STATUTO
STATUTO
Associazione Save The Planet APS
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione:
“Associazione Save The Planet APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con
sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare attenzione alle problematiche della natura e dell’ambiente, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5, lettera e) del Dl. Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, lettera f) del Dl. Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lettera h) del Dl. Lgs. 117/2017);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art. 5, lettera o) del Dl. Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e bevande di cui alla legge 166/2016 e successive modificazioni o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ((art. 5, lettera u) del Dl. Lgs. 117/2017);
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale (art. 5, lettera i) del Dl. Lgs. 117/2017).
L’Associazione persegue le finalità sopra elencate, anche attraverso le seguenti attività, riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
- Promozione e realizzazione di progetti volti alla valorizzazione e all’educazione alla cura dell’ambiente, anche presso scuole ed istituzioni educative in genere;
- Promozione e realizzazione di progetti volti alla valorizzazione e all’educazione alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, anche presso scuole ed istituzioni educative in genere;
- Ricerca scientifica e promozione e realizzazione di studi, ricerche, pubblicazioni e momenti di sensibilizzazione sulla salvaguardia del pianeta e sull’economia circolare;
- Promozione, studio e/o realizzazione di progetti relativi al commercio equo e solidale;
- Sostegno a enti senza scopo di lucro che, in Italia o nel mondo, svolgono attività nel settore della valorizzazione della natura dell’ambiente o progetti educativi e sociali rivolti a soggetti svantaggiati, con particolare attenzione a quelli aventi un impatto ambientale.
L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’associazione agisce nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste
ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
Nell’ambito delle proprie finalità, l’associazione potrà promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni e altri organismi, anche di carattere internazionale, che si propongano il perseguimento di finalità analoghe o complementari alle proprie.
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato svolta dai propri associati.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che intendano partecipare alle attività dell’associazione.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Qualora si tratti di un Ente di Terzo Settore o senza scopo di lucro, la domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante o persona cui i competenti organi hanno
attribuito i necessari poteri, dovrà invece contenere l’indicazione della denominazione,
del codice fiscale e della natura giuridica.
L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi che possano essere elette e di essere eletti negli stessi, se maggiori di età. Qualora l’associato sia un Ente di Terzo Settore o senza scopo di Lucro, avrà diritto ad eleggere gli organi associativi e a indicare le persone che possano esserne elette.
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei
bilanci;
- in caso di svolgimento di attività a favore dell’associazione, ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto disposto dal Consiglio Direttivo;
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato persona fisica si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza. Se soggetto diverso da persona fisica, la qualifica di associato si perde per scioglimento per qualunque causa o trasformazione in ente lucrativo, recesso, esclusione o decadenza.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all’associazione può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che sull’esclusione si pronunci l’assemblea nella prima riunione utile.
L’associato decade in caso di mancato pagamento della quota associativa entro un termine successivo alla scadenza stabilito dal Consiglio Direttivo.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno
alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- l’Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente
- l’Organo di controllo;
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato persona fisica ha diritto a un voto. Gli associati che siano enti del Terzo settore hanno diritto a un numero di voti da due a cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti e secondo quanto stabilito con apposito regolamento. In assenza di regolamento, anche gli enti di terzo settore hanno diritto a due voti.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La comunicazione può essere inviata tramite lettera raccomandata o email, all’indirizzo comunicato dal socio al momento dell’adesione, o modificato in seguito, risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e, laddove ciò sia obbligatorio per legge o proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Bilancio Sociale.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, laddove ciò sia obbligatorio per legge o proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Bilancio Sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri eventuali regolamenti necessari o utili al funzionamento della vita associativa;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Xxxxx, dall’Atto costitutivo o dallo
Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. In deroga al disposto dell’articolo 21 del Codice civile, tali quorum e tali maggioranze sono richiesti anche per le deliberazioni di modifica dell’Atto costitutivo e dello Statuto.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
ART. 8
(Organo di amministrazione)
L’Organo di amministrazione, anche detto Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Esso è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio
sociale di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale;
- stabilire I criteri per il rimborso spese ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’associazione;
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea;
L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e quindici, compreso il Presidente, nominati dall’Assemblea tra i soci persone fisiche o le persone indicate dai soci diversi dalle persone fisiche, per la durata di tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.
Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno, fatte salve deleghe diverse attribuibili ai consiglieri delegati.
Esso è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il
Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
L’assemblea può anche nominare, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per espressa volontà dall’assemblea.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
(Revisione legale dei conti)
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un
revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
ART. 12
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 14
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: entrate e proventi da attività di interesse generale, quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Laddove ciò sia richiesto per legge o sia ritenuto opportuno dall’organo di amministrazione, entro il termine di 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, viene altresì approvato il Bilancio Sociale, redatto secondo le linee guida emanate ai sensi dell’’articolo 14 del Codice del Terzo Settore, pubblicato sul sito internet dell’associazione e presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Nei casi previsti per legge, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
ART. 17
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso in cui sia nominato, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi,
tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà metterli a disposizione entro 40 giorni dalla richiesta, e presso la sede dell’Associazione.
ART. 18
(Volontari)
L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.
I volontari svolgono per libera scelta attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
ART. 19
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al
50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 21
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.