, sono state confermate – anche per l’anno 2017 – nell’importo fissato nel contratto integrativo decentrato o nell’atto di conferimento dell’Amministrazione di provenienza.
Con il presente Accordo rep. n. 304/2017 si da altresì atto che è mantenuto il medesimo sistema di liquidazione in vigore presso l’Ente di Provenienza e, quindi, che l’indennità di specifiche responsabilità, riferita all’anno 2017, viene liquidata su base mensile o annua.
In particolare:
⋅ il personale proveniente dalle Province di Forlì-Cesena, Modena, Parma e Ravenna, mantiene la liquidazione dell’indennità di specifiche responsabilità su 12 mensilità;
⋅ al personale proveniente da Ferrara, Reggio-Xxxxxx e Rimini, a cui tale indennità è stata “storicamente” corrisposta annualmente, verrà corrisposto, a gennaio 2018, un acconto, nella misura del 50% sull’indennità spettante per l’anno 2017 e, ad aprile 2018, il saldo di quanto dovuto.
b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse dei Fondi contrattuali
Accordo rep. n. 296/2017 - con il quale sono state definite le destinazioni dei fondi contrattuali e le relative politiche di sviluppo del personale per l’anno 2016;
Presente Accordo rep. n. 304/2017 - con il quale si definiscono le destinazioni dei fondi contrattuali e le relative politiche di sviluppo del personale per l’anno 2017.
c) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa
Al personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali trasferito è stato applicato il sistema di valutazione vigente in Arpae, che si compone di:
⋅ valutazione delle prestazioni (ValPrest), in termini di raggiungimento degli obiettivi individuali e di struttura, per i quali i giudizi vengono espressi, previo colloquio tra valutatore e valutato, utilizzando la scheda per la produttività collettiva all’uopo definita.
d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio).
Il presente Accordo rep. n. 304/2017 non ha disciplinato l’attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali al personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali trasferito per il quale, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 96, lettera a) della L. 56/2014, è stata mantenuta la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, comprensiva delle PEO attribuite dagli enti di provenienza.
e) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.
I risultati attesi e auspicati dalla contrattazione decentrata sono volti a concretizzare i principi delineati nelle norme contrattuali mediante l’utilizzo delle risorse rese disponibili, al fine di contemperare l’esigenza di assicurare ed incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e crescita professionale del personale.