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Consiglio dell'Unione europea
Bruxelles, 17 maggio 2021 (OR. en)
8321/21
STAT 14
ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che affida alla Commissione europea - Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) - l'esercizio di taluni poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione in materia di copertura contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio
DECISIONE (UE) 2021/… DEL CONSIGLIO
del …
che affida alla Commissione europea - Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) - l'esercizio di taluni poteri conferiti all'autorità
che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione in materia di copertura contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto statuto e l'articolo 6 del suddetto regime,
vista la decisione (UE) 2017/262 del Consiglio, del 6 febbraio 2017, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio, dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2013/811/UE2,
1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
2 GU L 39 del 16.2.2017, pag. 4.
considerando quanto segue:
(1) I funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea sono coperti contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio ai sensi dell'articolo 73 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto") e degli articoli 28 e 95 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("regime"). Ai sensi dell'articolo 73 dello statuto, le condizioni di tale copertura sono contenute nella regolamentazione comune adottata da tutte le istituzioni, il cui comune accordo è stato constatato dal presidente della Corte di giustizia dell'Unione Europea il 13 dicembre 2005.
(2) L'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea è responsabile della gestione e del pagamento dei diritti pecuniari del personale della Commissione e, tramite accordi a livello di servizi (SLA), di taluni altri organi e istituzioni dell'Unione.
(3) A norma dell'SLA concluso fra il PMO e il segretariato generale del Consiglio (SGC) il 3 maggio 2019, il PMO è responsabile della gestione e del pagamento dei diritti individuali, dei diritti a pensione e delle indennità di disoccupazione per il personale dell'SGC. In tali settori, il PMO esercita taluni poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ai sensi della decisione (UE) 2019/792 del Consiglio1.
1 Decisione (UE) 2019/792 del Consiglio, del 13 maggio 2019, che affida alla Commissione europea - Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) - l'esercizio di taluni poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (GU L 129 del 17.5.2019, pag. 3).
(4) L'SLA del 3 maggio 2019 prevede, tra l'altro, che l'ambito di applicazione dei servizi erogati dal PMO possa essere esteso alla gestione della copertura contro i rischi di malattia professionale o i rischi di infortunio del personale dell'SGC. Dato che le condizioni relative a tale copertura sono comuni a tutte le istituzioni e che il PMO dispone delle capacità e dell'esperienza necessarie, è opportuno affidare tali servizi al PMO.
(5) Per rendere efficace il trasferimento di detti servizi, è opportuno che il Consiglio affidi al PMO l'esercizio dei pertinenti poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del personale dell'SGC.
(6) Al fine di garantire la certezza del diritto per il personale dell'SGC, è opportuno precisare che le domande e i reclami relativi alla copertura dei rischi di malattia professionale o dei rischi di infortunio devono essere presentati alla Commissione. Allo stesso scopo, dovrebbe essere chiarito che i correlati ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, devono essere presentati contro la Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'esercizio dei poteri conferiti dallo statuto all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, per quanto riguarda il personale dell'SGC, è affidato all'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione Europea, in relazione all'applicazione dell'articolo 73 dello statuto e degli articoli 28 e 95 del regime.
2. Le domande e i reclami relativi alle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono presentati all'autorità che ha il potere di nomina o all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione della Commissione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 90 quater dello statuto e degli articoli 46 e 117 del regime. I ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativi alle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono diretti contro la Commissione ai sensi dell'articolo 91 bis dello statuto e degli articoli 46 e 117 del regime.
Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1°luglio 2021. Fatto a …,
Per il Consiglio Il presidente