MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROT. N. CIG 740770578B
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL PROCUREMENT E SUPPORTO PROFESSIONALE SPECIALISTICO RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
TRA
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, con sede in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxx, 36, C.F. 97532760580, in persona di [•], nella qualità di [•] (di seguito l’“Amministrazione”),
E
l’operatore economico [•], con sede legale in [•], C.F. [•], Partita IVA [•], in persona di [•], nella qualità di [•], nato/a a [•], il [•], C.F. [•] (di seguito il “Fornitore”).
INDICE SOMMARIO
ART. 1. (NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO) 6
ART. 2. (OGGETTO – VARIANTI E SOSPENSIONE) 8
ART. 3. (MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI) 10
ART. 4. (LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI) 11
ART. 5. (PERSONALE DEL FORNITORE) 12
ART. 6. (GARANZIE SUI SERVIZI) 14
ART. 7. (OBBLIGHI DEL FORNITORE DI NATURA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA) 15
ART. 8. (HARDWARE E SOFTWARE) 18
ART. 9. (RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE – ELEZIONE DI DOMICILIO – COMUNICAZIONI) 19
ART. 10. (RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE – GARANZIA FIDEIUSSORIA – POLIZZA ASSICURATIVA) 20
ART. 11. (STIPULAZIONE, EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO) 22
ART. 12. (SUBENTRO, AVVIAMENTO E AFFIANCAMENTO) 22
ART. 13. (CORRISPETTIVO) 23
ART. 14. (FATTURAZIONE E PAGAMENTO) 25
ART. 15. (ULTERIORI RITENUTE A GARANZIA) 30
ART. 16. (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO) 31
ART. 17. (VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI) 36
ART. 18. (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) 37
ART. 19. (MANLEVA PER VIOLAZIONE DI PRIVATIVE INDUSTRIALI) 38
ART. 20. (OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA) 39
ART. 21. (RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) 40
ART. 22. (TRASPARENZA DEI PREZZI) 44
ART. 23. (ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI) 44
ART. 24. (CONTROVERSIE) 45
ART. 25. (MONITORAGGIO) 45
ART. 26. (ALLEGATI) 46
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno [•], il giorno [•] del mese di [•] in Roma, presso la sede dell’Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali e il Personale, sono presenti da una parte:
• [•], nato/a a [•] il [•], il/la quale interviene nel presente Contratto in rappresentanza dell’Amministrazione, in virtù dei poteri conferiti con atto prot. n. [•] del [•], che si allega sotto la lettera A;
• dall’altra [•], nato/a a [•] il [•], il/la quale interviene nel presente Contratto in rappresentanza del Fornitore, in virtù dei poteri conferiti con atto [•], che si allega sotto la lettera B. Si allega, altresì, sotto la lettera C il certificato di iscrizione del Fornitore rilasciato dalla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura) di [•].
PREMESSO CHE
a. l’Amministrazione ha attualmente in esercizio i servizi di gestione e sviluppo del proprio sistema informativo mediante fornitori operanti in regime di appalto; i contratti che regolamentano le relative prestazioni vengono a scadere in data [•];
b. pertanto, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 (di seguito il “CAP”), con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. [•] del [•] e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. [•] del [•], l’Amministrazione ha indetto una gara a procedura aperta svolta in ambito comunitario, per l’affidamento dei servizi di gestione del sistema informativo del Dipartimento;
c. in tale ambito, l’Agenzia per l’Italia Digitale, con determinazione n° 128
del 5 maggio 2017, ha reso il proprio Parere n. 2/2017 ai sensi dell’art. 14- bis, lett. f) del D.lgs. 82/2005 (di seguito il “CAD”), che si è espresso in termini favorevoli alla stipulazione del relativo contratto a condizione, tra altro, che “l’Amministrazione … stralci dalla presente iniziativa l’acquisizione di servizi di supporto al procurement e di supporto professionale specialistico”, indicando diverse alternative, tra le quali “avviare una procedura di gara specifica”;
d. a tal fine, l’Amministrazione ha predisposto gli atti della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di supporto al procurement e di supporto professionale specialistico relativi al sistema informativo del Dipartimento;
e. a seguito di dette attività, in data [•], con lettera prot. [•] l’Amministrazione ha inviato all’Agenzia per l’Italia Digitale la richiesta del relativo parere di congruità ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 177/2009;
f. l’Agenzia per l’Italia Digitale a seguito della determinazione n° [•] del [•] ha espresso il proprio parere n. [•]/[•] circa la congruità tecnico- economica della documentazione di gara;
g. l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, CAP, ha emanato la relativa determina a contrarre in data [•] prot. n. [•];
h. ai sensi dell’art. 60 CAP, con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. [•] del [•] e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. [•] del [•], l’Amministrazione ha indetto una gara a procedura aperta svolta in ambito comunitario, per l’affidamento dei servizi in oggetto;
i. all’esito della procedura di gara è risultato aggiudicatario l’operatore economico [•], sulla base dell’Offerta Tecnica (allegato E) e dell’offerta economica (allegato F) presentate in fase di gara;
j. con riguardo a tale esito sono state effettuate le verifiche e le approvazioni di cui alla lex specialis di gara nonché di cui all’art. 32, comma 7, CAP;
k. il Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di fornire i servizi oggetto del presente Contratto alle condizioni indicate nel medesimo e nei relativi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara;
l. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
m. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al medesimo, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata da [•] in data [•], prot. [•] per un importo di Euro [•]= ([•]/[•]) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da [•] prot. [•];
n. il presente Contratto, nella parte in cui remunera servizi a consumo, non è fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei confronti del
Fornitore, salvo ove diversamente ed espressamente convenuto;
o. la Direzione dell’Esecuzione del Contratto dovrà essere nominata dall’Amministrazione entro 10 giorni dalla stipula del presente Contratto. Alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto sono affidati i compiti di cui all’art. 111, comma 2, CAP;
p. ai sensi dell’art. 31 CAP, il Responsabile del procedimento (di seguito per brevità anche “RUP”) per l’Amministrazione è [•], elettivamente domiciliato per il presente Contratto presso la sede della medesima Amministrazione in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, cui sono affidati i compiti inerenti alla vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto per gli effetti e nei limiti di cui alle predette norme e al presente Contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1. (Norme regolatrici dell’appalto)
1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
1.1.1 le premesse;
1.1.2 gli Allegati, siglati in ogni loro singola pagina dal Fornitore;
1.1.3 tutti i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati;
1.1.4 gli atti e documenti della procedura di gara di cui alle premesse e tra questi, in particolare, il Capitolato Tecnico con tutti i suoi Allegati (Allegato D), le Schede Servizio, l’Offerta Tecnica del Fornitore (Allegato E) e l’Offerta Economica del Fornitore (Allegato F).
1.2 L’Amministrazione si riserva di integrare il presente Contratto con il contenuto dei chiarimenti forniti in sede di quesiti dei concorrenti, ove
pertinenti.
1.3 L’appalto in oggetto, oltre che dal presente Contratto e dagli atti e documenti di cui al precedente art. 1.1 ed in premessa, è regolato da:
1.3.1 il Capitolato Generale d’Oneri per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. 28/10/85;
1.3.2 il Capitolato d’Oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e prodotti diversi e per la prestazione di servizi in materia d’informatica, eseguiti nell’ambito dell’Amministrazione Statale del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. 8/2/86;
1.3.3 il regolamento, emanato con D.P.C.M. 6/8/1997, n. 452, recante approvazione del capitolato di cui all’articolo 12, comma 1, del d.Lgs. 12/2/1993, n. 39, relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d’uso dei programmi;
1.3.4 il CAP;
1.3.5 l’art. 3 della legge n. 136/2010 riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
1.3.6 il d.lgs. n. 82/2005 recante Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i.;
1.3.7 le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, nonché le altre disposizioni inderogabili di legge in materia contrattuale;
1.3.8 il Codice Civile e le altre disposizioni normative vigenti o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non
regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
1.4 In caso di discordanza o contrasto tra le previsioni e disposizioni dei documenti e degli atti suddetti, prevarrà la previsione o la disposizione che garantisce un regime più favorevole all’Amministrazione.
1.5 Resta inteso che il Fornitore, con la stipula del presente Contratto, dichiara espressamente di conoscere ed accettare tutte le disposizioni suddette nonché tutti gli atti e documenti allegati e/o ivi richiamati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, così come tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dell’appalto.
Art. 2. (Oggetto – Varianti e sospensione)
2.1 L’Amministrazione affida al Fornitore i servizi di supporto al procurement e supporto professionale specialistico relativi al sistema informativo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale; le prestazioni richieste al Fornitore, meglio descritte nell’Offerta Tecnica del Fornitore e nel Capitolato Tecnico, sono articolate in servizi principali, di seguito elencati, i quali, a loro volta, possono essere articolati in sotto-servizi, come meglio descritto nelle schede servizio allegate al Capitolato Tecnico:
2.1.1 Servizio di Supporto Professionale Specialistico (Scheda Servizio “SS_SPS” allegata al Capitolato Tecnico);
2.1.2 Servizio di Supporto al Procurement (Scheda Servizio “SS_SAP” allegata al Capitolato Tecnico);
2.1.3 Servizio di affiancamento a fine contratto (Scheda Servizio “SS_TRASF” allegata al Capitolato Tecnico)
(di seguito i “Servizi”).
2.2 Costituisce, altresì, oggetto del presente Contratto, tutto quanto necessario alla corretta esecuzione dei Servizi, nei termini previsti nell’Offerta Tecnica presentata in fase di gara e nel Capitolato Tecnico con tutti i suoi Allegati.
2.3 È ammessa l’introduzione di varianti al Contratto esclusivamente nei casi stabiliti dall’art. 106 CAP, secondo i termini e le modalità ivi specificate. In particolare, sempre ai sensi dell’art. 106 CAP:
2.3.1 il Fornitore non può apportare alcuna variazione e/o modifica all’oggetto del Contratto senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione nella persona del RUP, pena l’assenza di ogni diritto a compenso o rimborso spese, e l’obbligo del Fornitore di risarcire ogni danno e procedere alla rimessa in ripristino della situazione originaria preesistente nei termini indicati dal RUP ed a cura e spese del Fornitore;
2.3.2 l’Amministrazione può concedere proroghe dei termini di ultimazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
2.4 Il Direttore dell’Esecuzione o il RUP possono sospendere, ed eventualmente riprendere, l’esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dall’art. 107 CAP.
2.5 In nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento dei corrispettivi contrattuali, il Fornitore potrà ritardare o sospendere la prestazione dei Servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione
mediante semplice ed unilaterale dichiarazione.
Art. 3. (Modalità di esecuzione dei servizi)
3.1 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alla prestazione dei Servizi, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per la corretta e completa esecuzione dei Servizi stessi e degli adempimenti alle obbligazioni previste nel presente Contratto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale ed ogni altro costo, spesa ed onere previsto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata in fase di gara.
3.2 Il Fornitore si obbliga ad eseguire i Servizi a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni ivi contenute. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e, pertanto, il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendone ogni relativa alea.
3.3 Il Fornitore si impegna a svolgere, nel periodo di vigenza contrattuale, oltre alle attività specificate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata in fase di gara, anche tutte quelle attività che si dovessero rendere necessarie per la regolarità nell’erogazione dei Servizi di cui al
presente Contratto.
3.4 Il Fornitore si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente Contratto.
3.5 Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3.6 Le prestazioni oggetto dell’appalto si svolgeranno presso gli uffici dell’Amministrazione in Roma, via Caraci 36 (dove è altresì stabilita, agli effetti del presente Contratto, la sede della Direzione dell’Esecuzione del Contratto), e presso gli uffici del Fornitore in [•], in ottemperanza alle specifiche sul presidio dei diversi servizi espresse nel Capitolato Tecnico e nelle Schede Servizio.
Art. 4. (Livelli di servizio e penali)
4.1 Il Fornitore garantisce che i Servizi non compromettano la continuità del Sistema Informativo.
4.2 Il Fornitore si obbliga a rispettare i Livelli di Servizio indicati nel Capitolato Tecnico; altresì, il Fornitore assume gli obblighi indicati:
4.2.1 nel Capitolato Tecnico;
4.2.2 nelle Schede Servizio di ogni servizio di cui all’art. 2;
4.2.3 nel presente Contratto;
pena l’applicazione, oltre ad ogni altro rimedio applicabile, delle relative penali.
4.3 L’Amministrazione procederà all’applicazione delle suddette penali con
le modalità stabilite nei parr. 12.3 e 12.4 del Capitolato Tecnico, salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Art. 5. (Personale del Fornitore)
5.1 Il Fornitore dichiara e garantisce, anche agli effetti dell’art. 1381 cod. civ.:
5.1.1 di avvalersi per l’esecuzione dei Servizi di proprio personale altamente specializzato come indicato nella propria Offerta Tecnica e in fase di gara;
5.1.2 che il proprio personale terrà una condotta corretta sotto ogni riguardo, garantendo l’idoneità, l’onestà e la correttezza di tutti i propri dipendenti destinati all’esecuzione del presente Contratto, nonché la riservatezza degli stessi in ordine a notizie di cui venissero a conoscenza nella prestazione dei servizi;
5.1.3 che il proprio personale non potrà tassativamente eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del Servizio;
5.1.4 che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, escludendosi, quindi, qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Amministrazione, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto;
5.1.5 che il proprio personale preposto alla prestazione dei Servizi e, comunque, alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali dell’Amministrazione, potrà accedervi esclusivamente nel rispetto di
tutte le relative prescrizioni d’accesso e di sicurezza, previa comunicazione da parte del Fornitore all’Amministrazione, almeno 7 (sette) giorni solari prima dell’inizio di ogni attività, dei relativi nominativi e dati anagrafici, unitamente agli estremi di un documento di identificazione, e ciò anche ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.lgs. 81/2008.
5.2 Il Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto ai Servizi potrà avvenire nelle seguenti ipotesi:
5.2.1 su richiesta dell’Amministrazione, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta non di gradimento o, comunque, non idonea alla perfetta esecuzione del presente Contratto;
5.2.2 su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.
5.3 In entrambi i casi, il Fornitore si obbliga ad effettuare entro 7 (sette) giorni lavorativi la sostituzione della risorsa con altra risorsa di pari livello e qualifiche professionali nel rispetto dei requisiti previsti dal Capitolato Tecnico (Livelli di Servizio) e richiesti dall’Amministrazione, non determinando ciò alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
5.4 Il Fornitore ha fornito il nominativo del Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto (Responsabile Contratto Fornitore, come definito all’art. 9 del Contratto ed al par. 3.3.4 del Capitolato Tecnico) all’Amministrazione. Il Responsabile Contratto Fornitore sarà l’interlocutore dell’Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del
controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall’Amministrazione.
5.5 In considerazione di quanto precede, il Responsabile Contratto Fornitore, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno del Fornitore ovvero nell’ambito dei rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, in virtù del presente Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo: (i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell’Amministrazione; (ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte dell’Amministrazione; (iii) inserite nell’organizzazione dell’Amministrazione.
5.6 In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui sopra, saranno applicate le penali di cui al par. 10.1 (Livelli di servizio e penali applicabili alla gestione del personale di fornitura) del Capitolato Tecnico.
5.7 Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualunque conseguenza, costo e spesa, incluse quelle legali, che derivasse da fatto dei propri dipendenti e/o da violazione degli obblighi previsti nel presente articolo.
Art. 6. (Garanzie sui Servizi)
6.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che l’attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale,
e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei Servizi oggetto del presente Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
6.2 Il Fornitore garantisce, per l’intero periodo di durata del presente Contratto, la compatibilità dei Servizi e quelli oggetto del separato contratto di gestione e sviluppo del Sistema Informativo di cui in premessa, assicurando che nessuno dei Servizi potrà pregiudicare sia la continuità dei servizi oggetto del predetto contratto, sia la continuità del Sistema Informativo. Il Fornitore si obbliga a dare comunicazione immediatamente e, ove possibile, preventivamente, all’Amministrazione delle situazioni che anche solo potenzialmente possano verificarsi e/o pregiudicare la continuità di tali servizi e/o del Sistema Informativo.
6.3 Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti, ivi comprese quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Art. 7. (Obblighi del Fornitore di natura retributiva e contributiva)
7.1 Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
7.2 Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.
7.3 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
7.4 Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 105, comma 3, CAP), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.
7.5 È a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l’Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
7.6 Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, CAP, nel caso in cui la Amministrazione riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto (compreso il
subappaltatore ed il cottimista di cui all’art. 105 CAP), l’Amministrazione provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7.7 Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell’esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
7.8 In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, ai sensi dell’art. 30, comma 6, CAP l’Amministrazione pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori dipendenti le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’art. 105, comma 13, CAP, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
7.9 L’Amministrazione predisporrà quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta dell’Amministrazione sia stata formalmente contestata dal Fornitore, l’Amministrazione stessa provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per i necessari accertamenti.
7.10 Qualora il Fornitore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, alla luce della fatturazione pro quota da parte delle singole società raggruppate di cui al successivo art. 14.16, l’Amministrazione ha facoltà di effettuare il pagamento diretto delle somme sopra indicate impiegando a tal fine non solo le somme dovute alla singola società inadempiente agli obblighi retributivi o contributivi, ma anche le somme dovute alla società mandataria, e ciò in ragione della solidarietà passiva che grava sulle medesime. A tal fine, l’Amministrazione ha altresì facoltà di sospendere i pagamenti al fine di verificare la disponibilità di risorse sufficienti a provvedere al pagamento diretto agli aventi diritto.
Art. 8. (Hardware e software)
8.1 Nell’ambito e nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, il Fornitore dovrà richiedere all’Amministrazione ed ottenere dalla stessa l’autorizzazione espressa all’utilizzo di qualsiasi apparecchiatura hardware ed a qualsiasi prodotto software che non siano già stati resi disponibili dall’Amministrazione, indicando il tipo di apparecchiature e/o di prodotto ed il motivo del loro utilizzo.
8.2 Il Fornitore dovrà confermare, in sede di sottoscrizione del presente Contratto ed ove a ciò richiesto dall’Amministrazione, l’apposita dichiarazione liberatoria per l’Amministrazione circa i vincoli d’uso sui prodotti software forniti, già rilasciata in sede di presentazione dell’offerta.
8.3 Tutti i prodotti e licenze utilizzati dal Fornitore nella fornitura dei servizi sono a carico di quest’ultimo. Il Fornitore è tenuto a corrispondere con regolarità e puntualità gli importi dovuti (fissi ed invariabili) ai relativi
titolari. Quale unica eccezione a quanto sopra, sono a carico dell’Amministrazione i costi relativi all’acquisto e manutenzione delle licenze e dei prodotti indicati nell’Allegato al Capitolato Tecnico “SIDT_ANN_GOSA01”.
8.4 Al termine del periodo contrattuale, il Fornitore si obbliga a cedere a titolo gratuito all’Amministrazione le componenti hardware e software, le licenze d’uso (valide fino alla data di conclusione della decorrenza contrattuale ed eventualmente rinnovabili a cura e spese dell’Amministrazione), le soluzioni tecnologiche, gli strumenti e i tool adottati nella prestazione dei Servizi.
Art. 9. (Rappresentante del Fornitore – Elezione di domicilio – Comunicazioni)
9.1 Il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del Contratto, provvede a nominare il Responsabile Contratto Fornitore quale suo rappresentante e procuratore per tutti gli adempimenti previsti dal presente Contratto ai sensi del precedente art. 5.4, dandone comunicazione al RUP.
9.2 La modifica, cessazione o decadenza dall’incarico del suddetto rappresentante sarà tempestivamente notificata al RUP.
9.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il conferimento della rappresentanza suddetta non limita in alcun modo la responsabilità del Fornitore che resta responsabile dell’operato del proprio rappresentante con promessa di rato e valido dell’operato del medesimo, e senza necessità di ratifiche o conferme di sorta. Resta inoltre fermo il diritto del Amministrazione di esigere, qualora ricorrano
gravi e giustificati motivi e previa motivata comunicazione al Fornitore, il cambiamento immediato del rappresentante del Fornitore, senza che per ciò spetti alcuna indennità al Fornitore o al suo rappresentante.
9.4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del Contratto il Fornitore è tenuto, altresì, ad eleggere un proprio domicilio in Roma. L’elezione di domicilio dovrà essere comunicata al RUP.
9.5 Tutte le comunicazioni da eseguirsi nell’ambito del presente Contratto dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata presso i seguenti indirizzi: [•].
Art. 10. (Responsabilità del Fornitore – Garanzia fideiussoria – Polizza assicurativa)
10.1 Il Fornitore, salvo che il fatto derivi da caso fortuito, forza maggiore o da attività svolte dal Amministrazione o da terzi da quest’ultimo incaricati, è responsabile di tutti i danni diretti e/o indiretti arrecati all’Amministrazione, all’ambiente, alle cose e/o a terzi discendenti dall’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto e/o in qualsivoglia modo connessi alla fornitura dei Servizi.
10.2 Il Fornitore si impegna a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa avanzata al riguardo, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione a qualsivoglia conseguenza pregiudizievole causata dal Fornitore a terzi con riguardo a quanto sopra e comunque in conseguenza della mancata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali.
10.3 In particolare, il Fornitore si impegna a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa avanzata al riguardo, in
sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione a qualsivoglia conseguenza pregiudizievole causata dal Fornitore a terzi in ragione dell’inesatta esecuzione di obblighi contrattuali relativi a prestazioni rese direttamente o indirettamente a favore di soggetti terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, errori nella formazione di atti amministrativi rivolti a terzi, ivi inclusa la patente di guida).
10.4 A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente Contratto, il Fornitore ha costituito e presentato la garanzia ex art. 103 CAP, che si allega sotto la lettera G).
10.5 A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del disciplinare di gara. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze assicurative.
10.6 Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell’Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
10.7 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente art.
10.3 e qualora l’Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente art. 10.4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con
conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
10.8 Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all’Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del Contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.
Art. 11. (Stipulazione, efficacia e durata del Contratto)
11.1 In caso di mancata stipulazione del Contratto, o in caso di ritardo nell’avvio delle prestazioni per fatto o colpa del Amministrazione, il Fornitore avrà facoltà di recedere dal Contratto senza alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o compenso ad alcun titolo.
11.2 Il presente Contratto è efficace a far data dalla ricezione (da parte dell’Amministrazione) della comunicazione dell’avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti del decreto di approvazione del Contratto medesimo e comunque dall’esperimento di tutti i controlli di cui all’art. 32, comma 12, CAP (di seguito, la “Data di Efficacia”).
11.3 Il presente Contratto ha durata complessiva di 60 mesi decorrenti dal completamento della Fase Preliminare alla fornitura dei servizi, come definita al successivo art. 12.
Art. 12. (Subentro, avviamento e affiancamento)
12.1 Entro e non oltre il primo mese successivo alla Data di Efficacia (di seguito, la “Fase preliminare alla fornitura dei servizi”), il Fornitore si obbliga ad effettuare tutte le attività di subentro al precedente Fornitore, meglio descritte nel par. 4.1 del Capitolato Tecnico; in tale
fase, il Fornitore si obbliga a svolgere tutte le attività propedeutiche alla presa in carico dei Servizi, in cooperazione con il precedente fornitore.
12.2 A seguito della positiva conclusione del processo di subentro sopra descritto, il Fornitore prende in carico i Servizi, assumendo ogni responsabilità in ordine alle prestazioni ed attività oggetto del Contratto.
12.3 A partire dalla presa in carico dei Servizi, che le Parti si obbligano a verbalizzare adeguatamente, avrà inizio il periodo di avviamento, descritto nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, il quale ha come obiettivo quello di consentire il progressivo affinamento, da parte del Fornitore, delle procedure di gestione; nel Periodo di Avviamento saranno applicati gli stessi livelli di servizio previsti per la fase di esecuzione del Contratto “a regime”, ma con valori di penale ridotti secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico.
12.4 Alla scadenza del periodo di erogazione dei Servizi o comunque alla cessazione del Contratto per qualsivoglia motivo avvenuta, il Fornitore sarà tenuto, dietro richiesta dell’Amministrazione, a garantire le attività di affiancamento del fornitore subentrante così come descritte nel par.
4.3 del Capitolato Tecnico e nella specifica Scheda Servizio. In caso di ritardo o disservizio nell’ambito delle attività di affiancamento finale da parte del Fornitore saranno applicate le penali previste nella specifica Scheda Servizio.
Art. 13. (Corrispettivo)
13.1 Il corrispettivo complessivo massimo, omnicomprensivo e invariabile per la prestazione dei Servizi è pari ad Euro [•] = ([•]/[•]), IVA esclusa, e
si articola nei seguenti sotto-massimali:
13.1.1 servizio di Supporto al Procurement: sotto-massimale pari ad Euro [•] = ([•]/[•]), IVA esclusa;
13.1.2 servizio di Supporto Professionale Specialistico: sotto-massimale pari ad Euro [•] = ([•]/[•]), IVA esclusa;
13.1.3 servizio di Affiancamento per il Trasferimento: sotto-massimale pari ad Euro [•] = ([•]/[•]), IVA esclusa.
13.2 L’Amministrazione può autorizzare il Fornitore ad effettuare compensazioni tra i sotto-massimali a fronte di esigenze imprevedibili e sopraggiunte alla stipulazione del Contratto e adeguatamente documentate, sempre nel limite dell’importo massimo di cui sopra.
13.3 I corrispettivi per i Servizi erogati dal Fornitore si intendono comprensivi di ogni onere e di tutte le spese previste e sostenute dal Fornitore stesso in esecuzione del presente Contratto. In particolare, i corrispettivi comprendono quanto dovuto per prestazioni professionali, garanzie, diarie, vitto, alloggio, spese generali, trasporto e noleggio auto, assicurazioni, trasferte ed ore di viaggio indipendentemente dalle quantità.
13.4 I corrispettivi contrattuali, come di seguito illustrato, in quanto offerti in sede di gara dal Fornitore, sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
13.5 I Servizi si articolano in sotto-servizi che, in relazione alle modalità di fatturazione e relativo pagamento dei corrispettivi, sono così classificati:
13.5.1 corrispettivi “a canone”: si intendono tutti i sotto-servizi il cui corrispettivo viene determinato forfetariamente in ragione dei volumi
previsti, ed è pagato in rate trimestrali, previa verifica delle relative attività;
13.5.2 corrispettivi “a consumo”: si intendono tutti i sotto-servizi il cui corrispettivo viene determinato sulla base dei costi unitari e del consuntivo del volume di servizio erogato nell’ambito di massimali contrattuali, ed è pagato al completamento della relativa attività, previa verifica delle relative attività;
13.5.3 corrispettivi a “corpo”: si intendono tutti i sotto-servizi il cui corrispettivo viene determinato forfetariamente in ragione dei volumi previsti, ed è pagato in unica soluzione, previa verifica delle relative attività.
13.6 Anche agli effetti della facoltà di cui all’art. 106, comma 1, CAP, i predetti corrispettivi non sono suscettibili di revisione in aumento nel corso della durata del presente Contratto (e di suoi eventuali rinnovi o proroghe); detti importi potranno essere rivisti solo qualora si verifichino le condizioni che comportino la definizione di atti aggiuntivi determinati da condivise consistenti variazioni delle condizioni e dei termini dei Servizi.
13.7 I costi per i piani di sicurezza ed il costo del personale derivanti da rischi di natura interferenziale, come da modello DVRI predisposto dall’Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riportati in offerta e non soggetti a ribasso, sono quantificati in € 30.000,00 (Euro trentamila/00) per l’intera durata contrattuale.
Art. 14. (Fatturazione e pagamento)
14.1 Ciascuna fattura dovrà recare l’indicazione puntuale dei Servizi svolti,
così come dalle rendicontazioni periodiche delle attività e dei livelli di servizio e dovrà essere riportato il riferimento al relativo Rendiconto delle risorse.
14.2 L’importo di ciascuna fattura sarà pari al 100% del relativo servizio e liquidato previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
14.3 Nel caso di subappalto, la fattura dovrà indicare anche l’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
14.4 Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, nel caso di subappalto anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
14.5 L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto
dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
14.6 Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
14.7 Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a [•] e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio [•], il Codice Identificativo Gare (CIG) [•]. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
14.8 Il bonifico, previo accertamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni svolte, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del Contratto. Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
14.9 Il Fornitore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente
dedicato comunicato all’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i. le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono: [•].
14.10 La fatturazione dovrà essere separata per ognuno dei centri di costo relativi alle differenti Direzioni Generali del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, secondo le percentuali che l’Amministrazione si riserva di indicare al Fornitore all’atto dell’emissione della fattura secondo la pianificazione dei fabbisogni.
14.11 Il Fornitore potrà emettere le fatture relative ai corrispettivi contrattuali, a pena di irricevibilità delle stesse, solo ed esclusivamente a seguito del completamento delle verifiche ed approvazioni di competenza dell’Amministrazione, nonché dopo la conclusione con esito favorevole delle attività di collaudo, ove previste, e la sottoscrizione del relativo verbale, il tutto ai sensi dell’art. 17.
14.12 Le Parti si danno atto che i relativi provvedimenti di pagamento dovranno essere completati per l’invio ai competenti organi di controllo, entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione delle fatture, fatti salvi i tempi tecnici necessari per gli accertamenti imposti dalla legge per il relativo pagamento, ivi inclusi quelli di natura fiscale, contributiva e relativi ad eventuali subappalti.
14.13 Il Fornitore prende atto del fatto che la mancata emissione delle fatture così come previsto nel presente articolo non consente all’Amministrazione di procedere al pagamento dei relativi corrispettivi contrattuali; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all’Amministrazione.
14.14 In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14.15 Ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 3 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, non saranno considerati imputabili all’Amministrazione e non consentiranno al Fornitore di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi:
14.15.1 la mancanza e/o la ritardata emissione e/o la non conformità e/o l’inadeguatezza della nota di credito di cui al precedente comma, che non consentirà all’Amministrazione di procedere al pagamento dei corrispettivi;
14.15.2 ogni eventuale ritardo derivante dalla mancanza della disponibilità dei fondi di cassa sul capitolo di riferimento;
14.15.3 i tempi necessari al competente organo di controllo per l’emissione del relativo mandato;
14.15.4 il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l’inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuto il Fornitore ai sensi del presente Contratto;
14.15.5 i ritardi derivanti da contestazioni sulle penali;
14.15.6 qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto all’Amministrazione.
14.16 Nel caso in cui il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, e fatta salva la responsabilità solidale delle imprese temporaneamente riunite nei confronti dell’Amministrazione:
14.16.1 l’Amministrazione effettuerà ogni pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento;
14.16.2 le singole imprese temporaneamente riunite potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
14.16.3 la società mandataria del Raggruppamento medesimo trasmetterà all’Amministrazione, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese temporaneamente riunite, che tenga conto (eventualmente) di quanto stabilito al successivo art. 16 in caso di ricorso al subappalto.
Art. 15. (Ulteriori ritenute a garanzia)
15.1 L’Amministrazione effettuerà una ritenuta a garanzia dell’intero corrispettivo maturato dal Fornitore nel corso dell’ultimo trimestre di durata del presente Contratto. Detto importo ritenuto a garanzia sarà corrisposto in favore del Fornitore decorso il periodo di 6 (sei) mesi dalla cessazione del presente Contratto, dedotti i costi che l’Amministrazione dovesse aver sostenuto per risolvere eventuali errori, anomalie difetti
e/o vizi ai quali il Fornitore non abbia fatto fronte nonostante gli obblighi di intervento in garanzia contratti con il presente e dedotte le eventuali relative penali. È in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 16. (Divieto di cessione del Contratto – Subappalto)
16.1 In caso di ricorso al subappalto trovano applicazione le seguenti disposizioni.
16.2 Il Fornitore si obbliga a depositare presso l’Amministrazione, almeno trenta giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
16.2.1 l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che dovrà avere le seguenti caratteristiche: (i) indicare analiticamente l’oggetto delle prestazioni subappaltate rispetto all’oggetto del Contratto sia in termini prestazionali che economici, nel rispetto di quanto indicato in sede di Offerta Tecnica; (ii) avere durata possibilmente corrispondente a quella del Contratto, o comunque congrua rispetto alle prestazioni subappaltate, non essendo consentito un frazionamento dei rapporti di subappalto che non rispondano ad esigenze operative ragionevoli e documentate; (iii) inserirsi nella programmazione preventiva e nella rendicontazione di cui ai successivi artt. 16.3.8 e 16.4;
16.2.2 dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
16.2.3 dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 CAP;
16.2.4 documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
16.2.5 copia del piano della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008;
16.2.6 la dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di 42 eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore;
16.2.7 eventuale documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal CAP per l’esecuzione delle attività affidate;
16.2.8 documento di programmazione preventiva dei subappalti che il Fornitore intende affidare su base perlomeno annuale, nel quale riferire analiticamente il rapporto tra le prestazioni e i corrispettivi dovuti al Fornitore e le prestazioni e i corrispettivi oggetto dei subappalti.
16.3 Alla fine di ciascuna annualità contrattuale il Fornitore si obbliga a produrre una analitica rendicontazione dei subappalti, che rappresenti i dati di cui alla predetta programmazione a consuntivo, evidenziando eventuali difformità.
16.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto o di pagamento dei relativi importi, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
16.5 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l’Amministrazione revocherà l’autorizzazione.
16.6 Per le prestazioni affidate in subappalto:
16.6.1 devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto;
16.6.2 devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
16.7 L’Amministrazione, sentito il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione degli obblighi di cui sopra. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
16.8 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
16.9 Il Fornitore è responsabile in via esclusiva dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione e
da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni di norme di legge.
16.10 Il Fornitore è responsabile in solido dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
16.11 Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
16.12 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), CAP.
16.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 CAP.
16.14 L’Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
16.14.1 quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o
piccola impresa;
16.14.2 in caso inadempimento da parte del Fornitore;
16.14.3 su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
16.15 In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, ai fini dell’eventuale sospensione del pagamento del corrispettivo in favore del Fornitore ai sensi dell’art. 14.12, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore, con le seguenti modalità:
16.15.1 le fatture quietanzate dovranno essere riferite agli strumenti di programmazione e rendicontazione dei subappalti di cui agli artt.
16.3.8 e 16.4, in maniera tale da renderne univoca la collocazione nell’ambito dell’esecuzione del Contratto sotto il profilo prestazionale ed economico;
16.15.2 le fatture dovranno essere timbrate e sottoscritte per quietanza da un soggetto a ciò legittimato rappresentante il subappaltatore, i cui poteri siano confermati da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal Fornitore nell’ambito degli strumenti di programmazione e rendicontazione dei subappalti di cui agli artt. 16.3.8 e 16.4.
16.16 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte dell’Amministrazione, è onere del Fornitore svolgere in proprio
le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
16.17 L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16.18 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16.19 L’Amministrazione non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
16.20 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, CAP, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 CAP.
16.21 Il Fornitore si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, della legge
n. 136/2010 e s.m.i., ad inserire – in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti – una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore procederà dunque, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 17. (Verifica della conformità delle prestazioni)
17.1 Il Fornitore è autorizzato ad emettere fattura previa verifica da parte
dell’Amministrazione della corretta esecuzione dei Servizi, del rispetto dei valori soglia stabiliti per i vari Livelli di Servizio, del rispetto di tutte le scadenze e gli adempimenti, nonché previo completamento delle approvazioni dei documenti prescritti.
17.2 Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione si riserva di sottoporre a collaudo, o verifiche parziali, ogni tipo di servizio prestato nell’ambito delle attività contrattuali.
17.3 Le attività di verifica di conformità finali e parziali di cui al presente articolo saranno effettuate nel rispetto dell’art. 102 CAP, mentre lo svincolo delle garanzie sarà operato ai sensi dell’art. 103 CAP.
Art. 18. (Proprietà intellettuale)
18.1 Salvo quanto già di proprietà e titolarità dell’Amministrazione, il Fornitore garantisce la piena proprietà, o comunque di avere idoneo titolo ed il pacifico godimento, di ogni apparecchiatura, ivi compresi i suoi componenti materiali ed immateriali, utilizzata nell’esecuzione del presente Contratto, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software utilizzati, e dichiara che ciò è libero da vincoli o diritti a favore di terzi, garantendo nel contempo la libera ed incondizionata trasferibilità di tutto quanto sopra richiamato in favore dell’Amministrazione.
18.2 L’Amministrazione acquisisce il diritto esclusivo di proprietà di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto.
18.3 L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
18.4 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
18.5 Salvo diverso titolo, restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti e tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato.
18.6 Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell’esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
18.7 In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.
Art. 19. (Manleva per violazione di privative industriali)
19.1 Il Fornitore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
19.2 Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il Fornitore manleverà e terrà indenne l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico dell’Amministrazione.
19.3 L’Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.
19.4 L’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Art. 20. (Obblighi di riservatezza, tutela della privacy e sicurezza)
20.1 Tutti i dati, le informazioni ed i documenti in qualsiasi modo assunti dal Fornitore nell’esecuzione del presente Contratto, ivi compresi quelli relativi all’Amministrazione o agli utenti, non dovranno in alcun modo od in qualsiasi forma essere comunicati a terzi, né potranno essere utilizzati da parte del Fornitore, suoi dipendenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori, per fini diversi da quelli tassativamente previsti nel presente Contratto. I suddetti vincoli permarranno per il Fornitore anche dopo la cessazione degli effetti del presente Contratto.
20.2 L’obbligo di cui al precedente paragrafo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
20.3 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Amministrazione.
20.4 Il Fornitore potrà citare il presente Contratto, limitatamente ai suoi termini essenziali, e solo laddove ciò fosse condizione necessaria per la
partecipazione del Fornitore stesso a gare ed appalti.
20.5 Il Fornitore viene nominato responsabile del trattamento dei dati relativi ai Servizi.
20.6 Il Fornitore garantisce che tutti i trattamenti eseguiti con modalità informatiche nell’esecuzione del presente Contratto saranno svolti nel pieno rispetto delle norme tecniche e di sicurezza stabilite dal Codice della Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e ad ogni norma che eventualmente entrerà in vigore in materia di Privacy e di Sicurezza dei Dati, ivi inclusi il D.lgs. 179/2016, D.lgs. 126/2016, D.lgs. 97/2016, D.P.C.M. 3 dicembre 2013, Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, attuazione dell’art. 44 CAP, e comunque ogni altra disposizione applicabile ai Servizi in vigore al tempo della stipulazione del Contratto.
20.7 In caso di inadempimento del Fornitore degli obblighi di riservatezza e sicurezza, l’Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale, secondo le modalità indicate nel par. 11.6.2 – Livelli di Servizio e penali per inadempienze nella gestione dei rilievi, del Capitolato Tecnico.
20.8 Eventuali oneri aggiuntivi che dovessero essere pretesi da terze Parti nei confronti dell’Amministrazione a fronte di incompletezza o inadeguatezza delle informazioni rese disponibili dal Fornitore saranno decurtate dai corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore stesso.
Art. 21. (Recesso e risoluzione del Contratto)
21.1 L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere in tutto o in parte il Contratto nel caso di grave inadempimento da parte del Fornitore ad uno o più obblighi contrattuali (riservandosi di risolvere parzialmente il
Contratto con riguardo al Servizio o sotto-servizio interessato dal grave inadempimento), e comunque nelle seguenti ipotesi:
21.1.1 qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del corrispettivo complessivo di cui all’art. 13;
21.1.2 nel caso di grave inadempimento da parte del Fornitore a seguito di segnalazione del DEC al RUP;
21.1.3 nel caso di sopraggiunta perdita anche di uno solo dei requisiti di gara da parte del Fornitore;
21.1.4 nel caso di mancato rispetto delle norme in tema di sicurezza e di individuazione dei nominativi del personale di cui all’art. 5.1.5;
21.1.5 in ogni altra ipotesi indicata nel presente Contratto (dove la facoltà di risolvere il Contratto deve intendersi ricomprendere anche quella di risolvere parzialmente con riguardo al Servizio o sotto-servizio interessato dal grave inadempimento).
21.2 Al fine di garantire il rispetto di fondamentali principi di concorrenza e trasparenza, con riguardo al fatto che una eventuale unicità di fornitore per i servizi di supporto al procurement e supporto professionale specialistico da un lato, e per i “servizi di gestione e sviluppo del Sistema Informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli Affari Generali ed il Personale” (procedura CIG 7124541D36) dall’altro, possa porre l’unico fornitore in una situazione di conflitto di interessi (Parere Agenzia per l’Italia Digitale ex art. 14-bis, lett. f) del C.A.D. N. 2/2017, allegato alla Determinazione n. 128 del 5 maggio 2017), si stabilisce che l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata al fatto che la medesima impresa, a qualsiasi titolo (ivi compreso quale
subappaltatore) e in qualsiasi forma, individuale o associata, in tutto o in parte:
21.2.1 da un lato renda i servizi (e/o ne sia affidataria) oggetto del presente contratto e/o metta a disposizione risorse quale impresa ausiliaria nello schema dell’avvalimento nella gara che ha condotto alla stipulazione del presente contratto;
21.2.2 dall’altro renda i servizi (e/o ne sia affidataria) e/o metta a disposizione risorse quale impresa ausiliaria nello schema dell’avvalimento e nel contratto e/o nella gara relativi ai “servizi di gestione e sviluppo del Sistema Informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli Affari Generali ed il Personale” (procedura CIG 7124541D36).
21.3 Nelle ipotesi di cui al precedente art. 21.2, l’Amministrazione si riserva di risolvere il presente contratto e stipularne uno nuovo con il concorrente immediatamente successivo in graduatoria; ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di adottare qualsiasi ulteriore provvedimento volto alla salvaguardia dell’interesse pubblico, ivi compresi i provvedimenti di cui al par. 4.1 del Disciplinare di gara.
21.4 Nel caso di risoluzione parziale del Contratto, l’Amministrazione scorporerà le porzioni di rapporto contrattuale riferite ai servizi oggetto dell’inadempimento del Fornitore, riducendo corrispondentemente l’oggetto del Contratto in termini sia di prestazioni che di corrispettivi, fermo il risarcimento del danno e le penali applicabili.
21.5 In ogni ipotesi di inadempimento del Fornitore, che conduca o meno alla risoluzione, totale o parziale, del Contratto, l’Amministrazione avrà le
seguenti facoltà:
21.5.1 incamerare la cauzione definitiva;
21.5.2 applicare le penali previste, oltre al maggior danno eventualmente subito, ai sensi dell’articolo 1382 cod. civ.;
21.5.3 procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, con particolare riguardo all’ipotesi di un’unica offerta valida, e laddove l’Amministrazione abbia ritenuto di aggiudicare comunque la procedura. In tal caso, l’Amministrazione potrà escutere la cauzione definitiva nella misura corrispondente all’esecuzione in danno del Fornitore delle prestazioni richieste al diverso fornitore incaricato di rendere i relativi servizi.
21.6 In caso di risoluzione, anche parziale, del Contratto, fermi i diritti dell’Amministrazione di cui al precedente art. 21.3, il Fornitore si obbliga ad attuare il processo di affiancamento e trasferimento al personale del diverso fornitore indicato dall’Amministrazione per i servizi interessati dalla risoluzione, in conformità a quanto previsto dall’art. 12 del presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e dalla scheda del servizio di affiancamento e trasferimento.
21.7 Il presente Contratto, inoltre, è risolutivamente condizionato all’eventuale esito positivo degli accertamenti antimafia previsti dalla normativa vigente per la stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione. Resta espressamente inteso che qualora detti accertamenti diano esito positivo il presente Contratto cesserà di essere efficace ed al Fornitore non spetterà alcun corrispettivo o, comunque, somma a qualsiasi titolo per le attività eventualmente svolte.
Art. 22. (Trasparenza dei prezzi)
22.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
22.1.1 dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
22.1.2 dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
22.1.3 si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
22.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 23. (Oneri fiscali e spese contrattuali)
23.1 Sono posti a carico del Fornitore tutti gli oneri, le imposte e le spese comunque inerenti al presente Contratto, ad eccezione dell’IVA.
23.2 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali,
ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione per legge.
23.3 Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Art. 24. (Controversie)
24.1 Competente in via esclusiva per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere fra l’Amministrazione e il Fornitore durante l’esecuzione o alla scadenza del presente Contratto è il Foro di Roma.
Art. 25. (Monitoraggio)
25.1 Il Fornitore si impegna a fare quanto richiesto per consentire il monitoraggio previsto dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dalla circolare AGID n. 4 del 15 dicembre 2016, approvata dal Direttore Generale con Determinazione n. 374/2016 (GU Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2016).
25.2 Il Fornitore si impegna a prestare la massima collaborazione all’attività del soggetto incaricato del monitoraggio, che sarà effettuato con le modalità indicate nella sezione 9.1 del Capitolato Tecnico, fornendo tutta la documentazione, le indicazioni e le informazioni utili e necessarie per l’adempimento di tale compito e consentendo al soggetto incaricato, o a suoi preposti, l’accesso per le ispezioni e i controlli che si rendano necessari. Tale obbligazione fa parte integrante
delle prestazioni dovute dal Fornitore ed il suo inadempimento o ritardato adempimento legittima l’applicazione, da parte dell’Amministrazione, di una penale a seguito della emissione di specifici rilievi, così come descritto nella sezione 9.1 del Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Art. 26. (Allegati)
26.1 Si allegano i seguenti documenti:
A. Poteri del rappresentante dell’Amministrazione;
B. Poteri del rappresentante del Fornitore;
C. Estratto iscrizione in Camera di Commercio del Fornitore;
D. Capitolato Tecnico;
E. Offerta Tecnica del Fornitore
F. Offerta Economica del Fornitore. L’Amministrazione Il Fornitore
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. Il Fornitore dichiara di accettare espressamente le clausole contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del presente
Contratto.
L’Amministrazione Il Fornitore