REGOLAMENTO E PROCEDURA
REGOLAMENTO E PROCEDURA
per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
INDICE
Introduzione: Fonti normative, Premessa | Pag. | 3 |
Articolo 1 – Definizioni | Pag. | 4 |
Articolo 2 - Obblighi per le PA | Pag. | 5 |
Articolo 3 - Livelli di responsabilità | Pag. | 5 |
Articolo 4 - Indicatori di anomalia | Pag. | 7 |
Articolo 5 - Modalità di segnalazione interna | Pag. | 8 |
Articolo 6 - Verifica della controparte | Pag. | 10 |
Articolo 7 - Segnalazione dell’operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d’Italia | Pag. | 11 |
Articolo 8 - Riservatezza e tutela del segnalante | Pag. | 12 |
Articolo 9 – Formazione | Pag. | 12 |
Art. 10 - Norma finale e rapporti con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione | Pag. | 12 |
Allegato n. 1: Elenco esemplificativo indicatori di anomalia | Pag. | 13 |
Allegato n. 2: Modulo di segnalazione operazione sospetta | Pag. | 19 |
Introduzione
Fonti normative
GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale)
- Standard
“40 Raccomandazioni” emanate nel 1990, riviste nel 2012, aggiornate nel 2016
Linee Guida, Best Practice Papers ecc.
ONU
- Convenzioni e Risoluzioni in materia di antiterrorismo
UE
IV Direttiva Antiriciclaggio (2015/849)
V Direttiva Antiriciclaggio (2018/843)
NORMATIVA NAZIONALE
D.lgs. 231/2007, ad oggetto “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni”
D.lgs. 109/2007, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”
D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, denominato “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006“ (modifica sostanzialmente D.lgs 231/2007)
Disposizioni di attuazione: MEF, UIF, Autorità di Vigilanza, Organismi di autoregolamentazione
Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015, recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”
Indicazioni Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia della Banca d’Italia del 23 aprile 2018 ad oggetto “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”.
Premessa
La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di impedire, o comunque rendere difficile, la
circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici.
Contrastando il riciclaggio si contrastano anche le mafie, perché:
- Il riciclaggio è una attività particolarmente redditizia per le mafie, che reintroducono nel mercato legale i proventi delle loro attività illecite (attraverso transazioni finanziarie verso “paradisi fiscali”, acquisto di immobili e attività commerciali, gioco d’azzardo, ecc.);
- le mafie offrono “servizi di riciclaggio” anche a terzi (l’offerta di servizi di riciclaggio è uno dei canali di infiltrazione mafiosa nelle imprese, insieme al recupero crediti e all’usura).
Il Piano Triennale aziendale per la Prevenzione della Corruzione ha individuato tra le attività programmate per l’anno 2019 “l’Individuazione del Responsabile ‘Gestore’ delle comunicazioni antiriciclaggio all’UIF e stesura di specifica procedura, in collaborazione con gli uffici di interesse”.
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si definisce:
- Operazione sospetta quella che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo;
- Riciclaggio:
o la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
o l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
o l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
o la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
Le azioni sopra riportate, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio;
- Finanziamento al terrorismo, secondo l'art. 1 del D.lgs. n. 109/2007, "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista,
all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti".
Articolo 2 - Obblighi per le PA
L’art. 10 del D.lgs n. 90/2017 impone alcuni obblighi a carico delle PA. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni:
- adottano procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a migliorarlo (c. 3);
- comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale (c. 4);
- adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell’art. 10 (c. 5).
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), con provvedimento del 23 aprile 2018 (pubblicato in G.U. n. 269 del 19.11.2018) è intervenuta a dettare istruzioni sulle comunicazioni di dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, che le PA sono tenute ad effettuare, a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta.
Articolo 3 – Livelli di responsabilità
L’ASST ai fini dell’applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio individua quattro livelli di responsabilità interni:
- il Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
- i Responsabili di Struttura: Complessa, Semplice Dipartimentale, Semplice
- il Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie
- il Gestore (soggetto incaricato della trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette alla U.I.F.)
Il Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione verifica che le strutture dell’Azienda si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino procedure e comportamenti che, ai sensi del presente regolamento:
• consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti transazioni sensibili o sospette;
• forniscano valutazioni idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla U.I.F., la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti;
• contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale al rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un’adeguata informazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro e su eventuali novità normative o regolamentari.
Il Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione:
• fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa all’interno dell’ASST;
• verifica che il Piano formativo aziendale contenga la previsione di attività formative anche sulla materia oggetto del presente regolamento;
• valuta le segnalazioni inviate dal Gestore alla U.I.F. per l’assunzione delle conseguenti decisioni dell’Azienda.
I Responsabili delle segnalazioni sono i Direttori/Responsabili delle strutture aziendali (UOC/UOSD/UOS) interessate all’applicazione del presente regolamento che rispondono, in quanto tali:
- dell’applicazione della presente regolamentazione nelle attività di afferenza;
- della segnalazione al Gestore delle operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui siano venuti direttamente o indirettamente a conoscenza;
- della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite.
Il Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie, gestendo nel complesso le attività/flussi economico finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione, ha il compito di collaborare con il Gestore, sia in relazione alle segnalazioni di propria competenza, sia svolgendo una generale funzione complessiva di monitoraggio e controllo rispetto a tutte le attività che comportano operazioni/ transazioni inerenti le varie funzioni e attività dell’ASST. Il Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie nel caso rilevi elementi di sospetto, o quantomeno di dubbio, nel corso dell’esercizio delle proprie funzioni, deve informare il Responsabile della relativa Struttura interna ed il Gestore.
Accanto al Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie possono essere individuati, per le funzioni affidate e per i compiti svolti a livello aziendale, altri collaboratori ai fini dell’informativa al Gestore, con le medesime competenze già precisate.
Il "Gestore", individuato nel Responsabile della S.C. Affari Generali e Istituzionali (già RASA) è il Referente delle segnalazioni di operazioni sospette che deve trasmettere alla
U.I.F. Il Gestore ha il compito di:
- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili delle articolazioni organizzative (UOC/UOSD/UOS) dell’Azienda SocioSanitaria Territoriale –ASST- della Valle Olona secondo le modalità di cui al presente regolamento;
- valutare la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, previo confronto con il Responsabile della segnalazione e con il supporto del
Direttore della S.C. Risorse Economico Finanziarie, trasmetterle, o meno, alla U.I.F.;
- informare la Direzione dell’ASST circa le decisioni da intraprendere riguardo a transazioni sospette o sensibili;
- garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni. A tal proposito la U.I.F. considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate, la persona individuata quale “Gestore” nonché la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione online.
L’ASST, tramite il “Gestore”, effettua la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto e collabora con la U.I.F. rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni.
Spetta alla U.I.F. emanare istruzioni, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante; al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette la U.I.F. diffonde e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, gli indicatori di anomalia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale.
Articolo 4 - Indicatori di anomalia
Gli attuali indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione sono contenuti nel D.M. 25 settembre 2015 e nel provvedimento UIF 23 aprile 2018. Sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.
Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub- indici; i sub-indici costituiscono un’esemplificazione dell’indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso.
Tra gli indicatori di anomalia vi sono:
– indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione (es. il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l’identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo, oppure è notoriamente contiguo a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche);
– indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni (es. offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato);
– indicatori specifici per settore di attività, tra cui il settore appalti e contratti pubblici. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per “soggetto cui è riferita l'operazione” si
intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto, di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.
Nell’allegato 1 al presente regolamento sono richiamati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni dei principali indicatori di anomalia maggiormente rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta dalla ASST Valle Olona.
E' compito degli Uffici dell’ASST, dei loro Responsabili e del Gestore valutare le operazioni ed i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed indipendentemente dalla presenza od assenza degli indicatori di anomalia, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di fatti contrari alla legge. A tal fine il Gestore può concordare con tali soggetti di inserire, tra i fatti rappresentativi di potenziali situazioni contrarie alla legge ulteriori indicatori di anomalia.
Articolo 5 - Modalità di segnalazione interna
Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere\sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo il Responsabile di Unità Operativa, che le abbia verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori, inoltra segnalazione scritta al Gestore secondo le modalità successivamente descritte.
La segnalazione al Gestore deve scaturire da una valutazione generale degli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione del Responsabile di U.O. acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale svolta (anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati nell’allegato al provvedimento UIF del 23.4.2018) ed è collegata all’esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell’origine illecita dei beni oggetto dell’operazione anomala.
La segnalazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e basarsi su una valutazione a carattere omnicomprensivo, scaturente sia dall’uso degli indicatori di anomalia sia dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all’importo, al settore di interesse ed al soggetto coinvolto.
Il Responsabile di Unità Operativa ha l’obbligo di segnalare al Gestore:
- le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo;
- le operazioni sospette o comunque non concluse;
- le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.
In presenza di elementi di sospetto, i soggetti obbligati non compiono l’operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge ovvero nei casi in cui l’esecuzione dell’operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui il
differimento dell’operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi i soggetti obbligati, dopo aver eseguito l’operazione, ne informano immediatamente la U.I.F.
In ogni caso dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Responsabile di U.O. i seguenti aspetti:
- esito dell’adeguata verifica dell’identità della controparte;
- esito dei controlli su banche dati, antecedente all’instaurazione del rapporto, al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;
- coerenza dell’operazione con l’attività esercitata dalla controparte;
- esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti, ecc.).
Il Responsabile di Unità Operativa valuterà anche l’importanza di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale).
Ciascun Ufficio, per le competenze e funzioni assegnate al personale ad esso afferente, ha il compito di eseguire un’analisi dell’eventuale grado di anomalia relativo all’operazione eseguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso per il successivo inoltro al Responsabile.
Ogni incongruenza rilevata\presunta deve essere comunicata per iscritto al proprio Responsabile ai fini della valutazione di cui ai punti precedenti e della successiva, eventuale, segnalazione al Gestore.
Il Responsabile di U.O. ha facoltà di richiedere agli Uffici dell’ASST che ne siano a conoscenza tutte le informazioni ritenute utili alla verifica della correttezza delle operazioni finanziarie in modo tale da poter effettuare un’analisi completa dell’operazione ed eventualmente, se ancora non conclusa, chiedere la sospensione della stessa.
Il Responsabile di U.O., effettuate le attività sopra descritte e valutata la rilevanza dei fatti e delle informazioni raccolte in relazione all’analisi generale dell’operazione ed alla eventuale presenza di indicatori di anomalia, provvede ad informare il Gestore dei fatti oggetto di verifica e a descrivere, attraverso l’allegato Modulo di segnalazione di operazione sospetta (vedi Allegato n. 2), il processo logico attivato in relazione alle conclusioni raggiunte, anche al fine di garantire la pronta ricostruzione a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte.
Il Modulo di segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto nonché elementi informativi, in forma strutturata, delle operazioni oggetto di verifica e delle attività di valutazione svolte; la segnalazione dovrà pertanto essere accompagnata da una sintetica relazione e dalla documentazione idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri anche contabili a supporto.
In occasione delle verifiche inerenti operazioni sospette può essere sempre richiesto il supporto tecnico del Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie dell’ASST.
Il modulo di segnalazione sottoscritto dal Responsabile di Unità Operativa e gli eventuali allegati sono inviati al Gestore (Responsabile della S.C. Affari Generali e Istituzionali) all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx.
Il Gestore, ricevuta la segnalazione, coinvolge la Direzione Strategica, per il tramite del Direttore Amministrativo, per gli adempimenti di coordinamento correlati all’avvenuta segnalazione.
Il Responsabile di U.O. deve compilare il Modulo di segnalazione ed inviarlo al Gestore anche nel caso in cui la valutazione effettuata abbia dato, a suo parere, esito negativo.
Qualora la verifica venga fatta direttamente dal Gestore, si applicano le regole di cui al presente atto relativamente alle modalità di valutazione ed alle metodiche usate.
Nei casi in cui le segnalazioni di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino il Responsabile di U.O., o nel caso in cui quest’ultimo non processi le segnalazioni evidenziate da parte dei propri collaboratori\uffici, gli stessi possono inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore secondo le modalità descritte.
La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non devono essere effettuate operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e non devono essere instaurati rapporti che presentano profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l’operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Responsabile della relativa funzione interna deve informare tempestivamente il Gestore che valuterà l’opportunità di preavvisare la U.I.F. per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.
In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla U.I.F.
Articolo 6 - Verifica della controparte
Il Responsabile di Unità Operativa, quando si trovi a dover gestire, a vario titolo, un accordo per l'ASST, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.
Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:
- vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.
Il Responsabile di U.O può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche al fine di ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.
Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'Azienda, il Responsabile di U.O. si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione e può valutare l'opportunità di attivare la
procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.
Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione fornita dalla controparte, il Responsabile, previa informazione delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o attivare il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite della controparte a supporto della sua dichiarazione.
Il Responsabile di U.O. deve conservare nel fascicolo a cui si riferisce l’operazione, copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.
Il Responsabile di U.O. non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un ufficio della Pubblica Amministrazione.
Articolo 7 - Segnalazione dell’operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d’Italia
Il Gestore verifica le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili di Unità Operativa:
- in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
- in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione e all'invio della segnalazione di operazione sospetta, senza indicazione dei nominativi dei segnalanti.
La trasmissione delle segnalazioni alla UIF deve essere effettuata senza ritardo in via telematica, tramite il portale internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione al sistema, secondo le modalità indicate nella sezione del sito.
La segnalazione deve contenere:
a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica Amministrazione;
b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
d) eventuali documenti allegati, in formato elettronico.
Le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un
«gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le segnalazioni alla UIF.
Il Gestore avvisa tempestivamente la Direzione dell’ASST al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, per procedere con la comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
Il Gestore mantiene in apposito archivio tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico.
Nel caso, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile di U.O., l'operazione non presenti caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura per la segnalazione di operazioni sospette. Anche in tale caso, il Gestore conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.
Articolo 8 - Riservatezza e tutela del segnalante
L’intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza.
Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all’interno dell’ASST, che all’esterno.
I soggetti obbligati adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione.
L’identità del segnalante non può essere rivelata a meno che l’Autorità Xxxxxxxxxxx non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, qualora lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 9 - Formazione
Il Gestore dovrà essere formato e, al fine di diffondere tra i dipendenti ed i collaboratori la conoscenza della normativa vigente in materia, proporrà alla Direzione di inserire nel Piano di Formazione, le iniziative ritenute opportune e necessarie allo scopo di poter svolgere al meglio i compiti assegnati.
La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, deve tener conto dell’evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio ed essere obbligatoria per i soggetti a vario titolo coinvolti.
Art. 10 - Norma finale e rapporti con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa e regolamentazione generale, comunitaria, nazionale e regionale, relativa alla materia.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del relativo provvedimento e costituisce applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall’ASST.
Allegato n.1
ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEGLI INDICATORI (e sub indicatori) DI ANOMALIA (estratto dal Provvedimento UIF 23.4.2018)
a. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione
1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l’identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l’altro dell’elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
- l soggetto cui è riferita l’operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.
2. Il soggetto cui è riferita l’operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l’esecuzione dell’operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione, all’atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all’operazione, rinuncia a eseguirla.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all’individuazione dell’effettivo beneficiario dell’operazione.
3. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con
modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell’indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
4. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il “direttore tecnico”) o di controllo dell’impresa.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l’attività e viene posto in liquidazione.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un’azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- Il soggetto cui è riferita l’operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura,
dell’oggetto, dell’ammontare o dello scopo dell’operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all’operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.
b. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni
1. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l’attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l’operazione o dell’eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Acquisto di beni o servizi non coerente con l’attività del soggetto cui è riferita l’operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con “basso profilo fiscale” o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell’ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all’attività dichiarata dagli stessi.
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.
2. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell’attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.
- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell’obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l’operazione.
- Richiesta di estinzione di un’obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto
negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l’operazione.
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell’esposizione del soggetto cui è riferita l’operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un’unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell’attività di prestazione di garanzie.
3. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all’area di interesse dell’attività del soggetto cui è riferita l’operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell’operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l’operazione.
- Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l’attività del soggetto che richiede o esegue l’operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori “di comodo”).
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell’operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.
c. Indicatori specifici per settore di attività Settore appalti e contratti pubblici
1. Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
2. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con
riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione.
3. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
4. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
5. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.
6. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
7. Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
8. Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
9. Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
10. Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
11. Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
12. Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o
scissione della società.
13. Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
14. Cessioni di crediti derivanti dall’esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell’oggetto sociale l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
15. Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico realizzativa e finanziaria.
16. Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
Settore finanziamenti pubblici
1. Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
2. Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
3. Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
4. Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
5. Presentazione di dichiarazioni per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
6. Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.
Allegato n. 2
MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
(da inviare a mezzo mail a: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx)
Il sottoscritto: Codice fiscale: : : : : : : : : : : : : : : : : :
In qualità di Responsabile della Struttura
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione dichiara di:
1. essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta previsti dal D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 relativi alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
2. essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti.
Posto quanto sopra, fornisce al “Gestore” le seguenti informazioni ai fini della segnalazione alla Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia:
Si allega la seguente documentazione:
- una sintetica relazione
- documentazione idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione ( )
-
-
Luogo, data
Nominativo del dichiarante
Firma del dichiarante