PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
INNOVATEC S.p.A.
PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate effettuate da INNOVATEC
S.p.A. (la “Società”) ai sensi del Regolamento AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia").
PREMESSA
La presente procedura ("Procedura OPC") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 12 dicembre 2013 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell’articolo 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “Regolamento OPC”).
1. OBIETTIVI
1.1 La Procedura OPC individua i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di società dalla stessa controllate.
1.2 Sono da considerarsi operazioni con parti correlate (di seguito “OPC”) ai fini della Procedura OPC, fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 14, qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate (come definite all’articolo 5 che segue), indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:
(a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
(b) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
1.3 Ai fini dell’individuazione delle OPC ai sensi della Procedura OPC, gli organi coinvolti nell’esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull’osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la sua forma giuridica.
1.4 L’organo amministrativo della Società, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l’efficacia della Procedura OPC e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione della stessa.
1.5 La Procedura OPC è pubblicata sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xx, nella Sezione “Investor Relation” – Procedure.
2 RESPONSABILI
Fermo restando quanto previsto all’articolo 15 della Procedura OPC, il principale responsabile della corretta applicazione della Procedura OPC è l’organo amministrativo.
3. EFFICACIA
La Procedura OPC entra in vigore con effetto dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull’AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (“AIM Italia”).
4 FONTI
4.1 Le principali fonti normative ai fini della Procedura OPC sono:
(a) il Regolamento Emittenti AIM Italia;
(b) il Regolamento OPC;
(c) le disposizioni in tema di parti correlate per gli emittenti ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, adottate da Borsa Italiana nel mese di aprile 2019, come successivamente integrate e modificate (“Disposizioni OPC AIM Italia”).
4.2 Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura OPC è fatto espressamente rinvio alle Disposizioni OPC AIM Italia ed alle disposizioni del Regolamento OPC (cosi come applicabile alla Società secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia). Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate alle Disposizioni OPC AIM Italia e/o al Regolamento OPC (così come applicabile alla Società secondo a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia) - in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate”, - si intendono automaticamente incorporate nella Procedura OPC, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.
5. DEFINIZIONI
5.1 Ai fini della Procedura OPC, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito specificato:
"Amministratori Indipendenti" si intendono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.
“Amministratori Non Correlati" si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.
"Collegio Sindacale" si intende il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica.
"Comitato Parti Correlate" si intende il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall’articolo 9 della Procedura OPC.
“Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard”: indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligato per legge a contrarre a un determinato prezzo.
"Funzione Responsabile" si intende la funzione competente per la singola operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero l’organo o il soggetto delegato se non si avvale di alcuna struttura interna. Con specifico riferimento alle OPC compiute per il tramite di società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società
competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere.
“Indici di Rilevanza”: ai fini dell’individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza (come di seguito definite) ai sensi della Procedura OPC, si applicano i seguenti Indici di Rilevanza:
(a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).
Se le condizioni economiche dell’OPC sono determinate, il controvalore dell’OPC è:
(i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
(ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell’OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
(iii) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.
Se le condizioni economiche dell’OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell’OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo;
(b) indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’OPC e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’OPC.
Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell’attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:
(i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
(ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.
Per OPC di acquisizione e cessione di altre attività diverse dall’acquisizione di una partecipazione, il valore del numeratore è:
(i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
(ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.
(c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato, pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d’azienda acquisiti.
Per le finalità del cumulo di OPC di cui all’articolo 11.2, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell’indice o degli indici di cui sopra ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste nella definizione di OPC di Maggiore Rilevanza, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
“Gruppo” si intende la Società e le società incluse nel suo bilancio consolidato. “Parte correlata”: un soggetto è parte correlata a una società se:
(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
(b) è una società collegata della società;
(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
(f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
Ai fini della presente definizione, i termini “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole” “dirigenti con responsabilità strategiche”, “stretti familiari”, “società controllata” e “joint venture” hanno il significato loro attribuito nell’Allegato 1 delle Disposizioni OPC AIM Italia.
“Operazione con Parti Correlate” o “OPC” si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:
(a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
(b) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
“OPC di Maggiore rilevanza” si intendono:
(a) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
(b) le OPC con la società controllante quotata o con soggetti a quest’ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore a 2,5%.
“OPC di minore rilevanza”: si intendono tutte le OPC diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di importo esiguo.
“Operazioni di importo esiguo” o “OPC Esigue”: si intendono le OPC il cui valore assoluto è uguale o inferiore ad Euro 250.000,00 e per le quali sia stato considerato quanto segue:
(i) l’assenza di rischi apprezzabili per gli investitori; e
(ii) il fatto che tale OPC possa essere di “dimensione trascurabile” anche ove confrontata con i valori medi delle OPC concluse nei precedenti 3 esercizi.
“Operazioni Ordinarie”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria;
Ai fini della Procedura OPC per “attività operative” si intende l’insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento" o “finanziarie”. L’“attività finanziaria” per poter essere considerata “ordinaria” deve essere accessoria allo svolgimento dell’attività operativa (es. non potranno considerarsi OPC Ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all’attività operativa in quanto connessi all’attività di investimento).
La Società, al fine di valutare se un’operazione rientri o meno nell’ordinario esercizio dell’attività operativa o dell’attività finanziaria ad essa connessa, adotta i seguenti criteri generali:
(a) oggetto dell’operazione: l’estraneità dell’oggetto dell’operazione all’attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
(b) ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della Società: la ripetizione regolare di un’operazione da parte della Società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all’attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
(c) dimensione dell’operazione: un’operazione che rientra nell’attività operativa della Società potrebbe non rientrare nell’ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;
(d) termini e condizioni contrattuali: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell’ordinario esercizio dell’attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi;
(e) natura della controparte: nell’ambito delle OPC è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell’esercizio ordinario dell’attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta (es. cessione di un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un’organizzazione idonea ad impiegare tale bene).
“Soci Non Correlati”: si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.
“Società Controllata”: indica un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un’altra entità.
“Società Collegata”: indica un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un’influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.
“TUF”: il Testo Unico della Finanzia, di cui al Decreto Legislativo n. 58/1998 come successivamente modificato.
6. MODIFICHE ALLA PROCEDURA OPC
Le delibere sulle modifiche da apportare alla Procedura OPC sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente; nel definire eventuali modifiche alla Procedura OPC, l’organo amministrativo della Società identifica quali regole richiedano modifiche allo statuto della Società e delibera previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente. Le modificazioni della Procedura OPC saranno applicabili a partire dalla data di approvazione delle stesse.
7. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE
7.1 La rilevazione della Parte Correlata viene effettuata attraverso un’autocertificazione, mediante la quale il soggetto destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società dichiara sotto la propria responsabilità di “essere” o “non essere” una Parte Correlata della Società.
7.2 Amministratori, sindaci, dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:
(a) controllano - anche congiuntamente con altri soggetti - la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o
(b) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima,
hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro il 30° giorno di calendario di ogni trimestre dell’anno con decorso dal 1° gennaio di ogni anno, al Presidente dell’organo amministrativo ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l’individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.
8. ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE DELLE OPC
8.1 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13 Regolamento Emittenti AIM Italia e dell’art. 10 del Regolamento OPC la Società si avvale della facoltà di applicare alle OPC di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le OPC di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi. Pertanto, la disciplina di cui al presente Articolo 8 troverà applicazione sia con riferimento alla OPC di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle OPC di Minore Rilevanza.
8.2 L’approvazione delle OPC spetta agli organi delegati (di seguito i “Delegati”) che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù di delibera consiliare. Nel caso in cui non esistano Delegati, la competenza per l’approvazione delle OPC spetta all’organo amministrativo. I Delegati possono sempre sottoporre all’approvazione collegiale dell’organo amministrativo le OPC rispetto alle quali risulterebbero competenti.
8.3 In ogni caso, le OPC sono approvate previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull’interesse della Società al compimento dell’operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
8.4 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia:
(i) la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo all’organo competente a deliberare sull’OPC e al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito all’OPC. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell’OPC, la tempistica, le motivazioni sottostanti l’OPC nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate;
(ii) qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 250.000,00 per singola OPC. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o una perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle OPC medesime.
8.5 Il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare in tempo utile per l’approvazione dell’OPC il proprio parere e dovrà fornire tempestivamente all’organo competente a decidere l’approvazione dell’OPC un’adeguata informativa in merito all’istruttoria condotta sull’OPC da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell’OPC, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l’OPC nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato Parti Correlate dovrà inoltre trasmettere all’organo competente a decidere l’OPC anche gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all’OPC.
8.6 Nel caso in cui l’OPC sia di competenza dell’organo amministrativo, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all’interesse della Società al compimento dell’OPC nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
8.7 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell’assemblea dei soci (“Assemblea”) o debbano essere autorizzate da quest’ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell’istruttoria e nella fase dell’approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea, troveranno applicazione le precedenti disposizioni
del presente articolo 8. Qualora l’organo amministrativo intenda sottoporre all’Assemblea l’OPC di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato Parti Correlate, l’OPC non potrà essere conclusa qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all’OPC, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
8.8 Successivamente alla decisione dell’organo competente in ordine all’OPC, quest’ultimo comunica senza indugio l’esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.
8.9 I Delegati o l’organo amministrativo (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all’esecuzione delle OPC, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse all’organo amministrativo (nel caso dei Delegati), al collegio sindacale e al Comitato Parti Correlate in merito all’esecuzione delle OPC. In particolare, per ogni singola OPC devono essere fornite almeno le seguenti informazioni: (i) la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere; (ii) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione; (iii) le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
8.10 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle OPC influenzate da tale attività i pareri previsti dal presente articolo 8 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell’operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola OPC.
9. COMITATO PARTI CORRELATE
9.1 Il Comitato Parti Correlate, costituito da 3 Amministratori Non Correlati e non esecutivi, almeno 1 dei quali indipendente, è nominato dall’organo amministrativo della Società. Laddove vi sia un numero di Amministratori Indipendenti superiore ad 1, l’organo amministrativo della Società nominerà altresì uno o più membri supplenti indipendenti.
9.2 I componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica OPC, al fine di consentire l’applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 10.
9.3 Le riunioni del Comitato Parti Correlate possono tenersi anche per teleconferenza o tramite procedura di consultazione scritta. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza dei membri del Comitato Parti Correlate, di un unico documento. Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
10. PRESIDI EQUIVALENTI
10.1 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Parti Correlate risulti Parte correlata rispetto ad una determinata OPC su cui il Comitato Parti Correlate è chiamato ad esprimersi, e in ogni ulteriore caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate secondo le regole di composizione di cui all’articolo 9.1, devono essere adottati, nell’ordine, i seguenti presidi equivalenti:
(i) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti Parte correlata, la decisione del Comitato Parti Correlate è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato Parti Correlate, a condizione che la maggioranza di questi siano Amministratori Indipendenti; ovvero
(ii) il parere di cui al precedente articolo 8 è rilasciato da 2 Amministratori Indipendenti ovvero, fintantoché all’interno del Consiglio di Amministrazione solo un amministratore possa essere qualificato come Amministratore Indipendente, dal solo Amministratore Indipendente, a condizione che la maggioranza degli Amministratori Indipendenti, ovvero l’unico Amministratore Indipendente, non sia, rispetto alla specifica OPC, Parte correlata; ovvero
(iii) il parere di cui al precedente articolo 8 è rilasciato dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica OPC, Parti correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell’OPC, devono darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; ovvero
(iv) nel caso in cui il presidio di cui al precedente punto (iii) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente articolo 8 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse.
11. INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA
11.1 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate dalla Società, la Società predispone, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell’art. 2 delle Disposizioni OPC AIM Italia - un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 3 delle Disposizioni OPC AIM Italia ("Documento Informativo").
11.2 La Società predispone il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell’esercizio, essa concluda con una medesima Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie relativi agli Indici di Rilevanza. Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da società controllate mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell’art. 14.
11.3 Fermo quanto previsto dall’articolo 17 del Regolamento UE n. 596/2014 (“Regolamento MAR”), il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM, entro sette giorni dall’approvazione dell’OPC di Maggiore Rilevanza da parte dell’organo competente ovvero, qualora l’organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro 7 (sette) giorni dall’approvazione della proposta da sottoporre all’Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato del presente articolo 11, la Società, entro il 21° (ventunesimo) giorno prima dell’assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l’informazione già pubblicata.
11.4 Nell’ipotesi in cui il superamento degli Indici di Rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dall’articolo 11.2 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dall’approvazione dell’operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento dell’Indice di Rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento degli Indici di Rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell’approvazione dell’operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.
11.5 La Società impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.
11.6 Nei termini previsti dai precedenti articoli 11.3 e 11.4, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell’Allegato 3 delle Disposizioni OPC AIM Italia, motivando tale scelta.
11.7 Qualora, in relazione ad un’OPC di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM Italia, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall’articolo 11.1 che precede e dai medesimi artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM Italia. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società, nell’ipotesi in cui pubblichi le informazioni di cui al presente articolo 11.7 in documenti separati, può includere mediante riferimento l’informazione già pubblicata.
11.8 La Società fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:
(a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
(b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell’articolo 2427, secondo comma, c.c., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società stessa;
(c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell’ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
11.9 Ai fini del precedente articolo 11.8, l’informazione sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi degli articoli 11.1, 11.2 e 11.7, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.
11.10 Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di OPC eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, un documento contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto, del corrispettivo delle OPC approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per
le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.
12. OBBLIGHI DI TEMPESTIVA INFORMAZIONE AL PUBBLICO
12.1 Qualora un’OPC sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall’art. 17 Regolamento MAR, e pertanto debba essere comunicata al mercato ai sensi e per gli effetti della "Procedura per la gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate" della Società, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere le seguenti informazioni:
(i) l’indicazione della controparte dell’OPC ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
(b) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
(c) l’indicazione dell’eventuale superamento degli Indici di Rilevanza previste per le OPC di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell’eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo;
(d) l’indicazione della procedura seguita per l’approvazione dell’OPC e se la stessa rientri tra le operazioni escluse di cui all’Articolo 14 che segue;
(e) l’eventuale approvazione dell’OPC nonostante il parere contrario del Comitato per le Operazioni Parti Correlate.
13. OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE, ITALIANE O ESTERE
13.1 La Società riceve tempestivamente dalle controllate italiane ed estere tutte le informazioni necessarie a consentire l’identificazione delle Parti Correlate e la natura delle operazioni dalle stesse compiute. Ciò anche al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.
13.2 Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere, del Gruppo, con parti correlate alla Società, si applicano - in quanto compatibili
- le previsioni contenute nell’articolo 8 che precede.
14. CASI DI ESENZIONE
14.1. La Procedura OPC non si applica:
(a) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (ex art. 2389, comma 1, codice civile, ove nominato), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, codice civile;
(b) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
(c) alle OPC di Importo Esiguo;
(d) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
(i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
(ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
(iii) sia stata sottoposta all’approvazione o al voto consultivo dell’assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
(iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
(e) alle OPC Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo articolo 14.2 in caso di OPC Ordinarie di Maggiore Rilevanza;
(f) alle OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) dalla Società, nonché le OPC con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell’OPC non vi siano interessi (qualificati come significativi ai sensi del successivo articolo 14.3) di altre Parti Correlate della Società;
(g) fatto salvo quanto previsto nell’articolo 11, alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell’interesse della stabilità del Gruppo;
(h) alle OPC - che non siano di competenza assembleare - concluse in caso di urgenza, a condizione che:
(i) qualora l’OPC ricada nelle competenze dell’Amministratore Delegato o del comitato esecutivo, il Presidente sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell’operazione;
(ii) tali OPC siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
(iii) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione per l’Assemblea contenente un’adeguata motivazione delle ragioni di urgenza. In tal caso, l’organo di controllo riferisce all’Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
(iv) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima presso la sede sociale e con le modalità indicate nell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM (tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo);
(v) entro il giorno successivo a quello dell’Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nell’art. 17 del Regolamento
Emittenti AIM, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.
14.2 Ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 14.1(f) che precede in relazione alle OPC Ordinarie di Maggiore Rilevanza, la Società adempie agli obblighi informativi previsti dall’articolo 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia, ed indica nella relazione sulla gestione la controparte, l’oggetto e il corrispettivo delle OPC di Maggiore Xxxxxxxxx concluse nell’esercizio avvalendosi dell’esclusione prevista nella suddetta lettera (f).
14.3 Ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 14.1 (g) che precede (i.e., operazioni con o tra società controllate), la significatività di un interesse di una parte correlata con riguardo ad una operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dall’Amministratore Delegato, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato o, qualora necessario, di esperti indipendenti all’uopo nominati anche tenuto conto dei criteri indicati da Consob. In ogni caso, non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.
15. RESPONSABILITÀ DI CONTROLLO
Il Collegio Sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare:
(a) sulla conformità della Procedura OPC ai principi indicati nel Regolamento OPC e nelle Disposizioni OPC AIM Italia; e
(b) sulla osservanza e corretta applicazione della Procedura OPC,
e ne riferisce all’Assemblea in conformità all’art. 2429, comma 2, codice civile.
Aggiornata al 10 dicembre 2020.